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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1575/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1575/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRELLO LUIGI, elettivamente domiciliato in Cologno Monzese, Piazza Castello n. 16,
presso il difensore.
ATTRICE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GEORGIO Controparte_1 C.F._1
GUIDO MARIA, elettivamente domiciliato in Milano, via Larga 19, presso il difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta ha concluso come da foglio depositato telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio il Sig. , al Controparte_1
fine di sentirlo condannare al pagamento dell'importo pari ad € 6.100,00, in forza della scrittura privata mediante la quale il predetto ha ceduto all'attrice il 50% del proprio credito nei confronti della società
OD Me RE RL.
Il Sig. si è costituito nel presente giudizio deducendo, in primo luogo, Controparte_1
l'insussistenza del proprio credito nei confronti della OD Me RE RL;
in secondo luogo, ha eccepito l'insussistenza del proprio obbligo di garanzia nei confronti dell'attrice, in relazione al credito ceduto.
Dai documenti acquisiti nel presente procedimento (offerta commerciale del 28.03.2019,
accettazione dell'offerta del 28.03.2019, preventivo del 28.04.2019, cessione del credito del
22.07.2020, comunicazione di cessione del credito del 16.06.2022, comunicazioni intercorse fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (teste Sig. e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
è emerso quanto segue.
[...]
Nel 2019, il Sig. , amministratore unico di ha messo in relazione l'azienda CP_2 Parte_1
con la società OD Me RE RL, affinchè quest'ultima realizzasse una piattaforma Parte_2
di crowdfunding nell'interesse della prima.
In data 28.03.2019, la società OD Me RE RL si è obbligata, nei confronti del Sig. al CP_1
pagamento di una provvigione nel caso in cui fosse stato concluso, con l'azienda , il Parte_2
predetto contratto per la realizzazione della piattaforma di crowdfunding.
Il predetto contratto è stato perfezionato e la relativa piattaforma di crowdfunding è stata realizzata e immessa in rete;
stante quanto sopra, il Sig. ha maturato il diritto alla provvigione, nei CP_1
confronti della società OD Me RE RL.
In data 20.07.2020, il Sig. ha ceduto alla ricorrente il 50% del proprio diritto alla CP_1
provvigione, vantato nei confronti della società OD Me RE RL.
pagina 2 di 4 In data 16.06.2022, il Sig. ha comunicato, per iscritto, alla società OD Me RE RL di CP_1
aver ceduto il 50% del proprio diritto alla provvigione, vantato nei confronti di quest'ultima, alla società ovvero al Sig. . Parte_1 CP_2
In data 21.06.2022, la società OD Me RE RL ha rifiutato il pagamento della predetta provvigione all'attrice, affermando di avere avuto rapporti solo con il Sig. ed ha CP_1
espressamente disconosciuto l'esistenza del predetto diritto in capo a quest'ultimo, deducendo che lo stesso, in verità, non sarebbe mai venuto in essere, in quanto il cliente non avrebbe concluso alcun contratto commerciale per la realizzazione di una piattaforma di crowdfunding.
Stante quanto sopra, essendo stata accertata la conclusione del contratto commerciale fra OD Me
RE RL e l'azienda , per la realizzazione della piattaforma di crowdfunding, risulta Parte_2
accertata, per l'effeto la sussistenza del relativo diritto alla provvigione del Sig. nei confronti CP_1
della prima società.
Per tale motivo deve essere rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto, relativa all'insussistenza del diritto alla provvigione concordata fra il Sig. e la società OD Me RE RL. CP_1
Si rileva, altresì, che deve essere rigettata la domanda avanzata dall'attrice, volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 6.100,00, in forza del contratto di cessione del credito, concluso fra le parti, in data 28.03.2019.
Si osserva, al riguardo, che in mancanza di una diversa previsione contrattuale, la cessione del credito deve essere qualificata come pro soluto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1267 c.c., che recita quanto segue: ”Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia”.
In altre parole, nel caso di cessione pro soluto, il cedente, una volta trasferito il suo credito, non risponde del mancato pagamento del debitore, nei confronti del cessionario.
pagina 3 di 4 Si osserva che, nel caso di specie, la cessione del credito, concordata fra il Sig. e la società CP_1
ricorrente, è avvenuta “pro soluto”, stante l'insussistenza di un patto fra le parti mediante il quale il cedente abbia garantito la solvenza del debitore (art. 1267 c.c.).
Parte attrice non ha provato, infatti, l'esistenza del predetto patto di garanzia del cedente nei confronti del cessionario.
Le spese del presente giudizio sono liquidate – secondo il principio di soccombenza – nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore;
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.077,00 (per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e
IVA.
Monza, 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1575/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRELLO LUIGI, elettivamente domiciliato in Cologno Monzese, Piazza Castello n. 16,
presso il difensore.
ATTRICE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GEORGIO Controparte_1 C.F._1
GUIDO MARIA, elettivamente domiciliato in Milano, via Larga 19, presso il difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta ha concluso come da foglio depositato telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio il Sig. , al Controparte_1
fine di sentirlo condannare al pagamento dell'importo pari ad € 6.100,00, in forza della scrittura privata mediante la quale il predetto ha ceduto all'attrice il 50% del proprio credito nei confronti della società
OD Me RE RL.
Il Sig. si è costituito nel presente giudizio deducendo, in primo luogo, Controparte_1
l'insussistenza del proprio credito nei confronti della OD Me RE RL;
in secondo luogo, ha eccepito l'insussistenza del proprio obbligo di garanzia nei confronti dell'attrice, in relazione al credito ceduto.
Dai documenti acquisiti nel presente procedimento (offerta commerciale del 28.03.2019,
accettazione dell'offerta del 28.03.2019, preventivo del 28.04.2019, cessione del credito del
22.07.2020, comunicazione di cessione del credito del 16.06.2022, comunicazioni intercorse fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (teste Sig. e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
è emerso quanto segue.
[...]
Nel 2019, il Sig. , amministratore unico di ha messo in relazione l'azienda CP_2 Parte_1
con la società OD Me RE RL, affinchè quest'ultima realizzasse una piattaforma Parte_2
di crowdfunding nell'interesse della prima.
In data 28.03.2019, la società OD Me RE RL si è obbligata, nei confronti del Sig. al CP_1
pagamento di una provvigione nel caso in cui fosse stato concluso, con l'azienda , il Parte_2
predetto contratto per la realizzazione della piattaforma di crowdfunding.
Il predetto contratto è stato perfezionato e la relativa piattaforma di crowdfunding è stata realizzata e immessa in rete;
stante quanto sopra, il Sig. ha maturato il diritto alla provvigione, nei CP_1
confronti della società OD Me RE RL.
In data 20.07.2020, il Sig. ha ceduto alla ricorrente il 50% del proprio diritto alla CP_1
provvigione, vantato nei confronti della società OD Me RE RL.
pagina 2 di 4 In data 16.06.2022, il Sig. ha comunicato, per iscritto, alla società OD Me RE RL di CP_1
aver ceduto il 50% del proprio diritto alla provvigione, vantato nei confronti di quest'ultima, alla società ovvero al Sig. . Parte_1 CP_2
In data 21.06.2022, la società OD Me RE RL ha rifiutato il pagamento della predetta provvigione all'attrice, affermando di avere avuto rapporti solo con il Sig. ed ha CP_1
espressamente disconosciuto l'esistenza del predetto diritto in capo a quest'ultimo, deducendo che lo stesso, in verità, non sarebbe mai venuto in essere, in quanto il cliente non avrebbe concluso alcun contratto commerciale per la realizzazione di una piattaforma di crowdfunding.
Stante quanto sopra, essendo stata accertata la conclusione del contratto commerciale fra OD Me
RE RL e l'azienda , per la realizzazione della piattaforma di crowdfunding, risulta Parte_2
accertata, per l'effeto la sussistenza del relativo diritto alla provvigione del Sig. nei confronti CP_1
della prima società.
Per tale motivo deve essere rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto, relativa all'insussistenza del diritto alla provvigione concordata fra il Sig. e la società OD Me RE RL. CP_1
Si rileva, altresì, che deve essere rigettata la domanda avanzata dall'attrice, volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 6.100,00, in forza del contratto di cessione del credito, concluso fra le parti, in data 28.03.2019.
Si osserva, al riguardo, che in mancanza di una diversa previsione contrattuale, la cessione del credito deve essere qualificata come pro soluto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1267 c.c., che recita quanto segue: ”Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia”.
In altre parole, nel caso di cessione pro soluto, il cedente, una volta trasferito il suo credito, non risponde del mancato pagamento del debitore, nei confronti del cessionario.
pagina 3 di 4 Si osserva che, nel caso di specie, la cessione del credito, concordata fra il Sig. e la società CP_1
ricorrente, è avvenuta “pro soluto”, stante l'insussistenza di un patto fra le parti mediante il quale il cedente abbia garantito la solvenza del debitore (art. 1267 c.c.).
Parte attrice non ha provato, infatti, l'esistenza del predetto patto di garanzia del cedente nei confronti del cessionario.
Le spese del presente giudizio sono liquidate – secondo il principio di soccombenza – nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore;
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.077,00 (per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e
IVA.
Monza, 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4