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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2024, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZIONE II così composto: dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore dr.ssa Lorella Triglione giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 653/2023 RGAC e vertente tra
- nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dagli Parte_1
avvocati Mariangela e Giuseppe Rubino;
- ricorrente -
CONTRO
- nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv.to Gaetano Annunziata;
- resistente –
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Nola
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
1 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.02.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2023 il ricorrente, premesso che con decreto di omologa reso in data 20.06.2022 nel procedimento rg n. 7785/2021 il Tribunale di
Nola aveva dichiarato la separazione tra i coniugi prevedendo, tra l'altro, l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso il padre, esponeva che la resistente, nel marzo 2023, si era improvvisamente trasferita a Roma incurante delle sorti dei minori. Chiedeva pertanto l'affido esclusivo dei minori con collocamento presso di sé e assegnazione della casa familiare. Si costituiva in giudizio la resistente la quale non contestava l'avvenuto trasferimento a Roma. Chiedeva l'affido condiviso dei minori con collocamento presso il padre e regolamentazione dei tempi di permanenza della prole con la madre.
Ascoltate le parti, assunti i provvedimenti provvisori, espletata la CTU, con provvedimento del 29.02.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione sulle conclusioni formulate dalle parti.
Tanto brevemente premesso, il ricorso si è rivelato fondato e merita pertanto di essere accolto.
È pacifico ed acclarato che la resistente dal mese di marzo 2023 si è trasferita a
Roma. Questo fatto costituisce certamente un quid novi idoneo ad incidere in modo determinante sulla regolamentazione dell'assetto familiare successivo alla separazione. La resistente non si è, inoltre, opposta al collocamento dei minori presso il padre. In ogni caso, non va sottaciuto che un collocamento presso la madre, stante
2 la condizione logistica della madre la quale vive in un piccolo appartamento con una sola camera da letto, il forte disappunto che i minori nutrono nei confronti della compagna della madre e la scarsa consapevolezza della resistente circa le ripercussioni negative e pregiudizievoli che i suoi comportamenti hanno avuto sull'equilibrio dei minori, escludono la possibilità di collocare i minori presso la madre.
I minori e andranno, pertanto, collocati presso il padre Persona_1 Per_2 Per_3
cui va altresì assegnata la casa familiare sita in Comiziano alla via Cimitero n. 25.
Va, altresì revocato, con effetto dal mese di marzo 2023 l'obbligo gravante sul di versare alla signora la somma di euro 750,00 mensili per il Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli disposto in sede di omologa.
Circa il regime di affido dei minori, giova rammentare che il criterio fondamentale cui deve attenersi giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare
3 che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile
2016 n. 14728; Cassazione Civile 2015 n. 188172).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione
Civile 2017 n. 27).
L'affidamento esclusivo costituisce pertanto evenienza del tutto eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole nell'interesse esclusivo del minore (cfr.
Cassazione Civile 2014 n. 19386). La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivata sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto chiarito in diritto e, facendo applicazione dei predetti principi al caso concreto, non può non evidenziarsi, che dal compendio probatorio in atti è emerso: 1) la CTU evidenzia che “all'osservazione clinica e dai test somministrati emergono, allo stato, delle significative difficoltà a carico della che inficiano particolarmente CP_1
il ruolo genitoriale. La donna ha lasciato emergere una spiccata immaturità e la tendenza a non riuscire ad essere sufficientemente critica e lucida circa le decisioni da prendere in capo ai minori, probabilmente perché euforica e distratta dal cambiamento di vita prospettato. L'energia che ha mostrato per la nuova vita intrapresa, ma più che altro la modalità con cui ha sottovalutato le conseguenze che i minori avrebbero potuto subire per la condotta assunta, oltre che la difficoltà a comprendere chiaramente lo stato d'animo dei figli, spinge a pensare che allo stato l'umore della donna sia moderatamente orientato in senso euforico”; 2) le
4 conclusioni rese dall'esperto CTU sono avvalorate dalla osservazione dei comportamenti assunti dalla resistente la quale, in un primo momento, senza una adeguata programmazione e organizzazione, all'improvviso e nel mezzo dell'anno scolastico, avrebbe condotto con sé i minori a Roma, malgrado, oltretutto, una significativa instabilità economica/lavorativa, una casa non sufficientemente grande e senza riflettere su quanto un cambiamento di vita così radicale e improvviso avrebbe potuto inficiare sulla serenità dei figli. Inoltre, a fronte del dissenso paterno, non ha adeguatamente preparato la prole al suo allontanamento dalla casa familiare tanto che i minori hanno riferito che la madre era partita per il fine settimana e non era più tornata stabilmente, così determinando un vuoto abbandonico nei minori.
