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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RG nr. 236/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 22/04/2021 da
- P.IVA: , Parte_1 P.IVA_1 patrocinata dagli Avv.ti Francesco Stolfa e Paolo Stolfa del Foro di Trani, elettivamente domiciliata presso il loro Studio professionale sito in Corato (BA) al viale Friuli n. 44/C, Parte appellante contro
- C.F. , CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dal difensore Avv. Maria Melograni, con il medesimo difensore elettivamente domiciliato in Dorsoduro 3519/I 30123 Venezia, Parte appellata
*
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 410/2020 RG 309/2020 del Tribunale di Padova, non notificata in punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: - In via principale, in riforma dell'impugnata sentenza n. 410/2020 del Tribunale di Padova (Giudice Perrone, R.G.: 309/2020), accogliere integralmente le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo di primo grado e, quindi, dichiarare illegittimo e infondato e comunque annullare l'avviso di addebito n. 377 2019 00050944 87 000 dell sede di Padova del CP_1
24.12.2019, notificato alla società in data 31.12.2019, i i motivi innanzi Parte_1 ampiamente esposti e dichiararsi che nulla è dovuto dalla società all a titolo di Parte_1 CP_1 contributi, sanzioni, somme aggiuntive, oneri accessori o a qualsia im a Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da 04/2016 a 11/2018. - In subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, limitare la revoca dei benefici al solo periodo in cui l'azienda si è trovata in situazione di irregolarità contributiva e, dunque, a far data dal 1 maggio 2018, data di emissione del
1 primo DURC negativo. - In ogni caso, condannare l' all'integrale rifusione delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Conclusioni per parte appellata: Respingersi l'appello perché infondato in fatto in fatto ed in diritto, con conferma della decisione n. 410/2020 resa nel giudizio nRG309/2020 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
*
Motivi della decisione
1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Padova ha respinto il ricorso proposto da in opposizione ad avviso di addebito n. Parte_1
37720190005094487000 notificato il 31.12.2019 relativo ad agevolazioni godute dalla suddetta nel periodo aprile 2016 – novembre 2018.
1.2. In particolare, il giudice di prime cure ha osservato che:
− si è giovata del regime contributivo ex art. 1 commi 118- Parte_1
121 L. 190/2014;
− Con l'avviso di addebito opposto sono state addebitate le note di rettifica del 02.05.2018, del 27.11.2018 e del 05.02.2019;
− Gli esoneri contributivi di cui ha beneficiato la società devono essere qualificati come benefici contributivi ai sensi dell'art. 1 co. 1175, L. 296/2006 in ossequio al principio di diritto pronunciato dalla Corte di Cassazione per cui comma 1175 si riferisce sono gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. Tale deroga non configura un'ipotesi di agevolazione nel caso in cui lo sgravio non rappresenti una riduzione di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico- attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge
>>;
− Il regime contributivo disciplinato dai menzionati commi 118-121 è strutturato alla stregua di disciplina derogatoria del regime generale applicabile in via ordinaria ai datori di lavoro privati, dando per assunto che esista un regime di carattere generale applicabile in via ordinaria il quale è suscettibile di esonero quando si realizzino le condizioni previste dalla norma;
− La circostanza per cui il codice di autorizzazione 6Y sia stato attribuito ai fini della fruizione dell'esonero alla sola impresa odierna appellante piuttosto che a tutte le imprese della medesima categoria è irrilevante in
2 quanto si tratta di un aspetto relativo alla mera procedura burocratica che non ha alcuna influenza sulla disciplina sostanziale;
− In ogni caso la perdita del beneficio per DURC irregolare può operare esclusivamente con riferimento ai periodi di irregolarità del DURC e non può estendersi retroattivamente o ultrattivamente a periodi in cui il DURC risulta regolarmente emesso;
− L' ha correttamente limitato la revoca dei benefici ai soli periodi CP_1
c tivi non coperti dal DURC regolare, mentre non può essere assunta quale termine di riferimento la data in cui l'invito a regolarizzare il DURC è stato emesso in ragione del fatto che il principio di non retroattività e non ultrattività si riferisce esclusivamente alla consumazione dell'illecito e non alla data in cui l' assume l'iniziativa volta al CP_1 recupero dell'indebito essendo quest'u condizionata al solo rispetto dei termini prescrizionali;
− La contestazione sul quantum è formulata in termini generici e quindi deve essere disattesa.
