Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1670/2024 avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
(con contestuale domanda di divorzio successivamente rinunciata)
Promossa da:
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Thermes
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], assistito e Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Dalessio Clementi
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 23.04.2025:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2. affidare i figli nata in [...] il [...] e nato in [...]_2
LI (MS) il 10.12.2010 in responsabilità condivisa tra i genitori come sopra nominati e identificati;
3. disporre il collocamento prevalente dei detti minori presso la madre e stabilire che il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli secondo il criterio dell'alternanza dei fine settimana, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera, mentre per quanto riguarda le festività, le
specificando che negli Pt_1
anni pari di tabella vanno riferiti a e quelli dispari a;
Pt_1 Pt_2
4. assegnare alla ricorrente, nella sua qualità di madre convivente con i figli minori Persona_1
e la casa già di abitazione familiare, sita in Sarzana alla Via Pecorina 119 B, per Persona_2
destinarla ad abitazione per sé e per i figli;
5. disporre a carico del Sig. l'impegno al pagamento entro il giorno 13 di ogni mese Parte_2 della somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (200,00 euro per ciascun figlio), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
6. porre a beneficio della Sig.ra il beneficio dell'Assegno Unico a sostegno del reddito, nella Pt_1 misura integrale e con effetto dal mese di giugno 2024 corrispondente all'ultima mensilità che il Sig. dichiara di aver percepito;
Pt_2
7. disporre a carico del Sig. l'impegno al pagamento entro il giorno 13 di ogni mese Parte_2 della somma mensile di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, fino al 30.06.2027; quindi disporre fin da ora a carico del Sig. l'impegno di pagamento a far data dal mese di luglio 2027, della somma mensile Pt_2 di € 300,00, in luogo di quella pari ad € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sempre a titolo di contributo per il mantenimento della moglie;
8. disporre a carico del Sig. l'impegno al pagamento del canone di mensile di Parte_2 locazione dell'immobile costituente la dimora familiare, attualmente pari ad € 800,00, secondo la previsione del contratto registrato in data 05.05.2016 (doc. 3 prodotto in allegato al ricorso) e disporre a carico del Sig. l'obbligo di pagamento del canone di mensile di locazione Pt_2 dell'immobile costituente la dimora familiare, nella misura rivalutata che dovesse risultare in conseguenza del rinnovo del corrente contratto di locazione;
9. disporre la regolazione delle spese straordinarie in favore dei figli nella misura paritaria tra i coniugi, facendo integrale riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di La Spezia in materia di regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del 13.12.2018;
10. compensare integralmente le spese e gli onorari del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso del 29.10.2024, con il quale ha dedotto: di Pt_1
aver contratto matrimonio con rito concordatario con in IL (MS) in data 07.07.2007, Pt_2 in regime di comunione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 09.07.2008) e Per_1 Per_2
(il 10.12.2010); di svolgere attività lavorativa come libera professionista (web editor) nel settore del risparmio gestito;
che la crisi coniugale si sarebbe generata a causa della condotta del marito per le ragioni specificate in atti.
La parte ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione dal marito, in particolare disponendo: l'affidamento condiviso dei due minori, con collocazione prevalente degli stessi presso di sè; un calendario delle visite con il genitore non collocatario;
l'assegnazione della casa familiare in proprio favore;
un contributo di mantenimento della prole da porre a carico del padre di euro 800,00 al mese complessivamente (oltre al 50% delle spese straordinarie); un assegno per il proprio mantenimento di euro 300,00; il versamento da parte del convenuto dell'ulteriore somma mensile di euro 800,00 a titolo di pagamento del canone mensile di locazione dell'immobile costituente la casa familiare.
Il convenuto si è costituito in data 28.01.2025 nulla opponendo alla richiesta di separazione, ma contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Le parti hanno quindi depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
In sede di prima udienza i coniugi sono stati sentiti personalmente dal giudice delegato, che ha preso atto dell'impossibilità della riconciliazione.
Successivamente, all'udienza del 23.04.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, procedendo quindi a rassegnare le conclusioni congiuntamente, nei termini di cui in epigrafe.
Le condizioni così concordate vengono qui integrate riportando la tabella contenuta nel piano genitoriale in atti, a cui è fatto rinvio al punto 3: Ricorrente e convenuto hanno altresì dichiarato di rinunciare alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, originariamente cumulata con quella di separazione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.21 ult. co. c.p.c.
Tanto premesso, può osservarsi in termini generali che ex art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo sopraggiunto, le pattuizioni concordate fra i coniugi essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne.
Le spese di lite vanno compensate.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: pronuncia la separazione personale tra e , generalizzati Parte_1 Parte_2
come in epigrafe e coniugatisi in IL (MS) in data 07.07.2007, con trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 7, parte II, serie A, nei termini concordati e di seguito riportati:
2. affidare i figli nata in [...] il [...] e nato in [...]_2
LI (MS) il 10.12.2010 in responsabilità condivisa tra i genitori come sopra nominati e identificati;
3. disporre il collocamento prevalente dei detti minori presso la madre e stabilire che il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli secondo il criterio dell'alternanza dei fine settimana, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera, mentre per quanto riguarda le festività, le vacanze e ogni altra ricorrenza, i coniugi dichiarano di condividere e di voler adottare il piano genitoriale proposto dalla Sig.ra (allegato n. 8 del ricorso introduttivo;
specificando che negli Pt_1
anni pari di tabella vanno riferiti a e quelli dispari a : Pt_1 Pt_2
4. assegnare alla ricorrente, nella sua qualità di madre convivente con i figli minori Persona_1
e la casa già di abitazione familiare, sita in Sarzana alla Via Pecorina 119 B, per Persona_2
destinarla ad abitazione per sé e per i figli;
5. disporre a carico del Sig. l'impegno al pagamento entro il giorno 13 di ogni mese Parte_2 della somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (200,00 euro per ciascun figlio), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
6. porre a beneficio della Sig.ra il beneficio dell'Assegno Unico a sostegno del reddito, nella Pt_1 misura integrale e con effetto dal mese di giugno 2024 corrispondente all'ultima mensilità che il Sig. dichiara di aver percepito;
Pt_2
7. disporre a carico del Sig. l'impegno al pagamento entro il giorno 13 di ogni mese Parte_2 della somma mensile di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, fino al 30.06.2027; quindi disporre fin da ora a carico del Sig. l'impegno di pagamento a far data dal mese di luglio 2027, della somma mensile Pt_2 di € 300,00, in luogo di quella pari ad € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sempre a titolo di contributo per il mantenimento della moglie;
8. disporre a carico del Sig. l'impegno al pagamento del canone di mensile di Parte_2 locazione dell'immobile costituente la dimora familiare, attualmente pari ad € 800,00, secondo la previsione del contratto registrato in data 05.05.2016 (doc. 3 prodotto in allegato al ricorso) e disporre a carico del Sig. l'obbligo di pagamento del canone di mensile di locazione Pt_2 dell'immobile costituente la dimora familiare, nella misura rivalutata che dovesse risultare in conseguenza del rinnovo del corrente contratto di locazione;
9. disporre la regolazione delle spese straordinarie in favore dei figli nella misura paritaria tra i coniugi, facendo integrale riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di La Spezia in materia di regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del 13.12.2018; dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 23.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI