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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7125/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAIONE Parte_1 C.F._1
ROSA (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza al 04.11.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
N. 7125/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . 2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 1100/2020, pubblicata il 01.04.2020, ritenendo che la suddetta pronuncia fosse viziata da omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della sentenza, nella parte in cui non si è pronunciata sulla richiesta di risarcimento danni nei confronti della Compagnia di Assicurazione, da intendersi provata in merito alle risultanze istruttorie, riformando la suddetta sentenza ed accogliendo la domanda proposta in prime cure condannando l' al risarcimento delle lesioni subite da nella misura di € 2.412,66, con CP_1 Parte_1 vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3.1. Sebbene ritualmente citata, l non si è costituita e ne deve essere dichiarata la contumacia. CP_1
3.2. Con ordinanza del 02.12.2021, a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal
Giudice in data 25.03.2021, verificata la regolarità della notifica, , responsabile Controparte_2 civile, è stato dichiarato contumace.
4. In via preliminare, va evidenziato che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 03.12.2020, tenuto conto della pubblicazione della sentenza di prime cure in data 01.04.2022, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 11.12.2020 nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Ancora, l'appello deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza
n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
N. 7125/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . Il novellato articolo 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure da muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass. Sez. lav., n.
18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso,
Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
Nel caso in esame sono chiare le censure mosse alla sentenza di prime cure, concernenti il difetto di motivazione della sentenza del Giudice di Pace e l'erronea valutazione del materiale istruttorio risultante dal giudizio di primo grado.
Sempre in via preliminare, occorre chiarire che in merito a tutto quanto non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (art. 346 c.p.c.), né ancora dipendente dai capi impugnati della sentenza
(cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
5. L'appello non è fondato e deve essere rigettato: lo con il proprio atto di gravame, Pt_1 censura la sentenza del primo Giudice per omessa valutazione di un fatto decisivo, per omessa ed insufficiente motivazione e per erronea interpretazione delle risultanze probatorie, implicitamente deducendo anche una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del Giudice di Pace.
Ill vizio di omessa o apparente motivazione di cui all'art. 132 comma I n. 4 c.p.c. si realizza
“allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (cfr. Cass. civ., ord. 05.02.2020, n. 2626; Cass. civ., sent.
9105 del 07.04.2017). Inoltre, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la
N. 7125/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr. Cass., S.U., n. 22232 del 03.11.2016).
Sebbene l'appellante abbia lamentato che dalla pronuncia impugnata non emergano le ragioni del convincimento del Giudicante di prime cure, deve evidenziarsi che la pronuncia del Giudice di Pace risulta logica e congrua e che risulta, invero, evidente il percorso logico seguito dallo stesso.
Nel caso in esame, infatti, nonostante parte appellante deduca che il Giudice di prime cure non ha statuito in merito alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti della Compagnia, risulta evidente che il Giudice di prime cure risultano evidenti le ragioni poste alla base della pronuncia di rigetto ritenendo non provato né il fatto storico, come descritto in citazione, né il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni lamentate, evidenziando le discrasie emerse agli atti del giudizio in merito alla dinamica del sinistro tra quanto dichiarato dall'unico teste escusso e quanto emerso dal verbale dei
Carabinieri, contenente altresì le dichiarazioni rese dallo nell'immediatezza del sinistro. Pt_1
Con riferimento piuttosto alla censura relativa all'erronea valutazione delle istanze istruttorie, vale rammentare che la valutazione delle risultanze istruttorie su cui fondare il proprio convincimento è una prerogativa rientrante nell'apprezzamento dell'organo giudicante. Sul punto, infatti, deve essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui la scrivente ritiene di aderire, in virtù del quale “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti” (cfr. cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979). Altrettanto pacifico è il principio secondo cui
l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ., n. 1359/2014)”.