Sulla scorta delle considerazioni esposte ha quindi rigettato il ricorso condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
2. Ha proposto appello avverso la sentenza in parola sulla Parte_1 scorta di due motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo impugna la sentenza laddove afferma che la perdita dei benefici deve decorrere dalla data della prima inadempienza contributiva e non dalla data in cui è stato emesso il primo DURC irregolare.
Secondo l'appellante, infatti, il giudice avrebbe confuso il concetto di inadempienza contributiva da quello di irregolarità contributiva. Il primo consiste nell'omissione del versamento dei contributi mensili dovuti dal datore di lavoro (nel caso di specie la prima inadempienza risale al mese di aprile 2016, data a partire dalla quale l' ha disposto la revoca dell'esonero CP_1 contributivo). Il secondo (irregolarità) consegue invece all'esito negativo del procedimento amministrativo nel quale l' avvia una verifica interna circa CP_1 la regolarità contributiva dell'impresa provvedendo, in caso di riscontrate inadempienze, ad inviare l'invito a regolarizzare. Solo in caso di mancata regolarizzazione verrà quindi emesso un DURC irregolare e, solo da quel momento, la società si verrebbe a trovare in una situazione di irregolarità da cui deriverebbe la revoca di ogni beneficio.
3 Ad avviso di , l' (e il giudice di primo grado) avrebbe quindi Pt_1 CP_1 attribuito efficacia retroattiva alla perdita del [l'inadempienza è di Pt_2 aprile 2016 mentre la perdita del è del maggio 2018] violando così l'art. Pt_2
1 co. 1175 L. 296/2006 che stabilisce che il diritto ad usufruire dei benefici è subordinato al possesso del e non all'assenza di inadempienze. Pt_2
Sarebbe pertanto chiara l'intenzione del legislatore di subordinare la fruizione dei benefici al requisito formale del possesso del DURC: solo dal momento dell'emissione di un DURC NEGATIVO, infatti, l'azienda avrebbe la certezza di aver perso il diritto a godere dei benefici e solo da quel momento l'istituto è legittimato a disporre la revoca di quanto goduto.
Richiama in tal senso giurisprudenza di merito a sé favorevole1.
2.2. Con il secondo motivo di appello impugna la sentenza Pt_1 laddove non ha dichiarato l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1 co. 1175 L. 296/2006.
Rileva anzitutto che le agevolazioni concesse dall'art. 1 co. 118 L. 190/2014 non sono qualificabili alla stregua di benefici contributivi, in quanto si tratta di esoneri veri e propri. È la giurisprudenza a distinguere tra beneficio ed esonero contributivo sulla base del carattere eccezionale (beneficio) o strutturale (esonero) della misura stessa.
Alle stesse conclusioni si dovrebbe addivenire anche dalla lettura della circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro, la quale esplicita che non possono essere ricondotte alla nozione di beneficio le misure nelle quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria.
Ulteriormente, sottolinea che è stato il medesimo legislatore a definire la misura quale esonero contributivo all'art. 1 co. 118 L. 190/2014 laddove esplicita che l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' , nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 CP_2 euro su base annua>>.
Sottolinea peraltro che è la natura stessa della previsione legislativa che la inserisce nel novero degli esoneri, trattandosi di una misura strutturale estesa a
4 tutto il territorio nazionale senza distinzione dei beneficiari, concernente le assunzioni effettuate in un dato lasso di tempo e finalizzata al raggiungimento della maggiore occupazione sul piano nazionale. Valorizza oltretutto il fatto che tale previsione ha assunto nel corso del tempo considerato che l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato è stata costantemente riproposta nel corso degli anni.
Dalla classificazione dell'esonero di cui ha beneficiato la società discende la conseguenza per cui non sarebbe necessaria la presenza di un DURC regolare e, pertanto, il rilascio del DURC NEGATIVO non avrebbe potuto comportare la revoca integrale dell'esonero, la quale avrebbe potuto essere disposta esclusivamente in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 118 L. 190/2014 previa specifica contestazione da parte dell' CP_1
3. Con memoria depositata il 5/4/2022 si è costituito l' prendendo CP_1 posizione sull'appello avversario ed insistendo per il suo rigetto.
