Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Fra:
e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Rosita Aiello, presso il Pt_2
cui studio sito in Sanremo (IM),Via Roma n. 54, sono elettivamente domiciliati, come da mandato in atti
- Appellanti -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Zamboni, CP_1
presso il cui studio sito in Magenta (MI), Via Alcide De Gasperi 4
è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
1
così giudicare.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti nella narrativa del suddetto atto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3613/2024 .
emessa in data 30/04/2024 dal Tribunale di Imperia nel giudizio RG.
n. 700/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- IN VIA RICONVENZIONALE: previo accertamento che la scrittura privata del 18.04.2018 sottoscritta tra il signor , nella CP_1
sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e la
[...]
è affetta da simulazione Controparte_2
soggettiva in considerazione del vero ed unico contraente da individuarsi nella società Controparte_3
, il cui prezzo è stato determinato in euro 175.000,00
[...]
non già a fronte dei beni mobili descritti negli allegati A e B ad integrazione della stessa, bensì quale integrazione del prezzo pattuito tra e per la cessione del ramo Pt_1 CP_3
d'azienda di quest'ultima, così come descritto nella narrativa del presente atto: 1) dichiarare la simulazione soggettiva della suddetta scrittura privata con riferimento alla ditta opposta e, conseguentemente, la sua carenza di legittimazione attiva e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo de quo; 2) condannare la ditta individuale opposta a provvedere alla restituzione di tutti gli effetti cambiari ricevuti in ragione della suddetta scrittura privata;
3) condannare altresì la ditta individuale opposta a provvedere al rimborso in favore della società opponente della somma già riscossa in ragione della suddetta scrittura privata, mediante
2 il pagamento di uno degli effetti cambiari dallo stesso ricevuti,
oltre interessi legali dalla data del relativo pagamento a quella dell'effettivo rimborso;
- IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda riconvenzionale,
accertare comunque che nella scrittura privata del 18.04.2018
sottoscritta tra la ditta individuale opposta e la società opponente,
è ravvisabile un patto simulatorio con riferimento al prezzo ivi indicato per la vendita dei beni mobili descritti negli allegati A
e B alla stessa, previo occorrendo accertamento del valore dei beni anche a mezzo di idonea CTU e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nulla è dovuto da
[...]
avendo già provveduto al pagamento Parte_3
dell'effettivo loro valore, mediante l'effetto cambiario di euro
15.000,00 già pagato;
- IN VIA RICONVENZIONALE ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui anche la suddetta domanda riconvenzionale dovesse essere rigettata, dare atto che la ditta individuale opposta detiene il riservato dominio sui beni per cui è
causa e, pertanto, dichiarare occorrendo la risoluzione della scrittura privata del 18.04.2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526 c.c., con le statuizioni che ne conseguono ai sensi della citata disposizione normativa, con riferimento all'accertamento dell'equo indennizzo e del risarcimento del danno, previo il rimborso di quanto già corrisposto dalla società opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nulla è dovuto dalla ditta individuale del signor con conseguente condanna di CP_1
quest'ultimo a provvedere alla restituzione degli effetti cambiari ricevuti in forza della citata scrittura privata e conseguentemente
3 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e nello specifico si chiede ammettersi prova per testi, sui seguenti capitoli di prova eventualmente epurati da valutazioni e giudizi
1) Vero che le signore e , per conto Controparte_3 CP_4
de “ nella fase delle trattative ai fini della Controparte_3
cessione del ramo d'azienda di quest'ultima, costituito dallo stabilimento balneare sito nel Comune di Ospedaletti hanno concordato con la SI.ra di il prezzo Parte_1 Pt_1
complessivo di 22 5.000,00”;
2) “Vero che, dopo l'accettazione della suddetta proposta, le predette SIg.re e hanno riferito Controparte_3 CP_4
alla SI.ra della loro necessità di dichiarare nell'atto Parte_1
notarile un prezzo inferiore e comunque non superiore ad 50.000,00”;
3) “Vero che, a giustificazione della suddetta loro richiesta, le
SIg.re e hanno dichiarato che loro personalmente CP_3 CP_4
quindi “La avevano problemi con i propri Controparte_3
creditori”;
4) “Vero che, le predette SIg.re e riferivano alla CP_3 CP_4
SI.ra di dover e quindi integra re i l prezzo Parte_1
concordato per la cessione del ramo d'azienda mediante la sottoscrizione di un secondo contratto, con il genero della SI.ra
, SI. , avente ad oggetto i beni mobili Controparte_3 CP_1
4 ricompresi nel ramo d'azienda ceduto e che pertanto sarebbero stati scorporati, dichiarando per tali beni il prezzo di 175.000,00”;
5) “Vero che, ha quindi venduto al SI. Controparte_3 CP_1
i suddetti beni, per l'importo dichiarato di 20.000,00”;
[...]
