Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3819/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3819/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) in data 11.4.1961 e ivi residente alla contrada Isca n. 22, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO ZUROLI (C.F.: ), C.F._2
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Satriano di Lucania (PZ) alla via
Ospizio n. 3 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in Picerno (PZ) alla S.S. 94 n. 4, cittadina italiana, in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in Potenza alla via Vespucci n. 2 presso il proprio studio, pec: Email_2
1
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale - domande accessorie;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla Parte_1
coniuge con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in Tito CP_1
(PZ) il 4.5.1991, deducendo di aver adottato le figlie (2.7.2003) e Per_1 Per_2
(5.1.2007) e che la residenza familiare era stata posta in Satriano di Lucania (PZ) alla contrada Isca n. 22.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che «Il matrimonio era stato connotato da amore e rispetto reciproco, senza alcuna incompatibilità o problema tra
i coniugi, sino ad agosto 2014, allorché la moglie, , aveva confessato al CP_1
marito di vivere un momento di crisi coniugale e disagio, cui era seguito un ingiustificato distacco morale e materiale crescente nei confronti del ricorrente,
Questo comportamento aveva portato, a Settembre 2015, ad una Parte_1
perdita totale di affectio da parte della moglie, e conseguente CP_1
allontanamento, anche fisico, di quest'ultima dal marito, al punto da relegarlo a dormire nella foresteria della loro abitazione, con evidente umiliazione del proprio ruolo, anche agli occhi delle figlie minori». Sicché era divenuto intollerabile proseguire nella convivenza matrimoniale.
Per l'effetto, il ricorrente ha domandato di:
«I. Dichiarare la separazione personale dei coniugi codice fiscale: Parte_1
, nato a [...], in data [...], ed ivi CodiceFiscale_4
residente in [...]n. 22 e , Codice Fiscale: CP_1 C.F._5
, nata il [...] a [...], residente a [...], SS. 94, ed autorizzarli a
[...]
vivere separatamente;
II. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, CP_1
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stabilendo modalità e criteri di visita da parte del padre, , che Parte_1
dichiara la propria disponibilità a trattenere con sé le figlie, in base alle necessità ed al desiderio delle stesse, nonché alle esigenze lavorative della moglie;
III. Assegnare in uso (rectius diritto di abitazione ad entrambi, trattandosi di immobile
a più piani) la casa coniugale, sita in Satriano di Lucania, Contrada Isca n. 20, ad entrambi i coniugi, ex art. 155 quater c.c., disponendo che resti in uso alla moglie,
, il secondo livello (piano) della casa coniugale, ed al ricorrente, il piano CP_1
terra, già adibito a foresteria e separato nettamente dal secondo livello;
invero,
l'abitazione di cui trattasi ha una grandezza tale da consentirne una suddivisione, garantendo l'autonomia dei coniugi, e preservando, al tempo stesso, il più rilevante interesse delle figlie minori, adottate, attenuando il trauma della separazione dei genitori (Ci si riserva la produzione, entro l'udienza presidenziale, dei dati planimetrici e catastali dell'abitazione coniugale);
IV. Assegnare in uso gli immobili di proprietà dei coniugi, siti nelle località balneari, quindi meta sino ad oggi delle vacanze, in RA (Pz), via Marina - Rovina, e
RA (Cs), via Leonardo da Vinci, ad entrambi i coniugi disponendo che essi concordino, in base ai reciproci impegni, i periodi in cui occuparle, ciò al fine di mantenere inalterato, per entrambi, il precedente tenore di vita di cui, evidentemente, la disponibilità delle abitazioni delle vacanze faceva certamente parte. Il tutto anche nell'interesse delle figlie minori (cfr. Allegati n. 4 e 5);
V. Le richieste di cui ai precedenti punti III e IV si intendono, con riserva di ulteriormente dedurre e concludere in merito alla divisione dei beni facenti capo alla comunione legale fra i coniugi, sulla quale ci si riserva di articolare puntualmente le richieste, deduzioni ed eccezioni nella memoria integrativa, di cui all'art. 163 comma
3 c.p.c., nonché nelle memorie istruttorie 183 comma 6 c.p.c.;
VI. Disporre, ex art. 769 c.p.c., che venga fatto l'INVENTARIO di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare dei beni facenti capo al patrimonio dei coniugi;
VII. Porre a carico del ricorrente, l'obbligo di corrispondere alla moglie, CP_1
, a titolo di mantenimento delle figlie minorenni e un
[...] Per_1 Per_2
assegno mensile di euro 800,00, pari ad euro 400,00, per ciascuna di esse, nonché le spese straordinarie per le stesse nella misura del 50%;
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VIII. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella misura di legge
[…]».
II Emesso decreto di fissazione dell'udienza presidenziale per il dì 9.2.2016,
si è costituita in giudizio il 5.2.2016 mediante deposito di memoria CP_1
difensiva, nella quale non si è opposta alla domanda di separazione personale e ha contestato le avverse deduzioni in ordine al venir meno dell'affectio coniugalis.
In particolare, ha rappresentato che «l'allontanamento e il distacco, a partire dal
2014, dichiarato e confessato, ma di radici ben più lontane, aveva colpito entrambi i coniugi». Tanto vero che «entrambi i coniugi, di comune accordo, avevano deciso di vivere momentaneamente separati in casa, l'uno al piano superiore, l'altro al piano terra del medesimo immobile, sino alla definizione di un accordo di separazione consensuale, rendendo così meno traumatico il distacco».
La resistente ha -altresì- evidenziato che il marito «solo negli ultimi tempi si era prodigato per gli impegni e l'organizzazione quotidiana riguardanti la famiglia, in particolare le figlie, di cui sino ad allora non si era mai occupato».
In ordine alla situazione reddituale e patrimoniale, la resistente ha rappresentato che il marito «oltre a esercitare la libera professione e avere redditi evenienti dalla stessa, era titolare di una s.r.l., essendone socio unipersonale, solida sul mercato affondando le sue radici in decenni, solida altresì finanziariamente e dal punto di vista patrimoniale». Invero, «la […] aveva sempre Controparte_2 fatturato un volume d'affari pari a 3/4 milioni di euro e vantava un patrimonio mobiliare di ben oltre un milione di euro e un patrimonio immobiliare di pari importo».
