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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/10/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI OL Presidente
Valeria Monti Giudice
TA RI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2102/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/05/2024
DA
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LIBRETTI MAURIZIO;
E
rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2 MUNAFO' NINO;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale con domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI PRIVATE
Per parte ricorrente “stante il venir meno Parte_1 dell'accordo tra le parti, chiede dichiararsi improcedibile il ricorso”
Per parte ricorrente : “insiste nelle domande formulate in CP_1 ricorso” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso consensuale per separazione, con domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno formulato domande accessorie relative ai rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e con i figli, già recepite con sentenza n. 287/2024 pubblicata l'8.10.2024, a seguito della quale la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione dell'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, decorso il termine previsto dalla legge.
Alla prima udienza successiva, parte ricorrente a Parte_1 revocato il proprio consenso a procedere allo scioglimento del matrimonio alle condizioni già indicate in ricorso, dando atto della sopravvenuta modifica dei presupposti di fatto e allegando che la figlia minorenne Persona_1 residente con la madre al tempo del ricorso, dall'ottobre 2024 si è trasferita a vivere con la nonna paterna, a Brescia, dove ha finanche trasferito la propria residenza anagrafica, col consenso della madre.
La ricorrente , pur confermando che da oltre un anno la CP_1 figlia non è più residente presso di sé, ha comunque insistito per Persona_1 l'accoglimento del ricorso, che prevedeva, tra l'altro, il collocamento della figlia presso di sé e dunque una contribuzione da parte del padre al Persona_1 suo mantenimento.
Il Collegio, alla luce delle circostanze pacificamente sopravvenute ed emerse dall'ascolto delle parti, ritiene che il ricorso, relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio e alle domande accessorie ivi congiuntamente formulate dalle parti, non possa trovare accoglimento, non essendo le stesse conformi all'interesse dei figli minori, e in particolare della figlia Per_1
ed essendo del tutto contraddittorie rispetto all'attuale assetto familiare.
[...]
Considerata la sostanziale soccombenza della ricorrente CP_1 quantomeno in merito alla domanda di divorzio, la stessa dovrà essere condannata alla rifusione alla controparte delle spese relative alla predetta fase.
Le spese sono dunque liquidate tenendo conto della natura volontaria del procedimento (dunque operando la liquidazione della fase unica al 50%, considerato che le spese relative alla separata domanda di separazione sono già state compensate con precedente sentenza parziale e definitiva n. 287/2024 del Tribunale di Mantova), del valore indeterminato della controversia, della scarsa complessità della materia e dei valori previsti dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, così provvede:
1) rigetta la domanda di scioglimento di matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
2) condanna alla rifusione a delle CP_1 Parte_1 spese di lite di cui al procedimento per scioglimento del matrimonio, che si liquidano in Euro 1.168,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
2 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 2/10/2025
La Giudice relatrice
TA RI
Il Presidente
GI OL
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI OL Presidente
Valeria Monti Giudice
TA RI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2102/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/05/2024
DA
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LIBRETTI MAURIZIO;
E
rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2 MUNAFO' NINO;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale con domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI PRIVATE
Per parte ricorrente “stante il venir meno Parte_1 dell'accordo tra le parti, chiede dichiararsi improcedibile il ricorso”
Per parte ricorrente : “insiste nelle domande formulate in CP_1 ricorso” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso consensuale per separazione, con domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno formulato domande accessorie relative ai rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e con i figli, già recepite con sentenza n. 287/2024 pubblicata l'8.10.2024, a seguito della quale la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione dell'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, decorso il termine previsto dalla legge.
Alla prima udienza successiva, parte ricorrente a Parte_1 revocato il proprio consenso a procedere allo scioglimento del matrimonio alle condizioni già indicate in ricorso, dando atto della sopravvenuta modifica dei presupposti di fatto e allegando che la figlia minorenne Persona_1 residente con la madre al tempo del ricorso, dall'ottobre 2024 si è trasferita a vivere con la nonna paterna, a Brescia, dove ha finanche trasferito la propria residenza anagrafica, col consenso della madre.
La ricorrente , pur confermando che da oltre un anno la CP_1 figlia non è più residente presso di sé, ha comunque insistito per Persona_1 l'accoglimento del ricorso, che prevedeva, tra l'altro, il collocamento della figlia presso di sé e dunque una contribuzione da parte del padre al Persona_1 suo mantenimento.
Il Collegio, alla luce delle circostanze pacificamente sopravvenute ed emerse dall'ascolto delle parti, ritiene che il ricorso, relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio e alle domande accessorie ivi congiuntamente formulate dalle parti, non possa trovare accoglimento, non essendo le stesse conformi all'interesse dei figli minori, e in particolare della figlia Per_1
ed essendo del tutto contraddittorie rispetto all'attuale assetto familiare.
[...]
Considerata la sostanziale soccombenza della ricorrente CP_1 quantomeno in merito alla domanda di divorzio, la stessa dovrà essere condannata alla rifusione alla controparte delle spese relative alla predetta fase.
Le spese sono dunque liquidate tenendo conto della natura volontaria del procedimento (dunque operando la liquidazione della fase unica al 50%, considerato che le spese relative alla separata domanda di separazione sono già state compensate con precedente sentenza parziale e definitiva n. 287/2024 del Tribunale di Mantova), del valore indeterminato della controversia, della scarsa complessità della materia e dei valori previsti dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, così provvede:
1) rigetta la domanda di scioglimento di matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
2) condanna alla rifusione a delle CP_1 Parte_1 spese di lite di cui al procedimento per scioglimento del matrimonio, che si liquidano in Euro 1.168,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
2 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 2/10/2025
La Giudice relatrice
TA RI
Il Presidente
GI OL
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