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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/10/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 78/2018 R.G., avente ad oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Branchicella, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Praia a Mare (CS), Via Garibaldi n. 3, giusta delega in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
RICORRENTE
E
con sede legale in Bergamo, iscritta nel Registro Controparte_1 delle Imprese di Bergamo con nr. 345283 R.E.A., capogruppo del Controparte_2
, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al nr. 3111.2, in persona del Procuratore signor
[...]
, munito dei necessari poteri di firma in forza di procura speciale di cui all'atto a Persona_1 ministero notaio dott. di Gambara in data 22 dicembre 2017, rappresentata e Persona_2 difesa dall'avv. Gianmario Parola del Foro di Cuneo, rappresentata e difesa dall'Avv. Damiano Bua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Pier Tommaso Pugliesi snc, giusta procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTI
NONCHE'
, con sede legale in Torino, in persona del Procuratore Sig. Controparte_3 Per_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaianmario Parola e elettivamente domiciliata presso lo
[...] studio del medesimo, sito in Corigliano- Rossano (CS), Via Pier Tommaso Pugliei snc, in virtù di procura speciale alle liti a margine del ricorso per intervento;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.01.18, e ritualmente notificato, il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio l' deducendo che: il ricorrente intratteneva Controparte_1 rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito con Banca Carime Spa, Filiale di
Diamante (CS), identificato con coordinate bancarie: Cod. Iban: IT 27 F 03067 80710
000000001019 a far data dal 01.01.1998 fino al 01.04.2016, data di comunicazione al correntista di recesso dal rapporto con passaggio a sofferenza per l'importo di euro 4.978,24, oltre interessi;
il ricorrente utilizzava il conto corrente per le operazioni di versamento contante, assegno e prelievo per come pattuito, utilizzando l'affidamento concesso e provvedendo a rimborsare periodicamente con le rimesse attive gli addebiti a titolo di interessi passivi, ogni commissione applicata e richiesta, spese e oneri su base annua secondo le richieste e i calcoli adottati dall' sul rapporto di CP_4 conto;
sul rapporto veniva attivata altresì un'apertura di credito per originari 50.000.000 di vecchie
Lire (€5.823,00) successivamente revocato all'atto della comunicazione di recesso dal rapporto nell'aprile 2016; le condizioni del rapporto tuttavia non venivano validamente stipulate preventivamente all'accessione del rapporto;
le clausole applicative di interessi, commissioni e spese, in quanto non espressamente e preventivamente pattuite in forma scritta sono nulle;
difatti dai documenti rilasciati su richiesta ex art. 119 TUB della Banca convenuta- estratti di conto corrente a far data dal 11.02.1998- si apprende che la Banca ha pattuito la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione all'art. 1283 c.c. peraltro applicando una diversa periodicità di calcolo tra gli interessi passivi ed attivi;
ha applicato un'illegittima commissione di extra fido pari al 16,50 % e una commissione di massimo scoperto senza specificazione alcuna della base di calcolo della stessa e della sua periodicità; il ricorrente ha difatti provveduto ad effettuare espressa richiesta, ai sensi dell'art. 119 T.U. bancario mediante lettera racc. A/r per la produzione della documentazione contabile da cui si evinceva la mancata valida pattuizione delle richiamate clausole pur applicate al rapporto;
dall'analisi contabile pertanto degli estratti scalari dal 1998 al I° Co Trimestre 2016 è emerso che l'Istituto Credito abbia applicato al conto de quo le commissioni di massimo scoperto ai saldi passivi, abbia altresì fatto ricorso al gioco delle valute, e applicato spese non previste al conto de quo, abbia fatto ricorso alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dal I° trimestre del 1998 fino alla chiusura del rapporto senza adeguarsi alla delibera CICR
2000; i tassi applicati agli interessi passivi inoltre indicati nella misura nominale del 16,50% dall'inizio del rapporto, sull'affidamento concesso, hanno raggiunto soglie effettive di molto superiori, in considerazione degli addebiti a titolo di anatocismo, cms e spese, determinando il superamento delle soglie d'usura previste ex art.
1-2 legge 108 del 1996 e successivi decreti attuativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento del Tesoro, pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale con riserva di allegazione telematica al ricorso;
La mancata pattuizione preventiva degli interessi e degli oneri in genere (commissioni, spese ecc) sul rapporto di conto corrente bancario e apertura di credito costituisce violazione della normativa bancaria TUB
Testo Unico in materia bancaria e creditizia che viene sanzionata con la nullità delle clausole e dei relativi addebiti applicati al rapporto nei limiti e nei termini di cui all'art. 117 D.lgs. n. 385/93 TUB;
l'eventuale superamento delle soglie d'usura nei trimestri di rilevamento determina altresì
l'applicazione dell'art. 1418 comma 1 c.c. in relazione agli art. 1 e 2 della legge 108/1996 che ha modificato l'art. 644 bis codice penale, ovvero la nullità per contrarietà a norma imperativa di carattere penale delle competenze e di tutte le componenti del credito bancario che hanno determinato usura fatto salvo il risarcimento del danno per la configurabilità dell'illecito penale;
oggetto della domanda odierna è la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali applicative della contabilizzazione degli interessi passivi, delle remunerazioni a titolo di tassi di interesse, oneri e commissioni per violazione di normative di settore e norme imperative, l'accertamento dell'effettivo saldo del rapporto, scorporato quanto illegittimamente addebitato per le causali indicate, con conseguente richiesta a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. di restituzione delle somme addebitate illegittimamente per le causali in premessa, fatto salvo il risarcimento del danno;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c. e art. 167 c.p.c. il ricorrente dichiara che il rapporto è stato sempre affidato e che il saldo in dare ha sempre rispettato il fido concesso non superando il limite dell'affidamento; pertanto tutte le rimesse annotate in conto hanno avuto natura ripristinatoria;
a tal fine precisa che i saldi effettivi e veritieri del rapporto su cui verificare la natura ripristinatoria della rimessa sono quelli epurati individuati sul conto ricalcolato previa epurazione degli addebiti illegittimi a titolo di competenze, oneri, spese e commissioni applicate dalle banche.
