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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 4879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4879 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del GOP dr. Francesco Saverio Caiazzo, all'udienza del 26/11/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6872/2023 avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
(CF: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. sig.ra , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_2
IN (CF: ) C.F._1
- RICORRENTE –
CONTRO
in persona del Direttore pro Controparte_1 tempore sita in , rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott.ssa CP_1
AN IA LE, dott.ssa IA Grazia UO, dott.ssa CP_2 dott.ssa Diana Lucia Mascolo e dott.ssa Eleonora Stefanelli, come da delega in atti,
- RESISTENTE –
CONCLUSINI
Coma da note di trattazione scritta depositate all'udienza del 26.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/09/2023, la ricorrente, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4752/4498 B del 29/08/2023, dell' , notificata il 12/09/2023, avente Controparte_1 ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento di € 8.240,00, per presunta violazione dell'art. 3 D.L. n. 12 del 22/04/2002 convertito in L. n. 73 del
23/04/2002, modificato ed integrato dalla L.183 del 04/11/2010;
La ricorrente con via preliminarmente eccepiva l'intervenuta decadenza del diritto di credito, dell' , derivante dalla Controparte_3 sanzione, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 commi 1 e 2 della legge 689/1981, che prevede il termine perentorio di 90 giorni per la notifica degli estremi della violazione al trasgressore. Ritiene la ricorrente che sarebbe trascorso, dal primo accesso ispettivo del 29/03/2022 alla data della notifica del verbale, 26/08/2022, più del termine previsto. con un primo motivo nel merito, censurava la ricostruzione dell'
[...]
, per cui il sig. , trovato dagli Parte_3 Persona_1 accertatori in cucina, quale cuoco, svolgeva tala mansione solo occasionalmente, nel mentre la sig.ra , non avesse trovato alto Parte_2 cuoco. A supporto dell'occasionalità, la resistente rappresentava che tutti i lavoratori, ad eccezione del sig. , risultavano regolarmente Persona_1 occupati. Da ultimo, dato che solo occasionalmente preparava i Persona_1 pasti, la sua attività doveva considerarsi quale aiuto domestico, cosicché trovando applicazione l'art. 4 della L. 18 del 04/11/2010, dovesse escludersi l'obbligo di preventiva comunicazione.
Con un secondo motivo nel merito, lamenta la genericità e conseguente compressione del diritto di difesa per quanto alla seconda contestazione dell'Ordinanza ingiunzione: “omessa o infedele registrazione sul libro unico – fatti salvi i casi di errore meramente materiale – dei dati relativi al lavoratore e alle prestazioni lavorative, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali”. Ritendendola priva della specifica descrizione delle omissioni contestate.
Concludeva quindi per la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato.
Costituitosi, l , in ordine al motivo Parte_3 preliminare del ricorso, faceva rilevare che gli accertamenti risultavano conclusi in data 18/08/2022 e la notificazione del verbale risultava perfezionata in data
26/08/2022 alla ditta in data 26/08/2022 alla sig.ra Parte_1
, nel rispetto del termine di 90 giorni previsti dall'art. 14 L. 689/81. Parte_4 In ordine al primo motivo nel merito, di parte opponente, rilevava che il lavoratore, , all'atto dell'accesso ispettivo, era stato trovato intento Persona_2 al lavoro. Evidenza l come il datore di lavoro avesse provveduto alla CP_1 comunicazione obbligatoria unificata dell'istaurazione del rapporto di lavoro successivamente all'accesso ispettivo;
in ordine al secondo motivo nel merito, di parte opponente, rilevava che la violazione relativa all'omessa o infedele registrazione sul libro unico, non fosse contestata.
Da ultimo per ciò che concerneva la lamentata lesione del diritto di difesa riguardo all'indeterminatezza delle contestate violazione al libro del lavoro,
l'opposto rilevava che dal provvedimento impugnato, ordinanza ingiunzione n.
4752/4498 B del 29/08/2023, risultavano indicati gli atti presupposti, le norme violate e le norme sanzionatorie, nonché i lavoratori ed i periodi a cui fanno riferimento le sanzioni irrogate. Sicché alcuna mancanza di motivazione vi si potesse riscontrare.
Concludeva per la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta e per il rigetto del ricorso.
La causa veniva assegnata allo scrivente in data 14/10/2025 e discussa all'udienza dell'26/11/2025 mediante lo scambio di note scritte.