La famiglia aveva goduto di un tenore di vita alto, tanto vero che «a disposizione della famiglia era sempre stato un veicolo natante di circa 9,5 metri del valore di circa
100.000,00 euro nonché un camper, oltre alle due ville al mare di RA (CS) e
Marina di RA (PZ) che servivano per le vacanze, il tutto senza contare le vacanze all'estero o anche in Italia a cadenza fissa di 3 o 4 volte all'anno».
Quanto a sé medesima, la resistente ha rappresentato di «godere di redditi evenienti dalla propria attività professionale», i quali tuttavia risultavano insufficienti a garantirle il medesimo tenore di vita avuto durante la convivenza matrimoniale.
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Per l'effetto, la resistente ha concluso domandando di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
«1) autorizzare i coniugi le a vivere separatamente previa declaratoria di separazione personale […];
2) disporre l'affido condiviso a entrambi i genitori delle figlie minori e Per_1 Per_2
che abiteranno stabilmente con la madre presso la dimora familiare ubicata in
[...]
Picerno (PZ) alla SS 94;
3) disporre per la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti delle figlie minori come segue:
-il martedì e il giovedì prelevandole da scuola sino alle 22:00;
-il fine settimana alternato dal sabato all'uscita di scuola alle 22:00 della domenica;
-nel periodo delle vacanze natalizie, metà periodo comprensivo il Natale l'uno e il
Capodanno l'altro, ad anni alterni;
-per il periodo pasquale, la metà del periodo di vacanza scolastica comprensiva di
Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, con inizio dal corrente anno con Pasqua e Lunedì in Albis da trascorrere con la madre;
-per il periodo delle vacanze estive, 15 giorni con il padre, da concordarsi per le date entro il mese di maggio;
4) disporre per l'assegnazione in uso della casa coniugale sita in Picerno (PZ) alla
S.S. 94 per l'intero alla sig.ra quale genitore collocatario delle figlie CP_1
minori;
5) disporre circa l'obbligo del sig. in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
alla corresponsione dell'assegno mensile, per il contributo al mantenimento
[...]
delle figlie minori e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni Per_1 Per_2 mese a partire dal mese corrente con bonifico bancario, dell'importo complessivo di €
1.600,00 (€ 800,00 cadauno), con aggiornamento Istat annuale come per legge, oltre alle spese straordinarie, mediche, specialistiche, sportive, scolastiche, ivi comprese gite, vacanze studio, corsi di approfondimento, ripetizioni, nella misura del 50%;
6) Disporre circa l'obbligo del sig. in favore della sig.ra alla Pt_1 CP_1 corresponsione dell'assegno mensile, per il contributo al mantenimento proprio pari all'importo di € 2.000,00, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal corrente mese con aggiornamento Istat annuale come per legge;
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7) il tutto con rigetto di ogni richiesta di parte avversa ed eventualmente con disposizione di accertamento tributario e fiscale sui redditi del sig. in caso di Pt_1 contestazione e vittoria di spese di lite tenuto conto dell'atteggiamento processuale della parte ricorrente».
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale, con ordinanza dell'8.3.2016, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV Con memoria integrativa tempestivamente depositata il 21.3.2016, il ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione a carico della moglie, reiterando per il resto le domande già proposte nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta ex art. 709, comma 3, c.p.c. tempestivamente depositata il 15.9.2016, la resistente ha contestato l'avversa richiesta di addebito e ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti del marito, sostenendo quanto si riporta:
«Nessuna relazione è mai stata intrattenuta dalla resistente per tutto il rapporto coniugale. In sede di udienza presidenziale la parte esponente, a differenza di quanto affermato da controparte, nella trasparenza processuale e correttezza ha dichiarato di aver “conosciuto altra persona” nell'Ottobre 2015, allorquando il rapporto con il marito era naufragato e i coniugi risultavano già separati di fatto, giammai alludendo ad alcuna relazione.
Lo stesso ammette e riconosce che da settembre 2015 le parti erano separate Pt_1
di fatto tanto che il ricorrente evidenzia di essere andato ad abitare nella foresteria.
Se una violazione del dovere di “devozione” alla famiglia vi è stata essa va attribuita al comportamento di totale assenza che il signor ha tenuto rispetto Parte_1
alla famiglia.
In particolare il ricorrente non è mai stato presente alla vita familiare a partire dal quotidiano che lo portava a non partecipare alla crescita delle figlie minori delle quali ha incominciato ad interessarsi solamente a partire dal 2015, quando si è reso conto,
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troppo tardi, che a causa del suo comportamento ed in particolare come conseguenza del totale disinteresse alla famiglia, il rapporto coniugale era naufragato.
Il tempo libero al di fuori dell'attività lavorativa era impiegato dal ricorrente per le sue passioni aereo, moto, letture e riposo.
Come detto, solo dal settembre 2015, il ricorrente ha cominciato e si è tuffato appieno nella partecipazione della vita familiare ed in particolare alla vita e crescita delle figlie minori.
Nelle vacanze estive, mentre la famiglia (moglie e figlie) si recava a vivere presso
l'abitazione al mare di RA, dal mese di giugno a settembre anche per esigenze di salute della figlia maggiore portatrice di intolleranze ed allergie, il sig. era Pt_1
presente solo per alcune sporadiche giornate, dedicando il proprio tempo di vacanza ai propri interessi e passioni.
Paradossale che oggi lo stesso riporti nell'atto introduttivo una richiesta di assegnazione ed uso per il periodo estivo delle case al mare pur non avendo mai lo stesso trascorso del tempo in esse se non giornate occasionali lasciando continuamente sola l'esponente ad occuparsi, con dedizione e devozione, della crescita delle figlie.
Non solo, ma la resistente, al fine di non trascurare anche in tale periodo il rapporto affettivo con il marito, era costretta a lasciare alla madre le figlie al mare per rientrare da RA a casa e trascorrere l'intera giornata con il marito per far rientro in tarda serata dalle piccole.