3.1. Chiede anzitutto la conferma della sentenza di prime cure laddove ha ricondotto l'agevolazione fruita da nel novero dei benefici Pt_1 contributivi, osservando in particolare che le agevolazioni ex L. 190/2014 sono concesse esclusivamente per favorire l'assunzione di singoli lavoratori in possesso di specifiche caratteristiche e non per un determinato settore o categoria di lavoratori;
circostanza che sarebbe confermata anche dall'attribuzione all'azienda di uno specifico codice identificativo per il disbrigo della pratica scaturente dalla richiesta avanzata dall'impresa.
3.2. Quanto alla circostanza per cui l'appellante subordina la perdita del diritto ai benefici alla emissione del DURC NEGATIVO e non all'inadempienza contributiva chiede la conferma della sentenza sul punto e rileva che l'Istituto ha interrogato il servizio DURC ONLINE ottenendo le varie notizie di irregolarità.
In ottemperanza alle previsioni di legge ha quindi notificato i diversi inviti a regolarizzare con termine, per ciascuno di essi, di 15 giorni;
tuttavia, come evidenziato dal giudice di prime cure, la maggior parte degli addebiti è stata sanata oltre il termine concesso, pertanto, trascorso il suddetto, sarebbe stato validato il DURC ONLINE NON REGOLARE e, conseguentemente, avrebbe proceduto alla revoca dei benefici goduti.
5 4. La causa con prima udienza fissata al 23/6/2022 (decreto del 13/4/2021) è stata rinviata per ragioni organizzative con decreti del 3/6/2022, del 23/5/2023, del 20/3/2024 e del 29/10/2024, è stata quindi trattata nel corso dell'udienza del 12/12/2024 e decisa come da dispositivo.
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5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Il primo motivo di appello è incentrato sulla tematica degli effetti retroattivi
– che l'appellante contesta – del c.d. negativo, vale a dire degli CP_3 effetti retroattivi dell'accertamento postumo al godimento del beneficio contributivo (ovvero in concomitanza con il suo godimento) dell'esistenza di una irregolarità contributiva realizzatasi anteriormente ovvero in concomitanza del godimento del beneficio stesso.
6.1. A simile questione ha dato soluzione il Supremo collegio (cfr. cass. civ. 27107/2018) al cui insegnamento questa Corte ha già in molteplici occasioni ritenuto di dover aderire. Dovendosi qui ad ogni modo precisare come la suddetta sentenza, seppur faccia riferimento al DM 27.10.2007 (non più vigente in quanto sostituito dal DM 30.1.2015), sia ancora oggi, per così dire, valevole posto che, con riferimento alla tematica qui in esame, alcuna novità il decreto da ultimo emanato ha introdotto rispetto al precedente decreto del 2007 (non così, invece, come la Corte d'Appello che oggi giudica ha già avuto modo di precisare, può essere affermato con riferimento alla tematica delle irregolarità solo formali ovvero rispetto a quelle implicanti omesso versamento di contributi per quote minime).
Ora, la Cassazione, con la pronuncia appena sopra richiamata ha avuto modo di chiarire quanto segue:
<
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del CP_1 rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
6 Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l' segnalato la CP_1 specifica irregolarità verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante il disposto degli CP_1 artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi.
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
7 Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>.
6.2. Il Supremo collegio, e chi oggi giudica condivide tale impostazione, ricostruisce quindi la regolarità contributiva quale presupposto che, aldilà dell'attestazione formale mediante il DURC, deve sussistere anteriormente alla fruizione del beneficio contributivo e che deve persistere nel corso dell'intero periodo di godimento, di modo che la scoperta della irregolarità contributiva, anche ove postuma, fa cessare la fruizione del benefico stesso e ne fa perdere, anche in modo retroattivo, il godimento.
6.3. Il primo motivo di appello, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, anche recentemente ribaditi dal Supremo collegio (cfr. cass. civ. 12591/2024 e 30273/2024), deve pertanto essere rigettato.
7. Trattando ora il secondo motivo di appello, del tutto condivisibili sono le argomentazioni della sentenza appellata e di nel qualificare quale CP_1 beneficio contribuivo, avente quale presupposto di godimento la regolarità contributiva, l'esonero, consistente nella decontribuzione per nuove assunzioni nel corso dell'anno 2015 di cui alla Legge 190/2014 , art. 1, co. 118 ss, di cui si discute.
