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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/03/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1263/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIANI FRANCO e Controparte_1 C.F._1 dell'avv. AMORETTI MARIA CRISTINA ( VIA CAIROLI 22 16035 C.F._2
RAPALLO; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FABIANI FRANCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIVELLINI ANDREA, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CECCARDI 4/19 16100 GENOVA presso il difensore avv.
RIVELLINI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato telematicamente la precisazione delle loro conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 14 La presente causa ha ad oggetto l'azione di accertamento e di ripetizione di diverse nullità relativamente al rapporto contrattuale oramai estinto di conto corrente n. 90620 stipulato il 1.1.1985 e sul quale vi è stata negli anni la concessione di credito. Si tratta di un rapporto contrattuale sorto con la madre dell'odierno attore, che venne estinto su richiesta di il 29 aprile Controparte_3 Parte_1
2022.
Nel corso del giudizio è stata espletata la CTU.
Le domande
L'attrice ha svolto le seguenti domande: 1) illegittimità per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
2) applicazione della Commissione di IM PE e di spese di chiusura trimestrale non pattuite;
3) mancata pattuizione degli interessi creditori
Ha quindi richiesto la rideterminazione del saldo e la conseguente restituzione dell'indebito.
L'istituto di credito ha eccepito l'insufficienza della documentazione prodotta in giudizio dall'attore, costituita, oltre che dalla documentazione contrattuale, dai soli estratti scalari, non completi perché decorrenti dal 1995 (e non dall'origine del rapporto, ossia dal 1985) e mancanti di diversi periodi intermedi;
inoltre ha eccepito la prescrizione, ritenendo infondate nel merito le domande attoree.
1. Sull'anatocismo
Il contratto è stato stipulato prima dell'emanazione della delibera CICR del 9.2.2000 (2.1.1985).
Essendo precedente al 1° luglio 2000 non è possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, sulla base della ormai granitica giurisprudenza inaugurata dalla Corte di Cassazione nel 1999 e mai più disattesa nei 15 anni successivi, ed anzi ribadita più volte sia a sezioni semplici (Cass. n. 2374/1999,
Cass. n. 3096/1999, Cass. n. 12507/1999, Cass. n. 6263/2001, Cass. n. 1281/2002, Cass. n. 4490/2002,
Cass. n. 4498/2002, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 14091/2002, Cass. n. 17338/2002, Cass. n.
17813/2002, Cass. n. 2593/2003, Cass. n. 12222/2003, Cass. n. 13739/2003, Cass. n. 4092/2005, Cass.
n. 4093/2005, Cass. n. 4094/2005, Cass. n. 4095/2005, Cass. n. 6187/2005, Cass. n. 7539/2005, Cass.
n. 10599/2005, Cass. n. 10376/2006, Cass. n. 11749/2006, Cass. n. 11466/2008), sia a Sezioni Unite
(Cass. Sez. Un. n. 21095/2004, Cass. Sez. Un. n. 24418/2010), precisando poi che la banca neppure può invocare l'istituto dell'overruling a tutela di un suo incolpevole affidamento, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante la materia sostanziale e non processuale (Cass. n.
20172/2013).
pagina 2 di 14 Come già affermato da questo giudice in diverse sentenze (v. ex pluribus sent. 2533/21)
“partendo dal dato normativo dell'art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale che consente
l'anatocismo solo con il doppio limite di una domanda giudiziale o una convenzione posteriore alla scadenza, e di interessi dovuti da almeno sei mesi, è stato chiarito che gli usi contrari richiamati dalla norma e che alla stessa possono derogare, sono usi normativi e non negoziali. Ciò posto, è stato evidenziato come non esista alcun elemento che autorizzi a parlare di usi normativi che consentano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito: infatti, dal punto di vista oggettivo tale previsione è unicamente riconducibile alle norme interne dell'ABI (che hanno mera natura pattizia), e l'inserimento nelle raccolte delle Camere di Commercio è una presunzione dell'esistenza di un uso e non già della sua natura normativa piuttosto che negoziale;
da un punto di vista soggettivo, difetta in ogni caso l'elemento della opinio iuris ac necessitatis, posto che
l'accettazione da parte della clientela di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale di quelli attivi non è sentita come conforme al diritto oggettivo, ma solo come presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, dato il suo inserimento nei moduli. La conclusione è che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è basata su un uso negoziale e non su norma consuetudinaria;
e pertanto, tale previsione è nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c.
Non risulta neppure successivamente né la pari capitalizzazione né l'espressa pattuizione delle parti”.
Non è tal fine sufficiente neppure la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o con comunicazione mediante estratti conto poiché è necessaria una specifica approvazione per iscritto della nuova pattuizione: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n.
342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9140/2020).
Non può neppure ritenersi, come deduce la difesa della convenuta, che con l'ultima modifica dell'art. 120 TUB l'abrogazione dell'anatocismo non sarebbe immediatamente applicabile dal
1.1.2014, con conseguente legittimità della sua applicazione.
pagina 3 di 14 Secondo la convenuta l'efficacia dell'art. 120 TUB sarebbe subordinata all'emissione di decreti attuativi, che nel periodo di interesse (anno 2014) non erano stati emanati.
Quindi occorre stabilire se l'art. 1, comma 629 della l. 147/2013 (“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”) abbia o meno immediata efficacia.
Sul punto si ritiene non condivisibile l'interpretazione della disposizione de qua secondo cui la prescrizione in essa contenuta non sarebbe immediatamente efficace, ma rimanderebbe ad una delibera del CICR le modalità concrete e i criteri per rendere operativo il divieto di produzione di interessi ulteriori da parte degli interessi periodicamente capitalizzati.
Invero, l'art. 120 TUB, come innovato dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629,
«non può che essere inteso come rivolto a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa dettata dall'art. 1283
c.c. (con l'effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l'anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale, oggi l'art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggiore rigore, capovolgendo la disciplina previgente).
[…] Una volta riconosciuto come l'articolo in esame vieti in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto
o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sottordinata» (cfr. Ord. Trib. Milano 3 e 25 aprile 2015).
pagina 4 di 14 In sostanza, venuta meno la fonte primaria (pregressa formulazione del secondo comma dell'art. 120 T.U.B., versione 2013), che legittimava in via di specialità l'anatocismo bancario in deroga al generale divieto di cui all'art. 1283 c.c., riprende immediato vigore (con efficacia ex nunc riguardo ai rapporti in corso), la disciplina imperativa dettata dalla norma generale, che di fatto preclude l'anatocismo (cfr. App. Genova 17 marzo 2014; Trib. Milano 25 marzo 2015 e 3 aprile 2015; Trib.
Cuneo 29 giugno 2015 e 10 agosto 2015; Trib. Milano 1° luglio 2015, 29 luglio 2015, 8 agosto 2015 e
1° ottobre 2015; Trib. Biella 7 luglio 2015; Trib. Roma 20 ottobre 2015; Trib. Campobasso 3 gennaio
2015; Trib. Pavia 21 aprile 2016; v. anche Collegio Coordinamento ABF n. 7854/2015).
Concludendo, nel caso di specie, la risalenza del rapporto contrattuale (anteriore alla delibera
CICR del 2000) e l'esplicito divieto di anatocismo anche dopo la modifica dell'art. 120 TUB, portano all'espunzione dell'indebita capitalizzazione al rapporto di specie.
Il CTU ha quantificato tale somma in € 107.955,12
2. Sulla Commissione di IM PE, Commissione di Istruttoria Veloce e Commissione messa a disposizione fondi, spese di chiusura non pattuite pagina 5 di 14 Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, deve certamente affermarsene la validità, tanto che il legislatore ha espressamente normato tale tipologia di clausole, normalmente inserite nei contratti di conto corrente bancario affidati, con il DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008
n. 185 (in Suppl. ordinario n. 263 alla Gazz. Uff., 29 novembre, n. 280). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n.
2. La disposizione di legge subordina la validità di tali clausole a determinati presupposti (in particolare la permanenza del saldo a debito per un numero continuativo di giorni) la cui mancanza comporta la nullità espressa della stessa commissione concordata. Tuttavia, nessuna delle numerose norme che si sono succedute nel tempo ha previsto, per tali clausole, una nullità espressa incondizionata e assoluta, limitandosi a subordinarne la legittimità a determinati presupposti. Talché, a fronte di un espresso riconoscimento legislativo, appare difficile accedere all'assunto, prospettato anche dalla difesa attorea, di una loro nullità per mancanza di causa.
Se infatti così fosse il legislatore, a fronte dei contrasti giurisprudenziale sorti sulla validità di tali clausole bancarie, si sarebbe semplicemente limitato a stabilire la nullità delle commissioni addebitate dalla banca per l'utilizzo dell'affidamento concesso. Invece la scelta del legislatore si è orientata, anche negli ultimi interventi normativi sul punto, ad ammettere – pur variando i presupposti legittimanti – la validità di commissioni che prevedono una forma di remunerazione dell'affidamento ulteriore rispetto agli interessi. Talché, a fronte di tale evoluzione legislativa univocamente orientata ad ammettere forme di remunerazione dell'affidamento utilizzato, appare difficile accedere alla tesi della nullità per mancanza di causa. D'altronde la stessa Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione Civile Sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006), nel definire la commissione di massimo scoperto, come “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, ne ha ritenuto la validità negoziale
Occorre quindi valutare se nel caso di specie essa sia determinata o determinabile. Si concorda con quanto affermato dal CTU:
“nella lettera-contratto di apertura del c/c ordinario n. 906/20 del 2 gennaio 1985 è presente la seguente clausola relativa alla cms “una commissione di utilizzo nella misura del 0,125% trimestrale sul massimo scoperto”. Tale clausola appare determinata in quanto è espressamente prevista la misura (0,125%), la periodicità (trimestrale) e la modalità di calcolo. Lo scrivente, pertanto, dopo avere verificato che la cms è stata correttamente applicata fino al 29 gennaio 2009, non ritiene di dover eliminare gli addebiti a tale titolo che, sino al 29 gennaio 2009, risultano pari ad Euro
15.963,41;
pagina 6 di 14 agli atti non è presente alcuna specifica pattuizione contrattuale relativa sia alla cms, per il periodo successivo al 29 gennaio 2009, che alla cmdf e alla civ. Pertanto tali commissioni dovranno essere eliminate. Lo scrivente procederà, pertanto, ad eliminare, in sede di ricalcolo del c/c in esame, le seguenti commissioni per un importo complessivo di Euro 9.823,98”
Il ctu ha altresì calcolato € 17.880,59 per spese di chiusura trimestrale non pattuite, spese che sono da eliminare in quanto “agli atti non è presente alcuna pattuizione in merito”.
3. interessi creditori
Nel procedere ai conteggi bisogna considerare altresì gli interessi creditori che, come può vedersi dal contratto prodotto agli atti, non sono stati pattuiti. In tal caso non può applicarsi l'art. 117
TUB come richiesto dall'attore, in quanto il contratto è del 1985 e quindi anteriore alla previsione normativa dell'art. 117 TUB, entrata per la prima volta in vigore dal 1.1.1994 (e successivamente sottoposta a diverse modifiche).
La Corte di Cassazione, in proposito, con la sentenza n. 4490/2002 ha chiarito che, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio
1992, n.154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, non essendo applicabile la nuova normativa, la validità della clausola relativa agli interessi deve, infatti, essere valutata esclusivamente in base all'art. 1284 comma terzo c.c., essendo condizionata la validità della pattuizione contenente la determinazione degli interessi unicamente al rispetto del requisito della forma scritta ed alla fissazione di un saggio di interesse determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati. Qualora la clausola sia nulla, i tassi debitori applicabili, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 154/1992, sono nulli laddove abbiano superato la misura legale. Il principio affermato per gli interessi debitori deve estendersi anche a quelli creditori, coinvolgendo la generica applicazione della misura degli interessi.