Parte ricorrente, pertanto, domandava: nel merito, 1) dichiararsi che l'istituto di credito convenuto ha illegittimamente applicato interessi convenzionali sul conto corrente bancario de quo e per l'effetto scorporarsi quanto illegittimamente addebitato in forza della loro applicazione sul conto previa declaratoria di nullità della relativa clausola;
2) e per l'effetto ritenersi e dichiararsi che gli interessi dovuti da parte attrice all'istituto di credito convenuto erano e sono quelli previsti dall'art
117 comma 7 lett. a), senza capitalizzazione, dall'inizio alla fine del rapporto, al netto di commissioni massimo scoperto e giorni-valuta non dovuti;
3) sempre per l'effetto condannarsi l'istituto di credito convenuto alla restituzione ex art 2033 CC e 1223 CC di quanto illegittimamente addebitato per l'applicazione degli interessi convenzionali di cui ai precedenti punti 1) e 2) oltre interessi legali;
4) accertarsi sul conto corrente de quo quanto applicato per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui saldi passivi e scorporarsi la relativa somma dal saldo debitorio e all'esito condannarsi il convenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito per effetto della stessa oltre gli interessi al tasso legale, previa declaratoria di nullità della relativa clausola;
5) determinarsi l'esatto rapporto di dare e di avere tra le parti applicando sui saldi debitori del conto corrente di cui in narrativa i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, ricalcolando il c/c de quo, senza alcuna capitalizzazione sia per le rimesse attive che passive;
6) Dichiararsi non dovute le commissioni di massimo scoperto applicate sul conto corrente bancario e ordinarsi la restituzione di quanto addebitato per effetto della loro applicazione oltre agli interessi legali;
7) accertarsi l'applicazione delle spese documentate e previste sul conto corrente de quo, dichiararsi non dovute le altre non espressamente previste e condannarsi il convenuto alla restituzione di queste ultime oltre agli interessi legali;
8) accertarsi gli addebiti applicati al conto de quo per effetto della postergazione delle valute e anticipazione delle valute nelle operazioni di incasso e prelievo assegni e condannarsi alla restituzione di quanto addebitato per effetto di detta pratica previa declaratoria di nullità della relativa clausola;
9) dichiararsi la nullità ex art. 1418 comma 1 c.c. delle clausole applicative delle competenze e l'illegittimità di quanto addebitato a tale titolo nei trimestri in cui si accerti il superamento dei tassi soglia previsti dai decreti ministeriali tempo per tempo vigenti, in attuazione della legge 108/96 art. 2, effettuandone lo scorporo dai saldi di conto corrente e condannando la convenuta alla restituzione in favore della parte attrice, salva e impregiudicata l'azione penale;
10) in sintesi, ordinarsi, per l'effetto, alla convenuta la restituzione immediata di quanto indebitamente percepito in ragione della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e di interessi convenzionali, delle commissioni di massimo scoperto, della postergazione delle valute, delle spese di conto non dovute nonché di tutte spese percepite a titolo di competenze nei periodi di accertamento dell'usura, dall'inizio del rapporto sino alla chiusura, nella misura di euro8.929,14 o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e comunque determinata a mezzo di CTU tecnico bancario oltre gli interessi legali dalla data di chiusura del rapporto contrattuale sino al soddisfo;
11) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché rimborso delle spese di mediazione ove previsto per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 91 c.p.c. tenuto conto della mancata adesione all'istanza di mediazione.
Con comparsa di risposta, si costituiva tardivamente , la quale Controparte_1 domandava: in via preliminare: dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito con riferimento a tutte le rimesse di natura solutoria effettuate sul conto corrente oggetto di giudizio precedenti alla data del 5 febbraio 2008, ovvero in data precedente ai dieci anni dalla notifica dell'avversario atto di citazione;
in via preliminare: dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito con riferimento a tutte le rimesse di natura solutoria effettuate sul conto corrente oggetto di giudizio precedenti alla data del 5 febbraio 2008, ovvero in data precedente ai dieci anni dalla notifica dell'avversario atto di citazione;
nel merito, in via principale: dichiararsi infondata nei confronti della conchiudente e Controparte_1 conseguentemente respingersi ogni avversaria domanda;
in via subordinata: limitarsi le avversarie pretese al giusto ed al provato. in ogni caso: col favore o, quantomeno, l'integrale compensazione, delle spese di causa, assistenza e patrocinio.
Con ricorso per intervento ex artt. 105 e 111 c.p.c. del 23.09.21, si costituiva Controparte_3 che, con atto del 26.03.21 rogito Notaio dott. di Milano si fondeva con Persona_4 [...]
mediante incorporazione di quest'ultima nella prima. Controparte_1
, con l'atto sopra citato, domandava: in via preliminare: dichiararsi Controparte_3
l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito con riferimento a tutte le rimesse di natura solutoria effettuate sul conto corrente oggetto di giudizio precedenti alla data del 5 febbraio
2008, ovvero in data precedente ai dieci anni dalla notifica dell'avversario atto di citazione;
nel merito, in via principale: dichiararsi infondata nei confronti della conchiudente e conseguentemente respingersi ogni avversaria domanda;
in via subordinata: limitarsi le avversarie pretese al giusto ed al provato. in ogni caso: col favore o, quantomeno, l'integrale compensazione, delle spese di causa, assistenza e patrocinio.
All'udienza del 21.10.25, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
La domanda risulta accoglibile per quanto di ragione.
In via preliminare si rileva l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
A tal proposito, “In presenza di un'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in una domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere di provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate” (Cass. civ., Sez. I, n.28215 del
04.11.2024).
Infatti la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie è fondamentale poiché determina se un versamento su conto corrente è considerato un pagamento o una semplice movimentazione di fondi. Da questa distinzione ne discendono conseguenze anche sul piano sostanziale giacché il termine prescrizionale è differente per le due fattispecie.
Nelle rimesse solutorie il termine di prescrizione è decennale per l'azione di ripetizione dell'indebito e decorre dal momento del singolo versamento, mentre per le rimesse ripristinatorie il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.24418/2010 hanno chiarito che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una Banca che lamenti la nullità delle clausole negoziali contenute in un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta, bensì dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. In altri termini, il termine di prescrizione decennale decorre dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non può considerarsi un vero e proprio pagamento, poiché non soddisfa il creditore, ma amplia o ripristina solo la facoltà d'indebitamento del correntista.