6) “Vero che il SI. ha versato l'importo di 20.000,00 CP_1
a mezzo bonifico bancario”;
7) “Vero che i suddetti beni mobili erano in uso già da diversi anni nello stabilimento balneare di cui al ramo d'azienda ceduto alla
”; Pt_1
8) “Vero che a seguito delle irregolarità edilizie riscontrate sull'immobile di proprietà demaniale e oggetto di apposita concessione da parte d e l Comune di Ospedaletti e riferite alla gestione de “La Stazionetta S.n.c.”, le signore Controparte_3
e riconoscevano la loro responsabilità accettando di CP_4
sottoscrivere la scrittura privata del giorno 28 agosto 2019 con loro formale impegno alla rifusione in favore di di tutte le Pt_1
spese che ne sarebbero conseguite, come da doc. 7 che si rammostra al teste”;
9) “Vero che la scrittura privata del 28 agosto 2019 (vedi doc. 7
parte attrice opponente) prevedeva la clausola al punto 4, ovvero l'impegno assunto dal sig. in qualità di garante come CP_1
riportato nel doc. 8 parte attrice opponente che si rammostra al teste”;
10) “Vero che le SIg.re e hanno chiesto di CP_4 CP_3
eliminare la clausola di garanzia e sottoscrivere solo il resto,
assumendo l'impegno a provvedere alla restituzione degli effetti cambiari consegnati da al predetto, compreso quello per cui Pt_1
è causa”;
5 11) “Vero che all'incontro tenutosi il giorno 28 agosto 2019 in
Torino per firmare le due scritture che si rammostrano al teste ( 7
e 7A di parte attrice opponente) partecipavano il sig. CP_1
le sigg.re e la signora CP_4 Controparte_3 Parte_1
ed il sig. ”;
[...] CP_5
12) “Vero che il prezzo inizialmente dichiarato in 175.000,00, per i beni mobili riferiti al sig. con la scrittura privata CP_1
del 28 agosto 2019 è stato ridotto ad 120.000,00 oltre IVA, in funzione di quanto concordato tra la SI.ra e le SIg.re Parte_1
e , le quali hanno stimato il minor valore del ramo CP_3 CP_4
d'azienda ceduto da “ alla 151 Controparte_3 Pt_1 [...]
; Controparte_6
Si indicano a testi:
sig. residente in [...]
126; sig. residente in [...]
D residente in [...] Controparte_7
Edmondo De Amicis n. 26; sig. residente in [...]. Testimone_3
ISTANZA DI CTU
Si chiede inoltre, senza inversione dell'onere della prova e solo per mero scrupolo difensivo, ammettersi CTU sui beni mobili per cui
è causa da valutarsi all'epoca della simulata cessione. “
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare per i motivi di cui in narrativa:
In via Principale e nel Merito: rigettare e/o dichiarare inammissibili le domande tutte svolte dagli appellanti e per l'effetto confermare integralmente le statuizioni della Sentenza N. 313/2024, emessa dal Tribunale di Imperia, nella
6 persona del Giudice Pasquale LONGARINI, in data 30.04.2024,
pubblicata in data 02.05.2024 e notificata in data 03.05.2024;
In ogni caso:
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. “
IN FATTO E DIRITTO
1. otteneva dal Tribunale di Imperia un decreto ingiuntivo CP_1
contro 151 di e contro Pt_1 Controparte_6
i soci illimitatamente responsabili e Parte_1 [...]
dell'importo di Euro 15.000,00 oltre accessori a seguito del Pt_2
mancato pagamento di una cambiale in scadenza in data 1° febbraio
2023.
2. 151 e Pt_1 Parte_1 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo Pt_2
quanto segue.
Le cambiali in mano a erano state consegnate in occasione CP_1
della stipulazione della scrittura privata in data 18 aprile 2018
in cui apparentemente cedeva a 151 di CP_1 Pt_1 [...]
beni mobili per un prezzo di 175.000,00 Euro da pagarsi Parte_1
a rate fra il 30 agosto 2019 ed il 30 agosto 2030.
In realtà la vera venditrice era la Parte_4
mentre era privo di legittimazione attiva Controparte_3 CP_1
.
