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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 618/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 618/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. , rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Gruppuso Angelo (PEC:
; Email_1 appellante contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Orlando Davide (PEC: ; Email_2 appellata
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
pagina 1 di 12 la sentenza n. 846/2019, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, in data 16-17 settembre 2019 e pubblicata in data 18/09/2019;
OGGETTO: Querela di falso;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante respinta ogni eccezione, deduzione e contestazione avversa, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza n. 846/19 del 18-09-2019 resa dal Tribunale di
Trapani nel giudizio portante il numero di ruolo generale 2926/2018, pubblicata in data 18-09-2017, non notificata, nella parte in cui vengono integralmente compensate le spese di lite e, per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di Parte_2
lite del giudizio di primo grado quantificato in euro 2.767,00 ai sensi del d.m. n. 55/2014 (di cui euro
1.620,00 per la fase di studio ed euro 1.147,00 per la fase introduttiva, valori medi per giudizi di cognizione innanzi al Tribunale);
-con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio”; per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo reiectis adversis
- rigettare, perché inammissibile e comunque infondato, l'atto di appello ex adverso proposto, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio;
- laddove l'Adito Collegio ritenesse doveroso operare una valutazione prognostica dell'azione diretta alla querela di falso, ai fini della liquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio, come richiesto dall'appellante, ritenere e dichiarare:
- l'improcedibilità dell'azione per omessa conferma della querela di falso, ai sensi dell'art. 99 disp. Att.
c.p.c.;
- ritenere destituita di fondamento, anche in punto di merito, l'azione ex adverso proposta, per totale carenza assertiva e probatoria;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, ovvero, subordinatamente, del presente procedimento di appello”;
pagina 2 di 12 per il Procuratore Generale:
“chiede il rigetto dell'appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione per querela di falso notificato il 13/12/2018 Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trapani, l
[...] [...]
chiedendo che venisse accertata e dichiarata la falsità e/o non Controparte_1 autenticità dei fatti rappresentati nel verbale n. 3 del 21/09/2018, previa disposizione del sequestro, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., dell'originale del documento impugnato, custodito presso i locali della predetta Pt_2
1.1. A sostegno della querela di falso l'attrice deduceva:
- di aver partecipato, in forza della delibera di ammissione n. 4942 del 18/12/2017 e della delibera n. 49990 del 21/12/2017, al concorso pubblico indetto dall a Parte_2 copertura di n. 3 posti di Assistente Tecnico Perito Informatico - cat. C- riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999;
- di aver svolto, in data 21/09/2018, la prova pratica, consistente «nell'esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e nello specifico in due quesiti pratici da svolgere al PC» (come da verbale n. 3 del 21/09/2018) e di esser stata valutata con il punteggio di 16/20, classificandosi quinta (con il punteggio di 60,15) e venendo, pertanto, esclusa dalle posizioni utili per l'assunzione;
- che, nel citato verbale n. 3, la Commissione esaminatrice aveva omesso di indicare fatti e circostanze rilevanti per la legittimità della procedura concorsuale, e segnatamente che:
i. la prova pratica aveva avuto inizio con il Presidente della Commissione che informava i candidati che gli elaborati non sarebbero stati stampati perché l'aula era sprovvista di stampante;
ii. il primo candidato aveva utilizzato il computer in dotazione alla Commissione esaminatrice;
iii. terminata la prova da parte del primo candidato, il computer era stato sostituito con altro computer portato in aula dall'esterno, da terzi soggetti non identificati dalla Commissione;
pagina 3 di 12 iv. il primo candidato aveva svolto la prova utilizzando i software “Word” ed
“Excel” del pacchetto Office;
v. dopo la sostituzione del computer, i restanti candidati avevano svolto la prova utilizzando i software “Writer” e “Calc” del pacchetto Open Office;
vi. gli elaborati erano stati salvati sul computer, ma senza garantire l'immodificabilità del compito e la riconducibilità dello stesso ad un determinato candidato;
vii. gli unici soggetti che avevano assistito allo svolgimento della prova pratica erano stati il candidato sottoposto all'esame e la Commissione esaminatrice, i quali si trovavano davanti allo schermo del computer, mentre gli altri candidati e il pubblico presente in aula erano situati dietro lo schermo;
- che, per giurisprudenza pacifica, il verbale della Commissione esaminatrice di un concorso pubblico costituiva atto pubblico facente piena prova, sino a querela di falso, di quanto in esso attestato, ai sensi dell'art. 2700 c.c.;
- che l'omessa indicazione delle superiori circostanze privava il verbale in contestazione della sua intrinseca idoneità a far fede come prova dei fatti avvenuti nell'ambito della procedura concorsuale e che era intenzionata, pertanto, ad adire il giudice amministrativo, ai fini dell'impugnazione della graduatoria finale;
- che, tuttavia, era riservata al giudizio di querela di falso la proposizione di ogni questione concernente l'alterazione, nel verbale, della realtà degli accadimenti, considerato che, ai sensi dell'art. 77 del Codice del processo amministrativo, «
1. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente (…)» e che «Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso».