A ciò si aggiunga la scarsa vicinanza ad ogni problema relativo alla crescita delle figlie in particolare della minore e su tutti anche relativi all'istruzione.
Ad onor del vero da ultimo tra il 2014 ed il 2015 nel pieno periodo di crisi coniugale la parte esponente mettendosi in discussione ha cercato con ogni mezzo e in ogni modo di recuperare il rapporto con il marito anche per il tramite di terapie di coppia a cui era ostile questi.
Tutto però si è rivelato vano cosicché da portare inesorabilmente la coppia al naufragio».
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 23.3.2017 sono state ammesse le prove orali così come articolate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
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La causa, dunque, è stata istruita mediante assunzione dell'interrogatorio formale del ricorrente, escussione testimoniale e acquisizione documentale.
In data 13.6.2017 si è costituito in giudizio nell'interesse del ricorrente l'Avv.
Mario Zuroli, in sostituzione dell'Avv. Mariantonietta Carnevale.
Con comparsa depositata in data 1.6.2018, la resistente, revocando il mandato difensivo conferito all'Avv. Rosadele Giugliano, si è costituita in giudizio quale difensore di sé stessa.
All'udienza del 18.9.2019 è stata chiesta l'emissione della sentenza parziale in ordine allo status, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 2438/2020 del 28.2.2020 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, disponendo accertamenti fiscali, patrimoniali e bancari nei confronti di entrambi i coniugi a mezzo della Guardia di
Finanza e fissando l'udienza del 9.2.2020 per la prosecuzione dell'attività istruttoria mediante escussione testimoniale.
Terminata la fase istruttoria, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.11.2023, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Disposto un rinvio, determinato dalla necessità di definire cause di più risalente iscrizione a ruolo per effetto del programma di gestione e della redistribuzione delle cc.dd. cause vetuste, all'udienza del 19.6.2024, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti private hanno depositato gli scritti conclusionali.
V Necessita rappresentare che nel corso del giudizio sono stati instaurati due sub- procedimenti.
V.1 Segnatamente, con atto denominato “Istanza per provvedimenti urgenti ex art.
709 ter c.p.c. e contestuale istanza di modifica dell'Ordinanza Presidenziale” depositata in data 8.11.2018, il ricorrente ha domandato: Parte_1
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«voglia codesto Ill.mo Giudicante, ritenuta la fondatezza di quanto in premessa, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
1. ai sensi dell'art. 709 ter, c.p.c., ritenuta la condotta inadempiente della sig.ra avv.
rispetto ai provvedimenti resi dal Presidente di codesto Tribunale con CP_1
l'ordinanza del 07/08.03.2016 ed, inoltre, i comportamenti ostativi nonché le condotte gravemente denigratorie e lesive della figura paterna posti in essere dalla Stessa, come descritti sub n. 1) della esposizione narrativa, ammonire la convenuta, genitore inadempiente e disporre condanna al risarcimento dei danni, come per legge, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in favore del deducente e delle figlie minorenni
e Per_1 Per_2
inoltre, disporre le modalità ed i tempi tassativi ed inderogabili di affidamento della prole al padre per il periodo di quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive nonché le modalità ed i tempi tassativi ed inderogabili del godimento alternato da parte dei coniugi delle due case al mare nel corso delle vacanze estive, pasquali e natalizie, tenendo conto che, per tutto il tempo in cui permarrà la indisponibilità della casa in Comune di RA, Via Marina-Rovina, concessa in locazione a terzi dalla convenuta con contratto registrato il giorno 31.07.2018, il godimento alternato da parte dei coniugi potrà essere esercitato esclusivamente sulla casa in Comune di
RA, Marina di RA, Via Leonardo da Vinci n. 12/a;
2. disporre un opportuno ampliamento dei tempi di permanenza delle figlie minorenni con il padre, prevedendo che le stesse pernottino con il genitore nei giorni di martedì
e giovedì, in cui già attualmente sono a lui affidate dalla uscita di scuola alle ore 22,00, nonché nel giorno della domenica che già trascorrono con lui, a fine settimana alternati;
3. rideterminare in € 500,00, o nel diverso importo che si riterrà giusto ed equo, il contributo mensile dovuto dal concludente per il mantenimento delle figlie minorenni, fermo l'obbligo del medesimo concludente di concorrere in misura del 50% alle spese generali nell'interesse delle figlie.
Con vittoria di spese e competenze di causa».
La resistente si è costituita nel detto sub-procedimento e ha chiesto il rigetto delle avverse istanze e, «-in accoglimento della domanda riconvenzionale che in questa sede viene formalmente spiegata:
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a) dando atto dei comportamenti gravemente lesivi della crescita psico-fisica delle minori posti in essere dal anche denigratorie e lesive della figura materna Pt_1
previo ammonimento dello stesso condannare questi al risarcimento del danno in favore dell'ex coniuge e delle figlie minori da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa;
b) a modifica dei provvedimenti presidenziali dell'8/3/2016 disporre che le figlie minori possano rimanere con il padre nei giorni del martedì e giovedì e del sabato (nei week end alternati) dalle ore 18:00 alle 21:00 al fine di permettere loro di studiare e svolgere tutte le attività attinenti allo studio o le terapie necessarie in tranquillità senza interruzioni e nella serenità del focolare domestico con previsione della rotazione di anno in anno del periodo di 15 giorni del periodo estivo nell'arco dei tre mesi di vacanza fruito dalle ragazze e non limitato alla sola mensilità di agosto con previsione programmatica per evitare discussioni e quindi a partire da quest'anno dal 12 giugno al 26 giugno per un anno, dal 27 giugno al 11 luglio per l'anno successivo, dal 12 luglio al 26 luglio, dal 27 luglio al 10 agosto, dal 11 agosto al 25 agosto e dal 26 agosto al 9 settembre;
c) revocare la disposizione afferente l'utilizzo degli immobili ubicati nelle località marine per le ragioni su descritte tenuto conto che l'immobile di RA è stato concesso in locazione con regolare contratto, che l'immobile di RA è nella disponibilità e nel possesso di terzi e che tutte le relative spese per la conservazione e gestione degli immobili non sono mai state sostenute dalla parte istante ancor più che non risulta essere ad oggi presente la condizione di intendere gli immobili del mare come “proiezione del focolare domestico” così come era stato ritenuto nell'ordinanza presidenziale dell'8/3/2016;
d) a modifica della disposizione presidenziale relativamente alla corresponsione del contributo al mantenimento delle figlie minori disporre in favore delle medesime
l'ulteriore somma che il sig. dovrà corrispondere nella misura complessiva di Pt_1
€ 700,00 oltre al contributo già fissato in € 1.300,00, sempre con aggiornamento Istat
e spese straordinarie nella misura del 50%, il tutto in ragione delle ingenti spese occorrenti per i bisogni quotidiani delle minori non essendo più le bimbe di prima anche in rapporto alle spese dell'abitazione familiare trattandosi di una villa di circa
600 mq con giardino la cui gestione risulta essere eccessivamente gravosa e tale da
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rendere inadeguato l'assegno fissato in € 1.300,00 in considerazione anche dell'istruttoria già espletata nell'ambito del giudizio di separazione e gli atteggiamenti fraudolenti tenuti dall'istante tendenti al depauperamento e sottrazione del patrimonio societario e reddituale proprio;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio e al risarcimento del danno in favore dell'esponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria».
