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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 486 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Marisa Santini, presso il cui studio, in Polla (SA) alla via Saverio Curcio n. 5, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
e
quale titolare della omonima ditta “ECO- Controparte_1
ELECTRON DI BRIGANTE PASQUALE” (P.I. ), rapp.to e difeso P.IVA_2
giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Maria Bilotto, presso il cui studio, in
Lagonegro (PZ) al Viale Colombo n. 15, è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
Oggetto: Appalto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
77/2017 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 27.01.2017, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di , in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1
ditta Eco-Electron, la somma di euro 7.100,00 oltre interessi e spese, a saldo della fattura n. 3 del 07.05.2015 dell'importo complessivo di euro 42.600,00 emessa dall'opposto per la realizzazione di impianti elettrici presso l'opificio Gruppo Marotta
S.r.l. con sede in Polla, alla Via Nazionale Loc.tà Sant'Antuono.
In particolare, la predetta società opponente eccepiva l'inammissibilità del ricorso all'azione monitoria poiché il credito richiesto non era certo. Invero, dalla documentazione prodotta agli atti risultava evidente la non corrispondenza tra il prezzo dei lavori pattuito tra le parti contraenti pari ad euro 84.000,00 e gli acconti versati dalla alla ditta esecutrice pari ad euro 86.008,00. Parte_1
Precisamente, l'opponente rappresentava di aver versato alla ditta esecutrice in data
22.08.2014, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 32.208,00 a saldo della fattura n. 3 del 7 agosto 2014; la somma di euro 18.300,00 a mezzo n. 3 assegni bancari tratti sul Banco di Napoli, rispettivamente di euro 8.300,00 del 28.02.2015, di euro
5.000,00 del 31.03.2015 e di euro 5.000,00 del 30.04.2015 a saldo della fattura n. 5 del
18.11.2014; ed infine, la somma di euro 35.500,00 mediante n. 5 assegni bancari di euro 7.100,00 cadauno rispettivamente del 31.08.2015, del 30.09.2015, del 31.10.2015, del 30.11.2015 e del 31.12.2015 in ordine alla fattura n. 3 del 7.05.2015 per un totale complessivo di euro 86.008,00, così risultando in maniera manifesta un versamento di euro 2.008,00 in misura maggiore rispetto a quanto pattuito nel contratto di appalto, di cui chiedeva pertanto la restituzione.
In secondo luogo, la società opponente eccepiva l'infondatezza della domanda, posto che aveva interamente pagato quanto dovuto alla ditta esecutrice dei lavori appaltati, tra l'altro consegnati in ritardo di oltre cinque mesi dal termine fissato alla fine di ottobre 2024, ed in ogni caso affetti da diversi vizi e difformità, per rimediare ai quali l'odierna società opponente aveva dovuto pagare la somma di euro 18.800,00, di cui chiedeva in riconvenzionale la condanna al pagamento da parte dell'opposta.
Per tutti questi motivi, la società chiedeva all'adito Tribunale: 1) Parte_1
di revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, di condannare la alla ripetizione Controparte_2
della somma di euro 2.008,00 versata in eccedenza rispetto al prezzo pattuito, al
3) di condannare, altresì, la ditta opposta al risarcimento del Parte_1
danno, in favore dell'opponente, per il ritardo nella consegna delle opere e del conseguente mancato guadagno, da quantificarsi in corso di causa secondo il prudente apprezzamento del giudice;
4) di condannare, altresì, la ditta opposta al rimborso della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e difformità delle opere, in favore dell'opponente, nella misura pari ad euro 18.800,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
5) in ogni caso, di contenere tutte le richieste nella somma pari ad euro 26.000,00. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 06.08.2017, si costituiva l'opposta ditta , contestando le avverse eccezioni e Controparte_2
deducendo, in primo luogo, che sebbene l'ammontare complessivo dei lavori pattuito in contratto fosse pari ad euro 84.000,00 lo stesso andava però considerato al lordo dell'IVA dovuta ex lege. In secondo luogo, che la denunzia di vizi e difformità delle opere eccepita da controparte era infondata, ed in ogni caso tardiva rispetto a quanto prescritto dall'art. 1667 c.c.. Infine, parte opposta precisava che di conseguenza anche la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di euro 18.000,00 per la sistemazione degli asseriti vizi fosse infondata, stante anche il riconoscimento reciproco e pacifico tra le parti che alla data del 27.04.2015 l'ammontare del saldo dovuto fosse pari ad euro 42.600,00 (doc. n. 7 in fascicolo parte opposta).
