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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/12/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 468/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMOLI Parte_1 P.IVA_1
CE
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPRIO Controparte_1 C.F._1
LO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di cessionaria dei crediti di
[...] rappresentata e difesa, Controparte_3 con il patrocinio dell' Avv. Giulia Migliorini
Controparte_4
(C.F. )
[...] P.IVA_2 appellato
Oggetto : Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 7 Con atto di citazione del 16.3.2022, la Parte_2
Citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni, e il Signor
[...] Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare inefficace e revocare ex art. Controparte_1
2901 c.c. nei confronti di Controparte_5
già , l'atto di compravendita del 20.02.2021 a rogito
[...] CP_6
Notaio rep. N. 2970, trascritto il 26.02.2020, con il quale il sig. Persona_1
ha venduto alla società con sede in Orvieto via del Controparte_1 Parte_1
Fosso 7 (P.IVA ), riservandosi il diritto di proprietà, i diritti di piena proprietà, P.IVA_1 per le quote che seguono, sul seguente bene immobile sito in Comune di Orvieto alla Via Po
n. 24: - diritto di proprietà per l'intero su bene censito al catasto fabbricati del Comune di
Orvieto al foglio 154 part. 251 sub 26, piano T-3-S1, cat C/3, classe 9, mq 105, RC Euro
439,25; - diritto di proprietà per 310/1000 su bene censito al catasto fabbricati del Comune di Orvieto al foglio 154, part 460, sub 2, piano T;
- diritto di proprietà per 500/1000 su bene censito al catasto fabbricati del Comune di Orvieto al foglio 154, part. 457 senza sub e al catasto terreni del medesimo Comune al foglio 154 part 457; Ordinando al conservatore di trascrivere l'emananda sentenza con esonero di responsabilità al riguardo. In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”.
Nel giudizio iscritto n. 683/2022 R.G presso il Tribunale di Terni, si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta la chiedendo “per tutti i motivi, in fatto Parte_1
e diritto, spiegati in corso di giudizio contrariis reiectis, respingere tutte le domande formulare dall'attrice in quanto inammissibili e/o infondate e comunque non provate”. Si costituiva altresì il convenuto chiedendo “in via preliminare e nel rito sospendere ai Controparte_1 sensi dell'art. 295 cpc il giudizio in attesa della definizione dell'altro giudizio fra le parti n.
1917/2015 RG Tribunale di Terni e 823/2021 RG Corte di Appello di Perugia;
nel merito: respingere la domanda attrice in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata;
con vittoria delle spese di lite”. La causa istruita mediante acquisizione documentale veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.4.2023 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. determinati in giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Le parti convenute e concludevano anche in via istruttoria, per Parte_1 Controparte_1
l'espletamento della CTU, così come richiesto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.. Con sentenza n. 419/2023, emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 683/2022, il
Tribunale di Terni “accoglie la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara pagina 2 di 7 l'inefficacia, nei confronti di del predetto atto di compravendita, con CP_3 condanna alle spese di lite”.
La sentenza di primo grado è stata impugnata separatamente da e da Controparte_1
e i due giudizi di appello sono stati chiamati alla stessa udienza avanti alla Parte_1
Corte di Appello di Perugia e riuniti (RG. n. 473/2023 al presente giudizio RG n. 468/2023).
Con i quattro motivi di appello sostanzialmente simili, entrambe le parti appellanti contestavano:
- il capo della sentenza in cui il primo Giudice ha ritenuto la sussistenza del credito presupposto;
- il capo della sentenza in cui il primo Giudice ha dichiarato la sussistenza della scientia damni anche in capo al terzo;
- il capo della sentenza in cui il Tribunale di Terni ha dichiarato sussistente l'eventus damni; in via subordinata: il capo della sentenza in cui il Tribunale di Terni ha condannato la società
alle spese di primo grado nella misura di €. 15.240,59 oltre accessori. Parte_1
Nel corso del giudizio di appello, veniva evidenziato che relativamente al primo motivo di appello, questa Corte di Appello con sentenza n. 151/2024 aveva respinto l'appello autonomamente proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. CP_1
792/2021 relativa alle nullità delle fideiussioni rilasciate in favore della banca appellata, con conseguente accertamento esplicito dell'esistenza del credito e rinuncia al relativo motivo di appello.