E' evidente, quindi, che la fattispecie in argomento deve essere analizzata in tal senso, ossia valutare la natura delle rimesse in discussione. Di conseguenza il Consulente Tecnico d'Ufficio nominato, rispondendo al 2° quesito richiesto da questo Giudice, ha rilevato 4 trimestri in cui sono intervenute rimesse solutorie. In particolare ha riscontrato che, ai fini dei termini prescrizionali
(Cassazione S.U. 2 dicembre 2010 n.24418), è rilevante il trimestre del 31/03/2004. Per tale motivo ha ritenuto opportuno fissare il termine prescrizionale in coincidenza con il suddetto trimestre, considerando quindi l'eventuale indebito dei periodi precedenti come integralmente irripetibile. Il
CTU, stante le linee di fido accordato, ha rilevato rimesse solutorie, che di seguito si riportano:
- I Trim 1998 rimesse solutorie per euro 12.016,50
- I Trim 2002 rimesse solutorie per euro 2.613,53
- IV Trim 2003 rimesse solutorie per euro 16.568,52
- I Trim 2004 rimesse solutorie per euro 964,65
riferendo che “Le rimesse solutorie rilevate assorbono completamente le competenze addebitate dalla banca dal 01/04/1998 al 31/12/2003 per euro 2.984,99. Le suddette competenze sono irripetibili in quanto prescritte” (cfr. pag. 30 elaborato peritale). Il CTU ha, altresì, fornito chiarimenti alle osservazioni di parte convenuta, affermando che “..il calcolo delle rimesse è stato effettuato su un conto ricalcolato, cioè epurato dalle competenze addebitate…”. Tutto quanto sopra viene recepito e fatto proprio da questo Giudice e, pertanto, risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Posto quanto sopra, occorre ora verificare l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, la legittima pattuizione della commissione di massimo scoperto e delle valute, quesiti affidati al CTU nominato.
Il primo quesito posto all'attenzione del CTU attiene, semplificandone la formulazione, alla verifica della presenza in seno al contratto di conto corrente bancario e di apertura di credito della pattuizione della clausola di capitalizzazione trimestrale regolarmente comunicata al correntista in conformità a quanto disposto dalla delibera CICR 9/2/2000 e se si sia rispettato il criterio di reciprocità degli interessi sia a debito che a credito.
La risposta fornite dal CTU è la seguente, alla quale questo Giudice si conforma, : “ La generalità delle banche ha provveduto ad effettuare l'adeguamento della periodicità trimestrale degli interessi a credito e a debito, per tutti i rapporti di conto corrente in essere prima del 2000, curandone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la comunicazione nell'estratto conto.
Nella fattispecie analizzata, per quanto concerne i criteri utilizzati, seppur risulti dall'estratto conto del terzo trimestre 2000 la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia a debito che a credito con relativa annotazione, tuttavia non si riscontra, agli atti, la presenza della espressa accettazione, da parte del correntista, della clausola di reciprocità, né la pubblicazione della stessa in G.U. Ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima e nel ricalcolo se ne è tenuto conto, secondo le indicazioni fornite nel quesito dal G.I.” (cfr. pag. 29 elaborato peritale).
Il terzo quesito posto al CTU attiene alla richiesta di verifica della pattuizione per iscritto della commissione di massimo scoperto e in mancanza di pattuizione scritta la sua eliminazione e ciò anche nel caso in cui manchi l'indicazione del preciso criterio di calcolo e di capitalizzazione convenuto nella medesima.
La risposta fornita dal CTU e condivisa da questo Giudice è la seguente: “ Il contratto preso come riferimento dal CTU è l'apertura di credito sottoscritta dalle parti il 15/12/1988. Nela pattuizione è indicata la percentuale della cms, tuttavia non essendo espressamente indicati i criteri e le modalità di calcolo, le commissioni di massimo scoperto sono state completamente annullate e recuperate nel ricalcolo del conto corrente, per il periodo in cui non opera la prescrizione” (cfr. pag. 31 elaborato peritale).
Per i quesiti n.4, 5 e 6, che si rimanda agli atti per pronta consultazione, il CTU si è pronunciato con il seguente tenore: 4° “Nella comunicazione alla clientela del 31/12/2008, tra le condizioni economiche risulta una commissione per fido non garantito dello 0,3750%, già applicata dal
30/06/2008 e fino al 30/06/2009”; 5° “Nel documento di sintesi allegato all'estratto conto del quarto trimestre 2012, nella categoria Fidi e sconfinamenti risulta la voce “Commissione per messa a disposizione dei fondi” dello 0,3957% aumentata dal 12/05/2012 allo 0,4457%”; 6 “La commissione di massimo scoperto è stata recuperata per il periodo successivo alla prescrizione fino alla sua applicazione al 30/06/2009, per come indicato al quesito nr 3” (cfr. pagg. 31 e 32 elaborato peritale).
In riferimento al quesito n.4 parte attrice ha contestato il riconoscimento da parte del CTU della clausola di massimo scoperto, in quanto trattasi di mera comunicazione, chiedendo pertanto il su recupero dai conteggi effettuati. A tale contestazione è stata fornita adeguata risposta da parte del
CTU con i chiarimenti forniti il 18 luglio 2023, nel senso che: “...l'adeguamento dei contratti già in essere costituisce un giustificato motivo ex art. 118 d. lgs. 385/93, che attribuisce alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto originario, con conseguente obbligo di comunicazione al cliente….. ….Nella comunicazione alla clientela del 31/12/2008, menzionato nella risposta al quesito nr 4, la Banca Carime fornisce tutte le suindicate precisazioni volute dalle disposizioni normative. Non risultano, invece, comunicazioni di recesso da parte del cliente. Considerando che nel quesito nr 4, veniva richiesto al CTU di verificare se la cms, nel rapporto in essere, rispondesse ai nuovi requisiti di legge, per quanto detto, la commissione, conforme alla nuova disciplina, è da ritenersi validamente applicata”.
In riferimento al quesito n.5 parte attrice ha contestato che, in merito alle clausole contrattuali alle previsioni dell'art. 117-bis del testo unico bancario e del decreto del Circ del 30 giugno 2012 n.644, il documento di sintesi ove non sottoscritto ma semplicemente allegato all'estratto e quindi comunicato non assolve alla funzione di cui all'art. 117 TUB e 117 bis e pertanto gli importi a tale titolo vanno stornati e recuperati, il CTU nel ribadire una risposta affermativa al quesito posto ha puntualizzato come: “L'adeguamento operato dalla banca, circa le predette condizioni di affidamento, e comunicato al cliente è da ritenersi valido e di conseguenza anche l'applicazione delle relative commissioni”.
