TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/12/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IU IU Presidente rel.
NI AN IC
Valentina Prudente IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2743 VG anno
2025, vertente tra
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo studio C.F._2
dell'Avv. Salvatore Gioè e dell'Avv. Elisabetta Galeazzi, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 9.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i hanno chiesto la Pt_3
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 14.9.2008
(dall'unione dei coniugi erano nati i figli , l'1.3.2008, il figlio Per_1 Per_2
l'8.6.2010, e la figlia il 29.7.2014), deducendo a fondamento della Per_3
domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al
P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, ritualmente definito con la sentenza di omologa n. 286/2024 del 17.4.2024; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione prevalente ed anagrafica dei figli e presso il padre e di resso la madre;
regime di visita Per_1 Per_2 Per_3
e di permanenza dei figli con i genitori;
clausola sub 1.3; contributo al mantenimento a carico del padre quanto alla figlia e mantenimento Per_3
diretto quanto ai figli e regime di partecipazione dei genitori Per_1 Per_2
al pagamento delle spese straordinarie;
detrazioni fiscali;
assegno unico;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 14.9.2008 tra , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a Carrara il 20.1.1978, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'anno 2008, n. 113, Parte II, Seria A, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 9.12.2025
Il Presidente estensore
IU IU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IU IU Presidente rel.
NI AN IC
Valentina Prudente IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2743 VG anno
2025, vertente tra
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo studio C.F._2
dell'Avv. Salvatore Gioè e dell'Avv. Elisabetta Galeazzi, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 9.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i hanno chiesto la Pt_3
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 14.9.2008
(dall'unione dei coniugi erano nati i figli , l'1.3.2008, il figlio Per_1 Per_2
l'8.6.2010, e la figlia il 29.7.2014), deducendo a fondamento della Per_3
domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al
P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, ritualmente definito con la sentenza di omologa n. 286/2024 del 17.4.2024; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione prevalente ed anagrafica dei figli e presso il padre e di resso la madre;
regime di visita Per_1 Per_2 Per_3
e di permanenza dei figli con i genitori;
clausola sub 1.3; contributo al mantenimento a carico del padre quanto alla figlia e mantenimento Per_3
diretto quanto ai figli e regime di partecipazione dei genitori Per_1 Per_2
al pagamento delle spese straordinarie;
detrazioni fiscali;
assegno unico;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 14.9.2008 tra , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a Carrara il 20.1.1978, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'anno 2008, n. 113, Parte II, Seria A, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 9.12.2025
Il Presidente estensore
IU IU