Si è infatti, nel caso di specie, in presenza di un vero e proprio esonero, non afferente ad una intera categoria di soggetti, temporalmente e soggettivamente limitato. L'esonero di cui si discute si mostra quindi, aldilà della sua letterale qualificazione, come beneficio in deroga rispetto ad un regime ordinario dal quale si discosta.
È questa una situazione del tutto differente da quella che si determina in ipotesi di apprendistato nell'ambito del quale il possesso del DURC regolare consente di avere ulteriori benefici e la non regolarità alcuna conseguenza negativa sull'applicazione del regime speciale. In tal senso si veda quanto affermato dalla Corte di Cassazione (mutatis mutandis, cfr. cass. civ. 6428/2018) ed inoltre, in termini più che chiarificatori, dalla circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro2.
8 Questa Corte ha peraltro anche di recente avuto modo di precisare che
<Assolutamente artificiosa e priva di riferimento normativo e giurisprudenziale è poi la pretesa che per il godimento del beneficio de quo non occorra DURC interno positivo. Infatti la sentenza citata dall'appellata – Cass. n. 6428/2018 - si riferisce espressamente alla peculiarità del rapporto di apprendistato non afferente al caso di specie (assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) che va invece ricompreso dunque nel novero delle previsioni di cui all'art. 1, comma 1175, della l. n. 296/2006. Infatti, gli esoneri contributivi di cui ai commi dal 118 al 121, art. 1, della l n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) non configurano un regime ordinario di "sottocontribuzione" caratterizzante interi settori e/o territori ovvero specifiche tipologie contrattuali (quale l'apprendistato, oggetto della sentenza richiamata della Corte di legittimità) e rientrano quindi "tra quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario
richieste dai datori di lavoro;
agevolazioni che, oltre al rispetto degli "altri obblighi di legge" e degli "accordi e contratti collettivi", sono altresì condizionate al "possesso (...) del Documento Unico di Regolarità Contributiva". […] Benefici "normativi e contributivi" ----- Come anticipato, l'art. 1, comma 1175, della legge Finanziaria per il 2007 prevede che il rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare - unitamente agli "altri obblighi di legge" ed al "rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" - sia condizione necessaria per la fruizione di benefici "normativi e contributivi". La rilevanza della disposizione impone pertanto un necessario approfondimento della nozione di beneficio normativo e di beneficio contributivo "previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale". In linea generale va rilevato che il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto fra "regola ed eccezione" in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una "eccezione" nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri. Per quanto attiene ai benefici contributivi, pertanto, gli stessi sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come "abbattimento" dì una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la "regola" per un determinato settore o categoria di lavoratori. Di conseguenza, non rientrano nella nozione in esame quei regimi di "sottocontribuzione" che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.}, territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una "speciale" aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria, in quanto l'intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario. Ne consegue che, laddove in questi stessi ambiti, siano invece previste - rispetto al regime generale di sottocontribuzione - ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate a tutti gli operatori del settore ma legate a specifici presupposti o condizioni poste in essere solo da alcuni di essi queste ultime, ripristinandosi la logica di "regola e di eccezione", possono considerarsi benefici nel senso anzidetto e quindi condizionati al possesso del DURC. Detta categoria di benefici è dunque individuata, sia pur a meri fini esemplificativi e non esaustivi, nell'elenco allegato alla presente circolare" In ordine invece ai benefici "normativi", gli stessi sembrano potersi identificare in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre "in materia di lavoro e legislazione sociale". In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settori determinati)>>.
9 regime contributivo" (cfr. in termini CDA FI n. 468/2021)>> (CdA Venezia, Sent. 12/5/2022 in n. 780/2019 RG).
