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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/08/2025, n. 7713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7713 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Terza Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Salvatore Di Lonardo Presidente rel. /est.
Francesca Reale Giudice
Mario Fucito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2385/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale”; vertente
TRA
nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI C.F._1
MINERVINI;
E con sede in San Donato Milanese, Parte_2
Via dell'Unione Europea n. 6A-6B, codice fiscale , in persona P.IVA_1
del procuratore speciale, Avv. , quale mandataria di CP_1 [...]
con sede Roma alla Piemonte N. 38, COD. FISC. Parte_3
, giusta procura speciale del 31.08.2018 autenticata dal P.IVA_2
Notaio in Roma, n. rep. 57298, racc. 29003 rilasciata a Persona_1 CP_2
fusa per incorporazione in giusta
[...] Parte_2
atto del 23/11/2022 ai rogiti del notaio ai nn.75095 rep. e Persona_2
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 15653 racc., rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO VITO LETIZIA;
NONCHÉ con sede in Milano alla Piazza del Calendario n.3 Controparte_3
cod. fisc. e P. IVA , in persona delle procuratrici speciali, P.IVA_3
dott.sse e , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4 Controparte_5
ROSANNA CARULLI;
NONCHÉ con sede legale in Via Bartolomeo Panizza, 5 - 20144 Controparte_6
Milano, cod. fisc. , in persona dell'Amministratore Delegato P.IVA_4
nella qualità di mandataria, giusta procura speciale per Controparte_7
Notar del 01/02/23, della Persona_3 Controparte_8
con sede in LI alla via Santa Brigida n. 39, cod. fisc.
[...]
, quest'ultima cessionaria dei crediti di P.IVA_5 Controparte_9
rappresentata e difesa dall'Avv. ETTORE QUINTO.
NONCHÉ con sede legale in Modena, alla Via San Carlo n.8, cod. Controparte_10
fisc. – contumace;
P.IVA_6
NONCHÉ con sede legale in Torino, alla Piazza S. Carlo n. Controparte_11
156, cod. fisc. – contumace. P.IVA_7
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 marzo 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:
<Sono presenti: per l'Avv. MINERVINI GIOVANNI, Parte_1
nonché la parte personalmente;
per l'Avv. Serafina Parte_3
Mollo per delega dell'Avv. LETIZIA FABIO VITO;
per Controparte_3
l'Avv. Serafina Mollo per delega Avv. CARULLI ROSANNA;
per la parte intervenuta, quale Cessionaria Controparte_8
dei crediti di l'Avv. Serafina Mollo per delega dell'Avv. Controparte_9
QUINTO ETTORE, la quale fa presente che il procuratore delegante ha
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 depositato in data 28 febbraio 2025 documenti idonei a documentare la legittimazione ad intervenire di Controparte_8
quale Cessionaria dei crediti di , quest'ultima
[...] Controparte_9
cessionaria dei crediti di quale incorporante la Controparte_10 [...]
nei cui confronti sono state prestate alcune delle fideiussioni CP_12
oggetto di impugnazione in questa sede.
L'Avv. Minervini chiarisce che innanzi alla Sezione Specializzata del Tribunale di LI sono state proseguite unicamente le domande di nullità delle fideiussioni prestate dall'attore e precisamente: - fideiussioni sottoscritte nel
2003 e il 14 luglio 2004 a favore di - fideiussione CP_12 CP_10
sottoscritta l'11 febbraio 2008 a favore di MPS a cui è subentrata Parte_3
; - fideiussione sottoscritta in data 8 giugno 2009 a favore di della
[...]
Con riguardo alla fideiussione sottoscritta in data 22 Controparte_3
luglio 2008 a favore di AN di LI (poi , la Controparte_11
relativa domanda deve intendersi rinunciata, avendo le parti raggiunto un accordo transattivo. Pertanto, insiste nella declaratoria di nullità parziale delle suindicate garanzie fideiussorie.
L'Avv. Mollo conclude, per ciascuno dei procuratori deleganti, riportandosi ai loro rispettivi atti.
Entrambi i procuratori chiedono l'assegnazione della causa a sentenza>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio – introdotto originariamente innanzi al Tribunale di
Trani con atto di citazione notificato il 5 marzo 2020, successivamente riassunto innanzi a questa Sezione Specializzata, quale giudice competente
– ha ad oggetto l'accertamento della nullità delle seguenti garanzie fideiussorie, tutte prestate a garanzia di debiti della DP Parte_4
[...]
- 1) fideiussione sottoscritta il 14 luglio 2004, sino alla concorrenza dell'importo di euro 125.000,00 (successivamente aumentato a euro
162.000,00), a favore della poi incorporata per fusione Controparte_12
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 nella il cui credito è stato ceduto alla Controparte_10 [...]
Parte_5
- 2) fideiussione sottoscritta l'11 febbraio 2008, sino alla concorrenza dell'importo di euro 525.000,00, in favore della
[...]
successivamente incorporata nella Controparte_13 [...]
il cui credito è stato ceduto alla Controparte_14 [...]
Parte_3
- 3) fideiussione sottoscritta il 22 luglio 2008, sino alla concorrenza dell'importo € 390.000,00, in favore del Controparte_15
successivamente incorporato nella Controparte_16
- 4) fideiussione sottoscritta l'8 giugno 2009, sino alla concorrenza dell'importo € 210.000,00 a favore della Controparte_3
La causa di nullità invocata per tutte le fideiussioni oggetto del presente giudizio si fonda su un unico e comune presupposto giuridico: la violazione della normativa antitrust.
In sintesi, l'attore sostiene che la modulistica contrattuale utilizzata dagli istituti bancari per le fideiussioni da lui sottoscritte costituisce una riproduzione fedele dello schema contrattuale per fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie predisposto dall'Associazione BAria TAna (ABI) il
4 luglio 2003. L'argomento cardine è che tale schema ABI conteneva specifiche clausole – precisamente quelle di cui agli articoli 2, 6 e 8 – che sono state giudicate in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza. Questa valutazione di illegittimità deriva dal Provvedimento n.
14251 del 2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dal
Provvedimento n. 55 del 2005 emesso dalla BA d'TA. Tali clausole sono considerate frutto di un'intesa illecita tra le banche, contraria a norme imperative.
Pertanto, l'attore chiedeva l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle suddette garanzie fideiussorie. Oltre alla domanda di nullità, l'attore aveva originariamente avanzato richiesta di cancellazione immediata del proprio
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 nominativo dalla Centrale Rischi Finanziari della BA d'TA e da ogni altra banca dati relativa alla valutazione del merito creditizio e di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in €
10.000,00 per ciascun convenuto. Il Tribunale di Trani, con sentenza del 6 novembre 2022, si è dichiarato incompetente per materia, ritenendo competente la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di
LI, cui la causa è stata riassunta dall'attore il 19 gennaio 2023.
In sede di riassunzione del processo, l'attore ha formulato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità dei singoli contratti di fideiussione sottoscritti nei confronti di ciascuna delle banche convenute;
disporre e ordinare l'immediata cancellazione del nominativo di Parte_1
dalla banca dati della Centrale Rischi Finanziari della BA
[...]
d'TA e da ogni altra banca dati relativa alla valutazione del merito creditizio;
condanna delle convenute al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio.
I convenuti costituitisi nel processo hanno - ciascuno per quanto di propria ragione - contestato in fatto e in diritto la domanda di nullità proposta dall'attore.
In particolare, ha dedotto che il contratto sottoscritto Parte_3
l'11/02/2008 dall'attore è, a tutti gli effetti di legge, un "contratto autonomo di garanzia a prima richiesta" e non una fideiussione, rispetto al quale, pertanto, non troverebbe applicazione la causa di nullità dedotta in citazione.
La invece, ha sollevato eccezione di giudicato, Controparte_3
avendo nel 2012 ha ottenuto il Decreto Ingiuntivo n. 30/12 contro Parte_1
in qualità di fideiussore della dichiarato
[...] Controparte_17
definitivamente esecutivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione.
È poi intervenuta la , nella Parte_5
qualità di Cessionaria dei crediti di instando per il Controparte_9
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 rigetto delle domande attoree.
Si rileva che, come espressamente dichiarato dall'attore già nella fase del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Trani, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è stata espressamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni avvenuta il 31 maggio
2022. Pertanto, poiché la pretesa risarcitoria non è stata reiterata nel presente giudizio di riassunzione, nulla deve essere statuito al riguardo.
Si dà atto, inoltre, che l'attore ha rinunciato espressamente alla domanda di nullità relativa alla fideiussione sottoscritta con il Controparte_15
(ora , avendo le parti raggiunto un accordo Controparte_11
transattivo. Conseguentemente, rispetto a tale domanda va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite nei confronti della corrispondente banca garantita.
A parere del Collegio, l'azione di nullità promossa dall'attore può essere accolta limitatamente alla garanzia fideiussoria sottoscritta il 14 luglio
2004, a favore della poi incorporata per fusione nella Controparte_12
il cui credito è stato ceduto alla Controparte_10 Parte_5
Controparte_8
Contrariamente alle deduzioni di parte attrice, la
[...]
a dato prova della propria legittimazione Parte_5
a partecipare al processo, producendo: il contratto di cessione tra e CP_8
l'accordo modificativo del contratto di cessione con Controparte_9
l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 93 del 08.08.2019, Controparte_9
relativo alla cessione tra l'avviso di Controparte_10 Controparte_9
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 143 del
20.12.2022, attestante la successiva cessione dei crediti da Controparte_9
ad le procure intervenute tra le parti. CP_8
Tenuto conto dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993, la ricostruzione della catena delle cessioni evidenzia che il credito in oggetto, originariamente vantato da
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 (in relazione alla fideiussione sottoscritta il 14 luglio Controparte_12
2004), è transitato, a seguito dell'incorporazione, a Controparte_10
Successivamente, ha ceduto tale credito a Controparte_10 CP_9
la quale, a sua volta, lo ha ceduto ad
[...] CP_8
- A) LA FIDEIUSSIONE SOTTOSCRITTA IL 14 LUGLIO 2004
Anche rispetto alla garanzia sottoscritta il 14 luglio 2004, parte attrice ne ha eccepito la nullità deducendo che la dichiarazione fideiussoria, predisposta unilateralmente dalla banca, riproduceva le Norme BArie Uniformi
(NBU), qualificabili come intese illecite ex Art. 2 della Legge n. 287/1990. In particolare, il modello contrattuale predisposto dall'Associazione BAria
TAna (ABI) nel luglio 2003 e comunicato alla BA d'TA ai sensi dell'Art. 13 della Legge n. 287/1990, è stato oggetto di un procedimento avviato dalla BA d'TA e conclusosi con il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. In tale provvedimento, la BA d'TA ha accertato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenevano disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'Art. 2, comma
2, lettera a), della Legge n. 287/90. Le clausole in questione sono state identificate come la "clausola di reviviscenza" (art. 2), la "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ." (art. 6), e la "clausola di sopravvivenza" (art. 8).
Nel caso di specie, la fideiussione è stata sottoscritta il 14 luglio 2004 e, pertanto, si colloca nell'intervallo temporale (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla BA d'TA. Tale collocazione temporale conferisce al provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio
2005 valore di prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale "a monte".
Secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, i contratti di fideiussione stipulati a valle di intese dichiarate parzialmente nulle
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/1990 e 101 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli ai sensi degli artt. 2, comma 3, della Legge n. 287/1990 e 1419 c.c. Tale nullità è limitata alle clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Conformemente a tale principio, la fideiussione del 14 luglio 2004 deve essere dichiarata nulla limitatamente alle clausole 2, 6 e 8.
Tale conclusione è la più coerente con le finalità della normativa antitrust e con il principio generale di conservazione del contratto, salvaguardando la garanzia fideiussoria depurata dalle clausole censurate. Il contenuto delle clausole dello schema ABI censurato è del tutto analogo e coincidente a quello delle convenute condizioni contrattuali della fideiussione in questione. L'art. 2 del contratto in atti contempla la clausola di reviviscenza,
l'art. 6 la deroga ai termini di cui all'Art. 1957 c.c. e l'art. 8 la clausola di sopravvivenza, ricalcando persino la numerazione delle clausole dello schema ABI censurato.
Nella fattispecie in esame, dunque, parte attrice si è legittimamente avvalsa della prova privilegiata costituita dalla decisione della BA d'TA e, per l'effetto, le clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione in contestazione, conformi a quelle di cui allo schema A.B.I. censurato, devono essere dichiarate nulle.
Con riguardo all'estensione della nullità è necessario rifarsi alla normativa che dispone la nullità dell'intero contratto ogni qualvolta risulti evidente che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità ai sensi dell'art. 1419 comma 1 c.c.
Ai fini della corretta individuazione delle conseguenze derivanti dalla invalidità dell'intero contratto a causa dell'essenzialità delle clausole dichiarate nulle, si impone una preliminare considerazione. In effetti, la regola interpretativa che si ricava dalla decisione nomofilattica resa dalla
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, e dalla quale il Collegio non intende discostarsi anche perché ha già reso svariate decisioni in tal senso, è la seguente: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. 287 del 1990 e 101 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Orbene, nel caso in esame, l'attore non allega, né prova alcunché a dimostrazione dell'essenzialità, per l'assetto di interessi in oggetto, delle singole clausole colpite da nullità, tale da determinare la caducazione integrale del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 co. 1 c.c., con conseguente rigetto, per difetto di prova, della domanda principale di nullità totale della fideiussione omnibus del 14 luglio 2004. Pertanto, non può essere dichiarata la nullità della fideiussione, ma solo delle singole clausole di cui si è detto, con l'ulteriore conseguenza che, non venendo meno, a causa di tale “parziale invalidità” della garanzia, l'obbligo del fideiussore, neppure può essere accolta la domanda di cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi contenuta in citazione.
- B) LA FIDEIUSSIONE SOTTOSCRITTA L'11 FEBBRAIO 2008
L'azione di nullità esercitata con riguardo alla fideiussione sottoscritta l'11 febbraio 2008 in favore della Controparte_13
successivamente incorporata nella
[...] Controparte_14
il cui credito è stato ceduto alla non può
[...] Parte_3
essere accolta, dovendosi condividere la qualificazione del negozio in termini di “contratto autonomo di garanzia”.
Al fine di delineare correttamente il discrimen tra fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia, occorre valorizzare, in applicazione dei
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 principi affermati dalle Sezioni Unite, altri profili, primo, tra tutti, la causa.
La fideiussione ha funzione “satisfattoria”: la prestazione del fideiussore omnibus è qualitativamente omogenea rispetto a quella dovuta dal debitore principale per mezzo dell'impegno del garante ad eseguire la medesima prestazione, cui è tenuto il debitore garantito. Diversamente, la figura atipica del contratto autonomo di garanzia ha ad oggetto obbligazioni
(anche infungibili) diverse da quelle sottese al rapporto principale, assolvendo così non ad una funzione strettamente di garanzia di adempimento dell'obbligazione altrui – come avviene nella fattispecie tipizzata della fideiussione ex art. 1936 c.c. – ma ad una funzione indennitaria di traslazione del rischio dell'inadempimento dal creditore al garante.
Né vale a confutare la natura di fideiussione la semplice presenza della clausola di pagamento “immediato e a prima richiesta" et similia, la quale non è in sé sola sufficiente a mutare la causa contrattuale ma, al più, avrebbe – alternativamente o cumulativamente, secondo le varie interpretazioni – l'effetto di un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ovvero di una deroga qualitativa all'art. 1957 c.c., nel senso di escludere la necessità di un'azione giudiziale per evitare la decadenza prevista dalla norma, essendo sufficiente una richiesta in forma scritta (cfr. Cass. n. 22346/2017), ovvero di una clausola c.d. solve et repete, sul modello dell'art. 1462 c.c., che impone al garante l'obbligo del pagamento immediato della somma richiesta dal beneficiario, ma con riserva della sua facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore dopo il pagamento (cfr. Cass. n. 4446/2008). Non vi
è, dunque, alcun automatismo giuridico tra la clausola di pagamento a prima richiesta e la qualificazione dell'accordo contrattuale alla stregua di contratto autonomo di garanzia, occorrendo, invece, un più attento sindacato di merito che contempli congiuntamente l'esame dei testi contrattuali, l'enucleazione della volontà dei contraenti e la verifica della
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 causa in concreto del contratto.
