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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14960 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 26578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
TRA
con gli Avv. BARBARO ALESSANDRO e LUIGI TINUZZO Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: disalimentazione punto di riconsegna gas
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente depositato Parte_1
chiedeva, a questo Tribunale, di dichiarare il diritto di ad accedere al contatore Parte_1
gas matricola n. SMGR034116883948, ubicato presso l'immobile sito in Via Antonio Valente n. 18,
00139, Roma (RM), al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n.
00881100036316 intestato a ed autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte Controparte_1
le operazioni ad essa strumentali.
, pur regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
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Nelle more della pendenza dell'odierno giudizio, la ricorrente ha dato atto di un cambio della normativa che ha determinato la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, su cui ha insistito all'udienza di discussione del
2/10/2025.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, com'è noto, costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio: la situazione in parola si verifica pertanto qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto e in modo tale che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Cassazione civile, sez.
L, 20 marzo 2009, n. 6909; Cassazione civile, sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714). Infatti "La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non
l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 7 maggio
2009, n. 10553).
Tale pronuncia di carattere processuale che può esser dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando “si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere
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un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto” (cfr.
Tribunale Roma, sez. X, 30/05/2017, n. 10883).
Non osta alla declaratoria suaccennata la eventuale e perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il noto principio della soccombenza virtuale (Cassazione civile, sez. 1°, 13 settembre 2007, n. 19160,
Cassazione civile, sez. 3°, 11 gennaio 2006, n. 271), secondo il quale le spese vanno poste a carico della parte che sarebbe rimasta soccombente sulla base delle originarie prospettazioni (Trib.
Messina 18.3.2005), sempre qualora non siano le parti a chiederne congiuntamene la compensazione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553).
Nel caso in esame va pronunciata, come su richiesta di parte attrice, la cessazione della materia del contendere per i motivi esposti dalla stessa.
Nulla sulle spese attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- sulla domanda proposta da dichiara cessata la materia del Parte_1
contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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