Tutto ciò premesso, l'opposta concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 77/2017 reso dal Tribunale di Lagonegro, di rigettare l'opposizione. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario, con conseguente condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, 3 comma, c.p.c..
Con ordinanza del 17.10.2017 il Giudice formulava una proposta conciliativa alle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., alla quale tuttavia parte opponente non aderiva.
Pertanto, preso atto di ciò, il Giudice, con ordinanza del 29.11.2018, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c..
Istruita la causa a mezzo escussione testimoniale e produzione documentale e precisate le conclusioni all'udienza del 22.10.2024, il Giudice rimetteva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Tutto ciò premesso in fatto, passando all'esame della res controversa, va in primo luogo premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (in tal senso sent. Cass. n. 7020/2019; sent. Cass.
n. 1410/1992; sent. Cass. n. 10280/1990; sent. Cass. n. 5185/1989; sent. Cass. n.
361/1988; sent. Cass. n. 9078/1987).
Inoltre, va osservato, sempre in tema di onere della prova, che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso sent. Cass. civ. Sez. unite n. 13533/2001). Presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria, è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento. In altre parole,
l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi di diritto nel caso di specie, rileva il
Tribunale che vi è in atti riconoscimento di debito datato 27.04.2015, sottoscritto dalla committente opponente e dall'opposta Eco-Electron, allegato al Parte_1
computo metrico del 10.04.2015 (doc. n. 7 in fascicolo parte opposta), dal quale risulta che l'opponente si è impegnata a versare a saldo dei lavori l'importo di euro 42.600,00 oltre iva, di cui l'opposta chiedeva il pagamento con fattura n. 3 del 07.05.2015 (posta a fondamento del decreto ingiuntivo) mediante assegni a scadenze prestabilite, e che di fatto ha pagato 5 assegni dell'importo di euro 7.100,00 ciascuno, per un totale di euro 35.500,00, residuando pertanto la somma di euro 7.100,00 oltre iva a saldo dei lavori concordati.
La stessa rifiuta il pagamento stante il ritardo nella consegna, i vizi e le difformità lamentanti rispetto ai lavori commissionati e ne chiede, in via riconvenzionale, il risarcimento.
Rispetto a tale eccezione di inadempimento va chiarito che non opera la decadenza sostenuta dalla parte opposta nella propria comparsa di costituzione;
sul punto va rilevato che la giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di appalto, ha avuto modo di chiarire, confermando un orientamento già affermato in precedenza, che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019). L'eccezione in questione avanzata da parte opponente nel presente giudizio va inquadrata nell'ambito dell'art 1460 c.c. e, quindi, non è assoggetta ai limiti decadenziali previsti dalla normativa in tema di appalto.
Venendo al merito, proprio tenendo conto dell'inquadramento dell'eccezione avanzata nell'ambito di applicazione dell'art 1460 c.c., la scrivente ritiene di aderire al principio, ormai graniticamente affermatosi, espresso dalla Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n.13533/2001, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico;
viceversa, qualora la controparte a sua volta eccepisca l'inadempimento, ex art 1460 c.c., sull'attore – in questo caso, opposto- graverà l'onere della prova del fatto estintivo della sua prestazione.
Sul punto, la scrivente ritiene di dover rilevare che, mentre ai fini della denuncia dei vizi non è richiesta la specifica indicazione dei medesimi, al contrario si deve argomentare in questa sede, laddove l'analitica descrizione dei vizi dedotti è, ai fini dell'applicazione del principio espresso dalle S.U. 2001, essenziale, per permettere alla controparte l'adempimento dell'onere probatorio su di essa gravante.
Tale concetto è stato per altro ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, secondo cui “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”
In definitiva, per permettere alla parte cui è indirizzata (in questo caso) l'eccezione di inadempimento di assolvere il proprio onere, è necessario che l'inadempimento venga allegato in maniera specifica. Diversando argomentando, l'onere in questione verrebbe reso eccessivamente gravoso, poiché sarebbe esteso ad ogni specifico aspetto della prestazione gravante sulla parte onerata.
Rispetto a ciò occorre analizzare la prova orale assunta nel presente giudizio che pare smentire la presenza di vizi e ritardi nell'opera imputabile a parte opponente.
Ed, infatti, la sola testimone dipendente del Testimone_1 Parte_1
all'udienza del 18.11.2019 indicava “le opere non sono mai state completate, perché ci siamo dovuti rivolgere ad altra azienda per completare i lavori;
noi dovevamo aprire verso marzo 2015, come concordato con la casa madre, abbiamo dovuto spostare l'apertura perché alcune opere appaltate alla Eco Electron non erano pronte Contro secondo gli standard di , ad esempio le luci nel magazzino e nella sala di accettazione non avevano la luminosità necessaria, la connessione Internet non era pronta;
alla fine l'audit – che è l'ispezione dell'addetto della casa madre per verificare se la struttura è nella norma – è stata eseguita ad ottobre 2015, ma nel frattempo avevamo comunque iniziato a lavorare”.
La stessa non pare avere piena contezza dei fatti quando dichiara: “non so dire se sul contratto l'esecuzione di queste opere era prevista o meno, ma al sig. BR è stato Contro consegnato un dischetto che conteneva gli standard richiesti da , cui la Eco
Electron doveva attenersi in corso d'opera”.
A fronte di tale testimonianza occorre tener conto delle dichiarazioni di Testimone_2
direttore tecnico della Eco - Electron di BR ascoltato all'udienza dell' 11.5.2022 il quale dichiarava: “2) Durante l' esecuzione dei lavori e sino alla consegna il Pt_1
non ha sollevato alcuna contestazione, in fase iniziale c'è stato solo un
[...]
chiarimento su alcuni prodotti da comprare ed installare con il direttore dei lavori e progettista. Capo 3) Assolutamente si, il progetto esecutivo strutturale era carente delle informazioni minime per poter eseguire una progettazione elettrica definitiva, progettazione elettrica che è stata riformulata da me più volte per venire incontro alle esigenze della ditta e del committente che doveva chiudere i lavori. Ricordo che mentre eseguivamo i lavori elettrici incontravamo continue interruzioni dovute ai problemi strutturali ed architettonici che provvedevo a risolvere in accordo con la direzione dei lavori. Capo 5) No, il lavoro era programmato giorno per giorno sino alla chiusura dei lavori. Preciso che il capitolato iniziale era sottodimensionato rispetto alle Contro richieste della casa madre in particolare era stato omesso nelle indicazioni al progettista elettrico della presenza di un impianto di lavaggio, delle postazioni di sollevamento delle auto e dell'impianto antincendio, omissioni che hanno reso necessario la rimodulazione del progetto esecutivo.”
“Confermo la circostanza, aprile 2015 è il mese in cui è stato consegnato il progetto esecutivo finale con certificato di conformità ed è stata effettuata riunione tra le parti in cui non è stata sollevata nessuna contestazione. Circostanza 2) Non ricordo il dettaglio tecnico delle singole prese di corrente, essendo passati molti anni, però per certo prima della consegna del certificato di conformità tutto quello previsto dalla mia progettazione è stato testato e collaudato. Non posso dire lo stesso dell'impianto antincendio la cui progettazione esulava dal mio incarico e alla consegna del certificato di conformità non era ancora terminato.”
È di rilievo anche la testimonianza di ascoltato all'udienza del Tes_3
12.10.2022 che ha dichiarato: “Sono architetto ed ho redatto unitamente all'ing.
[...]
un progetto dell'impianto elettrico così come da condizioni della casa madre Tes_2
BMV per i lavori eseguiti presso il , senza aver ricevuto incarico Parte_1
formale da quest'ultima ma con incarico verbale.
Il non ha mai sollevato contestazioni o denunciato difformità alla Parte_1
ECO-Electron di BR ” CP_2
“Capo 4) Il Direttore dei Lavori non ha fornito comunicazioni circa la progettazione dei lavori e l'esecuzione dei lavori. Capo 5) All'inizio si andava a tentativi, poi abbiamo sollevato questa mancanza e ne abbiamo discusso ed il sig. ha deciso Pt_1
in modo verbale di affidare l'incarico ed il progetto a me e all'ing. . Capo 6) Tes_2
Confermo la circostanza, la sostituzione è avvenuta non formalmente ma di fatto eravamo io e l'ing. ad occuparci della direzione dei lavori.” Tes_2
Orbene, alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati, soggetti direttamente coinvolti nei lavori, emerge lo svolgimento degli stessi e ritardi legati alla stessa committenza.
Sul punto non vengono forniti elementi ulteriori tali da dedurre l'inadempimento di parte opposta anche in assenza di una consulenza di parte che all'epoca dei fatti abbia appurato i vizi dedotti.
La consulenza allegata, infatti, è datata 11.3.2017 e a distanza di quasi due anni si limita ad individuare delle lavorazioni necessari per l'adeguamento allo standard BMW.
Manca una riproduzione fotografiche e non vi è alcun tipo di riferimento alla sussistenza di vizi nel momento della consegna dei beni. E ciò rileva a maggior ragione se si tiene conto della circostanza per cui – per come descritti – i vizi in questione sembrano potersi ricondurre in parte anche alla normale usura dei beni. Tale aspetto viene corroborato dalla circostanza che i lavori di realizzazione di impianti elettrici eseguiti dall'opposto sono stati consegnati nell'Aprile 2015, come tra l'altro ammesso dalla stessa parte opponente nei propri scritti difensivi (pag. 3 atto di citazione in opposizione), ma dalla data della consegna e sino al sollecito di pagamento del saldo dovuto all'opposto nessuna contestazione e/o denuncia è mai pervenuta al sig. per quanto alle opere realizzate. CP_2
Alla luce di ciò, procedere ad una consulenza tecnica a distanza di anni dai lavori e dopo il dedotto intervento di ulteriore ditta sarebbe risultato del tutto esplorativo.
Per quanto tali rilievi abbiano già carattere assorbente rispetto alla proposta riconvenzionale, sul punto va anche indicata l'intervenuta decadenza dell'odierna opponente dalla garanzia offerta dagli artt. 1667 e 1668 c.c..
Posto che con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente società
[...]
ha proposto in via riconvenzionale domanda risarcitoria volta al Parte_1
conseguimento del ristoro del pregiudizio patito in virtù dell'altrui condotta inadempiente in relazione al contratto d'appalto intercorso tra le parti, va considerato che la giurisprudenza della Suprema Corte sia ampiamente consolidata nell'affermare che “l'articolo 1668 del Cc nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'articolo 1667 del Cc, attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate a integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato articolo 1667 del Cc si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore a un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine ad un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (in tal senso Cassazione civile sez. II, 06/09/2017, n. 20839). Nel caso di specie, rappresenta circostanza pacifica che l'opera appaltata fu accettata senza riserve dal nel mese di aprile 2015, mentre solo a distanza Parte_1
di 6 mesi (ottobre 2015) la società opponente lamentava delle difformità.
Appare dunque di tutta evidenza come - avendo lo stesso legale rappresentante della
Sig. , dichiarato di aver riscontrato le difformità Parte_1 Parte_2
come elencate nell'atto introduttivo circa l'esecuzione dei lavori da parte della
[...]
sin dalla data del 27.04.2015 e cioè sin dalla data di Controparte_4
consegna dei lavori (verbale di udienza del 18.11.2019, pag. 2) – parte opponente sia evidentemente incorsa nella decadenza di cui all'art. 1667, comma 2, c.c. non avendo provato di aver proceduto alla relativa denuncia nel termine di 60 giorni dalla scoperta, come tempestivamente eccepito da parte opposta;
l'onere della prova circa la tempestività della denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera incombe, infatti, in capo al committente in quanto detta denunzia costituisce una condizione necessaria dell'azione.
Ed infatti l'exceptio inadimpleti contractus conferisce al debitore la facoltà di non adempiere nei confronti del creditore inadempiente e non è soggetta a termine, ma per agire per ottenere il risarcimento dei danni per i presunti vizi e difformità dedotte occorre rispettare i termini stabiliti dalla legge in punto di garanzie.
Ne consegue che, in applicazione dei suddetti principi, l'opposizione deve essere rigettata.
Non sussistono invece i presupposti per la pronuncia della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., dell'opponente atteso che non è emerso che l'azione sia stata spiegata con dolo o colpa grave.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza della e vengono Parte_1
liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte con applicazione dei minimi per la fase istruttoria e decisoria tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo n. 77/2017, reso dal Tribunale di Lagonegro, nei confronti del Parte_1
definitivamente esecutivo;
• Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore dell'avv. Giovanni Maria Bilotto, quale procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario, nella misura pari ad euro
3387,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 7 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 486 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Marisa Santini, presso il cui studio, in Polla (SA) alla via Saverio Curcio n. 5, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
e
quale titolare della omonima ditta “ECO- Controparte_1
ELECTRON DI BRIGANTE PASQUALE” (P.I. ), rapp.to e difeso P.IVA_2
giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Maria Bilotto, presso il cui studio, in
Lagonegro (PZ) al Viale Colombo n. 15, è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
Oggetto: Appalto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
77/2017 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 27.01.2017, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di , in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1
ditta Eco-Electron, la somma di euro 7.100,00 oltre interessi e spese, a saldo della fattura n. 3 del 07.05.2015 dell'importo complessivo di euro 42.600,00 emessa dall'opposto per la realizzazione di impianti elettrici presso l'opificio Gruppo Marotta
S.r.l. con sede in Polla, alla Via Nazionale Loc.tà Sant'Antuono.
In particolare, la predetta società opponente eccepiva l'inammissibilità del ricorso all'azione monitoria poiché il credito richiesto non era certo. Invero, dalla documentazione prodotta agli atti risultava evidente la non corrispondenza tra il prezzo dei lavori pattuito tra le parti contraenti pari ad euro 84.000,00 e gli acconti versati dalla alla ditta esecutrice pari ad euro 86.008,00. Parte_1
Precisamente, l'opponente rappresentava di aver versato alla ditta esecutrice in data
22.08.2014, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 32.208,00 a saldo della fattura n. 3 del 7 agosto 2014; la somma di euro 18.300,00 a mezzo n. 3 assegni bancari tratti sul Banco di Napoli, rispettivamente di euro 8.300,00 del 28.02.2015, di euro
5.000,00 del 31.03.2015 e di euro 5.000,00 del 30.04.2015 a saldo della fattura n. 5 del
18.11.2014; ed infine, la somma di euro 35.500,00 mediante n. 5 assegni bancari di euro 7.100,00 cadauno rispettivamente del 31.08.2015, del 30.09.2015, del 31.10.2015, del 30.11.2015 e del 31.12.2015 in ordine alla fattura n. 3 del 7.05.2015 per un totale complessivo di euro 86.008,00, così risultando in maniera manifesta un versamento di euro 2.008,00 in misura maggiore rispetto a quanto pattuito nel contratto di appalto, di cui chiedeva pertanto la restituzione.
In secondo luogo, la società opponente eccepiva l'infondatezza della domanda, posto che aveva interamente pagato quanto dovuto alla ditta esecutrice dei lavori appaltati, tra l'altro consegnati in ritardo di oltre cinque mesi dal termine fissato alla fine di ottobre 2024, ed in ogni caso affetti da diversi vizi e difformità, per rimediare ai quali l'odierna società opponente aveva dovuto pagare la somma di euro 18.800,00, di cui chiedeva in riconvenzionale la condanna al pagamento da parte dell'opposta.
Per tutti questi motivi, la società chiedeva all'adito Tribunale: 1) Parte_1
di revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, di condannare la alla ripetizione Controparte_2
della somma di euro 2.008,00 versata in eccedenza rispetto al prezzo pattuito, al
3) di condannare, altresì, la ditta opposta al risarcimento del Parte_1
danno, in favore dell'opponente, per il ritardo nella consegna delle opere e del conseguente mancato guadagno, da quantificarsi in corso di causa secondo il prudente apprezzamento del giudice;
4) di condannare, altresì, la ditta opposta al rimborso della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e difformità delle opere, in favore dell'opponente, nella misura pari ad euro 18.800,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
5) in ogni caso, di contenere tutte le richieste nella somma pari ad euro 26.000,00. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 06.08.2017, si costituiva l'opposta ditta , contestando le avverse eccezioni e Controparte_2
deducendo, in primo luogo, che sebbene l'ammontare complessivo dei lavori pattuito in contratto fosse pari ad euro 84.000,00 lo stesso andava però considerato al lordo dell'IVA dovuta ex lege. In secondo luogo, che la denunzia di vizi e difformità delle opere eccepita da controparte era infondata, ed in ogni caso tardiva rispetto a quanto prescritto dall'art. 1667 c.c.. Infine, parte opposta precisava che di conseguenza anche la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di euro 18.000,00 per la sistemazione degli asseriti vizi fosse infondata, stante anche il riconoscimento reciproco e pacifico tra le parti che alla data del 27.04.2015 l'ammontare del saldo dovuto fosse pari ad euro 42.600,00 (doc. n. 7 in fascicolo parte opposta).
Tutto ciò premesso, l'opposta concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 77/2017 reso dal Tribunale di Lagonegro, di rigettare l'opposizione. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario, con conseguente condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, 3 comma, c.p.c..
Con ordinanza del 17.10.2017 il Giudice formulava una proposta conciliativa alle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., alla quale tuttavia parte opponente non aderiva.
Pertanto, preso atto di ciò, il Giudice, con ordinanza del 29.11.2018, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c..
Istruita la causa a mezzo escussione testimoniale e produzione documentale e precisate le conclusioni all'udienza del 22.10.2024, il Giudice rimetteva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Tutto ciò premesso in fatto, passando all'esame della res controversa, va in primo luogo premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (in tal senso sent. Cass. n. 7020/2019; sent. Cass.
n. 1410/1992; sent. Cass. n. 10280/1990; sent. Cass. n. 5185/1989; sent. Cass. n.
361/1988; sent. Cass. n. 9078/1987).
Inoltre, va osservato, sempre in tema di onere della prova, che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso sent. Cass. civ. Sez. unite n. 13533/2001). Presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria, è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento. In altre parole,
l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi di diritto nel caso di specie, rileva il
Tribunale che vi è in atti riconoscimento di debito datato 27.04.2015, sottoscritto dalla committente opponente e dall'opposta Eco-Electron, allegato al Parte_1
computo metrico del 10.04.2015 (doc. n. 7 in fascicolo parte opposta), dal quale risulta che l'opponente si è impegnata a versare a saldo dei lavori l'importo di euro 42.600,00 oltre iva, di cui l'opposta chiedeva il pagamento con fattura n. 3 del 07.05.2015 (posta a fondamento del decreto ingiuntivo) mediante assegni a scadenze prestabilite, e che di fatto ha pagato 5 assegni dell'importo di euro 7.100,00 ciascuno, per un totale di euro 35.500,00, residuando pertanto la somma di euro 7.100,00 oltre iva a saldo dei lavori concordati.
La stessa rifiuta il pagamento stante il ritardo nella consegna, i vizi e le difformità lamentanti rispetto ai lavori commissionati e ne chiede, in via riconvenzionale, il risarcimento.
Rispetto a tale eccezione di inadempimento va chiarito che non opera la decadenza sostenuta dalla parte opposta nella propria comparsa di costituzione;
sul punto va rilevato che la giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di appalto, ha avuto modo di chiarire, confermando un orientamento già affermato in precedenza, che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019). L'eccezione in questione avanzata da parte opponente nel presente giudizio va inquadrata nell'ambito dell'art 1460 c.c. e, quindi, non è assoggetta ai limiti decadenziali previsti dalla normativa in tema di appalto.
Venendo al merito, proprio tenendo conto dell'inquadramento dell'eccezione avanzata nell'ambito di applicazione dell'art 1460 c.c., la scrivente ritiene di aderire al principio, ormai graniticamente affermatosi, espresso dalla Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n.13533/2001, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico;
viceversa, qualora la controparte a sua volta eccepisca l'inadempimento, ex art 1460 c.c., sull'attore – in questo caso, opposto- graverà l'onere della prova del fatto estintivo della sua prestazione.
Sul punto, la scrivente ritiene di dover rilevare che, mentre ai fini della denuncia dei vizi non è richiesta la specifica indicazione dei medesimi, al contrario si deve argomentare in questa sede, laddove l'analitica descrizione dei vizi dedotti è, ai fini dell'applicazione del principio espresso dalle S.U. 2001, essenziale, per permettere alla controparte l'adempimento dell'onere probatorio su di essa gravante.
Tale concetto è stato per altro ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, secondo cui “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”
In definitiva, per permettere alla parte cui è indirizzata (in questo caso) l'eccezione di inadempimento di assolvere il proprio onere, è necessario che l'inadempimento venga allegato in maniera specifica. Diversando argomentando, l'onere in questione verrebbe reso eccessivamente gravoso, poiché sarebbe esteso ad ogni specifico aspetto della prestazione gravante sulla parte onerata.
Rispetto a ciò occorre analizzare la prova orale assunta nel presente giudizio che pare smentire la presenza di vizi e ritardi nell'opera imputabile a parte opponente.
Ed, infatti, la sola testimone dipendente del Testimone_1 Parte_1
all'udienza del 18.11.2019 indicava “le opere non sono mai state completate, perché ci siamo dovuti rivolgere ad altra azienda per completare i lavori;
noi dovevamo aprire verso marzo 2015, come concordato con la casa madre, abbiamo dovuto spostare l'apertura perché alcune opere appaltate alla Eco Electron non erano pronte Contro secondo gli standard di , ad esempio le luci nel magazzino e nella sala di accettazione non avevano la luminosità necessaria, la connessione Internet non era pronta;
alla fine l'audit – che è l'ispezione dell'addetto della casa madre per verificare se la struttura è nella norma – è stata eseguita ad ottobre 2015, ma nel frattempo avevamo comunque iniziato a lavorare”.
La stessa non pare avere piena contezza dei fatti quando dichiara: “non so dire se sul contratto l'esecuzione di queste opere era prevista o meno, ma al sig. BR è stato Contro consegnato un dischetto che conteneva gli standard richiesti da , cui la Eco
Electron doveva attenersi in corso d'opera”.
A fronte di tale testimonianza occorre tener conto delle dichiarazioni di Testimone_2
direttore tecnico della Eco - Electron di BR ascoltato all'udienza dell' 11.5.2022 il quale dichiarava: “2) Durante l' esecuzione dei lavori e sino alla consegna il Pt_1
non ha sollevato alcuna contestazione, in fase iniziale c'è stato solo un
[...]
chiarimento su alcuni prodotti da comprare ed installare con il direttore dei lavori e progettista. Capo 3) Assolutamente si, il progetto esecutivo strutturale era carente delle informazioni minime per poter eseguire una progettazione elettrica definitiva, progettazione elettrica che è stata riformulata da me più volte per venire incontro alle esigenze della ditta e del committente che doveva chiudere i lavori. Ricordo che mentre eseguivamo i lavori elettrici incontravamo continue interruzioni dovute ai problemi strutturali ed architettonici che provvedevo a risolvere in accordo con la direzione dei lavori. Capo 5) No, il lavoro era programmato giorno per giorno sino alla chiusura dei lavori. Preciso che il capitolato iniziale era sottodimensionato rispetto alle Contro richieste della casa madre in particolare era stato omesso nelle indicazioni al progettista elettrico della presenza di un impianto di lavaggio, delle postazioni di sollevamento delle auto e dell'impianto antincendio, omissioni che hanno reso necessario la rimodulazione del progetto esecutivo.”
“Confermo la circostanza, aprile 2015 è il mese in cui è stato consegnato il progetto esecutivo finale con certificato di conformità ed è stata effettuata riunione tra le parti in cui non è stata sollevata nessuna contestazione. Circostanza 2) Non ricordo il dettaglio tecnico delle singole prese di corrente, essendo passati molti anni, però per certo prima della consegna del certificato di conformità tutto quello previsto dalla mia progettazione è stato testato e collaudato. Non posso dire lo stesso dell'impianto antincendio la cui progettazione esulava dal mio incarico e alla consegna del certificato di conformità non era ancora terminato.”
È di rilievo anche la testimonianza di ascoltato all'udienza del Tes_3
12.10.2022 che ha dichiarato: “Sono architetto ed ho redatto unitamente all'ing.
[...]
un progetto dell'impianto elettrico così come da condizioni della casa madre Tes_2
BMV per i lavori eseguiti presso il , senza aver ricevuto incarico Parte_1
formale da quest'ultima ma con incarico verbale.
Il non ha mai sollevato contestazioni o denunciato difformità alla Parte_1
ECO-Electron di BR ” CP_2
“Capo 4) Il Direttore dei Lavori non ha fornito comunicazioni circa la progettazione dei lavori e l'esecuzione dei lavori. Capo 5) All'inizio si andava a tentativi, poi abbiamo sollevato questa mancanza e ne abbiamo discusso ed il sig. ha deciso Pt_1
in modo verbale di affidare l'incarico ed il progetto a me e all'ing. . Capo 6) Tes_2
Confermo la circostanza, la sostituzione è avvenuta non formalmente ma di fatto eravamo io e l'ing. ad occuparci della direzione dei lavori.” Tes_2
Orbene, alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati, soggetti direttamente coinvolti nei lavori, emerge lo svolgimento degli stessi e ritardi legati alla stessa committenza.
Sul punto non vengono forniti elementi ulteriori tali da dedurre l'inadempimento di parte opposta anche in assenza di una consulenza di parte che all'epoca dei fatti abbia appurato i vizi dedotti.
La consulenza allegata, infatti, è datata 11.3.2017 e a distanza di quasi due anni si limita ad individuare delle lavorazioni necessari per l'adeguamento allo standard BMW.
Manca una riproduzione fotografiche e non vi è alcun tipo di riferimento alla sussistenza di vizi nel momento della consegna dei beni. E ciò rileva a maggior ragione se si tiene conto della circostanza per cui – per come descritti – i vizi in questione sembrano potersi ricondurre in parte anche alla normale usura dei beni. Tale aspetto viene corroborato dalla circostanza che i lavori di realizzazione di impianti elettrici eseguiti dall'opposto sono stati consegnati nell'Aprile 2015, come tra l'altro ammesso dalla stessa parte opponente nei propri scritti difensivi (pag. 3 atto di citazione in opposizione), ma dalla data della consegna e sino al sollecito di pagamento del saldo dovuto all'opposto nessuna contestazione e/o denuncia è mai pervenuta al sig. per quanto alle opere realizzate. CP_2
Alla luce di ciò, procedere ad una consulenza tecnica a distanza di anni dai lavori e dopo il dedotto intervento di ulteriore ditta sarebbe risultato del tutto esplorativo.
Per quanto tali rilievi abbiano già carattere assorbente rispetto alla proposta riconvenzionale, sul punto va anche indicata l'intervenuta decadenza dell'odierna opponente dalla garanzia offerta dagli artt. 1667 e 1668 c.c..
Posto che con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente società
[...]
ha proposto in via riconvenzionale domanda risarcitoria volta al Parte_1
conseguimento del ristoro del pregiudizio patito in virtù dell'altrui condotta inadempiente in relazione al contratto d'appalto intercorso tra le parti, va considerato che la giurisprudenza della Suprema Corte sia ampiamente consolidata nell'affermare che “l'articolo 1668 del Cc nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'articolo 1667 del Cc, attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate a integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato articolo 1667 del Cc si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore a un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine ad un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (in tal senso Cassazione civile sez. II, 06/09/2017, n. 20839). Nel caso di specie, rappresenta circostanza pacifica che l'opera appaltata fu accettata senza riserve dal nel mese di aprile 2015, mentre solo a distanza Parte_1
di 6 mesi (ottobre 2015) la società opponente lamentava delle difformità.
Appare dunque di tutta evidenza come - avendo lo stesso legale rappresentante della
Sig. , dichiarato di aver riscontrato le difformità Parte_1 Parte_2
come elencate nell'atto introduttivo circa l'esecuzione dei lavori da parte della
[...]
sin dalla data del 27.04.2015 e cioè sin dalla data di Controparte_4
consegna dei lavori (verbale di udienza del 18.11.2019, pag. 2) – parte opponente sia evidentemente incorsa nella decadenza di cui all'art. 1667, comma 2, c.c. non avendo provato di aver proceduto alla relativa denuncia nel termine di 60 giorni dalla scoperta, come tempestivamente eccepito da parte opposta;
l'onere della prova circa la tempestività della denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera incombe, infatti, in capo al committente in quanto detta denunzia costituisce una condizione necessaria dell'azione.
Ed infatti l'exceptio inadimpleti contractus conferisce al debitore la facoltà di non adempiere nei confronti del creditore inadempiente e non è soggetta a termine, ma per agire per ottenere il risarcimento dei danni per i presunti vizi e difformità dedotte occorre rispettare i termini stabiliti dalla legge in punto di garanzie.
Ne consegue che, in applicazione dei suddetti principi, l'opposizione deve essere rigettata.
Non sussistono invece i presupposti per la pronuncia della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., dell'opponente atteso che non è emerso che l'azione sia stata spiegata con dolo o colpa grave.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza della e vengono Parte_1
liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte con applicazione dei minimi per la fase istruttoria e decisoria tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo n. 77/2017, reso dal Tribunale di Lagonegro, nei confronti del Parte_1
definitivamente esecutivo;
• Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore dell'avv. Giovanni Maria Bilotto, quale procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario, nella misura pari ad euro
3387,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 7 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco