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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/07/2025, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7419/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7419 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(CF: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Milano alla Via Parte_1 P.IVA_1
San Prospero n. 4 e per essa, in virtù di procura speciale, Parte_2
(CF: ), con sede legale in Roma alla Via Curtatone n. 3, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15 presso lo studio di Avv. Giuseppe
Sollazzo (CF: ), che la rappresenta e difende come da procura in C.F._1 atti
- attrice e
(PI: ), in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_3 dall'Avv. Guglielmo Ara (CF: ), tutti elettivamente domiciliati C.F._2 presso la sede dell'Avvocatura Aziendale in Frattamaggiore (NA) alla Via Padre M.
Vergara (Palazzo ex Inam)
- convenuta nonché
(già (CF: Controparte_2 CP_3
), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza P.IVA_4
Dante n. 52 presso lo studio dell'Avv. Pietro Striano (CF: ) che la C.F._3 rappresenta e difende come da procura in atti terza chiamata
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1 Con citazione ritualmente notificata la società attrice, premesso di essere cessionaria di crediti ceduti dalla soc. e da essa vantati nei confronti della , CP_3 CP_1 deduceva che la medesima risultava debitrice di €. 111.494,69, somma portata da n. 5 fatture (fatture n. 6R, 12R, 13R, 14R e 14F), emesse per prestazioni sanitarie effettuate dalla cedente, solo in parte saldate.
Ciò premesso, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. in via principale, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento CP_4 da parte della odierna convenuta della somma di € 111.494,69 per i titoli e i fatti esposti in narrativa se del caso anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. a titolo responsabilità contrattuale e risarcimento del danno, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare L'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di Controparte_5 dell'importo di € 111.494,69 ovvero della diversa somma maggiore o Parte_1 minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002, ovvero in via di subordine maggiorato degli interessi legali con le decorrenze previste dalla legge;
2. in via subordinata, condannare l' , in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di del predetto importo Parte_1 di € 111.494,69 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero ancora ai sensi dell'art. 2033 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, ovvero in subordine interessi al tasso legale con le decorrenze previste dalla legge;
3. in via ulteriormente subordinata e residuale, condannare l Controparte_5
al pagamento in favore di del predetto importo di €
[...] Parte_1
111.494,69 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, ovvero in subordine interessi al tasso legale con le decorrenze previste dalla legge.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a spese generali come per legge.”.
L' costituitasi contestava la domanda di parte attrice, deduceva che le CP_1 fatture azionate in giudizio erano state oggetto di rinuncia da parte della stessa cedente che, con note di credito nn. 2/N del 4.2.2022 e 5/N del 19.7.2022, emesse su CP_3 richiesta della stessa in virtù dei limiti dei tetti di spesa, aveva annullato le fatture CP_5 nn. 12R, 13R, 14R e 14F, mentre la fattura n. 6R era oggetto di piano di rientro.
2 Ciò premesso, chiedeva al Tribunale di:
“- Rigettare la domanda attorea;
- Vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge.”.
Con richiesta contenuta nella memoria 171 ter n. 1 c.p.c., reiterata alla prima udienza del
14.3.2024, la società attrice, stante le difese dell'Azienda convenuta, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della CP_3
La (già costituitasi eccepiva l'inammissibilità della chiamata in CP_2 CP_3 causa, in particolare per avere la società attrice formulato domanda di adempimento della cessione nei confronti della cedente e domanda di risoluzione del contratto di cessione, con ciò cumulando due domande tra loro incompatibili.
Ancora, la deduceva l'inammissibilità della chiamata per essere la stessa CP_2 derivante dalle difese dell' costituitasi tardivamente;
nel merito, deduceva CP_1 di non aver mai rinunciato al credito portato dalle fatture di cui è causa, in particolare specificava che essendo la cessione regolarmente conclusa e notificata alla debitrice ceduta, nessuna efficacia avrebbero, comunque, potuto avere eventuali dichiarazioni in tal senso.
Rispetto alla domanda di garanzia spiegata dalla , deduceva ancora la Pt_1 CP_2 che la cessione tra le parti concretizzava un contatto di factoring pro-soluto senza alcuna garanzia della solvibilità del debitore ceduto.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“– voglia l'adito Tribunale, in via preliminare e per le ragioni sopra esposte, dichiarare
l'inammissibilità della chiamata in causa della comparente società.
