Ordinanza cautelare 11 luglio 2023
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 05/12/2025, n. 21962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21962 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09045/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9045 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Sassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l''annullamento
del decreto-OMISSIS- del 22 marzo 2023 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, di rigetto del ricorso gerarchico datato 31 gennaio 2023 e proposto in data 2 febbraio 2023, avverso la scheda valutativa n. 3 ricompilata, redatta per il periodo dal 3 ottobre 2020 al 5 settembre 2021; nonché della scheda valutativa n. 3 ricompilata e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali e nomina di un commissario ad acta che provveda ad una nuova valutazione facendo corretta applicazione della decretazione -OMISSIS- del 05/08/2022 interne in atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. DO De NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Il Capo di 2ª classe -OMISSIS- -OMISSIS- ha chiesto a questo TAR l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto-OMISSIS- del 22 marzo 2023 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, di rigetto del suo ricorso gerarchico datato 31.1-2.2.2023, avverso la scheda valutativa n. 3 relativa al periodo dal 3 ottobre 2020 al 5 settembre 2021, come ricompilata per la terza volta, nonché della medesima scheda ricompilata e atti presupposti, con nomina di un commissario ad acta per nuova corretta e valutazione. Esponeva quanto di seguito.
1.1 In data 15-23 settembre 2021 veniva redatta la scheda valutativa n. 3 relativa al periodo 3 ottobre 2020-5 settembre 2021, che gli attribuiva la qualifica finale di “superiore alla media”.
1.2 Il 1° giugno 2022 il Militare presentava ricorso gerarchico, lamentando il peggioramento delle aggettivazioni analitiche rispetto alle valutazioni precedenti, l’incongruenza tra giudizi analitici e qualifica finale nonché la mancata valorizzazione di un Encomio Semplice conseguito nel periodo. Tanto il compilatore (Ten. Col. -OMISSIS-) che il revisore (Col. -OMISSIS-) della scheda confermavano le loro valutazioni.
1.2.1 Con decreto -OMISSIS- del 5 agosto 2022 la Direzione Generale per il Personale Militare accoglieva il ricorso, rilevando carenza di armonia tra le qualità descritte nelle voci interne delle parti I, II e III e i giudizi della parte IV, e disponeva l’annullamento della scheda.
1.3 In ottemperanza il 19 settembre 2022 l’autorità valutatrice redigeva (a mezzo degli stessi Ufficiali superiori -OMISSIS- e -OMISSIS-) nuova scheda n. 3 per il medesimo periodo, mantenendo la qualifica finale “superiore alla media” ma peggiorando i giudizi analitici nelle voci interne 3, 5, 8, 14, 19 e 22;
1.4 Il 5 ottobre 2022 veniva proposto secondo ricorso gerarchico per l’annullamento della scheda ricompilata. Anche in questo caso gli Ufficiali compilatore e revisore confermavano la correttezza della loro redazione.
1.5 Con provvedimento 22 dicembre 2022 (-OMISSIS-) la Direzione per il Personale Militare della difesa (SO) annullava d’ufficio detta seconda compilazione per difetto di armonia tra le voci analitiche 19, 20 e 21 e i giudizi delle autorità intervenute e con separato decreto 28 dicembre 2022 dichiarava improcedibile il secondo ricorso gerarchico per cessata materia del contendere.
1.6 Tra il 2 e il 9 gennaio 2023 veniva redatta per la terza volta la scheda n. 3 (sempre dagli stessi Ufficiali superiori -OMISSIS- e -OMISSIS-), ancora con qualifica “superiore alla media” ma con ulteriori peggioramenti delle voci 3, 5, 8, 14, 19 (rispetto alla prima versione), 20, 21 e 22; il militare sottoscriveva per visione il 26 gennaio 2023 ed il 2 febbraio 2023 presentava terzo ricorso gerarchico contro la medesima scheda. Il compilatore ten. col. -OMISSIS- ed il revisore Col. -OMISSIS- confermavano la correttezza della compilazione.
1.7 Con decreto-OMISSIS- del 22 marzo 2023, SO respingeva il terzo ricorso, ritenendo il documento armonico, l’annullamento delle versioni precedenti produttivo di effetti ex tunc, la discrezionalità tecnica insindacabile in assenza di abnormità e la qualifica “superiore alla media” coerente con il rendimento complessivo.
