TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/10/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4815/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 21.7.2022 da
(P.I. ), elettivamente domiciliato in TREVISO, viale Parte_1 P.IVA_1
CAIROLI 15, presso gli Avv.ti GUIDO SARTORATO e GIOVANNA TONELLO, che la rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
BASSANO DEL GRAPPA, via MURE DEL BASTION 38, presso l'avv. ANTONIO
LAROCCA, che la rappresenta e difende con l'avv. prof. MARCO DE CRISTOFARO, per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE
“Fatto pieno rinvio alle proprie deduzioni, difese, domande ed eccezioni e contestato, poiché infondato, tutto quanto richiesto ed eccepito dalla convenuta, l'attrice precisa le conclusioni come già formulate in atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc, rinnovando anche le istanze istruttorie non ammesse, in specie il supplemento di CTU richiesto con le note di trattazione scritta ex art. 173 ter cpc del
2.10.2024 che, per i motivi ivi indicati, risulta indispensabile:
NEL MERITO: - Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in atti, che il recesso esercitato da Controparte_1
dal contratto di fornitura in opera datato 1.10.2021 e sottoscritto con il 6.10.2021 è Parte_1
illegittimo e ingiustificato e costituisce grave e rilevante inadempimento al contratto stesso e, per l'effetto,
- Condannarsi la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni conseguentemente cagionati all'attrice, e in specie i maggiori costi della fornitura oggetto di lite, quantificati in complessivi 92.467,44 euro o nel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
- Rigettarsi in quanto infondate tutte le deduzioni ed eccezioni proposte dalla convenuta;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si insiste per il supplemento istruttorio richiesto con note di trattazione scritta del 2.10.2024, chiedendo in particolare che, ad integrazione della perizia già prodotta in data 5.7.2024, vengano sottoposti al
Consulente d'Ufficio ing. i seguenti quesiti integrativi: Persona_1
1) verifichi e determini il CTU i maggiori costi della fornitura oggetto di lite, senza considerare i preventivi di spesa (o offerte) presentati inizialmente da e da e confrontando i soli prezzi CP_1 Parte_2
contrattuali finali riportati nei contratti con le stesse sottoscritti (di cui ai doc. 7 e 10 attorei);
2) dica il CTU per quale motivo ritiene che “Le somme indicate dal CTP per l'appalto dei serramenti rispettivamente di euro 353.782,56 per la e di euro 425.000,00 per la non sono CP_1 Parte_2
confrontabili in quanto per la prevedono anche la fornitura di pannelli in lamiera” (p. 58, terzo Parte_2
paragrafo, dell'elaborato peritale), quando invece tale opera è espressamente ricompresa sia nel prospetto di cui al doc. 13 attoreo sia in quello riportato a pagina 47 della stessa perizia;
- Si rinnovano inoltre per scrupolo difensivo le richieste di prova per testi formulate con la seconda memoria ex art. 183 co. 2 cpc del 17.2.2023 e, per le ragioni illustrate nella terza memoria di rito del 9.3.2023, ci si oppone all'ammissione delle prove orali della convenuta, laddove reiterate, chiedendo in ipotesi di loro ammissione di essere autorizzati alla prova contraria;
IN OGNI CASO:
Spese e compensi di lite interamente rifusi
PER LA CONVENUTA ribadendo le eccezioni, deduzioni e contestazioni alle argomentazioni avversarie, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione e così precisando le proprie domande: IN VIA PRINCIPALE
- vieppiù in ragione degli esiti della CTU, che ha confermato che le «difformità riscontrate» nel contenuto dei documenti tecnici acquisiti in causa non solo hanno avuto «ad oggetto prescrizioni rilevanti ai fini della realizzazione delle opere commissionate a », ma altresì rappresentavano un maggior onere CP_1
economico per il serramentista, la cui richiesta di revisione-prezzi è rimasta inascoltata dalla , né Pt_1
avrebbero permesso di rispettare l'esigenza architettonica di “mantenere la planarità del pannello metallico rispetto al serramento (art. 6 capitolato originale), respingersi le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, anche, se del caso, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento testualmente formulata;
IN VIA SUBORDINATA
- vieppiù in ragione degli esiti della CTU, che ha accertato come l'installazione dei serramenti da parte della non abbia causato alcun costo aggiuntivo per la , denegarsi ogni risarcimento Parte_3 Pt_1
del danno, per radicale inconsistenza delle voci risarcitorie ex adverso esposte;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di essere proprietaria di un terreno sito in Casier e di avere avviato, Parte_1
su di esso, i lavori di costruzione di due palazzine ad uso residenziale, ha convenuto in giudizio esponendo: di avere con essa concluso, in data Controparte_1
06.10.2021, il contratto per la fornitura e la posa in opera dei serramenti in alluminio e dei rivestimenti in lamiera destinati alle predette palazzine;
che pochi giorni dopo, con messaggio PEC del 13.10.2021, la convenuta aveva comunicato il proprio “recesso” dal contratto per l'asserita esistenza di insuperabili difficoltà tecniche nell'esecuzione dei lavori;
di essere stata, perciò, costretta a reperire un'altra impresa alla quale affidare le opere e di averla infine individuata nella società sostenendo però maggiori costi Parte_2
per euro 92.467,44.
Tanto esposto, ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di Parte_1
e la sua condanna al risarcimento dei danni, quantificati nel citato Controparte_1
importo di euro 92.467,44. La società convenuta si è costituita e ha negato il proprio inadempimento, affermando di essere stata costretta a rifiutare l'esecuzione del contratto sia per l'esistenza di rilevanti difformità tra la documentazione progettuale inviata dall'attrice ai fini della formulazione dell'offerta e quella consegnata dopo la sottoscrizione del contratto, sia a causa di carenze dei progetti esecutivi che impedivano di eseguire la fornitura a regola d'arte.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita a mezzo di CTU.
Sono state, invece, respinte le altre richieste istruttorie delle parti.
Precisate le conclusioni all'udienza del 25.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Va innanzitutto rilevato che non è controversa la qualificazione come appalto del contratto
06.10.2021 stipulato tra e trattandosi di contratto Parte_1 Controparte_1
che ha ad oggetto non la semplice cessione di prodotti finiti, bensì la realizzazione ex novo
e la posa in opera di serramenti e di elementi di lattoneria realizzati appositamente per gli edifici in costruzione, secondo le prescrizioni tecniche e progettuali impartite dalla società committente.
Ciò detto, è pacifico che in data 13.10.2021, pochi giorni dopo Controparte_1
la conclusione del contratto, abbia rifiutato di dare esecuzione allo stesso, allegando esservi difformità tra la documentazione tecnica precontrattuale, sulla cui base essa aveva formulato la propria offerta, e la documentazione consegnata da al momento Parte_1
della stipulazione del contratto e nei giorni immediatamente successivi, riguardante i progetti esecutivi della fornitura, e sostenendo altresì l'esistenza di difetti progettuali tali da impedire la corretta esecuzione dei lavori e la corretta certificazione dei serramenti.
Pacifico è pure che, a fronte della condotta di , abbia a sua volta deciso CP_1 Pt_1
di non dare esecuzione al contratto 06.10.2021 e di stipulare per la stessa fornitura, in data
28.10.2021, un nuovo contratto con che ha poi effettivamente operato in Parte_2
cantiere e realizzato le opere. Si tratta di stabilire se sussista inadempimento contrattuale di , con il conseguente CP_1
obbligo di risarcimento dei danni nei confronti di ovvero se il “recesso” di Pt_1 CP_1
dal contratto debba ritenersi giustificato.
Risolutive sono le risultanze della disposta CTU, che si presentano complete, approfondite e logicamente motivate e che vengono, perciò, assunte a fondamento della decisione.
Il CTU ha innanzitutto esaminato i documenti trasmessi dalla società con mail in Pt_1
data 11.06.2021, alle imprese interpellate per la formulazione delle offerte preliminari.
Ha poi esaminato il supporto CD-Rom contenente la documentazione allegata al contratto stipulato tra e in data 06.10.2021, verificando che essa comprende tutti Pt_1 CP_1
i documenti già allegati alla citata mail 11.06.2021, con l'aggiunta di alcuni elaborati tecnici
(relazione energetica edificio A, relazione energetica edificio B, valutazione previsione requisiti acustici passivi, documenti illustrativi dei serramenti con profilo Heroal) aventi la funzione di specificare, rispetto al capitolato di gara, i requisiti dei serramenti da realizzare con particolare riferimento alla prestazione acustica e alla prestazione termica.
Sul punto, in particolare, il CTU ha rilevato che il capitolato indica i requisiti tecnici delle singole parti dei serramenti (vetro e telaio), mentre la documentazione allegata al contratto indica i diversi requisiti tecnici dell'intero serramento, una volta assemblato e posato in opera.
Al riguardo si deve osservare, sotto il profilo giuridico, che il consenso contrattuale delle parti si è formato su quest'ultima documentazione.
Nel contratto, infatti, la società appaltatrice dichiara espressamente di avere “preso visione degli elaborati redatti dai professionisti incaricati dal committente costituenti il progetto esecutivo approvato
e di ben conoscere le caratteristiche delle opere e lavori da realizzare” (art. 6), sicché la prestazione promessa dall'appaltatrice è definita e individuata, nel contenuto, dai documenti allegati al contratto.
Pertanto non hanno rilevanza le riscontrate difformità tra documentazione precontrattuale
(capitolato di gara) e documentazione allegata al contratto, dovendosi ritenere che, prima di formalizzare e sottoscrivere il contratto stesso, le parti abbiano meglio definito, rispetto alla fase iniziale delle trattative, le caratteristiche e le prestazioni tecniche dei serramenti da costruire e installare. Priva di rilevanza è anche la segnalata carenza del capitolato di gara con riferimento ai requisiti di prestazione acustica dei serramenti (pag. 37 della relazione tecnica), proprio perché, con il passaggio dal capitolato preliminare agli accordi contrattuali definitivi, le parti hanno posto rimedio a tale difetto, inserendo nella documentazione contrattuale la previsione di requisiti tecnici adeguati alla normativa in vigore.
Successivamente, il CTU ha operato il confronto tra la documentazione tecnica allegata al contratto d'appalto ed i progetti esecutivi, contenenti anche le tavole grafiche con i dettagli costruttivi delle opere da realizzare, inviati da a dopo la conclusione del Pt_1 CP_1
contratto (con messaggi mail del 09.10 e del 12.10.2021).
Tale confronto ha evidenziato due specifiche modifiche progettuali introdotte dalla società committente.
Esse riguardano:
- il controsoffitto delle terrazze, per il quale è prevista la realizzazione di un tubo interno di drenaggio dell'acqua piovana, non presente negli elaborati precedenti;
- il pannello di tamponamento da inserire, tra un serramento e l'altro, nei nastri verticali posti in corrispondenza delle scale condominiali: in particolare, rispetto agli elaborati precedenti, tra i due elementi risulta un disallineamento di 30 mm per la mancanza di un altro pannello isolante, inizialmente previsto.
In proposito si deve osservare – sempre sul piano giuridico, non tecnico – che queste due varianti, introdotte dalla committenza dopo la conclusione del contratto e quindi dopo la definizione del progetto contrattuale, ricadono sotto la disciplina delle varianti d'appalto che il committente ha facoltà di ordinare, ai sensi dell'art. 1661 c.c. ed anche dell'art. 6 del contratto concluso inter partes.
Ora, la seconda variante era sicuramente realizzabile dal punto di vista tecnico: essa, infatti,
è stata effettivamente realizzata dalla società subentrata alla , senza che Parte_2 CP_1
la diversa conformazione dei pannelli di tamponamento abbia inciso sulle caratteristiche dei serramenti e sulla loro conformità alle norme tecniche di settore (come si desume dalla relazione di CTU, pag. 37-38).
La prima variante, invece, non è stata realizzata da perché è stata, nel contratto Parte_2
28.10.2021 tra e esclusa (“stralciata”) dalla fornitura pattuita. Pt_1 Parte_2 Anche a voler ritenere (in tal senso è la CTU) che si tratti di una variante verosimilmente non realizzabile dal punto di vista tecnico, va però osservato che essa riguarda un singolo particolare costruttivo, che assume importanza secondaria nella complessiva economia dell'opera e che comunque non impedisce – e non impediva – l'esecuzione delle restanti prestazioni di cui al contratto, autonome dalla variante in discussione.
Va inoltre osservato che, in generale, qualora si presenti la necessità di adeguare il progetto predisposto dalla committenza alle regole dell'arte, la legge (art. 1660 c.c.) non consente all'appaltatore di recedere dal contratto né di rifiutare l'intera prestazione promessa, bensì pone a carico delle parti il dovere di trattare – secondo buona fede, ex art. 1375 c.c. – per
“accordarsi” e, in difetto di accordo, l'onere di rivolgersi al giudice per determinare le varianti da apportare al progetto.
Per tali ragioni, il rifiuto della società di eseguire l'intera opera, ponendo nel nulla CP_1
l'intero vincolo contrattuale, non è giustificato.
In concreto, infatti, soltanto la variante relativa al tubo di scarico dei controsoffitti poneva rilevanti difficoltà esecutive e tale questione, attinente – si ripete – ad un singolo particolare esecutivo e superabile con la previsione di diverse modalità realizzative dell'opera, di certo non attribuiva alla società appaltatrice la facoltà di rifiutare integralmente l'esecuzione del contratto.
Pertanto, la convenuta deve essere considerata inadempiente al contratto Controparte_1
stesso ed obbligata, di conseguenza, a risarcire i danni subiti dall'attrice Parte_1
Si tratta, allora, di esaminare le voci di danno lamentate dall'attrice.
Esse sono due e sono così indicate:
- euro 71.217,44 per i maggiori costi sopportati a causa dell'affidamento della fornitura ad altra impresa a condizioni meno favorevoli;
Parte_2
- euro 21.250,00 per i maggiori costi sopportati per gli oneri di coordinamento dovuti al
“general contractor” essendo stato il nuovo contratto di fornitura con Controparte_2
stipulato non da bensì da in qualità di Parte_2 Parte_1 Controparte_2
appaltatrice dell'intero intervento edilizio.
