Decreto cautelare 28 luglio 2025
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Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/02/2026, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8640 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pablo De Luca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Baleniere 98;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di ritiro cautelare delle armi del 16.6.2025 ex art. 39 comma 2 TULPS emesso dalla P.S. - X distretto “-OMISSIS-”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. NI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 25.7.2025 e depositato in pari data, -OMISSIS- impugnava il verbale cautelativo, redatto il 16.5.2025 ed adottato ai sensi dell’art. 39 co. 2 TULPS dalla Questura di -OMISSIS- distretto di P.S. “-OMISSIS-”, di ritiro del porto d’armi per Guardia Particolare Giurata n. -OMISSIS-, rilasciato dalla Prefettura di Roma in data 30.10.2020, nonché di una pistola Glock mod. 19 cal. 9x21, matricola -OMISSIS-, oltre a n. 141 cartucce stesso calibro e di n. 2 caricatori, nonché di una rivoltella Taurus mod. 85 calibro 38 Special matricola -OMISSIS- oltre a n. 150 cartucce stesso calibro.
L’atto era dipeso da quanto accaduto il 14.6.2025, allorché, come chiarito in giudizio dalla Questura di Roma, vi era stato un alterco tra il -OMISSIS- e -OMISSIS-, quest’ultimo fidanzato con la figlia del ricorrente. In particolare, -OMISSIS- era stato notato da personale di P.S. nel mentre colpiva con un calcio il -OMISSIS-, allorché quest’ultimo era sdraiato a terra, tanto che -OMISSIS- aveva poi sporto denuncia.
2. Avvero il suddetto provvedimento veniva proposto ricorso deducendosi la “ violazione degli artt. 3 co. 1 l. 241/1990, 39 co. 1 e 2 e 43 TULPS; difetto e grave insussistenza della motivazione in ordine alle ragioni del ritiro cautelare; assenza dei presupposti dell’urgenza e del pericolo di abuso di armi ”; in sintesi, premessa l’impugnabilità anche del verbale di ritiro cautelativo delle armi, veniva rilevato come l’atto impugnato non recava alcuna motivazione, anche con riferimento alle ragioni di urgenza che avevano condotto al ritiro; inoltre, non era stato considerato che il -OMISSIS- aveva agito solo in difesa della figlia minorenne, non volendo che la stessa frequentasse -OMISSIS-; il ragazzo, peraltro, prima del 14.6.2025, si era già reso autore di un danneggiamento della serratura del portone di ingresso dell’abitazione del ricorrente, nonché autore di diversi messaggi minacciosi (cfr. allegato n. 2 al ricorso); quanto, infine, all’episodio del 14.6.2025, il ricorrente rappresentava di essersi soltanto limitato a difendere (cfr. in merito il referto del pronto soccorso del 14.6.2025 allegato al ricorso), come avrebbero potuto testimoniare diversi soggetti presenti ai fatti ed indicati nel ricorso proposto.
3. Si costituivano in giudizio il Ministero degli Interni e la Prefettura di Roma chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con le ordinanze nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- il Collegio disponeva di integrare l’istruttoria.
5. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- veniva accolta la richiesta di misura cautelare.
6. All’udienza pubblica del 17.2.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso è fondato.
Invero, quanto al titolo di guardia giurata e alla sua revoca, la valutazione fatta dall’amministrazione, pur connotata da ampia discrezionalità, deve sempre essere sorretta da una motivazione adeguata che dia adeguato conto degli elementi concreti che, nella singola vicenda, hanno determinato l’autorità pubblica a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi. Per tenere fede a questo vincolo di adeguatezza motivazionale - particolarmente avvertito nell’ipotesi di incidenza del provvedimento sull’attività lavorativa del ricorrente - occorre che dall’atto emergano chiaramente i motivi per i quali la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita, conducano l’autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e l’uso delle armi (cfr. al riguardo Cons. di Stato, sez. III, n. 6457/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie, come eccepito da parte ricorrente, non risulta adeguatamente motivato il verbale di ritiro delle armi del 16.5.2025 (in cui risulta essere stato fatto solo un generico riferimento ai fatti del 14.6.2024, senza alcuna precisazione in merito), lacuna non colmata neppure successivamente da un atto del Prefetto. Invero, dopo il ritiro cautelativo delle armi, avvenuto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., non risulta essere stato adottato alcun provvedimento dalla Prefettura di Roma (aspetto, si osservi, che è stato oggetto di istruttoria, come da ordinanza n. -OMISSIS-), come sarebbe dovuto accadere.
In effetti, ai sensi della norma menzionata, il ritiro delle armi da parte di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza è consentito per ragioni di urgenza ed ha efficacia solo provvisoria in attesa che si pronunci sulla vicenda il Prefetto competente.
8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e deve essere annullato il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, salvo le valutazioni future dell’amministrazione, che dovrà tener conto però di quanto dedotto in fatto da parte ricorrente.
9. I tratti di particolarità della vicenda consentono di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, salva la restituzione del contributo unificato a carico delle amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini indicati di cui in parte motiva.
Spese di lite compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico delle amministrazioni resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE OV, Presidente
NI CO, Referendario, Estensore
Silvia IM, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CO | IE OV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.