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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/06/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona EL Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6342/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Zaniol giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio ELlo stesso sito in Montebelluna, viale ELla
Vittoria n. 12/A;
c.f.: C.F._1
- attrice - contro
CP_1
in persona EL Presidente pro tempore ELla Giunta Regionale
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Donati giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio ELlo stesso sito in Treviso, via L.
Sartori n. 2;
c.f.: P.IVA_1
- convenuta -
Conclusioni ELle parti:
1
Per parte attrice: nel merito (come da atto di citazione EL 6 ottobre 2021): accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità ELla in ordine al sinistro di data 7 giugno 2020, Controparte_2
descritto in narrativa, che ha coinvolto la sig.ra conseguentemente condannare l'Ente convenuto a Parte_1
risarcire integralmente all'attrice tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima patiti in conseguenza EL suddetto sinistro, e pertanto condannare la al pagamento in favore ELl'attrice ELla somma ritenuta di Controparte_2
giustizia – che prudenzialmente si indica in € 18.500,00= per il danno materiale (all'automobile) - e con riserva di quantificazione per i danni non patrimoniali (da lesioni psico-fisiche) - oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme ove questa è dovuta, dal dì EL sinistro al saldo effettivo;
in via istruttoria (come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. EL 4 aprile 2022):
Si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, la vettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, stava percorrendo con direzione BB (TV) la strada SP 26 “Valcavasia” quando, giunta in territorio di AV EL BA (TV), all'altezza EL chilometro 2+400 è stata colpita da un cervo femmina di circa 150 chilogrammi?
2. Vero che l'impatto EL 7 giugno 2020 all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26 “Valcavasia” tra il cervo femmina
e l'Audi Q2, targata FM519GV, è avvenuto a causa ELl'attraversamento ELla carreggiata da parte ELl'animale selvatico?
3. Vero che il 7 giugno 2020 l'impatto tra la vettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, ed un cervo femmina di circa
2
(TV), all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26 “Valcavasia”, era presente il segnale di pericolo per l'attraversamento di animali selvatici, il guard-rail e/o dispostivi di protezione ELla carreggiata.
7. Vero che il 7 giugno 2020 è stata effettuata, alle ore 4.00 circa, almeno una richiesta di intervento per il recupero di un cervo femmina di circa 150 chilogrammi deceduto al lato destro ELla carreggiata all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP
26 “Valcavasia”?
8. Vero che il cervo femmina di circa 150 chilogrammi investito il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26 “Valcavasia” è stato recuperato dalla Riserva Alpina Comunale di Caccia di BB
(TV) il giorno successivo a quello ELl'investimento?
9. Vero che la conducente ELla vettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, in occasione ELl'impatto con un cervo femmina di circa 150 chilogrammi avvenuto il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26
“Valcavasia”, stava guidando nel rispetto dei limiti di velocità imposti nel tratto stradale?
10. Vero che la conducente ELla vettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26 “Valcavasia”, quando ha scorto un cervo che attraversava la carreggiata, ha azionato i freni per fermare la corsa ELl'autovettura?
11. Vero che l'impatto avvenuto il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26
“Valcavasia”, tra la vettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, ed un cervo femmina di circa 150 chilogrammi era inevitabile?
12. Vero che in occasione ELl'impatto avvenuto il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26 “Valcavasia”, tra la vettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, ed un cervo femmina di circa 150 chilogrammi, l'automobile ha riportato i danni materiali indicati nel documento n. 11 che si rammostra al teste?
13. Vero che i danni materiali riportati dalla vettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, il giorno il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26 “Valcavasia”, sono stati causati dall'impatto tra il veicolo ed un animale selvatico?
14. Vero che il preventivo di riparazione di cui al documento n. 11 che si rammostra al teste corrisponde ai danni materiali subiti dall'autovettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, nel sinistro EL 7 giugno 2020?
3
15. Vero che il documento fiscale n. 12 che si rammostra al teste è stato emesso dalla Carrozzeria Fratelli AR Snc di
CO (TV) a seguito ELl'avvenuto pagamento da parte ELla sig.ra dei costi per le riparazioni dei Parte_1
danni subiti dall'autovettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, nel sinistro EL 7 giugno 2020?
Si indicano quali testimoni:
• il sig. , sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Testimone_1
• il sig. sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Controparte_3
• il sig. sui capitoli di prova nn. 3, 4, 5, 6, 13; Controparte_4
• il Mar. sui capitoli di prova nn. 3, 7, 8; Testimone_2
• il sig. sui capitoli di prova nn. 12, 13, 14, 15. Tes_3
Per mero scrupolo difensivo, eventualmente all'esito ELle prove orali e solo qualora fosse ritenuto necessario dall'odierno
Giudicante, si chiede che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio dinamico ricostruttiva EL sinistro avvenuto il 7 giugno 2020 descritto in atti, nonché estimativa dei danni riportati dal mezzo mod. Audi Q2, targato FM519GV, di proprietà ELla sig.ra a seguito EL predetto sinistro, volta altresì ad accertare la compatibilità di detti Parte_1
danni con l'investimento di un animale selvatico (nello specifico, di un cervo femmina EL peso di 150 chilogrammi).
In ordine ai danni fisici patiti dall'odierna attrice, si chiede una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale volta ad individuare la natura e l'entità ELle lesioni psicofisiche subite dalla sig.ra in rapporto causale col sinistro descritto Parte_1
in atti avvenuto in data 7 giugno 2020; la durata ELl'inabilità temporanea e l'incidenza sull'integrità psicofisica globale
dei postumi permanenti residuanti, tenendo altresì conto degli aspetti di sofferenza soggettiva;
la necessità e la congruità ELle spese mediche occorse e documentate e di quelle da sostenere. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali oltre a c.p.a. e a i.v.a. come per legge.
Per parte convenuta:
NEL MERITO: Respingersi per le causali addotte in narrativa le domande tutte formulate da Parte_1
nei confronti ELla poiché inammissibili, e/o infondate in fatto ed in diritto
[...] CP_1
e/o indimostrate e/o eccessive.
4
Spese e compensi di causa oltre spese generali al 15% e C.P.A. integralmente rifusi.
NEL MERITO, IN SUBORDINE: Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna ELla CP_1
moderarsi le pretese di parte attrice secondo quanto verrà provato in corso di causa nonché ex art. 1227 c.c.
[...]
Spese e compensi di causa oltre spese generali al 15% e C.P.A. compensati.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora adìva il Tribunale di Treviso al fine di Pt_1
ottenere la condanna ELla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti nel corso CP_1
EL sinistro avvenuto in data 7.6.2020 alle ore 2:30 circa lungo la SP 26 “Valcavasia”, direzione BB
(TV).
In particolare, mentre l'attrice stava transitando lungo il tratto stradale suddetto, un cervo femmina EL peso di 150 kg aveva improvvisamente invaso la sede stradale, impattando contro l'autovettura di proprietà e condotta dalla signora Pt_1
Lo scontro provocava ingenti danni sia al veicolo – poi riparati dalla con Controparte_5
una spesa di € 18.500,00 – che alla persona ELl'attrice, così come descritti nel verbale EL Pronto Soccorso
di Montebelluna ove la signora si recava in seguito all'incidente. Pt_1
Di tali voci di danno l'attrice chiedeva dunque il ristoro in questa sede, essendo stati vani i tentativi di ottenere un risarcimento stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio, seppur tardivamente, la contestando in fatto e in diritto le CP_1
prospettazioni attoree.
In primo luogo, declinava la propria legittimazione passiva affermando che l'attrice – in virtù ELl'espressa competenza attribuita agli Enti provinciali – avrebbe dovuto convenire in giudizio la Provincia di Treviso.
In secondo luogo, negava la riconducibilità ELl'evento alla previsione di cui all'art. 2052 cod. civ., citando
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giurisprudenza di merito e di legittimità che – al contrario – ricollegavano alla previsione generale di cui all'art. 2043 cod. civ. le ipotesi di danni agli automobilisti cagionati dalla fauna selvatica. Così inquadrata la natura ELla responsabilità ELl'Ente convenuto, l'attrice – a detta ELla convenuta – non aveva assolto l'onere probatorio ELla condotta negligente e colpevole ELl'Ente stesso. In ogni caso, contestava anche nel quantum le pretese attoree.
Chiedeva, quindi, l'integrale rigetto ELle domande risarcitorie formulate dalla signora o, in Pt_1
subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa ELla danneggiata.
All'udienza EL 3.2.2022, parte attrice chiedeva ed otteneva la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi attorei e ed Testimone_1 Controparte_3
espletamento di c.t.u. medico legale.
Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza EL 27.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sulla legittimazione passiva ELla CP_1
In via preliminare, la ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva poiché – CP_1
partendo dall'assunto in base al quale la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata all'Ente cui è affidata la custodia ELla strada ove si
è verificato il sinistro, in quanto Ente cui sono stati concretamente affidati i poteri di amministrazione e gestione EL territorio e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio – occorrerebbe verificare in concreto quale sia il soggetto esercente tale attività amministrativa e gestoria e, nel caso di specie, lo individua nella Provincia di Treviso, proprietaria ELla strada e, in ogni caso, assegnataria di concrete funzioni amministrative di gestione in tema di caccia e di protezione ELla
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fauna selvatica in virtù di normativa statale e regionale.
Sul punto, la posizione assunta dalla non è condivisibile, come recentemente chiarito CP_1
anche dalla Suprema Corte.
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile ELlo Stato, la l. n. 157 EL 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie ELla fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse ELegate ai sensi ELla l. n. 142 EL 1990 (art. 9, comma 1).
Ne consegue che la anche in caso di ELega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi CP_1
ELl'art. 2043 cod. civ. (ma la pronuncia chiarisce che tale riferimento normativo, applicato nello specifico caso sottoposto al vaglio ELla Corte, è superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, n.d.r.), dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la ELega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni
(Cass. civ., sez. III ord., 8 febbraio 2023, n. 3745; in senso conforme: Cass. civ., sez. VI - 3, Ord., 2 dicembre 2022, n. 35556).
Nel caso ELla , tale attribuzione non è certamente ricavabile dalla normativa statale e CP_1
regionale in tema di caccia e pesca, che – a ben vedere – attribuisce alle Province competenze in ambito totalmente differente da quello oggetto EL presente giudizio e, peraltro, di tipo meramente attuativo.
In ogni caso, la legittimazione in via esclusiva attribuita alle Regioni non esclude – proprio in presenza di attribuzioni specifiche – la concorrente responsabilità di altri Enti ai sensi ELl'art. 2043 cod. civ., Enti sui quali la può poi in tutto o in parte eventualmente rivalersi in presenza dei relativi presupposti. CP_1
Tuttavia, ciò non toglie che la signora ha correttamente evocato in giudizio la Pt_1 CP_1
in virtù ELla legittimazione esclusiva ELl'Ente regionale.
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Peraltro, appare particolarmente significativo (e, se non di valore confessorio, quantomeno indiziario) il fatto che sul sito web istituzionale ELla (link: https://www.regione.veneto.it/article- Controparte_2
detail ) si legga, a proposito dei sinistri stradali come quello per cui è causa: “La fauna CodiceFiscale_2
selvatica, pur essendo patrimonio ELlo Stato, è per legge affidata in gestione alle Regioni. Per questo motivo, se un animale selvatico ha provocato dei danni a persone o a cose, come avviene soprattutto in occasione di un incidente stradale, è possibile chiedere alla sul cui territorio è avvenuto il fatto un eventuale risarcimento in quanto civilmente responsabile” e CP_1
che, nel portale ELla Regione, venga spiegato all'utente come rivolgere a quest'ultima (e non alle Provincie oppure ad altri Enti) la richiesta di risarcimento dei danni.
Per tutte le ragioni appena esposte, dunque, sussiste la legittimazione passiva in capo alla CP_1
convenuta e la relativa eccezione deve essere respinta.
2) Sulla natura ELla responsabilità ELla CP_1
Ferme le considerazioni di cui sopra, occorre rilevare che – con riguardo al problema ELla natura ELla responsabilità ELl'Ente regionale – la giurisprudenza di merito e di legittimità ha recentemente rivisto la propria impostazione, aderendo alla tesi ELla riconducibilità alla previsione di cui all'art. 2052 cod. civ. in luogo di quella che sosteneva la natura di pura responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.
La questione non è di poco conto, se si considera che l'adesione all'una o all'altra tesi comporta l'applicazione di due regimi probatori molto differenti, con oneri in capo al danneggiato particolarmente pregnanti nel caso di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. e, al contrario, con un regime probatorio agevolato in caso di responsabilità ai sensi ELl'art. 2052 cod. civ.
Di recente, come si è detto, la Suprema Corte si è orientata sempre più verso il riconoscimento di una responsabilità di stampo oggettivo in capo alla (e, dunque, ai sensi ELl'art. 2052 cod. civ.). Le CP_1
pronunce citate dall'attrice, infatti, non costituiscono decisioni sporadiche ed isolate bensì, negli ultimi anni, una consolidata ed univoca presa di posizione ELla giurisprudenza di legittimità, a cui ha aderito anche la prevalente giurisprudenza di merito.
