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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2643 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 – avente ad oggetto: contratti bancari tra in persona dei Curatori, rappresentata e difesa Parte_1
Attore Contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rtino Convenuta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
********** Con atto di citazione, notificato il 24.02.2022, la , conveniva Parte_1 Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la spiegando Controparte_1 azione di ripetizione di indebito. Evidenziava che la società , dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari n. Parte_1 121/2019, aveva intrattenu i seguenti rapporti di Controparte_1 conto corrente:
- c/c n. 10005T (dal 30.6.2008 n. 10005.21 e dal 31.12.2008 n. 10005.93);
- c/c n. n. 10796Y (dal 30.6.2008 n. 10796.13);
- c/c anticipi n. 10006U;
- c/c n. 36834.76;
- c/c n. 654.12;
- c/c n. 26346.54;
- c/c n. 20102.15;
- c/c n. 11648.38. Asseriva di non aver mai ricevuto copia della documentazione relativa agli elencati rapporti e di averla richiesta, ai sensi dell'art. 119 TUB in data 16.12.2020 e in data 01.04.2021, richieste rimaste entrambe inevase. In relazione ai rapporti bancari indicati, la Curatela attrice contestava i singoli saldi debitori, sostenendo, di contro, la sussistenza di un credito e l'illegittima percezione da parte dell'istituto di credito di somme non dovute dalla società all'epoca in bonis. Contestava la nullità per difetto di forma dei singoli rapporti, stante la mancata pattuizione delle condizioni economiche;
eccepiva l'illegittima applicazione di tassi ultralegali e anatocistici, la violazione della disciplina anti usura, nonché l'illegittima applicazione dello ius variandi, della commissione di massimo scoperto e della c.d. “valuta d'uso”. Riferiva che la banca convenuta, nonostante i presunti saldi negativi, non aveva mai proposto istanza di ammissione al passivo, con ciò dimostrando la consapevolezza circa l'illegittimità degli addebiti. Concludeva, quindi, chiedendo la restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dalla convenute, nonché il risarcimento del danno, vinte le spese di lite. CP_1 mparsa del 26.05.2022 si costituiva in giudizio la , Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Asseriva che il c/c n. 10005T, acceso in data 24.01.2011 si era estinto in data 30.06.2008; il c/c n. 26346, acceso in data 27.10.2014 era passato a contenzioso in data 30.12.2019 e, in relazione a questo c/c, la società all'epoca correntista aveva sottoscritto, in data 30.10.2014, 22.03.2016 e 17.05.2018, atto di riconoscimento di debito. Quanto agli altri rapporti dedotti dalla Curatela attrice, asseriva che alcuni si erano estinti oltre dieci anni prima dell'instaurazione del giudizio, con conseguente prescrizione dei diritti, e che altri, invece, non erano riconducibili all'attrice. Preliminarmente eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione, nonché la prescrizione decennale delle rimesse solutorie, sottolineando che i rapporti, ad eccezione del c/c n. 26346, erano privi di affidamento. Asseriva la validità delle pattuizioni contrattuali, nonché della capitalizzazione, applicata con la medesima periodicità, e della commissione di massimo scoperto. In comparsa conclusionale, la banca convenuta eccepiva l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito in relazione al c/c n. 26346 perché ancora in corso e non estinto. Con ordinanza del 15.12.2022 veniva emesso ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della convenuta, ordine disatteso. CP_1 Con za del 30.11.2023 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, non accettata dall'istituito di credito convenuto. La causa, istruita con la produzione di documenti e svolta ctu contabile, all'udienza del 06.03.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. In generale, nell' azione avente ad oggetto la ripetizione di indebito, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi: in applicazione di tale principio, in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, ed è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, documenti che evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (Corte appello Messina sez. I, 08/07/2021, n.298). Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il risultato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla CP_1 a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commis altre voci non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Fermo restando quanto statuito dalla Suprema Corte in tema di onere probatorio (Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, n.6480; Cassazione civile sez. VI n. 33009/2019), è necessario rilevare che nel caso di specie, la Curatela attrice, che è soggetto terzo rispetto alle originarie parti titolari dei rapporti dedotti in giudizio ed agisce al fine di tutelare la massa dei creditori, ha versato in atti tutta la documentazione in suo possesso (all. n. da 10 a 17 fasc. attrice): nella specie gli e/c relativi ai rapporti contestati, seppur non completi, eccependo, sin dal primo atto, la mancanza di specifica pattuizione scritta e la conseguente sua impossibilità a produrre sia i contratti sia gli e/c completi. Sul punto è documentalmente emerso (all. n. 2 e 3 fasc. attrice) che la Curatela attrice richiedeva, ex art. 119 TUB, copia della documentazione non ritrovata alla banca convenuta, la quale non vi provvedeva, disattendendo altresì l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc emesso in corso di causa. Orbene, a tal proposito occorre evidenziare che in tema di ripetizione di indebito l'onere probatorio è comunque assolto qualora l'attore-cliente dell'istituto di credito si sia adoperato per fornire la prova documentale mediante il ricorso agli strumenti predisposti al riguardo dall'ordinamento, con la conseguenza che, qualora lo stesso correntista si sia attivato per ottenere tutta la documentazione da porre a fondamento della propria domanda mediante una richiesta ex art. 119 TUB rimasta inevasa dall'istituto di credito, deve ritenersi che le conseguenze della mancata produzione in atti del contratto di apertura di conto corrente (o degli estratti conto), pregiudichi l'istituto di credito convenuto. In altri termini, per assolvere al proprio onere di produrre in giudizio il contratto, il correntista deve porre in essere tutte le attività necessarie per procurarsi la documentazione necessaria a tal fine, con la conseguenza che ricadono sulla Banca convenuta le conseguenze di una sua inerzia o di suo ostracismo, a fronte delle richieste del cliente avanzate prima del giudizio e volte ad ottenere tale documentazione (Tribunale Siena, 12/06/2019, n.616). Il correntista, dunque, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7895). A fronte della produzione in giudizio da parte dell'attrice di tutta la documentazione in suo possesso, con specifica dimostrazione di aver formalmente richiesto la documentazione mancante, la banca convenuta si è limitata a produrre soltanto una parte della documentazione, sì come evidenziato dallo stesso ctu, deducendo di averne distrutto un'altra parte, pur trattandosi di documentazione infradecennale che l'istituto di credito, essendo un operatore finanziario professionale, aveva l'obbligo di conservare. Le conseguenze di una tale mancata allegazione probatoria, non possono che ricadere sulla banca, non potendo richiedere a parte attrice di fornire la prova di un fatto negativo e tanto emerge, altresì, dalla relazione peritale nella quale il ctu ha sottolineato la mancata consegna della documentazione richiesta e necessaria alla ricostruzione dei rapporti contestati. Inoltre, in disparte la tardività dell'eccezione sollevata dalla banca convenuta relativamente al c/c n. 26346-54 ritenuto non estinto, deve rilevarsi che secondo il disposto di cui all'art. 78 l.f.
“i contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti”. Ciò implica che, nella specie, a seguito dell'intervenuto fallimento della società tutti i Parte_1 contratti di c/c, quindi anche quello erroneamente ritenuto ancora in ess banca convenuta, si sono sciolti d estinti. Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte, sostenendo che: “… il giudice d'appello ha ignorato il disposto dell'art 78 L.Fall., secondo cui il fallimento di una delle parti determina lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente (e di tutti i contratti ad esso collegati) e dunque comporta erga omnes la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti medesime” (Cassazione civile sez. I, 25/03/2024, n.7957). La doglianza non merita, dunque, accoglimento. Quanto alla eccepita prescrizione del diritto alla ripetizione, nessuna prescrizione può dirsi maturata, atteso che, come risultante dalla documentazione versata in atti dalla Curatela attrice, per il c/c n. 10005T esistono e/c continuativi fino al 30.06.2021; per il c/c n. 10796Y e il c/c n. 1006U esistono e/c continuativi fino al 30.09.2008 e le passività transitate sul c/c n. 10005T; per il c/c n. 654.12 esistono gli e/c fino al 31.03.2019; per il c/c n. 26346-54 esistono gli e/c fino al 31.03.2019; per il c/c n. 20102.15 esistono gli e/c fino al 11.11.2014 e per il c/c n. 11648.38 esistono gli e/c fino al 11.11.2014. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. Il perito nominato ha analizzato i seguenti rapporti: dando atto del deposito da parte della banca convenuta esclusivamente di due contratti, nello specifico il contratto di c/c n. 10005T acceso in data 24.01.2001 e il contratto di c/c n. 26346 acceso in data 27.10.2014. Circa la verifica della normativa antiusura deve ribadirsi che la S. Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (Cass. Ord. n. 39898/2021). La Banca d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati “usurari”, da chiunque pretesi o incassati (art. 644, comma 3 del c.p., Legge n.108/1996, art.2). Secondo quanto statuito dalle S.U. della Corte di Cassazione, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta, tuttavia, la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi (Tribunale Bari sez. IV, 19/07/2022, n.2919). Peraltro, nel caso in cui venga accertata la natura usuraria dei soli interessi moratori, solo questi non saranno dovuti, rimanendo invece valida e vigente la clausola che stabilisce il tasso degli interessi corrispettivi, stante la rilevata autonomia funzionale dei due diversi interessi. Infatti, nel caso di accertata usurarietà degli interessi di mora si applica l'art. 1815, comma 2, c.c. (onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti), ma anche l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). Orbene, nel caso in esame sia per il contratto del 2001 che per il contratto del 2014 il ctu non ha potuto effettuare la verifica essendo indicato esclusivamente il tasso pattuito all'atto della sottoscrizione (comunque inferiore al tasso soglia pro tempore vigente), senza l'indicazione degli ulteriori elementi necessari, quali spese, affidamenti e durata. Il perito nominato ha, quindi, effettuato il ricalcolo ipotizzando i fidi attraverso il ricorso alla divisione dei numeri per giorni. Ciò posto, il c/c n. 10005T è stato ricostruito secondo i seguenti criteri:
- tassi debitori indicati in contratto, con applicazione esclusivamente delle variazioni favorevoli al cliente, difettando la prova della regolare comunicazione. Sul punto, infatti, il meccanismo delineato dall'art. 118 del t.u.b. presuppone che la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sia effettivamente ricevuta dal cliente, posto che si tratta di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono dall'effettiva conoscenza da parte del destinatario, per cui non può riconoscersi l'efficacia della modifica unilaterale sulla base di una proposta di cui la banca non fornisca prova né dell'invio, né dell'effettiva ricezione da parte del cliente (Tribunale Bari sez. IV, 03/10/2023, n.3831). Nella specie, il difetto di prova da parte della convenuta dell'effettiva comunicazione e conoscenza della stessa da parte del cliente delle proposte di modifica unilaterale non consente di ritenerle legittime, con conseguente applicazione delle sole variazioni favorevoli per il cliente;
- esclusione della commissione di massimo scoperto, in difetto di indicazione dei criteri di determinazione e di capitalizzazione. Com'è noto, infatti, deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n.19825);
- capitalizzazione trimestrale, in quanto regolarmente pattuita in contratto con il criterio della reciprocità.
