Sentenza 22 marzo 2022
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 04/03/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 46/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Daniela ACANFORA Presidente Ida CONTINO Consigliere LU d’AMBROSIO Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere relatore Maria Cristina RAZZANO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-sull’appello principale in materia pensionistica iscritto al n. 60645 del Registro di Segreteria, proposto da:
-INPS (C.F.: 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Carcavallo (p.e.c.:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), LA TT
(p.e.c.: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), NA NN (p.e.c.: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),
IA AR (p.e.c:
avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it) e ER PR (
p.e.c. : avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura SENT. 46/2026 in calce all’atto d’appello depositato in data 17 marzo 2023 e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto (fax 06/59056512) – appellante principale;
contro 1) MI nato a [...] il MI (C.F.:
MI);
2) MI nato a [...] il MI (C.F.:
MI);
3) MI nato a [...] il MI (C.F.:
MI), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Angelo Vittorio IO IU ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Paolo Panariti, Via Celimontana n. 38- 00184 Roma
(p.e.c.: angelo.giunta@legalmail.it) – appellati principali;
per l’annullamento della sentenza n. 28/2022, depositata il 22 marzo 2022 (e non il 15 marzo 2022 come riportato nell’atto di appello), della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale, per la Regione Abruzzo;
nonché
-sull’appello incidentale in materia pensionistica iscritto al n. 60645 del Registro di Segreteria, proposto dai sigg.ri:
1) MI come sopra generalizzato e patrocinato;
2) MI, come sopra generalizzato e patrocinato;
3) MI, come sopra generalizzato e patrocinato
CONTRO
SENT. 46/2026
-INPS (C.F.: 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Carcavallo (p.e.c.:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), LA TT
(p.e.c.: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), NA NN (p.e.c.: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),
IA AR (p.e.c:
avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it) e ER PR (
p.e.c. : avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);
per
-opporsi all’annullamento della sentenza n. 28/2022, depositata il depositata il 22 marzo 2022 (e non il 15 marzo 2022 come riportato nell’atto di appello incidentale), della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale, per la Regione Abruzzo;
Visti gli atti d’appello;
Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 17 febbraio 2026, celebrata con l’assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni: il Magistrato relatore, dott. Nicola Ruggiero, l’Avv. Lidia Carcavallo per l’INPS e l’Avv.
NI NT, su delega dell’Avv. Angelo Vittorio IO IU, per gli appellati/appellanti incidentali;
Ritenuto in
FATTO
1. Con la gravata sentenza n. 28/2022, la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, in composizione monocratica, ha
SENT. 46/2026 parzialmente accolto, compensando le spese, il ricorso proposto dai sig.ri MI, MI e MI, già dipendenti del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, tutti vantanti, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità superiore ad anni 18 e, in particolare:
-MI (già Sostituto Direttore Antincendi Capo e titolare di pensione liquidata con il “sistema misto 2012” ex art. 24 d.l. n.
201/2011, convertito nella l. n. 214/2011): 18 anni e mesi 1 di anzianità;
-MI (già Capo Reparto Esperto e titolare di pensione liquidata con il sistema retributivo): 19 anni e mesi 6 di anzianità;
-MI (già Capo Reparto Esperto e titolare di pensione liquidata con il sistema retributivo): 19 anni e mesi 6 di anzianità.
Nello specifico, il I giudice, previo richiamo del quadro normativo di riferimento, ha riconosciuto “..il diritto dei ricorrenti all’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai fini della liquidazione della pensione”, con le aliquote e le condizioni ivi previste.
Tutto ciò con arretrati fin dall’originaria decorrenza della pensione per il sig. MI e dal quinquennio antecedente rispetto alla domanda stragiudiziale per i sig.ri MI e MI, considerata l’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS.
La Sezione territoriale non ha, per contro, condiviso l’affermazione dei ricorrenti circa l’applicazione dell’aliquota del 2,93% né di quella del 2,44% (quest’ultima prevista dalle sentenze n. 1/QM/2021 e 12/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte), sottolineando SENT. 46/2026 che tali decisioni non avrebbero affrontato la questione, qui in rilievo, dei militari assoggettati al cd “sistema misto 2012” né, a maggior ragione, al sistema interamente retributivo.
2. Avverso la sentenza n. 28/2022 ha proposto appello principale l’INPS, con atto notificato il 17 marzo 2023 e depositato in pari data.
Con tale atto, l’Istituto previdenziale ha lamentato la violazione dell’art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell’art. 1, commi 12 e 13, della l.8 agosto 1995, n. 335.
La Sezione regionale avrebbe, infatti, condannato l’INPS a riliquidare la (in realtà inesistente) quota retributiva di pensioni liquidate non già con il sistema misto, ma bensì con quello retributivo puro.
A tal riguardo, l’appellante ha evidenziato che:
-i ricorrenti vantavano un’anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, come riconosciuto dallo stesso Giudicante;
-le pensioni dei sig.ri MI e MI sarebbero state liquidate per intero con il sistema retributivo (e non per quote);
-il trattamento pensionistico del sig. MI, in applicazione della cd “legge Fornero”, sarebbe stato liquidato con il sistema retributivo sino al 2011 e con quello contributivo per le anzianità successive
(senza tuttavia incidere sul calcolo della parte di pensione maturata in epoca precedente al 2012, da determinarsi secondo il sistema interamente retributivo);
-non sarebbe stato, dunque, applicato il sistema misto di cui alla sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte.
SENT. 46/2026 In definitiva, secondo l’Istituto previdenziale, la richiesta degli interessati (di riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/73) non avrebbe potuto trovare accoglimento a fronte della dedotta, manifesta contraddittorietà tra l’anzianità posseduta alla data del 31.12.1995 (per tutti maggiore di 18 anni) e il richiamo ai requisiti per ottenere l’aliquota di cui al già menzionato art. 54 (ovvero aver maturato un’anzianità compresa tra i 15 ed i 18 anni, rinvenibile nello stesso atto introduttivo del giudizio e ritenuto incontestato dal Giudice di prime cure).
Nella fattispecie in parola, dunque, sarebbe stato già applicato il disposto dell’art. 54.
In conclusione, l’INPS ha chiesto di accogliere il proprio gravame e, per l’effetto, di riformare l’impugnata sentenza, con ogni conseguente provvedimento.
3. Con atto d’appello incidentale depositato il 15 giugno 2023, previamente notificato all’INPS, i sig.ri MI, MI e MI, con il patrocinio dell’Avv. Angelo Vittorio IO IU, hanno, in primo luogo, eccepito la tardività del gravame proposto dall’INPS, per violazione del termine breve, asseritamente decorrente dalla data di notifica (29 settembre 2022) della sentenza, effettuata presso la Direzione provinciale dell’INPS de L’Aquila e non già presso il difensore costituito in primo grado per l’Istituto.
Nel merito, hanno sostenuto l’infondatezza dell’avverso gravame, SENT. 46/2026 argomentando diffusamente, anche con richiami giurisprudenziali, in ordine alla correttezza della decisione impugnata e al proprio diritto alla riliquidazione delle rispettive pensioni, mediante l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 sino al 20° anno, maggiorata dell’1,80% per ogni anno successivo.
In conclusione, gli appellanti hanno chiesto di respingere l’avverso gravame per inammissibilità ed infondatezza, con conferma della decisione impugnata e condanna dell’INPS al pagamento delle spese processuali.
4. Con “istanza di precisazione – atto di costituzione in appello”,
pervenuto in data 30 dicembre 2025, i sig.ri MI, MI e MI hanno evidenziato che l’atto precedentemente depositato è stato erroneamente qualificato quale “atto di appello incidentale”, essendo loro intenzione quella di costituirsi nel giudizio d’appello principale proposto da controparte, al fine di chiederne il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, loro favorevole.
Hanno conseguentemente chiesto che l’atto depositato venga correttamente inteso come atto di costituzione in appello, con richiesta di conferma della sentenza impugnata.
5. Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2026, come da verbale in atti, l’Avv. Lidia Carcavallo per l’INPS ha sostenuto l’infondatezza dell’eccezione di tardività del gravame principale ed insistito per il relativo accoglimento, concludendo come in atti.
L’Avv. NI NT, su delega dell’Avv. Angelo Vittorio IO IU, per gli appellati/appellanti, si è riportata agli scritti, SENT. 46/2026 ribadendo la richiesta di rigetto del gravame dell’INPS, con conferma della sentenza impugnata, concludendo come in atti.
Il giudizio è passato, quindi, in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c., dell’appello principale presentato dall’INPS e di quello incidentale dispiegato dai sig.ri MI, MI e MI, trattandosi di impugnazioni promosse separatamente avverso la medesima sentenza.
2. In via preliminare, il richiamato appello incidentale, per quanto previamente notificato all’INPS, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 190 c.g.c.
Esso, infatti, non esplicita né articola alcun profilo di censura avverso la sentenza n. 28/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, qui in rilievo.
Nondimeno, il predetto atto, per il principio di conservazione degli atti giuridici, può essere riqualificato come atto di costituzione nel giudizio introdotto dall’appello principale dell’Istituto previdenziale, emergendo chiara dallo stesso la volontà degli interessati di resistere all’avverso gravame, ottenendo la conferma della decisione loro favorevole.
3. Sempre in via preliminare, il Collegio deve farsi carico di scrutinare la questione, posta dagli appellati ma comunque rilevabile d’ufficio, della tempestività o meno del gravame principale SENT. 46/2026 dell’INPS.
Il gravame in questione risulta tempestivo.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento maturato dalla Corte di cassazione (proprio) nelle controversie in cui è parte l’INPS, alla cui stregua “..ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo (art. 170 c.p.c.).. ” (così testualmente, tra le altre, Cass., Sez. Lavoro, n. 3145/2019).
Né vale in senso contrario il richiamo operato dagli appellati alla sentenza n. 21884/2022 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, siccome resa con riferimento al regime di notificazione degli atti nel processo tributario, connotato da profili di indubbia specialità, secondo quanto riconosciuto nella medesima sentenza.
Conseguentemente, nel caso di specie, essendo la notifica della sentenza stata effettuata presso la Direzione provinciale dell’INPS de L’Aquila e non già presso il difensore costituito in primo grado per l’Istituto, risulta tempestivo il gravame notificato dall’INPS, in base agli atti di causa, in data 17 marzo 2023 (con deposito in pari data).
Tale notifica risulta, infatti, intervenuta entro 1 anno (cd “termine lungo”) dalla pubblicazione della sentenza (22 marzo 2022), ai sensi dell’art. 178, comma 4, c.g.c.
4. Nel merito, l’appello principale dell’INPS risulta fondato e va, come tale, accolto, per quanto di seguito esposto.
SENT. 46/2026 Giova al riguardo evidenziare che, in base all’art. 54 D.P.R. n.
1092/1973:
“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo” (comma 1).
“La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo” (comma 2).
L’art. 1 della legge n. 335/95 statuisce che:
“Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo” (comma 12).
-“Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al SENT. 46/2026 sistema retributivo” (comma 13).
La consolidata giurisprudenza delle Sezioni d’appello della Corte dei conti, cui questo Collegio intende dare continuità, non ravvisando motivi plausibili per discostarsene, ha già rilevato come l’applicazione dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54 D.P.R. n.
1092/73 presupponga il possesso, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. I App., n. 541/2022).
Ed invero, alla luce del quadro legislativo vigente, nei casi attratti, per effetto dell’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, nel cd metodo retributivo “puro”, “..per la determinazione della pensione non ha alcuna rilevanza l’applicazione dell’aliquota del 44% richiesta in quanto inglobata in quella – maggiore - spettante per la totalità degli anni di contribuzione nella misura dell’80%, così come previsto dall’art.54, comma 7 del d.P.R. 1092/1973” (così, Corte conti, Sez.
I App, n. 105/2023).
In particolare, nell’ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati con il sistema retributivo “puro”, non è ravvisabile una quota “retributiva”
da riliquidare facendo applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 D.P.R. n. 1092/73 (in termini, Corte conti, Sez. II App, n. 141/2025, n.77/2024, n.542/2022, n.110/2022, n.482/2021).
Ancor più recente, è stato evidenziato, con riferimento a fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, che <<Dalla documentazione in atti emerge infatti che i due pensionati in questione, alla data del 31/12/1995, avevano già maturato un servizio utile ai fini SENT. 46/2026 pensionistici superiore ai 18 anni. Conseguentemente, ai due pensionati deve ritenersi applicabile il disposto dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, ai sensi del quale “Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Detto esito ricostruttivo non risulta inficiato dalla successiva riforma c.d.
“Fornero”, che ha introdotto, anche per questa tipologia di pensioni, la possibilità (previa comparazione con l’ipotesi alternativa di computo interamente retributivo) di un computo misto a decorrere dal 2012, fermo sempre rimanendo il computo interamente retributivo per il periodo precedente. La giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte (sent. n. 1 e 12/QM del 2021),
evocata dai pensionati e dalla sentenza gravata, ha riconosciuto, infatti, che il beneficio di cui all’art 54 del TU pensionistico si riferisce a coloro che godano di un trattamento previdenziale calcolato sulla base del sistema misto, come previsto dall’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, per essere in possesso di un’anzianità inferiore ai 18 anni, alla data del 31/12/1995. Nel contempo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, nella menzionata sentenza n. 1/QM/2021, hanno sottolineato, ai fini dell’individuazione dell’aliquota di rendimento al 31/12/95 per il personale militare con pensione liquidata con il c.d. sistema di calcolo misto, che “… l’applicazione tout court dell’art. 54 (nel SENT. 46/2026 combinato disposto dei primi due commi) e l’applicazione dell’aliquota fissa del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa …,
rilevando che il legislatore del 1973 … aveva scomposto, in due segmenti uguali ma disomogenei, il percorso ideale secondo il quale l’aliquota massima di rendimento dell’80% si raggiungeva in 40 anni, attribuendo al primo segmento ventennale … una valorizzazione superiore alla metà di quella totale, cioè il 44%, … in ragione del fatto che i 20 anni di servizio erano rilevanti, in quel sistema, per il collocamento a riposo … Con l’intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più, però, alcuno specifico significato, sicché, … appare necessario valorizzare il solo spartiacque al quale … è possibile riconoscere, in termini generali, rilevanza sotto il profilo normativo, vale a dire quell’anzianità di 18 anni che la stessa legge 335/1995 ha individuato per tenere distinti, appunto, il sistema retributivo e quello contributivo”. Peraltro, questo orientamento risulta ormai pacifico nella giurisprudenza contabile di appello, che ha ripetutamente affermato la non spettanza del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale di cui all’art. 54 del d.P.R. n.
1092/1973 (nei termini di cui alla menzionata giurisprudenza delle SS.RR. di questa Corte) ai soggetti destinatari dei benefici propri del sistema retributivo (cfr. Sez. I App., sent. n. 477/2023; Sez. II SENT. 46/2026 App., sentenze n. 77/2024, n. 542/2022, n. 482/2022, n.
405/2022, n. 310/2022; n. 141/2025; Sez. III App., sent. n.
114/2023) >> (così testualmente, Sez. I App. n. 27/2026, che ha significativamente riformato la sentenza n. 112/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, richiamata dagli appellati nel gravame incidentale, riqualificato quale memoria di costituzione nel giudizio d’appello principale).
L’applicazione dei richiami principi ermeneutici al presente giudizio, connotato dalla presenza di ex appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, tutti vantanti un’anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, nonché titolari di pensione liquidata con il sistema interamente retributivo (MI e MI) ovvero di pensione liquidata con il sistema “misto 2012”, ovvero retributivo sino al 2011 e contributivo per le anzianità successive, ex art. 24, comma 2, decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge n.
214/2011 (MI), comporta l’accoglimento dell’appello proposto dall’INPS e, per l’effetto, l’annullamento della sentenza impugnata.
5. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l’appello dispiegato dall’INPS nei confronti della sentenza n. 28/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo va accolto, con conseguente annullamento della predetta sentenza.
Dall’accoglimento del gravame discende, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c., la condanna dei sig.ri MI, MI e MI al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese di lite, SENT. 46/2026 quantificate in euro 1.000,00 complessivi (da porre a carico degli stessi in parti eguali tra di loro).
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
-RIUNISCE l’appello principale presentato dall’INPS e quello incidentale dispiegato dai sig.ri MI, MI e MI;
-DICHIARA l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dai sig.ri MI, MI e MI;
-ACCOGLIE l’appello principale dispiegato dall’INPS nei confronti della sentenza n. 28/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo e, per l’effetto, ANNULLA la predetta sentenza;
-CONDANNA i sig.ri MI, MI e MI al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese di lite, quantificate in euro 1.000,00 complessivi (da porre a carico degli stessi in parti eguali tra di loro).
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026.
IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)
SENT. 46/2026 Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 4 MARZO 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
LU IA
D E C R E T O
Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.
Il Presidente
(dott.ssa Daniela ACANFORA)
F.to digitalmente Depositato in Segreteria il 4 MARZO 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
LU IA
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione SENT. 46/2026 omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 4 MARZO 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
LU IA