L'opposizione è parzialmente fondata e parzialmente deve essere accolta.
Occorre affrontare prioritariamente la tematica della sussistenza o meno della decadenza del diritto sanzionatorio. Il quale si verifica quando un'autorità non esercita il proprio potere di irrogare una sanzione entro un termine perentorio stabilito dalla legge. Questo porta all'estinzione del potere sanzionatorio, a tutela della certezza del diritto e del diritto di difesa del cittadino, che non può rimanere indefinitamente esposto all'azione della Pubblica Amministrazione.
Nel caso di specie parte ricorrente ha erroneamente individuato il giorno a quo da quale far iniziare il decorso del termine di giorni 90, identificandolo con il primo accesso ispettivo, in data 29/03/2022. In realtà lo stesso deve correttamente individuarsi con la chiusura dell'accertamento, in data
18/08/2022. Per cui il verbale è stato tempestivamente notificato alla odierna resistente, il data 26/08/2022. Il motivo preliminare d'opposizione non può essere accolto Per quanto concerne il primo motivo d'opposizione in merito circa la regolarità del rapporto di lavoro del sig. , si evidenzia come lo stesso, al Persona_2 momento dell'accesso ispettivo, è stato trovato in cucina intento occupato nella preparazione dei pasti. A prova della sua posizione lavorativa giova considerare anche le affermazioni rese dagli altri lavoratori, in sede di accesso ispettivo ed acquisite a verbale dagli Ispettori. La sig.ra dichiarava: “dalla metà di Parte_5 gennaio 2022 lavora in cucina , per quattro ore al giorno, per Persona_2 cinque giorni la settimana. lo stesso provvede a cucinare per noi tutti ed in particolare per quelli alloggiati”; la sig.ra : “ non l'ho mai Tes_1 Persona_2 visto lavorare giù al negozio anche se l'ho visto frequentare il locale. Lui lavora solo nei locali cucina…”; il sig. : il pranzo o cena viene preparato da Tes_2
. Quest'ultimo l'ho visto sempre sopra in cucina e raramente giù Persona_2 nel negozio;
il sig. : “ che avete trovato in cucina, Tes_3 Persona_2 lavora come cuoco dalla metà di gennaio 2022 per quattro ore al giorno su cinque giorni alla settimana”.
Il processo verbale di accertamento su fatti visti direttamente dall'accertatore,
Pubblico Ufficiale, ha fede privilegiata, e fa piena prova sicché per contestarlo,
è necessaria una querela di falso. L'opposta non ha dato prova della regolare occupazione del sig. , impiegato già dal gennaio 2022, inoltre è Persona_3 significativo che l'opponente, abbia provveduto alla comunicazione obbligatoria unificata dell'instaurazione del rapporto di lavoro solo dopo l'accesso ispettivo, allorquando per i datori di lavoro che procedono all'instaurazione del rapporto di lavoro è prescritto l'obbligo di effettuare la comunicazione al Servizio per l'impiego competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di inizio della prestazione lavorativa, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Pertanto, la sanzione è stata correttamente elevata e il motivo d'opposizione non può essere accolto.
Da ultimo è da esaminare il secondo motivo d'opposizione in merito. Il dettato dell'art. 39 D.L. n. 112 del 25 giugno 2028, dispone, al primo comma, che: “Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative” e al secondo comma: “Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte
o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.”
Nell'ordinanza ordinanza ingiunzione opposta, l si Controparte_1 limitava a redigere l'elenco dei lavoratori trovati a lavoro al momento dell'accesso ispettivo e a emanare la sanzione, motivandolo in maniera del tutto generica: “omessa o infedele registrazione sul libro unico -fatti salvi i casi di errore meramente materiale – dei dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali”.
L'opposta dopo aver accertato che tutti i lavoratori riportati nell'elenco fossero regolarmente occupati, riscontrava irregolarità nel libro unico dei lavoratori, senza però, senza meglio specificarle e senza indicare per ciascuna delle posizioni lavative, quali obblighi di legge, tra quelli indicati dall' art. 39 co. 1 e 2
D.L. 112/2008, sarebbero stati violati. L'ordinanza deve essere motivata e non può essere generica o apparente, ma deve spiegare le ragioni di fatto e di diritto del provvedimento. Una motivazione per relationem (rinvio ad altri atti) è valida solo se vi è un richiamo esplicito e preciso agli atti che contengono i contenuti necessari per la valutazione dell'interessato. La giurisprudenza sul punto, ha ritenuto che l'ordinanza di ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non debba avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, ma è sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché essa dia conto delle ragioni di fatto della decisione che, appunto, come appena sopra detto, possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (Cass. 8649/2006). Nel caso di che qui ci occupa nell'atto presupposto manca l'individuazione dei fatti che avrebbero costituito le violazioni in parola, impedendo così all'opposta la precisa conoscenza di quanto contestatole e inibendo il suo diritto di difesa. Si riconduce alla chiarezza della sanzione la precisione e determinatezza della norma che la prevede e la chiara comunicazione dei motivi per cui è stata comminata. Una norma chiara e non ambigua è essenziale per garantire il principio di legalità e la prevedibilità delle conseguenze per il cittadino, permettendogli di comprendere l'obbligo e agire di conseguenza. Una sanzione può essere contestata se la comunicazione della violazione è confusa, non garantendo all'interessato la possibilità di difendersi correttamente. La sola indicazione della norma violata, data l'ampiezza degli obblighi in essa prescritti, non è sufficiente a una precisa individuazione di quanto contestato. Pertanto, il motivo deve essere accolto.
L'opposizione va parzialmente accolta, limitatamente all'annullamento nella parte in cui contesta la violazione dell'art. 39 commi 1 e 2 del D.L. 112/2008 e applica la sanzione di € 1.000,00, confermata per il resto.
Le spese di lite, visto il parziale accoglimento e considerata le peculiarità delle questioni trattate vengono interamente compensate, considerato anche che l si è costituito a mezzo proprio Funzionario. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, in accoglimento parziale dell'opposizione,
1) Dichiara illegittima e annulla l'ordinanza ingiunzione, n. 4752/4498 B del
29/08/2023, dell' , limitatamente Controparte_1 alla parte in cui contesta la violazione dell'art. 39 commi 1 e 2 del D.L.
112/2008 e applica la sanzione di € 1.000,00;
2) confermatala detta ordinanza ingiunzione per la restante parte;
3) compensa interamente le spese.
Così deciso in Salerno, il 26/11/2025
Il GOP
Dr. Francesco Saverio Caiazzo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del GOP dr. Francesco Saverio Caiazzo, all'udienza del 26/11/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6872/2023 avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
(CF: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. sig.ra , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_2
IN (CF: ) C.F._1
- RICORRENTE –
CONTRO
in persona del Direttore pro Controparte_1 tempore sita in , rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott.ssa CP_1
AN IA LE, dott.ssa IA Grazia UO, dott.ssa CP_2 dott.ssa Diana Lucia Mascolo e dott.ssa Eleonora Stefanelli, come da delega in atti,
- RESISTENTE –
CONCLUSINI
Coma da note di trattazione scritta depositate all'udienza del 26.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/09/2023, la ricorrente, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4752/4498 B del 29/08/2023, dell' , notificata il 12/09/2023, avente Controparte_1 ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento di € 8.240,00, per presunta violazione dell'art. 3 D.L. n. 12 del 22/04/2002 convertito in L. n. 73 del
23/04/2002, modificato ed integrato dalla L.183 del 04/11/2010;
La ricorrente con via preliminarmente eccepiva l'intervenuta decadenza del diritto di credito, dell' , derivante dalla Controparte_3 sanzione, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 commi 1 e 2 della legge 689/1981, che prevede il termine perentorio di 90 giorni per la notifica degli estremi della violazione al trasgressore. Ritiene la ricorrente che sarebbe trascorso, dal primo accesso ispettivo del 29/03/2022 alla data della notifica del verbale, 26/08/2022, più del termine previsto. con un primo motivo nel merito, censurava la ricostruzione dell'
[...]
, per cui il sig. , trovato dagli Parte_3 Persona_1 accertatori in cucina, quale cuoco, svolgeva tala mansione solo occasionalmente, nel mentre la sig.ra , non avesse trovato alto Parte_2 cuoco. A supporto dell'occasionalità, la resistente rappresentava che tutti i lavoratori, ad eccezione del sig. , risultavano regolarmente Persona_1 occupati. Da ultimo, dato che solo occasionalmente preparava i Persona_1 pasti, la sua attività doveva considerarsi quale aiuto domestico, cosicché trovando applicazione l'art. 4 della L. 18 del 04/11/2010, dovesse escludersi l'obbligo di preventiva comunicazione.
Con un secondo motivo nel merito, lamenta la genericità e conseguente compressione del diritto di difesa per quanto alla seconda contestazione dell'Ordinanza ingiunzione: “omessa o infedele registrazione sul libro unico – fatti salvi i casi di errore meramente materiale – dei dati relativi al lavoratore e alle prestazioni lavorative, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali”. Ritendendola priva della specifica descrizione delle omissioni contestate.
Concludeva quindi per la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato.
Costituitosi, l , in ordine al motivo Parte_3 preliminare del ricorso, faceva rilevare che gli accertamenti risultavano conclusi in data 18/08/2022 e la notificazione del verbale risultava perfezionata in data
26/08/2022 alla ditta in data 26/08/2022 alla sig.ra Parte_1
, nel rispetto del termine di 90 giorni previsti dall'art. 14 L. 689/81. Parte_4 In ordine al primo motivo nel merito, di parte opponente, rilevava che il lavoratore, , all'atto dell'accesso ispettivo, era stato trovato intento Persona_2 al lavoro. Evidenza l come il datore di lavoro avesse provveduto alla CP_1 comunicazione obbligatoria unificata dell'istaurazione del rapporto di lavoro successivamente all'accesso ispettivo;
in ordine al secondo motivo nel merito, di parte opponente, rilevava che la violazione relativa all'omessa o infedele registrazione sul libro unico, non fosse contestata.
Da ultimo per ciò che concerneva la lamentata lesione del diritto di difesa riguardo all'indeterminatezza delle contestate violazione al libro del lavoro,
l'opposto rilevava che dal provvedimento impugnato, ordinanza ingiunzione n.
4752/4498 B del 29/08/2023, risultavano indicati gli atti presupposti, le norme violate e le norme sanzionatorie, nonché i lavoratori ed i periodi a cui fanno riferimento le sanzioni irrogate. Sicché alcuna mancanza di motivazione vi si potesse riscontrare.
Concludeva per la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta e per il rigetto del ricorso.
La causa veniva assegnata allo scrivente in data 14/10/2025 e discussa all'udienza dell'26/11/2025 mediante lo scambio di note scritte.
L'opposizione è parzialmente fondata e parzialmente deve essere accolta.
Occorre affrontare prioritariamente la tematica della sussistenza o meno della decadenza del diritto sanzionatorio. Il quale si verifica quando un'autorità non esercita il proprio potere di irrogare una sanzione entro un termine perentorio stabilito dalla legge. Questo porta all'estinzione del potere sanzionatorio, a tutela della certezza del diritto e del diritto di difesa del cittadino, che non può rimanere indefinitamente esposto all'azione della Pubblica Amministrazione.
Nel caso di specie parte ricorrente ha erroneamente individuato il giorno a quo da quale far iniziare il decorso del termine di giorni 90, identificandolo con il primo accesso ispettivo, in data 29/03/2022. In realtà lo stesso deve correttamente individuarsi con la chiusura dell'accertamento, in data
18/08/2022. Per cui il verbale è stato tempestivamente notificato alla odierna resistente, il data 26/08/2022. Il motivo preliminare d'opposizione non può essere accolto Per quanto concerne il primo motivo d'opposizione in merito circa la regolarità del rapporto di lavoro del sig. , si evidenzia come lo stesso, al Persona_2 momento dell'accesso ispettivo, è stato trovato in cucina intento occupato nella preparazione dei pasti. A prova della sua posizione lavorativa giova considerare anche le affermazioni rese dagli altri lavoratori, in sede di accesso ispettivo ed acquisite a verbale dagli Ispettori. La sig.ra dichiarava: “dalla metà di Parte_5 gennaio 2022 lavora in cucina , per quattro ore al giorno, per Persona_2 cinque giorni la settimana. lo stesso provvede a cucinare per noi tutti ed in particolare per quelli alloggiati”; la sig.ra : “ non l'ho mai Tes_1 Persona_2 visto lavorare giù al negozio anche se l'ho visto frequentare il locale. Lui lavora solo nei locali cucina…”; il sig. : il pranzo o cena viene preparato da Tes_2
. Quest'ultimo l'ho visto sempre sopra in cucina e raramente giù Persona_2 nel negozio;
il sig. : “ che avete trovato in cucina, Tes_3 Persona_2 lavora come cuoco dalla metà di gennaio 2022 per quattro ore al giorno su cinque giorni alla settimana”.
Il processo verbale di accertamento su fatti visti direttamente dall'accertatore,
Pubblico Ufficiale, ha fede privilegiata, e fa piena prova sicché per contestarlo,
è necessaria una querela di falso. L'opposta non ha dato prova della regolare occupazione del sig. , impiegato già dal gennaio 2022, inoltre è Persona_3 significativo che l'opponente, abbia provveduto alla comunicazione obbligatoria unificata dell'instaurazione del rapporto di lavoro solo dopo l'accesso ispettivo, allorquando per i datori di lavoro che procedono all'instaurazione del rapporto di lavoro è prescritto l'obbligo di effettuare la comunicazione al Servizio per l'impiego competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di inizio della prestazione lavorativa, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Pertanto, la sanzione è stata correttamente elevata e il motivo d'opposizione non può essere accolto.
Da ultimo è da esaminare il secondo motivo d'opposizione in merito. Il dettato dell'art. 39 D.L. n. 112 del 25 giugno 2028, dispone, al primo comma, che: “Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative” e al secondo comma: “Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte
o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.”
Nell'ordinanza ordinanza ingiunzione opposta, l si Controparte_1 limitava a redigere l'elenco dei lavoratori trovati a lavoro al momento dell'accesso ispettivo e a emanare la sanzione, motivandolo in maniera del tutto generica: “omessa o infedele registrazione sul libro unico -fatti salvi i casi di errore meramente materiale – dei dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali”.
L'opposta dopo aver accertato che tutti i lavoratori riportati nell'elenco fossero regolarmente occupati, riscontrava irregolarità nel libro unico dei lavoratori, senza però, senza meglio specificarle e senza indicare per ciascuna delle posizioni lavative, quali obblighi di legge, tra quelli indicati dall' art. 39 co. 1 e 2
D.L. 112/2008, sarebbero stati violati. L'ordinanza deve essere motivata e non può essere generica o apparente, ma deve spiegare le ragioni di fatto e di diritto del provvedimento. Una motivazione per relationem (rinvio ad altri atti) è valida solo se vi è un richiamo esplicito e preciso agli atti che contengono i contenuti necessari per la valutazione dell'interessato. La giurisprudenza sul punto, ha ritenuto che l'ordinanza di ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non debba avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, ma è sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché essa dia conto delle ragioni di fatto della decisione che, appunto, come appena sopra detto, possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (Cass. 8649/2006). Nel caso di che qui ci occupa nell'atto presupposto manca l'individuazione dei fatti che avrebbero costituito le violazioni in parola, impedendo così all'opposta la precisa conoscenza di quanto contestatole e inibendo il suo diritto di difesa. Si riconduce alla chiarezza della sanzione la precisione e determinatezza della norma che la prevede e la chiara comunicazione dei motivi per cui è stata comminata. Una norma chiara e non ambigua è essenziale per garantire il principio di legalità e la prevedibilità delle conseguenze per il cittadino, permettendogli di comprendere l'obbligo e agire di conseguenza. Una sanzione può essere contestata se la comunicazione della violazione è confusa, non garantendo all'interessato la possibilità di difendersi correttamente. La sola indicazione della norma violata, data l'ampiezza degli obblighi in essa prescritti, non è sufficiente a una precisa individuazione di quanto contestato. Pertanto, il motivo deve essere accolto.
L'opposizione va parzialmente accolta, limitatamente all'annullamento nella parte in cui contesta la violazione dell'art. 39 commi 1 e 2 del D.L. 112/2008 e applica la sanzione di € 1.000,00, confermata per il resto.
Le spese di lite, visto il parziale accoglimento e considerata le peculiarità delle questioni trattate vengono interamente compensate, considerato anche che l si è costituito a mezzo proprio Funzionario. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, in accoglimento parziale dell'opposizione,
1) Dichiara illegittima e annulla l'ordinanza ingiunzione, n. 4752/4498 B del
29/08/2023, dell' , limitatamente Controparte_1 alla parte in cui contesta la violazione dell'art. 39 commi 1 e 2 del D.L.
112/2008 e applica la sanzione di € 1.000,00;
2) confermatala detta ordinanza ingiunzione per la restante parte;
3) compensa interamente le spese.
Così deciso in Salerno, il 26/11/2025
Il GOP
Dr. Francesco Saverio Caiazzo.