La fattispecie dedotta in giudizio ha la natura di contratto autonomo di garanzia, in quanto le clausole di cui agli artt. 6, 7 e 8 del contratto de quo, configurano e integrano l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale per la fideiussione dell'art. 1945 c.c., rendendo la regolamentazione negoziale complessiva concordata dalle parti, assolutamente incompatibile con il requisito dell'accessorietà dell'obbligazione di garanzia al rapporto di credito principale, requisito che invece costituisce carattere imprescindibile ed ineludibile del contratto di fideiussione, in mancanza del quale non può parlarsi di fideiussione.
In particolare, occorre soffermarsi sul tenore letterale della clausola n. 8 del contratto che dispone: “dichiaro che la garanzia da me rilasciata è astratta ed autonoma e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità di poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale. Prendo atto che ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti inefficaci o invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori.”
Questa formulazione è altamente significativa e costituisce una deroga esplicita e radicale al principio di accessorietà tipico della fideiussione (art. 1939 c.c. e art. 1945 c.c.).
A corroborare la tesi della natura del contratto autonomo di garanzia, è la clausola n. 7 del contratto, la quale prevede il c.d. “pagamento a prima richiesta”. In passato, e in parte ancora oggi, l'inserimento di una clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" è stato considerato un forte indicatore, spesso sufficiente, per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà.
Il Collegio ritiene, inoltre, che qualora fosse ancora dubbia la natura del
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 contratto de quo, la domanda attorea sarebbe comunque da rigettarsi in quanto si tratterebbe di una fideiussione omnibus stipulata nel 2008, rispetto alla quale parte attrice non può giovarsi dell'accertamento della
BA d'TA.
Come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.
41994 del 30 dicembre 2021, le clausole di "sopravvivenza", "reviviscenza"
e "rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c." (corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003), se riproducenti lo schema ABI illecito, sono affette da nullità parziale per violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990. È, tuttavia, fondamentale precisare la portata temporale di tale accertamento.
Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, e in particolare da recentissime pronunce quali la Cassazione n. 1170 del 17 gennaio 2025 e l'ordinanza n. 30383 del 25 novembre 2024, il
Provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA costituisce una "prova privilegiata" della nullità delle suddette clausole esclusivamente per le fideiussioni rilasciate nel periodo di indagine condotta dalla stessa Autorità, ovvero tra ottobre 2002 e maggio 2005.
Per i contratti di fideiussione stipulati al di fuori di questo preciso intervallo temporale, l'onere della prova si inverte. La parte che invoca la nullità "a valle" del contratto di fideiussione omnibus deve fornire, con altri mezzi, la prova effettiva e concreta della persistenza nel tempo dell'intesa anticoncorrenziale richiamata dalla circolare ABI. Ciò significa che la mera riproduzione delle medesime clausole (artt. 2, 6 e 8) non è sufficiente a fondare, di per sé, una presunzione di illiceità per intesa anticoncorrenziale se il contratto è stato stipulato in un periodo successivo a quello oggetto del
Provvedimento 55/2005.
L'accertamento operato nel 2005, infatti, non può automaticamente estendersi a periodi successivi per reputare esistente o persistente il pregresso accordo anticoncorrenziale. La lesione della concorrenza è stata ravvisata specificamente nella compresenza delle tre clausole nello schema
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 dell'ABI, e la parte che invoca la nullità deve dimostrare che tale intesa vietata si è protratta nel tempo o che la banca ha attuato proprio gli effetti di tale intesa anche successivamente.
Nel caso di specie, la fideiussione è stata stipulata nel 2008, vale a dire in un arco temporale successivo a quello oggetto dell'accertamento della BA
d'TA (ottobre 2002 – maggio 2005), senza che il garante abbia assolto all'onere di allegare e provare l'esistenza (o la persistenza) di un accordo anticoncorrenziale cui abbia aderito la banca convenuta al momento della sottoscrizione della garanzia, al di là della mera coincidenza delle clausole.
Non è sufficiente l'allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposti da vari istituti di credito, poiché la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali.
Di conseguenza, in assenza di tale specifica prova, non può essere dichiarata la nullità delle clausole fideiussorie in oggetto sulla sola base del
Provvedimento n. 55/2005 di BA d'TA.
- C) LA FIDEIUSSIONE SOTTOSCRITTA L'8 CP_18
Venendo infine alla fideiussione sottoscritta l'8 giugno 2009, sino alla concorrenza dell'importo € 210.000,00 a favore della CP_3
merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità della domanda
[...]
per effetto del giudicato formatosi con riguardo al Decreto Ingiuntivo n. 30 del 2012.
Il provvedimento monitorio è stato dichiarato definitivamente esecutivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione. Di conseguenza, come condivisibilmente affermato dalla banca convenuta, i fatti posti a fondamento del Decreto Ingiuntivo devono intendersi inconfutabili, e l'efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo non opposto si estende anche a tutte le questioni che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico o che potevano essere sollevate in quella sede. Qualsiasi questione attinente al credito vantato dalla o all'atto di fideiussione avrebbe Controparte_3
dovuto essere sollevata in sede di opposizione al Decreto Ingiuntivo e non
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13 nel giudizio attuale.
Di contro, l'attore ha contestato la fondatezza di tali affermazioni, in quanto ritiene che l'estinzione del giudizio di opposizione non determini l'autorità di cosa giudicata in merito alla richiesta di accertamento della nullità della fideiussione rilasciata dall'attore, in virtù della violazione della L. 287/1990 sulle intese antitrust, rappresentando una pronuncia di mero rito che non ha esaminato il merito della vicenda, peraltro fondato in questo giudizio su una diversa ed ulteriore causa petendi rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L'autorità di cosa giudicata è infatti acquisita soltanto da pronunce che accolgono la domanda (di accertamento, costitutiva o di condanna) e da quelle che respingono il merito.
Si tratterebbe, ad avviso della parte attorea, di un provvedimento che arresta la cognizione al puro rito, ove una volta dichiarata l'estinzione dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 309 c.p.c., senza che vi sia stata una pronuncia sul merito, non è impedita la riproposizione della stessa domanda dinanzi allo stesso giudice in un nuovo processo.
Ad avviso del Collegio, detta tesi non è condivisibile.
L'istituto del giudicato è posto a tutela dei principi generali dell'ordinamento giuridico di stabilità delle situazioni giuridiche soggettive e di certezza del diritto, quali corollari del principio di rango costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost.
È principio pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui il giudicato copra il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto: sono coperte da giudicato sostanziale, quindi, non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. Un., n. 13916/2006; Cass. civ.,
Sez. Lav., n. 3488/2016; Cass. civ., Sez. Lav., n. 14535/2012; Cass. civ., sez. 1,
n. 22520/2011).
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 14 Tale principio, invero, in un primo momento ha subito un temperamento con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto, in relazione al quale l'efficacia di giudicato era ritenuta limitata soltanto al dedotto, stante le peculiarità del procedimento per ingiunzione. (Cass. civ., Sez. Lav., n.
9857/2002; Cass. civ., Sez. Lav., n. 5854/2003). La giurisprudenza più recente si è, invece, consolidata nel senso che il giudicato sostanziale, conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo, copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, discendente dal rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione. Non si estende, invece, ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Cass. civ., sez. III, n.
11360/2010; Cass. civ., sez. III, n. 28318/2017; Cass. civ., sez. VI - 3, n.
19113/2018).
