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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/10/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1976/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 197/202 VG promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Pietro Mosezzo, alla via Marinone 22, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
e
nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...]CP_1 C.F._2
Mosezzo, alla via Marinone 22, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia parte ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Dichiarare la separazione tra i coniugi e lo scioglimento della comunione legale, con ogni consequenziale provvedimento, alle seguenti CONDIZIONI 1)- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)- il 1.6.2025 il sig. lascerà la casa familiare sita in San Pietro Mosezzo, che continuerà ad Pt_1 essere abitata dalla sig.ra 3)- la sig.ra si impegna e obbliga a provvedere in via esclusiva al pagamento CP_1 CP_1 delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile a partire dal medesimo mese di giugno 2025; 4)- una volta ottenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio il sig. si impegna e obbliga a trasferire alla Pt_1 sig.ra la propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale, sita in San Pietro Mosezzo e CP_1
Pag. 1 precisamente degli immobili così individuati e censiti al NCEU, via Marinone 22: -foglio 8, part. 398 sub 3, piano T, cat C/6 classe 2, 38 mq, Rendita Euro 100,09; - foglio 8, part. 398 sub 4, piano T-1-2, cat A/7 classe 2, 204 mq, Rendita Euro 970,94. Il trasferimento immobiliare suddetto, che rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione, verrà formalizzato innanzi al Notaio designato, con impegno ed obbligo del Sig. a presenziarvi previa semplice richiesta con preavviso di giorni 15 da parte Pt_1 della signora le spese notarili connesse al trasferimento saranno interamente a carico della sig.ra : 5)- CP_1 CP_1 CP_ una volta ottenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sig.ra visto l'accollo del pagamento delle rate di mutuo già a partire da giugno 2025, diventerà a tutti gli effetti intestataria unica del mutuo, così manlevando e liberando il sig. dall'obbligazione; 6)- la sig.ra inoltre, si impegna e obbliga a Pt_1 CP_1 corrispondere al sig. che accetta, l'importo complessivo di € 5.000,00 a titolo di rimborso dei ratei di mutuo Pt_1
e di ogni altra spesa sostenuta inerente all'immobile, dallo stesso versati in costanza di matrimonio, mediante concordati versamenti mensili;
7)- con il corretto adempimento di quanto pattuito, le parti, che si dichiarano economicamente autosufficienti, non avranno più a pretendere alcunchè l'uno dall'altra; 8)- le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti. §§§ Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Isili, alle seguenti medesime condizioni di cui alla separazione
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni.
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3/6/2025, le parti hanno adito il Tribunale per chiedere contestualmente l'emissione della sentenza di separazione e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno rappresentato di aver contratto matrimonio con rito concordatario registrato sub Atto N. 1 parte II serie A - anno 2019, optando per il regime di comunione dei beni e che dalla loro unione non sono nati figli.
Hanno, quindi, rappresentato che la convivenza era diventata intollerabile e che sono addivenuti alla decisione di separarsi, concludendo come in epigrafe.
***
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
***
Pag. 2 Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare le rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Le spese di lite saranno quantificate all'esito della pronuncia della sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) prende atto degli accordi economici relativi alla casa familiare di cui alle conclusioni;
3) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
4) dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese valutate all'esito della trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 197/202 VG promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Pietro Mosezzo, alla via Marinone 22, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
e
nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...]CP_1 C.F._2
Mosezzo, alla via Marinone 22, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia parte ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Dichiarare la separazione tra i coniugi e lo scioglimento della comunione legale, con ogni consequenziale provvedimento, alle seguenti CONDIZIONI 1)- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)- il 1.6.2025 il sig. lascerà la casa familiare sita in San Pietro Mosezzo, che continuerà ad Pt_1 essere abitata dalla sig.ra 3)- la sig.ra si impegna e obbliga a provvedere in via esclusiva al pagamento CP_1 CP_1 delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile a partire dal medesimo mese di giugno 2025; 4)- una volta ottenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio il sig. si impegna e obbliga a trasferire alla Pt_1 sig.ra la propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale, sita in San Pietro Mosezzo e CP_1
Pag. 1 precisamente degli immobili così individuati e censiti al NCEU, via Marinone 22: -foglio 8, part. 398 sub 3, piano T, cat C/6 classe 2, 38 mq, Rendita Euro 100,09; - foglio 8, part. 398 sub 4, piano T-1-2, cat A/7 classe 2, 204 mq, Rendita Euro 970,94. Il trasferimento immobiliare suddetto, che rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione, verrà formalizzato innanzi al Notaio designato, con impegno ed obbligo del Sig. a presenziarvi previa semplice richiesta con preavviso di giorni 15 da parte Pt_1 della signora le spese notarili connesse al trasferimento saranno interamente a carico della sig.ra : 5)- CP_1 CP_1 CP_ una volta ottenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sig.ra visto l'accollo del pagamento delle rate di mutuo già a partire da giugno 2025, diventerà a tutti gli effetti intestataria unica del mutuo, così manlevando e liberando il sig. dall'obbligazione; 6)- la sig.ra inoltre, si impegna e obbliga a Pt_1 CP_1 corrispondere al sig. che accetta, l'importo complessivo di € 5.000,00 a titolo di rimborso dei ratei di mutuo Pt_1
e di ogni altra spesa sostenuta inerente all'immobile, dallo stesso versati in costanza di matrimonio, mediante concordati versamenti mensili;
7)- con il corretto adempimento di quanto pattuito, le parti, che si dichiarano economicamente autosufficienti, non avranno più a pretendere alcunchè l'uno dall'altra; 8)- le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti. §§§ Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Isili, alle seguenti medesime condizioni di cui alla separazione
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3/6/2025, le parti hanno adito il Tribunale per chiedere contestualmente l'emissione della sentenza di separazione e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno rappresentato di aver contratto matrimonio con rito concordatario registrato sub Atto N. 1 parte II serie A - anno 2019, optando per il regime di comunione dei beni e che dalla loro unione non sono nati figli.
Hanno, quindi, rappresentato che la convivenza era diventata intollerabile e che sono addivenuti alla decisione di separarsi, concludendo come in epigrafe.
***
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
***
Pag. 2 Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare le rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Le spese di lite saranno quantificate all'esito della pronuncia della sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) prende atto degli accordi economici relativi alla casa familiare di cui alle conclusioni;
3) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
4) dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese valutate all'esito della trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
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