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Ordinanza 5 aprile 2025
Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Udine
Sezione prima civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 613/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DELLA ROSA Parte_1 P.IVA_1
ANDREA
RICORRENTE contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAINARDIS Controparte_1 P.IVA_2
CESARE e dell'avv. CITOSSI ANGELICA
RESISTENTE
Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
La ricorrente (d'ora in poi “AR”) chiede ordinarsi a controparte (d'ora in poi ”), CP_1
ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di fare tutto quanto necessario a dare esecuzione alle obbligazioni da questa assunte con l'accordo transattivo stipulato inter partes il giorno 8.7.2024 (doc. 19 ricorrente).
La transazione impone a di far sì che l'area in cui si svolge l'attività d'impresa della CP_1
(in proprietà della , e parte di un ramo di azienda affittato alla stessa) Pt_1 CP_1 Pt_1
sia dotata di fornitura di energia elettrica “adeguata all'esercizio pieno del ramo in questione”, pagando le relative spese.
La sostiene che, per l'esercizio pieno, deve esserle garantita una fornitura di 150 Kw/h; Pt_1
ciò implica non solo il pagamento degli oneri richiesti dal distributore per il nuovo allacciamento, ma anche l'installazione di una cabina elettrica (previo completamento di ogni pratica a carattere edilizio/urbanistico) e la realizzazione di tutti gli impianti e le tubazioni connesse.
La nega che alla AR sia necessaria una simile potenza, ritenendo sufficiente al CP_1
più la dotazione di 100 Kw/h, ciò che comporterebbe oneri ed impegni di ben inferiore portata.
***
Pagina 1 Nei limiti tipici del giudizio cautelare, si deve ritenere che la pretesa della , per come Pt_1
dettagliata in ricorso, non è fondata.
Va premesso che la opera in regime di affitto d'azienda, sicché la sua attività d'impresa Pt_1
ed i relativi bisogni energetici vanno parametrati all'entità dei mezzi produttivi altrui che ha a disposizione, e alla durata residua del godimento attribuitole.
Nel primo senso, i mezzi bisognosi di alimentazione elettrica rilevante sono solo quelli elencati nell'allegato A al contratto di affitto d'azienda (doc. 1 ), ovvero due scortecciatrici con Pt_1
connesso sistema di movimentazione.
Nel secondo senso, l'affitto al momento ha vigore fino al 31.12.2025, con possibilità di rinnovo automatico per un ulteriore anno solare salvo tempestiva disdetta.
Nella prospettiva della , la necessità di fruire di energia elettrica per almeno 150 kw/h è Pt_1
legata alla somma della potenza complessiva dei macchinari di cui dispone, pari a 146 Kw/h (suo doc. 23).
La tesi è smentita da diversi elementi:
- la persuasiva analisi del consulente della (suo doc. 33), secondo cui la potenza CP_1
indicata dal consulente della è la semplice somma di quella “massima di targa” delle Pt_1
singole macchine, che però per ragioni di sicurezza assorbono in realtà una potenza ben inferiore nel momento in cui sono in esercizio (-15/20%); il tutto con ulteriore riduzione in caso di utilizzo contemporaneo;
- il fatto incontestato secondo cui la AR dispone di un solo operatore, senza dimostrare di avere in corso contatti per assumere nuove maestranze;
se ne deve dedurre che le macchine possono lavorare solamente in via individuale e non contemporanea;
- nessuna macchina a disposizione della ha potenza di targa superiore a 53,2 Kw/h; Pt_1
- fino al 2023 le due società lavoravano in contemporanea utilizzando un unico contatore elettrico;
- nel 2017 la potenza complessiva assicurata dal fornitore alle due odierne parti era pari a soli 85
Kw/h (doc. 31 ); CP_1
- nel 2018 la potenza erogata è stata aumentata a 150 Kw/h (doc. 31 bis ), ma solo CP_1
perché la ha sostituito un proprio macchinario con potenza “massima di targa” pari a 50 CP_1
Kw/h con altro con potenza analoga di 100 Kw/h (fatto incontestato);
Pagina 2 - da maggio 2023, allorché la è stata disconnessa dal contatore comune, il consumo Pt_1
elettrico registrato nei mesi successivi dello stesso anno è diminuito di circa 2.500 Kw/h complessivi (fatto incontestato – doc. 33 ), il che porta a dire che il precedente fabbisogno CP_1
di energia dei macchinari di era pari a circa 15 Kw/h al giorno. Pt_1
La pretesa di obbligare a consentire e pagare la realizzazione di una nuova fornitura di CP_1
energia elettrica per ben 150 kw/h, con relativi oneri e spese, non appare dunque fondata sul piano del fumus boni iuris.
***
Il ricorso appare poi infondato anche sul piano del periculum in mora.
ha infatti dimostrato che la ha a disposizione due generatori elettrici (suoi CP_1 Pt_1
docc. 9 e 40) e non è contestato che uno di essi è già stato utilmente impiegato per alimentare le macchine scortecciatrici in mancanza di energia elettrica all'epoca della tempesta “Vaia” che si è abbattuta sulla zona.
La afferma che i generatori in questione non sono sufficienti ad azionare i propri Pt_1
macchinari, ma ciò non è dimostrato ed anzi appare smentito dai dati tecnici del generatore più grande (doc. 9 – potenza in servizio continuo: 90/110 Kw/h), che sembrano assicurare CP_1
una potenza superiore a quella “massima di targa” dei singoli macchinari a disposizione della
. Quest'ultima ha dunque ogni possibilità di avviare nell'immediato la produzione di Pt_1
legname scortecciato, a prescindere dall'inadempimento lamentato.
Non da ultimo, rimane incontestato che:
- l'area aziendale ed i macchinari in affitto si trovano al momento in situazione di abbandono e scarsa manutenzione (docc. 47 e 47 bis ), il che rende poco plausibile la possibilità di CP_1
avviare con rapidità la produzione per soddisfare le commesse prospettate, anche ammettendo un'immediata realizzazione della nuova fornitura elettrica;
- la ricorrente non ha operatori se non il legale rappresentante, il quale però ha avviato di recente una nuova attività come accomandatario di una s.a.s. avente oggetto sociale analogo a quello della
, dotandosi di apposita zona operativa in IV (docc. 43 a 45 ). Pt_1 CP_1
Tutto ciò esclude che il pregiudizio prospettato abbia quelle caratteristicche di imminenza e, soprattutto, di irreparabilità richieste dall'art. 700 c.p.c. per legittimare un provvedimento urgente ed innominato.
Pagina 3 Rimane ovviamente intatto l'obbligo di di adempiere a quanto stabilito nell'accordo CP_1
transattivo, non appena ridimensionerà le sue pretese. Pt_1
***
Nulla per le spese, in quanto già pende fra le parti giudizio di merito per stabilire se la pretesa odierna di è o meno da ritenersi fondata alla luce della transazione stipulata inter partes Pt_1
(doc. 38 ). CP_1
P.Q.M.
Il giudice, visti gli artt. 669 sexies, 669 septies, 700 c.p.c. rigetta il ricorso;
spese al merito.
Udine, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Lorenzo Massarelli
Pagina 4
Sezione prima civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 613/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DELLA ROSA Parte_1 P.IVA_1
ANDREA
RICORRENTE contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAINARDIS Controparte_1 P.IVA_2
CESARE e dell'avv. CITOSSI ANGELICA
RESISTENTE
Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
La ricorrente (d'ora in poi “AR”) chiede ordinarsi a controparte (d'ora in poi ”), CP_1
ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di fare tutto quanto necessario a dare esecuzione alle obbligazioni da questa assunte con l'accordo transattivo stipulato inter partes il giorno 8.7.2024 (doc. 19 ricorrente).
La transazione impone a di far sì che l'area in cui si svolge l'attività d'impresa della CP_1
(in proprietà della , e parte di un ramo di azienda affittato alla stessa) Pt_1 CP_1 Pt_1
sia dotata di fornitura di energia elettrica “adeguata all'esercizio pieno del ramo in questione”, pagando le relative spese.
La sostiene che, per l'esercizio pieno, deve esserle garantita una fornitura di 150 Kw/h; Pt_1
ciò implica non solo il pagamento degli oneri richiesti dal distributore per il nuovo allacciamento, ma anche l'installazione di una cabina elettrica (previo completamento di ogni pratica a carattere edilizio/urbanistico) e la realizzazione di tutti gli impianti e le tubazioni connesse.
La nega che alla AR sia necessaria una simile potenza, ritenendo sufficiente al CP_1
più la dotazione di 100 Kw/h, ciò che comporterebbe oneri ed impegni di ben inferiore portata.
***
Pagina 1 Nei limiti tipici del giudizio cautelare, si deve ritenere che la pretesa della , per come Pt_1
dettagliata in ricorso, non è fondata.
Va premesso che la opera in regime di affitto d'azienda, sicché la sua attività d'impresa Pt_1
ed i relativi bisogni energetici vanno parametrati all'entità dei mezzi produttivi altrui che ha a disposizione, e alla durata residua del godimento attribuitole.
Nel primo senso, i mezzi bisognosi di alimentazione elettrica rilevante sono solo quelli elencati nell'allegato A al contratto di affitto d'azienda (doc. 1 ), ovvero due scortecciatrici con Pt_1
connesso sistema di movimentazione.
Nel secondo senso, l'affitto al momento ha vigore fino al 31.12.2025, con possibilità di rinnovo automatico per un ulteriore anno solare salvo tempestiva disdetta.
Nella prospettiva della , la necessità di fruire di energia elettrica per almeno 150 kw/h è Pt_1
legata alla somma della potenza complessiva dei macchinari di cui dispone, pari a 146 Kw/h (suo doc. 23).
La tesi è smentita da diversi elementi:
- la persuasiva analisi del consulente della (suo doc. 33), secondo cui la potenza CP_1
indicata dal consulente della è la semplice somma di quella “massima di targa” delle Pt_1
singole macchine, che però per ragioni di sicurezza assorbono in realtà una potenza ben inferiore nel momento in cui sono in esercizio (-15/20%); il tutto con ulteriore riduzione in caso di utilizzo contemporaneo;
- il fatto incontestato secondo cui la AR dispone di un solo operatore, senza dimostrare di avere in corso contatti per assumere nuove maestranze;
se ne deve dedurre che le macchine possono lavorare solamente in via individuale e non contemporanea;
- nessuna macchina a disposizione della ha potenza di targa superiore a 53,2 Kw/h; Pt_1
- fino al 2023 le due società lavoravano in contemporanea utilizzando un unico contatore elettrico;
- nel 2017 la potenza complessiva assicurata dal fornitore alle due odierne parti era pari a soli 85
Kw/h (doc. 31 ); CP_1
- nel 2018 la potenza erogata è stata aumentata a 150 Kw/h (doc. 31 bis ), ma solo CP_1
perché la ha sostituito un proprio macchinario con potenza “massima di targa” pari a 50 CP_1
Kw/h con altro con potenza analoga di 100 Kw/h (fatto incontestato);
Pagina 2 - da maggio 2023, allorché la è stata disconnessa dal contatore comune, il consumo Pt_1
elettrico registrato nei mesi successivi dello stesso anno è diminuito di circa 2.500 Kw/h complessivi (fatto incontestato – doc. 33 ), il che porta a dire che il precedente fabbisogno CP_1
di energia dei macchinari di era pari a circa 15 Kw/h al giorno. Pt_1
La pretesa di obbligare a consentire e pagare la realizzazione di una nuova fornitura di CP_1
energia elettrica per ben 150 kw/h, con relativi oneri e spese, non appare dunque fondata sul piano del fumus boni iuris.
***
Il ricorso appare poi infondato anche sul piano del periculum in mora.
ha infatti dimostrato che la ha a disposizione due generatori elettrici (suoi CP_1 Pt_1
docc. 9 e 40) e non è contestato che uno di essi è già stato utilmente impiegato per alimentare le macchine scortecciatrici in mancanza di energia elettrica all'epoca della tempesta “Vaia” che si è abbattuta sulla zona.
La afferma che i generatori in questione non sono sufficienti ad azionare i propri Pt_1
macchinari, ma ciò non è dimostrato ed anzi appare smentito dai dati tecnici del generatore più grande (doc. 9 – potenza in servizio continuo: 90/110 Kw/h), che sembrano assicurare CP_1
una potenza superiore a quella “massima di targa” dei singoli macchinari a disposizione della
. Quest'ultima ha dunque ogni possibilità di avviare nell'immediato la produzione di Pt_1
legname scortecciato, a prescindere dall'inadempimento lamentato.
Non da ultimo, rimane incontestato che:
- l'area aziendale ed i macchinari in affitto si trovano al momento in situazione di abbandono e scarsa manutenzione (docc. 47 e 47 bis ), il che rende poco plausibile la possibilità di CP_1
avviare con rapidità la produzione per soddisfare le commesse prospettate, anche ammettendo un'immediata realizzazione della nuova fornitura elettrica;
- la ricorrente non ha operatori se non il legale rappresentante, il quale però ha avviato di recente una nuova attività come accomandatario di una s.a.s. avente oggetto sociale analogo a quello della
, dotandosi di apposita zona operativa in IV (docc. 43 a 45 ). Pt_1 CP_1
Tutto ciò esclude che il pregiudizio prospettato abbia quelle caratteristicche di imminenza e, soprattutto, di irreparabilità richieste dall'art. 700 c.p.c. per legittimare un provvedimento urgente ed innominato.
Pagina 3 Rimane ovviamente intatto l'obbligo di di adempiere a quanto stabilito nell'accordo CP_1
transattivo, non appena ridimensionerà le sue pretese. Pt_1
***
Nulla per le spese, in quanto già pende fra le parti giudizio di merito per stabilire se la pretesa odierna di è o meno da ritenersi fondata alla luce della transazione stipulata inter partes Pt_1
(doc. 38 ). CP_1
P.Q.M.
Il giudice, visti gli artt. 669 sexies, 669 septies, 700 c.p.c. rigetta il ricorso;
spese al merito.
Udine, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Lorenzo Massarelli
Pagina 4