Questo Giudice, pur consapevole ELle pronunce in senso contrario, ritiene condivisibile la posizione da
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ultimo assunta dalla Suprema Corte, che riconduce alla previsione di cui all'art. 2052 cod. civ. la responsabilità ELla in caso di danni provocati agli automobilistici dalla fauna selvatica. CP_1
La predetta norma stabilisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
La norma non richiede l'esistenza di una relazione di custodia bensì il rapporto di proprietà o di utilizzazione ELl'animale: l'art. 2052 cod. civ., infatti, prescinde dalla presenza ELl'utilizzatore nel momento in cui l'animale provoca il danno, postulando una continuità di responsabilità anche nell'ipotesi di fuga o di smarrimento ELl'animale, interpretazione, questa, in linea con la proprietà pubblica ELla fauna selvatica che, per espressa disposizione legislativa, costituisce patrimonio indisponibile ELlo Stato
(legge n. 157/1992), il tutto in ossequio all'esigenza d'individuare un criterio oggettivo di allocazione ELla responsabilità in forza EL quale, dei danni causati dall'animale ne risponde chi da esso ne trae beneficio, in sostanziale applicazione EL principio cuius commoda, eius et incommoda, con salvezza EL caso fortuito e ELla funzione ELla tutela generale ELl'ambiente e ELl'ecosistema (tra le più recenti: Cass. civ., sez. VI -
3, Ord., 2 dicembre 2022, n. 35556; Cass. civ., sez. VI - 3 Ord., 3 ottobre 2022, n. 28664; Cass. civ., sez.
VI - 3 Ord., 23 settembre 2022, n. 27931).
3) Sugli oneri probatori derivanti dall'applicabilità ELl'art. 2052 cod. civ.
A norma ELl'art. 2052 cod. civ., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento ELl'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria EL CP_1
caso fortuito, dimostrando che la condotta ELl'animale si è posta EL tutto al di fuori ELla propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione ELle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione ELl'ambiente e ELl'ecosistema – di gestione e controllo EL patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Quanto alla dimostrazione EL nesso eziologico a carico EL danneggiato, l'attrice ha assolto il proprio
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onere probatorio attraverso la produzione in giudizio EL verbale di rinvenimento di fauna selvatica redatto dal AL (doc. 8) e ELle fotografie ELl'auto incidentata (doc. 10) Testimone_2
La circostanza, peraltro, non è nemmeno seriamente contestata dalla convenuta. CP_1
Oltre a ciò, tutte le allegazioni attoree sono state confermate dal teste , che ha avvalorato Testimone_1
la prospettazione ELla signora affermando che, nel punto esatto EL denunciato sinistro, era Pt_1
presente, al lato destro ELla carreggiata in direzione BB (TV), un cervo femmina, deceduto, di circa 150 chilogrammi ed altresì un'autovettura di marca Audi moELlo Q2 targata FM519GV (ovverosia quella ELl'attrice) che presentava dei danni alla parte anteriore.
Al contrario, la non ha assolto al proprio onus probandi ed anzi le risultanze EL presente giudizio CP_1
escludono che possa parlarsi, nel caso di specie, di caso fortuito: parte attrice ha prodotto ELle immagini estratte da Google Maps, datate giugno 2019 (il sinistro è avvenuto nel mese di giugno ELl'anno successivo), che riprendono la SP26 Valcavasia in entrambe le direzioni e che offrono la chiara evidenza di come nella zona EL sinistro non sia presente alcun segnale stradale volto ad avvisare gli automobilisti EL pericolo per l'attraversamento di animali selvatici, alcuna rete e/o barriera contenitiva ELla fauna a lato ELla carreggiata né qualsivoglia altra misura utile – soprattutto in una zona boschiva come quella de qua, come chiaramente testimoniato dalle immagini satellitari dimesse (doc. 1 -7) – ad evitare incidenti di questo tipo.
Inoltre, nel verbale di rinvenimento sub doc. 8 ELl'attrice, nella parte relativa alla segnaletica si legge espressamente che il tratto di strada interessato risultava privo di reti di protezione, non presentava i guard-rail e che il segnale di pericolo di attraversamento animali selvatici distava a circa 850 m dal punto ELl'incidente.
E' la stessa Giunta Regionale veneta a chiarire quali siano gli accorgimenti necessari ad evitare i danni da attraversamento di animali selvatici (tutti non rispettati nel caso di specie, n.d.r.): il DGR n. 1443/2017 rubricato “Disposizioni in ordine al risarcimento dei danni causati da impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali”, all'art. 3 commi 1 e 2, prevede che “La Giunta regionale concorre al risarcimento dei danni fisici e
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materiali da chiunque subiti in un sinistro stradale provocato nel territorio regionale dall'impatto con fauna selvatica, qualora sia dimostrato che nel caso concreto non siano state adottate le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni […]” misure che si sostanziano in “installazione di specifica e ben visibile segnaletica di pericolo a non più di
500 metri prima EL luogo EL sinistro, ovvero erezione di adeguate reti o barriere di protezione, o apposizione di dispositivi ottici riflettenti la luce dei veicoli in transito […]”.
Del resto, anche il teste , interrogato in merito al posizionamento EL segnale stradale, ha Tes_1
dichiarato che si trovava qualche centinaio di metri prima e che non vi fossero né guard rail né altri dispositivi di protezione ELla carreggiata.
Dunque, la non ha fornito la prova liberatoria EL caso fortuito dimostrando che la condotta CP_1
ELl'animale si è posta EL tutto al di fuori ELla propria sfera di controllo, né di aver posto in essere le più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo EL patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Per tale ragione, la stessa deve essere condannata a risarcire i danni patiti dalla signora ai sensi Pt_1
ELl'art. 2052 cod. civ.
Così qualificata la responsabilità ELl'Ente, la condotta colposa concorrente EL danneggiato potrebbe rilevare ai sensi ELl'art. 1227 cod. civ. ma, anche in questo caso, era onere di parte convenuta fornire la relativa prova.
Ma ciò non è avvenuto: in merito al mancato rispetto dei limiti di velocità, ciò è rimasto mera affermazione ELla e contrasta con la mancata applicazione di sanzione da parte degli Agenti CP_1
intervenuti e con le dichiarazioni EL terzo trasportato che, sentito come teste in Controparte_3
udienza, ha dichiarato che la signora stava rispettando i limiti di velocità. Peraltro, l'entità dei Pt_1
danni subiti dal veicolo non può essere indice, di per sé solo, ELl'eccessiva velocità ELl'automobilista, considerando le dimensioni e il peso EL cervo.
In secondo luogo, nemmeno vi è prova che l'animale si trovasse nel centro ELla carreggiata e che la signora lo abbia investito non avvedendosi ELla sua presenza. Ciò, da un lato, contrasta con la Pt_1
naturale propensione degli animali di fuggire di fronte al pericolo e, dall'altro, non può certamente
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affermarsi che i danni subiti dall'automobile ELla signora iano incompatibili con un'immissione Pt_1
repentina sulla carreggiata (la parte frontale EL cofano, EL resto, è evidentemente coinvolta nello scontro in caso di balzo EL cervo).
In ogni caso, entrambi i testi presenti sul luogo ELl'incidente hanno dichiarato di aver visto il cervo attraversare la strada all'improvviso. In particolare, il teste che si trovava a bordo ELla propria Tes_1
automobile dietro quella ELla signora a domanda EL Giudice, ha precisato di non aver visto il Pt_1
cervo prima che entrasse nella carreggiata.
Non vi è dunque prova EL concorso colposo EL danneggiato ai sensi ELl'art. 1227, primo comma, cod. civ.