8. L'appello, infondati tutti i motivi di impugnazione, deve quindi essere rigettato.
9. Quanto, infine, alle spese di giudizio, le stesse non possono che seguire la soccombenza ed essere liquidate, in base ai criteri e valori medi di scaglione di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22) tenuto conto del valore di controversia e del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese di giudizio a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 6.946,00 oltre a spese generali, con la distrazione in favore dei difensori.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale Chieti n. 276/2020; Tribunale Milano 1762/2019; Tribunale Milano 2153/2019. 2 <A tal riguardo, d'intesa con gli Istituti, si è ritenuto di fornire alcuni chiarimenti interpretativi anche in ordine alla nozione di "benefici normativi e contributivi", elaborando altresì un elenco meramente esemplificativo delle agevolazioni maggiormente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 22/04/2021 da
- P.IVA: , Parte_1 P.IVA_1 patrocinata dagli Avv.ti Francesco Stolfa e Paolo Stolfa del Foro di Trani, elettivamente domiciliata presso il loro Studio professionale sito in Corato (BA) al viale Friuli n. 44/C, Parte appellante contro
- C.F. , CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dal difensore Avv. Maria Melograni, con il medesimo difensore elettivamente domiciliato in Dorsoduro 3519/I 30123 Venezia, Parte appellata
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Oggetto: impugnazione della sentenza n. 410/2020 RG 309/2020 del Tribunale di Padova, non notificata in punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: - In via principale, in riforma dell'impugnata sentenza n. 410/2020 del Tribunale di Padova (Giudice Perrone, R.G.: 309/2020), accogliere integralmente le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo di primo grado e, quindi, dichiarare illegittimo e infondato e comunque annullare l'avviso di addebito n. 377 2019 00050944 87 000 dell sede di Padova del CP_1
24.12.2019, notificato alla società in data 31.12.2019, i i motivi innanzi Parte_1 ampiamente esposti e dichiararsi che nulla è dovuto dalla società all a titolo di Parte_1 CP_1 contributi, sanzioni, somme aggiuntive, oneri accessori o a qualsia im a Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da 04/2016 a 11/2018. - In subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, limitare la revoca dei benefici al solo periodo in cui l'azienda si è trovata in situazione di irregolarità contributiva e, dunque, a far data dal 1 maggio 2018, data di emissione del
1 primo DURC negativo. - In ogni caso, condannare l' all'integrale rifusione delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Conclusioni per parte appellata: Respingersi l'appello perché infondato in fatto in fatto ed in diritto, con conferma della decisione n. 410/2020 resa nel giudizio nRG309/2020 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
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Motivi della decisione
1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Padova ha respinto il ricorso proposto da in opposizione ad avviso di addebito n. Parte_1
37720190005094487000 notificato il 31.12.2019 relativo ad agevolazioni godute dalla suddetta nel periodo aprile 2016 – novembre 2018.
1.2. In particolare, il giudice di prime cure ha osservato che:
− si è giovata del regime contributivo ex art. 1 commi 118- Parte_1
121 L. 190/2014;
− Con l'avviso di addebito opposto sono state addebitate le note di rettifica del 02.05.2018, del 27.11.2018 e del 05.02.2019;
− Gli esoneri contributivi di cui ha beneficiato la società devono essere qualificati come benefici contributivi ai sensi dell'art. 1 co. 1175, L. 296/2006 in ossequio al principio di diritto pronunciato dalla Corte di Cassazione per cui comma 1175 si riferisce sono gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. Tale deroga non configura un'ipotesi di agevolazione nel caso in cui lo sgravio non rappresenti una riduzione di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico- attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge
>>;
− Il regime contributivo disciplinato dai menzionati commi 118-121 è strutturato alla stregua di disciplina derogatoria del regime generale applicabile in via ordinaria ai datori di lavoro privati, dando per assunto che esista un regime di carattere generale applicabile in via ordinaria il quale è suscettibile di esonero quando si realizzino le condizioni previste dalla norma;
− La circostanza per cui il codice di autorizzazione 6Y sia stato attribuito ai fini della fruizione dell'esonero alla sola impresa odierna appellante piuttosto che a tutte le imprese della medesima categoria è irrilevante in
2 quanto si tratta di un aspetto relativo alla mera procedura burocratica che non ha alcuna influenza sulla disciplina sostanziale;
− In ogni caso la perdita del beneficio per DURC irregolare può operare esclusivamente con riferimento ai periodi di irregolarità del DURC e non può estendersi retroattivamente o ultrattivamente a periodi in cui il DURC risulta regolarmente emesso;
− L' ha correttamente limitato la revoca dei benefici ai soli periodi CP_1
c tivi non coperti dal DURC regolare, mentre non può essere assunta quale termine di riferimento la data in cui l'invito a regolarizzare il DURC è stato emesso in ragione del fatto che il principio di non retroattività e non ultrattività si riferisce esclusivamente alla consumazione dell'illecito e non alla data in cui l' assume l'iniziativa volta al CP_1 recupero dell'indebito essendo quest'u condizionata al solo rispetto dei termini prescrizionali;
− La contestazione sul quantum è formulata in termini generici e quindi deve essere disattesa.