Ad avviso degli opponenti era accaduto quanto segue.
Dal 2015 la conduceva in Pt_1 Parte_1
affitto di azienda lo stabilimento balneare sito in Ospedaletti Via
XX settembre 151 di cui era proprietaria la Stazionetta S.a.s. di
SG ON & C..
7 Con scrittura privata autenticata del 16 aprile 2018 la Stazionetta
S.a.s. di SG ON & C. cedeva l'azienda relativa allo stabilimento balneare alla 151 . Pt_1 Parte_1
Il prezzo ammontava a 50.000 € l'avviamento in quanto nella cessione non erano ricompresi beni immobili o mobili.
La realtà era che la temeva che il prezzo potesse Controparte_3
essere aggredito dai suoi creditori e voleva evitarlo.
A tal fine aveva fatto una apparente cessione di beni mobili afferenti all'azienda a che poi li aveva venduti alla CP_1
151 per un prezzo chiaramente eccessiva per vecchi ombrelloni, Pt_1
tavolini, sedie ed arredi e che comprendeva in realtà una parte del prezzo della cessione di azienda.
Ne seguiva che vi era stata una simulazione soggettiva e che CP_1
era privo di legittimazione attiva in quanto non era lui il
[...]
vero venditore.
Non solo gli immobili afferenti lo stabilimento balneare interessato dalla cessione di azienda avevano delle irregolarità e in ogni caso le somme già versate coprivano abbondantemente il valore dei beni mobili ceduti in quanto il prezzo relativamente ad essi era simulato.
Chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, la restituzione delle cambiali e delle somme già versate.
Si costituiva negando che ci fosse una simulazione CP_1
soggettiva e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nel corso dell'istruttoria rispondeva CP_8
all'interrogatorio formale.
3. Il Tribunale di Imperia con sentenza n. 313 del 2 maggio 2024 respingeva l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese processuali (escludendo invece una loro condanna ex art. 96 c.p.c.)
8 Secondo il Tribunale Roman Mihai chiedendo il decreto ingiuntivo sulla base di una cambiale scaduta e facendola valere come promessa di pagamento aveva proposto l'azione causale.
Gli opponenti avevano cercato di far valere una interposizione fittizia ma a tal fine era necessario che tutte e tre le parti
(interposto, interponente, terzo contraente) fossero in causa mentre gli opponenti non avevano chiesto la chiamata in causa di
Stazionetta S.a.s. di SG ON & C.
La simulazione doveva essere provata con una controdichiarazione non prodotta e che non poteva essere sostituita da dichiarazioni testimoniali.
Trattandosi inoltre di una simulazione relativa non era utilizzabile neanche l'interrogatorio formale in quanto questo poteva essere utilizzando solo per provare la simulazione assoluta ma non quella relativa.
Nessun rilievo avevano ai fini della decisione le asserite irregolarità edilizie/urbanistiche riscontrate nello stabilimento balneare di cui le parti opponenti si erano rese cessionarie né
infine stato provato alcun impegno da parte dei creditore opposto di restituire i titoli cambiari o di rinunciare alla riserva di proprietà.
4. 151 e Pt_1 Parte_1 [...]
formulavano appello contro la sentenza. Pt_2
Primo motivo di appello.
Aveva errato il Tribunale a ritenere sussistente un litisconsorzio necessario ed a non ritenere provata una simulazione relativa.
L'aver sollevato la questione del litisconsorzio necessario era ultrapetita e ciò comportava una nullità ai sensi dell'articolo 101
c.p.c. .
9 Ricordava inoltre che le Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 11523 del 14.05.2013“Nella simulazione relativa della
compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente,
l'alienante non è litisconsorte necessario, se nei suoi riguardi il
negozio è stato integralmente eseguito e manca ogni suo interesse a
essere parte nel giudizio”.
E qui gli opponenti si erano limitati ad eccepire la carenza di legittimazione attiva del . CP_1
Un principio di prova scritta era dato dalla scrittura privata in
28 agosto 2019 in cui le signore e avevano firmato CP_3 CP_4
una manleva della alla presenza del circa le Parte_1 CP_1
irregolarità urbanistiche degli immobili che poi negava di Pt_5
avere firmato.
Quello che rilevava era la riduzione del prezzo da 175.000 Euro a
125.000
Secondo motivo di appello
Aveva errato il Tribunale ad avere ritenuto non utilizzabile la dichiarazione confessoria resa da circa la simulazione CP_1
relativa al prezzo senza tenere conto della deroga data dalla sussistenza di una principio di prova per iscritto e di Cass.
22978/2022
Il Tribunale non citava un solo precedente in merito e disconoscendo quello che la parte aveva confessato aveva dato luogo ad una rilevante violazione costituzionale circa il giusto processo ed il diritto di difesa.
Il aveva sostanzialmente confermato quanto detto nei capitoli CP_1
di prova.
La Corte di Cassazione con la già ricordata ordinanza n. 22978 del
2022 aveva stabilito il principio che “trattandosi di contratto per
10 il quale non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam né ad
probationem -appunto perché, relativamente alle cessioni di piccoli
esercizi commerciali, non è prescritta l'obbligatoria iscrizione
presso il registro delle imprese, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 2083, 2195, primo comma, 2202 e 2556 c.c. -, a fronte
di un principio di prova per iscritto, la simulazione relativa, con
riguardo al prezzo, poteva essere dimostrata tra le parti, in deroga
alle previsioni di cui agli artt. 1417 e 2722 c.c.,ricorrendo alla
prova per testimoni, ai sensi dell'art. 2724, n. 1, c.c., per
riscontrare l'elemento documentale che faccia apparire verosimile il
fatto allegato (ossia la simulazione del corrispettivo). “
Era poi irragionevole pensare che dei beni mobili obsoleti valessero
175.000 Euro.
Terzo motivo di appello
Il Tribunale aveva fatto una motivazione solo apparente.
Infatti presentando una denuncia per appropriazione indebita nei confronti della appellanti aveva esercitato la facoltà risolutiva e relativa al mantenimento della proprietà dei beni in relazione al riservato dominio.
Da qui l'apparenza della motivazione.
5. ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto CP_1
dell'appello.
Il Tribunale correttamente aveva ritenuto che l'appellato non fosse un mero prestanome.
I beni mobili venduti erano di proprietà di come provava CP_1
la fattura di acquisto ed il pagamento fatto.
L'interposizione fittizia si aveva invece quando soggetto che non può (o non vuole) figurare come parte del negozio faceva partecipare all'atto un soggetto diverso con l'accordo, al quale partecipa anche
11 il terzo, che l'atto produceva effetti nei confronti dell'interposto.
Al fine della sua prova occorreva anche la controdichiarazione scritta del terzo.
Del tutto pretenziosa era l'affermazione che il Tribunale fosse andato ultra petita.
L'interrogatorio formale non poteva essere utilizzato per provare la simulazione soggettiva perché non poteva supplire all'assenza di una controdichiarazione (Cassazione, ordinanza 5 aprile 2022, n. 10933,
sez. II civile ).
Del tutto inconferenti erano poi la tesi delle appellanti circa la risoluzione del contratto.
Dalla presentazione della querela per appropriazione indebita non derivava che la volontà di richiedere l'intervento penale e le appellanti non specificavano minimamente in che cosa consistesse l'inadempimento del . CP_1
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 20 marzo 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
Il primo motivo di appello è infondato:
In caso di simulazione relativa sussiste un litisconsorzio necessario fra i tre soggetti che hanno partecipato alla simulazione.
Cassazione civile , sez. un. , 17/09/2021 , n. 25163
“Poiché l'azione di simulazione (sia essa assoluta o relativa) è
destinata a spiegare i suoi effetti nei confronti di tutte le parti
dell'accordo simulatorio, essa determina
un litisconsorzio necessario giacché la sentenza resa in
12 accoglimento della domanda determina il mutamento della situazione
giuridica comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare
la fattispecie apparente.”
Si noti inoltre che se anche si facesse riferimento alla precedente sentenza del 2013 sussisterebbe lo stesso il litisconsorzio necessario in quanto è pacifico che le attuali appellanti non hanno versato tutte le somme pattuite per la cessione di azienda- cessione di beni mobili;
ne segue che la cedente Stazionetta S.a.s. di SG
ON & C. avrebbe tutto l'interesse se viene ritenuta in realtà
la titolare del credito per i beni mobili relativi allo stabilimento balneare ceduti ad essere presente in causa.
E' pacifico poi che il litisconsorzio necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado di giudizio pertanto non vi è alcun vizio di ultrapetizione.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Per giurisprudenza consolidata non è possibile provare con l'interrogatorio formale una simulazione relativa.
Cassazione civile , sez. II , 05/04/2022 , n. 10933
“In tema di prova della simulazione di una compravendita
immobiliare, la mancanza della controdichiarazione osta
all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a
dimostrare la simulazione relativa, giacché la confessione, in cui
si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire
al difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso
da quello apparentemente voluto;
viceversa, ove sia diretto a
dimostrare la simulazione assoluta del contratto,
l'interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti,
perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza
stessa della compravendita.”
13 Corte appello , Roma , sez. VIII , 12/02/2020 , n. 516
“In materia di locazione, la mancanza della controdichiarazione osta
all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a
dimostrare la simulazione relativa, giacché la confessione, in cui
si risolverebbe l'eventuale risposta positiva, non può supplire al
difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso da
quello apparentemente voluto.”
Inoltre la sentenza del 2022 citata da parte appellante è
inapplicabile in quanto relativa alla prova testimoniale ed a una piccolissima azienda mentre qui si verte nelle tesi degli appellanti di uno stabilimento balneare ceduto per 225.000 Euro e di interrogatorio formale;
quindi si applicano gli articoli 2195 e 2556
c.c. che prevedono la prova scritta per tali contratti.
Né si può parlare di sussistenza di una parziale prova scritta in base alle scritture del 28 agosto 2019.
Infatti nella prima la Stazionetta S.a.s. di SG ON & C.
e le socie , riconosciuto di avere compiuto degli abusi edilizi relativi ad immobili afferenti lo stabilimento dichiarano:
“ “
Nella scrittura del 28 agosto 2019 fra l'appellato e le appellanti si legge che
14 “ - verificata l'effettiva consistenza, stato di conservazione e
funzionamento dei suddetti beni ed attrezza-ture, elencate agli
allegati A) e B) di cui al contratto del punto che precede, i
contraenti, in contraddittorio fra di loro, hanno riscontrato
l'assenza elo inutilizzabilità e lo mmaloramento di tutti i beni ed attrezzature, fatta eccezione per sedie, tavoli, ombrelloni;
… il prezzo di vendita di cui in premessa viene pattuito in € 120.000,00,
altre Iva e cosi complessivamente in € 146.400,00,- “
Nessuna delle due scritture private contiene pertanto elementi di prova relativi all'asserita simulazione.
Inoltre le risposte all'interrogatorio formale date dal non CP_1
provano affatto la simulazione ma confermano la sua ricostruzione fatta nelle difese dell'appellato.
Il che era imparentato con le socie della Stazionetta S.a.s. CP_1
di SG ON & C. avendo sposato ed aveva CP_4
acquistato pagandoli 20.000 Euro i beni mobili componenti lo stabilimento balneare nel 2012 come risulta dalla documentazione prodotta.
Data la separazione così realizzata fra avviamento e proprietà dei beni mobili usati nello stabilimento balneare la locazione e poi la cessione dell'azienda dovevano avvenire ogni volta con due atti.
Nel 2015 con atti del 30 marzo e del 26 aprile si stipulavano rispettivamente il noleggio dei beni e l'affitto di azienda mentre nel 2018 erano stipulati il contratto di cessione dei beni ed il contratto di cessione di azienda consistente nella cessione del solo avviamento come si legge nel contratto.
Non siamo quindi nella ricostruzione dell'appellato in presenza di contratti simulati ma di contratti collegati.
15 Le risposte all'interrogatorio formale date dal non CP_1
smentiscono ma confermano la tesi dell'appellato sono le seguenti
(si riporta il verbale come redatto con i capitoli di prova in cui non sono separate le parole):
1)VerochelesignoreSgherriONeGattusoSara,percontode“ CP_9
.a.s.”,nellafasedelletrattativeaifinidellacessionedelramod'
[...]
aziendadiquest'ultima,costituitodallostabilimentobalnearesitonelCo
munediOspedaletti,hannoconcordatoconlaSI. Email_1
ipa, €225.000,00?”= così risponde: si, è vero Email_2
2)Veroche,dopol'accettazionedellasuddettaproposta,lepredetteSIg.r
eSgherriONeGattusoSara,hannoriferitoallaSI. Email_3
llaloronecessitàdidichiararenell'attonotarileunprezzoinferioreecom
unquenonsuperioread€50.000,00? ?” ?”= così risponde: non lo so
3)“Veroche,agiustificazionedellasuddettalororichiesta,leSIg. Em_4
LaStazionett Email_5
aS.a.s.”,avevanoproblemiconipropricreditori? ?”= così risponde: si
è vero
4)“Veroche,lepredetteSIg. riferivanoallaSI.raSi Controparte_10
,didoverequindiintegrareilprezzoconcordatoperlacess CP_11
ionedelramod'aziendamediantelasottoscrizionediunsecondocontratto,c
. ,SI. aventeadogge Email_6 Controparte_12 CP_13
ttoibenimobiliricompresinelramod'aziendacedutoechepertantosarebber
ostatiscorporati,dichiarandopertalibeniilprezzodi€175.000,00?”= ?”=
così risponde: si è vero
5)“Veroche, . ,haquindivendutoalSI. CP_14 CP_15 Parte_6
,perl'importodichiaratodi€20.000,00? ?”= ?”= così
[...]
risponde: si, è vero
16 6)“VerocheilSI. mportodi€20.000,00amezzoboni Controparte_16
fico bancario? ?”= così risponde: si, è vero
7)“Verocheisuddettibenimobilieranoinusogiàdadiversianninellostabil
imentobalnearedicuialramod'aziendacedutoallaMasipa? ?”= così risponde: si, è vero
8)“Veroche,aseguitodelleirregolaritàedilizieriscontratesull'immobi
lediproprietàdemanialeeoggettodiappositaconcessione,dapartedelComu
nediOspedalettieriferiteallagestionede“ n.c.”,lesign CP_14
Controparte_17
Email_7
Email_8
esarebberoconseguite,comedadoc.7chesirammostraalteste? ?”= così risponde: non lo so
9)“Verochelascritturaprivatadel28agosto2019(vedidoc.7parteattriceo
pponente)prevedevalaclausolaalpunto4,ovverol'impegnoassuntodalsig.
8parteattriceoppon Email_9
entechesirammostraalteste? ?”= così risponde: non lo ricordo
10)“VerocheleSIg. ,hannochiestodieliminarelaclaus Controparte_18
oladigaranziaesottoscriveresoloilresto,assumendol'impegnoaprovvede
reallarestituzionedeglieffetticambiariconsegnatidaMasipaalpredetto
,compresoquellopercuiècausa?” ?”= così risponde: si, è vero
11)“Verocheall' Email_10
areleduescritturechesirammostranoalteste(docc.7e7Adiparteattriceop
ponente)partecipavanoilsig. lesigg. CP_13 Controparte_19
, ”= così
[...] Controparte_20 CP_21
risponde: si è vero
12)“Verocheilprezzoinizialmentedichiaratoin€175.000,00,peribenimob
iliriferitialsig. ,conlascritturaprivatadel28agosto2019,è CP_13
statoridottoad€120.000,00oltreIVA,infunzionediquantoconcordatotral
17 .raSIismondieleSIg. lequalihannostimatoilmi CP_22 Controparte_10
norvaloredelramod'aziendacedutoda“ a.s.” CP_14 Email_11
1diSIismondiClaudia&c. ”= così risponde: si è Controparte_23
vero.
Ora la risposta positiva ai capitoli di prova numeri 5 e 6 comporta che ci fu effettivamente la vendita dei beni mobili dello stabilimenti balneare all'appellato e che quindi successiva cessione alle appellanti non fu simulata dal punto di vista soggettivo perché il era effettivamente il proprietario dei CP_1
beni mobili ceduti.
Tutte le altre risposte provano solo la coordinazione fra i contratti.
Il terzo motivo di appello è del tutto infondato, In data 26 gennaio
2021 presentava una denuncia penale in cui, premesso CP_1
il riepilog la vicenda secondo il suo punto di vista, ossia che prima la locazione e poi la cessione dell'azienda e dei beni relativi allo stabilimenti balneare erano proceduti in parallelo, scriveva:
18 Nella denuncia non vi è alcuna manifestazione di voler risolvere il contratto di cessione ma solo la denuncia in quanto che le appellate avevano rivenduto i beni pur non essendo ancora divenute proprietarie non avendo compiuto i pagamenti.
Del tutto inconsistente poi la tesi che ci sarebbe stata una risoluzione del contratto per fatto concludente con il deposito della denuncia penale.
Pertanto la sentenza appellata non presenta nessun vizio di motivazione.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in 4.800,00 Euro per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A. ( 1.100,00 Euro per la fase di studio, 900,00 Euro
per la fase introduttiva,950,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 1.850,00 Euro per la fase della decisione ).
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello formulato da Parte_7
contro la sentenza del
[...] Parte_2
Tribunale di Imperia n. 313 del 2 maggio 2024 respinge l'appello e
conferma la sentenza appellata.
Condanna in solido Parte_7
a rifondere a le spese legali
[...] Parte_2 CP_1
del giudizio di appello liquidate in 4.800,00 Euro per compensi
oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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