4) Sui danni risarcibili
4.1) Sul danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il c.d. profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea ELl'integrità psico-fisica EL soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione ELla personalità in tutti gli ambiti ELla vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale, va determinata, ai fini EL risarcimento integrale EL danno alla persona e ELla sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali ELla vita EL danneggiato, che attengono anche alla perdita ELla capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici ELla persona umana (Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
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Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione ELla c.t.u. nominata nel presente giudizio, dott.ssa
(qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che la signora ha riportato Persona_1 Pt_1
una distorsione EL rachide cervicale, compatibile con le modalità di accadimento EL fatto e strumentalmente accertata.
Ne è conseguito – secondo la ricostruzione ELla c.t.u. – un periodo di temporanea compromissione ELlo stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 50 giorni, di cui i primi 10 al 75%,
i successivi 20 al 50% ed infine ulteriori 20 giorni al 25%.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico EL 2%.
Il grado di sofferenze patito è stato medio-lieve nel periodo ELla malattia e lieve a postumi stabilizzati.
Ciò premesso, la quantificazione EL danno va operata in via equitativa, in considerazione ELla sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data ELla decisione, personalizzando il risultato sulla base ELle peculiarità EL caso concreto e ELla reale entità EL danno.
Non si tratta, infatti, di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore e di natanti poiché la presenza ELla signora all'interno EL suo veicolo costituisce mera occasione EL sinistro, il quale Pt_1
è stato cagionato dalla condotta EL cervo;
si deve dunque escludere l'applicazione dei parametri ministeriali di cui all'art. 139 cod. ass. priv. mentre le tabelle milanesi costituiscono la modalità di quantificazione EL danno più opportuna nel caso di specie.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione EL danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione ELla regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione ELle circostanze EL caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza ELl'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la Suprema
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Corte, in applicazione ELl'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità ELla valutazione equitativa EL danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nel 2%, alla stregua ELla tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad € 2.576,00 (con punto base pari ad € 1.480,36 e adeguato abbattimento con riferimento all'età ELla persona danneggiata al momento EL sinistro).
Va precisato che, in considerazione ELle conclusioni ELla c.t.u., non si ritiene di dover procedere all'incremento per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione ELle tabelle milanesi, dal momento che essa è stata medio-lieve in corso di malattia e lieve a postumi stabilizzati.
Non si ravvisano, inoltre, profili di personalizzazione EL danno poiché i pregiudizi ulteriori allegati dall'attrice non esulano dalle normali conseguenze ELle lesioni di questo tipo e, pertanto, devono ritenersi già adeguatamente considerate nell'importo risultante dall'applicazione ELle tabelle milanesi di cui sopra.
In particolare, il c.t.u. ha espressamente escluso che i postumi abbiano una qualche incidenza sull'espletamento ELle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazioni e sull'attività lavorativa.
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 115,00 (in funzione ELla gravità e ELla durata ELl'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 862,50 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.150,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed infine € 575,00 per i residui 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di
€ 2.587,50.
Va rimarcato che il valore EL punto previsto dalla tabella milanese, così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media ELla sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
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Nel caso oggetto EL presente procedimento, pertanto, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per una personalizzazione ELl'importo risultante dall'applicazione ELle tabelle milanesi.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice deve, pertanto, essere liquidato nella misura di
€ 5.163,50.
4.2) Sul danno patrimoniale per spese mediche.
Per quanto attiene alle spese mediche sostenute in ragione ELle lesioni patite, si dà atto che la c.t.u. dott.ssa ha dichiarato la congruità e la compatibilità ELle spese strettamente sanitarie per Persona_1
un importo complessivo pari ad € 94,30. Tale importo dovrà essere interamente risarcito, essendo condivisibile la valutazione e la quantificazione effettuata dalla c.t.u.
4.3) Sul danno patrimoniale all'automobile.
Quanto al danno materiale consistito nelle spese di riparazione ELl'automobile, l'attrice ha adempito al proprio onere probatorio dimettendo in giudizio il preventivo e la ricevuta EL pagamento ELla per € 18.500,00 iva inclusa (doc. 11 e 12) nonché allegando n. 67 fotografie Controparte_5
raffiguranti nel dettaglio lo stato ELl'auto incidentata precedentemente alla riparazione (doc. 10).
La documentazione fiscale e fotografica dimessa consente di ritenere provati i danni subiti dal mezzo nonché la congruità e pertinenza degli interventi riparativi eseguiti (analiticamente descritti nel preventivo emesso e certamente compatibili con il danneggiamento che emerge dalle foto e con la sede ELl'impatto).
Per tale ragione, la domanda risarcitoria avanzata ELla signora deve trovare integrale Pt_1
accoglimento e la deve essere condannata a pagare all'attrice la somma di € 18.500,00. CP_1
4.4) Sugli interessi e sulla rivalutazione
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento EL danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data EL sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data EL sinistro alla data ELla presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data
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al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data ELla spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data ELl'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data ELla spesa alla data ELla presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5) Sulle spese di lite
La regolamentazione ELle spese di lite segue la soccombenza ELla convenuta. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 calcolati sulla base degli importi effettivamente riconosciuti a titolo risarcitorio.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto EL 29.10.2024, sono definitivamente poste a carico ELla convenuta in ragione ELla soccombenza (tenuto altresì conto EL fatto che la consulenza è stata strumentale alla quantificazione dei danni risarciti), con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona ELla dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la legittimazione passiva ELla;
CP_1
- accertata la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. ELla , condanna la convenuta a pagare CP_1
a la somma di € 5.163,50 a titolo di risarcimento EL danno non patrimoniale, € 94,30 Parte_1
a titolo di risarcimento per le spese mediche ed € 18.500,00 per le spese di riparazione ELl'automobile, oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri esposti in motivazione;
- esclude la sussistenza di un concorso di colpa ELla danneggiata ex art. 1227, primo comma, cod. civ.;
- condanna la alla rifusione, in favore di ELle spese processuali, che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi € 177,60 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA
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e CPA se dovuti per legge;
- pone definitivamente a carico ELla convenuta le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto EL
29.10.2024, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
Così deciso in Treviso, 22 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
150 chilogrammi è avvenuto nei luoghi raffigurati nelle fotografie dimesse sub docc.
1-7 che si rammostrano al teste?
4. Vero che il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, nel Comune AV EL BA (TV), lungo la SP 26 “Valcavasia”, era presente, all'altezza EL chilometro 2+400, al lato destro ELla carreggiata in direzione BB (TV), un cervo femmina, deceduto, di circa 150 chilogrammi?
5. Vero che il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, nel Comune AV EL BA (TV), lungo la SP 26 “Valcavasia”, era presente, all'altezza EL chilometro 2+400, un'autovettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, che presentava i danni raffigurati nelle fotografie dimesse sub doc. 10 che si rammostrano al teste?