- esclusione delle spese e commissioni non regolarmente pattuite e rideterminazione degli interessi trimestre per trimestre. Il ctu ha, inoltre, accertato che su tale c/c ordinario erano stati addebitati gli interessi maturati sui conti anticipi n. 1006U e n. 10796Y, i quali, non essendo supportati da alcuna valida documentazione, sono stati correttamente ricostruiti eliminando tutte le spese addebitate ed applicando gli interessi al tasso legale, esclusa la capitalizzazione. Secondo gli stessi criteri, a partire dal 01.01.2003 data del primo estratto conto disponibile, è stato ricostruito il c/c n. 36834.76 per il quale difetta la produzione in giudizio della documentazione relativa. I medesimi criteri sono stati applicati anche per la ricostruzione del c/c n. 11648-38, nonché per la ricostruzione del c/c n. 654.12, questo a partire dal 30.06.2017 data del primo e/c disponibile, e per la ricostruzione del c/c n. 20102.15. Quest'ultimo a partire dal 10.11.2014 risulta assorbito dal c/c n. 26346-34. Per quanto attiene al c/c n. 26346-34, in atti risulta depositato il contratto sottoscritto in data 27.10.2014 e la successiva apertura di credito del 30.10.2014, da cui è possibile evincere le condizioni applicate, pertanto il ctu ha effettuato la ricostruzione applicando i tassi risultanti dagli e/c, escludendo le commissioni non pattuite e la capitalizzazione, trattandosi di contratto stipulato successivamente al 01.01.2014, applicando le spese come da e/c scalare e considerando i dati rielaborati del c/c n. 20102.15 di cui il c/c n. 26346-34 aveva assorbito il saldo. Ai fini dell'ipotesi di ricalcolo da considerare corretta, va ritenuta valida l'applicazione del principio del saldo zero: infatti, è principio ormai consolidato (Cass. 11543/2019; 23852/2020; 11735/2024) quello secondo cui la proposizione di contrapposte da parte della banca e del correntista domande (intese quali autonome domande nelle quali il correntista assume la qualità di attore e di convenute e distinguendo le modalità di distribuzione dell'onere della prova relativa al saldo dei rapporti contestati, come precisato in motivazione) implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa» e per cui «in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi» (c.d. principio del saldo zero) (Cassazione Civile, Sez. I, 28 maggio 2025, n. 14269). Nel caso, la mancata produzione degli e/c integrali in assenza di prove diverse sulla eventuale esistenza di un debito e/o un credito, consentono la ricostruzione del rapporto con utilizzo del criterio c.d. del saldo zero. In riferimento alla eccepita prescrizione delle rimesse solutorie, il ctu in risposta alle osservazioni della banca convenuta, ha evidenziato che, attesa l'assenza di pattuizioni scritte in particolare relative ad eventuali fidi concessi, per il c/c n. 36834.76, estinto in data 31.07.2010, non può essere effettuata alcuna ricostruzione, con conseguente esclusione della somma determinata in favore della Curatela pari ad € 544.120,11 e lo stesso varrebbe per il c/c n. 10005T nel quale i fidi sono stati soltanto ipotizzati, sulla base di quanto indicato negli e/c scalari. Tenuto conto di questa precisazione e della validità della ricostruzione sulla base del saldo 0, per quanto in precedenza chiarito, il ricalcolo da ritenersi corretto sarà quello che stabilisce un saldo a credito per la attrice pari ad € 859.769,37 sì come accertato dal perito Pt_1 nominato:
Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta sulla scorta della rideterminazione effettuata dal ctu. La banca convenuta, dunque, dovrà essere condannata alla restituzione della somma di
€.859.769,37 in favore della attrice oltre interessi al tasso legali dal dì della notifica Pt_1 dell'atto di citazione, primo at iesta specifica di restituzione delle somme. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base di quanto rideterminato, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla con atto di Parte_1 citazione notificato il 24.02.2022 nei confro , così Controparte_1 provvede:
1. IE la domanda per quanto di ragione e per l'effetto DA la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della Controparte_1
in persona dei Curatori, della somma di € 859.769,37, Parte_1 ca dell'atto di citazione;
2. DA la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t., al pagamen in persona dei Parte_1 Parte_1 Curatori, delle spese processuali che li e rimborso spese generali al 15% da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 30.10.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, depositata in cancelleria il 14/10/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
Attore Contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rtino Convenuta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
********** Con atto di citazione, notificato il 24.02.2022, la , conveniva Parte_1 Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la spiegando Controparte_1 azione di ripetizione di indebito. Evidenziava che la società , dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari n. Parte_1 121/2019, aveva intrattenu i seguenti rapporti di Controparte_1 conto corrente:
- c/c n. 10005T (dal 30.6.2008 n. 10005.21 e dal 31.12.2008 n. 10005.93);
- c/c n. n. 10796Y (dal 30.6.2008 n. 10796.13);
- c/c anticipi n. 10006U;
- c/c n. 36834.76;
- c/c n. 654.12;
- c/c n. 26346.54;
- c/c n. 20102.15;
- c/c n. 11648.38. Asseriva di non aver mai ricevuto copia della documentazione relativa agli elencati rapporti e di averla richiesta, ai sensi dell'art. 119 TUB in data 16.12.2020 e in data 01.04.2021, richieste rimaste entrambe inevase. In relazione ai rapporti bancari indicati, la Curatela attrice contestava i singoli saldi debitori, sostenendo, di contro, la sussistenza di un credito e l'illegittima percezione da parte dell'istituto di credito di somme non dovute dalla società all'epoca in bonis. Contestava la nullità per difetto di forma dei singoli rapporti, stante la mancata pattuizione delle condizioni economiche;
eccepiva l'illegittima applicazione di tassi ultralegali e anatocistici, la violazione della disciplina anti usura, nonché l'illegittima applicazione dello ius variandi, della commissione di massimo scoperto e della c.d. “valuta d'uso”. Riferiva che la banca convenuta, nonostante i presunti saldi negativi, non aveva mai proposto istanza di ammissione al passivo, con ciò dimostrando la consapevolezza circa l'illegittimità degli addebiti. Concludeva, quindi, chiedendo la restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dalla convenute, nonché il risarcimento del danno, vinte le spese di lite. CP_1 mparsa del 26.05.2022 si costituiva in giudizio la , Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Asseriva che il c/c n. 10005T, acceso in data 24.01.2011 si era estinto in data 30.06.2008; il c/c n. 26346, acceso in data 27.10.2014 era passato a contenzioso in data 30.12.2019 e, in relazione a questo c/c, la società all'epoca correntista aveva sottoscritto, in data 30.10.2014, 22.03.2016 e 17.05.2018, atto di riconoscimento di debito. Quanto agli altri rapporti dedotti dalla Curatela attrice, asseriva che alcuni si erano estinti oltre dieci anni prima dell'instaurazione del giudizio, con conseguente prescrizione dei diritti, e che altri, invece, non erano riconducibili all'attrice. Preliminarmente eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione, nonché la prescrizione decennale delle rimesse solutorie, sottolineando che i rapporti, ad eccezione del c/c n. 26346, erano privi di affidamento. Asseriva la validità delle pattuizioni contrattuali, nonché della capitalizzazione, applicata con la medesima periodicità, e della commissione di massimo scoperto. In comparsa conclusionale, la banca convenuta eccepiva l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito in relazione al c/c n. 26346 perché ancora in corso e non estinto. Con ordinanza del 15.12.2022 veniva emesso ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della convenuta, ordine disatteso. CP_1 Con za del 30.11.2023 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, non accettata dall'istituito di credito convenuto. La causa, istruita con la produzione di documenti e svolta ctu contabile, all'udienza del 06.03.