N. 7125/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . Sul punto, l'operato del Giudice di prime cure nella valutazione dei fatti circa i mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio non risulta passibile di censura e risulta condivisibile, dal momento che la motivazione che ha condotto al rigetto della domanda risulta congrua, adeguata ed esente da censure.
Ed invero, la sentenza impugnata si fonda su una corretta disamina della documentazione versata in atti nella parte in cui ritiene non provata la dinamica del sinistro, tenuto conto del verbale di intervento dei Carabinieri, costituente materiale istruttorio “liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”, assumendo valenza probatoria fidefacente in merito alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II 27/9/2022 n. 28149; Cass. civ., sez. VI, del 01/04/2019 n. 9037; Cass. civ., del 11/11/2022 n. 1940), e della testimonianza assunta nel corso del predetto giudizio, dovendosi pienamente condividere l'iter motivazionale del Giudice di prime cure, con le seguenti specificazioni.
Occorre, infatti, rammentare che l'allegazione del fatto costitutivo contenuta nell'atto di citazione, nei suoi elementi strutturali della condotta colposa, del danno e del nesso di causalità, vale a cristallizzare e a circoscrivere il thema probandum ed il thema decidendum con la conseguenza che la prova idonea a giustificare l'accoglimento della domanda sarà soltanto quella che consenta di avallare la veridicità di tali allegazioni.
La dinamica descritta dal teste, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, e come risultante dal verbale dei Carabiniri non collima con quanto quella descritta dall'appellante il quale nell'atto di citazione ha rappresentato che il veicolo condotto dallo veniva investito dal Pt_1 veicolo condotto dal e che, ad ogni modo, “la responsabilità del sinistro de quo è ascrivibile CP_2 unicamente alla condotta colposa, negligente ed imperita delle norme del conducente il veicolo convenuto, atteso che questi, in dispregio assoluto delle norme che regolano la circolazione veicolare, il quale si fermava all'improvviso nella curva creando una turbina ed il veicolo nulla poteva fare per evitare l'impatto”. Pt_2
Deve osservarsi che già la dinamica, come descritta in citazione, appare contraddittoria nella parte in cui, da un lato, viene evidenziato che il veicolo condotto dallo veniva investito dal veicolo Pt_1 condotto dal dall'altro lato, postula un arresto improvviso del veicolo convenuto. CP_2
Viceversa, nell'immediatezza dell'evento, lo ha dichiarato che “nel transitare lungo la Pt_1
SS162DIR con direzione Napoli – preciso che mi stavo recando a lavoro – giunto all'altezza del Km 11.200, tratto con semicurva, improvvisamente trovavo nel mio stesso senso di marcia, un veicolo fermo, senza segnalazione, dal che ho
N. 7125/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . avuto l'impatto senza riuscire a bloccare la marcia del mio veicolo. Preciso che il conducente stava fuori dal veicolo”
(cfr. relazione di intervento dei Carabinieri in atti).
La teste , unico teste escusso, all'udienza del 12.04.2017 ha dichiarato che “(...) la Testimone_1
Mercedes di colore bianco si è fermata in curva, subito dopo il segnale che indica l'uscita “Pomigliano centro” e che la avrebbe tentato di schivare la Mercedes ferma al centro della carreggiata, non riuscendovi in Per_1 ragione della presenza di altri veicoli che sorpassavano e che la non sarebbe riuscita ad evitare Per_1
l'impatto “a causa del ridotto spazio di tempo e di luogo” ed in quanto il veicolo era fermo quasi al centro della carreggiata. Riferiva di aver assistito all'evento in quanto la veicolo condotto dall'odierno Per_1 appellante, la precedeva.
In merito all'attendibilità della testimone, non può che rilevarsi l'evidente discarsia tra quanto dichiarato dalla stessa e quanto risultante dal verbale di intervento: mentre la teste ha riferito di aver personalmente assistito al sinistro, di aver prestato assistenza ai conducenti delle auto coinvolte nel sinistro, che sul luogo del sinistro erano intervenuti e di aver tempestivamente manifestato la propria disponibilità a rendere testimonianza in merito alla dinamica del sinistro, nella relazione redatta dai
Carabinieri (Prot. n. 15015/2014) viene dato atto che i primi soccorsi prestati all'infortunato venivano prestati dal Carabiniere intervenuto e che, ad ogni modo, “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”.
Ancora, un'ulteriore divergenza emerge dalla circostanza per la quale la teste riferisce che “a causa dell'incidente il sig. riportò lesioni personali. Infatti, furono chiamati oltre ai vigili del fuoco, alle forze di Pt_1 polizia, anche un'autoambulanza”.
Ora, sempre al fine di vagliare l'attendibilità della teste, vale rilevare che dal verbale dei Carabinieri è chiaro che i vigili del fuoco nonché l'autoambulanza fossero stati chiamati non già per le lesioni riportate dallo quanto piuttosto per estrarre il dall'auto, poi trasportato in Pt_1 CP_2 ambulanza all'Ospedale Cardarelli di Napoli.
Tali circostanze vanno a deporre altresì per l'inattendibilità dell'unica testimonianza agli atti, tenuto conto delle profonde contraddizioni con la relazione stilata dai Carabinieri di Castello di Cisterna nell'immediatezza dei fatti.
In mancanza di prova certa in merito alla dinamica del sinistro come rappresentata in citazione, nulla può osservarsi in merito agli esiti della CTU che non può essere utilizzata per colmare le eventuali lacune probatorie sussistenti in merito al danno-evento, come nel caso in esame.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalla parte, deve ritenersi assorbita dalla presente decisione.
N. 7125/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza appellata.
5. Considerata la contumacia degli appellati, nulla va disposto in merito alle spese di lite che restano a carico della parte che le ha anticipate.
6. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Pomigliano d'Arco n. 1100/2020, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_3
b) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco
1100/2020, pubblicata il 01.04.2020;
c) nulla per le spese stante la contumacia degli appellati;
d) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, in data 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 7125/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
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I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7125/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAIONE Parte_1 C.F._1
ROSA (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza al 04.11.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
N. 7125/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . 2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 1100/2020, pubblicata il 01.04.2020, ritenendo che la suddetta pronuncia fosse viziata da omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della sentenza, nella parte in cui non si è pronunciata sulla richiesta di risarcimento danni nei confronti della Compagnia di Assicurazione, da intendersi provata in merito alle risultanze istruttorie, riformando la suddetta sentenza ed accogliendo la domanda proposta in prime cure condannando l' al risarcimento delle lesioni subite da nella misura di € 2.412,66, con CP_1 Parte_1 vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3.1. Sebbene ritualmente citata, l non si è costituita e ne deve essere dichiarata la contumacia. CP_1
3.2. Con ordinanza del 02.12.2021, a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal
Giudice in data 25.03.2021, verificata la regolarità della notifica, , responsabile Controparte_2 civile, è stato dichiarato contumace.
4. In via preliminare, va evidenziato che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 03.12.2020, tenuto conto della pubblicazione della sentenza di prime cure in data 01.04.2022, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 11.12.2020 nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Ancora, l'appello deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza
n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
N. 7125/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . Il novellato articolo 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure da muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass. Sez. lav., n.
18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso,
Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
Nel caso in esame sono chiare le censure mosse alla sentenza di prime cure, concernenti il difetto di motivazione della sentenza del Giudice di Pace e l'erronea valutazione del materiale istruttorio risultante dal giudizio di primo grado.
Sempre in via preliminare, occorre chiarire che in merito a tutto quanto non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (art. 346 c.p.c.), né ancora dipendente dai capi impugnati della sentenza
(cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
5. L'appello non è fondato e deve essere rigettato: lo con il proprio atto di gravame, Pt_1 censura la sentenza del primo Giudice per omessa valutazione di un fatto decisivo, per omessa ed insufficiente motivazione e per erronea interpretazione delle risultanze probatorie, implicitamente deducendo anche una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del Giudice di Pace.
Ill vizio di omessa o apparente motivazione di cui all'art. 132 comma I n. 4 c.p.c. si realizza
“allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (cfr. Cass. civ., ord. 05.02.2020, n. 2626; Cass. civ., sent.
9105 del 07.04.2017). Inoltre, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la
N. 7125/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr. Cass., S.U., n. 22232 del 03.11.2016).
Sebbene l'appellante abbia lamentato che dalla pronuncia impugnata non emergano le ragioni del convincimento del Giudicante di prime cure, deve evidenziarsi che la pronuncia del Giudice di Pace risulta logica e congrua e che risulta, invero, evidente il percorso logico seguito dallo stesso.
Nel caso in esame, infatti, nonostante parte appellante deduca che il Giudice di prime cure non ha statuito in merito alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti della Compagnia, risulta evidente che il Giudice di prime cure risultano evidenti le ragioni poste alla base della pronuncia di rigetto ritenendo non provato né il fatto storico, come descritto in citazione, né il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni lamentate, evidenziando le discrasie emerse agli atti del giudizio in merito alla dinamica del sinistro tra quanto dichiarato dall'unico teste escusso e quanto emerso dal verbale dei
Carabinieri, contenente altresì le dichiarazioni rese dallo nell'immediatezza del sinistro. Pt_1
Con riferimento piuttosto alla censura relativa all'erronea valutazione delle istanze istruttorie, vale rammentare che la valutazione delle risultanze istruttorie su cui fondare il proprio convincimento è una prerogativa rientrante nell'apprezzamento dell'organo giudicante. Sul punto, infatti, deve essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui la scrivente ritiene di aderire, in virtù del quale “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti” (cfr. cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979). Altrettanto pacifico è il principio secondo cui
l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ., n. 1359/2014)”.
N. 7125/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . Sul punto, l'operato del Giudice di prime cure nella valutazione dei fatti circa i mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio non risulta passibile di censura e risulta condivisibile, dal momento che la motivazione che ha condotto al rigetto della domanda risulta congrua, adeguata ed esente da censure.
Ed invero, la sentenza impugnata si fonda su una corretta disamina della documentazione versata in atti nella parte in cui ritiene non provata la dinamica del sinistro, tenuto conto del verbale di intervento dei Carabinieri, costituente materiale istruttorio “liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”, assumendo valenza probatoria fidefacente in merito alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II 27/9/2022 n. 28149; Cass. civ., sez. VI, del 01/04/2019 n. 9037; Cass. civ., del 11/11/2022 n. 1940), e della testimonianza assunta nel corso del predetto giudizio, dovendosi pienamente condividere l'iter motivazionale del Giudice di prime cure, con le seguenti specificazioni.
Occorre, infatti, rammentare che l'allegazione del fatto costitutivo contenuta nell'atto di citazione, nei suoi elementi strutturali della condotta colposa, del danno e del nesso di causalità, vale a cristallizzare e a circoscrivere il thema probandum ed il thema decidendum con la conseguenza che la prova idonea a giustificare l'accoglimento della domanda sarà soltanto quella che consenta di avallare la veridicità di tali allegazioni.
La dinamica descritta dal teste, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, e come risultante dal verbale dei Carabiniri non collima con quanto quella descritta dall'appellante il quale nell'atto di citazione ha rappresentato che il veicolo condotto dallo veniva investito dal Pt_1 veicolo condotto dal e che, ad ogni modo, “la responsabilità del sinistro de quo è ascrivibile CP_2 unicamente alla condotta colposa, negligente ed imperita delle norme del conducente il veicolo convenuto, atteso che questi, in dispregio assoluto delle norme che regolano la circolazione veicolare, il quale si fermava all'improvviso nella curva creando una turbina ed il veicolo nulla poteva fare per evitare l'impatto”. Pt_2
Deve osservarsi che già la dinamica, come descritta in citazione, appare contraddittoria nella parte in cui, da un lato, viene evidenziato che il veicolo condotto dallo veniva investito dal veicolo Pt_1 condotto dal dall'altro lato, postula un arresto improvviso del veicolo convenuto. CP_2
Viceversa, nell'immediatezza dell'evento, lo ha dichiarato che “nel transitare lungo la Pt_1
SS162DIR con direzione Napoli – preciso che mi stavo recando a lavoro – giunto all'altezza del Km 11.200, tratto con semicurva, improvvisamente trovavo nel mio stesso senso di marcia, un veicolo fermo, senza segnalazione, dal che ho
N. 7125/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . avuto l'impatto senza riuscire a bloccare la marcia del mio veicolo. Preciso che il conducente stava fuori dal veicolo”
(cfr. relazione di intervento dei Carabinieri in atti).
La teste , unico teste escusso, all'udienza del 12.04.2017 ha dichiarato che “(...) la Testimone_1
Mercedes di colore bianco si è fermata in curva, subito dopo il segnale che indica l'uscita “Pomigliano centro” e che la avrebbe tentato di schivare la Mercedes ferma al centro della carreggiata, non riuscendovi in Per_1 ragione della presenza di altri veicoli che sorpassavano e che la non sarebbe riuscita ad evitare Per_1
l'impatto “a causa del ridotto spazio di tempo e di luogo” ed in quanto il veicolo era fermo quasi al centro della carreggiata. Riferiva di aver assistito all'evento in quanto la veicolo condotto dall'odierno Per_1 appellante, la precedeva.
In merito all'attendibilità della testimone, non può che rilevarsi l'evidente discarsia tra quanto dichiarato dalla stessa e quanto risultante dal verbale di intervento: mentre la teste ha riferito di aver personalmente assistito al sinistro, di aver prestato assistenza ai conducenti delle auto coinvolte nel sinistro, che sul luogo del sinistro erano intervenuti e di aver tempestivamente manifestato la propria disponibilità a rendere testimonianza in merito alla dinamica del sinistro, nella relazione redatta dai
Carabinieri (Prot. n. 15015/2014) viene dato atto che i primi soccorsi prestati all'infortunato venivano prestati dal Carabiniere intervenuto e che, ad ogni modo, “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”.
Ancora, un'ulteriore divergenza emerge dalla circostanza per la quale la teste riferisce che “a causa dell'incidente il sig. riportò lesioni personali. Infatti, furono chiamati oltre ai vigili del fuoco, alle forze di Pt_1 polizia, anche un'autoambulanza”.
Ora, sempre al fine di vagliare l'attendibilità della teste, vale rilevare che dal verbale dei Carabinieri è chiaro che i vigili del fuoco nonché l'autoambulanza fossero stati chiamati non già per le lesioni riportate dallo quanto piuttosto per estrarre il dall'auto, poi trasportato in Pt_1 CP_2 ambulanza all'Ospedale Cardarelli di Napoli.
Tali circostanze vanno a deporre altresì per l'inattendibilità dell'unica testimonianza agli atti, tenuto conto delle profonde contraddizioni con la relazione stilata dai Carabinieri di Castello di Cisterna nell'immediatezza dei fatti.
In mancanza di prova certa in merito alla dinamica del sinistro come rappresentata in citazione, nulla può osservarsi in merito agli esiti della CTU che non può essere utilizzata per colmare le eventuali lacune probatorie sussistenti in merito al danno-evento, come nel caso in esame.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalla parte, deve ritenersi assorbita dalla presente decisione.
N. 7125/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza appellata.
5. Considerata la contumacia degli appellati, nulla va disposto in merito alle spese di lite che restano a carico della parte che le ha anticipate.
6. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Pomigliano d'Arco n. 1100/2020, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_3
b) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco
1100/2020, pubblicata il 01.04.2020;
c) nulla per le spese stante la contumacia degli appellati;
d) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, in data 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
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