Sulla scorta delle considerazioni esposte ha quindi rigettato il ricorso condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
2. Ha proposto appello avverso la sentenza in parola sulla Parte_1 scorta di due motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo impugna la sentenza laddove afferma che la perdita dei benefici deve decorrere dalla data della prima inadempienza contributiva e non dalla data in cui è stato emesso il primo DURC irregolare.
Secondo l'appellante, infatti, il giudice avrebbe confuso il concetto di inadempienza contributiva da quello di irregolarità contributiva. Il primo consiste nell'omissione del versamento dei contributi mensili dovuti dal datore di lavoro (nel caso di specie la prima inadempienza risale al mese di aprile 2016, data a partire dalla quale l' ha disposto la revoca dell'esonero CP_1 contributivo). Il secondo (irregolarità) consegue invece all'esito negativo del procedimento amministrativo nel quale l' avvia una verifica interna circa CP_1 la regolarità contributiva dell'impresa provvedendo, in caso di riscontrate inadempienze, ad inviare l'invito a regolarizzare. Solo in caso di mancata regolarizzazione verrà quindi emesso un DURC irregolare e, solo da quel momento, la società si verrebbe a trovare in una situazione di irregolarità da cui deriverebbe la revoca di ogni beneficio.
3 Ad avviso di , l' (e il giudice di primo grado) avrebbe quindi Pt_1 CP_1 attribuito efficacia retroattiva alla perdita del [l'inadempienza è di Pt_2 aprile 2016 mentre la perdita del è del maggio 2018] violando così l'art. Pt_2
1 co. 1175 L. 296/2006 che stabilisce che il diritto ad usufruire dei benefici è subordinato al possesso del e non all'assenza di inadempienze. Pt_2
Sarebbe pertanto chiara l'intenzione del legislatore di subordinare la fruizione dei benefici al requisito formale del possesso del DURC: solo dal momento dell'emissione di un DURC NEGATIVO, infatti, l'azienda avrebbe la certezza di aver perso il diritto a godere dei benefici e solo da quel momento l'istituto è legittimato a disporre la revoca di quanto goduto.
Richiama in tal senso giurisprudenza di merito a sé favorevole1.
2.2. Con il secondo motivo di appello impugna la sentenza Pt_1 laddove non ha dichiarato l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1 co. 1175 L. 296/2006.
Rileva anzitutto che le agevolazioni concesse dall'art. 1 co. 118 L. 190/2014 non sono qualificabili alla stregua di benefici contributivi, in quanto si tratta di esoneri veri e propri. È la giurisprudenza a distinguere tra beneficio ed esonero contributivo sulla base del carattere eccezionale (beneficio) o strutturale (esonero) della misura stessa.
Alle stesse conclusioni si dovrebbe addivenire anche dalla lettura della circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro, la quale esplicita che non possono essere ricondotte alla nozione di beneficio le misure nelle quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria.
Ulteriormente, sottolinea che è stato il medesimo legislatore a definire la misura quale esonero contributivo all'art. 1 co. 118 L. 190/2014 laddove esplicita che l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' , nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 CP_2 euro su base annua>>.
Sottolinea peraltro che è la natura stessa della previsione legislativa che la inserisce nel novero degli esoneri, trattandosi di una misura strutturale estesa a
4 tutto il territorio nazionale senza distinzione dei beneficiari, concernente le assunzioni effettuate in un dato lasso di tempo e finalizzata al raggiungimento della maggiore occupazione sul piano nazionale. Valorizza oltretutto il fatto che tale previsione ha assunto nel corso del tempo considerato che l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato è stata costantemente riproposta nel corso degli anni.
Dalla classificazione dell'esonero di cui ha beneficiato la società discende la conseguenza per cui non sarebbe necessaria la presenza di un DURC regolare e, pertanto, il rilascio del DURC NEGATIVO non avrebbe potuto comportare la revoca integrale dell'esonero, la quale avrebbe potuto essere disposta esclusivamente in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 118 L. 190/2014 previa specifica contestazione da parte dell' CP_1
3. Con memoria depositata il 5/4/2022 si è costituito l' prendendo CP_1 posizione sull'appello avversario ed insistendo per il suo rigetto.