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. In generale, nell' azione avente ad oggetto la ripetizione di indebito, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi: in applicazione di tale principio, in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, ed è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, documenti che evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (Corte appello Messina sez. I, 08/07/2021, n.298). Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il risultato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla CP_1 a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commis altre voci non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Fermo restando quanto statuito dalla Suprema Corte in tema di onere probatorio (Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, n.6480; Cassazione civile sez. VI n. 33009/2019), è necessario rilevare che nel caso di specie, la Curatela attrice, che è soggetto terzo rispetto alle originarie parti titolari dei rapporti dedotti in giudizio ed agisce al fine di tutelare la massa dei creditori, ha versato in atti tutta la documentazione in suo possesso (all. n. da 10 a 17 fasc. attrice): nella specie gli e/c relativi ai rapporti contestati, seppur non completi, eccependo, sin dal primo atto, la mancanza di specifica pattuizione scritta e la conseguente sua impossibilità a produrre sia i contratti sia gli e/c completi. Sul punto è documentalmente emerso (all. n. 2 e 3 fasc. attrice) che la Curatela attrice richiedeva, ex art. 119 TUB, copia della documentazione non ritrovata alla banca convenuta, la quale non vi provvedeva, disattendendo altresì l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc emesso in corso di causa. Orbene, a tal proposito occorre evidenziare che in tema di ripetizione di indebito l'onere probatorio è comunque assolto qualora l'attore-cliente dell'istituto di credito si sia adoperato per fornire la prova documentale mediante il ricorso agli strumenti predisposti al riguardo dall'ordinamento, con la conseguenza che, qualora lo stesso correntista si sia attivato per ottenere tutta la documentazione da porre a fondamento della propria domanda mediante una richiesta ex art. 119 TUB rimasta inevasa dall'istituto di credito, deve ritenersi che le conseguenze della mancata produzione in atti del contratto di apertura di conto corrente (o degli estratti conto), pregiudichi l'istituto di credito convenuto. In altri termini, per assolvere al proprio onere di produrre in giudizio il contratto, il correntista deve porre in essere tutte le attività necessarie per procurarsi la documentazione necessaria a tal fine, con la conseguenza che ricadono sulla Banca convenuta le conseguenze di una sua inerzia o di suo ostracismo, a fronte delle richieste del cliente avanzate prima del giudizio e volte ad ottenere tale documentazione (Tribunale Siena, 12/06/2019, n.616). Il correntista, dunque, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7895). A fronte della produzione in giudizio da parte dell'attrice di tutta la documentazione in suo possesso, con specifica dimostrazione di aver formalmente richiesto la documentazione mancante, la banca convenuta si è limitata a produrre soltanto una parte della documentazione, sì come evidenziato dallo stesso ctu, deducendo di averne distrutto un'altra parte, pur trattandosi di documentazione infradecennale che l'istituto di credito, essendo un operatore finanziario professionale, aveva l'obbligo di conservare. Le conseguenze di una tale mancata allegazione probatoria, non possono che ricadere sulla banca, non potendo richiedere a parte attrice di fornire la prova di un fatto negativo e tanto emerge, altresì, dalla relazione peritale nella quale il ctu ha sottolineato la mancata consegna della documentazione richiesta e necessaria alla ricostruzione dei rapporti contestati. Inoltre, in disparte la tardività dell'eccezione sollevata dalla banca convenuta relativamente al c/c n. 26346-54 ritenuto non estinto, deve rilevarsi che secondo il disposto di cui all'art. 78 l.f.