Ancora, nel tempo, la donna, anziché cercare di porre riparo alle conseguenze derivanti dalle modalità di attuazione delle scelte fatte, ha manifestato una scarsa empatia nei riguardi dei bisogni dei minori e del loro dolore, “tanto da mostrarsi apertamente amareggiata verso di loro perché non hanno accettato la compagna, il cambiamento di vita, non hanno compreso l'infelicità che viveva con il Pt_1
senza comprendere che dovrebbe essere lei a capire ed accogliere i vissuti dei minori ed attivarsi per essere più presente nella loro vita, fosse anche solo con qualche contributo alla loro gestione ed organizzazione quotidiana. Difatti, come emerso dal
MMPI-2, la donna sente di avere un controllo non sempre efficace sulle proprie emozioni e, pertanto, non ha esitato a rappresentare ai figli tutto il suo dissapore e la sua delusione” (cfr. sul punto la CTU). A ciò si è aggiunto che la resistente si è recata molto poco a vedere i figli, in estate a Roma e, in generale, in occasione delle visite ha imposto non solo la presenza, ma anche le ingerenze educative della compagna non gradita, anche per questo, ai minori, confermando per tal via la attuale scarsa lucidità, scarsa capacità contenitiva e tutelante verso la prole, oltre che l'assenza anche in termini economici e organizzativi dalla vita dei figli;
3) dall'osservazione
5 clinica e dai test somministrati dalla CTU “non emergono allo stato grandi difficoltà
a carico del l'uomo è parso sin dal primo momento molto equilibrato e con Pt_1
buone capacità critiche. Difatti, malgrado le difficoltà incontrate, relative sia al dolore legato alla chiusura della relazione con la ma in modo particolare CP_1 all'improvvisa gestione esclusiva dei minori, lo stesso ha mostrato di possedere un sufficiente controllo sulle proprie emozioni che gli consente di riuscire a gestirle anche nelle circostanze di profonda pressione e stress, così come anche emerso dal report del test MMPI-2 “le situazioni particolarmente stressanti possono preoccuparlo, ma ha sufficienti capacità per fronteggiarle, prendendo le opportune decisioni e facendo le opportune richieste agli altri”. Appare all'osservazione diretta una persona molto rigida, controllata, attenta alle regole, ma tale dato va considerato nell'eccezione positiva, poiché è parso funzionale per la gestione dei minori, che in questo momento emotivo così fragile, necessitano proprio di una cornice di contenimento, difatti malgrado la evidente rigidità, l'uomo riesce comunque ad utilizzare con i figli uno stile educativo autorevole e non autoritario. Sicuramente riferire alla minore la presenza di alcune mancanze economiche della madre Per_1
lascia intendere una certa incapacità a cogliere il valore condizionate di tale comportamento, ma come si evincerà successivamente non vi è una intenzione volontaria nell'uomo ad ostacolare la relazione madre-minori, piuttosto è emerso un dispiacere, a carico dell'uomo, per gli scarsi contatti diretti tra la madre ed i minori
( ma, allo stato, anche e la scarsa frequenza con cui la donna viene a Per_2 Per_1
visitare i figli, lasciando quindi emergere anche una buona predisposizione empatica verso i vissuti dei minori e rispetto al principio della bi-genitorialità” (cfr. sul punto elaborato peritale); 5) il ricorrente ha mostrate buone capacità organizzative, provvedendo con l'aiuto dei familiari e di una collaboratrice, ad assicurare una corretta gestione della prole. Il ricorrente ha colto il disagio dei figli e si è subito
6 rivolto ad esperti affiche aiutassero i minori a superare le difficoltà derivanti dall'improvviso mutamento dell'assetto familiare;
6) allo stato i minori manifestano un forte disagio emotivo per l'assenza della madre, una profonda rabbia per la convinzione che la madre abbia anteposto i suoi bisogni di realizzazione alle loro necessità filiali, oltre che un forte spregio per la compagna della donna, cui rimandano la colpa della separazione dei genitori e che a loro parere assorbe tutta l'attenzione della madre;
tale condizione, associata al poco tempo che i minori trascorrono con la è sicuramente segno di una condizione di pregiudizio CP_1
in atto. La chiusura e la delusione nei confronti della madre sono maggiormente evidenti in e , ma, ove i comportamenti della madre non dovessero Per_1 Per_2
mutare, sono immaginabili, secondo un giudizio prognostico, anche per la minore
7) la scarsa lucidità della resistente per la vicenda processuale emerge anche Per_3
dalla mancata contribuzione economica alle esigenze della prole (sebbene abbia dichiarato di essersi trasferita a Roma per esigenze lavorative) e il mancato deposito della documentazione reddituale nonostante l'espresso invito del giudice.
Dal sin qui detto emerge la serena convinzione da parte di questo tribunale che allo stato un affido condiviso della prole ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per i minori. I minori andranno, pertanto, affidati in via esclusiva al padre il quale potrà assumere ogni determinazione di ordinaria e straordinaria amministrazione per i figli. Allo stesso tempo, stante l'esigenza che la madre recuperi al più presto le sue piene attitudini genitoriali, si onera la resistente ad intraprendere senza indugio percorso di sostegno psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità presso struttura pubblica o convenzionata cui i SS di coordinandosi con i SS di Per_4
Comiziano, avranno cura di indirizzare la signora Controparte_1
Si prevede altresì che la madre possa vedere i figli, se questi lo desiderano e senza la presenza, allo stato pregiudizievole, della compagna, liberamente previo avviso al
7 padre almeno tre giorni prima e, comunque, non meno di due fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre alternato al periodo 31 dicembre 6 gennaio, Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni
14 gg anche da dividersi in due settimane nel periodo estivo da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno, compleanno dei minori in luogo neutro con entrambi i genitori.
Circa le questioni economiche, considerato che il padre percepisce una retribuzione mensile di circa 2.200,00 euro, è gravato da rata di mutuo, dalle spese per la collaboratrice domestica per i figli, che la resistente svolge attività lavorativa i cui redditi non sono precisati, è gravata dalle spese di viaggio per vedere i figli, si stima congruo porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando al sig. entro il 5 di ogni mese la somma di euro 300,00 Pt_1
importo da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
La madre dovrà inoltre contribuire alle spese straordinarie per la prole, spese individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, considerata la natura della controversia, vanno integralmente compensate.
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto sono invece poste integralmente, visti gli esiti degli accertamenti, a carico della signora CP_1
[...]
P. Q. M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, a modifica del decreto di omologa reso dal Tribunale di Nola in data
20.06.2022, così provvede:
a) affida i figli in via esclusiva al padre come precisato in parte motiva;
b) colloca i minori presso il padre;
c) assegna la casa familiare sita in Comiziano alla via Cimitero n. 25 al sig.