Pertanto, considerato che il contratto di conto corrente in relazione al quale si controverte è stato aperto prima della entrata in vigore della Legge n. 154 del 17 febbraio 1992, ne deriva inesorabilmente la non debenza, ex art. 1284 c.c. degli intessi in misura superiore al saggio legale e la determinazione –
e il conteggio – degli interessi creditori nella misura legale. Ciò non vale, nel caso di specie per gli interessi debitori che sono stati invece specificamente pattuiti.
4. Sulla completezza della documentazione pagina 7 di 14 In giudizio ha prodotto soltanto gli estratti conto scalari, a decorrere dal 1995 e con dei CP_1
buchi intermedi. Ciò, come vedremo nel corso della motivazione, non esclude la possibilità di procedere ai conteggi, ma ha effetti sulla possibilità di individuazione le singole rimesse e di distinzione della loro natura: se solutorie o ripristinatorie.
Non può condividersi la tesi difensiva della secondo la quale la mancanza di tutti gli CP_2
estratti conto e la presenza dei soli scalari corrisponderebbe ad una mancanza di prova e comporterebbe il rigetto della domanda attorea;
e ciò in quanto il CTU con un'argomentazione logica ed approfondita ha dato conto della possibilità, sulla base degli scalari, di ricostruire, nei limiti che a breve si vedranno,
l'andamento del rapporto, con la possibilità di eliminare gli addebiti illegittimi (anatocismo e cms).
In tal senso occorre considerare come la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. Sez. I Sent.,
02/05/2019, n. 11543) abbia ritenuto che la mancanza di parte della documentazione di per sé non comporti il rigetto della domanda di chi era onerato dalla relativa prova. Occorre infatti considerare se siano agli atti ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete potendo valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso (v. in tal senso sent. Cass. n.
11543/2019 e n. 31187/2018).
Bisogna a questo punto ricordare che cosa sono gli scalari e gli estratti conto. I primi sono fondamentali, permettendo di valutare i conteggi operati dalla banca (e quindi la corretta applicazione delle condizioni contrattuali). Si consideri come ai fini del calcolo degli interessi è importante il riassunto scalare, in cui vengono riepilogati i saldi giornalieri del conto corrente derivanti dai movimenti riordinati per data valuta. Nel riassunto scalare vengono riportati i seguenti dati: data valuta, saldo giornaliero, numero di giorni in cui il saldo rimane invariato, il tasso applicato nel giorno (opzionale) ed infine i numeri debitori/creditori. I numeri debitori/creditori vengono calcolati moltiplicando il saldo giornaliero (riportato nel riassunto scalare) per il numero di giorni in cui il saldo
è rimasto invariato. A seconda che il saldo sia passivo (negativo) o attivo (positivo), si avranno numeri debitori o creditori. Vi è quindi la compilazione di due prospetti: l'estratto conto, nel quale le operazioni vengono registrate in ordine di data man mano che vengono effettuate, e lo scalare interessi, detto anche staffa, nel quale le operazioni, al momento della chiusura del conto corrente, vengono riportate in ordine di valuta (in tale ultimo documento i saldi in valute delle singole operazioni sono ordinati cronologicamente e sugli stessi vengono calcolati, a seconda che il c/c presenti un saldo attivo o passivo, gli interessi debitori e creditori. Il riepilogo del calcolo degli interessi attivi e passivi da parte della banca è contenuto nell'ultima parte del riassunto scalare in appositi prospetti che individuano per i numeri debitori e per i numeri creditori il tasso di interesse corrispondente, con relativa decorrenza).
pagina 8 di 14 Per quanto riguarda la mancanza degli scalari dall'inizio del rapporto e la mancanza di alcuni di essi (si tratta di sette trimestri) è utile richiamare i chiari principi enunciati ultimamente, a conferma di un indirizzo oramai consolidato, della Corte di legittimità, la quale ha distinto a seconda che l'azione di svolta dal cliente o dalla banca: “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore,
l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta
l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il
pagina 9 di 14 correntista all'esito del ricalcolo. (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 1763 del 17/01/2024). Nell'operazione contabile il CTU, come dallo stesso chiaramente illustrato, ha dichiarato “nei trimestri carenti di documentazione non verranno ovviamente stralciati interessi anatocistici o le competenze indebite e inserita una registrazione di raccordo tra il saldo finale dell'ec precedente e quello iniziale del primo estratto conto successivo a quello mancante” (pag. 5 relazione)… per quanto attiene ai periodi carenti di documentazione il CTU evidenzia che la mancanza dell'estratto conto di uno o più trimestri non potrà dare origine ad alcun rimborso per i periodi mancanti a favore di Parte attrice, ma con una opportuna scrittura sintetica di collegamento tra l'ultimo saldo disponibile dall'estratto conto precedente e il primo saldo disponibile dell'estratto conto successivo è possibile proseguire nella ricostruzione del saldo, senza inficiare il ricalcolo del saldo fino a quella data”
Il CTU è quindi riuscito a calcolare ed espungere in quanto non correttamente pattuiti, anatocismo, cms dal 29 gennaio 2009 e spese di chiusura trimestrale (che il ctu ha confermato non essere stati pattuiti).
La mancanza degli estratti conto integrali – e la presenza dei soli scalari - produce invece rilevantissimi effetti sulla prescrizione, impedendo di poter valutare la natura delle diverse rimesse e quindi l'individuazione di quelle eventualmente prescrivibili.
