Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1960, n. 1317
Articolo 2
Versione
1 dicembre 1960
Art. 1.
E' concesso, nell'esercizio finanziario 1959-1960, un contributo di lire 16 milioni all'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano (Palazzo di giustizia).
Alla copertura del predetto onere si provvedera' con un'aliquota delle maggiori entrate previste dal provvedimento di variazione al bilancio per lo stesso esercizio finanziario.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1960