6. Dica il teste se nel luogo EL sinistro avvenuto il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, nel Comune AV EL BA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona EL Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6342/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Zaniol giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio ELlo stesso sito in Montebelluna, viale ELla
Vittoria n. 12/A;
c.f.: C.F._1
- attrice - contro
CP_1
in persona EL Presidente pro tempore ELla Giunta Regionale
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Donati giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio ELlo stesso sito in Treviso, via L.
Sartori n. 2;
c.f.: P.IVA_1
- convenuta -
Conclusioni ELle parti:
1
Per parte attrice: nel merito (come da atto di citazione EL 6 ottobre 2021): accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità ELla in ordine al sinistro di data 7 giugno 2020, Controparte_2
descritto in narrativa, che ha coinvolto la sig.ra conseguentemente condannare l'Ente convenuto a Parte_1
risarcire integralmente all'attrice tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima patiti in conseguenza EL suddetto sinistro, e pertanto condannare la al pagamento in favore ELl'attrice ELla somma ritenuta di Controparte_2
giustizia – che prudenzialmente si indica in € 18.500,00= per il danno materiale (all'automobile) - e con riserva di quantificazione per i danni non patrimoniali (da lesioni psico-fisiche) - oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme ove questa è dovuta, dal dì EL sinistro al saldo effettivo;
in via istruttoria (come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. EL 4 aprile 2022):
Si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, la vettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, stava percorrendo con direzione BB (TV) la strada SP 26 “Valcavasia” quando, giunta in territorio di AV EL BA (TV), all'altezza EL chilometro 2+400 è stata colpita da un cervo femmina di circa 150 chilogrammi?
2. Vero che l'impatto EL 7 giugno 2020 all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26 “Valcavasia” tra il cervo femmina
e l'Audi Q2, targata FM519GV, è avvenuto a causa ELl'attraversamento ELla carreggiata da parte ELl'animale selvatico?
3. Vero che il 7 giugno 2020 l'impatto tra la vettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, ed un cervo femmina di circa
2
(TV), all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26 “Valcavasia”, era presente il segnale di pericolo per l'attraversamento di animali selvatici, il guard-rail e/o dispostivi di protezione ELla carreggiata.
7. Vero che il 7 giugno 2020 è stata effettuata, alle ore 4.00 circa, almeno una richiesta di intervento per il recupero di un cervo femmina di circa 150 chilogrammi deceduto al lato destro ELla carreggiata all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP
26 “Valcavasia”?
8. Vero che il cervo femmina di circa 150 chilogrammi investito il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26 “Valcavasia” è stato recuperato dalla Riserva Alpina Comunale di Caccia di BB
(TV) il giorno successivo a quello ELl'investimento?
9. Vero che la conducente ELla vettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, in occasione ELl'impatto con un cervo femmina di circa 150 chilogrammi avvenuto il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26
“Valcavasia”, stava guidando nel rispetto dei limiti di velocità imposti nel tratto stradale?
10. Vero che la conducente ELla vettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26 “Valcavasia”, quando ha scorto un cervo che attraversava la carreggiata, ha azionato i freni per fermare la corsa ELl'autovettura?
11. Vero che l'impatto avvenuto il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26
“Valcavasia”, tra la vettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, ed un cervo femmina di circa 150 chilogrammi era inevitabile?
12. Vero che in occasione ELl'impatto avvenuto il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26 “Valcavasia”, tra la vettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, ed un cervo femmina di circa 150 chilogrammi, l'automobile ha riportato i danni materiali indicati nel documento n. 11 che si rammostra al teste?
13. Vero che i danni materiali riportati dalla vettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, il giorno il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, all'altezza EL chilometro 2+400 ELla SP 26 “Valcavasia”, sono stati causati dall'impatto tra il veicolo ed un animale selvatico?
14. Vero che il preventivo di riparazione di cui al documento n. 11 che si rammostra al teste corrisponde ai danni materiali subiti dall'autovettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, nel sinistro EL 7 giugno 2020?
3
15. Vero che il documento fiscale n. 12 che si rammostra al teste è stato emesso dalla Carrozzeria Fratelli AR Snc di
CO (TV) a seguito ELl'avvenuto pagamento da parte ELla sig.ra dei costi per le riparazioni dei Parte_1
danni subiti dall'autovettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, nel sinistro EL 7 giugno 2020?
Si indicano quali testimoni:
• il sig. , sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Testimone_1
• il sig. sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Controparte_3
• il sig. sui capitoli di prova nn. 3, 4, 5, 6, 13; Controparte_4
• il Mar. sui capitoli di prova nn. 3, 7, 8; Testimone_2
• il sig. sui capitoli di prova nn. 12, 13, 14, 15. Tes_3
Per mero scrupolo difensivo, eventualmente all'esito ELle prove orali e solo qualora fosse ritenuto necessario dall'odierno
Giudicante, si chiede che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio dinamico ricostruttiva EL sinistro avvenuto il 7 giugno 2020 descritto in atti, nonché estimativa dei danni riportati dal mezzo mod. Audi Q2, targato FM519GV, di proprietà ELla sig.ra a seguito EL predetto sinistro, volta altresì ad accertare la compatibilità di detti Parte_1
danni con l'investimento di un animale selvatico (nello specifico, di un cervo femmina EL peso di 150 chilogrammi).
In ordine ai danni fisici patiti dall'odierna attrice, si chiede una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale volta ad individuare la natura e l'entità ELle lesioni psicofisiche subite dalla sig.ra in rapporto causale col sinistro descritto Parte_1
in atti avvenuto in data 7 giugno 2020; la durata ELl'inabilità temporanea e l'incidenza sull'integrità psicofisica globale
dei postumi permanenti residuanti, tenendo altresì conto degli aspetti di sofferenza soggettiva;
la necessità e la congruità ELle spese mediche occorse e documentate e di quelle da sostenere. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali oltre a c.p.a. e a i.v.a. come per legge.
Per parte convenuta:
NEL MERITO: Respingersi per le causali addotte in narrativa le domande tutte formulate da Parte_1
nei confronti ELla poiché inammissibili, e/o infondate in fatto ed in diritto
[...] CP_1
e/o indimostrate e/o eccessive.
4
Spese e compensi di causa oltre spese generali al 15% e C.P.A. integralmente rifusi.
NEL MERITO, IN SUBORDINE: Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna ELla CP_1
moderarsi le pretese di parte attrice secondo quanto verrà provato in corso di causa nonché ex art. 1227 c.c.
[...]
Spese e compensi di causa oltre spese generali al 15% e C.P.A. compensati.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora adìva il Tribunale di Treviso al fine di Pt_1
ottenere la condanna ELla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti nel corso CP_1
EL sinistro avvenuto in data 7.6.2020 alle ore 2:30 circa lungo la SP 26 “Valcavasia”, direzione BB
(TV).
In particolare, mentre l'attrice stava transitando lungo il tratto stradale suddetto, un cervo femmina EL peso di 150 kg aveva improvvisamente invaso la sede stradale, impattando contro l'autovettura di proprietà e condotta dalla signora Pt_1
Lo scontro provocava ingenti danni sia al veicolo – poi riparati dalla con Controparte_5
una spesa di € 18.500,00 – che alla persona ELl'attrice, così come descritti nel verbale EL Pronto Soccorso
di Montebelluna ove la signora si recava in seguito all'incidente. Pt_1
Di tali voci di danno l'attrice chiedeva dunque il ristoro in questa sede, essendo stati vani i tentativi di ottenere un risarcimento stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio, seppur tardivamente, la contestando in fatto e in diritto le CP_1
prospettazioni attoree.
In primo luogo, declinava la propria legittimazione passiva affermando che l'attrice – in virtù ELl'espressa competenza attribuita agli Enti provinciali – avrebbe dovuto convenire in giudizio la Provincia di Treviso.
In secondo luogo, negava la riconducibilità ELl'evento alla previsione di cui all'art. 2052 cod. civ., citando
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giurisprudenza di merito e di legittimità che – al contrario – ricollegavano alla previsione generale di cui all'art. 2043 cod. civ. le ipotesi di danni agli automobilisti cagionati dalla fauna selvatica. Così inquadrata la natura ELla responsabilità ELl'Ente convenuto, l'attrice – a detta ELla convenuta – non aveva assolto l'onere probatorio ELla condotta negligente e colpevole ELl'Ente stesso. In ogni caso, contestava anche nel quantum le pretese attoree.
Chiedeva, quindi, l'integrale rigetto ELle domande risarcitorie formulate dalla signora o, in Pt_1
subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa ELla danneggiata.
All'udienza EL 3.2.2022, parte attrice chiedeva ed otteneva la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi attorei e ed Testimone_1 Controparte_3
espletamento di c.t.u. medico legale.
Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza EL 27.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sulla legittimazione passiva ELla CP_1
In via preliminare, la ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva poiché – CP_1
partendo dall'assunto in base al quale la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata all'Ente cui è affidata la custodia ELla strada ove si
è verificato il sinistro, in quanto Ente cui sono stati concretamente affidati i poteri di amministrazione e gestione EL territorio e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio – occorrerebbe verificare in concreto quale sia il soggetto esercente tale attività amministrativa e gestoria e, nel caso di specie, lo individua nella Provincia di Treviso, proprietaria ELla strada e, in ogni caso, assegnataria di concrete funzioni amministrative di gestione in tema di caccia e di protezione ELla
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fauna selvatica in virtù di normativa statale e regionale.
Sul punto, la posizione assunta dalla non è condivisibile, come recentemente chiarito CP_1
anche dalla Suprema Corte.
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile ELlo Stato, la l. n. 157 EL 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie ELla fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse ELegate ai sensi ELla l. n. 142 EL 1990 (art. 9, comma 1).
Ne consegue che la anche in caso di ELega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi CP_1
ELl'art. 2043 cod. civ. (ma la pronuncia chiarisce che tale riferimento normativo, applicato nello specifico caso sottoposto al vaglio ELla Corte, è superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, n.d.r.), dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la ELega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni
(Cass. civ., sez. III ord., 8 febbraio 2023, n. 3745; in senso conforme: Cass. civ., sez. VI - 3, Ord., 2 dicembre 2022, n. 35556).
Nel caso ELla , tale attribuzione non è certamente ricavabile dalla normativa statale e CP_1
regionale in tema di caccia e pesca, che – a ben vedere – attribuisce alle Province competenze in ambito totalmente differente da quello oggetto EL presente giudizio e, peraltro, di tipo meramente attuativo.
In ogni caso, la legittimazione in via esclusiva attribuita alle Regioni non esclude – proprio in presenza di attribuzioni specifiche – la concorrente responsabilità di altri Enti ai sensi ELl'art. 2043 cod. civ., Enti sui quali la può poi in tutto o in parte eventualmente rivalersi in presenza dei relativi presupposti. CP_1
Tuttavia, ciò non toglie che la signora ha correttamente evocato in giudizio la Pt_1 CP_1
in virtù ELla legittimazione esclusiva ELl'Ente regionale.
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Peraltro, appare particolarmente significativo (e, se non di valore confessorio, quantomeno indiziario) il fatto che sul sito web istituzionale ELla (link: https://www.regione.veneto.it/article- Controparte_2
detail ) si legga, a proposito dei sinistri stradali come quello per cui è causa: “La fauna CodiceFiscale_2
selvatica, pur essendo patrimonio ELlo Stato, è per legge affidata in gestione alle Regioni. Per questo motivo, se un animale selvatico ha provocato dei danni a persone o a cose, come avviene soprattutto in occasione di un incidente stradale, è possibile chiedere alla sul cui territorio è avvenuto il fatto un eventuale risarcimento in quanto civilmente responsabile” e CP_1
che, nel portale ELla Regione, venga spiegato all'utente come rivolgere a quest'ultima (e non alle Provincie oppure ad altri Enti) la richiesta di risarcimento dei danni.
Per tutte le ragioni appena esposte, dunque, sussiste la legittimazione passiva in capo alla CP_1
convenuta e la relativa eccezione deve essere respinta.
2) Sulla natura ELla responsabilità ELla CP_1
Ferme le considerazioni di cui sopra, occorre rilevare che – con riguardo al problema ELla natura ELla responsabilità ELl'Ente regionale – la giurisprudenza di merito e di legittimità ha recentemente rivisto la propria impostazione, aderendo alla tesi ELla riconducibilità alla previsione di cui all'art. 2052 cod. civ. in luogo di quella che sosteneva la natura di pura responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.
La questione non è di poco conto, se si considera che l'adesione all'una o all'altra tesi comporta l'applicazione di due regimi probatori molto differenti, con oneri in capo al danneggiato particolarmente pregnanti nel caso di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. e, al contrario, con un regime probatorio agevolato in caso di responsabilità ai sensi ELl'art. 2052 cod. civ.
Di recente, come si è detto, la Suprema Corte si è orientata sempre più verso il riconoscimento di una responsabilità di stampo oggettivo in capo alla (e, dunque, ai sensi ELl'art. 2052 cod. civ.). Le CP_1
pronunce citate dall'attrice, infatti, non costituiscono decisioni sporadiche ed isolate bensì, negli ultimi anni, una consolidata ed univoca presa di posizione ELla giurisprudenza di legittimità, a cui ha aderito anche la prevalente giurisprudenza di merito.