Per quanto concerne il 7° quesito, riguardante la verifica della stipulazione per iscritto dei contratti e se siano state indicate le condizioni economiche, il CTU ha constatato la presenza delle condizioni contrattuali inerenti il rapporto bancario in essere con il correntista sostenendo Parte_1 che: “Essendo disponibile il contratto di apertura di credito sottoscritto ed approvato dal correntista, anche per la clausola in cui si riconosce la facoltà per la Banca di modificare le condizioni economiche applicate, il CTU ha adottato i tassi di interesse come pattuiti e le variazioni degli stessi migliorative per il cliente risultanti dagli estratti conto, stante l'art. 118 T.U.B. allora vigente. Oltre le nuove condizioni comunicate dal 2004, puntualmente applicate dalla banca, il
CTU segnala dal 2005 la presenza dei documenti di sintesi riportanti tutte le modifiche e dal 2010 anche le Proposte di modifica unilaterale” (cfr pag.33 elaborato peritale).
In ordine all'8° quesito, il CTU in merito alla richiesta di verifica della rispondenza dell'applicazione delle spese di conto trimestrali addebitate dalla banca rispetto a quanto pattuito in contratto e, in caso di mancata pattuizione, di epurare le spese stesse dal ricalcolo, il CTU afferma:”
Le spese di conto sono state escluse dal ricalcolo in quanto non specificatamente indicate, nel periodo in cui non opera la prescrizione. Le valute in quanto contrattualmente indicate ed accettate dal correntista sono state mantenute come da estratti conto” (cfr. pag 33 elaborato peritale).
Sull'ultimo quesito formulato ed inerente il calcolo del saldo finale del conto corrente bancario, il
CTU ha scritto: “Come già relazionato, non risultano presenti agli atti tutti gli estratti conto, per cui laddove non si disponeva di tutta la movimentazione bancaria, il CTU ha considerato il saldo del primo e/c disponibile” (cfr. pag. 33 elaborato peritale). Infine, a seguito di richiesta integrazione da parte di questo giudice alle risposte fornite, ossia di provvedere ad effettuare i conteggi scomputando le somme addebitate a titolo di “Commissione per messa a disposizione dei fondi” e di rideterminazione del saldo finale del conto corrente, il CTU, con la relazione integrativa del 30 maggio 2024 ha risposto in questi termini: “Nella perizia depositata il 15.07.2022 nei conteggi effettuati, non vi è alcun addebito per DF …Nessuna commissione è stata riconteggiata a debito del cliente…” e “Per quanto sopra esposto nel primo chiarimento, nessun nuovo conteggio vi è da produrre”.
In definitiva, tenuto conto delle osservazioni fatte dalle parti in ordine alla perizia ed alle indicazioni di risposta fornite dal CTU, dalle conclusioni dell'elaborato peritale si possono affermare i seguenti principi di massima:
è stata accertata l'illegittimità delle clausole di determinazione delle remunerazioni e degli oneri bancari della Banca Carime, convenuta, nel rapporto di conto corrente con il correntista Parte_1
per tutto il periodo di vigenza dello stesso;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi
[...]
(unicamente a debito) è prassi di per sè illegittima (Cass. civ. Sez. I, n.33159 del 29.11.2023);
l'accertamento della mancata pattuizione delle cms porta ad escluderle recuperale nel ricalcolo del conto corrente atteso che ai sensi dell'art. 117 TUB tutti i prezzi e le condizioni praticate devono essere specificamente indicati nel contratto bancario;
è stato accertato il termine prescrizionale coincidente con il trimestre del 31 marzo 2004, per cui le rimesse solutorie rilevate assorbono completamente le competenze addebitate dalla banca dal 1° aprile 1998 al 31 dicembre 2003 per euro 2984,99, somme che sono irripetibili;
è stata accertata l'assenza di usura e quindi il rispetto dei tassi soglia per l'intero periodo del rapporto contrattuale per cui non risultano trimestri in cui il
TAEG ha superato il tasso soglia;
viene rideterminato il saldo finale ricalcolato nella misura di euro
1.039,05 a credito del correntista a fronte del saldo debitore di euro 4.822,63 dichiarato dalla banca.
A tal ultimo proposito, dalla perizia si rileva che per effetto delle illegittimità accertate e del conseguenziale ricalcolo effettuato dal CTU le somme da recuperare ammontano ad euro 5.861,68, dalla quale si ricava un saldo effettivo di rimborso dovuto al correntista nella misura di euro
1.309,05. Tale valore è il risultato della differenza tra il saldo reale del conto corrente di € - 4822,63
e il saldo risultante da ricalcolo effettuato. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 3768, 55 come differenza tra gli interessi a debito reali e quelli ricalcolati, € 6,64 per la differenza degli interessi a credito, € 1686,49 come differenza tra le Commissioni di Massimo RT originarie e quelle ricalcolate e € 400,00 come spese ed oneri di storno nel ricalcolo.
Poiché le conclusioni peritali hanno risposto ai quesiti formulati e risultano svolte sotto il profilo tecnico, ampiamente suffragate dalla documentazione allegata in atti, nonché scevre da vizi logici e adeguatamente motivate, conformi ai principi determinati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, questo giudice fa proprie tali risultanze.
Alla luce del compendio probatorio in atti e dei principi normativi e giurisprudenziali ut supra citati, le domande avanzate da parte attrice, dunque, risultano accoglibili per quanto di ragione.
Le ragioni di cui sopra inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio n. 78/2018 r.g., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'intervenuta prescrizione delle somme addebitate dalla banca precedenti al trimestre del
31.03.2004;
2. Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara nulle le clausole di Parte_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi applicate dalla banca nei confronti dell'attore, nonché la nullità delle commissioni di massimo scoperto e delle spese non specificatamente pattuite;
3. Condanna la convenuta Banca Carime, , Filiale di Diamante e, per essa Controparte_5
l'intervenuta subentrata a titolo universale in tutti i rapporti per effetto di Controparte_6 fusione, alla restituzione nei confronti di della somma di € 1.039,05 così come Parte_1 risultante dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali dalla chiusura del rapporto;
4. Compensa tra le parti le spese di lite;
5. Pone le spese occorse per l'espletamento della ctu a carico solidale di e Controparte_1 [...]
CP_7
Paola lì 27.10.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 78/2018 R.G., avente ad oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Branchicella, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Praia a Mare (CS), Via Garibaldi n. 3, giusta delega in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
RICORRENTE
E
con sede legale in Bergamo, iscritta nel Registro Controparte_1 delle Imprese di Bergamo con nr. 345283 R.E.A., capogruppo del Controparte_2
, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al nr. 3111.2, in persona del Procuratore signor
[...]