3.1. Chiede anzitutto la conferma della sentenza di prime cure laddove ha ricondotto l'agevolazione fruita da nel novero dei benefici Pt_1 contributivi, osservando in particolare che le agevolazioni ex L. 190/2014 sono concesse esclusivamente per favorire l'assunzione di singoli lavoratori in possesso di specifiche caratteristiche e non per un determinato settore o categoria di lavoratori;
circostanza che sarebbe confermata anche dall'attribuzione all'azienda di uno specifico codice identificativo per il disbrigo della pratica scaturente dalla richiesta avanzata dall'impresa.
3.2. Quanto alla circostanza per cui l'appellante subordina la perdita del diritto ai benefici alla emissione del DURC NEGATIVO e non all'inadempienza contributiva chiede la conferma della sentenza sul punto e rileva che l'Istituto ha interrogato il servizio DURC ONLINE ottenendo le varie notizie di irregolarità.
In ottemperanza alle previsioni di legge ha quindi notificato i diversi inviti a regolarizzare con termine, per ciascuno di essi, di 15 giorni;
tuttavia, come evidenziato dal giudice di prime cure, la maggior parte degli addebiti è stata sanata oltre il termine concesso, pertanto, trascorso il suddetto, sarebbe stato validato il DURC ONLINE NON REGOLARE e, conseguentemente, avrebbe proceduto alla revoca dei benefici goduti.
5 4. La causa con prima udienza fissata al 23/6/2022 (decreto del 13/4/2021) è stata rinviata per ragioni organizzative con decreti del 3/6/2022, del 23/5/2023, del 20/3/2024 e del 29/10/2024, è stata quindi trattata nel corso dell'udienza del 12/12/2024 e decisa come da dispositivo.
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5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Il primo motivo di appello è incentrato sulla tematica degli effetti retroattivi
– che l'appellante contesta – del c.d. negativo, vale a dire degli CP_3 effetti retroattivi dell'accertamento postumo al godimento del beneficio contributivo (ovvero in concomitanza con il suo godimento) dell'esistenza di una irregolarità contributiva realizzatasi anteriormente ovvero in concomitanza del godimento del beneficio stesso.
6.1. A simile questione ha dato soluzione il Supremo collegio (cfr. cass. civ. 27107/2018) al cui insegnamento questa Corte ha già in molteplici occasioni ritenuto di dover aderire. Dovendosi qui ad ogni modo precisare come la suddetta sentenza, seppur faccia riferimento al DM 27.10.2007 (non più vigente in quanto sostituito dal DM 30.1.2015), sia ancora oggi, per così dire, valevole posto che, con riferimento alla tematica qui in esame, alcuna novità il decreto da ultimo emanato ha introdotto rispetto al precedente decreto del 2007 (non così, invece, come la Corte d'Appello che oggi giudica ha già avuto modo di precisare, può essere affermato con riferimento alla tematica delle irregolarità solo formali ovvero rispetto a quelle implicanti omesso versamento di contributi per quote minime).
Ora, la Cassazione, con la pronuncia appena sopra richiamata ha avuto modo di chiarire quanto segue:
<
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del CP_1 rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
6 Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l' segnalato la CP_1 specifica irregolarità verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante il disposto degli CP_1 artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi.
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
7 Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>.
6.2. Il Supremo collegio, e chi oggi giudica condivide tale impostazione, ricostruisce quindi la regolarità contributiva quale presupposto che, aldilà dell'attestazione formale mediante il DURC, deve sussistere anteriormente alla fruizione del beneficio contributivo e che deve persistere nel corso dell'intero periodo di godimento, di modo che la scoperta della irregolarità contributiva, anche ove postuma, fa cessare la fruizione del benefico stesso e ne fa perdere, anche in modo retroattivo, il godimento.
6.3. Il primo motivo di appello, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, anche recentemente ribaditi dal Supremo collegio (cfr. cass. civ. 12591/2024 e 30273/2024), deve pertanto essere rigettato.
7. Trattando ora il secondo motivo di appello, del tutto condivisibili sono le argomentazioni della sentenza appellata e di nel qualificare quale CP_1 beneficio contribuivo, avente quale presupposto di godimento la regolarità contributiva, l'esonero, consistente nella decontribuzione per nuove assunzioni nel corso dell'anno 2015 di cui alla Legge 190/2014 , art. 1, co. 118 ss, di cui si discute.
Si è infatti, nel caso di specie, in presenza di un vero e proprio esonero, non afferente ad una intera categoria di soggetti, temporalmente e soggettivamente limitato. L'esonero di cui si discute si mostra quindi, aldilà della sua letterale qualificazione, come beneficio in deroga rispetto ad un regime ordinario dal quale si discosta.
È questa una situazione del tutto differente da quella che si determina in ipotesi di apprendistato nell'ambito del quale il possesso del DURC regolare consente di avere ulteriori benefici e la non regolarità alcuna conseguenza negativa sull'applicazione del regime speciale. In tal senso si veda quanto affermato dalla Corte di Cassazione (mutatis mutandis, cfr. cass. civ. 6428/2018) ed inoltre, in termini più che chiarificatori, dalla circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro2.
8 Questa Corte ha peraltro anche di recente avuto modo di precisare che
<Assolutamente artificiosa e priva di riferimento normativo e giurisprudenziale è poi la pretesa che per il godimento del beneficio de quo non occorra DURC interno positivo. Infatti la sentenza citata dall'appellata – Cass. n. 6428/2018 - si riferisce espressamente alla peculiarità del rapporto di apprendistato non afferente al caso di specie (assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) che va invece ricompreso dunque nel novero delle previsioni di cui all'art. 1, comma 1175, della l. n. 296/2006. Infatti, gli esoneri contributivi di cui ai commi dal 118 al 121, art. 1, della l n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) non configurano un regime ordinario di "sottocontribuzione" caratterizzante interi settori e/o territori ovvero specifiche tipologie contrattuali (quale l'apprendistato, oggetto della sentenza richiamata della Corte di legittimità) e rientrano quindi "tra quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario
richieste dai datori di lavoro;
agevolazioni che, oltre al rispetto degli "altri obblighi di legge" e degli "accordi e contratti collettivi", sono altresì condizionate al "possesso (...) del Documento Unico di Regolarità Contributiva". […] Benefici "normativi e contributivi" ----- Come anticipato, l'art. 1, comma 1175, della legge Finanziaria per il 2007 prevede che il rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare - unitamente agli "altri obblighi di legge" ed al "rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" - sia condizione necessaria per la fruizione di benefici "normativi e contributivi". La rilevanza della disposizione impone pertanto un necessario approfondimento della nozione di beneficio normativo e di beneficio contributivo "previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale". In linea generale va rilevato che il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto fra "regola ed eccezione" in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una "eccezione" nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri. Per quanto attiene ai benefici contributivi, pertanto, gli stessi sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come "abbattimento" dì una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la "regola" per un determinato settore o categoria di lavoratori. Di conseguenza, non rientrano nella nozione in esame quei regimi di "sottocontribuzione" che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.}, territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una "speciale" aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria, in quanto l'intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario. Ne consegue che, laddove in questi stessi ambiti, siano invece previste - rispetto al regime generale di sottocontribuzione - ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate a tutti gli operatori del settore ma legate a specifici presupposti o condizioni poste in essere solo da alcuni di essi queste ultime, ripristinandosi la logica di "regola e di eccezione", possono considerarsi benefici nel senso anzidetto e quindi condizionati al possesso del DURC. Detta categoria di benefici è dunque individuata, sia pur a meri fini esemplificativi e non esaustivi, nell'elenco allegato alla presente circolare" In ordine invece ai benefici "normativi", gli stessi sembrano potersi identificare in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre "in materia di lavoro e legislazione sociale". In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settori determinati)>>.
9 regime contributivo" (cfr. in termini CDA FI n. 468/2021)>> (CdA Venezia, Sent. 12/5/2022 in n. 780/2019 RG).
8. L'appello, infondati tutti i motivi di impugnazione, deve quindi essere rigettato.
9. Quanto, infine, alle spese di giudizio, le stesse non possono che seguire la soccombenza ed essere liquidate, in base ai criteri e valori medi di scaglione di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22) tenuto conto del valore di controversia e del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese di giudizio a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 6.946,00 oltre a spese generali, con la distrazione in favore dei difensori.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale Chieti n. 276/2020; Tribunale Milano 1762/2019; Tribunale Milano 2153/2019. 2 <A tal riguardo, d'intesa con gli Istituti, si è ritenuto di fornire alcuni chiarimenti interpretativi anche in ordine alla nozione di "benefici normativi e contributivi", elaborando altresì un elenco meramente esemplificativo delle agevolazioni maggiormente