– Nel merito, per le ragioni sopra indicate, rigettare la domanda formulata dall'attrice con l'atto di chiamata in causa in quanto inammissibile e, comunque, Parte_1 infondata in fatto e diritto e, comunque, escludere l'obbligo di ripetizione delle somme avanzato nei confronti della comparente dall'attrice in ragione della sussistenza del credito ceduto dalla in via subordinata, anche per effetto dell'indebito CP_2 arricchimento ricevuto dall in ragione dell'avvenuta esecuzione delle Controparte_6 prestazioni sanitarie rese dalla cedente in regime di convenzione e del conseguente obbligo di pagamento dell'indennizzo dovuto per le prestazioni sanitarie rese.
– Condannarsi l'attrice o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze professionali del presente procedimento con attribuzione al procuratore antistatario.”.
All'udienza del 14.11.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. con termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
3 Sulle questioni preliminari
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla convenuta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. rispetto alla carenza di legittimazione attiva della in quanto società non autorizzata alla riscossione di crediti poiché Parte_2 non iscritta all'albo ex articolo 106 TUB che, al comma 1, dispone “L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.”.
La Suprema Corte ha affrontato recentemente la questione, osservando che “l'eccezione
– pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – è artificiosa e destituita di fondamento;
[…] ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti
(cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; − in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione […] dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.) […]” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 7243/2024).
L'eccezione, quindi, è infondata e va disattesa.
Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità della chiamata del terzo formulata dalla a seguito delle deduzioni della convenuta , tardivamente CP_2 Controparte_5 costituitasi, circa la rinuncia al credito da parte della cedente.
Sul punto deve osservarsi che la richiesta di chiamata in causa della cedente ad opera della società attrice è stata tempestivamente proposta da quest'ultima con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., in via gradata.
4 Infine, rispetto al cumulo di domanda di adempimento e risoluzione, formulata dalla soc. rispetto al contratto di cessione intercorso con la e contestata da quest'ultima, Pt_1 CP_3 si osserva quanto segue.
L'art. 1453 c.c. prevede “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.”
Sul punto va ricordato che secondo la Suprema Corte è anche consentito richiedere l'adempimento del contratto quando sia stata domandata la risoluzione dello stesso, in quanto il divieto, sancito dall'art. 1453, secondo comma, cod. civ., non preclude la possibilità di formulare la richiesta in questione in via meramente subordinata rispetto all'altra (Cfr.: Cass. Civ. .Sez. 3, Sentenza n. 20899 del 12/09/2013).
Nel caso di specie, la società attrice ha richiesto in via principale l'adempimento della prestazione da parte della di cui al contratto di cessione e solo in via CP_2 subordinata, la risoluzione del contratto di cessione, qualora le difese della convenuta fossero risultate fondate;
pertanto, non vi è stata proposizione di Controparte_6 domande incompatibili.
Sul merito della domanda
La domanda formulata dalla società attrice nei confronti dell' è fondata CP_1
e deve trovare accoglimento.
Innanzitutto, è provata la legittimazione della società attrice, come da contratto quadro di cessione del 20.5.2020, con relativa pubblicazione in GU (cfr. all. 6 atto di citazione) e atti di cessione successivi, prodotti in giudizio unitamente alle relative notifiche al debitore ceduto (cfr. all.ti 8 e 9 atto di citazione), in particolare:
l'atto di cessione del 4.11.2020, avente ad oggetto tra le altre la fattura n. 12/F, veniva notificato in data 5.11.2020; l'atto di cessione del 4.12.2020, avente ad oggetto tra le altre la fattura n. 13/R, veniva notificato in data 9.12.2020; l'atto di cessione del 7.1.2021, avente ad oggetto le fatture nn. 14/F e 14/R, veniva notificato in data 8.1.2021; l'atto di cessione del 6.7.2021, avente ad oggetto tra le altre la fattura n. 6/R, veniva notificato in data 7.7.2021.
5 Le notifiche, oltre che documentate, non sono oggetto di contestazione da parte dell' convenuta. CP_5
È appena il caso di ricordare che, come da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel caso di operazioni di cartolarizzazione del credito, non è necessaria l'accettazione Cont della cessione da parte dell' applicandosi al caso di specie la L. 130 del 30 aprile
1999 (in tal senso v. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5561 del 24.9.2020).
Nel merito, deve richiamarsi il fondamentale arresto delle Sezioni Unite del 2001 che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, hanno statuito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (e salvo il limite derivante dall' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento (Cfr.: S.U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001),
L'individuazione degli oneri di prova, come sopra delineati, non muta se il credito per il cui pagamento si agisce sia conseguente ad una cessione: il cessionario, che si trova nella stessa posizione del cedente nei confronti del debitore ceduto, deve comunque dimostrarne il titolo, l'esistenza e l'entità, oltre all'adempimento della prestazione da parte del cedente ove vi siano contestazioni.
Appare inoltre opportuno precisare che l'art.115, comma 1, c.p.c. permette di ritenere provati solo i fatti non specificamente contestati: la norma non riguarda quindi né gli oneri di allegazione a carico delle parti, né la valutazione delle emergenze istruttorie, anche documentali, ma permette solo di non dover dimostrare quelle circostanze di fatto poste
6 a fondamento della pretesa azionata e sostanzialmente riconosciute come vere dalla controparte.
Applicando le indicazioni che precedono al caso di specie, ne deriva quanto segue. Cont Non può ritenersi fondata l'eccezione della convenuta secondo cui le somme residue di cui alle fatture azionate in giudizio sarebbero state oggetto di note di credito emesse dalla sulla base di una diversa liquidazione delle spettanze in relazione CP_2 all'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, per aver superato la cedente con le prestazioni erogate, il tetto di spesa.
Difatti, i documenti allegati dalla convenuta a sostegno delle proprie argomentazioni sono Cont inconferenti: la nota di credito n. 2/N (cfr. all. 5 comparsa di costituzione è stata richiesta per le fatture n, 5/R del 01.03.2020; 6/C del 07.05.2020; n. 6/R del 15.05.2020;
7/R del 01.06.2020: n. 10/C del 01.06.2020, non oggetto del presente giudizio, così la Co nota non è stata richiesta in relazione ad alcuna delle fatture azionate.
Infine, le asserzioni della convenuta contrastano con quanto comunicato dal servizio Cont finanziario della medesima con p.e.c. del 04.03.2022 alla società attrice, successiva alle dette note.
Pertanto, la domanda di parte attrice va accolta.
In merito alla misura degli interessi richiesti si osserva quanto segue.
La Corte di giustizia ha avuto più occasioni di occuparsi delle trasposizioni nelle normative nazionali delle due direttive dedicate a contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazione commerciali (oltre alla direttiva n. Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, trasposta nel d.lgs. n. 231 del 2002, la direttiva 2011/07/UE, recepita con il d.lgs. n. 192 del 2012. La materia peraltro è costantemente all'attenzione degli organismi europei, tanto che è stata depositata una proposta di regolamento sul tema della lotta al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, COM (2023) 533).
Con la sentenza 1 dicembre 2022, in causa C-419 /2021, su rinvio pregiudiziale della
Polonia, si è detto che la nozione di transazione commerciale non coincide con quella di contratto, ma allo scopo di ampliare la tutela dettata dalla direttiva, nel senso che è stato riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennizzo forfettario previsto per il recupero crediti in relazione ad ogni singolo ritardo nel pagamento, in un caso di contratto a consegne ripartite.
Con la sentenza 18 novembre 2020, in causa C-299/19, su rinvio pregiudiziale dell'Italia, la Corte di giustizia ha ricondotto anche gli appalti pubblici nell'ambito delle transazioni commerciali, osservando che ritenere esclusa una parte così rilevante delle transazioni
7 commerciali dall'ambito di applicazione della direttiva renderebbe gravemente frustrata la funzione dissuasiva dei ritardi: in particolare, contrasterebbe con l'obiettivo della direttiva 2000/35, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche.
Infine, va richiamata, la sentenza n. 28 gennaio 2020, resa in causa C-122 2018, Pt_3
contro l'Italia, con la quale l'Italia, all'esito di una procedura di infrazione che
[...] si è articolata in una complessa istruttoria in cui il Governo italiano ha strenuamente difeso i miglioramenti posti in essere per ridurre i ritardi nei pagamenti specie nei settori più critici, tra i quali spiccava in particolare quello sanitario, è stata condannata, proprio per il ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e in particolare per i ritardi nel settore sanitario, in cui il tempo medio nel periodo in considerazione era stato di 67 giorni, quindi oltre i sessanta giorni consentiti. Nel procedimento conclusosi con la predetta sentenza, la Commissione europea chiedeva alla Corte di giustizia di dichiarare che la
Repubblica italiana, avendo omesso e omettendo tuttora di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU
2011, L 48, pag. 1), e, in particolare, a quelli di cui all'articolo 4 di tale direttiva. La sentenza osserva, al punto 12, che “i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l'introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l'altro, che l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua”. Al punto 25 la sentenza aggiunge: “per quanto riguarda i ritardi di pagamento, particolarmente preoccupante è la situazione dei servizi sanitari in gran parte degli Stati membri. I sistemi di assistenza sanitaria, come parte fondamentale dell'infrastruttura sociale europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie. Gli Stati membri dovrebbero quindi poter
8 concedere agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria una certa flessibilità nell'onorare i loro impegni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero adoperarsi affinché
i pagamenti nel settore dell'assistenza sanitaria siano effettuati in accordo con i periodi legali di pagamento». Prosegue poi, al punto 46, osservando che da una lettura congiunta dei considerando 3, 9 e 23 della direttiva 2011/7 risulta che le pubbliche amministrazioni, alle quali fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese, godono di flussi di entrate più certi, prevedibili e continui rispetto alle imprese, possono ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto a queste ultime e, per raggiungere i loro obiettivi, dipendono meno delle imprese dall'instaurazione di relazioni commerciali stabili. Orbene, per quanto riguarda dette imprese, i ritardi di pagamento da parte di tali amministrazioni determinano costi ingiustificati per queste ultime, aggravando i loro problemi di liquidità e rendendo più complessa la loro gestione finanziaria. Tali ritardi di pagamento compromettono anche la loro competitività e redditività quando tali imprese debbano ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di detti ritardi nei pagamenti. Tali considerazioni, relative all'elevato volume di transazioni commerciali in cui le pubbliche amministrazioni sono debitrici di imprese, nonché ai costi e alle difficoltà generate per queste ultime da ritardi di pagamento da parte di tali amministrazioni, evidenziano che il legislatore dell'Unione ha inteso imporre agli Stati membri obblighi rafforzati per quanto riguarda le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni e implicano che l'articolo
4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7 sia interpretato nel senso che esso impone agli
Stati membri di assicurare che dette amministrazioni effettuino, nel rispetto dei termini previsti da tali disposizioni, i pagamenti a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali con le imprese. Da quanto detto la sentenza conclude nel senso che non può essere condivisa l'interpretazione della Repubblica italiana secondo la quale l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7 impone agli Stati membri unicamente l'obbligo di garantire che i termini legali e contrattuali di pagamento applicabili alle transazioni commerciali che coinvolgono pubbliche amministrazioni siano conformi a tali disposizioni e di prevedere, in caso di mancato rispetto di tali termini, il diritto, per un creditore che ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, alla corresponsione di interessi, ma non l'obbligo di assicurare il rispetto effettivo di tali termini da parte delle suddette pubbliche amministrazioni. Sulla base di queste ed altre considerazioni, la
Repubblica Italiana, con la predetta sentenza, è stata ritenuta responsabile di mancato rispetto degli obblighi comunitari, non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni
9 rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni. La linea che emerge dalle più recenti pronunce della Corte di giustizia è, dunque, quella della sollecitazione delle amministrazioni pubbliche al rispetto della regolarità dei pagamenti, con particolare attenzione alla materia sanitaria, per l'importanza del budget collegato e per il numero di imprese coinvolte. Un recupero di efficienza nella riduzione dei tempi di pagamento recherà con sè un abbattimento dei costi connessi agli interessi per i ritardi, mentre la sottrazione dello Stato debitore alla sua responsabilità per la mancanza di un tempestivo adempimento delle transazioni commerciali lo esporrebbe al palpabile rischio di esporsi nuovamente ad una procedura di infrazione.
La riportata ricostruzione della normativa di riferimento è stata utilizzata dalla Suprema
Corte per dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla applicabilità degli interessi moratori alle prestazioni sanitarie rese da strutture private ed ha statuito che “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 d.lg n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 d.lg. n. 231 del 2002” (Cfr.: Cassazione civile sez. un., 14/12/2023,
n.35092; Cassazione civile sez. I, 02/09/2024, n.23477).
Pertanto, sull'importo riconosciuto saranno dovuti gli interessi ex 5 d.lg. 231/2002.
