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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/11/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 127/2024
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 15.10.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
13.10.2025;
preso atto che parte resistente nulla ha depositato
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 127/2024 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. E. Cipressi -
contro
sede Controparte_1
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. G. Basile e l'Avv. O. Manzi -
Controparte_2
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023
00018600 11 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.11.2023 e notificato in data 12.01.2024, dell'importo complessivo di €
4.559,10 e riguardante i contributi non versati e le relative sanzioni,
avendoli l'Istituto ritenuti dovuti a titolo di “Gestione Commercianti”,
relativamente al periodo dal gennaio 2021 al dicembre 2022.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 26.01.2024, il ricorrente Sig. Pt_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023
[...]
00018600 11 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.11.2023 e notificato in data 12.01.2024, dell'importo complessivo di €
4.559,10 e riguardante i contributi non versati e le relative sanzioni,
avendoli l'Istituto ritenuti dovuti a titolo di “Gestione Commercianti”,
relativamente al periodo dal gennaio 2021 al dicembre 2022.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di addebito per insussistenza dell'obbligo contributivo, oltre che per infondatezza nel merito dell'avviso di addebito medesimo, stante anche la normativa in essere e quanto sostenuto in Giurisprudenza;
chiedeva, infine, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 127/2024 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott. Andrea Marangoni fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 02.07.2024.
In data 28.06.2024 si costituiva parte resistente chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva assegnata al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo e, poi, dalla stessa trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve disporsi la carenza di legittimazione passiva di posto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti Controparte_2
(art. 13 della Legge 448/1998 come modificato all'art. 1 del D.L. 6 CP_1
settembre 1999, n.308, convertito dalla Legge 5 novembre, n. 402)
3 riguarda solo i crediti maturati ed accertati fino alla data del 31 dicembre
2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo.
L'avviso di addebito è relativo a contributi degli anni 2021 e 2022, per cui non sussiste il litisconsorzio necessario con Controparte_2
2. Sempre preliminarmente, poi, deve pure essere rilevato che, per principio consolidato, il presente giudizio, promosso per accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base del CP_1
verbale ispettivo in contestazione, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché
l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova. Ex art. 2697 c.c., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis,
Cassazione, n. 5763/2002 e Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, “Nel
giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito
previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della CP_1
pretesa contributiva” (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
22862 del 10.11.2010).
Quanto sopra esposto viene, appunto, anche rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità allorquando afferma che “In tema di riparto dell'onere della
prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del
diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento
negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo
dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il CP_1
4 verbale non riveste efficacia probatoria” (ex plurimis, Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 12108/2010).
A conferma di tutto quanto sopra dedotto, sovviene anche altro consolidato orientamento del Giudice di legittimità allorquando sostiene che la prova della fondatezza delle richieste contributive avanzate dagli Istituti
previdenziali incombe sugli Istituti medesimi i quali, in caso di impugnazione, devono fornire al Giudice la rigorosa prova della sussistenza del credito che affermano di vantare nei confronti dell'opponente.
3. Passando ora al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento, per le ragioni che seguono.
Ebbene, nella fattispecie in esame l' ha dedotto di aver CP_1
desunto la prova della partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale dalla circostanza che lo stesso sia stato socio unico ed amministratore unico della e che non vi fosse personale Parte_2
dipendente che potesse svolgere l'attività della società.
In proposito, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 1, comma 203,
della Legge n. 662 del 1996 "L'obbligo di iscrizione nella gestione
assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966,
n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal
numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini
entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di
vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli
oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i
5 familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Per l'iscrizione alla Gestione Commercianti non è sufficiente, pertanto,
la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività commerciale, essendo invece necessaria la prova puntuale e specifica dello svolgimento in concreto da parte del ricorrente dell'attività
commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Quindi, perché si perfezioni l'obbligo contributivo dei soci di alla Pt_2
Gestione Commercianti è necessario che si sia in presenza di società
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei propri familiari, nonché che gli stessi soci partecipino al lavoro aziendale per la realizzazione dell'oggetto sociale dell'impresa, con carattere di abitualità e prevalenza, a prescindere dal numero dei soci e dei dipendenti occupati (ex
plurimis, Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31.03.2022, n. 31 e Cassazione
Civile - Sezione VI - Lavoro, ordinanza 03.04.2017, n. 8613).
Ciò detto, è da tenere presente che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività
esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa e direttiva.
Perché un socio possa essere iscritto alla Gestione Commercianti, pertanto,
lo stesso deve effettivamente operare quale socio di lavoro ex art. 1,
comma 203, lett. C, Legge 662/1996, cioè svolgere attività lavorativa con abitualità e prevalenza, differente da quella che lo stesso eventualmente
6 esplichi anche quale amministratore, in quanto le stesse si pongono su piani giuridici differenti.