2. Si costituiva in giudizio l con comparsa Controparte_1 depositata il 5/03/2019, chiedendo il rigetto della querela di falso per inammissibilità e comunque infondatezza della stessa, con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di procedura.
2.1. In particolare, l eccepiva che: Parte_2
pagina 4 di 12 - il procedimento per querela di falso era incidentale al ricorso depositato dall'attrice, per l'annullamento della graduatoria di merito finale del concorso in questione, innanzi al
TAR di Palermo (n. 2643/18 Reg. Ric.) e quest'ultimo era stato sospeso, con ordinanza del 14/01/2019, in attesa della definizione del giudizio per querela di falso;
- invocando l'art. 37, comma 2, del DPR n. 220/2011, la Commissione esaminatrice, nel formulare il testo delle prove pratiche, aveva optato per la valutazione “dell'esecuzione di tecniche specifiche”, sul rilievo che, per il profilo professionale richiesto, ciò avrebbe rappresentato un migliore indicatore della preparazione dei candidati;
- pertanto, la Commissione aveva formulato delle prove elementari, concentrando il momento della valutazione non già sulla verifica qualitativa e quantitativa dell'elaborato finale, bensì sulle tecniche seguite nel processo di esecuzione dello stesso, nonché sul modo di esprimersi del candidato e sul grado di compiutezza degli argomenti esposti
(come disposto dal citato DPR n. 220/2001);
- tali parametri, utilizzati per la valutazione della prova pratica, non erano desumibili dalla stampa di un elaborato, il quale non era stato, dunque, ritenuto dirimente ai fini del superamento dell'esame;
- peraltro, la prova pratica, vertendo sull'utilizzo di programmi di uso comune (elaboratori di testo e fogli di calcolo), non poteva essere inficiata dal tipo di computer in uso ai candidati, posto che tutti i PC in dotazione erano parimenti dotati di sistema operativo
Windows e di una quantità di risorse e funzioni in tutto similari;
- per un soggetto del profilo professionale di “assistente perito informatico” era imprescindibile l'interscambiabilità degli strumenti informatici, quali elaboratori di testo o fogli di calcolo;
- in seguito alla scelta da parte di ogni candidato della busta propedeutica all'inizio della prova, il presidente della Commissione aveva dato rigorosa lettura della prova al pubblico presente;
- la disposizione della Commissione e del pubblico era stata operata in maniera casuale, come peraltro per la precedente prova scritta;
- infine, la posizione frontale assunta dalla Commissione rispetto alla platea non era stata affatto ostativa alla possibilità per i candidati di posizionarsi alle spalle della stessa e,
pagina 5 di 12 comunque, tale presunto vizio poteva essere agevolmente segnalato durante lo svolgimento della prova.
Alla luce delle superiori considerazioni, l rilevava la legittimità dell'operato proprio Pt_2
e della Commissione esaminatrice.
3. Alla prima udienza, del 19/3/2019, l esibiva la delibera n. 656 del 12/03/2019, Pt_2 con cui era stato disposto lo scorrimento della graduatoria delle selezioni pubbliche espletate, finalizzato all'assunzione della , a seguito di lettera di convocazione Parte_1 per la stipula del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in data 9/04/2019, e relativa immissione in servizio, dal 16/04/2019. La convenuta chiedeva pertanto un rinvio per verificare l'assunzione e la conseguente cessazione della materia del contendere.
L'attrice si opponeva al rinvio e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. Il
Giudice onerava la parte convenuta di depositare telematicamente la documentazione esibita e, “rilevata la necessità ai fini della proponibilità dell'azione della dichiarazione di conferma”, rinviava all'udienza del 10/7/2019, “per la dichiarazione di conferma della querela”.
4. In data 29/03/2019 l'attrice depositava istanza per la dichiarazione di cessazione del procedimento per cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
5. In data 16/04/2019 anche l convenuta depositava apposita istanza Controparte_1 per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, opponendosi, tuttavia, alla richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dall'attrice, chiedendo la compensazione delle spese stesse.
6. Con sentenza n. 846/2019 del 16-17 settembre 2019, pubblicata il 18/09/2019, il
Tribunale di Trapani dichiarava la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti e, per ciò che qui rileva, disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse, evidenziando che “parte attrice, avendo rinunciato implicitamente alle proprie richieste istruttorie, con la propria richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni non ha consentito al Collegio di potere apprezzare la fondatezza della domanda, ai fini della c.d. soccombenza virtuale” e che “in considerazione del comportamento processuale di parte convenuta, che ha chiesto, all'udienza del 10.7.2019, la compensazione delle spese
pagina 6 di 12 di lite, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti”.
7. Con atto di citazione notificato l'11/05/2020 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 846/2019, non notificata, adducendo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite, nonché il difetto, l'errata e/o l'omessa motivazione e l'omesso giudizio prognostico sulla fondatezza della domanda. L'Appellante ha, pertanto, chiesto la dichiarazione di illegittimità della sentenza nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite e la condanna, per l'effetto, dell Parte_2
al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado - quantificate in euro
[...]
2.767,00 ai sensi del d.m. n. 55/2014 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio ed euro
1.147,00 per la fase introduttiva, valori medi per giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale) - nonché alle spese del giudizio di secondo grado.
8. Si è costituita l con comparsa depositata il Controparte_1
24/07/2020, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello per inammissibilità e comunque infondatezza, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio di appello.
8.1. In via subordinata, per il caso in cui la Corte ritenesse di operare una valutazione prognostica dell'azione diretta alla querela di falso, ai fini della liquidazione delle spese processuali del primo grado, l'appellata ha chiesto: di dichiarare l'improcedibilità dell'azione per omessa conferma della querela di falso, ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.c.; di ritenere destituita di fondamento, anche in punto di merito, l'azione proposta da controparte, per totale carenza assertiva e probatoria;
di condannare la parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado o, in subordine, del secondo grado di giudizio.
9. In data 21/03/2022 il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
10. Sostituita l'udienza del giorno 19/03/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 20/03/2025, è stata posta in decisione, con l'assegnazione, ex art. 190 cpv. c.p.c., del termine di quaranta pagina 7 di 12 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
11. Con il primo motivo di impugnazione ha censurato la sentenza Parte_1 nella parte in cui ha compensato integralmente le spese del giudizio, lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per insussistenza dei presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite.
11.1 Al riguardo, l'appellante ha rilevato – citando giurisprudenza sia di legittimità, che costituzionale – che il Giudice, dovendosi pronunciare sulle spese anche quando dichiara cessata la materia del contendere, può optare per la compensazione delle stesse solo se ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., ossia nei soli casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, avendo l'obbligo, altrimenti, di disporre la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Pertanto, secondo l'appellante, il Tribunale di Trapani ha errato nel compensare le spese «in considerazione del comportamento processuale di parte convenuta, che ha chiesto, all'udienza del 10.7.2019, la compensazione delle spese di lite», in quanto la richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte in udienza non rientra tra le tassative ipotesi di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.
11.2 L'appellante ha criticato, altresì, la decisione di prime cure laddove ha rigettato la propria richiesta di condanna alle spese dell con la seguente motivazione: «avendo CP_2 rinunciato implicitamente alle proprie richieste istruttorie, con la propria richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni, non ha consentito al Collegio di potere apprezzare la fondatezza della domanda».
Al riguardo l'appellante ha osservato, in primo luogo, di non aver mai chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni (avendo soltanto rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.). Part
ha poi rilevato che subordinare la regolamentazione delle spese Parte_1 all'espletamento dell'istruttoria l'avrebbe costretta a coltivare un giudizio non più utile
(avendo ormai ottenuto il bene della vita in origine negato) e sarebbe stato in ogni caso errato, stante l'obbligo per l'Autorità giudiziaria di deliberare sulle spese di lite anche nel caso di cessazione della materia del contendere, effettuando una valutazione prognostica pagina 8 di 12 sull'esito del giudizio alla luce dei documenti depositati dalle parti, indipendentemente dall'espletamento di ulteriori mezzi di prova e dall'entrare nel merito del fatto controverso.
11.3 A tale ultimo proposito l di contro, ha rilevato che, proprio nella prospettiva Pt_2 della richiesta di condanna secondo il principio della soccombenza virtuale, sarebbe stato onere dell'appellante istruire il procedimento, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tenuto conto della complessità della causa nell'ambito della quale è stata denunciata la falsità di alcuni documenti e procedure di svolgimento del concorso pubblico.
12. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per errata e/o Parte_1 omessa motivazione e per omesso giudizio prognostico sulla fondatezza della domanda.
Al riguardo, la ha rilevato che l avrebbe dovuto sopportare le spese di Parte_1 Pt_2 giudizio, per aver “dato causa” al giudizio, provocando, con il proprio comportamento antigiuridico, la necessità del processo, stante la lesione al bene della vita, per l'appunto conseguito solo in epoca successiva all'istaurazione del processo stesso.
12.1. Sul punto l ha evidenziato che lo scorrimento della graduatoria Parte_2 CP_1 non è dipeso dal “timore” di una soccombenza giudiziale, bensì da un preciso programmatico fabbisogno aziendale, colmato in ossequio alla nuova dotazione organica ex D.A. N° 626 del 31/03/2017 di riordino della rete ospedaliera del S.S.R.
13. I motivi di appello (da esaminare congiuntamente, poiché strettamente connessi tra di loro) sono manifestamente infondati.
13.1. Va in primo luogo osservato che è totalmente irrilevante la circostanza che
[...] non abbia formalmente richiesto la fissazione dell'udienza di Parte_1
precisazione delle conclusioni.
Ed invero, nelle more del rinvio interlocutorio disposto in prima udienza (19/3/2019) e prima della celebrazione dell'udienza del 10/7/2019, appositamente fissata “per la dichiarazione di conferma della querela”, l'attrice ha depositato, il 29/3/2019, una “istanza”, del seguente tenore: “Preso atto dello scorrimento della graduatoria oltre che della lettera di convocazione per la stipula del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato in data 09-04-2019 e relativa immissione in servizio dal 16-04-2019 (doc. 1), si chiede a codesto on.le Giudicante di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
pagina 9 di 12 Contestualmente si chiede di condannare parte avversa alla refusione delle spese di lite come da nota spese che si produce (doc. 2) stante la soccombenza virtuale da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Alla nota risultano allegati la lettera di convocazione proveniente dall di Pt_2 CP_1 del 21/3/2019 e la nota spese del difensore.
Con tale istanza, inequivocabilmente, l'attrice ha implicitamente rinunciato non soltanto alla formalizzazione della spiegata querela di falso, per la cui conferma era stata appositamente fissata l'udienza del 10/7/2019, ma anche all'ammissione dei mezzi istruttori articolati in citazione (come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata).
Del tutto irrilevante, lo si ribadisce, è la mancata richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (la precisazione delle conclusioni è stata sollecitata dal
Tribunale all'udienza di rinvio, non potendo darsi corso alla richiesta di “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenere”, sollecitata dall'attrice, se non con sentenza).
13.2. Con tale condotta l'odierna appellante è venuta meno al proprio onere probatorio, ex art. 2697 c.c., ed ha effettivamente impedito al Collegio di “apprezzare la fondatezza della domanda”.
Non sono in alcun modo condivisibili, sul punto, le argomentazioni spese nell'atto di appello [(…) la decisione del Tribunale appare errata nella parte in cui ha ritenuto di subordinare la regolamentazione delle spese di lite all'espletamento dell'istruttoria in quanto ciò avrebbe costretto
l'appellante a coltivare un giudizio che alla data del 10-07-2018 non era più utile, atteso che aveva ottenuto il bene della vita in origine negato”]. L'appellante, infatti, indipendentemente dalla cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto insistere per l'istruzione della causa, al fine di offrire la prova di quella “soccombenza virtuale” che, erroneamente, ritiene provata sulla base delle sole allegazioni degli atti introduttivi.
Invero, l ha contestato la dedotta falsità del verbale n. 3 del 21/09/2018 ed ha Pt_2
negato espressamente che lo scorrimento della graduatoria sia in qualche modo connesso alla querela di falso proposta dall'odierna appellante, con la conseguenza che la pagina 10 di 12 fondatezza della querela non può in alcun modo ritenersi provata (sia pure ai limitati fini della soccombenza virtuale).
13.3. Sulla base di tali premesse, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il
Tribunale di primo grado ha effettuato un giudizio prognostico sulla fondatezza della domanda, evidentemente negativo [ “(…) parte attrice, avendo rinunciato alle proprie richieste istruttorie, con la propria richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni non ha consentito al
Collegio di potere apprezzare la fondatezza della domanda, ai fini della soccombenza virtuale”], implicitamente e correttamente individuando proprio nell'odierna appellante la parte
“virtualmente soccombente”.
Ciò non di meno, valutata la condotta della parte convenuta, che ha espressamente richiesto, all'udienza del 10/7/2019, la compensazione delle spese, il Tribunale, in ossequio al principio della domanda, ha disposto in conformità, adottando, in tutta evidenza, una disposizione favorevole all'odierna appellante (che, pur virtualmente soccombente, non è stata condannata alla rifusione delle spese in favore dell . Pt_2
14. Tanto premesso, l'appello va rigettato, in quanto infondato, e la sentenza di primo grado va confermata, alla luce delle richieste della parte appellata (che, in via principale, ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna della controparte alle sole spese del presente grado di giudizio).
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano (sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile e di bassa complessità) come in dispositivo.
16. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trapani n. 846/2019, del 16-17 settembre 2019, pubblicata il 18 settembre 2019;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Controparte_1
pagina 11 di 12 liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 4 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 618/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. , rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Gruppuso Angelo (PEC:
; Email_1 appellante contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Orlando Davide (PEC: ; Email_2 appellata
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
pagina 1 di 12 la sentenza n. 846/2019, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, in data 16-17 settembre 2019 e pubblicata in data 18/09/2019;
OGGETTO: Querela di falso;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante respinta ogni eccezione, deduzione e contestazione avversa, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza n. 846/19 del 18-09-2019 resa dal Tribunale di
Trapani nel giudizio portante il numero di ruolo generale 2926/2018, pubblicata in data 18-09-2017, non notificata, nella parte in cui vengono integralmente compensate le spese di lite e, per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di Parte_2
lite del giudizio di primo grado quantificato in euro 2.767,00 ai sensi del d.m. n. 55/2014 (di cui euro
1.620,00 per la fase di studio ed euro 1.147,00 per la fase introduttiva, valori medi per giudizi di cognizione innanzi al Tribunale);
-con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio”; per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo reiectis adversis
- rigettare, perché inammissibile e comunque infondato, l'atto di appello ex adverso proposto, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio;
- laddove l'Adito Collegio ritenesse doveroso operare una valutazione prognostica dell'azione diretta alla querela di falso, ai fini della liquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio, come richiesto dall'appellante, ritenere e dichiarare:
- l'improcedibilità dell'azione per omessa conferma della querela di falso, ai sensi dell'art. 99 disp. Att.
c.p.c.;
- ritenere destituita di fondamento, anche in punto di merito, l'azione ex adverso proposta, per totale carenza assertiva e probatoria;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, ovvero, subordinatamente, del presente procedimento di appello”;
pagina 2 di 12 per il Procuratore Generale:
“chiede il rigetto dell'appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione per querela di falso notificato il 13/12/2018 Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trapani, l
[...] [...]
chiedendo che venisse accertata e dichiarata la falsità e/o non Controparte_1 autenticità dei fatti rappresentati nel verbale n. 3 del 21/09/2018, previa disposizione del sequestro, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., dell'originale del documento impugnato, custodito presso i locali della predetta Pt_2
1.1. A sostegno della querela di falso l'attrice deduceva:
- di aver partecipato, in forza della delibera di ammissione n. 4942 del 18/12/2017 e della delibera n. 49990 del 21/12/2017, al concorso pubblico indetto dall a Parte_2 copertura di n. 3 posti di Assistente Tecnico Perito Informatico - cat. C- riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999;
- di aver svolto, in data 21/09/2018, la prova pratica, consistente «nell'esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e nello specifico in due quesiti pratici da svolgere al PC» (come da verbale n. 3 del 21/09/2018) e di esser stata valutata con il punteggio di 16/20, classificandosi quinta (con il punteggio di 60,15) e venendo, pertanto, esclusa dalle posizioni utili per l'assunzione;
- che, nel citato verbale n. 3, la Commissione esaminatrice aveva omesso di indicare fatti e circostanze rilevanti per la legittimità della procedura concorsuale, e segnatamente che:
i. la prova pratica aveva avuto inizio con il Presidente della Commissione che informava i candidati che gli elaborati non sarebbero stati stampati perché l'aula era sprovvista di stampante;
ii. il primo candidato aveva utilizzato il computer in dotazione alla Commissione esaminatrice;
iii. terminata la prova da parte del primo candidato, il computer era stato sostituito con altro computer portato in aula dall'esterno, da terzi soggetti non identificati dalla Commissione;
pagina 3 di 12 iv. il primo candidato aveva svolto la prova utilizzando i software “Word” ed
“Excel” del pacchetto Office;
v. dopo la sostituzione del computer, i restanti candidati avevano svolto la prova utilizzando i software “Writer” e “Calc” del pacchetto Open Office;
vi. gli elaborati erano stati salvati sul computer, ma senza garantire l'immodificabilità del compito e la riconducibilità dello stesso ad un determinato candidato;
vii. gli unici soggetti che avevano assistito allo svolgimento della prova pratica erano stati il candidato sottoposto all'esame e la Commissione esaminatrice, i quali si trovavano davanti allo schermo del computer, mentre gli altri candidati e il pubblico presente in aula erano situati dietro lo schermo;
- che, per giurisprudenza pacifica, il verbale della Commissione esaminatrice di un concorso pubblico costituiva atto pubblico facente piena prova, sino a querela di falso, di quanto in esso attestato, ai sensi dell'art. 2700 c.c.;
- che l'omessa indicazione delle superiori circostanze privava il verbale in contestazione della sua intrinseca idoneità a far fede come prova dei fatti avvenuti nell'ambito della procedura concorsuale e che era intenzionata, pertanto, ad adire il giudice amministrativo, ai fini dell'impugnazione della graduatoria finale;
- che, tuttavia, era riservata al giudizio di querela di falso la proposizione di ogni questione concernente l'alterazione, nel verbale, della realtà degli accadimenti, considerato che, ai sensi dell'art. 77 del Codice del processo amministrativo, «
1. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente (…)» e che «Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso».
2. Si costituiva in giudizio l con comparsa Controparte_1 depositata il 5/03/2019, chiedendo il rigetto della querela di falso per inammissibilità e comunque infondatezza della stessa, con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di procedura.
2.1. In particolare, l eccepiva che: Parte_2
pagina 4 di 12 - il procedimento per querela di falso era incidentale al ricorso depositato dall'attrice, per l'annullamento della graduatoria di merito finale del concorso in questione, innanzi al
TAR di Palermo (n. 2643/18 Reg. Ric.) e quest'ultimo era stato sospeso, con ordinanza del 14/01/2019, in attesa della definizione del giudizio per querela di falso;
- invocando l'art. 37, comma 2, del DPR n. 220/2011, la Commissione esaminatrice, nel formulare il testo delle prove pratiche, aveva optato per la valutazione “dell'esecuzione di tecniche specifiche”, sul rilievo che, per il profilo professionale richiesto, ciò avrebbe rappresentato un migliore indicatore della preparazione dei candidati;
- pertanto, la Commissione aveva formulato delle prove elementari, concentrando il momento della valutazione non già sulla verifica qualitativa e quantitativa dell'elaborato finale, bensì sulle tecniche seguite nel processo di esecuzione dello stesso, nonché sul modo di esprimersi del candidato e sul grado di compiutezza degli argomenti esposti
(come disposto dal citato DPR n. 220/2001);
- tali parametri, utilizzati per la valutazione della prova pratica, non erano desumibili dalla stampa di un elaborato, il quale non era stato, dunque, ritenuto dirimente ai fini del superamento dell'esame;
- peraltro, la prova pratica, vertendo sull'utilizzo di programmi di uso comune (elaboratori di testo e fogli di calcolo), non poteva essere inficiata dal tipo di computer in uso ai candidati, posto che tutti i PC in dotazione erano parimenti dotati di sistema operativo
Windows e di una quantità di risorse e funzioni in tutto similari;
- per un soggetto del profilo professionale di “assistente perito informatico” era imprescindibile l'interscambiabilità degli strumenti informatici, quali elaboratori di testo o fogli di calcolo;
- in seguito alla scelta da parte di ogni candidato della busta propedeutica all'inizio della prova, il presidente della Commissione aveva dato rigorosa lettura della prova al pubblico presente;
- la disposizione della Commissione e del pubblico era stata operata in maniera casuale, come peraltro per la precedente prova scritta;
- infine, la posizione frontale assunta dalla Commissione rispetto alla platea non era stata affatto ostativa alla possibilità per i candidati di posizionarsi alle spalle della stessa e,
pagina 5 di 12 comunque, tale presunto vizio poteva essere agevolmente segnalato durante lo svolgimento della prova.
Alla luce delle superiori considerazioni, l rilevava la legittimità dell'operato proprio Pt_2
e della Commissione esaminatrice.
3. Alla prima udienza, del 19/3/2019, l esibiva la delibera n. 656 del 12/03/2019, Pt_2 con cui era stato disposto lo scorrimento della graduatoria delle selezioni pubbliche espletate, finalizzato all'assunzione della , a seguito di lettera di convocazione Parte_1 per la stipula del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in data 9/04/2019, e relativa immissione in servizio, dal 16/04/2019. La convenuta chiedeva pertanto un rinvio per verificare l'assunzione e la conseguente cessazione della materia del contendere.
L'attrice si opponeva al rinvio e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. Il
Giudice onerava la parte convenuta di depositare telematicamente la documentazione esibita e, “rilevata la necessità ai fini della proponibilità dell'azione della dichiarazione di conferma”, rinviava all'udienza del 10/7/2019, “per la dichiarazione di conferma della querela”.
4. In data 29/03/2019 l'attrice depositava istanza per la dichiarazione di cessazione del procedimento per cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
5. In data 16/04/2019 anche l convenuta depositava apposita istanza Controparte_1 per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, opponendosi, tuttavia, alla richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dall'attrice, chiedendo la compensazione delle spese stesse.
6. Con sentenza n. 846/2019 del 16-17 settembre 2019, pubblicata il 18/09/2019, il
Tribunale di Trapani dichiarava la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti e, per ciò che qui rileva, disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse, evidenziando che “parte attrice, avendo rinunciato implicitamente alle proprie richieste istruttorie, con la propria richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni non ha consentito al Collegio di potere apprezzare la fondatezza della domanda, ai fini della c.d. soccombenza virtuale” e che “in considerazione del comportamento processuale di parte convenuta, che ha chiesto, all'udienza del 10.7.2019, la compensazione delle spese
pagina 6 di 12 di lite, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti”.
7. Con atto di citazione notificato l'11/05/2020 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 846/2019, non notificata, adducendo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite, nonché il difetto, l'errata e/o l'omessa motivazione e l'omesso giudizio prognostico sulla fondatezza della domanda. L'Appellante ha, pertanto, chiesto la dichiarazione di illegittimità della sentenza nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite e la condanna, per l'effetto, dell Parte_2
al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado - quantificate in euro
[...]
2.767,00 ai sensi del d.m. n. 55/2014 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio ed euro
1.147,00 per la fase introduttiva, valori medi per giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale) - nonché alle spese del giudizio di secondo grado.
8. Si è costituita l con comparsa depositata il Controparte_1
24/07/2020, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello per inammissibilità e comunque infondatezza, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio di appello.
8.1. In via subordinata, per il caso in cui la Corte ritenesse di operare una valutazione prognostica dell'azione diretta alla querela di falso, ai fini della liquidazione delle spese processuali del primo grado, l'appellata ha chiesto: di dichiarare l'improcedibilità dell'azione per omessa conferma della querela di falso, ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.c.; di ritenere destituita di fondamento, anche in punto di merito, l'azione proposta da controparte, per totale carenza assertiva e probatoria;
di condannare la parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado o, in subordine, del secondo grado di giudizio.
9. In data 21/03/2022 il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
10. Sostituita l'udienza del giorno 19/03/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 20/03/2025, è stata posta in decisione, con l'assegnazione, ex art. 190 cpv. c.p.c., del termine di quaranta pagina 7 di 12 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
11. Con il primo motivo di impugnazione ha censurato la sentenza Parte_1 nella parte in cui ha compensato integralmente le spese del giudizio, lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per insussistenza dei presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite.
11.1 Al riguardo, l'appellante ha rilevato – citando giurisprudenza sia di legittimità, che costituzionale – che il Giudice, dovendosi pronunciare sulle spese anche quando dichiara cessata la materia del contendere, può optare per la compensazione delle stesse solo se ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., ossia nei soli casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, avendo l'obbligo, altrimenti, di disporre la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Pertanto, secondo l'appellante, il Tribunale di Trapani ha errato nel compensare le spese «in considerazione del comportamento processuale di parte convenuta, che ha chiesto, all'udienza del 10.7.2019, la compensazione delle spese di lite», in quanto la richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte in udienza non rientra tra le tassative ipotesi di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.
11.2 L'appellante ha criticato, altresì, la decisione di prime cure laddove ha rigettato la propria richiesta di condanna alle spese dell con la seguente motivazione: «avendo CP_2 rinunciato implicitamente alle proprie richieste istruttorie, con la propria richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni, non ha consentito al Collegio di potere apprezzare la fondatezza della domanda».
Al riguardo l'appellante ha osservato, in primo luogo, di non aver mai chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni (avendo soltanto rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.). Part
ha poi rilevato che subordinare la regolamentazione delle spese Parte_1 all'espletamento dell'istruttoria l'avrebbe costretta a coltivare un giudizio non più utile
(avendo ormai ottenuto il bene della vita in origine negato) e sarebbe stato in ogni caso errato, stante l'obbligo per l'Autorità giudiziaria di deliberare sulle spese di lite anche nel caso di cessazione della materia del contendere, effettuando una valutazione prognostica pagina 8 di 12 sull'esito del giudizio alla luce dei documenti depositati dalle parti, indipendentemente dall'espletamento di ulteriori mezzi di prova e dall'entrare nel merito del fatto controverso.
11.3 A tale ultimo proposito l di contro, ha rilevato che, proprio nella prospettiva Pt_2 della richiesta di condanna secondo il principio della soccombenza virtuale, sarebbe stato onere dell'appellante istruire il procedimento, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tenuto conto della complessità della causa nell'ambito della quale è stata denunciata la falsità di alcuni documenti e procedure di svolgimento del concorso pubblico.
12. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per errata e/o Parte_1 omessa motivazione e per omesso giudizio prognostico sulla fondatezza della domanda.
Al riguardo, la ha rilevato che l avrebbe dovuto sopportare le spese di Parte_1 Pt_2 giudizio, per aver “dato causa” al giudizio, provocando, con il proprio comportamento antigiuridico, la necessità del processo, stante la lesione al bene della vita, per l'appunto conseguito solo in epoca successiva all'istaurazione del processo stesso.
