Ordinanza collegiale 13 febbraio 2026
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/04/2026, n. 6834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6834 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06834/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14186/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14186 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cipolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. IO PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato una procura alle liti munita dei requisiti per essere fatta valere nello Stato italiano;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la formazione del silenzio-inadempimento sulla richiesta di fissazione di un appuntamento presso la Sede diplomatica in quanto: (i) il ricorrente ha dedotto e documentato di aver formalizzato tale richiesta attraverso l’invio di una email in cui erano indicate tutte le informazioni necessarie, senza aver ottenuto un effettivo riscontro; (ii) in particolare, sebbene la richiesta è stata effettuata tramite una semplice email, la stessa è stata certamente ricevuta dalla Sede diplomatica, che infatti ha fornito ad essa una risposta; (iii) tale risposta, tuttavia, risulta meramente soprassessoria, in quanto il ricorrente nella email faceva presente l’impossibilità di fissare un appuntamento tramite l’apposito portale e, tuttavia, l’Ambasciata ha risposto affermando che l’interessato avrebbe dovuto seguire tale canale; (iv) le ulteriori circostanze concernenti il decorso di gran parte dell’anno accademico concernono il merito della domanda di visto e potranno essere valutate dalla Sede diplomatica in sede di trattazione della pratica;
Ritenuto dunque che:
(i) il ricorso debba essere accolto, con conseguente condanna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d’Italia a Karachi a procedere alla convocazione della parte ricorrente nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
(i) la parte soccombente debba corrispondere le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC ZI, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
IO PE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO PE | SC ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.