Questo Giudice, pur consapevole ELle pronunce in senso contrario, ritiene condivisibile la posizione da
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ultimo assunta dalla Suprema Corte, che riconduce alla previsione di cui all'art. 2052 cod. civ. la responsabilità ELla in caso di danni provocati agli automobilistici dalla fauna selvatica. CP_1
La predetta norma stabilisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
La norma non richiede l'esistenza di una relazione di custodia bensì il rapporto di proprietà o di utilizzazione ELl'animale: l'art. 2052 cod. civ., infatti, prescinde dalla presenza ELl'utilizzatore nel momento in cui l'animale provoca il danno, postulando una continuità di responsabilità anche nell'ipotesi di fuga o di smarrimento ELl'animale, interpretazione, questa, in linea con la proprietà pubblica ELla fauna selvatica che, per espressa disposizione legislativa, costituisce patrimonio indisponibile ELlo Stato
(legge n. 157/1992), il tutto in ossequio all'esigenza d'individuare un criterio oggettivo di allocazione ELla responsabilità in forza EL quale, dei danni causati dall'animale ne risponde chi da esso ne trae beneficio, in sostanziale applicazione EL principio cuius commoda, eius et incommoda, con salvezza EL caso fortuito e ELla funzione ELla tutela generale ELl'ambiente e ELl'ecosistema (tra le più recenti: Cass. civ., sez. VI -
3, Ord., 2 dicembre 2022, n. 35556; Cass. civ., sez. VI - 3 Ord., 3 ottobre 2022, n. 28664; Cass. civ., sez.
VI - 3 Ord., 23 settembre 2022, n. 27931).
3) Sugli oneri probatori derivanti dall'applicabilità ELl'art. 2052 cod. civ.
A norma ELl'art. 2052 cod. civ., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento ELl'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria EL CP_1
caso fortuito, dimostrando che la condotta ELl'animale si è posta EL tutto al di fuori ELla propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione ELle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione ELl'ambiente e ELl'ecosistema – di gestione e controllo EL patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Quanto alla dimostrazione EL nesso eziologico a carico EL danneggiato, l'attrice ha assolto il proprio
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onere probatorio attraverso la produzione in giudizio EL verbale di rinvenimento di fauna selvatica redatto dal AL (doc. 8) e ELle fotografie ELl'auto incidentata (doc. 10) Testimone_2
La circostanza, peraltro, non è nemmeno seriamente contestata dalla convenuta. CP_1
Oltre a ciò, tutte le allegazioni attoree sono state confermate dal teste , che ha avvalorato Testimone_1
la prospettazione ELla signora affermando che, nel punto esatto EL denunciato sinistro, era Pt_1
presente, al lato destro ELla carreggiata in direzione BB (TV), un cervo femmina, deceduto, di circa 150 chilogrammi ed altresì un'autovettura di marca Audi moELlo Q2 targata FM519GV (ovverosia quella ELl'attrice) che presentava dei danni alla parte anteriore.
Al contrario, la non ha assolto al proprio onus probandi ed anzi le risultanze EL presente giudizio CP_1
escludono che possa parlarsi, nel caso di specie, di caso fortuito: parte attrice ha prodotto ELle immagini estratte da Google Maps, datate giugno 2019 (il sinistro è avvenuto nel mese di giugno ELl'anno successivo), che riprendono la SP26 Valcavasia in entrambe le direzioni e che offrono la chiara evidenza di come nella zona EL sinistro non sia presente alcun segnale stradale volto ad avvisare gli automobilisti EL pericolo per l'attraversamento di animali selvatici, alcuna rete e/o barriera contenitiva ELla fauna a lato ELla carreggiata né qualsivoglia altra misura utile – soprattutto in una zona boschiva come quella de qua, come chiaramente testimoniato dalle immagini satellitari dimesse (doc. 1 -7) – ad evitare incidenti di questo tipo.
Inoltre, nel verbale di rinvenimento sub doc. 8 ELl'attrice, nella parte relativa alla segnaletica si legge espressamente che il tratto di strada interessato risultava privo di reti di protezione, non presentava i guard-rail e che il segnale di pericolo di attraversamento animali selvatici distava a circa 850 m dal punto ELl'incidente.
E' la stessa Giunta Regionale veneta a chiarire quali siano gli accorgimenti necessari ad evitare i danni da attraversamento di animali selvatici (tutti non rispettati nel caso di specie, n.d.r.): il DGR n. 1443/2017 rubricato “Disposizioni in ordine al risarcimento dei danni causati da impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali”, all'art. 3 commi 1 e 2, prevede che “La Giunta regionale concorre al risarcimento dei danni fisici e
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materiali da chiunque subiti in un sinistro stradale provocato nel territorio regionale dall'impatto con fauna selvatica, qualora sia dimostrato che nel caso concreto non siano state adottate le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni […]” misure che si sostanziano in “installazione di specifica e ben visibile segnaletica di pericolo a non più di
500 metri prima EL luogo EL sinistro, ovvero erezione di adeguate reti o barriere di protezione, o apposizione di dispositivi ottici riflettenti la luce dei veicoli in transito […]”.
Del resto, anche il teste , interrogato in merito al posizionamento EL segnale stradale, ha Tes_1
dichiarato che si trovava qualche centinaio di metri prima e che non vi fossero né guard rail né altri dispositivi di protezione ELla carreggiata.
Dunque, la non ha fornito la prova liberatoria EL caso fortuito dimostrando che la condotta CP_1
ELl'animale si è posta EL tutto al di fuori ELla propria sfera di controllo, né di aver posto in essere le più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo EL patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Per tale ragione, la stessa deve essere condannata a risarcire i danni patiti dalla signora ai sensi Pt_1
ELl'art. 2052 cod. civ.
Così qualificata la responsabilità ELl'Ente, la condotta colposa concorrente EL danneggiato potrebbe rilevare ai sensi ELl'art. 1227 cod. civ. ma, anche in questo caso, era onere di parte convenuta fornire la relativa prova.
Ma ciò non è avvenuto: in merito al mancato rispetto dei limiti di velocità, ciò è rimasto mera affermazione ELla e contrasta con la mancata applicazione di sanzione da parte degli Agenti CP_1
intervenuti e con le dichiarazioni EL terzo trasportato che, sentito come teste in Controparte_3
udienza, ha dichiarato che la signora stava rispettando i limiti di velocità. Peraltro, l'entità dei Pt_1
danni subiti dal veicolo non può essere indice, di per sé solo, ELl'eccessiva velocità ELl'automobilista, considerando le dimensioni e il peso EL cervo.
In secondo luogo, nemmeno vi è prova che l'animale si trovasse nel centro ELla carreggiata e che la signora lo abbia investito non avvedendosi ELla sua presenza. Ciò, da un lato, contrasta con la Pt_1
naturale propensione degli animali di fuggire di fronte al pericolo e, dall'altro, non può certamente
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affermarsi che i danni subiti dall'automobile ELla signora iano incompatibili con un'immissione Pt_1
repentina sulla carreggiata (la parte frontale EL cofano, EL resto, è evidentemente coinvolta nello scontro in caso di balzo EL cervo).
In ogni caso, entrambi i testi presenti sul luogo ELl'incidente hanno dichiarato di aver visto il cervo attraversare la strada all'improvviso. In particolare, il teste che si trovava a bordo ELla propria Tes_1
automobile dietro quella ELla signora a domanda EL Giudice, ha precisato di non aver visto il Pt_1
cervo prima che entrasse nella carreggiata.
Non vi è dunque prova EL concorso colposo EL danneggiato ai sensi ELl'art. 1227, primo comma, cod. civ.
