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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/10/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata- I Sezione Civile - così composto:
Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3374 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2024,
avente ad
OGGETTO: divorzio, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Nazionale – Riola n. 187, (CF: ), ed elettivamente domiciliato in Cosenza, C.F._1
via De Cardona 11, presso lo studio dell'Avv. Nicola De Lorenzo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il 5 aprile Controparte_1 C.F._2
1964, ed ivi residente a[...] rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Manzillo
unitamente al quale elettivamente domicilia in Scafati, al Corso Trieste n. 196, presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 giugno 2025, le parti si sono riportate all'accordo raggiunto dalle stesse per la regolamentazione delle condizioni di divorzio ed hanno concordemente chiesto emettersi sentenza recependo le condizioni dagli stessi concordate.
Il P.M. concludeva come da parere reso in data 15.07.2025 per la pronuncia di cessazione degli effeti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 18.07.2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre Annunziata in data 14.10.1989 con
. Controparte_1
A tal uopo premetteva che dalla loro unione erano nati tre figli, (nata il [...]), Per_1
Per_ ( nata il [...]) e ( nato il [...]); che l'unione coniugale si incrinava Per_2
irreversibilmente tanto che su ricorso proposto dallo stesso , con sentenza del Tribunale di Pt_1
Torre Annunziata n. 906/2020 pubblicata in data 19.06.2020, veniva pronunciata la seprarazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito proposta nei confonti del ed Pt_1
assegnazione della casa coniugale alla , convivente con la figlia all'epoca già CP_1 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e veniva posto altresì a carico del l'obbligo di versare alla un assegno mansile del complessivo importo di € 300,00 Pt_1 CP_1
di cui € 150,00 per il mantenimento del coniuge ed € 150,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della predetta;
che Per_1
a seguito di ricorso ex art 710 c.p.c. proposto in data 20.02.2023 dal , con decreto del Pt_1
26.03.2024 il Tribunale di Torre Annunziata a aprziale moifica delle condizioni della seprazione, revocava l'assegno di mantenimento in favore della figlia perché nelle more divenuta Per_1
economicamente indipendente, mentre rigettava la richiesta di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della , pure richiesta dal ricorrente, in quanto non CP_1
supportata da adeguata prova del mutamento delle condizioni economiche delle parti;
che, tuttavia,
il ricorrente aveva subito un ulteriore grave peggioramento delle proprie condizioni economiche, percependo redditi lordi pari per l'anno 2020 a complessivi € 18.166,00, per l'anno 2021 ad €
17.063,00 e per l'anno 2022 ad € 18.266, essendo tuttavia gravato del pagamento di un canone di locazione di € 230,00 mensili, di spese per utenze per circa 100,00 euro mensili, di spese legate al possesso del veicolo per € 200,00 mensili, oltre alle spese di vitto, mediche etc.; che, viceversa, la condizione economica della risultava tutt'altro che chiara, dovendosi presumere che la CP_2
stessa percepisse redditi non dichiarati da lavori in nero, come evidenziato anche dal collegio in parte motiva nella sentenza di separazione, potendo quindi godere di redditi ben maggiori rispetto a quelli dichiarati e derivanti dalla percezione della pensione di invalidità, oltre che beneficiare dell'assegnazione della casa coniugale in comprorpietà con il coniuge, pur essendo venuti meno i presupposti per la relativa assegnazione.
Tanto dedotto chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con , assegnando la casa coniugale sita in Torre Annunziata Controparte_1
alla via Roma n.9 al ricorrente o ponendo in ogni caso a carico della l'obbligo di CP_1
corrispondere al una indennità per l'occupazione dello stesso, nulla disponendo quanto al Pt_1
mantenimento del coniuge in quanto beneficiaria di adeguati redditi propri.
Si costituiva ritualmente in giudizio , non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, ma contestando tutto qunto rappresentato dal ricorrente e chiedendo il rigetto delle averse richieste. La ricorrente, infatti, deduceva che il aveva Pt_1
abbandonato il nucleo familiare lasciandoo privo di ogni sostentamento e per tale ragione la figlia terminare le scuole secondarie, aveva cercato di inserirsi nel modoo lavorativo sebbene in Per_1
maniera precaria come volontaria in ferma presso il Ministero della difesa per la durata di quattro anni a decorrere dal 31.12.2022; che la resistente, divesamente da quanto dedotto dal , Pt_1
affetta da ptologie invalidanti ed incapace di attendere in amniera autonoma alle propei esigenze quotidiane, non solo non era in grado di poter lavorare, ma necessitava altesì di cura ed accudimento continui;
che, infatti, la viveva soltanto grazie alla pensione di invalidità CP_1
Per_ percepita, venendo sostenuta economicamente e moralmente dal figlio , il quale provvedeva mensilemente al pagamento della rata del mutuo gravante sull'immobile e la cui corresponsione era sempre avvenuta eslcusivamente a cura della resistente, ed all'assistenza della madre, avendo chiesto un avvicinamento alla residenza di quest'ultima al fine di poterla meglio assitere;
che infatti la ricorrente era affetta da un disturbo bipolare di tipo I, patologia che la rendeva inabile al alvoro e per la quale encessitava di cure ed assitenza continue;
che anche la figlia nei periodi in cui Per_1
non si trovava impegnata per ragioni di alvoro, tornava presso la casa materna al fien di rpestare assitenza ed accudimento alla madre;
che di conto il poteva contare su una retribuzione Pt_1 mensile sicuramente più dignitosa di quella percepita dalla resistente pur non avendo mai ottemperato all'obbligo di versamento dell'assegno di mentenimento, precipitando così il nucelo familaire in una condizione di grave disagio eocnomico;
che del tutto inammissibile doveva ritenersi la richeista del ricorrente di corresponsione di una indennità per l'occupazione della casa familiare da parte della , sia perché tale domanda risultava priva di connessione con il CP_1
presente giudizio, sia perché tale abitazione era stata alla stessa assegnata con provvedimento giudiziale mai revocato;
che, di contro, sussistevano i presupposti per confermare l'assegnazione alla resistente, sia in ragione delle delicate condizioni di salute della stessa, sia in quanto convivente con la figlia la quale, lavoratrice precaria, nei periodi di interruzione dell'attività lavorativa Per_1
faceva in ogni caso rientro presso l'abitazione materna. Tanto deodtto, cheideva Controparte_1
pronunciarsi la cessazione delgi effetti civli del matrimonio cotnratto con , Parte_1
confermando l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore e ponendo a carico del Pt_1
l'obbligo di versarle la somma di € 200,00 mensili a tolo di assgeno divorzile, dichiarando inammissibile o comunque rigettando la domanda di indennità di occupaizone proposta dal ricorrente.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 3.02.2025, il giudice delegato preso atto della volontà delle stesse di non conciliarsi, disponeva in via provvisoria ed urgente la conferma delle condizioni di cui alla seprazione, così come modificate parzialmente con decreto ex art 710 c.p.c. in data 26.03.2024 e considerato che fra le aprti pendevano trattative per la bonaria deifnizione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse riferito indienza, riviava su richiesta di queste ultime all'udienza del 9.06.2025.
Quindi alla prdetta udienza, poi sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti con note congiunte depositavano scrittura fra le stesse intervenuta ( da queste sottoscritta), con la quale regolavanoconcordemente le condizioni del divorzio e chiedevano rimettersi la causa in decisione al collegio con recepimento dei suddetti accordi;
il giudice delegato,
dato atto delle richieste delle aprti, con ordinanza del 12.06.2025 rimetteva la causa in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM. Il PM concludeva in data 15.07.2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/70, così come modificato dalla
L. 6/3/1987 n. 74, essendo decorso oltre un anno dalla data del 17.11.2017 di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 906/20 del predetto tribunale, pubblicata in data 19.06.2020
ed oramai passata in giudicato (come incontestato fra le aprti ed accertato anche nel decreto dell'intestato Tribunale del 26.03.2024 reso all'esito del procedimento ex art 710 c.p.c. proposto su ricorso del ), e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza o Pt_1
comunque a seguito di rinunzia della relativa eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo nei termini di cui alla scrittura dalle stesse sottoscritta in data 6 giugno 2025, che non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
In particoalre le parti hanno dato atto che il aveva ceduto la prorpia quota della casa Pt_1
coniugale in comprorpietà con la alla cifra di € 9.685,00, pari all'importo residuo della CP_1
quota del 50% posta a suo carico del mutuo gravante sull'immobile, che la si è CP_1
integralmente accollata, ed hanno dichiarato che il restante valore della quota dell'immobile, non percepito dal , viene attribuito alla a titolo di assegno divorzile una tantum in Pt_1 CP_1
favore della stessa.
Le parti, con tale attribuzione patrimoniale, hanno dichairato di aver regolato tutti i recipsoci rapporti eocnomici e di non ave null'altro a pretendere l'una dall'altra.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti,
possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre Annunziata in data 14.10.1989 da e , (atto n. 221, parte II, serie A, del Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1989);
b) dà atto che il sig. ha ceduto in data 6 giugno 2025 con atto notarile, la Parte_1
quota del 50% dell'immobile nel quale era stata posta la residenza coniugale e che era in comproprietà tra le parti, sito in Torre Annunziata alla via Roma, 9 per la somma di euro
9.685,00, pari all'importo residuo della quota del 50% posta a suo carico del mutuo gravante sull'immobile, che la si è integralmente accollata. Il restante valore della quota CP_1
dell'immobile, non percepito dal , viene attribuito alla a titolo di assegno Pt_1 CP_1
divorzile una tantum in favore della stessa;
c) si dà atto che i coniugi prestano sin da ora il consenso per il rilascio o il rinnovo dei reciproci passaporti e della carta di identità valida anche per l'espatriole;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica,
all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile);
e) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 16.07.2025 in camera di consiglio.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata- I Sezione Civile - così composto:
Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3374 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2024,
avente ad
OGGETTO: divorzio, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Nazionale – Riola n. 187, (CF: ), ed elettivamente domiciliato in Cosenza, C.F._1
via De Cardona 11, presso lo studio dell'Avv. Nicola De Lorenzo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il 5 aprile Controparte_1 C.F._2
1964, ed ivi residente a[...] rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Manzillo
unitamente al quale elettivamente domicilia in Scafati, al Corso Trieste n. 196, presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 giugno 2025, le parti si sono riportate all'accordo raggiunto dalle stesse per la regolamentazione delle condizioni di divorzio ed hanno concordemente chiesto emettersi sentenza recependo le condizioni dagli stessi concordate.
Il P.M. concludeva come da parere reso in data 15.07.2025 per la pronuncia di cessazione degli effeti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 18.07.2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre Annunziata in data 14.10.1989 con
. Controparte_1
A tal uopo premetteva che dalla loro unione erano nati tre figli, (nata il [...]), Per_1
Per_ ( nata il [...]) e ( nato il [...]); che l'unione coniugale si incrinava Per_2
irreversibilmente tanto che su ricorso proposto dallo stesso , con sentenza del Tribunale di Pt_1
