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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/11/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1251/2024 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Chiarini Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via della Lirica n. 43, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi Parte_1 autorizzandoli a vivere separati, con addebito a parte resistente per le motivazioni esposte in narrativa.
pagina 1 di 5 Porre a carico di un contributo di mantenimento del coniuge nella somma CP_1 Parte_1 mensile di € 300,00= o nella diversa somma ritenuta dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, alle coordinate IBAN: [...] relative alla carta di credito alla stessa intestata,
Con vittoria di compenso professionale e spese di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.06.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1 dal coniuge , con il quale contrasse matrimonio in RU (Ravenna), il 25.08.2018, CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RU anno 2018, al n. 15, P.I, con addebito al marito ed alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non erano nati figli.
Nessuno si costituiva in giudizio per che pertanto veniva dichiarato contumace. CP_1
Interveniva successivamente il PM.
All'esito dell'udienza avanti il Giudice Delegato, a cui è comparsa la sola parte ricorrente, venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed i coniugi erano autorizzati a vivere separati.
Acquisita documentazione varia, nei termini di cui all'art.. 127 ter cpc la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Orbene, le circostanze dedotte dalla parte ricorrente, in particolare con riferimento alle violenze subite ad opera del marito e l'insistenza nella domanda di separazione consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
Circa la domanda di addebito della separazione al resistente proposta dalla parte ricorrente va premesso, in diritto, che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n.
16691/2020). Non è, dunque, sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr., tra altre, in motivazione, Cass. ord. n. 14414/2016). pagina 2 di 5 E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, le violenze inferte al coniuge costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n.7388/2017;
Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio, dunque, integra un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona
(Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale
(cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Nel caso di specie è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Ravenna del CP_1
13.03.2025, alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di minacce e lesioni ai danni della ricorrente.
Gli episodi di violenza accertati in sede penale – sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta dal Tribunale pienamente attendibile e confermata da elementi estrinseci – devono ritenersi provati anche nel presente giudizio.
Risultano pertanto comprovati sia l'episodio di violenza del 27.06.2022 in cui dopo una serie di litigi protrattisi per tutta la serata e numerose offese da parte del marito questi bloccava la moglie stringendole il braccio sinistro tra lo stipite ed il portone di casa causandole lesioni sia l'episodio di violenza del 23.12.23 in cui il marito colpiva più volte la moglie mentre si trovavano in auto profferendo nei suoi riguardi varie minacce.
Il Collegio osserva, quindi, che giusta l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato le accertate violenze inferte alla moglie da parte del marito comportano l'addebito della separazione a questi, costituendo quelle violenze comportamenti idonei a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia.
Circa la domanda dell'assegno di mantenimento avanzata dalla parte ricorrente in suo favore è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di pagina 3 di 5 natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017).
Nel caso di specie risulta come svolga solamente qualche ora come addetta alle pulizie Parte_1 delle scale condominiali e come sia stata economicamente aiutata negli ultimi due anni da alcuni sussidi statali quali il reddito di inclusione nel 2024 percepito per € 442,61 al mese da gennaio ad oggi oltre ad € 6.000,00 una tantum per reddito di libertà quale contributo finalizzato a sostenere le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
Risulta invece come il svolga attività lavorativa come addetto alla sicurezza con contratto a CP_1 tempo determinato presso SM EC SR (doc. 15)
La ER ha allegato come la retribuzione del marito all'epoca della separazione ammontasse ad €
1.800,00 mensili.
Deve ritenersi evidente che all'epoca della convivenza fosse il il coniuge percipiente il CP_1 maggior reddito non consentendo i redditi della ricorrente alla stessa di vivere autonomamente.
Provato deve quindi ritenersi che i redditi della ricorrente non siano sufficienti a consentirle di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tenuto anche conto del normale impoverimento dei coniugi conseguente alla separazione ed alla mancata condivisione delle spese fisse.
Il Collegio ritiene quindi equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese assegno di mantenimento di € 230,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT a decorrere dalla domanda.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza del resistente contumace, vanno poste a carico di quest'ultimo così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1251/2014 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e , avendo i coniugi contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in RU il 25.08.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RU, anno 2018, n. 15, P.I, con addebito al marito;
b) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando alla CP_1
, entro il giorno 15 del mese, la somma di € 230,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Pt_1 del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, dalla data della domanda;
c) condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite che vengono liquidate CP_1 Parte_1 in euro 4358,00 per onorario, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, se dovuta, disponendone il pagamento in favore dello Stato. pagina 4 di 5 Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessia Vicini dott.Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1251/2024 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Chiarini Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via della Lirica n. 43, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi Parte_1 autorizzandoli a vivere separati, con addebito a parte resistente per le motivazioni esposte in narrativa.
pagina 1 di 5 Porre a carico di un contributo di mantenimento del coniuge nella somma CP_1 Parte_1 mensile di € 300,00= o nella diversa somma ritenuta dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, alle coordinate IBAN: [...] relative alla carta di credito alla stessa intestata,
Con vittoria di compenso professionale e spese di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.06.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1 dal coniuge , con il quale contrasse matrimonio in RU (Ravenna), il 25.08.2018, CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RU anno 2018, al n. 15, P.I, con addebito al marito ed alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non erano nati figli.
Nessuno si costituiva in giudizio per che pertanto veniva dichiarato contumace. CP_1
Interveniva successivamente il PM.
All'esito dell'udienza avanti il Giudice Delegato, a cui è comparsa la sola parte ricorrente, venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed i coniugi erano autorizzati a vivere separati.
Acquisita documentazione varia, nei termini di cui all'art.. 127 ter cpc la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Orbene, le circostanze dedotte dalla parte ricorrente, in particolare con riferimento alle violenze subite ad opera del marito e l'insistenza nella domanda di separazione consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
Circa la domanda di addebito della separazione al resistente proposta dalla parte ricorrente va premesso, in diritto, che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n.
16691/2020). Non è, dunque, sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr., tra altre, in motivazione, Cass. ord. n. 14414/2016). pagina 2 di 5 E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, le violenze inferte al coniuge costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n.7388/2017;
Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio, dunque, integra un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona
(Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale
(cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Nel caso di specie è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Ravenna del CP_1
13.03.2025, alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di minacce e lesioni ai danni della ricorrente.
Gli episodi di violenza accertati in sede penale – sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta dal Tribunale pienamente attendibile e confermata da elementi estrinseci – devono ritenersi provati anche nel presente giudizio.
Risultano pertanto comprovati sia l'episodio di violenza del 27.06.2022 in cui dopo una serie di litigi protrattisi per tutta la serata e numerose offese da parte del marito questi bloccava la moglie stringendole il braccio sinistro tra lo stipite ed il portone di casa causandole lesioni sia l'episodio di violenza del 23.12.23 in cui il marito colpiva più volte la moglie mentre si trovavano in auto profferendo nei suoi riguardi varie minacce.
Il Collegio osserva, quindi, che giusta l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato le accertate violenze inferte alla moglie da parte del marito comportano l'addebito della separazione a questi, costituendo quelle violenze comportamenti idonei a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia.
Circa la domanda dell'assegno di mantenimento avanzata dalla parte ricorrente in suo favore è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di pagina 3 di 5 natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017).
Nel caso di specie risulta come svolga solamente qualche ora come addetta alle pulizie Parte_1 delle scale condominiali e come sia stata economicamente aiutata negli ultimi due anni da alcuni sussidi statali quali il reddito di inclusione nel 2024 percepito per € 442,61 al mese da gennaio ad oggi oltre ad € 6.000,00 una tantum per reddito di libertà quale contributo finalizzato a sostenere le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
Risulta invece come il svolga attività lavorativa come addetto alla sicurezza con contratto a CP_1 tempo determinato presso SM EC SR (doc. 15)
La ER ha allegato come la retribuzione del marito all'epoca della separazione ammontasse ad €
1.800,00 mensili.
Deve ritenersi evidente che all'epoca della convivenza fosse il il coniuge percipiente il CP_1 maggior reddito non consentendo i redditi della ricorrente alla stessa di vivere autonomamente.
Provato deve quindi ritenersi che i redditi della ricorrente non siano sufficienti a consentirle di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tenuto anche conto del normale impoverimento dei coniugi conseguente alla separazione ed alla mancata condivisione delle spese fisse.
Il Collegio ritiene quindi equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese assegno di mantenimento di € 230,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT a decorrere dalla domanda.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza del resistente contumace, vanno poste a carico di quest'ultimo così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1251/2014 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e , avendo i coniugi contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in RU il 25.08.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RU, anno 2018, n. 15, P.I, con addebito al marito;
b) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando alla CP_1
, entro il giorno 15 del mese, la somma di € 230,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Pt_1 del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, dalla data della domanda;
c) condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite che vengono liquidate CP_1 Parte_1 in euro 4358,00 per onorario, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, se dovuta, disponendone il pagamento in favore dello Stato. pagina 4 di 5 Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessia Vicini dott.Giovanni Trerè
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