La seconda voce di danno non può essere riconosciuta, perché la scelta di concludere il nuovo contratto con non direttamente, ma tramite è stata Parte_2 Controparte_2 unilateralmente adottata dall'attrice senza alcuna effettiva necessità ed in base a criteri di convenienza economico-operativa che, tuttavia, non appaiono in linea con l'obbligo, incombente sul creditore, di adoperarsi per evitare di aggravare, con la propria condotta, il danno derivante dall'inadempimento del debitore (art. 1227 comma 2° c.c.).
Ciò appare evidente ove si consideri che il contratto d'appalto concluso dall'attrice con il
“general contractor” è del 22.11.2021 ed è perciò successivo al nuovo Controparte_2
contratto di fornitura concluso tra e in data 28.10.2021. CP_2 Parte_2
Ben poteva e doveva, pertanto, l'attrice stipulare direttamente il contratto con Parte_2
senza ricorrere alla società . CP_2
Per quanto riguarda, poi, la prima voce di danno, si osserva quanto segue.
La somma di euro 71.217,44 chiesta dall'attrice deriva dalla differenza tra l'importo di euro
425.000,00 indicato quale costo complessivo della fornitura e l'importo di euro Parte_2
353.782,56 assunto quale costo complessivo della fornitura . CP_1
Si tratta però, come è stato accertato dal CTU mediante approfondita analisi delle offerte presentate dalle due imprese e delle opere realizzate da di dati non comparabili, Parte_2
perché il prezzo indicato per comprende la fornitura dei serramenti e dei Parte_2
pannelli, mentre quello indicato per si riferisce alla sola fornitura dei serramenti CP_1
(v. relazione tecnica, pag. 48).
Al fine di determinare il danno effettivo, è invece necessario mettere a confronto il costo reale della fornitura così come eseguita, con il costo che avrebbe avuto, a parità Parte_2
di opere realizzate, la fornitura . CP_1
Tale confronto è stato compiuto dal CTU alle pagine 47-48 della relazione tecnica.
Poiché ha fornito sia i serramenti con profilo Metra, sia i pannelli metallici dei Parte_2
vani delle scale condominiali, i dati di interesse sono quelli esposti nella tabella “allegato 6”, riportata a pagina 47 della relazione tecnica:
- il costo totale della fornitura è quantificato in euro 425.000,00 Iva esclusa;
Parte_2
- a parità di elementi forniti e di lavori svolti, il costo di una eventuale fornitura Zandarin, ove eseguita, è quantificato in euro 420.449,01 Iva esclusa;
- la differenza è di euro 4.550,99 oltre Iva, cioè di euro 4.733,02 (tenuto conto dell'aliquota d'imposta del 4% prevista gli edifici di nuova costruzione). In tale ultima misura va, dunque, riconosciuto il danno della società attrice per i maggiori costi d'appalto sopportati a causa dell'inadempimento della convenuta.
Non sussiste, infine, alcun danno da ritardo nell'esecuzione delle opere, avendo il CTU verificato che “il cambio di ditta (sub)appaltatrice non ha modificato i tempi di fornitura dei serramenti”
(pag. 48 della relazione).
In conclusione, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, essa deve essere condannata a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la suddetta somma di euro 4.733,02 maggiorata di interessi legali a decorrere dal giorno della domanda giudiziale proposta in data 21.07.2022 (come chiesto dalla stessa attrice).
In ordine alle spese di lite, poiché la società convenuta è risultata inadempiente al contratto e poiché, d'altra parte, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento è risultata di molto inferiore a quella domandata dall'attrice, sussistono giustificati motivi per disporne le compensazione per la metà, restando la rimanente metà a carico della convenuta, in quanto soccombente.
Per tale ragione non viene riconosciuta in favore della convenuta la rifusione di alcun importo a titolo di spese tecniche e di CTP.
Si assume a riferimento lo scaglione di valore da 52.001,00 a 260.000,00, con liquidazione a valori medi per ciascuna fase.
Nella stessa misura sono suddivise tra le parti le spese di CTU, che vengono liquidate con separato decreto in pari data.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta Controparte_1
condanna la stessa a pagare all'attrice a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1
somma di euro 4.733,02 con gli interessi legali dal 21.07.2022 al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta a rifondere all'attrice la restante metà, che liquida - Controparte_1 Parte_1
già operata la compensazione - in euro 393,00 per anticipazioni ed euro 7.051,50 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA;
- respinge la richiesta di rimborso delle spese di CTP richiesto dalla società convenuta,
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto in pari data, in via definitiva a carico solidale delle parti, con suddivisione interna tra le stesse in ragione della metà a carico dell'attrice ed in ragione della restante metà a carico della convenuta Parte_1 [...]
Controparte_1
Treviso, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4815/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 21.7.2022 da
(P.I. ), elettivamente domiciliato in TREVISO, viale Parte_1 P.IVA_1
CAIROLI 15, presso gli Avv.ti GUIDO SARTORATO e GIOVANNA TONELLO, che la rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
BASSANO DEL GRAPPA, via MURE DEL BASTION 38, presso l'avv. ANTONIO
LAROCCA, che la rappresenta e difende con l'avv. prof. MARCO DE CRISTOFARO, per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE
“Fatto pieno rinvio alle proprie deduzioni, difese, domande ed eccezioni e contestato, poiché infondato, tutto quanto richiesto ed eccepito dalla convenuta, l'attrice precisa le conclusioni come già formulate in atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc, rinnovando anche le istanze istruttorie non ammesse, in specie il supplemento di CTU richiesto con le note di trattazione scritta ex art. 173 ter cpc del
2.10.2024 che, per i motivi ivi indicati, risulta indispensabile:
NEL MERITO: - Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in atti, che il recesso esercitato da Controparte_1
dal contratto di fornitura in opera datato 1.10.2021 e sottoscritto con il 6.10.2021 è Parte_1
illegittimo e ingiustificato e costituisce grave e rilevante inadempimento al contratto stesso e, per l'effetto,
- Condannarsi la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni conseguentemente cagionati all'attrice, e in specie i maggiori costi della fornitura oggetto di lite, quantificati in complessivi 92.467,44 euro o nel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
- Rigettarsi in quanto infondate tutte le deduzioni ed eccezioni proposte dalla convenuta;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si insiste per il supplemento istruttorio richiesto con note di trattazione scritta del 2.10.2024, chiedendo in particolare che, ad integrazione della perizia già prodotta in data 5.7.2024, vengano sottoposti al
Consulente d'Ufficio ing. i seguenti quesiti integrativi: Persona_1
1) verifichi e determini il CTU i maggiori costi della fornitura oggetto di lite, senza considerare i preventivi di spesa (o offerte) presentati inizialmente da e da e confrontando i soli prezzi CP_1 Parte_2
contrattuali finali riportati nei contratti con le stesse sottoscritti (di cui ai doc. 7 e 10 attorei);
2) dica il CTU per quale motivo ritiene che “Le somme indicate dal CTP per l'appalto dei serramenti rispettivamente di euro 353.782,56 per la e di euro 425.000,00 per la non sono CP_1 Parte_2
confrontabili in quanto per la prevedono anche la fornitura di pannelli in lamiera” (p. 58, terzo Parte_2
paragrafo, dell'elaborato peritale), quando invece tale opera è espressamente ricompresa sia nel prospetto di cui al doc. 13 attoreo sia in quello riportato a pagina 47 della stessa perizia;
- Si rinnovano inoltre per scrupolo difensivo le richieste di prova per testi formulate con la seconda memoria ex art. 183 co. 2 cpc del 17.2.2023 e, per le ragioni illustrate nella terza memoria di rito del 9.3.2023, ci si oppone all'ammissione delle prove orali della convenuta, laddove reiterate, chiedendo in ipotesi di loro ammissione di essere autorizzati alla prova contraria;
IN OGNI CASO:
Spese e compensi di lite interamente rifusi
PER LA CONVENUTA ribadendo le eccezioni, deduzioni e contestazioni alle argomentazioni avversarie, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione e così precisando le proprie domande: IN VIA PRINCIPALE
- vieppiù in ragione degli esiti della CTU, che ha confermato che le «difformità riscontrate» nel contenuto dei documenti tecnici acquisiti in causa non solo hanno avuto «ad oggetto prescrizioni rilevanti ai fini della realizzazione delle opere commissionate a », ma altresì rappresentavano un maggior onere CP_1
economico per il serramentista, la cui richiesta di revisione-prezzi è rimasta inascoltata dalla , né Pt_1
avrebbero permesso di rispettare l'esigenza architettonica di “mantenere la planarità del pannello metallico rispetto al serramento (art. 6 capitolato originale), respingersi le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, anche, se del caso, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento testualmente formulata;
IN VIA SUBORDINATA
- vieppiù in ragione degli esiti della CTU, che ha accertato come l'installazione dei serramenti da parte della non abbia causato alcun costo aggiuntivo per la , denegarsi ogni risarcimento Parte_3 Pt_1
del danno, per radicale inconsistenza delle voci risarcitorie ex adverso esposte;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di essere proprietaria di un terreno sito in Casier e di avere avviato, Parte_1
su di esso, i lavori di costruzione di due palazzine ad uso residenziale, ha convenuto in giudizio esponendo: di avere con essa concluso, in data Controparte_1
06.10.2021, il contratto per la fornitura e la posa in opera dei serramenti in alluminio e dei rivestimenti in lamiera destinati alle predette palazzine;
che pochi giorni dopo, con messaggio PEC del 13.10.2021, la convenuta aveva comunicato il proprio “recesso” dal contratto per l'asserita esistenza di insuperabili difficoltà tecniche nell'esecuzione dei lavori;
di essere stata, perciò, costretta a reperire un'altra impresa alla quale affidare le opere e di averla infine individuata nella società sostenendo però maggiori costi Parte_2
per euro 92.467,44.
Tanto esposto, ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di Parte_1
e la sua condanna al risarcimento dei danni, quantificati nel citato Controparte_1
importo di euro 92.467,44. La società convenuta si è costituita e ha negato il proprio inadempimento, affermando di essere stata costretta a rifiutare l'esecuzione del contratto sia per l'esistenza di rilevanti difformità tra la documentazione progettuale inviata dall'attrice ai fini della formulazione dell'offerta e quella consegnata dopo la sottoscrizione del contratto, sia a causa di carenze dei progetti esecutivi che impedivano di eseguire la fornitura a regola d'arte.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita a mezzo di CTU.
Sono state, invece, respinte le altre richieste istruttorie delle parti.
Precisate le conclusioni all'udienza del 25.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Va innanzitutto rilevato che non è controversa la qualificazione come appalto del contratto
06.10.2021 stipulato tra e trattandosi di contratto Parte_1 Controparte_1
che ha ad oggetto non la semplice cessione di prodotti finiti, bensì la realizzazione ex novo
e la posa in opera di serramenti e di elementi di lattoneria realizzati appositamente per gli edifici in costruzione, secondo le prescrizioni tecniche e progettuali impartite dalla società committente.
Ciò detto, è pacifico che in data 13.10.2021, pochi giorni dopo Controparte_1
la conclusione del contratto, abbia rifiutato di dare esecuzione allo stesso, allegando esservi difformità tra la documentazione tecnica precontrattuale, sulla cui base essa aveva formulato la propria offerta, e la documentazione consegnata da al momento Parte_1
della stipulazione del contratto e nei giorni immediatamente successivi, riguardante i progetti esecutivi della fornitura, e sostenendo altresì l'esistenza di difetti progettuali tali da impedire la corretta esecuzione dei lavori e la corretta certificazione dei serramenti.
Pacifico è pure che, a fronte della condotta di , abbia a sua volta deciso CP_1 Pt_1
di non dare esecuzione al contratto 06.10.2021 e di stipulare per la stessa fornitura, in data
28.10.2021, un nuovo contratto con che ha poi effettivamente operato in Parte_2
cantiere e realizzato le opere. Si tratta di stabilire se sussista inadempimento contrattuale di , con il conseguente CP_1
obbligo di risarcimento dei danni nei confronti di ovvero se il “recesso” di Pt_1 CP_1
dal contratto debba ritenersi giustificato.
Risolutive sono le risultanze della disposta CTU, che si presentano complete, approfondite e logicamente motivate e che vengono, perciò, assunte a fondamento della decisione.
Il CTU ha innanzitutto esaminato i documenti trasmessi dalla società con mail in Pt_1
data 11.06.2021, alle imprese interpellate per la formulazione delle offerte preliminari.
Ha poi esaminato il supporto CD-Rom contenente la documentazione allegata al contratto stipulato tra e in data 06.10.2021, verificando che essa comprende tutti Pt_1 CP_1
i documenti già allegati alla citata mail 11.06.2021, con l'aggiunta di alcuni elaborati tecnici
(relazione energetica edificio A, relazione energetica edificio B, valutazione previsione requisiti acustici passivi, documenti illustrativi dei serramenti con profilo Heroal) aventi la funzione di specificare, rispetto al capitolato di gara, i requisiti dei serramenti da realizzare con particolare riferimento alla prestazione acustica e alla prestazione termica.
Sul punto, in particolare, il CTU ha rilevato che il capitolato indica i requisiti tecnici delle singole parti dei serramenti (vetro e telaio), mentre la documentazione allegata al contratto indica i diversi requisiti tecnici dell'intero serramento, una volta assemblato e posato in opera.
Al riguardo si deve osservare, sotto il profilo giuridico, che il consenso contrattuale delle parti si è formato su quest'ultima documentazione.
Nel contratto, infatti, la società appaltatrice dichiara espressamente di avere “preso visione degli elaborati redatti dai professionisti incaricati dal committente costituenti il progetto esecutivo approvato
e di ben conoscere le caratteristiche delle opere e lavori da realizzare” (art. 6), sicché la prestazione promessa dall'appaltatrice è definita e individuata, nel contenuto, dai documenti allegati al contratto.
Pertanto non hanno rilevanza le riscontrate difformità tra documentazione precontrattuale
(capitolato di gara) e documentazione allegata al contratto, dovendosi ritenere che, prima di formalizzare e sottoscrivere il contratto stesso, le parti abbiano meglio definito, rispetto alla fase iniziale delle trattative, le caratteristiche e le prestazioni tecniche dei serramenti da costruire e installare. Priva di rilevanza è anche la segnalata carenza del capitolato di gara con riferimento ai requisiti di prestazione acustica dei serramenti (pag. 37 della relazione tecnica), proprio perché, con il passaggio dal capitolato preliminare agli accordi contrattuali definitivi, le parti hanno posto rimedio a tale difetto, inserendo nella documentazione contrattuale la previsione di requisiti tecnici adeguati alla normativa in vigore.
Successivamente, il CTU ha operato il confronto tra la documentazione tecnica allegata al contratto d'appalto ed i progetti esecutivi, contenenti anche le tavole grafiche con i dettagli costruttivi delle opere da realizzare, inviati da a dopo la conclusione del Pt_1 CP_1
contratto (con messaggi mail del 09.10 e del 12.10.2021).
Tale confronto ha evidenziato due specifiche modifiche progettuali introdotte dalla società committente.
Esse riguardano:
- il controsoffitto delle terrazze, per il quale è prevista la realizzazione di un tubo interno di drenaggio dell'acqua piovana, non presente negli elaborati precedenti;
- il pannello di tamponamento da inserire, tra un serramento e l'altro, nei nastri verticali posti in corrispondenza delle scale condominiali: in particolare, rispetto agli elaborati precedenti, tra i due elementi risulta un disallineamento di 30 mm per la mancanza di un altro pannello isolante, inizialmente previsto.
In proposito si deve osservare – sempre sul piano giuridico, non tecnico – che queste due varianti, introdotte dalla committenza dopo la conclusione del contratto e quindi dopo la definizione del progetto contrattuale, ricadono sotto la disciplina delle varianti d'appalto che il committente ha facoltà di ordinare, ai sensi dell'art. 1661 c.c. ed anche dell'art. 6 del contratto concluso inter partes.
Ora, la seconda variante era sicuramente realizzabile dal punto di vista tecnico: essa, infatti,
è stata effettivamente realizzata dalla società subentrata alla , senza che Parte_2 CP_1
la diversa conformazione dei pannelli di tamponamento abbia inciso sulle caratteristiche dei serramenti e sulla loro conformità alle norme tecniche di settore (come si desume dalla relazione di CTU, pag. 37-38).
La prima variante, invece, non è stata realizzata da perché è stata, nel contratto Parte_2
28.10.2021 tra e esclusa (“stralciata”) dalla fornitura pattuita. Pt_1 Parte_2 Anche a voler ritenere (in tal senso è la CTU) che si tratti di una variante verosimilmente non realizzabile dal punto di vista tecnico, va però osservato che essa riguarda un singolo particolare costruttivo, che assume importanza secondaria nella complessiva economia dell'opera e che comunque non impedisce – e non impediva – l'esecuzione delle restanti prestazioni di cui al contratto, autonome dalla variante in discussione.
Va inoltre osservato che, in generale, qualora si presenti la necessità di adeguare il progetto predisposto dalla committenza alle regole dell'arte, la legge (art. 1660 c.c.) non consente all'appaltatore di recedere dal contratto né di rifiutare l'intera prestazione promessa, bensì pone a carico delle parti il dovere di trattare – secondo buona fede, ex art. 1375 c.c. – per
“accordarsi” e, in difetto di accordo, l'onere di rivolgersi al giudice per determinare le varianti da apportare al progetto.
Per tali ragioni, il rifiuto della società di eseguire l'intera opera, ponendo nel nulla CP_1
l'intero vincolo contrattuale, non è giustificato.
In concreto, infatti, soltanto la variante relativa al tubo di scarico dei controsoffitti poneva rilevanti difficoltà esecutive e tale questione, attinente – si ripete – ad un singolo particolare esecutivo e superabile con la previsione di diverse modalità realizzative dell'opera, di certo non attribuiva alla società appaltatrice la facoltà di rifiutare integralmente l'esecuzione del contratto.
Pertanto, la convenuta deve essere considerata inadempiente al contratto Controparte_1
stesso ed obbligata, di conseguenza, a risarcire i danni subiti dall'attrice Parte_1
Si tratta, allora, di esaminare le voci di danno lamentate dall'attrice.
Esse sono due e sono così indicate:
- euro 71.217,44 per i maggiori costi sopportati a causa dell'affidamento della fornitura ad altra impresa a condizioni meno favorevoli;
Parte_2
- euro 21.250,00 per i maggiori costi sopportati per gli oneri di coordinamento dovuti al
“general contractor” essendo stato il nuovo contratto di fornitura con Controparte_2
stipulato non da bensì da in qualità di Parte_2 Parte_1 Controparte_2
appaltatrice dell'intero intervento edilizio.
