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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10838/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10831/2021 promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Paternò Via S. Francesco di Paola, 3, presso lo studio dell'avv. Barbara Oliveri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente contro
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Adrano, Via Aurelio Spampinato n. 33, presso lo studio dell'avvocato Dario Di
Stefano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 18.08.2021, , ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Paternò (CT) il Controparte_1
12/10/2005, unione dalla quale sono nate le figlie a Catania il 20/02/2004, a Persona_1 Persona_2
Catania il 15/10/2008 e a Catania il 15/10/2008. Parte_2 Il ricorrente ha esposto di essersi separato dalla moglie consensualmente con convenzione di negoziazione assistita depositata il 07/10/2019, autorizzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania in data
23/10/2019, depositata il 24/10/2019.
Il ricorrente ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita nonché di disporre l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
di stabilire puntualmente i tempi e le modalità del diritto di visita padre figli, come indicato in ricorso e di porre a suo carico per il mantenimento delle figlie l'assegno mensile di € 650,00 (comprensivo di assegni familiari), oltre il 50% delle spese straordinarie.
[...] si è costituita in giudizio, aderendo alle condizioni formulate da parte ricorrente e Controparte_1 quindi ha chiesto che la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenga alle medesime condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita, comprensiva della clausola di cui al numero 7 indicata in comparsa.
All'udienza presidenziale del 8.02.2022, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Le parti nel corso del procedimento hanno, quindi, raggiunto un accordo depositato in atti con il quale hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) affidare le due figlie minorenni , nata a [...] il [...] e , nata Persona_2 Parte_2
a Catania il 15/10/2008, ad entrambi i genitori secondo la formula dell'affidamento condiviso, con abitazione prevalente presso la madre: il padre avrà diritto di tenere le figlie con sé con le più ampie modalità come fin oggi è stato fatto, e comunque tre pomeriggi a settimana, secondo gli impegni lavorativi del padre e le attività delle figlie: orientativamente il lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 di domenica. Staranno col padre nelle festività
Natalizie per sette giorni, comprendenti alternativamente un anno il giorno di Natale e un anno il giorno di
Capodanno e nelle festività Pasquali per tre giorni, comprendenti alternativamente un anno il giorno di Pasqua
e un anno il giorno di Pasquetta. Ogni altra festività religiosa e civile, segue il criterio dell'alternanza. Per le vacanze estive le figlie minori staranno 20 giorni consecutivi o non consecutivi, in via esclusiva, con ciascuno dei genitori. Le minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il giorno del proprio compleanno, qualora non riusciranno a festeggiarlo insieme. 2) determinare a carico del sig. quale contributo Per_2 per il mantenimento delle figlie minorenni un assegno mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese;
le parti concordano che il sig. versi direttamente alla figlia nata a [...] il [...], maggiorenne ma non Per_2 Persona_1 economicamente autosufficiente, la somma di € 250,00. L'assegno unico continuerà ad essere percepito al
100% dal Le spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive (determinate secondo le Linee Per_2
2 guida del Tribunale di Catania), preventivamente concordate dai coniugi, saranno divise al 50% fra le parti. 3)
Nulla statuire in ordine all'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, avendovi la sig.ra esplicitamente rinunciato già in sede di separazione, essendosi trasferita, per sua volontà, CP_1 altrove con le figlie minorenni, precedentemente alla separazione.
4) Nulla statuire sul mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.”
I procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa, sicché il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia richiesta dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta. Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (convenzione di negoziazione assistita depositata il 07/10/2019, autorizzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di
Catania in data 23/10/2019 e depositata il 24/10/2019) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
L'accordo tra le parti va confermato, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o manifesta contrarietà all'interesse della prole o a disposizioni di carattere imperativo.
Come da richiesta congiunta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di lite
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n 10838/2021 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, trascritto nei registri del Comune di Paternò al n. 204, parte II, serie, A Controparte_1 anno 2005, alle condizioni di cui in parte motiva;
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Paternò di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 4/07/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
Il Presidente
dott. Lidia Greco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10831/2021 promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Paternò Via S. Francesco di Paola, 3, presso lo studio dell'avv. Barbara Oliveri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente contro
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Adrano, Via Aurelio Spampinato n. 33, presso lo studio dell'avvocato Dario Di
Stefano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 18.08.2021, , ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Paternò (CT) il Controparte_1
12/10/2005, unione dalla quale sono nate le figlie a Catania il 20/02/2004, a Persona_1 Persona_2
Catania il 15/10/2008 e a Catania il 15/10/2008. Parte_2 Il ricorrente ha esposto di essersi separato dalla moglie consensualmente con convenzione di negoziazione assistita depositata il 07/10/2019, autorizzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania in data
23/10/2019, depositata il 24/10/2019.
Il ricorrente ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita nonché di disporre l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
di stabilire puntualmente i tempi e le modalità del diritto di visita padre figli, come indicato in ricorso e di porre a suo carico per il mantenimento delle figlie l'assegno mensile di € 650,00 (comprensivo di assegni familiari), oltre il 50% delle spese straordinarie.
[...] si è costituita in giudizio, aderendo alle condizioni formulate da parte ricorrente e Controparte_1 quindi ha chiesto che la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenga alle medesime condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita, comprensiva della clausola di cui al numero 7 indicata in comparsa.
All'udienza presidenziale del 8.02.2022, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Le parti nel corso del procedimento hanno, quindi, raggiunto un accordo depositato in atti con il quale hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) affidare le due figlie minorenni , nata a [...] il [...] e , nata Persona_2 Parte_2
a Catania il 15/10/2008, ad entrambi i genitori secondo la formula dell'affidamento condiviso, con abitazione prevalente presso la madre: il padre avrà diritto di tenere le figlie con sé con le più ampie modalità come fin oggi è stato fatto, e comunque tre pomeriggi a settimana, secondo gli impegni lavorativi del padre e le attività delle figlie: orientativamente il lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 di domenica. Staranno col padre nelle festività
Natalizie per sette giorni, comprendenti alternativamente un anno il giorno di Natale e un anno il giorno di
Capodanno e nelle festività Pasquali per tre giorni, comprendenti alternativamente un anno il giorno di Pasqua
e un anno il giorno di Pasquetta. Ogni altra festività religiosa e civile, segue il criterio dell'alternanza. Per le vacanze estive le figlie minori staranno 20 giorni consecutivi o non consecutivi, in via esclusiva, con ciascuno dei genitori. Le minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il giorno del proprio compleanno, qualora non riusciranno a festeggiarlo insieme. 2) determinare a carico del sig. quale contributo Per_2 per il mantenimento delle figlie minorenni un assegno mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese;
le parti concordano che il sig. versi direttamente alla figlia nata a [...] il [...], maggiorenne ma non Per_2 Persona_1 economicamente autosufficiente, la somma di € 250,00. L'assegno unico continuerà ad essere percepito al
100% dal Le spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive (determinate secondo le Linee Per_2
2 guida del Tribunale di Catania), preventivamente concordate dai coniugi, saranno divise al 50% fra le parti. 3)
Nulla statuire in ordine all'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, avendovi la sig.ra esplicitamente rinunciato già in sede di separazione, essendosi trasferita, per sua volontà, CP_1 altrove con le figlie minorenni, precedentemente alla separazione.
4) Nulla statuire sul mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.”
I procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa, sicché il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia richiesta dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta. Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (convenzione di negoziazione assistita depositata il 07/10/2019, autorizzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di
Catania in data 23/10/2019 e depositata il 24/10/2019) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
L'accordo tra le parti va confermato, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o manifesta contrarietà all'interesse della prole o a disposizioni di carattere imperativo.
Come da richiesta congiunta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di lite
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n 10838/2021 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, trascritto nei registri del Comune di Paternò al n. 204, parte II, serie, A Controparte_1 anno 2005, alle condizioni di cui in parte motiva;
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Paternò di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 4/07/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
Il Presidente
dott. Lidia Greco
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