“i contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti”. Ciò implica che, nella specie, a seguito dell'intervenuto fallimento della società tutti i Parte_1 contratti di c/c, quindi anche quello erroneamente ritenuto ancora in ess banca convenuta, si sono sciolti d estinti. Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte, sostenendo che: “… il giudice d'appello ha ignorato il disposto dell'art 78 L.Fall., secondo cui il fallimento di una delle parti determina lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente (e di tutti i contratti ad esso collegati) e dunque comporta erga omnes la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti medesime” (Cassazione civile sez. I, 25/03/2024, n.7957). La doglianza non merita, dunque, accoglimento. Quanto alla eccepita prescrizione del diritto alla ripetizione, nessuna prescrizione può dirsi maturata, atteso che, come risultante dalla documentazione versata in atti dalla Curatela attrice, per il c/c n. 10005T esistono e/c continuativi fino al 30.06.2021; per il c/c n. 10796Y e il c/c n. 1006U esistono e/c continuativi fino al 30.09.2008 e le passività transitate sul c/c n. 10005T; per il c/c n. 654.12 esistono gli e/c fino al 31.03.2019; per il c/c n. 26346-54 esistono gli e/c fino al 31.03.2019; per il c/c n. 20102.15 esistono gli e/c fino al 11.11.2014 e per il c/c n. 11648.38 esistono gli e/c fino al 11.11.2014. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. Il perito nominato ha analizzato i seguenti rapporti: dando atto del deposito da parte della banca convenuta esclusivamente di due contratti, nello specifico il contratto di c/c n. 10005T acceso in data 24.01.2001 e il contratto di c/c n. 26346 acceso in data 27.10.2014. Circa la verifica della normativa antiusura deve ribadirsi che la S. Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (Cass. Ord. n. 39898/2021). La Banca d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati “usurari”, da chiunque pretesi o incassati (art. 644, comma 3 del c.p., Legge n.108/1996, art.2). Secondo quanto statuito dalle S.U. della Corte di Cassazione, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta, tuttavia, la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi (Tribunale Bari sez. IV, 19/07/2022, n.2919). Peraltro, nel caso in cui venga accertata la natura usuraria dei soli interessi moratori, solo questi non saranno dovuti, rimanendo invece valida e vigente la clausola che stabilisce il tasso degli interessi corrispettivi, stante la rilevata autonomia funzionale dei due diversi interessi. Infatti, nel caso di accertata usurarietà degli interessi di mora si applica l'art. 1815, comma 2, c.c. (onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti), ma anche l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). Orbene, nel caso in esame sia per il contratto del 2001 che per il contratto del 2014 il ctu non ha potuto effettuare la verifica essendo indicato esclusivamente il tasso pattuito all'atto della sottoscrizione (comunque inferiore al tasso soglia pro tempore vigente), senza l'indicazione degli ulteriori elementi necessari, quali spese, affidamenti e durata. Il perito nominato ha, quindi, effettuato il ricalcolo ipotizzando i fidi attraverso il ricorso alla divisione dei numeri per giorni. Ciò posto, il c/c n. 10005T è stato ricostruito secondo i seguenti criteri:
- tassi debitori indicati in contratto, con applicazione esclusivamente delle variazioni favorevoli al cliente, difettando la prova della regolare comunicazione. Sul punto, infatti, il meccanismo delineato dall'art. 118 del t.u.b. presuppone che la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sia effettivamente ricevuta dal cliente, posto che si tratta di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono dall'effettiva conoscenza da parte del destinatario, per cui non può riconoscersi l'efficacia della modifica unilaterale sulla base di una proposta di cui la banca non fornisca prova né dell'invio, né dell'effettiva ricezione da parte del cliente (Tribunale Bari sez. IV, 03/10/2023, n.3831). Nella specie, il difetto di prova da parte della convenuta dell'effettiva comunicazione e conoscenza della stessa da parte del cliente delle proposte di modifica unilaterale non consente di ritenerle legittime, con conseguente applicazione delle sole variazioni favorevoli per il cliente;
- esclusione della commissione di massimo scoperto, in difetto di indicazione dei criteri di determinazione e di capitalizzazione. Com'è noto, infatti, deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n.19825);
- capitalizzazione trimestrale, in quanto regolarmente pattuita in contratto con il criterio della reciprocità.
- esclusione delle spese e commissioni non regolarmente pattuite e rideterminazione degli interessi trimestre per trimestre. Il ctu ha, inoltre, accertato che su tale c/c ordinario erano stati addebitati gli interessi maturati sui conti anticipi n. 1006U e n. 10796Y, i quali, non essendo supportati da alcuna valida documentazione, sono stati correttamente ricostruiti eliminando tutte le spese addebitate ed applicando gli interessi al tasso legale, esclusa la capitalizzazione. Secondo gli stessi criteri, a partire dal 01.01.2003 data del primo estratto conto disponibile, è stato ricostruito il c/c n. 36834.76 per il quale difetta la produzione in giudizio della documentazione relativa. I medesimi criteri sono stati applicati anche per la ricostruzione del c/c n. 11648-38, nonché per la ricostruzione del c/c n. 654.12, questo a partire dal 30.06.2017 data del primo e/c disponibile, e per la ricostruzione del c/c n. 20102.15. Quest'ultimo a partire dal 10.11.2014 risulta assorbito dal c/c n. 26346-34. Per quanto attiene al c/c n. 26346-34, in atti risulta depositato il contratto sottoscritto in data 27.10.2014 e la successiva apertura di credito del 30.10.2014, da cui è possibile evincere le condizioni applicate, pertanto il ctu ha effettuato la ricostruzione applicando i tassi risultanti dagli e/c, escludendo le commissioni non pattuite e la capitalizzazione, trattandosi di contratto stipulato successivamente al 01.01.2014, applicando le spese come da e/c scalare e considerando i dati rielaborati del c/c n. 20102.15 di cui il c/c n. 26346-34 aveva assorbito il saldo. Ai fini dell'ipotesi di ricalcolo da considerare corretta, va ritenuta valida l'applicazione del principio del saldo zero: infatti, è principio ormai consolidato (Cass. 11543/2019; 23852/2020; 11735/2024) quello secondo cui la proposizione di contrapposte da parte della banca e del correntista domande (intese quali autonome domande nelle quali il correntista assume la qualità di attore e di convenute e distinguendo le modalità di distribuzione dell'onere della prova relativa al saldo dei rapporti contestati, come precisato in motivazione) implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa» e per cui «in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi» (c.d. principio del saldo zero) (Cassazione Civile, Sez. I, 28 maggio 2025, n. 14269). Nel caso, la mancata produzione degli e/c integrali in assenza di prove diverse sulla eventuale esistenza di un debito e/o un credito, consentono la ricostruzione del rapporto con utilizzo del criterio c.d. del saldo zero. In riferimento alla eccepita prescrizione delle rimesse solutorie, il ctu in risposta alle osservazioni della banca convenuta, ha evidenziato che, attesa l'assenza di pattuizioni scritte in particolare relative ad eventuali fidi concessi, per il c/c n. 36834.76, estinto in data 31.07.2010, non può essere effettuata alcuna ricostruzione, con conseguente esclusione della somma determinata in favore della Curatela pari ad € 544.120,11 e lo stesso varrebbe per il c/c n. 10005T nel quale i fidi sono stati soltanto ipotizzati, sulla base di quanto indicato negli e/c scalari. Tenuto conto di questa precisazione e della validità della ricostruzione sulla base del saldo 0, per quanto in precedenza chiarito, il ricalcolo da ritenersi corretto sarà quello che stabilisce un saldo a credito per la attrice pari ad € 859.769,37 sì come accertato dal perito Pt_1 nominato:
Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta sulla scorta della rideterminazione effettuata dal ctu. La banca convenuta, dunque, dovrà essere condannata alla restituzione della somma di
€.859.769,37 in favore della attrice oltre interessi al tasso legali dal dì della notifica Pt_1 dell'atto di citazione, primo at iesta specifica di restituzione delle somme. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base di quanto rideterminato, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla con atto di Parte_1 citazione notificato il 24.02.2022 nei confro , così Controparte_1 provvede:
1. IE la domanda per quanto di ragione e per l'effetto DA la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della Controparte_1
in persona dei Curatori, della somma di € 859.769,37, Parte_1 ca dell'atto di citazione;
2. DA la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t., al pagamen in persona dei Parte_1 Parte_1 Curatori, delle spese processuali che li e rimborso spese generali al 15% da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 30.10.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, depositata in cancelleria il 14/10/2025
Il Giudice Assunta Napoliello