CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5843 del ruolo generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 proprio, unitamente all'Avv. Laura Totino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma alla Via Archimede 97; APPELLANTE E
(CF ), in proprio, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata nel proprio studio in Roma alla Via Paolo Emilio 57 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.14792/2020 del 23.10.2020
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, previa sospensiva anche inaudita altera parte, annullare la sentenza senza numero del Tribunale di Roma, sezione IV civile, GOT Pirocchi, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, respingere il ricorso in appello formulato dall'avv. per i Parte_1 motivi tutti di cui alla legenda del presente atto che si intono trascritti e di
1 cui si insiste per l'integrale accoglimento e per l'effetto confermare la sentenza gravata e condannare il medesimo per lite temeraria con applicazione dell'art. 88 c.p.c. e 96 comma III c.p.c per i motivi di cui alla legenda del presente atto che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'accoglimento e con condanna alle spese del presente giudizio.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , ha Parte_1 impugnato la sentenza n. n.14792/2020 del Tribunale di Roma - emessa all'esito del giudizio di opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. (r.g.n. 46729/2018) - che aveva respinto la opposizione al precetto, notificatogli in data 20.06.2018, ad istanza di , con la intimazione del Controparte_1 pagamento dell'importo di € 5.872,95, comprensivo delle spese di precetto, giusto titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 4244/2018. In punto spese, il Tribunale poneva il relativo onere secondo la soccombenza e condannava, altresì, l'opponente soccombente al pagamento dell'importo di € 1.000 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. per abuso del processo e lite temeraria. A fondamento del rigetto, il Tribunale aveva respinto, punto per punto, tutti i motivi formulati con la opposizione. Interposto tempestivo gravame, la parte ha rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe. Con ordinanza del 28/09/2021 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e condannato l'appellante al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00.
Con l'impugnativa, la parte formula dodici motivi di appello, tuttavia erroneamente numerati come n. 14.
Con il primo motivo, si adduce la nullità formale della sentenza: assenza di numero, data, sottoscrizione del giudice e numero di repertorio (violazione art. 132 c.p.c.). La doglianza è totalmente infondata, rinvenendosi nel fascicolo telematico tutti i dettagli formali della cui omissione la parte si duole. Con il secondo motivo (rubricato: Violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato), la parte lamenta l'erroneo rigetto della eccezione di compensazione giudiziale in relazione al credito accertato con sentenza n. 111/2017, pubblicata il 4.01.2017 e quello di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7981/2018 pubblicata il 12.12.2018 per € 16.032,64. Il motivo è generico oltre che infondato. Oltre a non spiegare perché la sentenza di primo grado non sarebbe rispettosa del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, il motivo è, in
2 primo luogo, inammissibile in quanto, in primo grado, la parte aveva circoscritto la eccezione al primo dei due crediti indicati. Nel resto, il motivo è da respingere, perché in nulla scalfisce la conclusione del primo giudice, avendo la parte ampiamente dimostrato l'estinzione di detto credito in quanto già oggetto di assegnazione di somme al nel processo esecutivo Pt_1
22007/17, come da ordinanza prodotta. Con il terzo motivo, la parte (rubricato: violazione di legge: artt. 480 e 125 c.p.c.: nullità per omessa indicazione dell'Ufficio Giudiziario nell'atto di precetto, elemento ritenuto essenziale a pena di nullità. La censura - che non tiene conto della pertinente motivazione del primo giudice sul punto – è inammissibile perché reiterativa di una eccezione che il primo giudice ha già risolto negativamente, ritenendo dirimente la efficacia sanante della avvenuta costituzione in giudizio. Con il quarto e sesto motivo, si lamenta la violazione del codice deontologico forense negli artt. 22, 38, 49 per la mancata comunicazione preventiva al collega di controparte della intenzione di notificare il precetto, e tanto in violazione dei doveri di correttezza e lealtà; il giudice darebbe atto dell'omesso preavviso ma lo ritiene superabile alla luce di una isolata pronuncia del CNF non applicabile alla fattispecie in esame;
il giudice di prime cure ha omesso la pronuncia sul punto. Anche tali motivi sono infondati;
il Tribunale ha giustamente rilevato che
“non v è alcuna norma che faccia discendere dal mancato preavvertimento alla controparte la inefficacia di una azione giudiziale, men che meno in caso di notificazione di un atto di precetto che, di per sé, costituisce preavvertimento di una incipienza azione forzata.” In ogni caso, proseguiva il Tribunale, la questione aveva carattere disciplinare, di competenza dei soli organi forensi. Con il quinto motivo e settimo motivo, assimilabili nel contenuto, la parte reitera il motivo di opposizione relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo prima del precetto;
secondo la parte, la omessa, previa notifica del titolo esecutivo integrerebbe una ipotesi di inesistenza del precetto, con conseguente portata non sanante della costituzione in giudizio dell'opponente. Il motivo è infondato e radicalmente smentito dalle produzioni avversarie di primo grado, avendo la parte allegato alla propria costituzione la prova della notifica del titolo contestualmente al precetto (all. 1 e 2 del fascicolo di parte). Nel corpo di un ottavo motivo (erroneamente numerato come sesto), la parte prosegue eccependo la irregolarità della notifica del precetto, irregolare: il precetto era stato notificato in formato PDF e non con firma digitale (p7m), come confermato da perizia tecnica.
3 Con il nono motivo (erroneamente numerato come settimo), l'appellante lamenta la omessa delibazione del vizio ex art. 654 cpc, relativo alla mancanza della formula esecutiva nel titolo). Il motivo è inammissibile per novità, non risultando formulato in primo grado. Con il decimo motivo (indicato come ottavo) la parte lamenta l'omessa ammissione delle prove orali, richiamate nel motivo. . Il motivo è infondato, trattandosi di circostanze dimostrabili unicamente documentalmente. Con l' undicesimo motivo la parte reitera querela di falso sulla relata di notifica del precetto e sulla sottoscrizione del precetto, sulla procura ad litem e sulla sua sottoscrizione e sulla attestazione di conformità dei predetti;
lamenta l'errore del primo giudice “allorquando non dichiara l'inutilizzabilità dei documenti oggetto di querela a fronte dell'omessa presentazione di istanza di verificazione a cura dell'appellata” Pur dilungandosi in vari rilievi in ordine rimedio delle querela di falso, la parte omette di indicare i profili ( materiali, ideologici) della presunta falsità della relata di notifica;
inoltre, sotto autonomo profilo, non vi è traccia, nella sentenza, di alcuna motivazione in ordine all'esperimento del mezzo.
Il dodicesimo motivo riguarda il carattere eccessivo della condanna alle spese (€ 4.835 + € 1.000 di sanzione) ritenuta sproporzionata rispetto al valore della controversia (€ 4.025), in violazione dei parametri del D.M. 55/2014. La tesi è infondata, dato che la liquidazione è del tutto in linea con gli scaglioni tariffari medi di riferimento di cui alle tabelle allegate al DM 147 dl 13.08.2022 (pari ad € 5.077). Inoltre, nel corpo della stessa doglianza, la parte lamenta la ingiustizia della inflizione della sanzione ex art. 96 comma III cpc: sanzione per lite temeraria, da ritenersi non giustificata, anche considerata la brevità e semplicità del giudizio di primo grado. Il motivo è infondato. Nella sentenza si rinviene una scrupolosa motivazione circa le ragioni della inflizione della sanzione, così efficacemente sintetizzata
“Nel caso di specie, poi, l'opponente va sanzionato per la violazione del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali. Infatti la moltiplicazione di motivi sostanzialmente identici, la loro errata numerazione, la evidente inconferenza di motivi che nulla hanno a che vedere con la fattispecie in esame e che sono, con ogni probabilità, frutto di un inadeguata estrapolazione dei medesimi da altri atti processuali inerenti altre questioni, fa sì che l'analisi dell'atto difensionale, non solo da parte
4 del giudicante, ma anche da parte del procuratore di parte avversa, si rende difficoltosa e di arduo coordinamento logico;
con evidente danno a carico della chiarezza e speditezza dell'attività processuale”. Tali rilievi vanno integrati con la ulteriore considerazione della indebita duplicazione di censure identiche di contenuto, peraltro platealmente smentite dalle risultanze ex actis. L'appello va dunque disatteso. Ritiene il Collegio che la liquidazione delle spese, di cui va onerata la parte appellante soccombente, vada determinato in base al valore della lite ( superiore ad € 5.200) da aumentare del 30% in ragione del numero delle questioni sottoposte all'esame. A carico dell'appellante soccombente va anche dichiarata la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater drp 115/2002 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14792/2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado che liquida in complessivi € 6.500 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.09.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
5
così composta:
Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5843 del ruolo generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 proprio, unitamente all'Avv. Laura Totino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma alla Via Archimede 97; APPELLANTE E
(CF ), in proprio, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata nel proprio studio in Roma alla Via Paolo Emilio 57 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.14792/2020 del 23.10.2020
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, previa sospensiva anche inaudita altera parte, annullare la sentenza senza numero del Tribunale di Roma, sezione IV civile, GOT Pirocchi, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, respingere il ricorso in appello formulato dall'avv. per i Parte_1 motivi tutti di cui alla legenda del presente atto che si intono trascritti e di
1 cui si insiste per l'integrale accoglimento e per l'effetto confermare la sentenza gravata e condannare il medesimo per lite temeraria con applicazione dell'art. 88 c.p.c. e 96 comma III c.p.c per i motivi di cui alla legenda del presente atto che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'accoglimento e con condanna alle spese del presente giudizio.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , ha Parte_1 impugnato la sentenza n. n.14792/2020 del Tribunale di Roma - emessa all'esito del giudizio di opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. (r.g.n. 46729/2018) - che aveva respinto la opposizione al precetto, notificatogli in data 20.06.2018, ad istanza di , con la intimazione del Controparte_1 pagamento dell'importo di € 5.872,95, comprensivo delle spese di precetto, giusto titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 4244/2018. In punto spese, il Tribunale poneva il relativo onere secondo la soccombenza e condannava, altresì, l'opponente soccombente al pagamento dell'importo di € 1.000 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. per abuso del processo e lite temeraria. A fondamento del rigetto, il Tribunale aveva respinto, punto per punto, tutti i motivi formulati con la opposizione. Interposto tempestivo gravame, la parte ha rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe. Con ordinanza del 28/09/2021 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e condannato l'appellante al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00.
Con l'impugnativa, la parte formula dodici motivi di appello, tuttavia erroneamente numerati come n. 14.
Con il primo motivo, si adduce la nullità formale della sentenza: assenza di numero, data, sottoscrizione del giudice e numero di repertorio (violazione art. 132 c.p.c.). La doglianza è totalmente infondata, rinvenendosi nel fascicolo telematico tutti i dettagli formali della cui omissione la parte si duole. Con il secondo motivo (rubricato: Violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato), la parte lamenta l'erroneo rigetto della eccezione di compensazione giudiziale in relazione al credito accertato con sentenza n. 111/2017, pubblicata il 4.01.2017 e quello di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7981/2018 pubblicata il 12.12.2018 per € 16.032,64. Il motivo è generico oltre che infondato. Oltre a non spiegare perché la sentenza di primo grado non sarebbe rispettosa del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, il motivo è, in
2 primo luogo, inammissibile in quanto, in primo grado, la parte aveva circoscritto la eccezione al primo dei due crediti indicati. Nel resto, il motivo è da respingere, perché in nulla scalfisce la conclusione del primo giudice, avendo la parte ampiamente dimostrato l'estinzione di detto credito in quanto già oggetto di assegnazione di somme al nel processo esecutivo Pt_1
22007/17, come da ordinanza prodotta. Con il terzo motivo, la parte (rubricato: violazione di legge: artt. 480 e 125 c.p.c.: nullità per omessa indicazione dell'Ufficio Giudiziario nell'atto di precetto, elemento ritenuto essenziale a pena di nullità. La censura - che non tiene conto della pertinente motivazione del primo giudice sul punto – è inammissibile perché reiterativa di una eccezione che il primo giudice ha già risolto negativamente, ritenendo dirimente la efficacia sanante della avvenuta costituzione in giudizio. Con il quarto e sesto motivo, si lamenta la violazione del codice deontologico forense negli artt. 22, 38, 49 per la mancata comunicazione preventiva al collega di controparte della intenzione di notificare il precetto, e tanto in violazione dei doveri di correttezza e lealtà; il giudice darebbe atto dell'omesso preavviso ma lo ritiene superabile alla luce di una isolata pronuncia del CNF non applicabile alla fattispecie in esame;
il giudice di prime cure ha omesso la pronuncia sul punto. Anche tali motivi sono infondati;
il Tribunale ha giustamente rilevato che
“non v è alcuna norma che faccia discendere dal mancato preavvertimento alla controparte la inefficacia di una azione giudiziale, men che meno in caso di notificazione di un atto di precetto che, di per sé, costituisce preavvertimento di una incipienza azione forzata.” In ogni caso, proseguiva il Tribunale, la questione aveva carattere disciplinare, di competenza dei soli organi forensi. Con il quinto motivo e settimo motivo, assimilabili nel contenuto, la parte reitera il motivo di opposizione relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo prima del precetto;
secondo la parte, la omessa, previa notifica del titolo esecutivo integrerebbe una ipotesi di inesistenza del precetto, con conseguente portata non sanante della costituzione in giudizio dell'opponente. Il motivo è infondato e radicalmente smentito dalle produzioni avversarie di primo grado, avendo la parte allegato alla propria costituzione la prova della notifica del titolo contestualmente al precetto (all. 1 e 2 del fascicolo di parte). Nel corpo di un ottavo motivo (erroneamente numerato come sesto), la parte prosegue eccependo la irregolarità della notifica del precetto, irregolare: il precetto era stato notificato in formato PDF e non con firma digitale (p7m), come confermato da perizia tecnica.
3 Con il nono motivo (erroneamente numerato come settimo), l'appellante lamenta la omessa delibazione del vizio ex art. 654 cpc, relativo alla mancanza della formula esecutiva nel titolo). Il motivo è inammissibile per novità, non risultando formulato in primo grado. Con il decimo motivo (indicato come ottavo) la parte lamenta l'omessa ammissione delle prove orali, richiamate nel motivo. . Il motivo è infondato, trattandosi di circostanze dimostrabili unicamente documentalmente. Con l' undicesimo motivo la parte reitera querela di falso sulla relata di notifica del precetto e sulla sottoscrizione del precetto, sulla procura ad litem e sulla sua sottoscrizione e sulla attestazione di conformità dei predetti;
lamenta l'errore del primo giudice “allorquando non dichiara l'inutilizzabilità dei documenti oggetto di querela a fronte dell'omessa presentazione di istanza di verificazione a cura dell'appellata” Pur dilungandosi in vari rilievi in ordine rimedio delle querela di falso, la parte omette di indicare i profili ( materiali, ideologici) della presunta falsità della relata di notifica;
inoltre, sotto autonomo profilo, non vi è traccia, nella sentenza, di alcuna motivazione in ordine all'esperimento del mezzo.
Il dodicesimo motivo riguarda il carattere eccessivo della condanna alle spese (€ 4.835 + € 1.000 di sanzione) ritenuta sproporzionata rispetto al valore della controversia (€ 4.025), in violazione dei parametri del D.M. 55/2014. La tesi è infondata, dato che la liquidazione è del tutto in linea con gli scaglioni tariffari medi di riferimento di cui alle tabelle allegate al DM 147 dl 13.08.2022 (pari ad € 5.077). Inoltre, nel corpo della stessa doglianza, la parte lamenta la ingiustizia della inflizione della sanzione ex art. 96 comma III cpc: sanzione per lite temeraria, da ritenersi non giustificata, anche considerata la brevità e semplicità del giudizio di primo grado. Il motivo è infondato. Nella sentenza si rinviene una scrupolosa motivazione circa le ragioni della inflizione della sanzione, così efficacemente sintetizzata
“Nel caso di specie, poi, l'opponente va sanzionato per la violazione del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali. Infatti la moltiplicazione di motivi sostanzialmente identici, la loro errata numerazione, la evidente inconferenza di motivi che nulla hanno a che vedere con la fattispecie in esame e che sono, con ogni probabilità, frutto di un inadeguata estrapolazione dei medesimi da altri atti processuali inerenti altre questioni, fa sì che l'analisi dell'atto difensionale, non solo da parte
4 del giudicante, ma anche da parte del procuratore di parte avversa, si rende difficoltosa e di arduo coordinamento logico;
con evidente danno a carico della chiarezza e speditezza dell'attività processuale”. Tali rilievi vanno integrati con la ulteriore considerazione della indebita duplicazione di censure identiche di contenuto, peraltro platealmente smentite dalle risultanze ex actis. L'appello va dunque disatteso. Ritiene il Collegio che la liquidazione delle spese, di cui va onerata la parte appellante soccombente, vada determinato in base al valore della lite ( superiore ad € 5.200) da aumentare del 30% in ragione del numero delle questioni sottoposte all'esame. A carico dell'appellante soccombente va anche dichiarata la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater drp 115/2002 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14792/2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado che liquida in complessivi € 6.500 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.09.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
5