12.1. Sul punto l ha evidenziato che lo scorrimento della graduatoria Parte_2 CP_1 non è dipeso dal “timore” di una soccombenza giudiziale, bensì da un preciso programmatico fabbisogno aziendale, colmato in ossequio alla nuova dotazione organica ex D.A. N° 626 del 31/03/2017 di riordino della rete ospedaliera del S.S.R.
13. I motivi di appello (da esaminare congiuntamente, poiché strettamente connessi tra di loro) sono manifestamente infondati.
13.1. Va in primo luogo osservato che è totalmente irrilevante la circostanza che
[...] non abbia formalmente richiesto la fissazione dell'udienza di Parte_1
precisazione delle conclusioni.
Ed invero, nelle more del rinvio interlocutorio disposto in prima udienza (19/3/2019) e prima della celebrazione dell'udienza del 10/7/2019, appositamente fissata “per la dichiarazione di conferma della querela”, l'attrice ha depositato, il 29/3/2019, una “istanza”, del seguente tenore: “Preso atto dello scorrimento della graduatoria oltre che della lettera di convocazione per la stipula del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato in data 09-04-2019 e relativa immissione in servizio dal 16-04-2019 (doc. 1), si chiede a codesto on.le Giudicante di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
pagina 9 di 12 Contestualmente si chiede di condannare parte avversa alla refusione delle spese di lite come da nota spese che si produce (doc. 2) stante la soccombenza virtuale da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Alla nota risultano allegati la lettera di convocazione proveniente dall di Pt_2 CP_1 del 21/3/2019 e la nota spese del difensore.
Con tale istanza, inequivocabilmente, l'attrice ha implicitamente rinunciato non soltanto alla formalizzazione della spiegata querela di falso, per la cui conferma era stata appositamente fissata l'udienza del 10/7/2019, ma anche all'ammissione dei mezzi istruttori articolati in citazione (come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata).
Del tutto irrilevante, lo si ribadisce, è la mancata richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (la precisazione delle conclusioni è stata sollecitata dal
Tribunale all'udienza di rinvio, non potendo darsi corso alla richiesta di “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenere”, sollecitata dall'attrice, se non con sentenza).
13.2. Con tale condotta l'odierna appellante è venuta meno al proprio onere probatorio, ex art. 2697 c.c., ed ha effettivamente impedito al Collegio di “apprezzare la fondatezza della domanda”.
Non sono in alcun modo condivisibili, sul punto, le argomentazioni spese nell'atto di appello [(…) la decisione del Tribunale appare errata nella parte in cui ha ritenuto di subordinare la regolamentazione delle spese di lite all'espletamento dell'istruttoria in quanto ciò avrebbe costretto
l'appellante a coltivare un giudizio che alla data del 10-07-2018 non era più utile, atteso che aveva ottenuto il bene della vita in origine negato”]. L'appellante, infatti, indipendentemente dalla cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto insistere per l'istruzione della causa, al fine di offrire la prova di quella “soccombenza virtuale” che, erroneamente, ritiene provata sulla base delle sole allegazioni degli atti introduttivi.
Invero, l ha contestato la dedotta falsità del verbale n. 3 del 21/09/2018 ed ha Pt_2
negato espressamente che lo scorrimento della graduatoria sia in qualche modo connesso alla querela di falso proposta dall'odierna appellante, con la conseguenza che la pagina 10 di 12 fondatezza della querela non può in alcun modo ritenersi provata (sia pure ai limitati fini della soccombenza virtuale).
13.3. Sulla base di tali premesse, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il
Tribunale di primo grado ha effettuato un giudizio prognostico sulla fondatezza della domanda, evidentemente negativo [ “(…) parte attrice, avendo rinunciato alle proprie richieste istruttorie, con la propria richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni non ha consentito al
Collegio di potere apprezzare la fondatezza della domanda, ai fini della soccombenza virtuale”], implicitamente e correttamente individuando proprio nell'odierna appellante la parte
“virtualmente soccombente”.
Ciò non di meno, valutata la condotta della parte convenuta, che ha espressamente richiesto, all'udienza del 10/7/2019, la compensazione delle spese, il Tribunale, in ossequio al principio della domanda, ha disposto in conformità, adottando, in tutta evidenza, una disposizione favorevole all'odierna appellante (che, pur virtualmente soccombente, non è stata condannata alla rifusione delle spese in favore dell . Pt_2
14. Tanto premesso, l'appello va rigettato, in quanto infondato, e la sentenza di primo grado va confermata, alla luce delle richieste della parte appellata (che, in via principale, ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna della controparte alle sole spese del presente grado di giudizio).
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano (sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile e di bassa complessità) come in dispositivo.
16. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trapani n. 846/2019, del 16-17 settembre 2019, pubblicata il 18 settembre 2019;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Controparte_1
pagina 11 di 12 liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 4 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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