Ove, quindi, si concluda per la piena equiparazione della efficacia di giudicato del decreto monitorio non opposto a quello della sentenza non più impugnabile, l'efficacia preclusiva dell'accertamento è destinata ad estendersi anche alle questioni presupposte che non siano state fatte valere in sede di opposizione, non essendo più consentito al debitore nel successivo giudizio, porre in discussione la validità ed efficacia del medesimo rapporto in cui aveva trovato titolo il credito non opposto.
Orbene, il Collegio condivide le conclusioni cui ha condotto l'evoluzione giurisprudenziale registratasi in tema di giudicato “implicito” ritenendo, dunque, che l'autorità del giudicato copra sia il dedotto che il deducibile.
Non soltanto, quindi, le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 15 dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che il decreto ingiuntivo non opposto, fondato su un contratto, spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti al giudicato non solo sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, anche solo implicitamente, il presupposto logico-giuridico, con la stessa efficacia appena ricordata (cfr., Cass. n. 22465/2018; Cass. n. 1221/2020; Cass n.
12111/2020) Nel caso di specie, è indubitabile che le fideiussioni oggi contestate rivestano tale carattere di antecedente logico e giuridico necessario della pronunzia di condanna al pagamento di quanto dovuto in virtù delle garanzie prestate.
Da ciò consegue, quindi, che il giudicato formatosi su di un diritto logicamente e giuridicamente conseguente ad una premessa, astrattamente configurante uno scopo o petitum diversi, preclude il riesame, in un successivo giudizio, di tale precedente aspetto (Cass n. 9712/2020).
A identiche conclusioni si può addivenire con riferimento alla presente controversia, in quanto, alla luce del principio di certezza delle situazioni giuridiche, la preclusione derivante dal giudicato sulla validità dei contratti di garanzia personale impugnati conduce il Collegio a ritenere inammissibile la domanda attorea, in quanto essa concerne l'accertamento della nullità di contratti per i quali vi è stata già una decisione coperta da giudicato.
- D) LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Il criterio generale in materia di spese di lite è quello della soccombenza, sancito dall'Art. 91 del Codice di Procedura Civile. Tuttavia, quando il processo vede la coesistenza di più domande oggettivamente e/o soggettivamente cumulate, tale principio non può essere applicato in maniera indiscriminata.
Le domande cumulate, anche se proposte con un unico atto, mantengono la
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 16 propria individualità sostanziale e processuale, determinando una situazione di soccombenza reciproca e frazionata.
L'attore risulta vittorioso su una specifica pretesa e soccombente sulle altre, così come i convenuti vedono accertata la fondatezza (o meno) delle pretese rivolte contro di loro.
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6850 del
1993, ha chiarito che in un giudizio con pluralità di parti, e specialmente quando si tratti di più cause autonome, benché connesse e riunite in un solo processo, occorre, ai fini della liquidazione delle spese, considerare distintamente la reciprocità delle posizioni processuali e sostanziali delle parti medesime. Da ciò consegue che a carico della parte soccombente (o maggiormente soccombente) nei confronti di una delle altre parti, non possono essere poste anche le spese relative ad una terza parte che, in relazione ad una distinta ed autonoma causa riunita, sia a sua volta soccombente.
Il Giudice è tenuto, quindi, a una distinta statuizione sulle spese secondo il criterio dell'Art. 91 del Codice di Procedura Civile, procedendo ad una conseguente liquidazione, distinguendole anche in caso di difesa comune e congiuntamente espletata.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame, si rileva quanto segue:
- relativamente alla domanda di nullità parziale della fideiussione sottoscritta il 14 luglio 2004 a favore della poi Controparte_12
incorporata in il cui credito è stato ceduto ad Controparte_10 Pt_5
la domanda è stata accolta
[...] Controparte_8
limitatamente alla nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione.
Conseguentemente, quale Parte_5
parte soccombente su tale specifica pretesa, sarà condannata a rimborsare all'Attore le spese vive e gli onorari sostenuti in relazione a tale istanza. La liquidazione dovrà essere proporzionata al valore della domanda e all'attività difensiva svolta per essa;
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 17 - in relazione all'istanza di nullità della fideiussione sottoscritta il 22 luglio
2008 a favore del ora , le parti Controparte_15 Controparte_11
hanno raggiunto un accordo transattivo, e l'Attore ha espressamente rinunciato alla domanda. Pertanto, rispetto a tale domanda, va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite nei confronti della corrispondente banca garantita;
- quanto alla richiesta di nullità della fideiussione sottoscritta l'11 febbraio
2008 in favore della (poi Controparte_13
, l'azione di nullità non è stata accolta, avendo il Parte_3
Collegio condiviso la qualificazione del negozio come "contratto autonomo di garanzia" e rilevato che, anche qualora fosse stata una fideiussione, essa sarebbe stata stipulata in un arco temporale successivo a quello coperto dal
Provvedimento n. 55/2005 di BA d'TA, senza che l'Attore abbia assolto all'onere della prova della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale. L'Attore, in quanto soccombente su tale istanza, sarà tenuto a rifondere le spese legali sostenute da Parte_3
- con riguardo all'azione di nullità della fideiussione sottoscritta l'8 giugno
2009 a favore della la domanda è stata ritenuta Controparte_3
inammissibile per effetto del giudicato formatosi con riguardo al Decreto
Ingiuntivo n. 30 del 2012, dichiarato definitivamente esecutivo. Il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, estendendosi anche alle questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della pronuncia;
- per l'istanza di cancellazione del nominativo dalla Centrale Rischi
Finanziari della BA d'TA e da ogni altra banca dati relativa alla valutazione del merito creditizio, tale domanda non può essere accolta in quanto conseguenza del mancato accoglimento della nullità totale della fideiussione. Anche in questo caso, l'Attore è soccombente rispetto a questa pretesa;
- quanto all'istanza di risarcimento del danno patrimoniale e non
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 18 patrimoniale, l'Attore aveva espressamente rinunciato a tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni avvenuta il 31 maggio 2022 e non l'ha reiterata nel giudizio di riassunzione. Nulla deve essere, pertanto, statuito al riguardo.
In un contesto di soccombenza frazionata, il Giudice è tenuto a liquidare le spese processuali applicando il principio della soccombenza in modo distinto per ciascuna domanda e per ciascun convenuto, garantendo che la liquidazione sia proporzionata al valore della domanda e all'attività difensiva svolta. L'approccio deve evitare che una vittoria parziale comporti l'integrale rifusione delle spese, o che una soccombenza su gran parte delle domande non si traduca nel giusto onere per la parte che le ha proposte senza fondamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
I) dichiara la nullità parziale della fideiussione sottoscritta il 14 luglio 2004
a favore della poi incorporata in il Controparte_12 Controparte_10
cui credito è stato ceduto ad Parte_5
, limitatamente alle clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 della medesima
[...]
fideiussione;
- II) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di nullità della fideiussione sottoscritta il 22 luglio 2008 a favore del
[...]
(ora , con conseguente irripetibilità CP_15 Controparte_11
delle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_11
- III) rigetta la domanda di nullità della fideiussione sottoscritta l'11 febbraio 2008 in favore della Controparte_13
(successivamente incorporata nella
[...] Controparte_14
il cui credito è stato ceduto alla;
[...] Parte_3
- IV) dichiara inammissibile la domanda di nullità della fideiussione
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 19 sottoscritta l'8 giugno 2009 a favore della Controparte_3
- V) rigetta la domanda di cancellazione del nominativo di Parte_1
dalla Centrale Rischi Finanziari della BA d'TA e da ogni altra
[...]
banca dati relativa alla valutazione del merito creditizio;
- VI) condanna al Parte_5
pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi ed euro 7.000,00 (settemila/00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- VI) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di le spese di lite che si liquidano in euro 10.000,00 Parte_3
(diecimila/00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- VII) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di he si liquidano in euro 8.000,00 (ottomila) per Controparte_3
compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- VIII) nulla statuisce in merito alla domanda di risarcimento del danno.
Così deciso in LI il 24 giugno 2025
Il Presidente est.
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Terza Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Salvatore Di Lonardo Presidente rel. /est.
Francesca Reale Giudice
Mario Fucito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2385/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale”; vertente
TRA
nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI C.F._1
MINERVINI;
E con sede in San Donato Milanese, Parte_2
Via dell'Unione Europea n. 6A-6B, codice fiscale , in persona P.IVA_1
del procuratore speciale, Avv. , quale mandataria di CP_1 [...]
con sede Roma alla Piemonte N. 38, COD. FISC. Parte_3
, giusta procura speciale del 31.08.2018 autenticata dal P.IVA_2
Notaio in Roma, n. rep. 57298, racc. 29003 rilasciata a Persona_1 CP_2
fusa per incorporazione in giusta
[...] Parte_2
atto del 23/11/2022 ai rogiti del notaio ai nn.75095 rep. e Persona_2
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 15653 racc., rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO VITO LETIZIA;
NONCHÉ con sede in Milano alla Piazza del Calendario n.3 Controparte_3
cod. fisc. e P. IVA , in persona delle procuratrici speciali, P.IVA_3
dott.sse e , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4 Controparte_5
ROSANNA CARULLI;
NONCHÉ con sede legale in Via Bartolomeo Panizza, 5 - 20144 Controparte_6
Milano, cod. fisc. , in persona dell'Amministratore Delegato P.IVA_4
nella qualità di mandataria, giusta procura speciale per Controparte_7
Notar del 01/02/23, della Persona_3 Controparte_8
con sede in LI alla via Santa Brigida n. 39, cod. fisc.
[...]
, quest'ultima cessionaria dei crediti di P.IVA_5 Controparte_9
rappresentata e difesa dall'Avv. ETTORE QUINTO.
NONCHÉ con sede legale in Modena, alla Via San Carlo n.8, cod. Controparte_10
fisc. – contumace;
P.IVA_6
NONCHÉ con sede legale in Torino, alla Piazza S. Carlo n. Controparte_11
156, cod. fisc. – contumace. P.IVA_7
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 marzo 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:
<Sono presenti: per l'Avv. MINERVINI GIOVANNI, Parte_1
nonché la parte personalmente;
per l'Avv. Serafina Parte_3
Mollo per delega dell'Avv. LETIZIA FABIO VITO;
per Controparte_3
l'Avv. Serafina Mollo per delega Avv. CARULLI ROSANNA;
per la parte intervenuta, quale Cessionaria Controparte_8
dei crediti di l'Avv. Serafina Mollo per delega dell'Avv. Controparte_9
QUINTO ETTORE, la quale fa presente che il procuratore delegante ha
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 depositato in data 28 febbraio 2025 documenti idonei a documentare la legittimazione ad intervenire di Controparte_8
quale Cessionaria dei crediti di , quest'ultima
[...] Controparte_9
cessionaria dei crediti di quale incorporante la Controparte_10 [...]
nei cui confronti sono state prestate alcune delle fideiussioni CP_12
oggetto di impugnazione in questa sede.
L'Avv. Minervini chiarisce che innanzi alla Sezione Specializzata del Tribunale di LI sono state proseguite unicamente le domande di nullità delle fideiussioni prestate dall'attore e precisamente: - fideiussioni sottoscritte nel
2003 e il 14 luglio 2004 a favore di - fideiussione CP_12 CP_10
sottoscritta l'11 febbraio 2008 a favore di MPS a cui è subentrata Parte_3
; - fideiussione sottoscritta in data 8 giugno 2009 a favore di della
[...]
Con riguardo alla fideiussione sottoscritta in data 22 Controparte_3
luglio 2008 a favore di AN di LI (poi , la Controparte_11
relativa domanda deve intendersi rinunciata, avendo le parti raggiunto un accordo transattivo. Pertanto, insiste nella declaratoria di nullità parziale delle suindicate garanzie fideiussorie.
L'Avv. Mollo conclude, per ciascuno dei procuratori deleganti, riportandosi ai loro rispettivi atti.
Entrambi i procuratori chiedono l'assegnazione della causa a sentenza>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio – introdotto originariamente innanzi al Tribunale di
Trani con atto di citazione notificato il 5 marzo 2020, successivamente riassunto innanzi a questa Sezione Specializzata, quale giudice competente
– ha ad oggetto l'accertamento della nullità delle seguenti garanzie fideiussorie, tutte prestate a garanzia di debiti della DP Parte_4
[...]
- 1) fideiussione sottoscritta il 14 luglio 2004, sino alla concorrenza dell'importo di euro 125.000,00 (successivamente aumentato a euro
162.000,00), a favore della poi incorporata per fusione Controparte_12
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 nella il cui credito è stato ceduto alla Controparte_10 [...]
Parte_5
- 2) fideiussione sottoscritta l'11 febbraio 2008, sino alla concorrenza dell'importo di euro 525.000,00, in favore della
[...]
successivamente incorporata nella Controparte_13 [...]
il cui credito è stato ceduto alla Controparte_14 [...]
Parte_3
- 3) fideiussione sottoscritta il 22 luglio 2008, sino alla concorrenza dell'importo € 390.000,00, in favore del Controparte_15
successivamente incorporato nella Controparte_16
- 4) fideiussione sottoscritta l'8 giugno 2009, sino alla concorrenza dell'importo € 210.000,00 a favore della Controparte_3
La causa di nullità invocata per tutte le fideiussioni oggetto del presente giudizio si fonda su un unico e comune presupposto giuridico: la violazione della normativa antitrust.
In sintesi, l'attore sostiene che la modulistica contrattuale utilizzata dagli istituti bancari per le fideiussioni da lui sottoscritte costituisce una riproduzione fedele dello schema contrattuale per fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie predisposto dall'Associazione BAria TAna (ABI) il
4 luglio 2003. L'argomento cardine è che tale schema ABI conteneva specifiche clausole – precisamente quelle di cui agli articoli 2, 6 e 8 – che sono state giudicate in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza. Questa valutazione di illegittimità deriva dal Provvedimento n.
14251 del 2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dal
Provvedimento n. 55 del 2005 emesso dalla BA d'TA. Tali clausole sono considerate frutto di un'intesa illecita tra le banche, contraria a norme imperative.
Pertanto, l'attore chiedeva l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle suddette garanzie fideiussorie. Oltre alla domanda di nullità, l'attore aveva originariamente avanzato richiesta di cancellazione immediata del proprio
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 nominativo dalla Centrale Rischi Finanziari della BA d'TA e da ogni altra banca dati relativa alla valutazione del merito creditizio e di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in €
10.000,00 per ciascun convenuto. Il Tribunale di Trani, con sentenza del 6 novembre 2022, si è dichiarato incompetente per materia, ritenendo competente la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di
LI, cui la causa è stata riassunta dall'attore il 19 gennaio 2023.
In sede di riassunzione del processo, l'attore ha formulato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità dei singoli contratti di fideiussione sottoscritti nei confronti di ciascuna delle banche convenute;
disporre e ordinare l'immediata cancellazione del nominativo di Parte_1
dalla banca dati della Centrale Rischi Finanziari della BA
[...]
d'TA e da ogni altra banca dati relativa alla valutazione del merito creditizio;
condanna delle convenute al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio.
I convenuti costituitisi nel processo hanno - ciascuno per quanto di propria ragione - contestato in fatto e in diritto la domanda di nullità proposta dall'attore.
In particolare, ha dedotto che il contratto sottoscritto Parte_3
l'11/02/2008 dall'attore è, a tutti gli effetti di legge, un "contratto autonomo di garanzia a prima richiesta" e non una fideiussione, rispetto al quale, pertanto, non troverebbe applicazione la causa di nullità dedotta in citazione.
La invece, ha sollevato eccezione di giudicato, Controparte_3
avendo nel 2012 ha ottenuto il Decreto Ingiuntivo n. 30/12 contro Parte_1
in qualità di fideiussore della dichiarato
[...] Controparte_17
definitivamente esecutivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione.