La seconda voce di danno non può essere riconosciuta, perché la scelta di concludere il nuovo contratto con non direttamente, ma tramite è stata Parte_2 Controparte_2 unilateralmente adottata dall'attrice senza alcuna effettiva necessità ed in base a criteri di convenienza economico-operativa che, tuttavia, non appaiono in linea con l'obbligo, incombente sul creditore, di adoperarsi per evitare di aggravare, con la propria condotta, il danno derivante dall'inadempimento del debitore (art. 1227 comma 2° c.c.).
Ciò appare evidente ove si consideri che il contratto d'appalto concluso dall'attrice con il
“general contractor” è del 22.11.2021 ed è perciò successivo al nuovo Controparte_2
contratto di fornitura concluso tra e in data 28.10.2021. CP_2 Parte_2
Ben poteva e doveva, pertanto, l'attrice stipulare direttamente il contratto con Parte_2
senza ricorrere alla società . CP_2
Per quanto riguarda, poi, la prima voce di danno, si osserva quanto segue.
La somma di euro 71.217,44 chiesta dall'attrice deriva dalla differenza tra l'importo di euro
425.000,00 indicato quale costo complessivo della fornitura e l'importo di euro Parte_2
353.782,56 assunto quale costo complessivo della fornitura . CP_1
Si tratta però, come è stato accertato dal CTU mediante approfondita analisi delle offerte presentate dalle due imprese e delle opere realizzate da di dati non comparabili, Parte_2
perché il prezzo indicato per comprende la fornitura dei serramenti e dei Parte_2
pannelli, mentre quello indicato per si riferisce alla sola fornitura dei serramenti CP_1
(v. relazione tecnica, pag. 48).
Al fine di determinare il danno effettivo, è invece necessario mettere a confronto il costo reale della fornitura così come eseguita, con il costo che avrebbe avuto, a parità Parte_2
di opere realizzate, la fornitura . CP_1
Tale confronto è stato compiuto dal CTU alle pagine 47-48 della relazione tecnica.
Poiché ha fornito sia i serramenti con profilo Metra, sia i pannelli metallici dei Parte_2
vani delle scale condominiali, i dati di interesse sono quelli esposti nella tabella “allegato 6”, riportata a pagina 47 della relazione tecnica:
- il costo totale della fornitura è quantificato in euro 425.000,00 Iva esclusa;
Parte_2
- a parità di elementi forniti e di lavori svolti, il costo di una eventuale fornitura Zandarin, ove eseguita, è quantificato in euro 420.449,01 Iva esclusa;
- la differenza è di euro 4.550,99 oltre Iva, cioè di euro 4.733,02 (tenuto conto dell'aliquota d'imposta del 4% prevista gli edifici di nuova costruzione). In tale ultima misura va, dunque, riconosciuto il danno della società attrice per i maggiori costi d'appalto sopportati a causa dell'inadempimento della convenuta.
Non sussiste, infine, alcun danno da ritardo nell'esecuzione delle opere, avendo il CTU verificato che “il cambio di ditta (sub)appaltatrice non ha modificato i tempi di fornitura dei serramenti”
(pag. 48 della relazione).
In conclusione, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, essa deve essere condannata a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la suddetta somma di euro 4.733,02 maggiorata di interessi legali a decorrere dal giorno della domanda giudiziale proposta in data 21.07.2022 (come chiesto dalla stessa attrice).
In ordine alle spese di lite, poiché la società convenuta è risultata inadempiente al contratto e poiché, d'altra parte, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento è risultata di molto inferiore a quella domandata dall'attrice, sussistono giustificati motivi per disporne le compensazione per la metà, restando la rimanente metà a carico della convenuta, in quanto soccombente.
Per tale ragione non viene riconosciuta in favore della convenuta la rifusione di alcun importo a titolo di spese tecniche e di CTP.
Si assume a riferimento lo scaglione di valore da 52.001,00 a 260.000,00, con liquidazione a valori medi per ciascuna fase.
Nella stessa misura sono suddivise tra le parti le spese di CTU, che vengono liquidate con separato decreto in pari data.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta Controparte_1
condanna la stessa a pagare all'attrice a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1
somma di euro 4.733,02 con gli interessi legali dal 21.07.2022 al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta a rifondere all'attrice la restante metà, che liquida - Controparte_1 Parte_1
già operata la compensazione - in euro 393,00 per anticipazioni ed euro 7.051,50 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA;
- respinge la richiesta di rimborso delle spese di CTP richiesto dalla società convenuta,
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto in pari data, in via definitiva a carico solidale delle parti, con suddivisione interna tra le stesse in ragione della metà a carico dell'attrice ed in ragione della restante metà a carico della convenuta Parte_1 [...]
Controparte_1
Treviso, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon