Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 15/04/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00672/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2026, proposto da
EL AI, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Francavilla, Marco La Monica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unita' Sanitaria Locale di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Frignani, Rossella Violi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FA AL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
– della Determina n. 3163 del Direttore del Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Modena, pubblicata in data 22 dicembre 2025, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 e s.m.i. – Ammissione, esclusione candidati ed approvazione graduatorie finali”, nella parte in cui approva la graduatoria del profilo di Operatore Sociosanitario – Area degli Operatori, collocando il ricorrente al 7° posto con punti 21,6000, quindi in posizione non utile alla stabilizzazione;
– nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi verbali, schede di valutazione, criteri applicativi, atti istruttori e valutativi comunque utilizzati.
nonché
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990,
a valere espressamente ai sensi dell'art. 116 c.p.a.,
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda USL di Modena sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 20.1.2025 dal ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, avente finalità esclusivamente difensive, nonché per l’annullamento del diniego tacito di ostensione formatosi per effetto del mancato riscontro nei termini di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Unita' Sanitaria Locale di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. GO Di ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che risulta verbalizzata la possibilità di definire il giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con memoria depositata in data 14 aprile 2026, alle ore 20.47, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di lite in considerazione della mancata tempestiva ostensione dei documenti richiesti;
Ritenuto che la rinuncia, ancorchè irrituale per mancato rispetto delle forme richieste dall’articolo 84 comma terzo del c.p.a. consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (articolo 84, quarto comma, del c.p.a.);
Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio per le ragioni indicate da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di ET, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di ET |
IL SEGRETARIO