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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 741/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
8.4.2025
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
- opponente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato ORIONE MAURIZIO, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Palestro 16/3,
contro
, CP_1
- opposto –
rappresentato e difeso dagli Avvocati REGAZZO ROSSANA e BRAVIN DINO, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Mestrina 77 - Mestre
OGGETTO: retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 121/2025 Parte_1
notificatole da con il quale le si ingiungeva il pagamento di € 3.481,58 a titolo di Parte_2
1 saldo retribuzioni maturate e TFR in relazione al rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di sul presupposto della responsabilità solidale di ex art. 29 D.Lgs. Parte_3 Parte_1
276/03. Lamentava la carenza dei presupposti per l'operatività della norma in quesitone,
concludendo dunque per il rigetto delle pretese azionate nei suoi confronti tramite il decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio l'opposto sosteneva che la sussistenza dei presupposti per l'operare della tutela di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03 emergeva già sulla base della documentazione posta a base del decreto ingiuntivo, e comunque si offriva di provare la fondatezza delle pretese di cui al decreto ingiuntivo.
La causa veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § § § § § §
Il ricorso in opposizione va rigettato.
Dalla documentazione in atti – contratto di lavoro e buste paga – risulta dimostrato che nell'ambito dei due distinti rapporti intercorsi tra l'opposto e egli venne stabilmente Pt_3
impiegato presso lo stabilimento di Marghera (VE), e dunque nell'ambito di Parte_1
appalti conferiti da detta società. La stessa ha del resto documentato che le Parte_1
maestranze di nel periodo di causa erano stata utilizzate in subappalto da Pt_3 CP_2
[...]
Trattandosi di crediti lavorativi che trovano prova nelle buste paga dimesse, e relativi a voci strettamente retributive – si vedano sul punto le precise deduzioni di parte ricorrente della nota del 26.2.2025 dimessa nel procedimento monitorio -, ne consegue la fondatezza delle pretese come azionate nel decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte_1
Ne consegue il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto anche in punto spese, e la condanna di al ristoro delle spese legali riferite alla fase di Parte_1
opposizione che sono liquidate a favore dei procuratori dell'opposto, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
2 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso in opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto anche in punto spese di lite ivi liquidate.
Condanna la società opponente a corrispondere ai procuratori di parte opposta – che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite della presente fase, che liquida in complessivi € 900,00
da maggiorarsi del 30% ex art. 4 co. 1 bis DM 55/14, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
Venezia, 01/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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