Il detto sub-procedimento si è concluso con ordinanza del 5.6.2019, con la quale sono state respinte le relative istanze di diminuzione e aumento del contributo di mantenimento per la prole e si è provveduto come segue:
«1) dispone, a modifica dell'ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di Potenza il
08/03/2016, che le due figlie minori pernottino con il padre anche la domenica nei weekend che già trascorrono con lui, con obbligo per il medesimo di andarle a prendere il sabato all'uscita da scuola e di riaccompagnarle ivi il lunedì mattina, e con l'obbligo per il medesimo di rispettare gli impegni scolastici e in particolare quelli terapeutici della più piccola Per_2
2) disporre che entrambi i genitori si attengano scrupolosamente a tutto quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale del marzo 2015 e nel presente provvedimento»; rinviando la definizione delle spese di lite del detto subprocedimento all'emanazione della sentenza di separazione personale.
V.2 Con istanza depositata il 26.3.2019 la resistente ha dato origine al secondo sub- procedimento, domandando autorizzarsi il rinnovo del proprio passaporto e il rilascio del passaporto delle figlie minori e stante il mancato assenso del Per_1 Per_2
coniuge . Parte_1
Il detto sub-procedimento si è concluso con ordinanza del 6.12.2019 di accoglimento totale dell'istanza, riservando la relativa pronuncia sulle spese di lite all'esito del giudizio principale di separazione personale.
VI Sulle domande oggetto di pronuncia.
Alla luce dell'attività processuale sopra esposta, occorre precisare che per effetto dell'emissione della sentenza parziale n. 252/2020 dichiarativa della separazione personale tra le parti in causa, delle ordinanze emesse a definizione dei due sub- procedimenti introdotti in corso di causa (con le quali sono state rimesse all'esito del
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giudizio principale solo le delibazioni sulle relative spese di lite), e delle conclusioni precisate dalle parti (le parti hanno rassegnato le conclusioni precisandole esattamente, non operando un generale rinvio alle domande proposte in corso di causa), puntualizzando che la resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alla domanda di addebito proposta in via riconvenzionale nei confronti del marito e alla domanda volta a ottenere l'assegno di mantenimento per sé, nonché della circostanza che medio tempore entrambe le figlie, come sarà dettagliato, hanno raggiunto la maggiore età, questo Tribunale risulta investito della decisione sulle restanti domande di addebito della separazione personale alla moglie, di assegnazione della casa coniugale, di mantenimento ordinario e straordinario per le figlie, di regolamentazione del godimento degli immobili (case-vacanza) in comproprietà dei coniugi siti nel
Comune di RA (PZ) alla via Marina Rovina e nel Comune di RA (CS) alla via
Leonardo da Vinci, di condanna alle spese di lite del giudizio principale e dei due sub- procedimenti.
VII Sulla domanda di addebito formulata dal ricorrente.
Circa il riparto dell'onere probatorio in ordine alla domanda di addebito occorre premettere che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.8.2014, n. 18074);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n.
14591; Cass. civ. Sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923);
- in relazione all'ipotesi di richiesta di addebito per violazione del dovere di fedeltà, in ordine al riparto dell'onere probatorio, va aggiunto che: «In tema di separazione tra
12 R.G. N. 3819/2015
coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale» (Cass. civ.,
Sez. VI – 1, ord. del 14.8.2015, n. 16859; nello stesso senso più di recente Cass. civ.
Sez. VI - 1 ord., 23.6.2017, n. 15811);
-deve aggiungersi, considerato che dalla violazione dell'obbligo di fedeltà deriva normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che dell'onere della prova in ordine alla circostanza di una preesistente crisi coniugale, già irrimediabilmente in atto, è gravata la parte che tale eccezione abbia formulato (cfr.
Cass. civ., Sez. VI – 1, ord. 19.2.2018, n. 3923: «Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà»).
Orbene, a sostegno della formulata domanda di addebito il ricorrente ha dedotto che sino ad agosto 2014 il matrimonio era stato connotato da amore e rispetto tra i coniugi, senza alcuna incompatibilità o problema, sino a quando la moglie gli aveva confessato di vivere un momento di crisi coniugale e disagio. A detto momento era seguito un distacco morale e materiale della moglie nei suoi riguardi, circostanza che la resistente aveva confermato all'udienza presidenziale del 9.2.2016, atteso che nella detta sede la moglie aveva anche ammesso di avere già in corso una relazione sentimentale con un'altra persona da alcuni mesi, con evidente violazione del dovere di fedeltà coniugale. Il distacco della moglie, a decorrere da settembre 2015, si era trasformato nella perdita totale di affectio coniugalis, motivo per cui era conseguito
13 R.G. N. 3819/2015
anche l'allontanamento fisico della moglie, tanto che si era visto relegato a dormine nella foresteria della casa coniugale, con violazione da parte della moglie di tutti i doveri di cui all'art. 143 c.c.
