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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 27/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1525 /2024
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott.ssa Maura Manzi, all'esito dell'udienza del 24.04.2025, deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., nella causa civile n. 1525 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
TRA
(c.f. ) nato in [...] – Nigeria, il Parte_1 C.F._1
26.08.1984, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Di Cesare, giusta procura in atti.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege a Via Buccio di Ranallo n. 65/A, presso CP_1 gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che lo rappresenta e difende ex lege, CP_1
in persona del Procuratore dello Stato, dott. Alessandro Imperia.
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 29 e 30 T.U.I.; art. 20 D. Lgs. 150/2011 e art. 281 undecies c.p.c
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, cittadino nigeriano regolarmente Parte_1
soggiornante sul territorio italiano, adiva l'intestato Tribunale nei confronti del
[...]
, al fine di sentir accertare e dichiarare - previa dichiarazione di illegittimità Controparte_2 del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di in ordine alla CP_1 richiesta di ricongiungimento familiare n. pratica “il diritto al rilascio del CodiceFiscale_2 nulla osta ovvero direttamente del visto per il ricongiungimento familiare in favore della sig.ra
, coniuge residente in [...]. Con vittoria di competenze e spese di lite”. Controparte_3
Con provvedimento del 14.6.2024, veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti del
10.10.2024 e contestualmente posto a carico di parte ricorrente la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla convenuta Amministrazione.
Successivamente, con decreto del 7.10.2024, detta udienza veniva ex officio differita al 24.04.2025 per i medesimi incombenti.
In data 9.10.2024, si costituiva in giudizio il , patrocinato dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, che rassegnava all'intestato Tribunale le seguenti conclusioni: “dichiararsi la cessata la materia del contendere, per le ragioni di cui in narrativa. In subordine, voglia concedere i termini di cui all'art. 281-duodecies, co. 4 c.p.c., sussistendo il giustificato motivo come esposto. In ogni caso, in via di ulteriore subordine e nel merito, voglia rigettare l'avverso ricorso poiché infondato in fatto
e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
All'udienza cartolare del 24.4.2024, parte istante dava atto dell'intervenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato e si rimetteva al Tribunale adito per le conseguenti determinazioni.
La convenuta Amministrazione, si riportava al proprio scritto difensivo, chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni tutte ivi rassegnate.
Orbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce fattispecie di creazione giurisprudenziale concernente ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. in proposito Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 181951; Cass. civile, sez. III,
18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
Ritiene il Tribunale che non v'è dubbio sulla ricorrenza, nella vicenda in esame, di detta fattispecie stante il venir meno dell'interesse di parte ricorrente a ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto oggetto di revoca in autotutela decisoria della P.A., con conseguente riapertura dell'istruttoria, allo stato, non conclusa.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, tuttavia, impone al Tribunale di pronunciarsi sulla cd. soccombenza virtuale, operando una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (cfr. Cass. civ. n. 24714/2022). Ciò, nondimeno, non esclude la possibilità di disporre la compensazione delle spese di lite, ove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass. civ., n. 3148/2016). Venendo al merito della controversia, occorre, preliminarmente, delineare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 29, comma 1, lett. a) del d.lgs. 286/1998, così recita: “1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni”
Il comma 3, del medesimo articolo – in merito ai requisiti oggettivi funzionali al rilascio del detto nulla osta – dispone: “Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico- sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali […]; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere […]”
Il richiamato art. 29-bis, comma 1, T.U.Imm, a sua volta, precisa:”1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3”.
Tale disposizione, poi, deve essere interpretata in correlazione al disposto dell'art. 22, comma 4, di cui al d.lgs 251/2007 che dispone: “4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”
Dunque, dal detto quadro normativo emerge che il diritto del cittadino non europeo al ricongiungimento con il coniuge non legalmente separato è subordinato alla sussistenza di requisiti oggettivi di cui all'art. 29, comma 3, T.U.Imm, salvo che lo stesso sia titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, ex art. 29 bis T.U.Imm.
Tale è la condizione dell'istante, beneficiario di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
(cfr.: all. n. 5 parte ricorrente: permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità dal
18.05.2022 sino al 18.05.2027)
Egli, sebbene ex lege astrattamente esonerato, ha, comunque, offerto all'Amministrazione domandata la prova del possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 29, comma 3 (cfr.: all. da 6-11 doc lavorativa;
all. n. 12 idoneità alloggiativa). Ragione per la quale la domanda dello stesso avrebbe dovuto trovare accoglimento.
Ciò evidenziato, il provvedimento di diniego impugnato, ed oggi revocato in autotutela, d'altra parte, si fonda sulla circostanza ostativa di pubblica sicurezza, per via della pregressa condanna dell'istante in materia di sostanze stupefacenti e rispetto alla quale la P.A. ha chiesto chiarimenti (rectius: ingestione di ovuli per circa 820,00 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, fatto commesso in data 25.11.2018 presso la stazione di Tarvisio Boscoverde).
Tale fatto delittuoso non è stato oggetto di contestazione, tant'è che parte ricorrente ha, onestamente in merito, precisato l'intervenuta espiazione della pena comminata e l'assenza, da allora, di altro procedimento a carico né altro tipo di misura restrittiva allo stesso attribuibile (cfr. certificato carichi pendenti all. 13).
Del pari, non messa in dubbio, è la circostanza che con nota del 29.03.2024, la Controparte_1
ha provveduto a comunicare al richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990, il preavviso di rigetto della domanda per via del fatto di reato di cui sopra domandando chiarimenti in merito.
Tale disposizione ha introdotto, in via generale, nel nostro ordinamento l'istituto del preavviso di diniego, la cui funzione è quella di portare a conoscenza del soggetto che ha fatto una domanda all'amministrazione, i motivi che non consentono l'accoglimento della stessa.
Ciò per consentire all'interessato, in via amministrativa e precontenziosa, la possibilità di rappresentare all'amministrazione, nel termine assegnato, le ragioni militanti in favore dell'accoglimento della sua domanda.
Tuttavia, il ricorrente, senza provvedere a tal riscontro, solamente nell'istaurando giudizio, a contraddizione delle risultanze amministrative, ha posto a fondamento della dimostranza del diniego del suo diritto, anche la violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, T.U.Imm
(normativa non prevedente la possibilità di rigetto della richiesta di ricongiungimento familiare ove il ricorrente abbia precedenti penali ma esonerando lo stesso dal dimostrare ciò che viene imputato ad altri soggetti).
Preso atto di ciò, in pendenza del giudizio, la , ha provveduto alle ulteriori Controparte_1 verifiche, all'esito delle quali ha ritenuto emergerti nuovi elementi, non conosciuti al momento dell'atto impugnato, procedendo alla revoca ex art. 21-quinquies, l. n. 241/1990 del provvedimento di rigetto dell'istanza di ricongiungimento familiare in esame, con avvio di nuova istruttoria (cfr. all. di parte resistente nn. 1- 3).
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca del provvedimento amministrativo oggetto dell'odierna impugnazione.
Le peculiari esigenze del caso concreto consentono al Tribunale di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1525/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ dichiara cessata la materia del contendere;
▪ compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi.
Così deciso in L'Aquila, il 22 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura manzi
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott.ssa Maura Manzi, all'esito dell'udienza del 24.04.2025, deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., nella causa civile n. 1525 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
TRA
(c.f. ) nato in [...] – Nigeria, il Parte_1 C.F._1
26.08.1984, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Di Cesare, giusta procura in atti.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege a Via Buccio di Ranallo n. 65/A, presso CP_1 gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che lo rappresenta e difende ex lege, CP_1
in persona del Procuratore dello Stato, dott. Alessandro Imperia.
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 29 e 30 T.U.I.; art. 20 D. Lgs. 150/2011 e art. 281 undecies c.p.c
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, cittadino nigeriano regolarmente Parte_1
soggiornante sul territorio italiano, adiva l'intestato Tribunale nei confronti del
[...]
, al fine di sentir accertare e dichiarare - previa dichiarazione di illegittimità Controparte_2 del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di in ordine alla CP_1 richiesta di ricongiungimento familiare n. pratica “il diritto al rilascio del CodiceFiscale_2 nulla osta ovvero direttamente del visto per il ricongiungimento familiare in favore della sig.ra
, coniuge residente in [...]. Con vittoria di competenze e spese di lite”. Controparte_3
Con provvedimento del 14.6.2024, veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti del
10.10.2024 e contestualmente posto a carico di parte ricorrente la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla convenuta Amministrazione.
Successivamente, con decreto del 7.10.2024, detta udienza veniva ex officio differita al 24.04.2025 per i medesimi incombenti.
In data 9.10.2024, si costituiva in giudizio il , patrocinato dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, che rassegnava all'intestato Tribunale le seguenti conclusioni: “dichiararsi la cessata la materia del contendere, per le ragioni di cui in narrativa. In subordine, voglia concedere i termini di cui all'art. 281-duodecies, co. 4 c.p.c., sussistendo il giustificato motivo come esposto. In ogni caso, in via di ulteriore subordine e nel merito, voglia rigettare l'avverso ricorso poiché infondato in fatto
e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
All'udienza cartolare del 24.4.2024, parte istante dava atto dell'intervenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato e si rimetteva al Tribunale adito per le conseguenti determinazioni.
La convenuta Amministrazione, si riportava al proprio scritto difensivo, chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni tutte ivi rassegnate.
Orbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce fattispecie di creazione giurisprudenziale concernente ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. in proposito Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 181951; Cass. civile, sez. III,
18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
Ritiene il Tribunale che non v'è dubbio sulla ricorrenza, nella vicenda in esame, di detta fattispecie stante il venir meno dell'interesse di parte ricorrente a ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto oggetto di revoca in autotutela decisoria della P.A., con conseguente riapertura dell'istruttoria, allo stato, non conclusa.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, tuttavia, impone al Tribunale di pronunciarsi sulla cd. soccombenza virtuale, operando una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (cfr. Cass. civ. n. 24714/2022). Ciò, nondimeno, non esclude la possibilità di disporre la compensazione delle spese di lite, ove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass. civ., n. 3148/2016). Venendo al merito della controversia, occorre, preliminarmente, delineare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 29, comma 1, lett. a) del d.lgs. 286/1998, così recita: “1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni”
Il comma 3, del medesimo articolo – in merito ai requisiti oggettivi funzionali al rilascio del detto nulla osta – dispone: “Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico- sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali […]; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere […]”
Il richiamato art. 29-bis, comma 1, T.U.Imm, a sua volta, precisa:”1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3”.
Tale disposizione, poi, deve essere interpretata in correlazione al disposto dell'art. 22, comma 4, di cui al d.lgs 251/2007 che dispone: “4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”
Dunque, dal detto quadro normativo emerge che il diritto del cittadino non europeo al ricongiungimento con il coniuge non legalmente separato è subordinato alla sussistenza di requisiti oggettivi di cui all'art. 29, comma 3, T.U.Imm, salvo che lo stesso sia titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, ex art. 29 bis T.U.Imm.
Tale è la condizione dell'istante, beneficiario di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
(cfr.: all. n. 5 parte ricorrente: permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità dal
18.05.2022 sino al 18.05.2027)
Egli, sebbene ex lege astrattamente esonerato, ha, comunque, offerto all'Amministrazione domandata la prova del possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 29, comma 3 (cfr.: all. da 6-11 doc lavorativa;
all. n. 12 idoneità alloggiativa). Ragione per la quale la domanda dello stesso avrebbe dovuto trovare accoglimento.
Ciò evidenziato, il provvedimento di diniego impugnato, ed oggi revocato in autotutela, d'altra parte, si fonda sulla circostanza ostativa di pubblica sicurezza, per via della pregressa condanna dell'istante in materia di sostanze stupefacenti e rispetto alla quale la P.A. ha chiesto chiarimenti (rectius: ingestione di ovuli per circa 820,00 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, fatto commesso in data 25.11.2018 presso la stazione di Tarvisio Boscoverde).
Tale fatto delittuoso non è stato oggetto di contestazione, tant'è che parte ricorrente ha, onestamente in merito, precisato l'intervenuta espiazione della pena comminata e l'assenza, da allora, di altro procedimento a carico né altro tipo di misura restrittiva allo stesso attribuibile (cfr. certificato carichi pendenti all. 13).
Del pari, non messa in dubbio, è la circostanza che con nota del 29.03.2024, la Controparte_1
ha provveduto a comunicare al richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990, il preavviso di rigetto della domanda per via del fatto di reato di cui sopra domandando chiarimenti in merito.
Tale disposizione ha introdotto, in via generale, nel nostro ordinamento l'istituto del preavviso di diniego, la cui funzione è quella di portare a conoscenza del soggetto che ha fatto una domanda all'amministrazione, i motivi che non consentono l'accoglimento della stessa.
Ciò per consentire all'interessato, in via amministrativa e precontenziosa, la possibilità di rappresentare all'amministrazione, nel termine assegnato, le ragioni militanti in favore dell'accoglimento della sua domanda.
Tuttavia, il ricorrente, senza provvedere a tal riscontro, solamente nell'istaurando giudizio, a contraddizione delle risultanze amministrative, ha posto a fondamento della dimostranza del diniego del suo diritto, anche la violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, T.U.Imm
(normativa non prevedente la possibilità di rigetto della richiesta di ricongiungimento familiare ove il ricorrente abbia precedenti penali ma esonerando lo stesso dal dimostrare ciò che viene imputato ad altri soggetti).
Preso atto di ciò, in pendenza del giudizio, la , ha provveduto alle ulteriori Controparte_1 verifiche, all'esito delle quali ha ritenuto emergerti nuovi elementi, non conosciuti al momento dell'atto impugnato, procedendo alla revoca ex art. 21-quinquies, l. n. 241/1990 del provvedimento di rigetto dell'istanza di ricongiungimento familiare in esame, con avvio di nuova istruttoria (cfr. all. di parte resistente nn. 1- 3).
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca del provvedimento amministrativo oggetto dell'odierna impugnazione.
Le peculiari esigenze del caso concreto consentono al Tribunale di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1525/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ dichiara cessata la materia del contendere;
▪ compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi.
Così deciso in L'Aquila, il 22 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura manzi