Torre Annunziata n. 906/2020 pubblicata in data 19.06.2020, veniva pronunciata la seprarazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito proposta nei confonti del ed Pt_1
assegnazione della casa coniugale alla , convivente con la figlia all'epoca già CP_1 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e veniva posto altresì a carico del l'obbligo di versare alla un assegno mansile del complessivo importo di € 300,00 Pt_1 CP_1
di cui € 150,00 per il mantenimento del coniuge ed € 150,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della predetta;
che Per_1
a seguito di ricorso ex art 710 c.p.c. proposto in data 20.02.2023 dal , con decreto del Pt_1
26.03.2024 il Tribunale di Torre Annunziata a aprziale moifica delle condizioni della seprazione, revocava l'assegno di mantenimento in favore della figlia perché nelle more divenuta Per_1
economicamente indipendente, mentre rigettava la richiesta di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della , pure richiesta dal ricorrente, in quanto non CP_1
supportata da adeguata prova del mutamento delle condizioni economiche delle parti;
che, tuttavia,
il ricorrente aveva subito un ulteriore grave peggioramento delle proprie condizioni economiche, percependo redditi lordi pari per l'anno 2020 a complessivi € 18.166,00, per l'anno 2021 ad €
17.063,00 e per l'anno 2022 ad € 18.266, essendo tuttavia gravato del pagamento di un canone di locazione di € 230,00 mensili, di spese per utenze per circa 100,00 euro mensili, di spese legate al possesso del veicolo per € 200,00 mensili, oltre alle spese di vitto, mediche etc.; che, viceversa, la condizione economica della risultava tutt'altro che chiara, dovendosi presumere che la CP_2
stessa percepisse redditi non dichiarati da lavori in nero, come evidenziato anche dal collegio in parte motiva nella sentenza di separazione, potendo quindi godere di redditi ben maggiori rispetto a quelli dichiarati e derivanti dalla percezione della pensione di invalidità, oltre che beneficiare dell'assegnazione della casa coniugale in comprorpietà con il coniuge, pur essendo venuti meno i presupposti per la relativa assegnazione.
Tanto dedotto chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con , assegnando la casa coniugale sita in Torre Annunziata Controparte_1
alla via Roma n.9 al ricorrente o ponendo in ogni caso a carico della l'obbligo di CP_1
corrispondere al una indennità per l'occupazione dello stesso, nulla disponendo quanto al Pt_1
mantenimento del coniuge in quanto beneficiaria di adeguati redditi propri.
Si costituiva ritualmente in giudizio , non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, ma contestando tutto qunto rappresentato dal ricorrente e chiedendo il rigetto delle averse richieste. La ricorrente, infatti, deduceva che il aveva Pt_1
abbandonato il nucleo familiare lasciandoo privo di ogni sostentamento e per tale ragione la figlia terminare le scuole secondarie, aveva cercato di inserirsi nel modoo lavorativo sebbene in Per_1
maniera precaria come volontaria in ferma presso il Ministero della difesa per la durata di quattro anni a decorrere dal 31.12.2022; che la resistente, divesamente da quanto dedotto dal , Pt_1
affetta da ptologie invalidanti ed incapace di attendere in amniera autonoma alle propei esigenze quotidiane, non solo non era in grado di poter lavorare, ma necessitava altesì di cura ed accudimento continui;
che, infatti, la viveva soltanto grazie alla pensione di invalidità CP_1
Per_ percepita, venendo sostenuta economicamente e moralmente dal figlio , il quale provvedeva mensilemente al pagamento della rata del mutuo gravante sull'immobile e la cui corresponsione era sempre avvenuta eslcusivamente a cura della resistente, ed all'assistenza della madre, avendo chiesto un avvicinamento alla residenza di quest'ultima al fine di poterla meglio assitere;
che infatti la ricorrente era affetta da un disturbo bipolare di tipo I, patologia che la rendeva inabile al alvoro e per la quale encessitava di cure ed assitenza continue;
che anche la figlia nei periodi in cui Per_1
non si trovava impegnata per ragioni di alvoro, tornava presso la casa materna al fien di rpestare assitenza ed accudimento alla madre;
che di conto il poteva contare su una retribuzione Pt_1 mensile sicuramente più dignitosa di quella percepita dalla resistente pur non avendo mai ottemperato all'obbligo di versamento dell'assegno di mentenimento, precipitando così il nucelo familaire in una condizione di grave disagio eocnomico;
che del tutto inammissibile doveva ritenersi la richeista del ricorrente di corresponsione di una indennità per l'occupazione della casa familiare da parte della , sia perché tale domanda risultava priva di connessione con il CP_1
presente giudizio, sia perché tale abitazione era stata alla stessa assegnata con provvedimento giudiziale mai revocato;
che, di contro, sussistevano i presupposti per confermare l'assegnazione alla resistente, sia in ragione delle delicate condizioni di salute della stessa, sia in quanto convivente con la figlia la quale, lavoratrice precaria, nei periodi di interruzione dell'attività lavorativa Per_1
faceva in ogni caso rientro presso l'abitazione materna. Tanto deodtto, cheideva Controparte_1
pronunciarsi la cessazione delgi effetti civli del matrimonio cotnratto con , Parte_1
confermando l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore e ponendo a carico del Pt_1
l'obbligo di versarle la somma di € 200,00 mensili a tolo di assgeno divorzile, dichiarando inammissibile o comunque rigettando la domanda di indennità di occupaizone proposta dal ricorrente.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 3.02.2025, il giudice delegato preso atto della volontà delle stesse di non conciliarsi, disponeva in via provvisoria ed urgente la conferma delle condizioni di cui alla seprazione, così come modificate parzialmente con decreto ex art 710 c.p.c. in data 26.03.2024 e considerato che fra le aprti pendevano trattative per la bonaria deifnizione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse riferito indienza, riviava su richiesta di queste ultime all'udienza del 9.06.2025.
Quindi alla prdetta udienza, poi sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti con note congiunte depositavano scrittura fra le stesse intervenuta ( da queste sottoscritta), con la quale regolavanoconcordemente le condizioni del divorzio e chiedevano rimettersi la causa in decisione al collegio con recepimento dei suddetti accordi;
il giudice delegato,
dato atto delle richieste delle aprti, con ordinanza del 12.06.2025 rimetteva la causa in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM. Il PM concludeva in data 15.07.2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/70, così come modificato dalla
L. 6/3/1987 n. 74, essendo decorso oltre un anno dalla data del 17.11.2017 di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 906/20 del predetto tribunale, pubblicata in data 19.06.2020
ed oramai passata in giudicato (come incontestato fra le aprti ed accertato anche nel decreto dell'intestato Tribunale del 26.03.2024 reso all'esito del procedimento ex art 710 c.p.c. proposto su ricorso del ), e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza o Pt_1
comunque a seguito di rinunzia della relativa eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo nei termini di cui alla scrittura dalle stesse sottoscritta in data 6 giugno 2025, che non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
In particoalre le parti hanno dato atto che il aveva ceduto la prorpia quota della casa Pt_1
coniugale in comprorpietà con la alla cifra di € 9.685,00, pari all'importo residuo della CP_1
quota del 50% posta a suo carico del mutuo gravante sull'immobile, che la si è CP_1
integralmente accollata, ed hanno dichiarato che il restante valore della quota dell'immobile, non percepito dal , viene attribuito alla a titolo di assegno divorzile una tantum in Pt_1 CP_1
favore della stessa.
Le parti, con tale attribuzione patrimoniale, hanno dichairato di aver regolato tutti i recipsoci rapporti eocnomici e di non ave null'altro a pretendere l'una dall'altra.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti,
possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre Annunziata in data 14.10.1989 da e , (atto n. 221, parte II, serie A, del Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1989);
b) dà atto che il sig. ha ceduto in data 6 giugno 2025 con atto notarile, la Parte_1
quota del 50% dell'immobile nel quale era stata posta la residenza coniugale e che era in comproprietà tra le parti, sito in Torre Annunziata alla via Roma, 9 per la somma di euro
9.685,00, pari all'importo residuo della quota del 50% posta a suo carico del mutuo gravante sull'immobile, che la si è integralmente accollata. Il restante valore della quota CP_1
dell'immobile, non percepito dal , viene attribuito alla a titolo di assegno Pt_1 CP_1
divorzile una tantum in favore della stessa;
c) si dà atto che i coniugi prestano sin da ora il consenso per il rilascio o il rinnovo dei reciproci passaporti e della carta di identità valida anche per l'espatriole;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica,
all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile);
e) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 16.07.2025 in camera di consiglio.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano