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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG V.G. 449/2025 riservata in decisione il 9.12.2025 ex artt 127 ter e 473 bis.51 cpc, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A nata a [...] il [...] ) ed ivi res. in Parte_1 C.F._1
Via IO UC CO n. 8 E
nato a [...] il [...] ) ed ivi res. in Via Parte_2 C.F._2
IO UC CO n. 8
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati in San Costantino Calabro (VV), via Umberto n. 28 presso lo Studio dell'Avv. Marcello Mercatante - giusta procura in atti
Nonché
PM - sede – interventore ex lege - Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.07.2025 le parti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Mileto (VV) l'08.12.1984 e che dall'unione nascevano tre figli - (cl. 1985), Per_1
1 (cl. 1989) e (cl. 1997) - hanno concordemente richiesto pronunciarsi la Per_2 Per_3 separazione coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici. Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione. Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“a) Autorizzare i Sig.ri e a vivere separati e pronunciare la Parte_2 Parte_1 separazione personale d b) Autorizzare la Sig.ra a vivere nella casa coniugale sita in Miletto (VV) Parte_1 alla via IO UC c) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere regolato fra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro”. Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - smg; Parte_2 Parte_1
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mileto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 1984, parte II, serie A n. 48);
C. compensa le spese.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 16.12.2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott.ssa Giulia Orefice Dott.ssa Gabriella Lupoli
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riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG V.G. 449/2025 riservata in decisione il 9.12.2025 ex artt 127 ter e 473 bis.51 cpc, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A nata a [...] il [...] ) ed ivi res. in Parte_1 C.F._1
Via IO UC CO n. 8 E
nato a [...] il [...] ) ed ivi res. in Via Parte_2 C.F._2
IO UC CO n. 8
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati in San Costantino Calabro (VV), via Umberto n. 28 presso lo Studio dell'Avv. Marcello Mercatante - giusta procura in atti
Nonché
PM - sede – interventore ex lege - Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.07.2025 le parti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Mileto (VV) l'08.12.1984 e che dall'unione nascevano tre figli - (cl. 1985), Per_1
1 (cl. 1989) e (cl. 1997) - hanno concordemente richiesto pronunciarsi la Per_2 Per_3 separazione coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici. Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione. Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“a) Autorizzare i Sig.ri e a vivere separati e pronunciare la Parte_2 Parte_1 separazione personale d b) Autorizzare la Sig.ra a vivere nella casa coniugale sita in Miletto (VV) Parte_1 alla via IO UC c) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere regolato fra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro”. Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - smg; Parte_2 Parte_1
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mileto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 1984, parte II, serie A n. 48);
C. compensa le spese.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 16.12.2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott.ssa Giulia Orefice Dott.ssa Gabriella Lupoli
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