1.8 Il Militare impugnava allora, con il ricorso che ci occupa, detto provvedimento 22 marzo 2023 (e cautelativamente la sottostante scheda ricompilata n. 3);
1.8.1 Il ricorso si affidava ad un primo composito motivo rubricato “1) Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e/o illogicità. Difetto di motivazione” integrato da un ulteriore sub “2) Circa l’illogicità del provvedimento impugnato”.
1.9 Si costituiva e resisteva l’Amministrazione con foglio dell’Avvocatura, relazione di servizio e documenti.
1.10 Respinta per difetto di periculum l’istanza cautelare, questo TAR fissava la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 26 novembre 2025, in vista della quale il Ministero della difesa depositava in data 7 novembre 2025 un atto rubricato “memoria di replica”.
1.11 All’udienza fissata la causa era assunta in decisione.
DIRITTO
2. Va preliminarmente espunto l’atto difensivo depositato in data 7 novembre 2025 dall’Avvocatura in quanto, non essendo configurabile come replica, mancando atti di controparte ai quali replicare, ma come memoria di trattazione è tardivo.
2.1 Il ricorso merita accoglimento.
2.1.1 Con il primo motivo il Capo -OMISSIS- ripercorre l’anomalo iter che ha visto tre ricorsi gerarchici consecutivi contro la medesima scheda valutativa, evidenziando che accogliendo il primo di essi la Direzione Generale SO aveva rilevato una mancanza di armonia tra giudizi analitici e giudizio finale, in quanto a qualità professionali e caratteriali eccellenti risultanti dalle voci interne analitiche erano conseguiti invece giudizi conclusivi di livello inferiore, cioè non di eccellenza ma di “superiore alla media”.
Sottolinea il ricorrente che tuttavia, nelle due successive ricompilazioni (affidate sempre agli stessi Ufficiali della prima compilazione) l’Autorità Militare ha mantenuto la qualifica finale di “superiore alla media” e, anziché riallineare il giudizio finale al contenuto positivo delle voci analitiche, ha invece modificato queste ultime in senso peggiorativo, incidendo su aspetti quali vigore mentale, forza di carattere, affidabilità e decisionalità.
Da qui l’eccesso di potere per illogicità ed elusione della decisione ministeriale, poiché l’Amministrazione avrebbe aggirato l’obbligo di correggere la discordanza interna replicando lo stesso esito finale tramite un illegittimo peggioramento dei giudizi.
2.1.2 Con il secondo motivo si contesta la pretesa della gravata decisione gerarchica di ignorare le precedenti compilazioni della scheda visto che “ La documentazione annullata non esiste nella sfera giuridica, in quanto l’annullamento ha effetto “ex tunc” e nessuna comparazione può essere fatta con una valutazione precedente i cui effetti sono stati eliminati;” .
2.2 I due motivi, contestualmente scrutinabili, sono fondati.
L’azione dell’Amministrazione, come snodatasi nelle tre ricompilazioni e nelle tre pronunce (due in sede gerarchica ed una in autotutela) della Direzione SO risulta viziata.
Va ricordato che lo sviluppo della carriera dei militari è segnato da una continua verifica periodica del loro rendimento attraverso le valutazioni degli ufficiali superiori in diretta catena di comando, espresse nei documenti caratteristici (schede valutative e rapporti informativi) articolati a loro volta -secondo un format rigidamente comune a tutti i militari- in voci analitiche interne, riguardanti una serie di qualità essenziali oggetto ciascuna di specifica quotazione tra valutazioni predeterminate, e in giudizi finali sintetici che, compendiando le risultanze delle voci analitiche, delineano la complessiva valutazione del militare nel corso del periodo di osservazione, anche qui secondo una griglia predeterminata di quotazioni che vede (quantomeno con riferimento alle schede come quella di cui si discute) alla sommità il giudizio apicale di “eccellente” e sotto quello di “superiore alla media”. È appena il caso di ricordare che, ai fini dei più importanti sviluppi di carriera, il conseguimento della qualifica di eccellenza è spesso indispensabile.
Ciò detto occorre partire dalla decisione del primo ricorso gerarchico (supra sub 1.2.1) con cui la Direzione Generale per il Personale Militare aveva annullato la prima compilazione della scheda per difetto di armonia tra la quotazione delle qualità nelle voci interne, che delineavano un profilo eccellente, ed il giudizio finale di “superiore alla media”.
Le successive conseguenziali due ricompilazioni della stessa scheda n. 3 si sono caratterizzate però per un riallineamento dell’armonia in chiave peggiorativa. Anziché ritarare i giudizi finali sul livello di eccellenza, in coerenza con le quotazioni delle voci analitiche interne, sono state abbassate queste ultime per “armonizzarle” al giudizio finale semiapicale di “superiore alla media”.
L’Autorità gerarchica, poi, dopo aver poi stigmatizzato con un annullamento d’ufficio la seconda ricompilazione -pendente il secondo ricorso- ha poi avallato la terza.
L’azione dell’Amministrazione non risulta complessivamente coerente.
Non è logico che, a fronte dell’accoglimento del primo ricorso gerarchico, si sia poi interpretata, nel ricompilare la scheda, “in pejus” per il ricorrente la richiesta di armonizzazione promanante dalla decisione assunta in sede gerarchica. Ciò ha sovvertito il senso della decisione di accoglimento del gravame gerarchico che, in quanto tale, presuppone un “interesse ad agire” del ricorrente nel senso del miglioramento della sua situazione e non del suo peggioramento.
Ma ancor di più ardua esplicabilità in termini di coerenza risulta il mutamento, registratosi nella seconda e terza compilazione, dei giudizi relativi alle voci interne le quali, dopo essere state valutate in modo per lo più lusinghiero nella prima compilazione della scheda hanno visto, da parte dei medesimi Ufficiali compilatori, un diverso e peggiorato giudizio.
In sostanza le stesse qualità del militare, espresse nello stesso periodo, hanno visto a distanza di breve tempo una diversa valutazione da parte dei medesimi Ufficiali superiori.
Inutile a tal fine appare l’invocazione del principio di (comunque relativa) autonomia tra le compilazioni successive delle schede, trattandosi di canone logicamente applicabile quando le schede attengano a periodi successivi (le valutazioni positive cioè di un periodo non ipotecano quelle del periodo seguente e così via) ma non quando si tratti di valutazione dello stesso periodo.
Parimenti non convince la pretesa, da ultimo, dell’Autorità gerarchica di espungere dalle sue valutazioni considerazioni attinenti le precedenti compilazioni della scheda in quanto ormai annullate “ex tunc”.
Ciò sottrarrebbe indebitamente l’Amministrazione dal dovere di spiegare la coerenza logica complessiva della propria azione.
È chiaro invece che le compilazioni già annullate rappresentano parte integrante del procedimento e di esse va tenuto debito conto nel giudizio che ci occupa.
Ed a questo proposito si configura, poi, logico -oltre che rispondente ai doveri di buona fede che devono improntare il rapporto della P.A. con gli amministrati- considerare attendibili le quotazioni delle voci analitiche interne contenute nella prima compilazione della scheda, piuttosto che quelle delle compilazioni successive.
3 Conclusivamente il ricorso va accolto con annullamento degli atti impugnati. Di conseguenza l’Amministrazione dovrà procedere sollecitamente alla ricompilazione della scheda rispettando l’originaria decisione di accoglimento del primo ricorso gerarchico assunta con decreto -OMISSIS- del 5 agosto 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare, per l’effetto riallineando il giudizio e la qualifica finale in modo armonico con le valutazioni, che denotano un profilo di eccellenza, delle voci analitiche interne secondo le relative quotazioni risultanti dalla prima compilazione della scheda stessa.
Ciò, ovviamente, non si traduce in indebita invasione dello spazio di discrezionalità dell’Amministrazione militare, che è qui chiamata a chiudere il procedimento in coerente seguito con le sue stesse determinazioni assunte in sede di decisione del primo ricorso gerarchico.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
--lo accoglie come in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti d’interesse del ricorrente, con dovere dell’Amministrazione di procedere sollecitamente alla ricompilazione della scheda n. 3 rispettando l’originaria decisione di accoglimento del primo ricorso gerarchico assunta con decreto -OMISSIS- del 5 agosto 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare e, conseguentemente, riallineando il giudizio e la qualifica finale in modo armonico con le valutazioni, che denotano un profilo di eccellenza, delle voci analitiche interne secondo le relative quotazioni risultanti dalla prima compilazione della scheda stessa:
--condanna l’Amministrazione intimata al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso degli importi versati per contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA AN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
DO De NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO De NO | VA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.