, munito dei necessari poteri di firma in forza di procura speciale di cui all'atto a Persona_1 ministero notaio dott. di Gambara in data 22 dicembre 2017, rappresentata e Persona_2 difesa dall'avv. Gianmario Parola del Foro di Cuneo, rappresentata e difesa dall'Avv. Damiano Bua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Pier Tommaso Pugliesi snc, giusta procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTI
NONCHE'
, con sede legale in Torino, in persona del Procuratore Sig. Controparte_3 Per_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaianmario Parola e elettivamente domiciliata presso lo
[...] studio del medesimo, sito in Corigliano- Rossano (CS), Via Pier Tommaso Pugliei snc, in virtù di procura speciale alle liti a margine del ricorso per intervento;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.01.18, e ritualmente notificato, il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio l' deducendo che: il ricorrente intratteneva Controparte_1 rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito con Banca Carime Spa, Filiale di
Diamante (CS), identificato con coordinate bancarie: Cod. Iban: IT 27 F 03067 80710
000000001019 a far data dal 01.01.1998 fino al 01.04.2016, data di comunicazione al correntista di recesso dal rapporto con passaggio a sofferenza per l'importo di euro 4.978,24, oltre interessi;
il ricorrente utilizzava il conto corrente per le operazioni di versamento contante, assegno e prelievo per come pattuito, utilizzando l'affidamento concesso e provvedendo a rimborsare periodicamente con le rimesse attive gli addebiti a titolo di interessi passivi, ogni commissione applicata e richiesta, spese e oneri su base annua secondo le richieste e i calcoli adottati dall' sul rapporto di CP_4 conto;
sul rapporto veniva attivata altresì un'apertura di credito per originari 50.000.000 di vecchie
Lire (€5.823,00) successivamente revocato all'atto della comunicazione di recesso dal rapporto nell'aprile 2016; le condizioni del rapporto tuttavia non venivano validamente stipulate preventivamente all'accessione del rapporto;
le clausole applicative di interessi, commissioni e spese, in quanto non espressamente e preventivamente pattuite in forma scritta sono nulle;
difatti dai documenti rilasciati su richiesta ex art. 119 TUB della Banca convenuta- estratti di conto corrente a far data dal 11.02.1998- si apprende che la Banca ha pattuito la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione all'art. 1283 c.c. peraltro applicando una diversa periodicità di calcolo tra gli interessi passivi ed attivi;
ha applicato un'illegittima commissione di extra fido pari al 16,50 % e una commissione di massimo scoperto senza specificazione alcuna della base di calcolo della stessa e della sua periodicità; il ricorrente ha difatti provveduto ad effettuare espressa richiesta, ai sensi dell'art. 119 T.U. bancario mediante lettera racc. A/r per la produzione della documentazione contabile da cui si evinceva la mancata valida pattuizione delle richiamate clausole pur applicate al rapporto;
dall'analisi contabile pertanto degli estratti scalari dal 1998 al I° Co Trimestre 2016 è emerso che l'Istituto Credito abbia applicato al conto de quo le commissioni di massimo scoperto ai saldi passivi, abbia altresì fatto ricorso al gioco delle valute, e applicato spese non previste al conto de quo, abbia fatto ricorso alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dal I° trimestre del 1998 fino alla chiusura del rapporto senza adeguarsi alla delibera CICR
2000; i tassi applicati agli interessi passivi inoltre indicati nella misura nominale del 16,50% dall'inizio del rapporto, sull'affidamento concesso, hanno raggiunto soglie effettive di molto superiori, in considerazione degli addebiti a titolo di anatocismo, cms e spese, determinando il superamento delle soglie d'usura previste ex art.
1-2 legge 108 del 1996 e successivi decreti attuativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento del Tesoro, pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale con riserva di allegazione telematica al ricorso;
La mancata pattuizione preventiva degli interessi e degli oneri in genere (commissioni, spese ecc) sul rapporto di conto corrente bancario e apertura di credito costituisce violazione della normativa bancaria TUB
Testo Unico in materia bancaria e creditizia che viene sanzionata con la nullità delle clausole e dei relativi addebiti applicati al rapporto nei limiti e nei termini di cui all'art. 117 D.lgs. n. 385/93 TUB;
l'eventuale superamento delle soglie d'usura nei trimestri di rilevamento determina altresì
l'applicazione dell'art. 1418 comma 1 c.c. in relazione agli art. 1 e 2 della legge 108/1996 che ha modificato l'art. 644 bis codice penale, ovvero la nullità per contrarietà a norma imperativa di carattere penale delle competenze e di tutte le componenti del credito bancario che hanno determinato usura fatto salvo il risarcimento del danno per la configurabilità dell'illecito penale;
oggetto della domanda odierna è la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali applicative della contabilizzazione degli interessi passivi, delle remunerazioni a titolo di tassi di interesse, oneri e commissioni per violazione di normative di settore e norme imperative, l'accertamento dell'effettivo saldo del rapporto, scorporato quanto illegittimamente addebitato per le causali indicate, con conseguente richiesta a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. di restituzione delle somme addebitate illegittimamente per le causali in premessa, fatto salvo il risarcimento del danno;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c. e art. 167 c.p.c. il ricorrente dichiara che il rapporto è stato sempre affidato e che il saldo in dare ha sempre rispettato il fido concesso non superando il limite dell'affidamento; pertanto tutte le rimesse annotate in conto hanno avuto natura ripristinatoria;
a tal fine precisa che i saldi effettivi e veritieri del rapporto su cui verificare la natura ripristinatoria della rimessa sono quelli epurati individuati sul conto ricalcolato previa epurazione degli addebiti illegittimi a titolo di competenze, oneri, spese e commissioni applicate dalle banche.
Parte ricorrente, pertanto, domandava: nel merito, 1) dichiararsi che l'istituto di credito convenuto ha illegittimamente applicato interessi convenzionali sul conto corrente bancario de quo e per l'effetto scorporarsi quanto illegittimamente addebitato in forza della loro applicazione sul conto previa declaratoria di nullità della relativa clausola;
2) e per l'effetto ritenersi e dichiararsi che gli interessi dovuti da parte attrice all'istituto di credito convenuto erano e sono quelli previsti dall'art
117 comma 7 lett. a), senza capitalizzazione, dall'inizio alla fine del rapporto, al netto di commissioni massimo scoperto e giorni-valuta non dovuti;
3) sempre per l'effetto condannarsi l'istituto di credito convenuto alla restituzione ex art 2033 CC e 1223 CC di quanto illegittimamente addebitato per l'applicazione degli interessi convenzionali di cui ai precedenti punti 1) e 2) oltre interessi legali;
4) accertarsi sul conto corrente de quo quanto applicato per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui saldi passivi e scorporarsi la relativa somma dal saldo debitorio e all'esito condannarsi il convenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito per effetto della stessa oltre gli interessi al tasso legale, previa declaratoria di nullità della relativa clausola;
5) determinarsi l'esatto rapporto di dare e di avere tra le parti applicando sui saldi debitori del conto corrente di cui in narrativa i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, ricalcolando il c/c de quo, senza alcuna capitalizzazione sia per le rimesse attive che passive;
6) Dichiararsi non dovute le commissioni di massimo scoperto applicate sul conto corrente bancario e ordinarsi la restituzione di quanto addebitato per effetto della loro applicazione oltre agli interessi legali;
7) accertarsi l'applicazione delle spese documentate e previste sul conto corrente de quo, dichiararsi non dovute le altre non espressamente previste e condannarsi il convenuto alla restituzione di queste ultime oltre agli interessi legali;
8) accertarsi gli addebiti applicati al conto de quo per effetto della postergazione delle valute e anticipazione delle valute nelle operazioni di incasso e prelievo assegni e condannarsi alla restituzione di quanto addebitato per effetto di detta pratica previa declaratoria di nullità della relativa clausola;
9) dichiararsi la nullità ex art. 1418 comma 1 c.c. delle clausole applicative delle competenze e l'illegittimità di quanto addebitato a tale titolo nei trimestri in cui si accerti il superamento dei tassi soglia previsti dai decreti ministeriali tempo per tempo vigenti, in attuazione della legge 108/96 art. 2, effettuandone lo scorporo dai saldi di conto corrente e condannando la convenuta alla restituzione in favore della parte attrice, salva e impregiudicata l'azione penale;
10) in sintesi, ordinarsi, per l'effetto, alla convenuta la restituzione immediata di quanto indebitamente percepito in ragione della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e di interessi convenzionali, delle commissioni di massimo scoperto, della postergazione delle valute, delle spese di conto non dovute nonché di tutte spese percepite a titolo di competenze nei periodi di accertamento dell'usura, dall'inizio del rapporto sino alla chiusura, nella misura di euro8.929,14 o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e comunque determinata a mezzo di CTU tecnico bancario oltre gli interessi legali dalla data di chiusura del rapporto contrattuale sino al soddisfo;
11) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché rimborso delle spese di mediazione ove previsto per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 91 c.p.c. tenuto conto della mancata adesione all'istanza di mediazione.
Con comparsa di risposta, si costituiva tardivamente , la quale Controparte_1 domandava: in via preliminare: dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito con riferimento a tutte le rimesse di natura solutoria effettuate sul conto corrente oggetto di giudizio precedenti alla data del 5 febbraio 2008, ovvero in data precedente ai dieci anni dalla notifica dell'avversario atto di citazione;
in via preliminare: dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito con riferimento a tutte le rimesse di natura solutoria effettuate sul conto corrente oggetto di giudizio precedenti alla data del 5 febbraio 2008, ovvero in data precedente ai dieci anni dalla notifica dell'avversario atto di citazione;
nel merito, in via principale: dichiararsi infondata nei confronti della conchiudente e Controparte_1 conseguentemente respingersi ogni avversaria domanda;
in via subordinata: limitarsi le avversarie pretese al giusto ed al provato. in ogni caso: col favore o, quantomeno, l'integrale compensazione, delle spese di causa, assistenza e patrocinio.
Con ricorso per intervento ex artt. 105 e 111 c.p.c. del 23.09.21, si costituiva Controparte_3 che, con atto del 26.03.21 rogito Notaio dott. di Milano si fondeva con Persona_4 [...]
mediante incorporazione di quest'ultima nella prima. Controparte_1
, con l'atto sopra citato, domandava: in via preliminare: dichiararsi Controparte_3
l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito con riferimento a tutte le rimesse di natura solutoria effettuate sul conto corrente oggetto di giudizio precedenti alla data del 5 febbraio
2008, ovvero in data precedente ai dieci anni dalla notifica dell'avversario atto di citazione;
nel merito, in via principale: dichiararsi infondata nei confronti della conchiudente e conseguentemente respingersi ogni avversaria domanda;
in via subordinata: limitarsi le avversarie pretese al giusto ed al provato. in ogni caso: col favore o, quantomeno, l'integrale compensazione, delle spese di causa, assistenza e patrocinio.
All'udienza del 21.10.25, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
La domanda risulta accoglibile per quanto di ragione.
In via preliminare si rileva l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
A tal proposito, “In presenza di un'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in una domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere di provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate” (Cass. civ., Sez. I, n.28215 del
04.11.2024).
Infatti la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie è fondamentale poiché determina se un versamento su conto corrente è considerato un pagamento o una semplice movimentazione di fondi. Da questa distinzione ne discendono conseguenze anche sul piano sostanziale giacché il termine prescrizionale è differente per le due fattispecie.
Nelle rimesse solutorie il termine di prescrizione è decennale per l'azione di ripetizione dell'indebito e decorre dal momento del singolo versamento, mentre per le rimesse ripristinatorie il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.24418/2010 hanno chiarito che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una Banca che lamenti la nullità delle clausole negoziali contenute in un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta, bensì dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. In altri termini, il termine di prescrizione decennale decorre dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non può considerarsi un vero e proprio pagamento, poiché non soddisfa il creditore, ma amplia o ripristina solo la facoltà d'indebitamento del correntista.