Parte_1
d) disciplina il diritto di visita della madre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando al sig. entro il 5 di ogni mese l'importo pari ad euro Pt_1
300,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
f) pone le spese straordinarie per la prole, come specificate in parte motiva, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
g) revoca con effetto dal marzo 2023 l'obbligo gravante sul di versare Pt_1
alla signora la somma di euro 750,00 mensili per il mantenimento CP_1
dei figli:
h) Onera parte resistente ad intraprendere senza indugio percorsi di sostegno alla genitorialità e psicologico individuale presso struttura pubblica o convenzionata cui i SS di Tivoli, coordinandosi con i SS di Comiziano, avranno cura di indirizzare la signora Controparte_1
i) compensa spese di lite;
j) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, integralmente a carico della signora Controparte_1
k) Si comunichi ai SS di Comiziano e Per_4
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 29.02.2024
9 Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZIONE II così composto: dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore dr.ssa Lorella Triglione giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 653/2023 RGAC e vertente tra
- nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dagli Parte_1
avvocati Mariangela e Giuseppe Rubino;
- ricorrente -
CONTRO
- nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv.to Gaetano Annunziata;
- resistente –
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Nola
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
1 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.02.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2023 il ricorrente, premesso che con decreto di omologa reso in data 20.06.2022 nel procedimento rg n. 7785/2021 il Tribunale di
Nola aveva dichiarato la separazione tra i coniugi prevedendo, tra l'altro, l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso il padre, esponeva che la resistente, nel marzo 2023, si era improvvisamente trasferita a Roma incurante delle sorti dei minori. Chiedeva pertanto l'affido esclusivo dei minori con collocamento presso di sé e assegnazione della casa familiare. Si costituiva in giudizio la resistente la quale non contestava l'avvenuto trasferimento a Roma. Chiedeva l'affido condiviso dei minori con collocamento presso il padre e regolamentazione dei tempi di permanenza della prole con la madre.
Ascoltate le parti, assunti i provvedimenti provvisori, espletata la CTU, con provvedimento del 29.02.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione sulle conclusioni formulate dalle parti.
Tanto brevemente premesso, il ricorso si è rivelato fondato e merita pertanto di essere accolto.
È pacifico ed acclarato che la resistente dal mese di marzo 2023 si è trasferita a
Roma. Questo fatto costituisce certamente un quid novi idoneo ad incidere in modo determinante sulla regolamentazione dell'assetto familiare successivo alla separazione. La resistente non si è, inoltre, opposta al collocamento dei minori presso il padre. In ogni caso, non va sottaciuto che un collocamento presso la madre, stante
2 la condizione logistica della madre la quale vive in un piccolo appartamento con una sola camera da letto, il forte disappunto che i minori nutrono nei confronti della compagna della madre e la scarsa consapevolezza della resistente circa le ripercussioni negative e pregiudizievoli che i suoi comportamenti hanno avuto sull'equilibrio dei minori, escludono la possibilità di collocare i minori presso la madre.
I minori e andranno, pertanto, collocati presso il padre Persona_1 Per_2 Per_3
cui va altresì assegnata la casa familiare sita in Comiziano alla via Cimitero n. 25.
Va, altresì revocato, con effetto dal mese di marzo 2023 l'obbligo gravante sul di versare alla signora la somma di euro 750,00 mensili per il Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli disposto in sede di omologa.
Circa il regime di affido dei minori, giova rammentare che il criterio fondamentale cui deve attenersi giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare
3 che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile
2016 n. 14728; Cassazione Civile 2015 n. 188172).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione
Civile 2017 n. 27).
L'affidamento esclusivo costituisce pertanto evenienza del tutto eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole nell'interesse esclusivo del minore (cfr.
Cassazione Civile 2014 n. 19386). La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivata sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto chiarito in diritto e, facendo applicazione dei predetti principi al caso concreto, non può non evidenziarsi, che dal compendio probatorio in atti è emerso: 1) la CTU evidenzia che “all'osservazione clinica e dai test somministrati emergono, allo stato, delle significative difficoltà a carico della che inficiano particolarmente CP_1
il ruolo genitoriale. La donna ha lasciato emergere una spiccata immaturità e la tendenza a non riuscire ad essere sufficientemente critica e lucida circa le decisioni da prendere in capo ai minori, probabilmente perché euforica e distratta dal cambiamento di vita prospettato. L'energia che ha mostrato per la nuova vita intrapresa, ma più che altro la modalità con cui ha sottovalutato le conseguenze che i minori avrebbero potuto subire per la condotta assunta, oltre che la difficoltà a comprendere chiaramente lo stato d'animo dei figli, spinge a pensare che allo stato l'umore della donna sia moderatamente orientato in senso euforico”; 2) le
4 conclusioni rese dall'esperto CTU sono avvalorate dalla osservazione dei comportamenti assunti dalla resistente la quale, in un primo momento, senza una adeguata programmazione e organizzazione, all'improvviso e nel mezzo dell'anno scolastico, avrebbe condotto con sé i minori a Roma, malgrado, oltretutto, una significativa instabilità economica/lavorativa, una casa non sufficientemente grande e senza riflettere su quanto un cambiamento di vita così radicale e improvviso avrebbe potuto inficiare sulla serenità dei figli. Inoltre, a fronte del dissenso paterno, non ha adeguatamente preparato la prole al suo allontanamento dalla casa familiare tanto che i minori hanno riferito che la madre era partita per il fine settimana e non era più tornata stabilmente, così determinando un vuoto abbandonico nei minori.
Ancora, nel tempo, la donna, anziché cercare di porre riparo alle conseguenze derivanti dalle modalità di attuazione delle scelte fatte, ha manifestato una scarsa empatia nei riguardi dei bisogni dei minori e del loro dolore, “tanto da mostrarsi apertamente amareggiata verso di loro perché non hanno accettato la compagna, il cambiamento di vita, non hanno compreso l'infelicità che viveva con il Pt_1
senza comprendere che dovrebbe essere lei a capire ed accogliere i vissuti dei minori ed attivarsi per essere più presente nella loro vita, fosse anche solo con qualche contributo alla loro gestione ed organizzazione quotidiana. Difatti, come emerso dal
MMPI-2, la donna sente di avere un controllo non sempre efficace sulle proprie emozioni e, pertanto, non ha esitato a rappresentare ai figli tutto il suo dissapore e la sua delusione” (cfr. sul punto la CTU). A ciò si è aggiunto che la resistente si è recata molto poco a vedere i figli, in estate a Roma e, in generale, in occasione delle visite ha imposto non solo la presenza, ma anche le ingerenze educative della compagna non gradita, anche per questo, ai minori, confermando per tal via la attuale scarsa lucidità, scarsa capacità contenitiva e tutelante verso la prole, oltre che l'assenza anche in termini economici e organizzativi dalla vita dei figli;
3) dall'osservazione
5 clinica e dai test somministrati dalla CTU “non emergono allo stato grandi difficoltà
a carico del l'uomo è parso sin dal primo momento molto equilibrato e con Pt_1
buone capacità critiche. Difatti, malgrado le difficoltà incontrate, relative sia al dolore legato alla chiusura della relazione con la ma in modo particolare CP_1 all'improvvisa gestione esclusiva dei minori, lo stesso ha mostrato di possedere un sufficiente controllo sulle proprie emozioni che gli consente di riuscire a gestirle anche nelle circostanze di profonda pressione e stress, così come anche emerso dal report del test MMPI-2 “le situazioni particolarmente stressanti possono preoccuparlo, ma ha sufficienti capacità per fronteggiarle, prendendo le opportune decisioni e facendo le opportune richieste agli altri”. Appare all'osservazione diretta una persona molto rigida, controllata, attenta alle regole, ma tale dato va considerato nell'eccezione positiva, poiché è parso funzionale per la gestione dei minori, che in questo momento emotivo così fragile, necessitano proprio di una cornice di contenimento, difatti malgrado la evidente rigidità, l'uomo riesce comunque ad utilizzare con i figli uno stile educativo autorevole e non autoritario. Sicuramente riferire alla minore la presenza di alcune mancanze economiche della madre Per_1
lascia intendere una certa incapacità a cogliere il valore condizionate di tale comportamento, ma come si evincerà successivamente non vi è una intenzione volontaria nell'uomo ad ostacolare la relazione madre-minori, piuttosto è emerso un dispiacere, a carico dell'uomo, per gli scarsi contatti diretti tra la madre ed i minori
( ma, allo stato, anche e la scarsa frequenza con cui la donna viene a Per_2 Per_1
visitare i figli, lasciando quindi emergere anche una buona predisposizione empatica verso i vissuti dei minori e rispetto al principio della bi-genitorialità” (cfr. sul punto elaborato peritale); 5) il ricorrente ha mostrate buone capacità organizzative, provvedendo con l'aiuto dei familiari e di una collaboratrice, ad assicurare una corretta gestione della prole. Il ricorrente ha colto il disagio dei figli e si è subito
6 rivolto ad esperti affiche aiutassero i minori a superare le difficoltà derivanti dall'improvviso mutamento dell'assetto familiare;
6) allo stato i minori manifestano un forte disagio emotivo per l'assenza della madre, una profonda rabbia per la convinzione che la madre abbia anteposto i suoi bisogni di realizzazione alle loro necessità filiali, oltre che un forte spregio per la compagna della donna, cui rimandano la colpa della separazione dei genitori e che a loro parere assorbe tutta l'attenzione della madre;
tale condizione, associata al poco tempo che i minori trascorrono con la è sicuramente segno di una condizione di pregiudizio CP_1
in atto. La chiusura e la delusione nei confronti della madre sono maggiormente evidenti in e , ma, ove i comportamenti della madre non dovessero Per_1 Per_2
mutare, sono immaginabili, secondo un giudizio prognostico, anche per la minore
7) la scarsa lucidità della resistente per la vicenda processuale emerge anche Per_3
dalla mancata contribuzione economica alle esigenze della prole (sebbene abbia dichiarato di essersi trasferita a Roma per esigenze lavorative) e il mancato deposito della documentazione reddituale nonostante l'espresso invito del giudice.
Dal sin qui detto emerge la serena convinzione da parte di questo tribunale che allo stato un affido condiviso della prole ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per i minori. I minori andranno, pertanto, affidati in via esclusiva al padre il quale potrà assumere ogni determinazione di ordinaria e straordinaria amministrazione per i figli. Allo stesso tempo, stante l'esigenza che la madre recuperi al più presto le sue piene attitudini genitoriali, si onera la resistente ad intraprendere senza indugio percorso di sostegno psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità presso struttura pubblica o convenzionata cui i SS di coordinandosi con i SS di Per_4
Comiziano, avranno cura di indirizzare la signora Controparte_1
Si prevede altresì che la madre possa vedere i figli, se questi lo desiderano e senza la presenza, allo stato pregiudizievole, della compagna, liberamente previo avviso al
7 padre almeno tre giorni prima e, comunque, non meno di due fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre alternato al periodo 31 dicembre 6 gennaio, Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni
14 gg anche da dividersi in due settimane nel periodo estivo da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno, compleanno dei minori in luogo neutro con entrambi i genitori.
Circa le questioni economiche, considerato che il padre percepisce una retribuzione mensile di circa 2.200,00 euro, è gravato da rata di mutuo, dalle spese per la collaboratrice domestica per i figli, che la resistente svolge attività lavorativa i cui redditi non sono precisati, è gravata dalle spese di viaggio per vedere i figli, si stima congruo porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando al sig. entro il 5 di ogni mese la somma di euro 300,00 Pt_1
importo da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
La madre dovrà inoltre contribuire alle spese straordinarie per la prole, spese individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, considerata la natura della controversia, vanno integralmente compensate.
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto sono invece poste integralmente, visti gli esiti degli accertamenti, a carico della signora CP_1
[...]
P. Q. M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, a modifica del decreto di omologa reso dal Tribunale di Nola in data
20.06.2022, così provvede:
a) affida i figli in via esclusiva al padre come precisato in parte motiva;
b) colloca i minori presso il padre;
c) assegna la casa familiare sita in Comiziano alla via Cimitero n. 25 al sig.
Parte_1
d) disciplina il diritto di visita della madre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando al sig. entro il 5 di ogni mese l'importo pari ad euro Pt_1
300,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
f) pone le spese straordinarie per la prole, come specificate in parte motiva, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
g) revoca con effetto dal marzo 2023 l'obbligo gravante sul di versare Pt_1
alla signora la somma di euro 750,00 mensili per il mantenimento CP_1
dei figli:
h) Onera parte resistente ad intraprendere senza indugio percorsi di sostegno alla genitorialità e psicologico individuale presso struttura pubblica o convenzionata cui i SS di Tivoli, coordinandosi con i SS di Comiziano, avranno cura di indirizzare la signora Controparte_1
i) compensa spese di lite;
j) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, integralmente a carico della signora Controparte_1
k) Si comunichi ai SS di Comiziano e Per_4
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 29.02.2024
9 Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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