CASS
Sentenza 8 ottobre 2020
Sentenza 8 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/10/2020, n. 21699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21699 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 2423-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
2020 393
- ricorrente -
contro ITALMARE SPA, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI RE, giusta procura in Civile Sent. Sez. 5 Num. 21699 Anno 2020 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/10/2020 calce;
C±sUCIOLO SRL, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI RE, giusta procura in calce;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 9043/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 14/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato PALATIELLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato RE GIOVANNI che ha chiesto il rigetto del ricorso. N.R.G.2423/2017 PATTI D/ CAUSA L'Agenzia delle Entrate effettuava una verifica nei confronti della società Giobeco spa, avente ad oggetto, tra l'altro, l'esercizio, la commercializzazione e la locazione non finanziaria di motonavi e natanti in genere nonché la pulizia e disinquinamento delle acque marine e dei litorali;
la verifica era finalizzata ad accertare la sussistenza dei Presupposti necessari per il riconoscimento dei crediti di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate i sensi dell'art.8 della legge n.388 del 2000, di cui la società verificata aveva beneficiato negli anni 2008 e 2009. Secondo i verificatori rilevavano la società controllata non aveva mai avuto la disponibilità dei beni acquistati in regime di agevolazione fiscale , costituiti da due rimorchiatori destinati alla pulizia e al disinquinamento delle acque marine, poiché essi erano stati utilizzati ab origine, a titolo di noleggio- locazione, da terzi soggetti che operavano in territori diversi da quelli compresi nelle aree svantaggiate, e precisamente in Regioni dei Nord Italia-Friuli e Veneto-ovvero all'estero. Pertanto l'Agenzia delle Entrate notificava a LO SR e alla società Oudot° SR in qualità di cessionario di ramo di azienda , responsabile in solido ex art.14 d.lgs. n.472 del 1997, il provvedimento di revoca dei crediti di imposta per euro 556.104 utilizzati da LO in compensazione nell'anno di imposta 2012, oltre interessi e sanzione amministrativa pari al 200% del credito insussistente utilizzato In compensazione. Contro l'atto di recupero LO spa e Oudot° sd proponevano ricorso cumulativo alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo rigettava con sentenza n.21364 dei 2015. Entrambe le società proponevano appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva con sentenza n.9043 del 14.10.2016, annullando l'atto di recupero. Secondo il giudice di appello l'Idoneità dell'investimento a produrre lo sviluppo della zona interessata va ricercato in parametri non• convenzionati e ricercato nel seguenti elementi: vantaggio economico che la società armatrice ritrae dai godimento, seppure indiretto, del due rimorchiatori;
vantaggio occupazionale per l'area svantaggiata, visto che la LO spa prestava 1 , 4 4 >O mg9 atre nell 'uso d. 1 natanti;
e ura stablie organizzazione (Ufki a — e,Jan‹.4i, magazzini) che consentiva alla `3' 3 a manuterz one dei propri beni noleggiati, ,4, • '",a• att L ' 4 .serva tn tai senso, cori innegabili •"" 4 r<ter, za d appe llige, deile entrate propone ric0r50 r-avun base di due rriorp., a %or rt;
tairhare spa . già giotwo spa, resiste con controncorso-ewtht,s, resste controncorso.c nire,-pc>rr.0, ItA410941 DILLA DECISIONI 1 1 Prima rnotvo dehunciae -Violazione del1 'art.8 della legge n.388 del 2004J , n reLayone all ' art. 360 n.3 cod ,proc.civ - tiri guanto la LO spa ha 4( C'I.1$!0 due rimorchiatori e li ha concessi in noleggio ad altre società non (*.rivolti nelle aree svantaggiate. Il motivo è infondato L 'art.8 comma 2 della legge n.388 del 2000 iielnip i nozione di " nuovi investimenti" agevolabili, stabilendo che e» , devono avere ad oggetto l 'acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree vantaggiate;
quindi per l 'attribuzione della agevolazione fiscale occorre ii>neorrenza del duplice requisito della natura strumentale del bene petto alla attività di impresa ( non deve trattarsi di un bene -merce) e leinnsetimento del bene acquistato én condizioni agevolate nella .ittura produttiva operante sul territorio svantaggiato. Nel caso in ei ,.rke giudice di rnero ha accertato in fatto che non vi è stata una e 'cessione - . a mezzo contratto di locazione, del bene acquistato re-9 me di agevoiaz ,one mscaie, ma ia società LO ha stipulato , mpfese noiegigiatru contratti con cui Sd è assicurata io via i.a attévita 1 , assistenza tecnica e di manutenzione dei mezzi p„04e9giati Da uo 3 giudice di mento, con argomentazione che non nei derciato izo cz violazione di legge, ha tratto la -ydititou . orlo stati ' clisrriessi », ma propriamente 41Aale bene - e le=i'att vita di irripresa della società ime aio(az ,orie dila l 'att , ta di manutenzione e di *•,. • ye , te
