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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16628 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. LU LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. r.g. 7582/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Stefano Riccardi, giusta mandato in atti, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, in via Basento, n. 86, presso il suddetto difensore;
APPELLANTE contro
, in persona dell'amministratore p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Maria Giovanna Vardaro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Roma, via Boezio, n. 4;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13044/2022 pronunziata dal Giudice di Pace di Roma a definizione del procedimento R.G.N. 8529/2021
CONCLUSIONI: come da verbale del 7 giugno 2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha evocato in giudizio il Condominio sito in
Roma, in , per l'impugnazione della sentenza n. 13044/2022, pubblicata in data 6 Controparte_2 luglio 2022 dal Giudice di Pace di Roma, che ha rigettato la domanda con cui il signor ha CP_1 chiesto il risarcimento dei danni subiti nel proprio appartamento successivamente alle infiltrazioni verificatesi nel giugno 2014 dovute alle piogge e all'omessa manutenzione dei canali di scarico del sistema di deflusso delle acque piovane.
L'odierno appellante ha rappresentato: - di essere proprietario di un appartamento (piano terra e seminterrato) sito in Roma facente parte del Condominio di Via Camporeale n.4; - che nel mese di giugno 2014, a causa del verificarsi di piogge di notevoli intensità e del malfunzionante sistema di defluizione delle acque piovane dal tetto, i locali del seminterrato dell'appartamento di proprietà dell'appellante venivano danneggiati per effetto della fuoriuscita di acqua che in enorme quantità affluiva nella canna fumaria dell'attore; - che l'acqua, fuoriuscendo dalla canna fumaria, danneggiava parte del soffitto e le pareti dell'appartamento; - di aver incardinato il giudizio dinanzi alla competente autorità giurisdizionale al fine di ottenere la condanna del al risarcimento dei danni nella CP_2 misura di euro 2.600,00 oltre IVA;
- che il Giudice di Pace, dopo aver istruito la causa mediante CTU e prova testimoniale, rigettava la domanda attorea.
Il signor ha chiesto quindi, nel merito, l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma CP_1 della sentenza di primo grado.
Si è costituito in giudizio il , che ha contestato l'impugnazione Controparte_3 proposta in quanto infondata in fatto e in diritto ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Segnatamente, il ha allegato l'inammissibilità dell'appello a causa della violazione CP_2 dell'art. 342 c.p.c., in quanto non sarebbero state indicate le parti del provvedimento che si intendono impugnare. L'appellato ha poi dedotto che: - la gravata sentenza non è affetta da alcun vizio di motivazione, essendosi il Giudice di Pace rimesso alle conclusioni del proprio ausiliario, il quale, in assenza di elementi probatori, ha concluso per l'insussistenza di un nesso di causalità tra i danni da infiltrazioni lamentati dal e la cosa in comune in custodia, ossia la canna fumaria;
- nel merito CP_1
l'appello deve ritenersi infondato, dal momento che il giudice di prime cure ha correttamente ricostruito il fatto oggetto di giudizio, con il conseguente rigetto della domanda.
pagina 2 di 4 È stato, dunque, acquisito il fascicolo di primo grado presso l'ufficio del Giudice di Pace;
precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7 giugno 2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
L'appello è ammissibile, benché infondato nel merito, per i motivi di seguito esposti.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., la medesima deve ritenersi infondata, atteso che parte appellante nel proprio atto introduttivo ha individuato le parti del provvedimento censurate nonché la diversa ricostruzione del fatto che a suo dire andrebbe accolta in appello.
Nel merito sono infondate le censure mosse dal nei confronti della pronuncia di primo grado, CP_1 atteso che nel provvedimento impugnato è chiaramente enunciato l'iter logico-giuridico che ha condotto il giudicante ad escludere la responsabilità di parte appellata ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Secondo l'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Invero, dalla relazione del CTU emerge che
- Al momento del sopralluogo effettuato in data 5 luglio 2021 non è stato possibile accertare i danneggiamenti lamentati dall'istante all'interno dei locali della propria unità immobiliare in quanto già erano stati eseguiti i relativi interventi di ripristino, perfettamente ultimati in ogni loro parte.
- In un quadro generale molto vago ed incerto, con documentazioni incomplete su un evento accaduto oltre sei anni orsono, in cui è mutato anche lo stato dei luoghi sia di pertinenza privata (ripristino locali attorei) che (possibile deterioramento dei materiali edili CP_4
e di rivestimento della copertura e del comignolo), il sottoscritto C.T.U. può esprimere valutazioni solo indicative anche sui costi del ripristino ritenendo che le opere di pittura, per interventi analoghi, possono essere quantificate in € 900,00 + I.V.A.. Tale importo, basato sui prezzi del mercato corrente, non è riferito al ripristino dei luoghi con interventi integrali ma è finalizzato alla pitturazione delle pareti del ripostiglio e della sala previa l'esecuzione di opere di sottofondo con stuccatura saltuaria e parziale delle parti eventualmente danneggiate. Non essendo stati documentati i deterioramenti di alcune componenti edili dei suddetti ambienti e degli sportelli in legno, indicati nel Preventivo di spesa in atti, il sottoscritto C.T.U. si trova nella condizione di non poter computare tali importi. pagina 3 di 4 - A seguito della prova di tenuta dell'impermeabilizzazione del pavimento esterno attoreo, non si
è verificata nessuna infiltrazione, neanche minima, sia sui soffitti che sulle strutture murarie del piano seminterrato. Pertanto si esclude qualsiasi coinvolgimento di infiltrazioni provenienti dalla pavimentazione esterna
Il danno, in conclusione, non risulta provato nemmeno in punto di an.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
, nella persona dell'amministratore pro tempore, che si liquidano in € Controparte_5
2.552.00 per onorari, più spese generali, c.p.a ed i.v.a secondo le aliquote vigenti.
Così deciso in Roma, li 26 di novembre 2025.
Il giudice
LU LL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. LU LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. r.g. 7582/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Stefano Riccardi, giusta mandato in atti, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, in via Basento, n. 86, presso il suddetto difensore;
APPELLANTE contro
, in persona dell'amministratore p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Maria Giovanna Vardaro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Roma, via Boezio, n. 4;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13044/2022 pronunziata dal Giudice di Pace di Roma a definizione del procedimento R.G.N. 8529/2021
CONCLUSIONI: come da verbale del 7 giugno 2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha evocato in giudizio il Condominio sito in
Roma, in , per l'impugnazione della sentenza n. 13044/2022, pubblicata in data 6 Controparte_2 luglio 2022 dal Giudice di Pace di Roma, che ha rigettato la domanda con cui il signor ha CP_1 chiesto il risarcimento dei danni subiti nel proprio appartamento successivamente alle infiltrazioni verificatesi nel giugno 2014 dovute alle piogge e all'omessa manutenzione dei canali di scarico del sistema di deflusso delle acque piovane.
L'odierno appellante ha rappresentato: - di essere proprietario di un appartamento (piano terra e seminterrato) sito in Roma facente parte del Condominio di Via Camporeale n.4; - che nel mese di giugno 2014, a causa del verificarsi di piogge di notevoli intensità e del malfunzionante sistema di defluizione delle acque piovane dal tetto, i locali del seminterrato dell'appartamento di proprietà dell'appellante venivano danneggiati per effetto della fuoriuscita di acqua che in enorme quantità affluiva nella canna fumaria dell'attore; - che l'acqua, fuoriuscendo dalla canna fumaria, danneggiava parte del soffitto e le pareti dell'appartamento; - di aver incardinato il giudizio dinanzi alla competente autorità giurisdizionale al fine di ottenere la condanna del al risarcimento dei danni nella CP_2 misura di euro 2.600,00 oltre IVA;
- che il Giudice di Pace, dopo aver istruito la causa mediante CTU e prova testimoniale, rigettava la domanda attorea.
Il signor ha chiesto quindi, nel merito, l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma CP_1 della sentenza di primo grado.
Si è costituito in giudizio il , che ha contestato l'impugnazione Controparte_3 proposta in quanto infondata in fatto e in diritto ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Segnatamente, il ha allegato l'inammissibilità dell'appello a causa della violazione CP_2 dell'art. 342 c.p.c., in quanto non sarebbero state indicate le parti del provvedimento che si intendono impugnare. L'appellato ha poi dedotto che: - la gravata sentenza non è affetta da alcun vizio di motivazione, essendosi il Giudice di Pace rimesso alle conclusioni del proprio ausiliario, il quale, in assenza di elementi probatori, ha concluso per l'insussistenza di un nesso di causalità tra i danni da infiltrazioni lamentati dal e la cosa in comune in custodia, ossia la canna fumaria;
- nel merito CP_1
l'appello deve ritenersi infondato, dal momento che il giudice di prime cure ha correttamente ricostruito il fatto oggetto di giudizio, con il conseguente rigetto della domanda.
pagina 2 di 4 È stato, dunque, acquisito il fascicolo di primo grado presso l'ufficio del Giudice di Pace;
precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7 giugno 2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
L'appello è ammissibile, benché infondato nel merito, per i motivi di seguito esposti.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., la medesima deve ritenersi infondata, atteso che parte appellante nel proprio atto introduttivo ha individuato le parti del provvedimento censurate nonché la diversa ricostruzione del fatto che a suo dire andrebbe accolta in appello.
Nel merito sono infondate le censure mosse dal nei confronti della pronuncia di primo grado, CP_1 atteso che nel provvedimento impugnato è chiaramente enunciato l'iter logico-giuridico che ha condotto il giudicante ad escludere la responsabilità di parte appellata ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Secondo l'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Invero, dalla relazione del CTU emerge che
- Al momento del sopralluogo effettuato in data 5 luglio 2021 non è stato possibile accertare i danneggiamenti lamentati dall'istante all'interno dei locali della propria unità immobiliare in quanto già erano stati eseguiti i relativi interventi di ripristino, perfettamente ultimati in ogni loro parte.
- In un quadro generale molto vago ed incerto, con documentazioni incomplete su un evento accaduto oltre sei anni orsono, in cui è mutato anche lo stato dei luoghi sia di pertinenza privata (ripristino locali attorei) che (possibile deterioramento dei materiali edili CP_4
e di rivestimento della copertura e del comignolo), il sottoscritto C.T.U. può esprimere valutazioni solo indicative anche sui costi del ripristino ritenendo che le opere di pittura, per interventi analoghi, possono essere quantificate in € 900,00 + I.V.A.. Tale importo, basato sui prezzi del mercato corrente, non è riferito al ripristino dei luoghi con interventi integrali ma è finalizzato alla pitturazione delle pareti del ripostiglio e della sala previa l'esecuzione di opere di sottofondo con stuccatura saltuaria e parziale delle parti eventualmente danneggiate. Non essendo stati documentati i deterioramenti di alcune componenti edili dei suddetti ambienti e degli sportelli in legno, indicati nel Preventivo di spesa in atti, il sottoscritto C.T.U. si trova nella condizione di non poter computare tali importi. pagina 3 di 4 - A seguito della prova di tenuta dell'impermeabilizzazione del pavimento esterno attoreo, non si
è verificata nessuna infiltrazione, neanche minima, sia sui soffitti che sulle strutture murarie del piano seminterrato. Pertanto si esclude qualsiasi coinvolgimento di infiltrazioni provenienti dalla pavimentazione esterna
Il danno, in conclusione, non risulta provato nemmeno in punto di an.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
, nella persona dell'amministratore pro tempore, che si liquidano in € Controparte_5
2.552.00 per onorari, più spese generali, c.p.a ed i.v.a secondo le aliquote vigenti.
Così deciso in Roma, li 26 di novembre 2025.
Il giudice
LU LL
pagina 4 di 4