L'addebito andava, dunque, dichiarato nei confronti della moglie, atteso che
«l'obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione di cui all'art. 143 c.c., andavano intesi non solo in senso stretto, che nel caso di specie pur ricorreva, dal momento che la parte resistente aveva espressamente ammesso innanzi al Presidente del Tribunale (del che è verbale) di intrattenere da alcuni mesi una relazione sentimentale con altra persona, bensì nel senso di <impegno globale di devozione che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi volto a consolidare l essi>, come esplicitamente indicato dalla Suprema Corte, infatti, con l'ormai nota sentenza n.
8862/2012. Allorché tale devozione e condivisione viene meno, come era avvenuto nel caso di specie per la moglie, secondo la Suprema Corte, si era de facto, infedeli all'impegno assunto con il contratto matrimoniale e, perciò, era legittima una pronuncia di addebito a carico del coniuge
(nel caso di specie, esclusione di qualsivoglia diritto all'assegno di mantenimento in favore della moglie)».
La tesi della difesa del ricorrente, secondo la quale la separazione dovrebbe esser addebitata alla ricorrente per aver quest'ultima dichiarato («confessato») in sede di udienza presidenziale di aver già una relazione sentimentale con altro uomo dal mese di ottobre 2015, fatto dal quale presumere (è questa la tesi difensiva del ricorrente) la pregressa esistenza della relazione fedifraga, atteso che il rapporto sentimentale della moglie con altro uomo sarebbe iniziato dopo solo un mese dall'intervenuta separazione di fatto e allorquando non era stato ancora instaurato il presente giudizio (ricorso introduttivo depositato il 14.12.2015), unitamente a quanto affermato dalla resistente nella memoria difensiva depositata per la fase presidenziale, ossia che la condizione di allontanamento e distacco dal marito, confessata a quest'ultimo solo a partire dall'anno
2014, aveva radici ben più lontane, non può trovare accoglimento.
Precisato che la resistente all'udienza presidenziale ha -tra l'altro- dichiarato:
«Da ottobre ho conosciuto un'altra persona, allorquando il rapporto con mio marito era già naufragato e io e mio marito eravamo già separati di fatto», si osserva che alle
14 R.G. N. 3819/2015
dichiarazioni rese dalla resistente in sede di udienza presidenziale, dunque in sede di libero interrogatorio (e non in sede di interrogatorio formale), non può attribuirsi forza confessoria. Ciò poiché i fatti che si pongono a fondamento della domanda di addebito non possono formare oggetto di confessione, vertendosi in materia di rapporti familiari indisponibili, essendo consentito al giudicante esclusivamente trarre da essi argomenti presuntivi (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent., 28.5.1977, n. 2015). Dunque, avendo la resistente dichiarato quanto è stato riportato in sede di interrogatorio libero, e posto che circa l'addebito della separazione i fatti su cui la relativa domanda si fonda non possono formare oggetto di interrogatorio formale per la detta indisponibilità, non può ricondursi alla riportata dichiarazione della resistente valore confessorio ex art. 228
c.p.c. (cfr. Tribunale Brescia, Sez. II, sent., 14.11.2019, n. 3071), bensì solo quella di fornire elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove acquisite.
Deve, dunque, procedersi all'esame dell'escussione testimoniale tenendo conto, come sopra già rammentato, che spetta alla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Dalla lunga istruttoria condotta, avuto riguardo all'esame delle dichiarazioni testimoniali, risulta quanto segue.
Il testimone , fratello del ricorrente, escusso all'udienza del Testimone_1
18.10.2017, ha dichiarato: «Per quanto mi risulta la vita coniugale fino all'anno 2014
è stata serena. Posso dire però che fra i coniugi non vi era intesa circa i rapporti che le bambine avrebbero dovuto tenere con i nonni paterni, con i quali non era consentito alcun contatto. L'unico contatto è stato consentito quando ha chiesto di vedere Per_1
i nonni. Anche mio fratello non frequentava i nostri genitori per volontà della moglie
e io stesso frequentavo mio fratello all'insaputa della moglie. Ciò avveniva frequentemente».
Rispondendo sul capitolo 2) della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. dalla difesa del ricorrente il 28.10.2016, capitolo che si riporta in parentesi [«vero che in agosto 2014 la signora ha confessato al marito di CP_1
vivere un momento di crisi coniugale, con distacco morale e materiale dal marito e lo ha di fatto cacciato dalla stanza matrimoniale, relegandolo a dormire nella foresteria
15 R.G. N. 3819/2015
dell'abitazione coniugale»], il testimone si è limitato a confermare la circostanza oggetto del capitolo di prova, senza nulla aggiungere.
Sul capitolo 3) della poc'anzi menzionata memoria [«vero che ha CP_1
reiteratamente e gravemente violato il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione previsti dall'art. 143 c.c., instaurando una relazione sentimentale con altra persona, diversa dal marito, prima dell'udienza presidenziale per la separazione del 9 febbraio 2016, più precisamente dal 2014, consolidatasi nel 2015»], il testimone ha risposto:
«Confermo la circostanza n. 3 e posso dire di aver visto personalmente l'Avv. CP_1
con la persona con cui attualmente vive, per quanto ricordo l'Avv. Vito Mecca, nel mese di agosto o settembre dell'anno 2015 in via Pretoria con dei pacchi. La cosa mi
è stata anche confidata da mio fratello».
Il testimone interrogato a prova contraria ha poi dichiarato: «Non ricordo l'anno in cui mio fratello è andato a dormire nella foresteria, ricordo che era il mese di settembre forse dell'anno 2014 o dell'anno 2015, forse più probabile quest'ultimo anno».
La testimone la quale ha lavorato dal 1987 sino al 2017 alle Testimone_2
dipendenze della società di cui il ricorrente è socio unico, Controparte_2 escussa all'udienza del 31.10.2018, ai fini di interesse ha dichiarato: «A seguito di discorsi avvenuti con il sig. durante il corso dei suddetti anni, lo stesso parlava Pt_1 sempre in positivo del suo rapporto con la moglie. Nel 2014 l'ing. mi ha Pt_1
riferito che stava attraversando un momento difficile della vita coniugale anche se non ha detto nulla dei motivi».
