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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 37/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. GI CA OR, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 37/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PREZIOSA Parte_1 C.F._1 DOMENICO e dell'avv. FRASCELLA STEFANIA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOVADINA Controparte_1 C.F._2 CA e dell'avv. CASTAGNA SAMUELA RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/1/2023, - dal 1/9/2020 dipendente di Parte_1 CP_1
, con mansione di commessa nel negozio di profumi e cosmetici Le Fragranze, nel centro
[...] commerciale Mirabello di Cantù - contestava la nullità e/o inefficacia per mancanza del requisito della forma scritta, del licenziamento del 15/6/2022, quando, dopo la discussione sorta al mattino, a seguito del rifiuto di sottoscrivere alcune lettere di contestazione disciplinare, tornata in negozio alle 13,50 era stata aggredita verbalmente da , che l'aveva accusata di averla al mattino, insieme alla madre, CP_1 attaccata verbalmente e alla fine le aveva detto: “con me hai chiuso, riposa le chiavi...riposa tutto... siamo a posto così!”, ordinandole di allontanarsi dal negozio, per cui aveva riconsegnato le chiavi ed era uscita dal negozio.
Aggiungeva che il giorno seguente, tramite i propri difensori, aveva comunicato la propria disponibilità
a riprendere il lavoro e che con raccomandata sempre del 16/6/2022, le aveva contestato che CP_1
pagina 1 di 4 l'incontro fissato per la consegna della documentazione, a cui si era presentata in compagnia dalla madre, era degenerato in un'aggressione nei suoi confronti, alla quale si era aggiunta anche la madre.
Con una seconda raccomandata sempre del 16/6/2022, le aveva contestato pure che una CP_1 cliente si era lamentata, perché le aveva mai proposto la carta fedeltà e si era per questo, sentita discriminata.
Con una terza raccomandata, datata però 14/6/2022, le aveva contestato che negli ultimi CP_1 tempi si era presentata al lavoro in ritardo, non rispettando l'orario per il cambio turno con la collega, con la quarta del 16/6/2022, le aveva contestato di aver il 26 maggio precedente, venduto a una nuova cliente, che aveva chiesto un prodotto per la lavatrice, un olio idrosolubile per ambiente, che le aveva macchiato i panni e causato la rottura della lavatrice, con la quinta, sempre del 16/6/2022, l'assenza ingiustificata per aver il giorno precedente, quando si era presentata in negozio all'inizio del suo turno di lavoro, consegnato le chiavi e abbandonato il posto di lavoro;
a questa era poi seguita la raccomandata del 21/6/2022 con cui le aveva contestato l'assenza ingiustificata dal 15 giugno, e infine, la lettera di licenziamento disciplinare del 29/6/2022
Contestava inoltre, la nullità e/o inefficacia del licenziamento per motivo illecito determinante ritorsivo, perché, in aperto contrasto con le convinzioni di , contraria al vaccino contro il CP_1
Covid-19, si era sottoposta a vaccinazione, e infine, l'insussistenza della giusta causa.
Si costituiva che, dopo aver negato di aver imposto alle proprie dipendenti di Controparte_1 non vaccinarsi o di averle discriminate dopo la vaccinazione, negava di aver licenziato verbalmente la ricorrente, perché era stata questa il 15 giugno, ad abbandonare il posto di lavoro e da allora non si era più presentata.
Terminata l'istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
All'inizio della registrazione audio prodotta dalla ricorrente, questa si rivolge a un uomo dicendogli
“sono venuta per lavorare”; dopo poco si sente la voce di una donna (la resistente) che con un tono deciso, s'inserisce nella conversazione, le dice: ”Non ti permettere , . . . vergognati Pt_1 vergognati! Con me hai chiuso, riposa le chiavi, ti stanno arrivando altre due lettere, tutto via raccomandata, riposa tutto, siamo a posto così ...! Mi avete insultato, avete aggredito tu e Pt_1 tua mamma, vergognati del comportamento che hai, io sono la tua titolare, non ti è mai mancato niente”.
La conversazione prosegue poi tra l'uomo e la ragazza che sembra quella con il telefono in modalità registrazione, verosimilmente un'altra commessa del negozio, che si lamenta del comportamento di e alla quale viene consigliato dall'uomo e da , di chiarire le questioni sorte con la Pt_1 CP_1 ricorrente. pagina 2 di 4 Dopo alcuni secondi, si sente di nuovo che, con voce esitante e timorosa, dice “Quindi vado? Pt_1
Lascio le chiavi e vado?”.