La statuizione assorbe le domande formulate dall'attrice nei confronti della terza chiamata CP_2
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in
10 considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
Vengono invece integralmente compensate le spese di lite con la società terza chiamata
CP_2
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al CP_1 pagamento, in favore della società attrice della somma di €. 111.494,69 Parte_1 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 succ. mod. e int.;
2) Condanna la convenuta al rimborso, in favore della società attrice CP_1
delle spese di lite che liquida in €. 759,00 per esborsi ed €. 7.052,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Compensa le spese nei confronti della società terza chiamata CP_2
Così deciso in Aversa, 29 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7419 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(CF: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Milano alla Via Parte_1 P.IVA_1
San Prospero n. 4 e per essa, in virtù di procura speciale, Parte_2
(CF: ), con sede legale in Roma alla Via Curtatone n. 3, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15 presso lo studio di Avv. Giuseppe
Sollazzo (CF: ), che la rappresenta e difende come da procura in C.F._1 atti
- attrice e
(PI: ), in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_3 dall'Avv. Guglielmo Ara (CF: ), tutti elettivamente domiciliati C.F._2 presso la sede dell'Avvocatura Aziendale in Frattamaggiore (NA) alla Via Padre M.
Vergara (Palazzo ex Inam)
- convenuta nonché
(già (CF: Controparte_2 CP_3
), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza P.IVA_4
Dante n. 52 presso lo studio dell'Avv. Pietro Striano (CF: ) che la C.F._3 rappresenta e difende come da procura in atti terza chiamata
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1 Con citazione ritualmente notificata la società attrice, premesso di essere cessionaria di crediti ceduti dalla soc. e da essa vantati nei confronti della , CP_3 CP_1 deduceva che la medesima risultava debitrice di €. 111.494,69, somma portata da n. 5 fatture (fatture n. 6R, 12R, 13R, 14R e 14F), emesse per prestazioni sanitarie effettuate dalla cedente, solo in parte saldate.
Ciò premesso, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. in via principale, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento CP_4 da parte della odierna convenuta della somma di € 111.494,69 per i titoli e i fatti esposti in narrativa se del caso anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. a titolo responsabilità contrattuale e risarcimento del danno, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare L'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di Controparte_5 dell'importo di € 111.494,69 ovvero della diversa somma maggiore o Parte_1 minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002, ovvero in via di subordine maggiorato degli interessi legali con le decorrenze previste dalla legge;
2. in via subordinata, condannare l' , in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di del predetto importo Parte_1 di € 111.494,69 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero ancora ai sensi dell'art. 2033 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, ovvero in subordine interessi al tasso legale con le decorrenze previste dalla legge;
3. in via ulteriormente subordinata e residuale, condannare l Controparte_5
al pagamento in favore di del predetto importo di €
[...] Parte_1
111.494,69 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, ovvero in subordine interessi al tasso legale con le decorrenze previste dalla legge.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a spese generali come per legge.”.
L' costituitasi contestava la domanda di parte attrice, deduceva che le CP_1 fatture azionate in giudizio erano state oggetto di rinuncia da parte della stessa cedente che, con note di credito nn. 2/N del 4.2.2022 e 5/N del 19.7.2022, emesse su CP_3 richiesta della stessa in virtù dei limiti dei tetti di spesa, aveva annullato le fatture CP_5 nn. 12R, 13R, 14R e 14F, mentre la fattura n. 6R era oggetto di piano di rientro.
2 Ciò premesso, chiedeva al Tribunale di:
“- Rigettare la domanda attorea;
- Vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge.”.
Con richiesta contenuta nella memoria 171 ter n. 1 c.p.c., reiterata alla prima udienza del
14.3.2024, la società attrice, stante le difese dell'Azienda convenuta, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della CP_3
La (già costituitasi eccepiva l'inammissibilità della chiamata in CP_2 CP_3 causa, in particolare per avere la società attrice formulato domanda di adempimento della cessione nei confronti della cedente e domanda di risoluzione del contratto di cessione, con ciò cumulando due domande tra loro incompatibili.
Ancora, la deduceva l'inammissibilità della chiamata per essere la stessa CP_2 derivante dalle difese dell' costituitasi tardivamente;
nel merito, deduceva CP_1 di non aver mai rinunciato al credito portato dalle fatture di cui è causa, in particolare specificava che essendo la cessione regolarmente conclusa e notificata alla debitrice ceduta, nessuna efficacia avrebbero, comunque, potuto avere eventuali dichiarazioni in tal senso.
Rispetto alla domanda di garanzia spiegata dalla , deduceva ancora la Pt_1 CP_2 che la cessione tra le parti concretizzava un contatto di factoring pro-soluto senza alcuna garanzia della solvibilità del debitore ceduto.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“– voglia l'adito Tribunale, in via preliminare e per le ragioni sopra esposte, dichiarare
l'inammissibilità della chiamata in causa della comparente società.
– Nel merito, per le ragioni sopra indicate, rigettare la domanda formulata dall'attrice con l'atto di chiamata in causa in quanto inammissibile e, comunque, Parte_1 infondata in fatto e diritto e, comunque, escludere l'obbligo di ripetizione delle somme avanzato nei confronti della comparente dall'attrice in ragione della sussistenza del credito ceduto dalla in via subordinata, anche per effetto dell'indebito CP_2 arricchimento ricevuto dall in ragione dell'avvenuta esecuzione delle Controparte_6 prestazioni sanitarie rese dalla cedente in regime di convenzione e del conseguente obbligo di pagamento dell'indennizzo dovuto per le prestazioni sanitarie rese.
– Condannarsi l'attrice o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze professionali del presente procedimento con attribuzione al procuratore antistatario.”.
All'udienza del 14.11.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. con termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
3 Sulle questioni preliminari
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla convenuta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. rispetto alla carenza di legittimazione attiva della in quanto società non autorizzata alla riscossione di crediti poiché Parte_2 non iscritta all'albo ex articolo 106 TUB che, al comma 1, dispone “L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.”.
La Suprema Corte ha affrontato recentemente la questione, osservando che “l'eccezione
– pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – è artificiosa e destituita di fondamento;
[…] ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti
(cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; − in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione […] dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.) […]” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 7243/2024).
L'eccezione, quindi, è infondata e va disattesa.
Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità della chiamata del terzo formulata dalla a seguito delle deduzioni della convenuta , tardivamente CP_2 Controparte_5 costituitasi, circa la rinuncia al credito da parte della cedente.
Sul punto deve osservarsi che la richiesta di chiamata in causa della cedente ad opera della società attrice è stata tempestivamente proposta da quest'ultima con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., in via gradata.
4 Infine, rispetto al cumulo di domanda di adempimento e risoluzione, formulata dalla soc. rispetto al contratto di cessione intercorso con la e contestata da quest'ultima, Pt_1 CP_3 si osserva quanto segue.
L'art. 1453 c.c. prevede “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.”
Sul punto va ricordato che secondo la Suprema Corte è anche consentito richiedere l'adempimento del contratto quando sia stata domandata la risoluzione dello stesso, in quanto il divieto, sancito dall'art. 1453, secondo comma, cod. civ., non preclude la possibilità di formulare la richiesta in questione in via meramente subordinata rispetto all'altra (Cfr.: Cass. Civ. .Sez. 3, Sentenza n. 20899 del 12/09/2013).
Nel caso di specie, la società attrice ha richiesto in via principale l'adempimento della prestazione da parte della di cui al contratto di cessione e solo in via CP_2 subordinata, la risoluzione del contratto di cessione, qualora le difese della convenuta fossero risultate fondate;
pertanto, non vi è stata proposizione di Controparte_6 domande incompatibili.
Sul merito della domanda
La domanda formulata dalla società attrice nei confronti dell' è fondata CP_1
e deve trovare accoglimento.
Innanzitutto, è provata la legittimazione della società attrice, come da contratto quadro di cessione del 20.5.2020, con relativa pubblicazione in GU (cfr. all. 6 atto di citazione) e atti di cessione successivi, prodotti in giudizio unitamente alle relative notifiche al debitore ceduto (cfr. all.ti 8 e 9 atto di citazione), in particolare:
l'atto di cessione del 4.11.2020, avente ad oggetto tra le altre la fattura n. 12/F, veniva notificato in data 5.11.2020; l'atto di cessione del 4.12.2020, avente ad oggetto tra le altre la fattura n. 13/R, veniva notificato in data 9.12.2020; l'atto di cessione del 7.1.2021, avente ad oggetto le fatture nn. 14/F e 14/R, veniva notificato in data 8.1.2021; l'atto di cessione del 6.7.2021, avente ad oggetto tra le altre la fattura n. 6/R, veniva notificato in data 7.7.2021.
5 Le notifiche, oltre che documentate, non sono oggetto di contestazione da parte dell' convenuta. CP_5
È appena il caso di ricordare che, come da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel caso di operazioni di cartolarizzazione del credito, non è necessaria l'accettazione Cont della cessione da parte dell' applicandosi al caso di specie la L. 130 del 30 aprile
1999 (in tal senso v. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5561 del 24.9.2020).
Nel merito, deve richiamarsi il fondamentale arresto delle Sezioni Unite del 2001 che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, hanno statuito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (e salvo il limite derivante dall' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento (Cfr.: S.U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001),
L'individuazione degli oneri di prova, come sopra delineati, non muta se il credito per il cui pagamento si agisce sia conseguente ad una cessione: il cessionario, che si trova nella stessa posizione del cedente nei confronti del debitore ceduto, deve comunque dimostrarne il titolo, l'esistenza e l'entità, oltre all'adempimento della prestazione da parte del cedente ove vi siano contestazioni.
Appare inoltre opportuno precisare che l'art.115, comma 1, c.p.c. permette di ritenere provati solo i fatti non specificamente contestati: la norma non riguarda quindi né gli oneri di allegazione a carico delle parti, né la valutazione delle emergenze istruttorie, anche documentali, ma permette solo di non dover dimostrare quelle circostanze di fatto poste
6 a fondamento della pretesa azionata e sostanzialmente riconosciute come vere dalla controparte.
Applicando le indicazioni che precedono al caso di specie, ne deriva quanto segue. Cont Non può ritenersi fondata l'eccezione della convenuta secondo cui le somme residue di cui alle fatture azionate in giudizio sarebbero state oggetto di note di credito emesse dalla sulla base di una diversa liquidazione delle spettanze in relazione CP_2 all'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, per aver superato la cedente con le prestazioni erogate, il tetto di spesa.
Difatti, i documenti allegati dalla convenuta a sostegno delle proprie argomentazioni sono Cont inconferenti: la nota di credito n. 2/N (cfr. all. 5 comparsa di costituzione è stata richiesta per le fatture n, 5/R del 01.03.2020; 6/C del 07.05.2020; n. 6/R del 15.05.2020;
7/R del 01.06.2020: n. 10/C del 01.06.2020, non oggetto del presente giudizio, così la Co nota non è stata richiesta in relazione ad alcuna delle fatture azionate.
Infine, le asserzioni della convenuta contrastano con quanto comunicato dal servizio Cont finanziario della medesima con p.e.c. del 04.03.2022 alla società attrice, successiva alle dette note.
Pertanto, la domanda di parte attrice va accolta.
In merito alla misura degli interessi richiesti si osserva quanto segue.
La Corte di giustizia ha avuto più occasioni di occuparsi delle trasposizioni nelle normative nazionali delle due direttive dedicate a contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazione commerciali (oltre alla direttiva n. Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, trasposta nel d.lgs. n. 231 del 2002, la direttiva 2011/07/UE, recepita con il d.lgs. n. 192 del 2012. La materia peraltro è costantemente all'attenzione degli organismi europei, tanto che è stata depositata una proposta di regolamento sul tema della lotta al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, COM (2023) 533).
Con la sentenza 1 dicembre 2022, in causa C-419 /2021, su rinvio pregiudiziale della
Polonia, si è detto che la nozione di transazione commerciale non coincide con quella di contratto, ma allo scopo di ampliare la tutela dettata dalla direttiva, nel senso che è stato riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennizzo forfettario previsto per il recupero crediti in relazione ad ogni singolo ritardo nel pagamento, in un caso di contratto a consegne ripartite.
Con la sentenza 18 novembre 2020, in causa C-299/19, su rinvio pregiudiziale dell'Italia, la Corte di giustizia ha ricondotto anche gli appalti pubblici nell'ambito delle transazioni commerciali, osservando che ritenere esclusa una parte così rilevante delle transazioni
7 commerciali dall'ambito di applicazione della direttiva renderebbe gravemente frustrata la funzione dissuasiva dei ritardi: in particolare, contrasterebbe con l'obiettivo della direttiva 2000/35, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche.
Infine, va richiamata, la sentenza n. 28 gennaio 2020, resa in causa C-122 2018, Pt_3
contro l'Italia, con la quale l'Italia, all'esito di una procedura di infrazione che
[...] si è articolata in una complessa istruttoria in cui il Governo italiano ha strenuamente difeso i miglioramenti posti in essere per ridurre i ritardi nei pagamenti specie nei settori più critici, tra i quali spiccava in particolare quello sanitario, è stata condannata, proprio per il ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e in particolare per i ritardi nel settore sanitario, in cui il tempo medio nel periodo in considerazione era stato di 67 giorni, quindi oltre i sessanta giorni consentiti. Nel procedimento conclusosi con la predetta sentenza, la Commissione europea chiedeva alla Corte di giustizia di dichiarare che la
Repubblica italiana, avendo omesso e omettendo tuttora di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU
2011, L 48, pag. 1), e, in particolare, a quelli di cui all'articolo 4 di tale direttiva. La sentenza osserva, al punto 12, che “i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l'introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l'altro, che l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua”. Al punto 25 la sentenza aggiunge: “per quanto riguarda i ritardi di pagamento, particolarmente preoccupante è la situazione dei servizi sanitari in gran parte degli Stati membri. I sistemi di assistenza sanitaria, come parte fondamentale dell'infrastruttura sociale europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie. Gli Stati membri dovrebbero quindi poter
8 concedere agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria una certa flessibilità nell'onorare i loro impegni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero adoperarsi affinché
i pagamenti nel settore dell'assistenza sanitaria siano effettuati in accordo con i periodi legali di pagamento». Prosegue poi, al punto 46, osservando che da una lettura congiunta dei considerando 3, 9 e 23 della direttiva 2011/7 risulta che le pubbliche amministrazioni, alle quali fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese, godono di flussi di entrate più certi, prevedibili e continui rispetto alle imprese, possono ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto a queste ultime e, per raggiungere i loro obiettivi, dipendono meno delle imprese dall'instaurazione di relazioni commerciali stabili. Orbene, per quanto riguarda dette imprese, i ritardi di pagamento da parte di tali amministrazioni determinano costi ingiustificati per queste ultime, aggravando i loro problemi di liquidità e rendendo più complessa la loro gestione finanziaria. Tali ritardi di pagamento compromettono anche la loro competitività e redditività quando tali imprese debbano ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di detti ritardi nei pagamenti. Tali considerazioni, relative all'elevato volume di transazioni commerciali in cui le pubbliche amministrazioni sono debitrici di imprese, nonché ai costi e alle difficoltà generate per queste ultime da ritardi di pagamento da parte di tali amministrazioni, evidenziano che il legislatore dell'Unione ha inteso imporre agli Stati membri obblighi rafforzati per quanto riguarda le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni e implicano che l'articolo
4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7 sia interpretato nel senso che esso impone agli
Stati membri di assicurare che dette amministrazioni effettuino, nel rispetto dei termini previsti da tali disposizioni, i pagamenti a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali con le imprese. Da quanto detto la sentenza conclude nel senso che non può essere condivisa l'interpretazione della Repubblica italiana secondo la quale l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7 impone agli Stati membri unicamente l'obbligo di garantire che i termini legali e contrattuali di pagamento applicabili alle transazioni commerciali che coinvolgono pubbliche amministrazioni siano conformi a tali disposizioni e di prevedere, in caso di mancato rispetto di tali termini, il diritto, per un creditore che ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, alla corresponsione di interessi, ma non l'obbligo di assicurare il rispetto effettivo di tali termini da parte delle suddette pubbliche amministrazioni. Sulla base di queste ed altre considerazioni, la
Repubblica Italiana, con la predetta sentenza, è stata ritenuta responsabile di mancato rispetto degli obblighi comunitari, non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni
9 rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni. La linea che emerge dalle più recenti pronunce della Corte di giustizia è, dunque, quella della sollecitazione delle amministrazioni pubbliche al rispetto della regolarità dei pagamenti, con particolare attenzione alla materia sanitaria, per l'importanza del budget collegato e per il numero di imprese coinvolte. Un recupero di efficienza nella riduzione dei tempi di pagamento recherà con sè un abbattimento dei costi connessi agli interessi per i ritardi, mentre la sottrazione dello Stato debitore alla sua responsabilità per la mancanza di un tempestivo adempimento delle transazioni commerciali lo esporrebbe al palpabile rischio di esporsi nuovamente ad una procedura di infrazione.
La riportata ricostruzione della normativa di riferimento è stata utilizzata dalla Suprema
Corte per dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla applicabilità degli interessi moratori alle prestazioni sanitarie rese da strutture private ed ha statuito che “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 d.lg n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 d.lg. n. 231 del 2002” (Cfr.: Cassazione civile sez. un., 14/12/2023,
n.35092; Cassazione civile sez. I, 02/09/2024, n.23477).
Pertanto, sull'importo riconosciuto saranno dovuti gli interessi ex 5 d.lg. 231/2002.
La statuizione assorbe le domande formulate dall'attrice nei confronti della terza chiamata CP_2
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in
10 considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
Vengono invece integralmente compensate le spese di lite con la società terza chiamata
CP_2
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al CP_1 pagamento, in favore della società attrice della somma di €. 111.494,69 Parte_1 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 succ. mod. e int.;
2) Condanna la convenuta al rimborso, in favore della società attrice CP_1
delle spese di lite che liquida in €. 759,00 per esborsi ed €. 7.052,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Compensa le spese nei confronti della società terza chiamata CP_2
Così deciso in Aversa, 29 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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