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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 4039 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro,
dall'Avv. Luca Benci e dall'Avv. Tiziana Caselli;
appellante contro
, (C.F.: ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Leonardo Gagliardini;
appellato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.
410/2024 del 17.9.2024, notificata il 20.9.2024.
OGGETTO: ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di appello: 1) In via
cautelare: sospendere la esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Perugia, Dott. Pomanti, n. 410/2024,
pubblicata il 17/09/2024 e notificata il 20.9.2024. 2) Nel
merito: In accoglimento del presente appello, riformare in
toto la sentenza del Giudice di Pace di Perugia, Dott.
Pomanti, n. 410/2024, pubblicata il 17/09/2024 e
notificata il 20.9.2024, e per l'effetto confermare la
determinazione dirigenziale – ordinanza ingiunzione n.
2695 del 13/03/2023 emanata dalla . Ordinare Parte_1
al sig. la restituzione di tutte le Controparte_1
somme allo stesso erogate dalla in Parte_1
esecuzione della sentenza di I grado. Condannare,
comunque, al pagamento delle spese di lite di CP_1
entrambi i gradi di giudizio e restituzione del contributo
unificato per l'appello.”;
per parte appellata: “Voglia l'adito Ecc.mo Tribunale, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta: -
Nel merito, in via preliminare, rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e/o irricevibile per la ragioni di cui in narrativa;
- Sempre nel merito, in via
principale, dichiarare l'appello infondato in fatto e in
diritto, per le ragioni di cui in narrativa, e rigettare
la richiesta di sospensione avanzata dalla Parte_1
confermando la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.
410/2024, ovvero, in subordine, annullare l'ingiunzione fiscale opposta in primo grado in base ai motivi
dichiarati assorbiti e quivi ritualmente riproposti. Con
Pag. 2 di 7 ogni ulteriore conseguenza di legge anche sulle spese di
lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello notificato in data 4.11.2024, ha adito l'intestato Tribunale, domandando Parte_1
la riforma della sentenza n. 410/2024 del 17.9.2024 resa dal Giudice di Pace di Perugia, con cui veniva annullata l'ingiunzione n. 2695 del 17.9.2024, emessa nei confronti di parte appellata per il pagamento della somma di euro
1.773,60 a titolo di “canoni concessioni/autorizzazioni”
pubblicitarie su strade Regionali per le annualità 2020,
2021 e 2022.
1.1. A fondamento dell'appello proposto, Parte_1
rappresentava:
- che la ditta era intestataria Controparte_1
dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Marsciano n.
809/2020 del 16.6.2020, con scadenza 15.6.2023, per l'installazione di un cartello pubblicitario bifacciale sulla strada Regionale 397 di Monte Molino Km. 0+955;
- che, essendo rimasta inadempiuta l'obbligazione di pagamento dei canoni annuali relativi all'installazione pubblicitaria in questione, provvedeva ad Parte_1
emettere nei confronti dell'appellato la predetta ingiunzione per la riscossione dell'importo dovuto;
- che proponeva ricorso di Controparte_1
opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Perugia,
Pag. 3 di 7 avverso il provvedimento in questione, in quanto illegittimo;
- che il giudice di primo grado accoglieva il ricorso,
annullando il provvedimento opposto;
- che la sentenza era impugnabile per errata interpretazione degli artt. 23 e 27 del CdS e dell'art. 53
del DPR n. 285/1992, nonché per errata interpretazione del
Canone Unico;
- che, in accoglimento dell'appello proposto, doveva essere confermata l'ordinanza-ingiunzione emanata dalla
. Parte_1
1.2. Si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo la tardività del ricorso in appello proposto dall' ai sensi dell'art. 32 del D. lgs. n. Parte_2
150/2011, nonché, nel merito, l'infondatezza dei motivi d'appello formulati.
1.3. All'udienza del 26.3.2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa riportandosi ai propri atti difensivi. Il Tribunale, all'esito della discussione,
tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281-sexies,
ult. c., c.p.c.
***
2. L'appello è inammissibile, in quanto tardivo.
2.1. Secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.lgs.
150/2011 “le controversie in materia di opposizione
Pag. 4 di 7 all'ingiunzione per il pagamento delle entrate
patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del
testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli
altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di
cognizione”. La disposizione in esame risulta applicabile al caso di specie, in quanto l'importo dovuto dall'appellato, per stessa ammissione dell'Ente appellante e senza contestazione alcuna sul punto, rientra tra le entrate extra-tributarie della Parte_1
suscettibile di riscossione coattiva mediante il procedimento previsto ai sensi del R.D. n. 639/1910, così
come in concreto avvenuto (cfr. doc. n. 4 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Pertanto, l'appello proposto dalla Parte_1
seguendo le regole proprie del rito ordinario di cognizione, avrebbe richiesto la forma dell'atto di citazione, non già del ricorso.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è
pacifica nell'affermare che l'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione (come nel caso in esame), è ammissibile solamente “ove sia
notificato entro il termine di impugnazione, né rileva, in
senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla
facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto
Pag. 5 di 7 di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato
dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo
deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che
concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella
scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli
altri elementi che non sono nella propria disponibilità,
pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a
garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il
diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla
forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa
non imputabile” (ex pluribus, Cassazione civile sez. lav.,
5.8.2022, n. 24386).
Nella fattispecie in questione, posto che la notificazione della sentenza impugnata è avvenuta in data
20.9.2024, mentre il ricorso in appello, con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, è stato notificato in data 4.11.2024, lo stesso,
anche in applicazione del principio giurisprudenziale sopra esposto, risulta tardivo, in quanto notificato oltre il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325
c.p.c.
3. Per quanto concerne le spese di lite del presente grado di giudizio, considerato che non si rinvengono pronunce di legittimità in termini in merito al rito applicabile nel giudizio di appello con riferimento all'art. 32 D. Lgs n. 150 del 2011, si ritengono
Pag. 6 di 7 sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 4039 del
2024 sul ricorso in appello proposto da Parte_1
contro , così provvede: Controparte_1
1)- Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza n. 410/2024 emessa in data 17.9.2024
dal giudice di pace di Perugia;
2)- Spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Perugia, il 26.3.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 4039 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro,
dall'Avv. Luca Benci e dall'Avv. Tiziana Caselli;
appellante contro
, (C.F.: ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Leonardo Gagliardini;
appellato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.
410/2024 del 17.9.2024, notificata il 20.9.2024.
OGGETTO: ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di appello: 1) In via
cautelare: sospendere la esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Perugia, Dott. Pomanti, n. 410/2024,
pubblicata il 17/09/2024 e notificata il 20.9.2024. 2) Nel
merito: In accoglimento del presente appello, riformare in
toto la sentenza del Giudice di Pace di Perugia, Dott.
Pomanti, n. 410/2024, pubblicata il 17/09/2024 e
notificata il 20.9.2024, e per l'effetto confermare la
determinazione dirigenziale – ordinanza ingiunzione n.
2695 del 13/03/2023 emanata dalla . Ordinare Parte_1
al sig. la restituzione di tutte le Controparte_1
somme allo stesso erogate dalla in Parte_1
esecuzione della sentenza di I grado. Condannare,
comunque, al pagamento delle spese di lite di CP_1
entrambi i gradi di giudizio e restituzione del contributo
unificato per l'appello.”;
per parte appellata: “Voglia l'adito Ecc.mo Tribunale, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta: -
Nel merito, in via preliminare, rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e/o irricevibile per la ragioni di cui in narrativa;
- Sempre nel merito, in via
principale, dichiarare l'appello infondato in fatto e in
diritto, per le ragioni di cui in narrativa, e rigettare
la richiesta di sospensione avanzata dalla Parte_1
confermando la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.
410/2024, ovvero, in subordine, annullare l'ingiunzione fiscale opposta in primo grado in base ai motivi
dichiarati assorbiti e quivi ritualmente riproposti. Con
Pag. 2 di 7 ogni ulteriore conseguenza di legge anche sulle spese di
lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello notificato in data 4.11.2024, ha adito l'intestato Tribunale, domandando Parte_1
la riforma della sentenza n. 410/2024 del 17.9.2024 resa dal Giudice di Pace di Perugia, con cui veniva annullata l'ingiunzione n. 2695 del 17.9.2024, emessa nei confronti di parte appellata per il pagamento della somma di euro
1.773,60 a titolo di “canoni concessioni/autorizzazioni”
pubblicitarie su strade Regionali per le annualità 2020,
2021 e 2022.
1.1. A fondamento dell'appello proposto, Parte_1
rappresentava:
- che la ditta era intestataria Controparte_1
dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Marsciano n.
809/2020 del 16.6.2020, con scadenza 15.6.2023, per l'installazione di un cartello pubblicitario bifacciale sulla strada Regionale 397 di Monte Molino Km. 0+955;
- che, essendo rimasta inadempiuta l'obbligazione di pagamento dei canoni annuali relativi all'installazione pubblicitaria in questione, provvedeva ad Parte_1
emettere nei confronti dell'appellato la predetta ingiunzione per la riscossione dell'importo dovuto;
- che proponeva ricorso di Controparte_1
opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Perugia,
Pag. 3 di 7 avverso il provvedimento in questione, in quanto illegittimo;
- che il giudice di primo grado accoglieva il ricorso,
annullando il provvedimento opposto;
- che la sentenza era impugnabile per errata interpretazione degli artt. 23 e 27 del CdS e dell'art. 53
del DPR n. 285/1992, nonché per errata interpretazione del
Canone Unico;
- che, in accoglimento dell'appello proposto, doveva essere confermata l'ordinanza-ingiunzione emanata dalla
. Parte_1
1.2. Si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo la tardività del ricorso in appello proposto dall' ai sensi dell'art. 32 del D. lgs. n. Parte_2
150/2011, nonché, nel merito, l'infondatezza dei motivi d'appello formulati.
1.3. All'udienza del 26.3.2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa riportandosi ai propri atti difensivi. Il Tribunale, all'esito della discussione,
tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281-sexies,
ult. c., c.p.c.
***
2. L'appello è inammissibile, in quanto tardivo.
2.1. Secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.lgs.
150/2011 “le controversie in materia di opposizione
Pag. 4 di 7 all'ingiunzione per il pagamento delle entrate
patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del
testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli
altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di
cognizione”. La disposizione in esame risulta applicabile al caso di specie, in quanto l'importo dovuto dall'appellato, per stessa ammissione dell'Ente appellante e senza contestazione alcuna sul punto, rientra tra le entrate extra-tributarie della Parte_1
suscettibile di riscossione coattiva mediante il procedimento previsto ai sensi del R.D. n. 639/1910, così
come in concreto avvenuto (cfr. doc. n. 4 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Pertanto, l'appello proposto dalla Parte_1
seguendo le regole proprie del rito ordinario di cognizione, avrebbe richiesto la forma dell'atto di citazione, non già del ricorso.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è
pacifica nell'affermare che l'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione (come nel caso in esame), è ammissibile solamente “ove sia
notificato entro il termine di impugnazione, né rileva, in
senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla
facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto
Pag. 5 di 7 di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato
dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo
deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che
concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella
scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli
altri elementi che non sono nella propria disponibilità,
pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a
garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il
diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla
forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa
non imputabile” (ex pluribus, Cassazione civile sez. lav.,
5.8.2022, n. 24386).
Nella fattispecie in questione, posto che la notificazione della sentenza impugnata è avvenuta in data
20.9.2024, mentre il ricorso in appello, con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, è stato notificato in data 4.11.2024, lo stesso,
anche in applicazione del principio giurisprudenziale sopra esposto, risulta tardivo, in quanto notificato oltre il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325
c.p.c.
3. Per quanto concerne le spese di lite del presente grado di giudizio, considerato che non si rinvengono pronunce di legittimità in termini in merito al rito applicabile nel giudizio di appello con riferimento all'art. 32 D. Lgs n. 150 del 2011, si ritengono
Pag. 6 di 7 sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 4039 del
2024 sul ricorso in appello proposto da Parte_1
contro , così provvede: Controparte_1
1)- Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza n. 410/2024 emessa in data 17.9.2024
dal giudice di pace di Perugia;
2)- Spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Perugia, il 26.3.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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