L'altra commessa, l'uomo e proseguono commentando la condotta lavorativa di , che CP_1 Pt_1 si avvicina e di nuovo chiede: “Quindi vado? Lascio le chiavi e vado?”.
L'altra commessa le riferisce che l'uomo e si sono lamentati di lei, ma le ribatte CP_1 Pt_1
“Non devo chiarire niente” e quando l'altra le chiede perché aveva lasciato le chiavi, invitandola a chiarire la questione, le risponde “Cosa devo chiarire, che sono tre contro uno!”.
La collega la invita di nuovo a chiarire la questione e le chiede perché avesse lasciato le chiavi, osservando che adesso era ad avere ragione. Quindi si pone il dubbio “Ho lasciato lì CP_1 Pt_1 le chiavi e sono andata, ho fatto giusto? Volevano chiarire, cosa devo chiarire, . . . sono venuta per lavorare. Ha detto lasciami le chiavi. Cosa devo fare Stefi?”
Il giorno seguente, con pec dei difensori, inviata alle ore 12,16, la ricorrente dichiarava la propria disponibilità a proseguire il lavoro, mettendosi a disposizione del datore di lavoro per le direttive del caso, chiedendo chiarimenti sul proprio allontanamento e sulla volontà di prosecuzione del rapporto di lavoro da parte della resistente.
non ha mai risposto direttamente a tale richiesta, limitandosi a inviare una serie di CP_1 contestazioni disciplinari, in parte già predisposte per consegnarle personalmente alla ricorrente, quando l'aveva convocata la mattina del 15 giugno, ma che si era rifiutata di ritirare, tranne Pt_1
l'ultima con cui l'accusava di aver consegnato le chiavi alla titolare e abbandonato il posto di lavoro.
A questa seguiva la raccomandata del 21/6/2022 che ribadiva la contestazione dell'abbandono del posto di lavoro dal 15 giugno, contestata dalla ricorrente con le successive giustificazioni, respinte da che le intimava il licenziamento per la protratta assenza ingiustificata. CP_1
Così riassunta la vicenda, appare in primo luogo evidente la mancanza della giusta causa addotta a formale giustificazione del licenziamento, in quanto era perfettamente a conoscenza non solo CP_1 che la ricorrente non aveva lasciato il negozio di sua volontaria iniziativa, avendole chiaramente intimato di lasciare le chiavi e che il rapporto era ormai concluso (con me hai chiuso, . . . siamo a posto così!), perché profondamente seccata e contrariata dalla condotta tenuta da lei e dalla madre al mattino, ma anche che già il giorno seguente si era dichiarata disponibile a riprendere il lavoro, Pt_1 restando in attesa solo delle sue indicazioni (incompatibile con un allontanamento volontario), che volutamente non le aveva mai dato, confermando così la decisione iniziale, di non volerla più farla lavorare nel suo negozio.
L'ordine dato alla ricorrente di lasciare le chiavi e quindi, di non tornare a lavorare, in quanto il rapporto si era chiuso, implicitamente confermato dopo la messa a disposizione della prestazione lavorativa da parte di , costituisce di fatto un licenziamento verbale, perché era stata a Pt_1 CP_1 pagina 3 di 4 decidere di non farla più lavorare nel suo negozio.
Stante l'invalidità anche del secondo licenziamento, quello del 29/6/2022, che avrebbe potuto in teoria, precludere la reintegra, prevale la più ampia tutela prevista dall'art. 2 D Lgs 23/2015, che, nel caso di licenziamento inefficace, come quello intimato senza un atto scritto, prevede - a prescindere dal requisito dimensionale del datore di lavoro, di cui all'art 9 che rinvia all'art 18 co 8 l. 300/1970 - la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con il pagamento della retribuzione dal licenziamento alla reintegra e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo periodo, oltre al risarcimento del danno, di almeno cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
TFR.
La resistente dev'essere pertanto condannata anche al pagamento di tali importi, con il risarcimento del danno nel minimo, stante la breve durata del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 3, IV scaglione, valore medio), seguono la soccombenza della resistente.
PQM
1. dichiara inefficace il licenziamento della ricorrente del 15/6/2022, perché non intimato con atto scritto del datore di lavoro, e stante l'invalidità anche del successivo licenziamento per giusta causa, condanna : Controparte_1
• a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
• al pagamento della retribuzione dal licenziamento alla reintegra;
• al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo periodo;
• al risarcimento del danno, liquidato in cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR;
con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 9.257,00 per Controparte_1 onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 23/10/2025
Il giudice
(GI CA OR)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. GI CA OR, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 37/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PREZIOSA Parte_1 C.F._1 DOMENICO e dell'avv. FRASCELLA STEFANIA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOVADINA Controparte_1 C.F._2 CA e dell'avv. CASTAGNA SAMUELA RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/1/2023, - dal 1/9/2020 dipendente di Parte_1 CP_1
, con mansione di commessa nel negozio di profumi e cosmetici Le Fragranze, nel centro
[...] commerciale Mirabello di Cantù - contestava la nullità e/o inefficacia per mancanza del requisito della forma scritta, del licenziamento del 15/6/2022, quando, dopo la discussione sorta al mattino, a seguito del rifiuto di sottoscrivere alcune lettere di contestazione disciplinare, tornata in negozio alle 13,50 era stata aggredita verbalmente da , che l'aveva accusata di averla al mattino, insieme alla madre, CP_1 attaccata verbalmente e alla fine le aveva detto: “con me hai chiuso, riposa le chiavi...riposa tutto... siamo a posto così!”, ordinandole di allontanarsi dal negozio, per cui aveva riconsegnato le chiavi ed era uscita dal negozio.
Aggiungeva che il giorno seguente, tramite i propri difensori, aveva comunicato la propria disponibilità
a riprendere il lavoro e che con raccomandata sempre del 16/6/2022, le aveva contestato che CP_1
pagina 1 di 4 l'incontro fissato per la consegna della documentazione, a cui si era presentata in compagnia dalla madre, era degenerato in un'aggressione nei suoi confronti, alla quale si era aggiunta anche la madre.
Con una seconda raccomandata sempre del 16/6/2022, le aveva contestato pure che una CP_1 cliente si era lamentata, perché le aveva mai proposto la carta fedeltà e si era per questo, sentita discriminata.
Con una terza raccomandata, datata però 14/6/2022, le aveva contestato che negli ultimi CP_1 tempi si era presentata al lavoro in ritardo, non rispettando l'orario per il cambio turno con la collega, con la quarta del 16/6/2022, le aveva contestato di aver il 26 maggio precedente, venduto a una nuova cliente, che aveva chiesto un prodotto per la lavatrice, un olio idrosolubile per ambiente, che le aveva macchiato i panni e causato la rottura della lavatrice, con la quinta, sempre del 16/6/2022, l'assenza ingiustificata per aver il giorno precedente, quando si era presentata in negozio all'inizio del suo turno di lavoro, consegnato le chiavi e abbandonato il posto di lavoro;
a questa era poi seguita la raccomandata del 21/6/2022 con cui le aveva contestato l'assenza ingiustificata dal 15 giugno, e infine, la lettera di licenziamento disciplinare del 29/6/2022
Contestava inoltre, la nullità e/o inefficacia del licenziamento per motivo illecito determinante ritorsivo, perché, in aperto contrasto con le convinzioni di , contraria al vaccino contro il CP_1
Covid-19, si era sottoposta a vaccinazione, e infine, l'insussistenza della giusta causa.
Si costituiva che, dopo aver negato di aver imposto alle proprie dipendenti di Controparte_1 non vaccinarsi o di averle discriminate dopo la vaccinazione, negava di aver licenziato verbalmente la ricorrente, perché era stata questa il 15 giugno, ad abbandonare il posto di lavoro e da allora non si era più presentata.
Terminata l'istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
All'inizio della registrazione audio prodotta dalla ricorrente, questa si rivolge a un uomo dicendogli
“sono venuta per lavorare”; dopo poco si sente la voce di una donna (la resistente) che con un tono deciso, s'inserisce nella conversazione, le dice: ”Non ti permettere , . . . vergognati Pt_1 vergognati! Con me hai chiuso, riposa le chiavi, ti stanno arrivando altre due lettere, tutto via raccomandata, riposa tutto, siamo a posto così ...! Mi avete insultato, avete aggredito tu e Pt_1 tua mamma, vergognati del comportamento che hai, io sono la tua titolare, non ti è mai mancato niente”.
La conversazione prosegue poi tra l'uomo e la ragazza che sembra quella con il telefono in modalità registrazione, verosimilmente un'altra commessa del negozio, che si lamenta del comportamento di e alla quale viene consigliato dall'uomo e da , di chiarire le questioni sorte con la Pt_1 CP_1 ricorrente. pagina 2 di 4 Dopo alcuni secondi, si sente di nuovo che, con voce esitante e timorosa, dice “Quindi vado? Pt_1
Lascio le chiavi e vado?”.
L'altra commessa, l'uomo e proseguono commentando la condotta lavorativa di , che CP_1 Pt_1 si avvicina e di nuovo chiede: “Quindi vado? Lascio le chiavi e vado?”.
L'altra commessa le riferisce che l'uomo e si sono lamentati di lei, ma le ribatte CP_1 Pt_1
“Non devo chiarire niente” e quando l'altra le chiede perché aveva lasciato le chiavi, invitandola a chiarire la questione, le risponde “Cosa devo chiarire, che sono tre contro uno!”.
La collega la invita di nuovo a chiarire la questione e le chiede perché avesse lasciato le chiavi, osservando che adesso era ad avere ragione. Quindi si pone il dubbio “Ho lasciato lì CP_1 Pt_1 le chiavi e sono andata, ho fatto giusto? Volevano chiarire, cosa devo chiarire, . . . sono venuta per lavorare. Ha detto lasciami le chiavi. Cosa devo fare Stefi?”
Il giorno seguente, con pec dei difensori, inviata alle ore 12,16, la ricorrente dichiarava la propria disponibilità a proseguire il lavoro, mettendosi a disposizione del datore di lavoro per le direttive del caso, chiedendo chiarimenti sul proprio allontanamento e sulla volontà di prosecuzione del rapporto di lavoro da parte della resistente.
non ha mai risposto direttamente a tale richiesta, limitandosi a inviare una serie di CP_1 contestazioni disciplinari, in parte già predisposte per consegnarle personalmente alla ricorrente, quando l'aveva convocata la mattina del 15 giugno, ma che si era rifiutata di ritirare, tranne Pt_1
l'ultima con cui l'accusava di aver consegnato le chiavi alla titolare e abbandonato il posto di lavoro.
A questa seguiva la raccomandata del 21/6/2022 che ribadiva la contestazione dell'abbandono del posto di lavoro dal 15 giugno, contestata dalla ricorrente con le successive giustificazioni, respinte da che le intimava il licenziamento per la protratta assenza ingiustificata. CP_1
Così riassunta la vicenda, appare in primo luogo evidente la mancanza della giusta causa addotta a formale giustificazione del licenziamento, in quanto era perfettamente a conoscenza non solo CP_1 che la ricorrente non aveva lasciato il negozio di sua volontaria iniziativa, avendole chiaramente intimato di lasciare le chiavi e che il rapporto era ormai concluso (con me hai chiuso, . . . siamo a posto così!), perché profondamente seccata e contrariata dalla condotta tenuta da lei e dalla madre al mattino, ma anche che già il giorno seguente si era dichiarata disponibile a riprendere il lavoro, Pt_1 restando in attesa solo delle sue indicazioni (incompatibile con un allontanamento volontario), che volutamente non le aveva mai dato, confermando così la decisione iniziale, di non volerla più farla lavorare nel suo negozio.
L'ordine dato alla ricorrente di lasciare le chiavi e quindi, di non tornare a lavorare, in quanto il rapporto si era chiuso, implicitamente confermato dopo la messa a disposizione della prestazione lavorativa da parte di , costituisce di fatto un licenziamento verbale, perché era stata a Pt_1 CP_1 pagina 3 di 4 decidere di non farla più lavorare nel suo negozio.
Stante l'invalidità anche del secondo licenziamento, quello del 29/6/2022, che avrebbe potuto in teoria, precludere la reintegra, prevale la più ampia tutela prevista dall'art. 2 D Lgs 23/2015, che, nel caso di licenziamento inefficace, come quello intimato senza un atto scritto, prevede - a prescindere dal requisito dimensionale del datore di lavoro, di cui all'art 9 che rinvia all'art 18 co 8 l. 300/1970 - la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con il pagamento della retribuzione dal licenziamento alla reintegra e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo periodo, oltre al risarcimento del danno, di almeno cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
TFR.
La resistente dev'essere pertanto condannata anche al pagamento di tali importi, con il risarcimento del danno nel minimo, stante la breve durata del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 3, IV scaglione, valore medio), seguono la soccombenza della resistente.
PQM
1. dichiara inefficace il licenziamento della ricorrente del 15/6/2022, perché non intimato con atto scritto del datore di lavoro, e stante l'invalidità anche del successivo licenziamento per giusta causa, condanna : Controparte_1
• a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
• al pagamento della retribuzione dal licenziamento alla reintegra;
• al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo periodo;
• al risarcimento del danno, liquidato in cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR;
con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 9.257,00 per Controparte_1 onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 23/10/2025
Il giudice
(GI CA OR)
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