Gli appellanti insistevano invece per l'accoglimento degli ulteriori motivi di impugnazione, relativi alla insussistenza della scientia damni, dell'eventus damni ed infine, in via subordinata, della illegittima liquidazione delle spese di lite anche in merito al quantum.
Dopo il deposito di memorie conclusionale e repliche la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24.09.2025. motivi della decisione
Gli appelli proposti sono infondati e non meritano accoglimento.
Con il PRIMO MOTIVO, rinunciato nel corso di questo giudizio, la sentenza veniva censurata nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto sussistere il credito posto alla base dell'azione pauliana, facendo riferimento all'accertamento del credito contenuto nella sentenza del Tribunale di Terni n. 792/2021, resa in altro giudizio inter partes, appellata avanti alla Corte di Appello di Perugia e definita con sentenza n.
151/2024 che ha respinto l'appello autonomamente proposto dal avverso la CP_1
pagina 3 di 7 sentenza del Tribunale di Terni n. 792/2021 relativa alle nullità delle fideiussioni rilasciate in favore della banca appellata, con conseguente accertamento esplicito dell'esistenza del credito. In detta sentenza è stato accertato in favore della Banca e nei confronti di CP_1
, di (poi trasformatasi in
[...] Controparte_7 Parte_1
e di , il credito di €281.631,68.
[...] CP_7
Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della scientia damni fondante l'azione revocatoria anche in capo al terzo. Anche tale motivo è infondato e non merita accoglimento. La sentenza impugnata infatti ha affrontato l'esame dell'elemento soggettivo partendo dalla premessa che il rilascio della garanzia fideiussoria per future obbligazioni del debitore principale, presuppone che qualsiasi atto dispositivo attuato dal garante in pregiudizio alle ragioni del creditore, comporta la consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Ciò in quanto il garante, nel momento in cui contrae l'obbligazione fideiussoria, si impegna a non depauperare il proprio patrimonio, prestato a garanzia delle ragioni del creditore garantito.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa emerge come la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato la circostanza che, al momento dell'atto dispositivo impugnato in questa sede, pendeva già avanti al Tribunale di Terni, il giudizio di accertamento negativo del credito RG 1917/2005 sfociato nel giudizio di Appello RG 823/2021 e definita con sentenza n. 151/2024 che ha respinto l'appello autonomamente proposto dal CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 792/2021 relativa alle nullità delle fideiussioni rilasciate in favore della banca appellata, con conseguente accertamento esplicito dell'esistenza del credito. Ciò a dimostrazione e conferma che il credito è nato in [...] anteriore al 12/02/2020 e che, soprattutto, il debitore era a conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni della Banca. Sotto il profilo soggettivo, dunque, la sentenza impugnata svolge un ragionamento argomentativo molto approfondito, accertando che era a conoscenza della situazione debitoria della Controparte_1
e dell'altro fideiussore , in quanto già era stato chiamato in Parte_1 CP_7 giudizio dalla con domanda riconvenzionale ed era dunque a conoscenza del CP_3 possibile pregiudizio che l'atto dispositivo poteva arrecare alle ragioni della CP_3
Quanto alla consapevolezza e alla partecipatio fraudis da parte del terzo contraente
, la sentenza di primo grado svolge un lungo ed approfondito ragionamento Parte_1 esente da censure.
pagina 4 di 7 E' pacifico, perché non contestato, che tra debitore e il terzo Controparte_1
, vi fosse un vincolo di parentela molto stretto e una comunanza di interessi Parte_1 economici e di percorso imprenditoriale. La legale rappresentante di Parte_1
AP EL, risulta infatti essere sposata sin dal 10.12.2016 con , CP_7 figlio di . Controparte_1
Inoltre, come emerge dagli atti, l'altra socia della società convenuta, risulta essere Per_2
, figlia di , al momento della sentenza di primo grado di anni 27 (e
[...] CP_7 non, dunque, così giovane da potersi escludere un suo pieno coinvolgimento nell'attività sociale). In tale assetto di legami strettissimi di parentela, , perfettamente Controparte_1 consapevole dei debiti maturati, ha venduto alla , società amministrata Parte_1 dalla nuora e partecipata dalla nipote, un immobile ad un prezzo non congruo, in spregio alle ragioni della Banca. A nulla valgono, inoltre, le censure della in Parte_1
Parte merito alle vicende della e della successiva costituita dopo un Controparte_7 anno allo scioglimento della prima, visto che le due società sono comunque riconducibili entrambe alla famiglia Sul punto la sentenza impugnata è esente CP_1 da censure.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante sostiene che non sarebbe stata accertata la presenza dell'eventus damni in quanto l'atto dispositivo sarebbe stato effettuato con riserva di proprietà.
La censura è priva di pregio perché smentita dalla prevalente giurisprudenza secondo la quale la vendita con riservato dominio comporta, comunque, un DEPAUPERAMENTO del patrimonio del debitore anche potenzialmente.
Come è noto, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria per integrare il profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esecuzione coattiva del credito medesimo, potendo
l'eventus damni consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, quale la dismissione di beni, ma anche in una variazione qualitativa di esso, conseguente anche nella conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili
(Cass civ. 7767/2007). La vendita con riserva di proprietà realizza l'esigenza di facilitare gli scambi, agevolando gli acquisti da parte di coloro i quali non sono in grado di versarne, a pronti contanti, il corrispettivo. Sul piano pratico detta vendita conferisce all'acquirente il notevole vantaggio di ottenere, da subito, in consegna la cosa, di usarne nel proprio interesse, e di pagarne il prezzo dilazionato in scadenze successive, all'uopo destinando pagina 5 di 7 anche gli eventuali frutti ricavabili dal godimento della cosa stessa pur continuando questa, ai sensi dell'art. 1523 c.c. ad essere in proprietà dell'alienante donec pretium solvetur. Si tratta, dunque, di un contratto istantaneo ad effetti reali differiti, nel quale il patrimonio del venditore viene gradualmente a ridursi in ragione della diminuzione del valore del bene il cui prezzo viene pagato progressivamente fino alla fuoriuscita totale del bene che determina, senza dubbio, un depauperamento progressivo del patrimonio del debitore/venditore L'atto dispositivo del 12/02/2020, dunque, anche se effettuato con riserva di proprietà, è stato idoneo a determinare un depauperamento del patrimonio del debitore nel suo complesso (Cass. Civ. 23818 del 24/11/2010) e, dunque, Controparte_1 ha determinato, senza dubbio, un danno alle ragioni del creditore.
La sentenza approfondisce, correttamente, anche l'aspetto della pretesa congruità del prezzo dell'immobile, segnalando che non risulta provata detta circostanza visto che i valori OMI, elaborati dall'Agenzia delle Entrate, indicano per l'immobile per cui è causa e per quella tipologia e luogo di ubicazione, valori ben più alti di quelli concordati tra acquirente e venditore. E' stata dunque ritenuta provata documentalmente la diminuzione del patrimonio del debitore e, dunque, la sussistenza del danno a scapito del creditore.
In merito al quarto motivo di appello, relativo alla presunta ingente condanna alle spese, anche sul punto l'appello infondato tenuto conto della soccombenza totale in primo grado e del valore della controversia.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con l'esclusione della fase istruttoria assente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 419/2023, emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 683/2022, d a l Tribunale di Terni;
Condanna altresì ciascuna parte appellante a rimborsare all'appellata costituita le spese di lite, che si liquidano, in € 6.500,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate se dovute e riconosciute per legge.
pagina 6 di 7 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 19 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 468/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMOLI Parte_1 P.IVA_1
CE
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPRIO Controparte_1 C.F._1
LO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di cessionaria dei crediti di
[...] rappresentata e difesa, Controparte_3 con il patrocinio dell' Avv. Giulia Migliorini
Controparte_4
(C.F. )
[...] P.IVA_2 appellato
Oggetto : Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 7 Con atto di citazione del 16.3.2022, la Parte_2
Citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni, e il Signor
[...] Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare inefficace e revocare ex art. Controparte_1
2901 c.c. nei confronti di Controparte_5
già , l'atto di compravendita del 20.02.2021 a rogito
[...] CP_6
Notaio rep. N. 2970, trascritto il 26.02.2020, con il quale il sig. Persona_1
ha venduto alla società con sede in Orvieto via del Controparte_1 Parte_1
Fosso 7 (P.IVA ), riservandosi il diritto di proprietà, i diritti di piena proprietà, P.IVA_1 per le quote che seguono, sul seguente bene immobile sito in Comune di Orvieto alla Via Po
n. 24: - diritto di proprietà per l'intero su bene censito al catasto fabbricati del Comune di
Orvieto al foglio 154 part. 251 sub 26, piano T-3-S1, cat C/3, classe 9, mq 105, RC Euro
439,25; - diritto di proprietà per 310/1000 su bene censito al catasto fabbricati del Comune di Orvieto al foglio 154, part 460, sub 2, piano T;
- diritto di proprietà per 500/1000 su bene censito al catasto fabbricati del Comune di Orvieto al foglio 154, part. 457 senza sub e al catasto terreni del medesimo Comune al foglio 154 part 457; Ordinando al conservatore di trascrivere l'emananda sentenza con esonero di responsabilità al riguardo. In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”.
Nel giudizio iscritto n. 683/2022 R.G presso il Tribunale di Terni, si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta la chiedendo “per tutti i motivi, in fatto Parte_1
e diritto, spiegati in corso di giudizio contrariis reiectis, respingere tutte le domande formulare dall'attrice in quanto inammissibili e/o infondate e comunque non provate”. Si costituiva altresì il convenuto chiedendo “in via preliminare e nel rito sospendere ai Controparte_1 sensi dell'art. 295 cpc il giudizio in attesa della definizione dell'altro giudizio fra le parti n.
1917/2015 RG Tribunale di Terni e 823/2021 RG Corte di Appello di Perugia;
nel merito: respingere la domanda attrice in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata;
con vittoria delle spese di lite”. La causa istruita mediante acquisizione documentale veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.4.2023 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. determinati in giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Le parti convenute e concludevano anche in via istruttoria, per Parte_1 Controparte_1
l'espletamento della CTU, così come richiesto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.. Con sentenza n. 419/2023, emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 683/2022, il
Tribunale di Terni “accoglie la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara pagina 2 di 7 l'inefficacia, nei confronti di del predetto atto di compravendita, con CP_3 condanna alle spese di lite”.
La sentenza di primo grado è stata impugnata separatamente da e da Controparte_1
e i due giudizi di appello sono stati chiamati alla stessa udienza avanti alla Parte_1
Corte di Appello di Perugia e riuniti (RG. n. 473/2023 al presente giudizio RG n. 468/2023).
Con i quattro motivi di appello sostanzialmente simili, entrambe le parti appellanti contestavano:
- il capo della sentenza in cui il primo Giudice ha ritenuto la sussistenza del credito presupposto;
- il capo della sentenza in cui il primo Giudice ha dichiarato la sussistenza della scientia damni anche in capo al terzo;
- il capo della sentenza in cui il Tribunale di Terni ha dichiarato sussistente l'eventus damni; in via subordinata: il capo della sentenza in cui il Tribunale di Terni ha condannato la società
alle spese di primo grado nella misura di €. 15.240,59 oltre accessori. Parte_1
Nel corso del giudizio di appello, veniva evidenziato che relativamente al primo motivo di appello, questa Corte di Appello con sentenza n. 151/2024 aveva respinto l'appello autonomamente proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. CP_1
792/2021 relativa alle nullità delle fideiussioni rilasciate in favore della banca appellata, con conseguente accertamento esplicito dell'esistenza del credito e rinuncia al relativo motivo di appello.
Gli appellanti insistevano invece per l'accoglimento degli ulteriori motivi di impugnazione, relativi alla insussistenza della scientia damni, dell'eventus damni ed infine, in via subordinata, della illegittima liquidazione delle spese di lite anche in merito al quantum.
Dopo il deposito di memorie conclusionale e repliche la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24.09.2025. motivi della decisione
Gli appelli proposti sono infondati e non meritano accoglimento.
Con il PRIMO MOTIVO, rinunciato nel corso di questo giudizio, la sentenza veniva censurata nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto sussistere il credito posto alla base dell'azione pauliana, facendo riferimento all'accertamento del credito contenuto nella sentenza del Tribunale di Terni n. 792/2021, resa in altro giudizio inter partes, appellata avanti alla Corte di Appello di Perugia e definita con sentenza n.
151/2024 che ha respinto l'appello autonomamente proposto dal avverso la CP_1
pagina 3 di 7 sentenza del Tribunale di Terni n. 792/2021 relativa alle nullità delle fideiussioni rilasciate in favore della banca appellata, con conseguente accertamento esplicito dell'esistenza del credito. In detta sentenza è stato accertato in favore della Banca e nei confronti di CP_1
, di (poi trasformatasi in
[...] Controparte_7 Parte_1
e di , il credito di €281.631,68.
[...] CP_7
Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della scientia damni fondante l'azione revocatoria anche in capo al terzo. Anche tale motivo è infondato e non merita accoglimento. La sentenza impugnata infatti ha affrontato l'esame dell'elemento soggettivo partendo dalla premessa che il rilascio della garanzia fideiussoria per future obbligazioni del debitore principale, presuppone che qualsiasi atto dispositivo attuato dal garante in pregiudizio alle ragioni del creditore, comporta la consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Ciò in quanto il garante, nel momento in cui contrae l'obbligazione fideiussoria, si impegna a non depauperare il proprio patrimonio, prestato a garanzia delle ragioni del creditore garantito.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa emerge come la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato la circostanza che, al momento dell'atto dispositivo impugnato in questa sede, pendeva già avanti al Tribunale di Terni, il giudizio di accertamento negativo del credito RG 1917/2005 sfociato nel giudizio di Appello RG 823/2021 e definita con sentenza n. 151/2024 che ha respinto l'appello autonomamente proposto dal CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 792/2021 relativa alle nullità delle fideiussioni rilasciate in favore della banca appellata, con conseguente accertamento esplicito dell'esistenza del credito. Ciò a dimostrazione e conferma che il credito è nato in [...] anteriore al 12/02/2020 e che, soprattutto, il debitore era a conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni della Banca. Sotto il profilo soggettivo, dunque, la sentenza impugnata svolge un ragionamento argomentativo molto approfondito, accertando che era a conoscenza della situazione debitoria della Controparte_1
e dell'altro fideiussore , in quanto già era stato chiamato in Parte_1 CP_7 giudizio dalla con domanda riconvenzionale ed era dunque a conoscenza del CP_3 possibile pregiudizio che l'atto dispositivo poteva arrecare alle ragioni della CP_3
Quanto alla consapevolezza e alla partecipatio fraudis da parte del terzo contraente
, la sentenza di primo grado svolge un lungo ed approfondito ragionamento Parte_1 esente da censure.
pagina 4 di 7 E' pacifico, perché non contestato, che tra debitore e il terzo Controparte_1
, vi fosse un vincolo di parentela molto stretto e una comunanza di interessi Parte_1 economici e di percorso imprenditoriale. La legale rappresentante di Parte_1
AP EL, risulta infatti essere sposata sin dal 10.12.2016 con , CP_7 figlio di . Controparte_1
Inoltre, come emerge dagli atti, l'altra socia della società convenuta, risulta essere Per_2
, figlia di , al momento della sentenza di primo grado di anni 27 (e
[...] CP_7 non, dunque, così giovane da potersi escludere un suo pieno coinvolgimento nell'attività sociale). In tale assetto di legami strettissimi di parentela, , perfettamente Controparte_1 consapevole dei debiti maturati, ha venduto alla , società amministrata Parte_1 dalla nuora e partecipata dalla nipote, un immobile ad un prezzo non congruo, in spregio alle ragioni della Banca. A nulla valgono, inoltre, le censure della in Parte_1
Parte merito alle vicende della e della successiva costituita dopo un Controparte_7 anno allo scioglimento della prima, visto che le due società sono comunque riconducibili entrambe alla famiglia Sul punto la sentenza impugnata è esente CP_1 da censure.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante sostiene che non sarebbe stata accertata la presenza dell'eventus damni in quanto l'atto dispositivo sarebbe stato effettuato con riserva di proprietà.
La censura è priva di pregio perché smentita dalla prevalente giurisprudenza secondo la quale la vendita con riservato dominio comporta, comunque, un DEPAUPERAMENTO del patrimonio del debitore anche potenzialmente.
Come è noto, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria per integrare il profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esecuzione coattiva del credito medesimo, potendo
l'eventus damni consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, quale la dismissione di beni, ma anche in una variazione qualitativa di esso, conseguente anche nella conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili
(Cass civ. 7767/2007). La vendita con riserva di proprietà realizza l'esigenza di facilitare gli scambi, agevolando gli acquisti da parte di coloro i quali non sono in grado di versarne, a pronti contanti, il corrispettivo. Sul piano pratico detta vendita conferisce all'acquirente il notevole vantaggio di ottenere, da subito, in consegna la cosa, di usarne nel proprio interesse, e di pagarne il prezzo dilazionato in scadenze successive, all'uopo destinando pagina 5 di 7 anche gli eventuali frutti ricavabili dal godimento della cosa stessa pur continuando questa, ai sensi dell'art. 1523 c.c. ad essere in proprietà dell'alienante donec pretium solvetur. Si tratta, dunque, di un contratto istantaneo ad effetti reali differiti, nel quale il patrimonio del venditore viene gradualmente a ridursi in ragione della diminuzione del valore del bene il cui prezzo viene pagato progressivamente fino alla fuoriuscita totale del bene che determina, senza dubbio, un depauperamento progressivo del patrimonio del debitore/venditore L'atto dispositivo del 12/02/2020, dunque, anche se effettuato con riserva di proprietà, è stato idoneo a determinare un depauperamento del patrimonio del debitore nel suo complesso (Cass. Civ. 23818 del 24/11/2010) e, dunque, Controparte_1 ha determinato, senza dubbio, un danno alle ragioni del creditore.
La sentenza approfondisce, correttamente, anche l'aspetto della pretesa congruità del prezzo dell'immobile, segnalando che non risulta provata detta circostanza visto che i valori OMI, elaborati dall'Agenzia delle Entrate, indicano per l'immobile per cui è causa e per quella tipologia e luogo di ubicazione, valori ben più alti di quelli concordati tra acquirente e venditore. E' stata dunque ritenuta provata documentalmente la diminuzione del patrimonio del debitore e, dunque, la sussistenza del danno a scapito del creditore.
In merito al quarto motivo di appello, relativo alla presunta ingente condanna alle spese, anche sul punto l'appello infondato tenuto conto della soccombenza totale in primo grado e del valore della controversia.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con l'esclusione della fase istruttoria assente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 419/2023, emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 683/2022, d a l Tribunale di Terni;
Condanna altresì ciascuna parte appellante a rimborsare all'appellata costituita le spese di lite, che si liquidano, in € 6.500,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate se dovute e riconosciute per legge.
pagina 6 di 7 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 19 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudio Baglioni
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