Rispondendo su altro capitolo di prova, la testimone ha dichiarato: «Non sono a diretta conoscenza di relazioni sentimentali della sig.ra con altre persone, posso CP_1
solo riferire che nel settembre ottobre del 2014 mio marito mi ha riferito di aver visto la sig.ra incontrarsi con un uomo in Potenza in un vicolo con delle buste della CP_1
spesa in mano. […] Confidavo tale circostanza riferitami da mio marito al sig.
il quale mi riferiva di essere già a conoscenza che la moglie avesse una Pt_1 relazione con un altro uomo. […] Poiché l'ing. riferiva che questa persona Pt_1 era l'Avv. Vito Mecca andavo su facebook e facevo vedere la fotografia a mio marito che lo riconosceva come la persona che si accompagnava con la sig.ra con le CP_1
16 R.G. N. 3819/2015
buste della spesa. […] So che quando le cose nella coppia sono cominciate ad andare male, l'ing. mi informava che era andato a vivere nel piano terreno Pt_1 dell'abitazione coniugale mentre la moglie restava al primo piano. […] Non so riferire se i coniugi prima di separarsi abbiano fatto terapia di coppia».
Il testimone escusso all'udienza del 18.9.2019, nulla ha Testimone_3
saputo riferire in ordine alla relazione tra i coniugi a fronte dei capitoli sui quali è stato interrogato.
La testimone , escussa all'udienza del 9.11.2022, teste Testimone_4
indicata e intimata da parte resistente, circa i fatti posti a fondamento della domanda in disamina, ha dichiarato che il ricorrente ha vissuto al piano terra della casa coniugale da settembre 2015, che la moglie si è sempre occupata dei bisogni materiali della famiglia (fare la spesa), che i coniugi hanno tentato di salvare l'unione matrimoniale sottoponendosi, su istanza della resistente, a terapia di coppia e percorsi spirituali.
L'ultima testimone escussa all'udienza del 7.7.2023, ai Testimone_5
fini di interesse ha dichiarato che la moglie è sempre stata dedita alla famiglia.
Dalle dichiarazioni testimoniali non può ritenersi raggiunta la prova che la moglie, violando il dovere di fedeltà coniugale, fosse legata sentimentalmente ad altro uomo prima della separazione di fatto e che, in ogni caso, tale relazione sia stata la causa della crisi coniugale.
Invero, il testimone , fratello del ricorrente, come già esposto, si è Testimone_1
limitato a confermare la circostanza di cui al capitolo n. 2) della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. dalla difesa del ricorrente il 28.10.2016. Ha poi dichiarato, in relazione al capitolo 3), di aver visto la ricorrente in compagnia di un altro uomo (Mecca Vito) in via Pretoria con dei pacchi nel mese di settembre-ottobre
2015 e che la circostanza (relazione sentimentale della moglie con altro uomo) gli sarebbe stata anche confidata dal fratello-ricorrente. Ha poi riferito che sino all'anno
2014 non vi era crisi coniugale e precisato che il fratello-ricorrente era andato a dormire nella foresteria, più probabilmente, nel settembre 2015. Nulla emerge circa l'esistenza di una relazione sentimentale della moglie con altro uomo prima della separazione di fatto (quest'ultima incontestata tra le parti), né vi sono elementi dai quali desumere l'esistenza del nesso causale tra la frequentazione della moglie con altro uomo e la crisi coniugale, che -già dalle sole dichiarazioni di appare risalire a circa un Testimone_1
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anno prima del riferito stare insieme di e Vito Mecca in Potenza alla via CP_1
Pretoria con dei pacchi, circostanza -quest'ultima- neutra rispetto all'addebito di infedeltà.
La testimone non ha riferito di circostanze apprese direttamente, Testimone_2
avendo dichiarato che il marito le aveva riferito di aver visto a settembre 2014 CP_1
con un uomo (uomo poi riconosciuto dal marito in Mecca Vito) in Potenza in
[...]
un vicolo con delle buste della spesa in mano.
Ebbene, posto che la circostanza che la ricorrente si trovasse in Potenza con altro uomo con delle buste della spesa in mano è neutra rispetto all'addebito di infedeltà, e precisato che la testimone ha dichiarato riferimenti temporali (settembre 2014) discordanti da quelli dichiarati dal teste (settembre-ottobre 2015), si Testimone_1
osserva che alcun valore probatorio può essere conferito alle dichiarazioni della testimone riferite de relato ex parte actoris e prive di ulteriori Testimone_2
circostanze a sostegno -di natura oggettiva e soggettiva- intrinsecamente collegate alla riferita infedeltà e direttamente percepite dalla dichiarante (cfr. Cass. civ., Sez. I,
4.12.2014, n. 2566; sull'argomento più di recente Cass. civ., Sez. VI, 24.6.2022, n.
20482).
Irrilevante risulta l'esame delle dichiarazioni rese dai restanti testimoni ai fini della domanda in scrutinio, se non per affermare che anche in relazione alla violazione di tutti gli ulteriori doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., diversi dall'obbligo di fedeltà, non vi è prova in atti.
Va poi aggiunto che è stato dimostrato l'esistenza di una pregressa crisi coniugale, atteso che dall'escussione testimoniale risultano i tentativi di salvare il rapporto coniugale mediante accesso a terapia di coppia e percorsi spirituali.
Pertanto, la domanda di addebito formulata dal ricorrente nei confronti della resistente deve essere disattesa.
Non deve effettuarsi valutazione sulla domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dalla resistente in quanto espressamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni.
VIII Sulle domande relative alla prole.
18 R.G. N. 3819/2015
Circa l'affidamento, il collocamento e il regime di frequentazione tra il padre, quale genitore non convivente con la prole, e le figlie, si osserva che nulla deve essere disposto poiché -come già detto- nel corso del giudizio (2.7.2003) e Per_1 Per_2
(5.1.2007) hanno raggiunto la maggiore età.
Ciò posto, si rileva che non vi è contestazione in atti (anzi la questione dell'assegnazione della casa coniugale in tutta la sua interezza risulta pacifica alla luce delle conclusioni precisate dal ricorrente, contrariamente alle iniziali richiesti in merito) sulla circostanza che le figlie siano conviventi con la madre e che non siano economicamente autosufficienti. Pertanto, la casa coniugale sita in Picerno (PZ) alla
S.S. 94 (in catasto al foglio 47, particella 709, sub 1, 2, 3, 4 e 5) deve essere assegnata alla resistente in tutta la sua interezza e con tutti i beni mobili che la CP_1
compongono, la quale continuerà ad abitarla unitamente alle figlie, persistendo i presupposti di Legge dell'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Orbene, atteso che è pacifico che le figlie non siano economicamente autosufficienti poiché entrambe studentesse (sicuramente la maggiore è studentessa universitaria all'Università Federico II di Napoli e la minore studentessa liceale a
Potenza), deve affrontarsi la questione della determinazione del quantum da porre in capo al padre, quale genitore non convivente con la prole, a titolo di contribuzione al mantenimento.
In merito, si consideri quanto segue:
a) il ricorrente ha originariamente chiesto di versare alla moglie a titolo di mantenimento ordinario indiretto per le figlie la complessiva somma di euro 800,00 al mese (euro 400,00 per ciascuna figlia); nel corso del giudizio, a fronte della determinazione del detto mantenimento in complessivi euro 1.300,00 al mese oltre adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT per mezzo dell'emissione dell'ordinanza presidenziale, ha chiesto ridursi il detto importo adducendo il peggioramento della propria situazione economico-reddituale e il miglioramento di quella della moglie;
da ultimo, ossia in sede di precisazione delle conclusioni, ha reiterato l'iniziale richiesta di versamento (complessivi euro 800,00 al mese), ritenendo sproporzionato il mantenimento determinato all'esito della fase presidenziale in considerazione dei suoi redditi, come risultanti dalla condotta
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istruttoria, e delle esigenze delle figlie in relazione anche alla partecipazione al mantenimento di competenza della madre;
b) la resistente ha originariamente chiesto l'importo complessivo di euro 1.600,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto delle figlie, richiesta che ha confermato in sede di precisazione delle conclusioni;
c) dalla documentazione reddituale presente in atti afferente al ricorrente e dalle disposte indagini per mezzo della Guardia di Finanza emerge che questi ha percepito i seguenti redditi:
20 R.G. N. 3819/2015
-periodo di imposta 2019: reddito complessivo euro 15.391,00 – imposta netta euro
1.868,00;
-periodo di imposta 2020: reddito complessivo euro 6.376,00;
-periodo di imposta 2021: reddito complessivo euro 14.427,00 - imposta netta euro
1.335,00;
-periodo di imposta 2022: reddito complessivo euro 16.003,00 - imposta netta euro
2.116,00;
d) risulta altresì in atti che il ricorrente sia titolare dell'omonima impresa individuale esercente l'attività di studi di ingegneria, con sede legale in Satriano di Lucania alla c.da
Isca, nonché rappresentante legale della oggetto sociale: Controparte_3
costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con sede in Satriano di Lucania alla c.da Isca, della oggetto sociale: costruzione Controparte_2
di edifici residenziali e non residenziali, con sede legale in Satriano di Lucania alla via
Sant'Andrea s.n.c., e del Controparte_4
con sede legale in Potenza alla via Vespucci n. 2;
[...]
e) dalla documentazione reddituale presente in atti afferente alla resistente e dalle disposte indagini per mezzo della Guardia di Finanza emerge che la menzionata ha percepito i seguenti redditi:
21 R.G. N. 3819/2015
-periodo di imposta 2019: reddito complessivo euro 7.093,00;
-periodo di imposta 2020: reddito complessivo euro 48.578,00
-periodo di imposta 2021: reddito complessivo euro 188.007,00;
-periodo di imposta 2022: reddito complessivo euro 19.888,00;
e) risulta pacifica in capo alle parti la titolarità, in via esclusiva e non, di beni immobili, come emergenti in atti;
f) dall'esame complessivo delle dichiarazioni testimoniali possono ritenersi provate le affermazioni operate dalla resistente circa i beni mobili e immobili nella disponibilità della famiglia e l'alto tenore di vita condotto, talché è ancora valevole la presunzione operata all'esito dell'udienza presidenziale per la quale l'effettiva disponibilità economica di entrambe le parti era maggiore dei redditi dichiarati;
g) qui richiamata la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 effettuata dal ricorrente e depositata il 7.11.2023, non può dubitarsi che svolga, oltre all'attività libero-professionale di Parte_1
ingegnere, attività imprenditoriale edile quale socio unico della
[...]
a socio unico e della a socio unico, Controparte_2 Controparte_3
società la prima, atteso che la seconda è stata costituita nel 2017, dalla quale deve presumersi che il ricorrente abbia tratto (e continui a trarre) utilità maggiori di quelle emergenti, atteso che dall'escussione testimoniale risulta che il ricorrente curava la partecipazione della s.r.l. ad appalti, recandosi a tale scopo anche fuori sede e in tutta
Italia, e aveva la disponibilità di molteplici beni mobili registrati, nonché a ragione del fatto che il tenore di vita dedotto dalla resistente, e che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali, non è stato oggetto di specifica contestazione in relazione al fatto che al mantenimento dello stesso e per la maggior consistenza (in sede di prova è emerso che la resistente si occupava di fare la spesa per la famiglia) badasse il marito;
h) deve altresì osservarsi che se così non fosse (ossia come sostenuto al punto che precede), non vi sarebbe plausibile spiegazione al tenore di vita condotto dalla famiglia
(casa coniugale su tre livelli e con giardino, due case per le vacanze estive, aiutante domestica, tata, cura di hobbies e pratica di sports, più di due beni mobili di trasporto su ruote, barca e disponibilità di aeromobile) in considerazione dei redditi dichiarati dal resistente, i quali, anche sommati a quelli percepiti dalla moglie al tempo di convivenza coniugale, non avrebbero consentito di godere del tenore di vita accertato. A ciò si
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aggiunga, si ribadisce, che nessuna specifica contestazione è stata formulata in atti circa il fatto che il tenore di vita familiare accertato sia stato frutto, almeno per la maggior consistenza (atteso che dall'istruttoria è emerso che la moglie si occupava di fare la spesa per il nucleo familiare), dei proventi dell'attività (tutta) svolta dal ricorrente;
i) devono -poi- considerarsi le maggiori esigenze delle figlie legate alla crescita (non è in discussione che la maggiore sia studentessa universitaria fuori sede), talché anche sotto tale profilo la tesi del ricorrente della sproporzione dell'assegno determinato all'esito della fase presidenziale rispetto ai bisogni della prole non è accoglibile.
Per le esposte ragioni si ritiene che vada confermato l'importo determinato a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto per le figlie posto in capo al padre all'esito della fase presidenziale, ossia la somma complessiva di euro 1.300,00
(milletrecento,00) al mese, ossia euro 650,00 (seicentocinquanta,00) per ciascuna figlia, oltre adeguamento automatico annuale secondo gli incidi ISTAT a decorrere dal dì di emissione della presente sentenza e fermi per il passato gli importi maturati per effetto del detto adeguamento, oltre alla partecipazione paterna al 50% delle spese straordinarie.
Si precisa che per spese straordinarie si intendono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN, quali a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei
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medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
IX Sulla domanda di assegnazione delle case di RA e RA.
Per quanto concerne la domanda formulata dal ricorrente relativa all'uso dei due immobili, case-vacanza, ancora in comproprietà dei coniugi, rispettivamente siti nel
Comune di RA (PZ) alla via Marina Rovina e nel Comune di RA (CS) alla via
Leonardo da Vinci, deve richiamarsi in questa sede quanto affermato con l'ordinanza del 5.6.2019 emessa a definizione del primo sub-procedimento.
Posto che l'esposta domanda, in virtù di quanto chiesto dal ricorrente negli scritti introduttivi e a ragione del fatto che in sede di precisazione delle conclusioni ha domandato confermarsi quanto stabilito in merito con l'ordinanza presidenziale, non può che qualificarsi quale domanda di assegnazione degli immobili siti in RA e RA, si osserva che non è consentito assegnarsi immobili diversi dalla casa coniugale.
Invero, l'istituto dell'assegnazione della casa familiare, rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è unicamente consentita in relazione all'immobile che abbia costituito centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent., 4.7.2011, n. 14553; vedasi anche Cass. civ.,
Sez. I, sent., 19.2.2016, n. 3331).
Pertanto, la domanda in esame deve essere disattesa.
Non vi è altra domanda sulla quale questo Tribunale è tenuto a pronunciarsi, atteso che, come già esposto sopra, per effetto delle precisate conclusioni le domande di natura divisoria e quelle propriamente sussumibili nell'art. 709 ter c.p.c., in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni (a fronte, si ribadisce, di conclusioni precisate in maniera specifica), devono ritenersi rinunciate o comunque non coltivate.
X Sulle spese di lite.
Considerato che
-vi è stata reciproca soccombenza con riguardo al primo sub-procedimento;
-vi è stata soccombenza del ricorrente circa il secondo sub-procedimento;
24 R.G. N. 3819/2015
-la resistente solo in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alla domanda di addebito e a quella volta a ottenere il mantenimento per sé;
-il ricorrente non ha perorato la tesi della divisibilità della casa coniugale originariamente sostenuta;
-il ricorrente è risultato soccombente sulla domanda di addebito, soccombenza che deve ritenersi prevalente, nonché circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario per la prole;
si ritiene che le spese di lite unitamente intese (ossia quelle del presente giudizio principale e dei due sub-procedimenti introdotti in corso di causa) debbano essere compensate per la metà e che la restante metà, liquidata come segue, debba esser posta in capo al ricorrente a ragione -soprattutto- del rigetto della domanda di addebito.
Le spese di lite si liquidano, nel già ridotto ammontare pari al 50% dell'intero, secondo il D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio e secondo lo scaglione di valore da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 (cause di valore indeterminato), in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri massimi per la fase istruttoria attesa la celebrazione dei due sub-procedimenti, in complessivi euro 4.259,50, oltre accessori di Legge.
La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente deve essere respinta per carenza dei presupposti di Legge per il suo accoglimento, in quanto è stata disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa nella misura del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 3819 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2015, vertente tra
[...]
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Parte_1 CP_1
presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
Parte_1
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle domande di affidamento, collocamento e frequentazione della prole, attesa la raggiunta maggiore età di entrambe le figlie;
3) assegna la casa coniugale, sita in Picerno (PZ) alla S.S. 94, identificata in catasto al foglio 47, particella 709, sub 1, 2, 3, 4 e 5, in tutta la sua interezza, alla resistente
, affinché continui ad abitarla unitamente alle figlie;
CP_1
25 R.G. N. 3819/2015
4) determina in complessivi di euro 1.300,00 (milletrecento,00) al mese, ossia euro
650,00 (seicentocinquanta,00) per ciascuna figlia, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT a decorrere dal dì di emissione della presente sentenza, il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento ordinario indiretto delle Parte_1
figlie, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro CP_1
il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal dì di emissione della presente sentenza e fermi per il passato gli importi maturati per effetto del detto adeguamento ISTAT:
5) pone a carico del padre il 50% delle spese straordinarie e Parte_1
il restante 50% a carico della madre;
CP_1
6) rigetta la domanda di assegnazione degli immobili, case-vacanza, ancora in comproprietà dei coniugi, rispettivamente siti nel Comune di RA (PZ) alla via
Marina Rovina e nel Comune di RA (CS) alla via Leonardo da Vinci;
7) compensa nella misura del 50% le spese di lite tra le parti in causa;
8) condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite Parte_1
nella misura del 50% nei confronti della resistente , che si CP_1
liquidano nel già detto ridotto ammontare in complessivi euro 4.259,50 per compenso professionale, oltre al 15% spese generali, I.V.A e C.P.A. come per
Legge;
9) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28.4.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
26