E' evidente, quindi, che la fattispecie in argomento deve essere analizzata in tal senso, ossia valutare la natura delle rimesse in discussione. Di conseguenza il Consulente Tecnico d'Ufficio nominato, rispondendo al 2° quesito richiesto da questo Giudice, ha rilevato 4 trimestri in cui sono intervenute rimesse solutorie. In particolare ha riscontrato che, ai fini dei termini prescrizionali
(Cassazione S.U. 2 dicembre 2010 n.24418), è rilevante il trimestre del 31/03/2004. Per tale motivo ha ritenuto opportuno fissare il termine prescrizionale in coincidenza con il suddetto trimestre, considerando quindi l'eventuale indebito dei periodi precedenti come integralmente irripetibile. Il
CTU, stante le linee di fido accordato, ha rilevato rimesse solutorie, che di seguito si riportano:
- I Trim 1998 rimesse solutorie per euro 12.016,50
- I Trim 2002 rimesse solutorie per euro 2.613,53
- IV Trim 2003 rimesse solutorie per euro 16.568,52
- I Trim 2004 rimesse solutorie per euro 964,65
riferendo che “Le rimesse solutorie rilevate assorbono completamente le competenze addebitate dalla banca dal 01/04/1998 al 31/12/2003 per euro 2.984,99. Le suddette competenze sono irripetibili in quanto prescritte” (cfr. pag. 30 elaborato peritale). Il CTU ha, altresì, fornito chiarimenti alle osservazioni di parte convenuta, affermando che “..il calcolo delle rimesse è stato effettuato su un conto ricalcolato, cioè epurato dalle competenze addebitate…”. Tutto quanto sopra viene recepito e fatto proprio da questo Giudice e, pertanto, risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Posto quanto sopra, occorre ora verificare l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, la legittima pattuizione della commissione di massimo scoperto e delle valute, quesiti affidati al CTU nominato.
Il primo quesito posto all'attenzione del CTU attiene, semplificandone la formulazione, alla verifica della presenza in seno al contratto di conto corrente bancario e di apertura di credito della pattuizione della clausola di capitalizzazione trimestrale regolarmente comunicata al correntista in conformità a quanto disposto dalla delibera CICR 9/2/2000 e se si sia rispettato il criterio di reciprocità degli interessi sia a debito che a credito.
La risposta fornite dal CTU è la seguente, alla quale questo Giudice si conforma, : “ La generalità delle banche ha provveduto ad effettuare l'adeguamento della periodicità trimestrale degli interessi a credito e a debito, per tutti i rapporti di conto corrente in essere prima del 2000, curandone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la comunicazione nell'estratto conto.
Nella fattispecie analizzata, per quanto concerne i criteri utilizzati, seppur risulti dall'estratto conto del terzo trimestre 2000 la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia a debito che a credito con relativa annotazione, tuttavia non si riscontra, agli atti, la presenza della espressa accettazione, da parte del correntista, della clausola di reciprocità, né la pubblicazione della stessa in G.U. Ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima e nel ricalcolo se ne è tenuto conto, secondo le indicazioni fornite nel quesito dal G.I.” (cfr. pag. 29 elaborato peritale).
Il terzo quesito posto al CTU attiene alla richiesta di verifica della pattuizione per iscritto della commissione di massimo scoperto e in mancanza di pattuizione scritta la sua eliminazione e ciò anche nel caso in cui manchi l'indicazione del preciso criterio di calcolo e di capitalizzazione convenuto nella medesima.
La risposta fornita dal CTU e condivisa da questo Giudice è la seguente: “ Il contratto preso come riferimento dal CTU è l'apertura di credito sottoscritta dalle parti il 15/12/1988. Nela pattuizione è indicata la percentuale della cms, tuttavia non essendo espressamente indicati i criteri e le modalità di calcolo, le commissioni di massimo scoperto sono state completamente annullate e recuperate nel ricalcolo del conto corrente, per il periodo in cui non opera la prescrizione” (cfr. pag. 31 elaborato peritale).
Per i quesiti n.4, 5 e 6, che si rimanda agli atti per pronta consultazione, il CTU si è pronunciato con il seguente tenore: 4° “Nella comunicazione alla clientela del 31/12/2008, tra le condizioni economiche risulta una commissione per fido non garantito dello 0,3750%, già applicata dal
30/06/2008 e fino al 30/06/2009”; 5° “Nel documento di sintesi allegato all'estratto conto del quarto trimestre 2012, nella categoria Fidi e sconfinamenti risulta la voce “Commissione per messa a disposizione dei fondi” dello 0,3957% aumentata dal 12/05/2012 allo 0,4457%”; 6 “La commissione di massimo scoperto è stata recuperata per il periodo successivo alla prescrizione fino alla sua applicazione al 30/06/2009, per come indicato al quesito nr 3” (cfr. pagg. 31 e 32 elaborato peritale).
In riferimento al quesito n.4 parte attrice ha contestato il riconoscimento da parte del CTU della clausola di massimo scoperto, in quanto trattasi di mera comunicazione, chiedendo pertanto il su recupero dai conteggi effettuati. A tale contestazione è stata fornita adeguata risposta da parte del
CTU con i chiarimenti forniti il 18 luglio 2023, nel senso che: “...l'adeguamento dei contratti già in essere costituisce un giustificato motivo ex art. 118 d. lgs. 385/93, che attribuisce alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto originario, con conseguente obbligo di comunicazione al cliente….. ….Nella comunicazione alla clientela del 31/12/2008, menzionato nella risposta al quesito nr 4, la Banca Carime fornisce tutte le suindicate precisazioni volute dalle disposizioni normative. Non risultano, invece, comunicazioni di recesso da parte del cliente. Considerando che nel quesito nr 4, veniva richiesto al CTU di verificare se la cms, nel rapporto in essere, rispondesse ai nuovi requisiti di legge, per quanto detto, la commissione, conforme alla nuova disciplina, è da ritenersi validamente applicata”.
In riferimento al quesito n.5 parte attrice ha contestato che, in merito alle clausole contrattuali alle previsioni dell'art. 117-bis del testo unico bancario e del decreto del Circ del 30 giugno 2012 n.644, il documento di sintesi ove non sottoscritto ma semplicemente allegato all'estratto e quindi comunicato non assolve alla funzione di cui all'art. 117 TUB e 117 bis e pertanto gli importi a tale titolo vanno stornati e recuperati, il CTU nel ribadire una risposta affermativa al quesito posto ha puntualizzato come: “L'adeguamento operato dalla banca, circa le predette condizioni di affidamento, e comunicato al cliente è da ritenersi valido e di conseguenza anche l'applicazione delle relative commissioni”.
Per quanto concerne il 7° quesito, riguardante la verifica della stipulazione per iscritto dei contratti e se siano state indicate le condizioni economiche, il CTU ha constatato la presenza delle condizioni contrattuali inerenti il rapporto bancario in essere con il correntista sostenendo Parte_1 che: “Essendo disponibile il contratto di apertura di credito sottoscritto ed approvato dal correntista, anche per la clausola in cui si riconosce la facoltà per la Banca di modificare le condizioni economiche applicate, il CTU ha adottato i tassi di interesse come pattuiti e le variazioni degli stessi migliorative per il cliente risultanti dagli estratti conto, stante l'art. 118 T.U.B. allora vigente. Oltre le nuove condizioni comunicate dal 2004, puntualmente applicate dalla banca, il
CTU segnala dal 2005 la presenza dei documenti di sintesi riportanti tutte le modifiche e dal 2010 anche le Proposte di modifica unilaterale” (cfr pag.33 elaborato peritale).
In ordine all'8° quesito, il CTU in merito alla richiesta di verifica della rispondenza dell'applicazione delle spese di conto trimestrali addebitate dalla banca rispetto a quanto pattuito in contratto e, in caso di mancata pattuizione, di epurare le spese stesse dal ricalcolo, il CTU afferma:”
Le spese di conto sono state escluse dal ricalcolo in quanto non specificatamente indicate, nel periodo in cui non opera la prescrizione. Le valute in quanto contrattualmente indicate ed accettate dal correntista sono state mantenute come da estratti conto” (cfr. pag 33 elaborato peritale).
Sull'ultimo quesito formulato ed inerente il calcolo del saldo finale del conto corrente bancario, il
CTU ha scritto: “Come già relazionato, non risultano presenti agli atti tutti gli estratti conto, per cui laddove non si disponeva di tutta la movimentazione bancaria, il CTU ha considerato il saldo del primo e/c disponibile” (cfr. pag. 33 elaborato peritale). Infine, a seguito di richiesta integrazione da parte di questo giudice alle risposte fornite, ossia di provvedere ad effettuare i conteggi scomputando le somme addebitate a titolo di “Commissione per messa a disposizione dei fondi” e di rideterminazione del saldo finale del conto corrente, il CTU, con la relazione integrativa del 30 maggio 2024 ha risposto in questi termini: “Nella perizia depositata il 15.07.2022 nei conteggi effettuati, non vi è alcun addebito per DF …Nessuna commissione è stata riconteggiata a debito del cliente…” e “Per quanto sopra esposto nel primo chiarimento, nessun nuovo conteggio vi è da produrre”.
In definitiva, tenuto conto delle osservazioni fatte dalle parti in ordine alla perizia ed alle indicazioni di risposta fornite dal CTU, dalle conclusioni dell'elaborato peritale si possono affermare i seguenti principi di massima:
è stata accertata l'illegittimità delle clausole di determinazione delle remunerazioni e degli oneri bancari della Banca Carime, convenuta, nel rapporto di conto corrente con il correntista Parte_1
per tutto il periodo di vigenza dello stesso;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi
[...]
(unicamente a debito) è prassi di per sè illegittima (Cass. civ. Sez. I, n.33159 del 29.11.2023);
l'accertamento della mancata pattuizione delle cms porta ad escluderle recuperale nel ricalcolo del conto corrente atteso che ai sensi dell'art. 117 TUB tutti i prezzi e le condizioni praticate devono essere specificamente indicati nel contratto bancario;
è stato accertato il termine prescrizionale coincidente con il trimestre del 31 marzo 2004, per cui le rimesse solutorie rilevate assorbono completamente le competenze addebitate dalla banca dal 1° aprile 1998 al 31 dicembre 2003 per euro 2984,99, somme che sono irripetibili;
è stata accertata l'assenza di usura e quindi il rispetto dei tassi soglia per l'intero periodo del rapporto contrattuale per cui non risultano trimestri in cui il
TAEG ha superato il tasso soglia;
viene rideterminato il saldo finale ricalcolato nella misura di euro
1.039,05 a credito del correntista a fronte del saldo debitore di euro 4.822,63 dichiarato dalla banca.
A tal ultimo proposito, dalla perizia si rileva che per effetto delle illegittimità accertate e del conseguenziale ricalcolo effettuato dal CTU le somme da recuperare ammontano ad euro 5.861,68, dalla quale si ricava un saldo effettivo di rimborso dovuto al correntista nella misura di euro
1.309,05. Tale valore è il risultato della differenza tra il saldo reale del conto corrente di € - 4822,63
e il saldo risultante da ricalcolo effettuato. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 3768, 55 come differenza tra gli interessi a debito reali e quelli ricalcolati, € 6,64 per la differenza degli interessi a credito, € 1686,49 come differenza tra le Commissioni di Massimo RT originarie e quelle ricalcolate e € 400,00 come spese ed oneri di storno nel ricalcolo.
Poiché le conclusioni peritali hanno risposto ai quesiti formulati e risultano svolte sotto il profilo tecnico, ampiamente suffragate dalla documentazione allegata in atti, nonché scevre da vizi logici e adeguatamente motivate, conformi ai principi determinati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, questo giudice fa proprie tali risultanze.
Alla luce del compendio probatorio in atti e dei principi normativi e giurisprudenziali ut supra citati, le domande avanzate da parte attrice, dunque, risultano accoglibili per quanto di ragione.
Le ragioni di cui sopra inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio n. 78/2018 r.g., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'intervenuta prescrizione delle somme addebitate dalla banca precedenti al trimestre del
31.03.2004;
2. Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara nulle le clausole di Parte_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi applicate dalla banca nei confronti dell'attore, nonché la nullità delle commissioni di massimo scoperto e delle spese non specificatamente pattuite;
3. Condanna la convenuta Banca Carime, , Filiale di Diamante e, per essa Controparte_5
l'intervenuta subentrata a titolo universale in tutti i rapporti per effetto di Controparte_6 fusione, alla restituzione nei confronti di della somma di € 1.039,05 così come Parte_1 risultante dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali dalla chiusura del rapporto;
4. Compensa tra le parti le spese di lite;
5. Pone le spese occorse per l'espletamento della ctu a carico solidale di e Controparte_1 [...]
CP_7
Paola lì 27.10.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli