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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Maria Cultrera Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al n. 230-1/2024, relativo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società , Parte_1
corrente in Palermo, Largo Salvatore Vaiana n.7, iscritta al Registro Imprese di
Palermo al numero REA PA- 211215, P.I. , in persona P.IVA_1
dell'amministratore, nata a [...] il [...] e Parte_2
residente in [...];
Il Tribunale
esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 marzo 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso depositato in data 1 agosto 2024, con cui la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società , deducendo la Parte_1
sussistenza del presupposto soggettivo e oggettivo;
1 rilevato che il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del 13 settembre 2024 sono stati ritualmente notificati in data 2 agosto 2024, a cura della Cancelleria, alla posta elettronica certificata della società
; Email_1
rilevato che la società , rappresentata e difesa dagli Pt_1 Parte_1
Avvocati Giovanni Maggialetti e Giuseppe Miria, ha depositato istanza ex art. 44 CCII per la concessione del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità e di fattibilità e la documentazione necessaria di cui all'art. 39 comma 1 e 2 CCII, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 CCII, oppure, della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis con la documentazione di cui all'art. 39 comma 1 e 2;
rilevato che:
- con decreto del 13 settembre 2024, il Collegio ha fissato il termine perentorio per il suddetto deposito in giorni sessanta, decorrenti dalla data di deposito del ricorso;
- con successivo decreto del 15 novembre 2024, il Collegio ha prorogato di ulteriori sessanta giorni, con decorrenza dalla data del 13 novembre 2024, il termine assegnato per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione necessaria di cui all'art. 39 comma 1 e 2 CCII;
- la società ha depositato, in data 13 gennaio 2025, la Parte_1
proposta di concordato preventivo liquidatorio (avente ad oggetto la cessione del patrimonio immobiliare, delle rimanenze di magazzino e dei beni strumentali), nonché il piano e i documenti allegati;
- con decreto del 22 febbraio 2025, il Collegio ha assegnato termine di giorni quindici alla società proponente per modificare e/o integrare la proposta e il piano e per depositare una relazione integrativa ex art. 87 comma 3 CCII e le integrazioni documentali chieste in parte motiva;
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visto il decreto del 17- 18 marzo 2025, ritualmente comunicato in data 18 marzo
2025, con cui il Collegio - preso atto della dichiarazione di rinuncia alla proposta di concordato preventivo depositata in data 11-12 marzo 2025 dalla società debitrice - ha dichiarato l'improcedibilità del Parte_1
procedimento di apertura del concordato preventivo e ne ha disposto l'archiviazione;
visto il decreto del 18 marzo 2025, ritualmente comunicato il 19 marzo 2025 alla società e ai procuratori costituiti, avvocati Giovanni Maggialetti e Giuseppe
Miria, con cui il Collegio ha fissato l'udienza del 28 marzo 2025 per sentire le parti sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale depositata dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;
rilevato che all'udienza del 28 marzo 2025 è comparso il P.M., che ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale;
nessuno è comparso per la parte resistente;
ritenuto che sussiste la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che la società resistente ha sede nel circondario del Tribunale di Palermo;
ritenuto che è indubbia la natura commerciale dell'attività esercitata dalla resistente, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari;
ritenuto che la società è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso che l'art. 2 lett d) CCII definisce l'impresa minore come l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
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deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
osservato che la società resistente non può essere qualificata come impresa minore, atteso che dall'esame del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre
2023 risulta un attivo patrimoniale pari ad euro 930.049,00;
ritenuto che risulta superato il limite di indebitamento di cui all'art. 49, 5° comma, C.C.I.I., tenuto conto dei debiti nei confronti dell'Erario e dei fornitori risultanti dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata alla data del 10 febbraio 2025;
premesso che ai sensi dell'art. 2 lett. b) CCII, l'insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ritenuto che tale stato di insolvenza va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività; è irrilevante invece il rapporto tra attività e passività (Cass. 3 marzo 2022, n.
7087);
ritenuto che la sussistenza dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 lett. b) e
121 CCII è provato dalla notevole esposizione debitoria sia nei confronti dell'Erario (pari ad € 664.994,91 come da attestazione dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione del 2 agosto 2024), sia nei confronti dei fornitori (pari ad €
538.238,36 risultante dalla proposta di concordato preventivo), nonché dalla cessazione dell'attività di gestione caratteristica, risultando soltanto ricavi per canoni di locazione (cfr. in tal senso anche i pareri del Commissario giudiziale): circostanze che denotano l'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato;
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ritenuto, per tali ragioni, che sussiste il presupposto soggettivo e oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
tenuto conto dell'attività svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
nonché degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e rotazione e valutata, altresì, l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
, corrente in Palermo, Largo Salvatore Vaiana n.7, iscritta al Parte_1
Registro Imprese di Palermo al numero REA PA- 211215, P.I. in P.IVA_1 persona dell'amministratore, nata a [...] il [...] Parte_2
e residente in [...];
nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Cultrera;
nomina
Curatore l'avv. Giovanni Barresi con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
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3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa
il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, che devono indicare al Curatore l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
avvisa
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà
d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella
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medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5,
CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
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mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e) ed e bis), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
prescrive
al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data
18/5/2023, pubblicato sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
stabilisce
il giorno 1/10/2025, ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, tenuto conto della particolare complessità della procedura in ragione dell'elevato numero dei creditori risultanti dall'elenco ex
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art. 39 CCII depositato dalla società e tenuto conto del periodo di sospensione feriale (cfr. a tal riguardo Cass. Sez.1, Sentenza n. 12960 del 24/07/2012)
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115;
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dispone
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, all'istante per l'apertura della liquidazione giudiziale e al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto all'Ufficio del
Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione Quarta civile e
Procedure Concorsuali del giorno 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
Maria Cultrera Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011.
n. 44.
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