Art. 17.
Gli enti locali, che hanno usufruito delle anticipazioni accordate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell' articolo 6 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e che alla data del 31 dicembre 1977 non sono stati in grado di assumere il mutuo a ripiano delle perdite delle dipendenti aziende di trasporto, sono autorizzati ad iscrivere nel bilancio 1984 gli interessi passivi maturati dal 1 gennaio 1978 nei confronti del predetto istituto.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a trasformare le esposizioni debitorie per il titolo di cui al comma precedente in un mutuo decennale.
Gli enti locali, che hanno usufruito delle anticipazioni accordate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell' articolo 6 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e che alla data del 31 dicembre 1977 non sono stati in grado di assumere il mutuo a ripiano delle perdite delle dipendenti aziende di trasporto, sono autorizzati ad iscrivere nel bilancio 1984 gli interessi passivi maturati dal 1 gennaio 1978 nei confronti del predetto istituto.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a trasformare le esposizioni debitorie per il titolo di cui al comma precedente in un mutuo decennale.