4) Sui danni risarcibili
4.1) Sul danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il c.d. profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea ELl'integrità psico-fisica EL soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione ELla personalità in tutti gli ambiti ELla vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale, va determinata, ai fini EL risarcimento integrale EL danno alla persona e ELla sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali ELla vita EL danneggiato, che attengono anche alla perdita ELla capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici ELla persona umana (Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
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Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione ELla c.t.u. nominata nel presente giudizio, dott.ssa
(qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che la signora ha riportato Persona_1 Pt_1
una distorsione EL rachide cervicale, compatibile con le modalità di accadimento EL fatto e strumentalmente accertata.
Ne è conseguito – secondo la ricostruzione ELla c.t.u. – un periodo di temporanea compromissione ELlo stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 50 giorni, di cui i primi 10 al 75%,
i successivi 20 al 50% ed infine ulteriori 20 giorni al 25%.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico EL 2%.
Il grado di sofferenze patito è stato medio-lieve nel periodo ELla malattia e lieve a postumi stabilizzati.
Ciò premesso, la quantificazione EL danno va operata in via equitativa, in considerazione ELla sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data ELla decisione, personalizzando il risultato sulla base ELle peculiarità EL caso concreto e ELla reale entità EL danno.
Non si tratta, infatti, di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore e di natanti poiché la presenza ELla signora all'interno EL suo veicolo costituisce mera occasione EL sinistro, il quale Pt_1
è stato cagionato dalla condotta EL cervo;
si deve dunque escludere l'applicazione dei parametri ministeriali di cui all'art. 139 cod. ass. priv. mentre le tabelle milanesi costituiscono la modalità di quantificazione EL danno più opportuna nel caso di specie.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione EL danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione ELla regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione ELle circostanze EL caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza ELl'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la Suprema
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Corte, in applicazione ELl'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità ELla valutazione equitativa EL danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nel 2%, alla stregua ELla tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad € 2.576,00 (con punto base pari ad € 1.480,36 e adeguato abbattimento con riferimento all'età ELla persona danneggiata al momento EL sinistro).
Va precisato che, in considerazione ELle conclusioni ELla c.t.u., non si ritiene di dover procedere all'incremento per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione ELle tabelle milanesi, dal momento che essa è stata medio-lieve in corso di malattia e lieve a postumi stabilizzati.
Non si ravvisano, inoltre, profili di personalizzazione EL danno poiché i pregiudizi ulteriori allegati dall'attrice non esulano dalle normali conseguenze ELle lesioni di questo tipo e, pertanto, devono ritenersi già adeguatamente considerate nell'importo risultante dall'applicazione ELle tabelle milanesi di cui sopra.
In particolare, il c.t.u. ha espressamente escluso che i postumi abbiano una qualche incidenza sull'espletamento ELle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazioni e sull'attività lavorativa.
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 115,00 (in funzione ELla gravità e ELla durata ELl'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 862,50 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.150,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed infine € 575,00 per i residui 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di
€ 2.587,50.
Va rimarcato che il valore EL punto previsto dalla tabella milanese, così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media ELla sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
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Nel caso oggetto EL presente procedimento, pertanto, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per una personalizzazione ELl'importo risultante dall'applicazione ELle tabelle milanesi.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice deve, pertanto, essere liquidato nella misura di
€ 5.163,50.
4.2) Sul danno patrimoniale per spese mediche.
Per quanto attiene alle spese mediche sostenute in ragione ELle lesioni patite, si dà atto che la c.t.u. dott.ssa ha dichiarato la congruità e la compatibilità ELle spese strettamente sanitarie per Persona_1
un importo complessivo pari ad € 94,30. Tale importo dovrà essere interamente risarcito, essendo condivisibile la valutazione e la quantificazione effettuata dalla c.t.u.
4.3) Sul danno patrimoniale all'automobile.
Quanto al danno materiale consistito nelle spese di riparazione ELl'automobile, l'attrice ha adempito al proprio onere probatorio dimettendo in giudizio il preventivo e la ricevuta EL pagamento ELla per € 18.500,00 iva inclusa (doc. 11 e 12) nonché allegando n. 67 fotografie Controparte_5
raffiguranti nel dettaglio lo stato ELl'auto incidentata precedentemente alla riparazione (doc. 10).
La documentazione fiscale e fotografica dimessa consente di ritenere provati i danni subiti dal mezzo nonché la congruità e pertinenza degli interventi riparativi eseguiti (analiticamente descritti nel preventivo emesso e certamente compatibili con il danneggiamento che emerge dalle foto e con la sede ELl'impatto).
Per tale ragione, la domanda risarcitoria avanzata ELla signora deve trovare integrale Pt_1
accoglimento e la deve essere condannata a pagare all'attrice la somma di € 18.500,00. CP_1
4.4) Sugli interessi e sulla rivalutazione
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento EL danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data EL sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data EL sinistro alla data ELla presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data
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al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data ELla spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data ELl'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data ELla spesa alla data ELla presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5) Sulle spese di lite
La regolamentazione ELle spese di lite segue la soccombenza ELla convenuta. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 calcolati sulla base degli importi effettivamente riconosciuti a titolo risarcitorio.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto EL 29.10.2024, sono definitivamente poste a carico ELla convenuta in ragione ELla soccombenza (tenuto altresì conto EL fatto che la consulenza è stata strumentale alla quantificazione dei danni risarciti), con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona ELla dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la legittimazione passiva ELla;
CP_1
- accertata la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. ELla , condanna la convenuta a pagare CP_1
a la somma di € 5.163,50 a titolo di risarcimento EL danno non patrimoniale, € 94,30 Parte_1
a titolo di risarcimento per le spese mediche ed € 18.500,00 per le spese di riparazione ELl'automobile, oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri esposti in motivazione;
- esclude la sussistenza di un concorso di colpa ELla danneggiata ex art. 1227, primo comma, cod. civ.;
- condanna la alla rifusione, in favore di ELle spese processuali, che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi € 177,60 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA
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e CPA se dovuti per legge;
- pone definitivamente a carico ELla convenuta le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto EL
29.10.2024, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
Così deciso in Treviso, 22 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
150 chilogrammi è avvenuto nei luoghi raffigurati nelle fotografie dimesse sub docc.
1-7 che si rammostrano al teste?
4. Vero che il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, nel Comune AV EL BA (TV), lungo la SP 26 “Valcavasia”, era presente, all'altezza EL chilometro 2+400, al lato destro ELla carreggiata in direzione BB (TV), un cervo femmina, deceduto, di circa 150 chilogrammi?
5. Vero che il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, nel Comune AV EL BA (TV), lungo la SP 26 “Valcavasia”, era presente, all'altezza EL chilometro 2+400, un'autovettura mod. Audi Q2, targata FM519GV, che presentava i danni raffigurati nelle fotografie dimesse sub doc. 10 che si rammostrano al teste?
6. Dica il teste se nel luogo EL sinistro avvenuto il 7 giugno 2020, alle ore 2.30 circa, nel Comune AV EL BA