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contro ITALMARE SPA, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI RE, giusta procura in Civile Sent. Sez. 5 Num. 21699 Anno 2020 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/10/2020 calce;
C±sUCIOLO SRL, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI RE, giusta procura in calce;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 9043/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 14/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato PALATIELLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato RE GIOVANNI che ha chiesto il rigetto del ricorso. N.R.G.2423/2017 PATTI D/ CAUSA L'Agenzia delle Entrate effettuava una verifica nei confronti della società Giobeco spa, avente ad oggetto, tra l'altro, l'esercizio, la commercializzazione e la locazione non finanziaria di motonavi e natanti in genere nonché la pulizia e disinquinamento delle acque marine e dei litorali;
la verifica era finalizzata ad accertare la sussistenza dei Presupposti necessari per il riconoscimento dei crediti di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate i sensi dell'art.8 della legge n.388 del 2000, di cui la società verificata aveva beneficiato negli anni 2008 e 2009. Secondo i verificatori rilevavano la società controllata non aveva mai avuto la disponibilità dei beni acquistati in regime di agevolazione fiscale , costituiti da due rimorchiatori destinati alla pulizia e al disinquinamento delle acque marine, poiché essi erano stati utilizzati ab origine, a titolo di noleggio- locazione, da terzi soggetti che operavano in territori diversi da quelli compresi nelle aree svantaggiate, e precisamente in Regioni dei Nord Italia-Friuli e Veneto-ovvero all'estero. Pertanto l'Agenzia delle Entrate notificava a LO SR e alla società Oudot° SR in qualità di cessionario di ramo di azienda , responsabile in solido ex art.14 d.lgs. n.472 del 1997, il provvedimento di revoca dei crediti di imposta per euro 556.104 utilizzati da LO in compensazione nell'anno di imposta 2012, oltre interessi e sanzione amministrativa pari al 200% del credito insussistente utilizzato In compensazione. Contro l'atto di recupero LO spa e Oudot° sd proponevano ricorso cumulativo alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo rigettava con sentenza n.21364 dei 2015. Entrambe le società proponevano appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva con sentenza n.9043 del 14.10.2016, annullando l'atto di recupero. Secondo il giudice di appello l'Idoneità dell'investimento a produrre lo sviluppo della zona interessata va ricercato in parametri non• convenzionati e ricercato nel seguenti elementi: vantaggio economico che la società armatrice ritrae dai godimento, seppure indiretto, del due rimorchiatori;
vantaggio occupazionale per l'area svantaggiata, visto che la LO spa prestava 1 , 4 4 >O mg9 atre nell 'uso d. 1 natanti;
e ura stablie organizzazione (Ufki a — e,Jan‹.4i, magazzini) che consentiva alla `3' 3 a manuterz one dei propri beni noleggiati, ,4, • '",a• att L ' 4 .serva tn tai senso, cori innegabili •"" 4 r<ter, za d appe llige, deile entrate propone ric0r50 r-avun base di due rriorp., a %or rt;
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quindi per l 'attribuzione della agevolazione fiscale occorre ii>neorrenza del duplice requisito della natura strumentale del bene petto alla attività di impresa ( non deve trattarsi di un bene -merce) e leinnsetimento del bene acquistato én condizioni agevolate nella .ittura produttiva operante sul territorio svantaggiato. Nel caso in ei ,.rke giudice di rnero ha accertato in fatto che non vi è stata una e 'cessione - . a mezzo contratto di locazione, del bene acquistato re-9 me di agevoiaz ,one mscaie, ma ia società LO ha stipulato , mpfese noiegigiatru contratti con cui Sd è assicurata io via i.a attévita 1 , assistenza tecnica e di manutenzione dei mezzi p„04e9giati Da uo 3 giudice di mento, con argomentazione che non nei derciato izo cz violazione di legge, ha tratto la -ydititou . orlo stati ' clisrriessi », ma propriamente 41Aale bene - e le=i'att vita di irripresa della società ime aio(az ,orie dila l 'att , ta di manutenzione e di *•,. • ye , te