È poi intervenuta la , nella Parte_5
qualità di Cessionaria dei crediti di instando per il Controparte_9
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 rigetto delle domande attoree.
Si rileva che, come espressamente dichiarato dall'attore già nella fase del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Trani, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è stata espressamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni avvenuta il 31 maggio
2022. Pertanto, poiché la pretesa risarcitoria non è stata reiterata nel presente giudizio di riassunzione, nulla deve essere statuito al riguardo.
Si dà atto, inoltre, che l'attore ha rinunciato espressamente alla domanda di nullità relativa alla fideiussione sottoscritta con il Controparte_15
(ora , avendo le parti raggiunto un accordo Controparte_11
transattivo. Conseguentemente, rispetto a tale domanda va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite nei confronti della corrispondente banca garantita.
A parere del Collegio, l'azione di nullità promossa dall'attore può essere accolta limitatamente alla garanzia fideiussoria sottoscritta il 14 luglio
2004, a favore della poi incorporata per fusione nella Controparte_12
il cui credito è stato ceduto alla Controparte_10 Parte_5
Controparte_8
Contrariamente alle deduzioni di parte attrice, la
[...]
a dato prova della propria legittimazione Parte_5
a partecipare al processo, producendo: il contratto di cessione tra e CP_8
l'accordo modificativo del contratto di cessione con Controparte_9
l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 93 del 08.08.2019, Controparte_9
relativo alla cessione tra l'avviso di Controparte_10 Controparte_9
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 143 del
20.12.2022, attestante la successiva cessione dei crediti da Controparte_9
ad le procure intervenute tra le parti. CP_8
Tenuto conto dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993, la ricostruzione della catena delle cessioni evidenzia che il credito in oggetto, originariamente vantato da
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 (in relazione alla fideiussione sottoscritta il 14 luglio Controparte_12
2004), è transitato, a seguito dell'incorporazione, a Controparte_10
Successivamente, ha ceduto tale credito a Controparte_10 CP_9
la quale, a sua volta, lo ha ceduto ad
[...] CP_8
- A) LA FIDEIUSSIONE SOTTOSCRITTA IL 14 LUGLIO 2004
Anche rispetto alla garanzia sottoscritta il 14 luglio 2004, parte attrice ne ha eccepito la nullità deducendo che la dichiarazione fideiussoria, predisposta unilateralmente dalla banca, riproduceva le Norme BArie Uniformi
(NBU), qualificabili come intese illecite ex Art. 2 della Legge n. 287/1990. In particolare, il modello contrattuale predisposto dall'Associazione BAria
TAna (ABI) nel luglio 2003 e comunicato alla BA d'TA ai sensi dell'Art. 13 della Legge n. 287/1990, è stato oggetto di un procedimento avviato dalla BA d'TA e conclusosi con il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. In tale provvedimento, la BA d'TA ha accertato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenevano disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'Art. 2, comma
2, lettera a), della Legge n. 287/90. Le clausole in questione sono state identificate come la "clausola di reviviscenza" (art. 2), la "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ." (art. 6), e la "clausola di sopravvivenza" (art. 8).
Nel caso di specie, la fideiussione è stata sottoscritta il 14 luglio 2004 e, pertanto, si colloca nell'intervallo temporale (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla BA d'TA. Tale collocazione temporale conferisce al provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio
2005 valore di prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale "a monte".
Secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, i contratti di fideiussione stipulati a valle di intese dichiarate parzialmente nulle
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/1990 e 101 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli ai sensi degli artt. 2, comma 3, della Legge n. 287/1990 e 1419 c.c. Tale nullità è limitata alle clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Conformemente a tale principio, la fideiussione del 14 luglio 2004 deve essere dichiarata nulla limitatamente alle clausole 2, 6 e 8.
Tale conclusione è la più coerente con le finalità della normativa antitrust e con il principio generale di conservazione del contratto, salvaguardando la garanzia fideiussoria depurata dalle clausole censurate. Il contenuto delle clausole dello schema ABI censurato è del tutto analogo e coincidente a quello delle convenute condizioni contrattuali della fideiussione in questione. L'art. 2 del contratto in atti contempla la clausola di reviviscenza,
l'art. 6 la deroga ai termini di cui all'Art. 1957 c.c. e l'art. 8 la clausola di sopravvivenza, ricalcando persino la numerazione delle clausole dello schema ABI censurato.
Nella fattispecie in esame, dunque, parte attrice si è legittimamente avvalsa della prova privilegiata costituita dalla decisione della BA d'TA e, per l'effetto, le clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione in contestazione, conformi a quelle di cui allo schema A.B.I. censurato, devono essere dichiarate nulle.
Con riguardo all'estensione della nullità è necessario rifarsi alla normativa che dispone la nullità dell'intero contratto ogni qualvolta risulti evidente che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità ai sensi dell'art. 1419 comma 1 c.c.
Ai fini della corretta individuazione delle conseguenze derivanti dalla invalidità dell'intero contratto a causa dell'essenzialità delle clausole dichiarate nulle, si impone una preliminare considerazione. In effetti, la regola interpretativa che si ricava dalla decisione nomofilattica resa dalla
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, e dalla quale il Collegio non intende discostarsi anche perché ha già reso svariate decisioni in tal senso, è la seguente: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. 287 del 1990 e 101 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Orbene, nel caso in esame, l'attore non allega, né prova alcunché a dimostrazione dell'essenzialità, per l'assetto di interessi in oggetto, delle singole clausole colpite da nullità, tale da determinare la caducazione integrale del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 co. 1 c.c., con conseguente rigetto, per difetto di prova, della domanda principale di nullità totale della fideiussione omnibus del 14 luglio 2004. Pertanto, non può essere dichiarata la nullità della fideiussione, ma solo delle singole clausole di cui si è detto, con l'ulteriore conseguenza che, non venendo meno, a causa di tale “parziale invalidità” della garanzia, l'obbligo del fideiussore, neppure può essere accolta la domanda di cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi contenuta in citazione.
- B) LA FIDEIUSSIONE SOTTOSCRITTA L'11 FEBBRAIO 2008
L'azione di nullità esercitata con riguardo alla fideiussione sottoscritta l'11 febbraio 2008 in favore della Controparte_13
successivamente incorporata nella
[...] Controparte_14
il cui credito è stato ceduto alla non può
[...] Parte_3
essere accolta, dovendosi condividere la qualificazione del negozio in termini di “contratto autonomo di garanzia”.
Al fine di delineare correttamente il discrimen tra fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia, occorre valorizzare, in applicazione dei
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 principi affermati dalle Sezioni Unite, altri profili, primo, tra tutti, la causa.
La fideiussione ha funzione “satisfattoria”: la prestazione del fideiussore omnibus è qualitativamente omogenea rispetto a quella dovuta dal debitore principale per mezzo dell'impegno del garante ad eseguire la medesima prestazione, cui è tenuto il debitore garantito. Diversamente, la figura atipica del contratto autonomo di garanzia ha ad oggetto obbligazioni
(anche infungibili) diverse da quelle sottese al rapporto principale, assolvendo così non ad una funzione strettamente di garanzia di adempimento dell'obbligazione altrui – come avviene nella fattispecie tipizzata della fideiussione ex art. 1936 c.c. – ma ad una funzione indennitaria di traslazione del rischio dell'inadempimento dal creditore al garante.
Né vale a confutare la natura di fideiussione la semplice presenza della clausola di pagamento “immediato e a prima richiesta" et similia, la quale non è in sé sola sufficiente a mutare la causa contrattuale ma, al più, avrebbe – alternativamente o cumulativamente, secondo le varie interpretazioni – l'effetto di un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ovvero di una deroga qualitativa all'art. 1957 c.c., nel senso di escludere la necessità di un'azione giudiziale per evitare la decadenza prevista dalla norma, essendo sufficiente una richiesta in forma scritta (cfr. Cass. n. 22346/2017), ovvero di una clausola c.d. solve et repete, sul modello dell'art. 1462 c.c., che impone al garante l'obbligo del pagamento immediato della somma richiesta dal beneficiario, ma con riserva della sua facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore dopo il pagamento (cfr. Cass. n. 4446/2008). Non vi
è, dunque, alcun automatismo giuridico tra la clausola di pagamento a prima richiesta e la qualificazione dell'accordo contrattuale alla stregua di contratto autonomo di garanzia, occorrendo, invece, un più attento sindacato di merito che contempli congiuntamente l'esame dei testi contrattuali, l'enucleazione della volontà dei contraenti e la verifica della
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 causa in concreto del contratto.
La fattispecie dedotta in giudizio ha la natura di contratto autonomo di garanzia, in quanto le clausole di cui agli artt. 6, 7 e 8 del contratto de quo, configurano e integrano l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale per la fideiussione dell'art. 1945 c.c., rendendo la regolamentazione negoziale complessiva concordata dalle parti, assolutamente incompatibile con il requisito dell'accessorietà dell'obbligazione di garanzia al rapporto di credito principale, requisito che invece costituisce carattere imprescindibile ed ineludibile del contratto di fideiussione, in mancanza del quale non può parlarsi di fideiussione.
In particolare, occorre soffermarsi sul tenore letterale della clausola n. 8 del contratto che dispone: “dichiaro che la garanzia da me rilasciata è astratta ed autonoma e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità di poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale. Prendo atto che ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti inefficaci o invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori.”
Questa formulazione è altamente significativa e costituisce una deroga esplicita e radicale al principio di accessorietà tipico della fideiussione (art. 1939 c.c. e art. 1945 c.c.).
A corroborare la tesi della natura del contratto autonomo di garanzia, è la clausola n. 7 del contratto, la quale prevede il c.d. “pagamento a prima richiesta”. In passato, e in parte ancora oggi, l'inserimento di una clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" è stato considerato un forte indicatore, spesso sufficiente, per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà.
Il Collegio ritiene, inoltre, che qualora fosse ancora dubbia la natura del
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 contratto de quo, la domanda attorea sarebbe comunque da rigettarsi in quanto si tratterebbe di una fideiussione omnibus stipulata nel 2008, rispetto alla quale parte attrice non può giovarsi dell'accertamento della
BA d'TA.
Come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.
41994 del 30 dicembre 2021, le clausole di "sopravvivenza", "reviviscenza"
e "rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c." (corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003), se riproducenti lo schema ABI illecito, sono affette da nullità parziale per violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990. È, tuttavia, fondamentale precisare la portata temporale di tale accertamento.
Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, e in particolare da recentissime pronunce quali la Cassazione n. 1170 del 17 gennaio 2025 e l'ordinanza n. 30383 del 25 novembre 2024, il
Provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA costituisce una "prova privilegiata" della nullità delle suddette clausole esclusivamente per le fideiussioni rilasciate nel periodo di indagine condotta dalla stessa Autorità, ovvero tra ottobre 2002 e maggio 2005.
Per i contratti di fideiussione stipulati al di fuori di questo preciso intervallo temporale, l'onere della prova si inverte. La parte che invoca la nullità "a valle" del contratto di fideiussione omnibus deve fornire, con altri mezzi, la prova effettiva e concreta della persistenza nel tempo dell'intesa anticoncorrenziale richiamata dalla circolare ABI. Ciò significa che la mera riproduzione delle medesime clausole (artt. 2, 6 e 8) non è sufficiente a fondare, di per sé, una presunzione di illiceità per intesa anticoncorrenziale se il contratto è stato stipulato in un periodo successivo a quello oggetto del
Provvedimento 55/2005.
L'accertamento operato nel 2005, infatti, non può automaticamente estendersi a periodi successivi per reputare esistente o persistente il pregresso accordo anticoncorrenziale. La lesione della concorrenza è stata ravvisata specificamente nella compresenza delle tre clausole nello schema
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 dell'ABI, e la parte che invoca la nullità deve dimostrare che tale intesa vietata si è protratta nel tempo o che la banca ha attuato proprio gli effetti di tale intesa anche successivamente.
Nel caso di specie, la fideiussione è stata stipulata nel 2008, vale a dire in un arco temporale successivo a quello oggetto dell'accertamento della BA
d'TA (ottobre 2002 – maggio 2005), senza che il garante abbia assolto all'onere di allegare e provare l'esistenza (o la persistenza) di un accordo anticoncorrenziale cui abbia aderito la banca convenuta al momento della sottoscrizione della garanzia, al di là della mera coincidenza delle clausole.
Non è sufficiente l'allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposti da vari istituti di credito, poiché la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali.
Di conseguenza, in assenza di tale specifica prova, non può essere dichiarata la nullità delle clausole fideiussorie in oggetto sulla sola base del
Provvedimento n. 55/2005 di BA d'TA.
- C) LA FIDEIUSSIONE SOTTOSCRITTA L'8 CP_18
Venendo infine alla fideiussione sottoscritta l'8 giugno 2009, sino alla concorrenza dell'importo € 210.000,00 a favore della CP_3
merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità della domanda
[...]
per effetto del giudicato formatosi con riguardo al Decreto Ingiuntivo n. 30 del 2012.
Il provvedimento monitorio è stato dichiarato definitivamente esecutivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione. Di conseguenza, come condivisibilmente affermato dalla banca convenuta, i fatti posti a fondamento del Decreto Ingiuntivo devono intendersi inconfutabili, e l'efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo non opposto si estende anche a tutte le questioni che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico o che potevano essere sollevate in quella sede. Qualsiasi questione attinente al credito vantato dalla o all'atto di fideiussione avrebbe Controparte_3
dovuto essere sollevata in sede di opposizione al Decreto Ingiuntivo e non
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13 nel giudizio attuale.
Di contro, l'attore ha contestato la fondatezza di tali affermazioni, in quanto ritiene che l'estinzione del giudizio di opposizione non determini l'autorità di cosa giudicata in merito alla richiesta di accertamento della nullità della fideiussione rilasciata dall'attore, in virtù della violazione della L. 287/1990 sulle intese antitrust, rappresentando una pronuncia di mero rito che non ha esaminato il merito della vicenda, peraltro fondato in questo giudizio su una diversa ed ulteriore causa petendi rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L'autorità di cosa giudicata è infatti acquisita soltanto da pronunce che accolgono la domanda (di accertamento, costitutiva o di condanna) e da quelle che respingono il merito.
Si tratterebbe, ad avviso della parte attorea, di un provvedimento che arresta la cognizione al puro rito, ove una volta dichiarata l'estinzione dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 309 c.p.c., senza che vi sia stata una pronuncia sul merito, non è impedita la riproposizione della stessa domanda dinanzi allo stesso giudice in un nuovo processo.
Ad avviso del Collegio, detta tesi non è condivisibile.
L'istituto del giudicato è posto a tutela dei principi generali dell'ordinamento giuridico di stabilità delle situazioni giuridiche soggettive e di certezza del diritto, quali corollari del principio di rango costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost.
È principio pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui il giudicato copra il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto: sono coperte da giudicato sostanziale, quindi, non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. Un., n. 13916/2006; Cass. civ.,
Sez. Lav., n. 3488/2016; Cass. civ., Sez. Lav., n. 14535/2012; Cass. civ., sez. 1,
n. 22520/2011).
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 14 Tale principio, invero, in un primo momento ha subito un temperamento con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto, in relazione al quale l'efficacia di giudicato era ritenuta limitata soltanto al dedotto, stante le peculiarità del procedimento per ingiunzione. (Cass. civ., Sez. Lav., n.
9857/2002; Cass. civ., Sez. Lav., n. 5854/2003). La giurisprudenza più recente si è, invece, consolidata nel senso che il giudicato sostanziale, conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo, copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, discendente dal rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione. Non si estende, invece, ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Cass. civ., sez. III, n.
11360/2010; Cass. civ., sez. III, n. 28318/2017; Cass. civ., sez. VI - 3, n.
19113/2018).
Ove, quindi, si concluda per la piena equiparazione della efficacia di giudicato del decreto monitorio non opposto a quello della sentenza non più impugnabile, l'efficacia preclusiva dell'accertamento è destinata ad estendersi anche alle questioni presupposte che non siano state fatte valere in sede di opposizione, non essendo più consentito al debitore nel successivo giudizio, porre in discussione la validità ed efficacia del medesimo rapporto in cui aveva trovato titolo il credito non opposto.
Orbene, il Collegio condivide le conclusioni cui ha condotto l'evoluzione giurisprudenziale registratasi in tema di giudicato “implicito” ritenendo, dunque, che l'autorità del giudicato copra sia il dedotto che il deducibile.
Non soltanto, quindi, le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 15 dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che il decreto ingiuntivo non opposto, fondato su un contratto, spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti al giudicato non solo sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, anche solo implicitamente, il presupposto logico-giuridico, con la stessa efficacia appena ricordata (cfr., Cass. n. 22465/2018; Cass. n. 1221/2020; Cass n.
12111/2020) Nel caso di specie, è indubitabile che le fideiussioni oggi contestate rivestano tale carattere di antecedente logico e giuridico necessario della pronunzia di condanna al pagamento di quanto dovuto in virtù delle garanzie prestate.
Da ciò consegue, quindi, che il giudicato formatosi su di un diritto logicamente e giuridicamente conseguente ad una premessa, astrattamente configurante uno scopo o petitum diversi, preclude il riesame, in un successivo giudizio, di tale precedente aspetto (Cass n. 9712/2020).
A identiche conclusioni si può addivenire con riferimento alla presente controversia, in quanto, alla luce del principio di certezza delle situazioni giuridiche, la preclusione derivante dal giudicato sulla validità dei contratti di garanzia personale impugnati conduce il Collegio a ritenere inammissibile la domanda attorea, in quanto essa concerne l'accertamento della nullità di contratti per i quali vi è stata già una decisione coperta da giudicato.
- D) LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Il criterio generale in materia di spese di lite è quello della soccombenza, sancito dall'Art. 91 del Codice di Procedura Civile. Tuttavia, quando il processo vede la coesistenza di più domande oggettivamente e/o soggettivamente cumulate, tale principio non può essere applicato in maniera indiscriminata.
Le domande cumulate, anche se proposte con un unico atto, mantengono la
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 16 propria individualità sostanziale e processuale, determinando una situazione di soccombenza reciproca e frazionata.
L'attore risulta vittorioso su una specifica pretesa e soccombente sulle altre, così come i convenuti vedono accertata la fondatezza (o meno) delle pretese rivolte contro di loro.
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6850 del
1993, ha chiarito che in un giudizio con pluralità di parti, e specialmente quando si tratti di più cause autonome, benché connesse e riunite in un solo processo, occorre, ai fini della liquidazione delle spese, considerare distintamente la reciprocità delle posizioni processuali e sostanziali delle parti medesime. Da ciò consegue che a carico della parte soccombente (o maggiormente soccombente) nei confronti di una delle altre parti, non possono essere poste anche le spese relative ad una terza parte che, in relazione ad una distinta ed autonoma causa riunita, sia a sua volta soccombente.
Il Giudice è tenuto, quindi, a una distinta statuizione sulle spese secondo il criterio dell'Art. 91 del Codice di Procedura Civile, procedendo ad una conseguente liquidazione, distinguendole anche in caso di difesa comune e congiuntamente espletata.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame, si rileva quanto segue:
- relativamente alla domanda di nullità parziale della fideiussione sottoscritta il 14 luglio 2004 a favore della poi Controparte_12
incorporata in il cui credito è stato ceduto ad Controparte_10 Pt_5
la domanda è stata accolta
[...] Controparte_8
limitatamente alla nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione.
Conseguentemente, quale Parte_5
parte soccombente su tale specifica pretesa, sarà condannata a rimborsare all'Attore le spese vive e gli onorari sostenuti in relazione a tale istanza. La liquidazione dovrà essere proporzionata al valore della domanda e all'attività difensiva svolta per essa;
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 17 - in relazione all'istanza di nullità della fideiussione sottoscritta il 22 luglio
2008 a favore del ora , le parti Controparte_15 Controparte_11
hanno raggiunto un accordo transattivo, e l'Attore ha espressamente rinunciato alla domanda. Pertanto, rispetto a tale domanda, va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite nei confronti della corrispondente banca garantita;
- quanto alla richiesta di nullità della fideiussione sottoscritta l'11 febbraio
2008 in favore della (poi Controparte_13
, l'azione di nullità non è stata accolta, avendo il Parte_3
Collegio condiviso la qualificazione del negozio come "contratto autonomo di garanzia" e rilevato che, anche qualora fosse stata una fideiussione, essa sarebbe stata stipulata in un arco temporale successivo a quello coperto dal
Provvedimento n. 55/2005 di BA d'TA, senza che l'Attore abbia assolto all'onere della prova della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale. L'Attore, in quanto soccombente su tale istanza, sarà tenuto a rifondere le spese legali sostenute da Parte_3
- con riguardo all'azione di nullità della fideiussione sottoscritta l'8 giugno
2009 a favore della la domanda è stata ritenuta Controparte_3
inammissibile per effetto del giudicato formatosi con riguardo al Decreto
Ingiuntivo n. 30 del 2012, dichiarato definitivamente esecutivo. Il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, estendendosi anche alle questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della pronuncia;
- per l'istanza di cancellazione del nominativo dalla Centrale Rischi
Finanziari della BA d'TA e da ogni altra banca dati relativa alla valutazione del merito creditizio, tale domanda non può essere accolta in quanto conseguenza del mancato accoglimento della nullità totale della fideiussione. Anche in questo caso, l'Attore è soccombente rispetto a questa pretesa;
- quanto all'istanza di risarcimento del danno patrimoniale e non
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 18 patrimoniale, l'Attore aveva espressamente rinunciato a tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni avvenuta il 31 maggio 2022 e non l'ha reiterata nel giudizio di riassunzione. Nulla deve essere, pertanto, statuito al riguardo.
In un contesto di soccombenza frazionata, il Giudice è tenuto a liquidare le spese processuali applicando il principio della soccombenza in modo distinto per ciascuna domanda e per ciascun convenuto, garantendo che la liquidazione sia proporzionata al valore della domanda e all'attività difensiva svolta. L'approccio deve evitare che una vittoria parziale comporti l'integrale rifusione delle spese, o che una soccombenza su gran parte delle domande non si traduca nel giusto onere per la parte che le ha proposte senza fondamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
I) dichiara la nullità parziale della fideiussione sottoscritta il 14 luglio 2004
a favore della poi incorporata in il Controparte_12 Controparte_10
cui credito è stato ceduto ad Parte_5
, limitatamente alle clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 della medesima
[...]
fideiussione;
- II) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di nullità della fideiussione sottoscritta il 22 luglio 2008 a favore del
[...]
(ora , con conseguente irripetibilità CP_15 Controparte_11
delle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_11
- III) rigetta la domanda di nullità della fideiussione sottoscritta l'11 febbraio 2008 in favore della Controparte_13
(successivamente incorporata nella
[...] Controparte_14
il cui credito è stato ceduto alla;
[...] Parte_3
- IV) dichiara inammissibile la domanda di nullità della fideiussione
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 19 sottoscritta l'8 giugno 2009 a favore della Controparte_3
- V) rigetta la domanda di cancellazione del nominativo di Parte_1
dalla Centrale Rischi Finanziari della BA d'TA e da ogni altra
[...]
banca dati relativa alla valutazione del merito creditizio;
- VI) condanna al Parte_5
pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi ed euro 7.000,00 (settemila/00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- VI) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di le spese di lite che si liquidano in euro 10.000,00 Parte_3
(diecimila/00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- VII) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di he si liquidano in euro 8.000,00 (ottomila) per Controparte_3
compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- VIII) nulla statuisce in merito alla domanda di risarcimento del danno.
Così deciso in LI il 24 giugno 2025
Il Presidente est.
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 20