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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2526 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Marco DE Rosis;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, ufficio legale dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite. In data odierna, dopo breve discussione orale delle parti, il giudicante si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'assegno ordinario di invalidità ex Legge 222/84.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'esito dell'udienza del 17/09/2024, in sede di conferimento dell'incarico e di giuramento del CTU, era stata fissata la data del 8/10/2024 per la visita peritale in cui la parte non si presentava tant'è che il nominato CTU, Dott. , ne informava il giudicante. Persona_1
Veniva fissata l'udienza del 18/11/2024 cui il procuratore di parte ricorrente compariva ed insisteva nella richiesta di fissazione di una nuova visita peritale.
Risulta ingiustificata la mancata presenza alla visita peritale del ricorrente.
Ritiene questo giudicante che detto comportamento, ovvero la mancata comparizione alla visita, peraltro ingiustificata, in sede giudiziaria determini implicitamente il disinteresse della parte alla procedura incardinata.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed Parte_1
eccezione, così provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 3 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2526 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Marco DE Rosis;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, ufficio legale dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite. In data odierna, dopo breve discussione orale delle parti, il giudicante si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'assegno ordinario di invalidità ex Legge 222/84.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'esito dell'udienza del 17/09/2024, in sede di conferimento dell'incarico e di giuramento del CTU, era stata fissata la data del 8/10/2024 per la visita peritale in cui la parte non si presentava tant'è che il nominato CTU, Dott. , ne informava il giudicante. Persona_1
Veniva fissata l'udienza del 18/11/2024 cui il procuratore di parte ricorrente compariva ed insisteva nella richiesta di fissazione di una nuova visita peritale.
Risulta ingiustificata la mancata presenza alla visita peritale del ricorrente.
Ritiene questo giudicante che detto comportamento, ovvero la mancata comparizione alla visita, peraltro ingiustificata, in sede giudiziaria determini implicitamente il disinteresse della parte alla procedura incardinata.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed Parte_1
eccezione, così provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 3 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari