Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 04/03/2026, n. 46
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Sentenza 22 marzo 2022
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Sentenza 4 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 1, commi 12 e 13, della l. 8 agosto 1995, n. 335

    L'applicazione dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 presuppone il possesso, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Nei casi attratti, per effetto dell'art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, nel cd metodo retributivo "puro", non ha alcuna rilevanza l'applicazione dell'aliquota del 44% in quanto inglobata in quella maggiore spettante per la totalità degli anni di contribuzione nella misura dell'80%. Pertanto, non è ravvisabile una quota "retributiva" da riliquidare facendo applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092/73.

  • Inammissibile
    Infondatezza dell'appello INPS e diritto alla riliquidazione delle pensioni

    La Corte ha ritenuto che l'appello incidentale, per quanto notificato all'INPS, non esplicita né articola alcun profilo di censura avverso la sentenza impugnata e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Tuttavia, l'atto può essere riqualificato come atto di costituzione nel giudizio introdotto dall'appello principale dell'INPS, emergendo chiara la volontà degli interessati di resistere all'avverso gravame, ottenendo la conferma della decisione loro favorevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 04/03/2026, n. 46
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 46
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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