Ne consegue che ai fini della richiesta di contribuzione relativa alla Gestione
predetta l' è gravato dall'onere di dimostrare l'effettiva posizione CP_1
ricoperta all'interno della società, provando che l'attività sia resa secondo il criterio sopra esposto di abitualità e prevalenza.
Anche recentemente, infatti, la Cassazione, con ordinanza n. 3292/2020, ha rilevato che “(…) 7. sono consolidati i precedenti di questa Corte (v., fra le
tante, Cass. n. 26976 del 2016, Cass. n. 11242 del 2017, Cass. n. 28137
del 2018) nei quali è stato chiarito che per il doppio onere di iscrizione
occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al
commercio e all'amministrazione societaria e che la verifica della
sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di
merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile
essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava
sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo
contributivo, cfr., ex multis, Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del
2009) venga compiutamente assolto;
8. in continuità con i recenti arresti
indicati, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio
di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico
dell' ) sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto CP_1
considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società,
ovviamente considerata a prescindere dall'attività eventualmente esercitata
in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo
dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 in
modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a
responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al
7 lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia
prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali)
dell'impresa (v., fra le tante, Cass. n. 17639 del 2017);
9. per
partecipazione al lavoro aziendale deve intendersi lo svolgimento
dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (cfr., fra le
altre, Cass. n. 12560 del 2017, quanto ai criteri da utilizzare per tale ordine
di valutazione); 10.la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale
coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in
modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio
venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale
valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di
impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo
produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa,
l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro
mansioni; 11. i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza devono,
peraltro, riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da
accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle
attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa
attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società (al netto
dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già
comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali,
materiali e personali) dell'impresa (v., fra le altre, Cass. n. 12560 cit.) (…)”.
Con l'ordinanza n. 3637/2020, poi, è stato osservato che “(…) 9. sul piano
previdenziale, infatti, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di
cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità
limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza,
ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti
8 ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola
gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in
quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale,
attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la
seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione
di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla
partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza
(Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n.23782 del 2019); 10. ciò conferma
l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per
l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a
quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che
ha sostituito la legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente
i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione
assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di
un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017)
per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di
amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione
assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche
la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e
prevalenza; 11. in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale
carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal
soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente
esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo
apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali
e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia
alla lettera dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, volto a
valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo
9 nell'area dì applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio,
ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa
essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi
dell'impresa; 12. è compito del giudice di merito accertare, in modo
puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale
coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente
previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la
presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni
svolte…(…)…la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale
e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è
cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di
amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre
distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e
la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza
posto che, appunto, la legge ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti
richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare
l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico (neppure quando
questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e
della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici
differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una
relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.;
e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una
attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di
rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando
il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa
10 esistenza; laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione
dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso
dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori
subordinati o autonomi (v. Cass. n. 8613 del 2017 e n. 10763/2018); (…)”.
Il carattere di abitualità e prevalenza va inteso, per tutto quanto sopra, quindi, con riferimento all'attività lavorativa espletata nell'impresa al netto delle attività eventualmente espletate quale amministratore,
indipendentemente dal fatto che l'apporto del socio sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi naturali, materiali e personali.
Nel caso de quo, con riferimento all'onere probatorio circa l'effettiva partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri di abitualità e prevalenza,
non risulta che l' abbia adempiuto al proprio onere, essendosi lo CP_1
stesso limitato ad adottare un controllo d'ufficio, senza verificare preventivamente se il ricorrente partecipasse o meno all'attività aziendale di coordinamento o direttiva, né l'abitualità dell'attività espletata o la sua prevalenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di più convincenti argomentazioni da parte convenuta, si deve pertanto concludere nel senso dell'accoglimento della domanda, con conseguente riconoscimento dell'illegittimità dell'avviso di addebito in contestazione per difetto di supporto probatorio nucleare alla delibazione del thema decidendum.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e
11 della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00) e si determina in € 886,00 il compenso complessivo.
Al compenso si aggiunge il contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
• DISPONE l'estromissione di Controparte_2
• ACCOGLIE il ricorso proposto dal ricorrente Sig. Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 370 2023 00018600 11 000, notificato in data 12.01.2024, che, per l'effetto, viene dichiarato nullo ed annullato integralmente e dichiara non dovuti dal ricorrente all' i contributi. CP_1
• NN parte resistente al pagamento delle spese di lite CP_1
liquidate in € 886,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso
12 forfettario delle spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge
e se dovuti.
Così deciso in Modena il giorno 13 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
13
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 15.10.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
13.10.2025;
preso atto che parte resistente nulla ha depositato
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 127/2024 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. E. Cipressi -
contro
sede Controparte_1
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. G. Basile e l'Avv. O. Manzi -
Controparte_2
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023
00018600 11 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.11.2023 e notificato in data 12.01.2024, dell'importo complessivo di €
4.559,10 e riguardante i contributi non versati e le relative sanzioni,
avendoli l'Istituto ritenuti dovuti a titolo di “Gestione Commercianti”,
relativamente al periodo dal gennaio 2021 al dicembre 2022.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 26.01.2024, il ricorrente Sig. Pt_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023
[...]
00018600 11 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.11.2023 e notificato in data 12.01.2024, dell'importo complessivo di €
4.559,10 e riguardante i contributi non versati e le relative sanzioni,
avendoli l'Istituto ritenuti dovuti a titolo di “Gestione Commercianti”,
relativamente al periodo dal gennaio 2021 al dicembre 2022.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di addebito per insussistenza dell'obbligo contributivo, oltre che per infondatezza nel merito dell'avviso di addebito medesimo, stante anche la normativa in essere e quanto sostenuto in Giurisprudenza;
chiedeva, infine, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 127/2024 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott. Andrea Marangoni fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 02.07.2024.
In data 28.06.2024 si costituiva parte resistente chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva assegnata al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo e, poi, dalla stessa trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve disporsi la carenza di legittimazione passiva di posto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti Controparte_2
(art. 13 della Legge 448/1998 come modificato all'art. 1 del D.L. 6 CP_1
settembre 1999, n.308, convertito dalla Legge 5 novembre, n. 402)
3 riguarda solo i crediti maturati ed accertati fino alla data del 31 dicembre
2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo.
L'avviso di addebito è relativo a contributi degli anni 2021 e 2022, per cui non sussiste il litisconsorzio necessario con Controparte_2
2. Sempre preliminarmente, poi, deve pure essere rilevato che, per principio consolidato, il presente giudizio, promosso per accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base del CP_1
verbale ispettivo in contestazione, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché
l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova. Ex art. 2697 c.c., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis,
Cassazione, n. 5763/2002 e Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, “Nel
giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito
previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della CP_1
pretesa contributiva” (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
22862 del 10.11.2010).
Quanto sopra esposto viene, appunto, anche rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità allorquando afferma che “In tema di riparto dell'onere della
prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del
diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento
negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo
dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il CP_1
4 verbale non riveste efficacia probatoria” (ex plurimis, Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 12108/2010).
A conferma di tutto quanto sopra dedotto, sovviene anche altro consolidato orientamento del Giudice di legittimità allorquando sostiene che la prova della fondatezza delle richieste contributive avanzate dagli Istituti
previdenziali incombe sugli Istituti medesimi i quali, in caso di impugnazione, devono fornire al Giudice la rigorosa prova della sussistenza del credito che affermano di vantare nei confronti dell'opponente.
3. Passando ora al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento, per le ragioni che seguono.
Ebbene, nella fattispecie in esame l' ha dedotto di aver CP_1
desunto la prova della partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale dalla circostanza che lo stesso sia stato socio unico ed amministratore unico della e che non vi fosse personale Parte_2
dipendente che potesse svolgere l'attività della società.
In proposito, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 1, comma 203,
della Legge n. 662 del 1996 "L'obbligo di iscrizione nella gestione
assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966,
n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal
numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini
entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di
vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli
oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i
5 familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Per l'iscrizione alla Gestione Commercianti non è sufficiente, pertanto,
la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività commerciale, essendo invece necessaria la prova puntuale e specifica dello svolgimento in concreto da parte del ricorrente dell'attività
commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Quindi, perché si perfezioni l'obbligo contributivo dei soci di alla Pt_2
Gestione Commercianti è necessario che si sia in presenza di società
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei propri familiari, nonché che gli stessi soci partecipino al lavoro aziendale per la realizzazione dell'oggetto sociale dell'impresa, con carattere di abitualità e prevalenza, a prescindere dal numero dei soci e dei dipendenti occupati (ex
plurimis, Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31.03.2022, n. 31 e Cassazione
Civile - Sezione VI - Lavoro, ordinanza 03.04.2017, n. 8613).
Ciò detto, è da tenere presente che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività
esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa e direttiva.
Perché un socio possa essere iscritto alla Gestione Commercianti, pertanto,
lo stesso deve effettivamente operare quale socio di lavoro ex art. 1,
comma 203, lett. C, Legge 662/1996, cioè svolgere attività lavorativa con abitualità e prevalenza, differente da quella che lo stesso eventualmente
6 esplichi anche quale amministratore, in quanto le stesse si pongono su piani giuridici differenti.
Ne consegue che ai fini della richiesta di contribuzione relativa alla Gestione
predetta l' è gravato dall'onere di dimostrare l'effettiva posizione CP_1
ricoperta all'interno della società, provando che l'attività sia resa secondo il criterio sopra esposto di abitualità e prevalenza.
Anche recentemente, infatti, la Cassazione, con ordinanza n. 3292/2020, ha rilevato che “(…) 7. sono consolidati i precedenti di questa Corte (v., fra le
tante, Cass. n. 26976 del 2016, Cass. n. 11242 del 2017, Cass. n. 28137
del 2018) nei quali è stato chiarito che per il doppio onere di iscrizione
occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al
commercio e all'amministrazione societaria e che la verifica della
sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di
merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile
essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava
sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo
contributivo, cfr., ex multis, Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del
2009) venga compiutamente assolto;
8. in continuità con i recenti arresti
indicati, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio
di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico
dell' ) sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto CP_1
considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società,
ovviamente considerata a prescindere dall'attività eventualmente esercitata
in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo
dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 in
modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a
responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al
7 lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia
prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali)
dell'impresa (v., fra le tante, Cass. n. 17639 del 2017);
9. per
partecipazione al lavoro aziendale deve intendersi lo svolgimento
dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (cfr., fra le
altre, Cass. n. 12560 del 2017, quanto ai criteri da utilizzare per tale ordine
di valutazione); 10.la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale
coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in
modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio
venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale
valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di
impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo
produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa,
l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro
mansioni; 11. i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza devono,
peraltro, riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da
accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle
attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa
attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società (al netto
dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già
comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali,
materiali e personali) dell'impresa (v., fra le altre, Cass. n. 12560 cit.) (…)”.
Con l'ordinanza n. 3637/2020, poi, è stato osservato che “(…) 9. sul piano
previdenziale, infatti, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di
cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità
limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza,
ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti
8 ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola
gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in
quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale,
attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la
seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione
di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla
partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza
(Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n.23782 del 2019); 10. ciò conferma
l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per
l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a
quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che
ha sostituito la legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente
i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione
assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di
un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017)
per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di
amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione
assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche
la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e
prevalenza; 11. in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale
carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal
soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente
esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo
apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali
e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia
alla lettera dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, volto a
valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo
9 nell'area dì applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio,
ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa
essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi
dell'impresa; 12. è compito del giudice di merito accertare, in modo
puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale
coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente
previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la
presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni
svolte…(…)…la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale
e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è
cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di
amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre
distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e
la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza
posto che, appunto, la legge ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti
richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare
l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico (neppure quando
questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e
della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici
differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una
relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.;
e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una
attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di
rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando
il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa
10 esistenza; laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione
dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso
dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori
subordinati o autonomi (v. Cass. n. 8613 del 2017 e n. 10763/2018); (…)”.
Il carattere di abitualità e prevalenza va inteso, per tutto quanto sopra, quindi, con riferimento all'attività lavorativa espletata nell'impresa al netto delle attività eventualmente espletate quale amministratore,
indipendentemente dal fatto che l'apporto del socio sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi naturali, materiali e personali.
Nel caso de quo, con riferimento all'onere probatorio circa l'effettiva partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri di abitualità e prevalenza,
non risulta che l' abbia adempiuto al proprio onere, essendosi lo CP_1
stesso limitato ad adottare un controllo d'ufficio, senza verificare preventivamente se il ricorrente partecipasse o meno all'attività aziendale di coordinamento o direttiva, né l'abitualità dell'attività espletata o la sua prevalenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di più convincenti argomentazioni da parte convenuta, si deve pertanto concludere nel senso dell'accoglimento della domanda, con conseguente riconoscimento dell'illegittimità dell'avviso di addebito in contestazione per difetto di supporto probatorio nucleare alla delibazione del thema decidendum.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e
11 della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00) e si determina in € 886,00 il compenso complessivo.
Al compenso si aggiunge il contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
• DISPONE l'estromissione di Controparte_2
• ACCOGLIE il ricorso proposto dal ricorrente Sig. Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 370 2023 00018600 11 000, notificato in data 12.01.2024, che, per l'effetto, viene dichiarato nullo ed annullato integralmente e dichiara non dovuti dal ricorrente all' i contributi. CP_1
• NN parte resistente al pagamento delle spese di lite CP_1
liquidate in € 886,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso
12 forfettario delle spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge
e se dovuti.
Così deciso in Modena il giorno 13 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
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