5. Sulla prescrizione
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione di ogni eventuale somma addebitata nel decennio antecedente il 9.1.2018, quando vi fu la comunicazione della costituzione in mora (v. Doc. 1). Il CTU ha fatto, in termini di prescrizione, una duplice valutazione: in un caso non applicando nessuna prescrizione e nell'altro, considerando un'ordinanza un po' risalente dell'ex Presidente di Sezione, dott.
del 20 febbraio 2017 (che indicava quanto segue: “bisogna però osservare che dagli scalari, Per_1
pur non potendosi desumere quali siano stati i singoli movimenti di ogni giornata, si evincono i saldi giornalieri nonché l'ammontare degli interessi e della commissione applicata. In questa ottica, le rimesse solutorie di cui al punto 5 del quesito potranno identificarsi nelle somme algebriche dei movimenti di ciascun giorno che abbiano dato luogo ad un rientro dallo scoperto extra fido o, in mancanza di fido, ad una diminuzione del saldo debitore”) ha considerato la prescrizione pur in assenza di tutti gli estratti conto. Questo giudice ritiene di non seguire –come già fatto in passato (v. mia sentenza n. 2533/21 e, in termini, sentenza dott.ssa Gabriel 874/23) - tale risalente indirizzo di una parte, per quanto molto autorevole, di Sezione sulla base delle seguenti argomentazioni.
pagina 10 di 14 Lo stesso CTU, a pag. 4 della propria relazione, ha dichiarato “gli estratti conto prodotti sono tutti scalari, per cui la verifica delle rimesse solutorie non risulta tecnicamente praticabile”. Ed infatti la presenza dei soli scalari porta ad avere a disposizione solo i saldi ordinati per data valuta, e non del dettaglio delle singole operazioni, senza che si possa così desumere l'importo delle rimesse operate sul conto corrente, anche perchè risulta indispensabile disporre sia dell'importo, sia della data valuta, sia della data contabile di ogni singolo movimento. Devono allora riprendersi i risultati attinti dalla giurisprudenza in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, al fine di accertare se, e in quale misura, la rimessa abbia funzione solutoria;
non sono idonei “il criterio del «saldo contabile», che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né quello del «saldo per valuta», che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi” (Cass. 15.7.2010 n. 16608; conformi Cass. 14.4.2010 n. 8953; Cass. 10.9.2002 n. 13143;
Cass.
3.1.1996 n. 12). La copertura o meno del conto va per contro accertata, secondo la medesima giurisprudenza, con riferimento al saldo disponibile “da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca”. Quest'ultima, data di esecuzione, coincide presuntivamente col saldo per valuta nel caso di rimesse di titoli all'ordine (versamento di assegni) e col saldo contabile nel caso di operazioni per contanti, infine “nel caso di operazioni su titoli e di movimenti per i quali la disponibilità coincide con la data dell'operazione, il saldo disponibile deve essere ricostruito secondo una interpolazione tra dati per valuta e quelli contabili, a seconda del tipo di operazione” (Cass. 22.3.2010 n. 6903). Da questa considerazione emerge, in modo evidente,
l'insufficienza dei soli riassunti scalari, dai quali risultano i soli saldi giornalieri ordinati per “data valuta”, a verificare, secondo il criterio della data di disponibilità delle singole operazioni, l'esistenza di uno scoperto di conto e l'idoneità della rimessa in conto a ridurre e-o estinguere l'anzidetto scoperto, temi per i quali appare invece necessario esaminare la movimentazione del c/c quale risultante dal c.d. foglio movimenti, dove le operazioni sono classificate per tipo, data contabile e data valuta. (v. in termini sentenza Tribunale di Torino, dott. Enrico Astuni, n. 1078/2023).
pagina 11 di 14 In particolare, nella situazione di totale assenza del “dettaglio dei movimenti del conto corrente”, assenza – o almeno grave carenza – di “riassunti scalari” completi: 1) non è possibile evidenziare saldi iniziali e finali di periodo, poiché mancano completamente i “dettagli dei movimenti del conto corrente”; 2) non è possibile accertare la natura degli addebiti dalla movimentazione effettiva del conto corrente (di nuovo, per mancanza dei “dettagli dei movimenti del conto corrente”), di modo che le rettifiche da apportare per la rideterminazione dei saldi debitori – in funzione della depurazione del saldo da interessi passivi capitalizzati, c.m.s. spese di conto non dovute ecc. – dovrebbero farsi in base a “mere presunzioni” (e così fa infatti il ctu in seguito al calcolo che a lui è stato richiesto come da lui stesso affermato a pag. 6 e 7 della relazione “la differenza dei saldi porterebbe ad evidenziare rimesse solutorie solo per la differenza tra due saldi e quindi in misura presumibilmente inferiore in caso di movimenti di segno contrario nella stessa data valuta”); 3) la carenza dei “dettagli dei movimenti del conto corrente” impedisce di individuare eventuali somme in accredito che possano intendersi pagamenti (rimesse solutorie) di quanto annotato.
Da tale impossibilità occorre valutare quale delle due parti processuali sia onerata della relativa prova per considerare chi ne debba processualmente rispondere.
In materia è intervenuto, dopo lungo contrasto in seno alle Sezioni della Suprema Corte,
l'arresto delle Sezioni Unite (n. 15895/2019), le quali hanno chiarito come “l'onere di allegazione sia concettualmente distinto dall'onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione, costituisce per il giudice regola di definizione del processo e, la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessarietà dell'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione… Non è ozioso, infatti, rilevare che l'aver assolto all'onere di allegazione non significa avere proposto una domanda o un'eccezione fondata, in quanto l'allegazione deve, poi, esser provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze probatorie devono, infine, esser valutate, in fatto e in diritto, dal giudice”.
Ed allora, l'impossibilità di valutare la natura delle rimesse e quindi la prescrizione, deve essere posta in capo alla banca, che avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto. La si è invece CP_2
limitata a produrre solo un anno di estratti conto (doc. 4 parte convenuta); ciò che non permette, sia in considerazione di quanto sopra indicato, sia in considerazione del fatto che per procedersi alla valutazione tecnica il ctu, per giurisprudenza oramai uniforme (v. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 21646 del 05/09/2018), deve considerare il saldo depurato, di procedere a calcoli corretti.
pagina 12 di 14 Non potrà quindi essere considerata alcuna prescrizione.
In relazione al rapporto contrattuale oggetto di causa il saldo ricalcolato dal CTU vede un credito a favore del correntista di € 149.691,81, somma che, essendo il conto oramai estinto, dovrà essere versata all'attore, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati, senza operare l'aumento richiesto ex art. 4 c 1 bis DM
55/2014 non essendo gli atti attorei redatti con tecniche informatiche tali da permettere la ricerca ipertestuale
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase, Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 1.500,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato: € 5.000,00
Fase decisionale, valore personalizzato: € 4.000,00
Compenso tabellare, € 13.052,00
Anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa seguono la soccombenza.
pagina 13 di 14 A tali spese vanno aggiunte anche quelle sostenute per il CTP, come da pro forma di fattura, e pari ad € 4.250,00 oltre IVA ed oneri accessori, atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. 9549/2009). Come altresì chiarito, tali costi costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno da risarcire sicchè le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue. Costituendo spese ed avendo il difensore dichiarato di averle anticipate, anch'esse saranno oggetto di distrazione ex art. 92 c.p.c. insieme ai compensi e agli esborsi.
PQM
il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea, dichiara l'illegittima applicazione delle voci come meglio specificate in parte motiva e per l'effetto ridetermina il saldo del conto corrente oggetto di causa nella misura di € 149.691,81 e per l'effetto condanna la convenuta a versare a
[...] la somma di € 149.691,81 oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al CP_1
saldo;
2. Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € CP_2 Controparte_1
13.052,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, oltre 15% spese generali, IVA
e CPA, oltre € 4.250,00 oltre IVA ed oneri accessori per spese di CTP, spese da distrarsi in favore del difensore che ha dichiarato di averle anticipate;
3. Pone le spese della CTU contabile, come già liquidate in corso di causa, a carico di parte soccombente.
Genova, 21 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1263/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIANI FRANCO e Controparte_1 C.F._1 dell'avv. AMORETTI MARIA CRISTINA ( VIA CAIROLI 22 16035 C.F._2
RAPALLO; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FABIANI FRANCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIVELLINI ANDREA, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CECCARDI 4/19 16100 GENOVA presso il difensore avv.
RIVELLINI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato telematicamente la precisazione delle loro conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 14 La presente causa ha ad oggetto l'azione di accertamento e di ripetizione di diverse nullità relativamente al rapporto contrattuale oramai estinto di conto corrente n. 90620 stipulato il 1.1.1985 e sul quale vi è stata negli anni la concessione di credito. Si tratta di un rapporto contrattuale sorto con la madre dell'odierno attore, che venne estinto su richiesta di il 29 aprile Controparte_3 Parte_1
2022.
Nel corso del giudizio è stata espletata la CTU.
Le domande
L'attrice ha svolto le seguenti domande: 1) illegittimità per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
2) applicazione della Commissione di IM PE e di spese di chiusura trimestrale non pattuite;
3) mancata pattuizione degli interessi creditori
Ha quindi richiesto la rideterminazione del saldo e la conseguente restituzione dell'indebito.
L'istituto di credito ha eccepito l'insufficienza della documentazione prodotta in giudizio dall'attore, costituita, oltre che dalla documentazione contrattuale, dai soli estratti scalari, non completi perché decorrenti dal 1995 (e non dall'origine del rapporto, ossia dal 1985) e mancanti di diversi periodi intermedi;
inoltre ha eccepito la prescrizione, ritenendo infondate nel merito le domande attoree.
1. Sull'anatocismo
Il contratto è stato stipulato prima dell'emanazione della delibera CICR del 9.2.2000 (2.1.1985).
Essendo precedente al 1° luglio 2000 non è possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, sulla base della ormai granitica giurisprudenza inaugurata dalla Corte di Cassazione nel 1999 e mai più disattesa nei 15 anni successivi, ed anzi ribadita più volte sia a sezioni semplici (Cass. n. 2374/1999,
Cass. n. 3096/1999, Cass. n. 12507/1999, Cass. n. 6263/2001, Cass. n. 1281/2002, Cass. n. 4490/2002,
Cass. n. 4498/2002, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 14091/2002, Cass. n. 17338/2002, Cass. n.
17813/2002, Cass. n. 2593/2003, Cass. n. 12222/2003, Cass. n. 13739/2003, Cass. n. 4092/2005, Cass.
n. 4093/2005, Cass. n. 4094/2005, Cass. n. 4095/2005, Cass. n. 6187/2005, Cass. n. 7539/2005, Cass.
n. 10599/2005, Cass. n. 10376/2006, Cass. n. 11749/2006, Cass. n. 11466/2008), sia a Sezioni Unite
(Cass. Sez. Un. n. 21095/2004, Cass. Sez. Un. n. 24418/2010), precisando poi che la banca neppure può invocare l'istituto dell'overruling a tutela di un suo incolpevole affidamento, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante la materia sostanziale e non processuale (Cass. n.
20172/2013).
pagina 2 di 14 Come già affermato da questo giudice in diverse sentenze (v. ex pluribus sent. 2533/21)
“partendo dal dato normativo dell'art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale che consente
l'anatocismo solo con il doppio limite di una domanda giudiziale o una convenzione posteriore alla scadenza, e di interessi dovuti da almeno sei mesi, è stato chiarito che gli usi contrari richiamati dalla norma e che alla stessa possono derogare, sono usi normativi e non negoziali. Ciò posto, è stato evidenziato come non esista alcun elemento che autorizzi a parlare di usi normativi che consentano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito: infatti, dal punto di vista oggettivo tale previsione è unicamente riconducibile alle norme interne dell'ABI (che hanno mera natura pattizia), e l'inserimento nelle raccolte delle Camere di Commercio è una presunzione dell'esistenza di un uso e non già della sua natura normativa piuttosto che negoziale;
da un punto di vista soggettivo, difetta in ogni caso l'elemento della opinio iuris ac necessitatis, posto che
l'accettazione da parte della clientela di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale di quelli attivi non è sentita come conforme al diritto oggettivo, ma solo come presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, dato il suo inserimento nei moduli. La conclusione è che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è basata su un uso negoziale e non su norma consuetudinaria;
e pertanto, tale previsione è nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c.
Non risulta neppure successivamente né la pari capitalizzazione né l'espressa pattuizione delle parti”.
Non è tal fine sufficiente neppure la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o con comunicazione mediante estratti conto poiché è necessaria una specifica approvazione per iscritto della nuova pattuizione: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n.
342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9140/2020).
Non può neppure ritenersi, come deduce la difesa della convenuta, che con l'ultima modifica dell'art. 120 TUB l'abrogazione dell'anatocismo non sarebbe immediatamente applicabile dal
1.1.2014, con conseguente legittimità della sua applicazione.
pagina 3 di 14 Secondo la convenuta l'efficacia dell'art. 120 TUB sarebbe subordinata all'emissione di decreti attuativi, che nel periodo di interesse (anno 2014) non erano stati emanati.
Quindi occorre stabilire se l'art. 1, comma 629 della l. 147/2013 (“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”) abbia o meno immediata efficacia.
Sul punto si ritiene non condivisibile l'interpretazione della disposizione de qua secondo cui la prescrizione in essa contenuta non sarebbe immediatamente efficace, ma rimanderebbe ad una delibera del CICR le modalità concrete e i criteri per rendere operativo il divieto di produzione di interessi ulteriori da parte degli interessi periodicamente capitalizzati.
Invero, l'art. 120 TUB, come innovato dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629,
«non può che essere inteso come rivolto a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa dettata dall'art. 1283
c.c. (con l'effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l'anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale, oggi l'art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggiore rigore, capovolgendo la disciplina previgente).
[…] Una volta riconosciuto come l'articolo in esame vieti in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto
o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sottordinata» (cfr. Ord. Trib. Milano 3 e 25 aprile 2015).
pagina 4 di 14 In sostanza, venuta meno la fonte primaria (pregressa formulazione del secondo comma dell'art. 120 T.U.B., versione 2013), che legittimava in via di specialità l'anatocismo bancario in deroga al generale divieto di cui all'art. 1283 c.c., riprende immediato vigore (con efficacia ex nunc riguardo ai rapporti in corso), la disciplina imperativa dettata dalla norma generale, che di fatto preclude l'anatocismo (cfr. App. Genova 17 marzo 2014; Trib. Milano 25 marzo 2015 e 3 aprile 2015; Trib.
Cuneo 29 giugno 2015 e 10 agosto 2015; Trib. Milano 1° luglio 2015, 29 luglio 2015, 8 agosto 2015 e
1° ottobre 2015; Trib. Biella 7 luglio 2015; Trib. Roma 20 ottobre 2015; Trib. Campobasso 3 gennaio
2015; Trib. Pavia 21 aprile 2016; v. anche Collegio Coordinamento ABF n. 7854/2015).
Concludendo, nel caso di specie, la risalenza del rapporto contrattuale (anteriore alla delibera
CICR del 2000) e l'esplicito divieto di anatocismo anche dopo la modifica dell'art. 120 TUB, portano all'espunzione dell'indebita capitalizzazione al rapporto di specie.
Il CTU ha quantificato tale somma in € 107.955,12
2. Sulla Commissione di IM PE, Commissione di Istruttoria Veloce e Commissione messa a disposizione fondi, spese di chiusura non pattuite pagina 5 di 14 Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, deve certamente affermarsene la validità, tanto che il legislatore ha espressamente normato tale tipologia di clausole, normalmente inserite nei contratti di conto corrente bancario affidati, con il DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008
n. 185 (in Suppl. ordinario n. 263 alla Gazz. Uff., 29 novembre, n. 280). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n.
2. La disposizione di legge subordina la validità di tali clausole a determinati presupposti (in particolare la permanenza del saldo a debito per un numero continuativo di giorni) la cui mancanza comporta la nullità espressa della stessa commissione concordata. Tuttavia, nessuna delle numerose norme che si sono succedute nel tempo ha previsto, per tali clausole, una nullità espressa incondizionata e assoluta, limitandosi a subordinarne la legittimità a determinati presupposti. Talché, a fronte di un espresso riconoscimento legislativo, appare difficile accedere all'assunto, prospettato anche dalla difesa attorea, di una loro nullità per mancanza di causa.
Se infatti così fosse il legislatore, a fronte dei contrasti giurisprudenziale sorti sulla validità di tali clausole bancarie, si sarebbe semplicemente limitato a stabilire la nullità delle commissioni addebitate dalla banca per l'utilizzo dell'affidamento concesso. Invece la scelta del legislatore si è orientata, anche negli ultimi interventi normativi sul punto, ad ammettere – pur variando i presupposti legittimanti – la validità di commissioni che prevedono una forma di remunerazione dell'affidamento ulteriore rispetto agli interessi. Talché, a fronte di tale evoluzione legislativa univocamente orientata ad ammettere forme di remunerazione dell'affidamento utilizzato, appare difficile accedere alla tesi della nullità per mancanza di causa. D'altronde la stessa Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione Civile Sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006), nel definire la commissione di massimo scoperto, come “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, ne ha ritenuto la validità negoziale
Occorre quindi valutare se nel caso di specie essa sia determinata o determinabile. Si concorda con quanto affermato dal CTU:
“nella lettera-contratto di apertura del c/c ordinario n. 906/20 del 2 gennaio 1985 è presente la seguente clausola relativa alla cms “una commissione di utilizzo nella misura del 0,125% trimestrale sul massimo scoperto”. Tale clausola appare determinata in quanto è espressamente prevista la misura (0,125%), la periodicità (trimestrale) e la modalità di calcolo. Lo scrivente, pertanto, dopo avere verificato che la cms è stata correttamente applicata fino al 29 gennaio 2009, non ritiene di dover eliminare gli addebiti a tale titolo che, sino al 29 gennaio 2009, risultano pari ad Euro
15.963,41;
pagina 6 di 14 agli atti non è presente alcuna specifica pattuizione contrattuale relativa sia alla cms, per il periodo successivo al 29 gennaio 2009, che alla cmdf e alla civ. Pertanto tali commissioni dovranno essere eliminate. Lo scrivente procederà, pertanto, ad eliminare, in sede di ricalcolo del c/c in esame, le seguenti commissioni per un importo complessivo di Euro 9.823,98”
Il ctu ha altresì calcolato € 17.880,59 per spese di chiusura trimestrale non pattuite, spese che sono da eliminare in quanto “agli atti non è presente alcuna pattuizione in merito”.
3. interessi creditori
Nel procedere ai conteggi bisogna considerare altresì gli interessi creditori che, come può vedersi dal contratto prodotto agli atti, non sono stati pattuiti. In tal caso non può applicarsi l'art. 117
TUB come richiesto dall'attore, in quanto il contratto è del 1985 e quindi anteriore alla previsione normativa dell'art. 117 TUB, entrata per la prima volta in vigore dal 1.1.1994 (e successivamente sottoposta a diverse modifiche).
La Corte di Cassazione, in proposito, con la sentenza n. 4490/2002 ha chiarito che, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio
1992, n.154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, non essendo applicabile la nuova normativa, la validità della clausola relativa agli interessi deve, infatti, essere valutata esclusivamente in base all'art. 1284 comma terzo c.c., essendo condizionata la validità della pattuizione contenente la determinazione degli interessi unicamente al rispetto del requisito della forma scritta ed alla fissazione di un saggio di interesse determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati. Qualora la clausola sia nulla, i tassi debitori applicabili, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 154/1992, sono nulli laddove abbiano superato la misura legale. Il principio affermato per gli interessi debitori deve estendersi anche a quelli creditori, coinvolgendo la generica applicazione della misura degli interessi.
Pertanto, considerato che il contratto di conto corrente in relazione al quale si controverte è stato aperto prima della entrata in vigore della Legge n. 154 del 17 febbraio 1992, ne deriva inesorabilmente la non debenza, ex art. 1284 c.c. degli intessi in misura superiore al saggio legale e la determinazione –
e il conteggio – degli interessi creditori nella misura legale. Ciò non vale, nel caso di specie per gli interessi debitori che sono stati invece specificamente pattuiti.
4. Sulla completezza della documentazione pagina 7 di 14 In giudizio ha prodotto soltanto gli estratti conto scalari, a decorrere dal 1995 e con dei CP_1
buchi intermedi. Ciò, come vedremo nel corso della motivazione, non esclude la possibilità di procedere ai conteggi, ma ha effetti sulla possibilità di individuazione le singole rimesse e di distinzione della loro natura: se solutorie o ripristinatorie.
Non può condividersi la tesi difensiva della secondo la quale la mancanza di tutti gli CP_2
estratti conto e la presenza dei soli scalari corrisponderebbe ad una mancanza di prova e comporterebbe il rigetto della domanda attorea;
e ciò in quanto il CTU con un'argomentazione logica ed approfondita ha dato conto della possibilità, sulla base degli scalari, di ricostruire, nei limiti che a breve si vedranno,
l'andamento del rapporto, con la possibilità di eliminare gli addebiti illegittimi (anatocismo e cms).
In tal senso occorre considerare come la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. Sez. I Sent.,
02/05/2019, n. 11543) abbia ritenuto che la mancanza di parte della documentazione di per sé non comporti il rigetto della domanda di chi era onerato dalla relativa prova. Occorre infatti considerare se siano agli atti ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete potendo valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso (v. in tal senso sent. Cass. n.
11543/2019 e n. 31187/2018).
Bisogna a questo punto ricordare che cosa sono gli scalari e gli estratti conto. I primi sono fondamentali, permettendo di valutare i conteggi operati dalla banca (e quindi la corretta applicazione delle condizioni contrattuali). Si consideri come ai fini del calcolo degli interessi è importante il riassunto scalare, in cui vengono riepilogati i saldi giornalieri del conto corrente derivanti dai movimenti riordinati per data valuta. Nel riassunto scalare vengono riportati i seguenti dati: data valuta, saldo giornaliero, numero di giorni in cui il saldo rimane invariato, il tasso applicato nel giorno (opzionale) ed infine i numeri debitori/creditori. I numeri debitori/creditori vengono calcolati moltiplicando il saldo giornaliero (riportato nel riassunto scalare) per il numero di giorni in cui il saldo
è rimasto invariato. A seconda che il saldo sia passivo (negativo) o attivo (positivo), si avranno numeri debitori o creditori. Vi è quindi la compilazione di due prospetti: l'estratto conto, nel quale le operazioni vengono registrate in ordine di data man mano che vengono effettuate, e lo scalare interessi, detto anche staffa, nel quale le operazioni, al momento della chiusura del conto corrente, vengono riportate in ordine di valuta (in tale ultimo documento i saldi in valute delle singole operazioni sono ordinati cronologicamente e sugli stessi vengono calcolati, a seconda che il c/c presenti un saldo attivo o passivo, gli interessi debitori e creditori. Il riepilogo del calcolo degli interessi attivi e passivi da parte della banca è contenuto nell'ultima parte del riassunto scalare in appositi prospetti che individuano per i numeri debitori e per i numeri creditori il tasso di interesse corrispondente, con relativa decorrenza).
pagina 8 di 14 Per quanto riguarda la mancanza degli scalari dall'inizio del rapporto e la mancanza di alcuni di essi (si tratta di sette trimestri) è utile richiamare i chiari principi enunciati ultimamente, a conferma di un indirizzo oramai consolidato, della Corte di legittimità, la quale ha distinto a seconda che l'azione di svolta dal cliente o dalla banca: “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore,
l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta
l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il
pagina 9 di 14 correntista all'esito del ricalcolo. (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 1763 del 17/01/2024). Nell'operazione contabile il CTU, come dallo stesso chiaramente illustrato, ha dichiarato “nei trimestri carenti di documentazione non verranno ovviamente stralciati interessi anatocistici o le competenze indebite e inserita una registrazione di raccordo tra il saldo finale dell'ec precedente e quello iniziale del primo estratto conto successivo a quello mancante” (pag. 5 relazione)… per quanto attiene ai periodi carenti di documentazione il CTU evidenzia che la mancanza dell'estratto conto di uno o più trimestri non potrà dare origine ad alcun rimborso per i periodi mancanti a favore di Parte attrice, ma con una opportuna scrittura sintetica di collegamento tra l'ultimo saldo disponibile dall'estratto conto precedente e il primo saldo disponibile dell'estratto conto successivo è possibile proseguire nella ricostruzione del saldo, senza inficiare il ricalcolo del saldo fino a quella data”
Il CTU è quindi riuscito a calcolare ed espungere in quanto non correttamente pattuiti, anatocismo, cms dal 29 gennaio 2009 e spese di chiusura trimestrale (che il ctu ha confermato non essere stati pattuiti).
La mancanza degli estratti conto integrali – e la presenza dei soli scalari - produce invece rilevantissimi effetti sulla prescrizione, impedendo di poter valutare la natura delle diverse rimesse e quindi l'individuazione di quelle eventualmente prescrivibili.
5. Sulla prescrizione
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione di ogni eventuale somma addebitata nel decennio antecedente il 9.1.2018, quando vi fu la comunicazione della costituzione in mora (v. Doc. 1). Il CTU ha fatto, in termini di prescrizione, una duplice valutazione: in un caso non applicando nessuna prescrizione e nell'altro, considerando un'ordinanza un po' risalente dell'ex Presidente di Sezione, dott.
del 20 febbraio 2017 (che indicava quanto segue: “bisogna però osservare che dagli scalari, Per_1
pur non potendosi desumere quali siano stati i singoli movimenti di ogni giornata, si evincono i saldi giornalieri nonché l'ammontare degli interessi e della commissione applicata. In questa ottica, le rimesse solutorie di cui al punto 5 del quesito potranno identificarsi nelle somme algebriche dei movimenti di ciascun giorno che abbiano dato luogo ad un rientro dallo scoperto extra fido o, in mancanza di fido, ad una diminuzione del saldo debitore”) ha considerato la prescrizione pur in assenza di tutti gli estratti conto. Questo giudice ritiene di non seguire –come già fatto in passato (v. mia sentenza n. 2533/21 e, in termini, sentenza dott.ssa Gabriel 874/23) - tale risalente indirizzo di una parte, per quanto molto autorevole, di Sezione sulla base delle seguenti argomentazioni.
pagina 10 di 14 Lo stesso CTU, a pag. 4 della propria relazione, ha dichiarato “gli estratti conto prodotti sono tutti scalari, per cui la verifica delle rimesse solutorie non risulta tecnicamente praticabile”. Ed infatti la presenza dei soli scalari porta ad avere a disposizione solo i saldi ordinati per data valuta, e non del dettaglio delle singole operazioni, senza che si possa così desumere l'importo delle rimesse operate sul conto corrente, anche perchè risulta indispensabile disporre sia dell'importo, sia della data valuta, sia della data contabile di ogni singolo movimento. Devono allora riprendersi i risultati attinti dalla giurisprudenza in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, al fine di accertare se, e in quale misura, la rimessa abbia funzione solutoria;
non sono idonei “il criterio del «saldo contabile», che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né quello del «saldo per valuta», che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi” (Cass. 15.7.2010 n. 16608; conformi Cass. 14.4.2010 n. 8953; Cass. 10.9.2002 n. 13143;
Cass.
3.1.1996 n. 12). La copertura o meno del conto va per contro accertata, secondo la medesima giurisprudenza, con riferimento al saldo disponibile “da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca”. Quest'ultima, data di esecuzione, coincide presuntivamente col saldo per valuta nel caso di rimesse di titoli all'ordine (versamento di assegni) e col saldo contabile nel caso di operazioni per contanti, infine “nel caso di operazioni su titoli e di movimenti per i quali la disponibilità coincide con la data dell'operazione, il saldo disponibile deve essere ricostruito secondo una interpolazione tra dati per valuta e quelli contabili, a seconda del tipo di operazione” (Cass. 22.3.2010 n. 6903). Da questa considerazione emerge, in modo evidente,
l'insufficienza dei soli riassunti scalari, dai quali risultano i soli saldi giornalieri ordinati per “data valuta”, a verificare, secondo il criterio della data di disponibilità delle singole operazioni, l'esistenza di uno scoperto di conto e l'idoneità della rimessa in conto a ridurre e-o estinguere l'anzidetto scoperto, temi per i quali appare invece necessario esaminare la movimentazione del c/c quale risultante dal c.d. foglio movimenti, dove le operazioni sono classificate per tipo, data contabile e data valuta. (v. in termini sentenza Tribunale di Torino, dott. Enrico Astuni, n. 1078/2023).
pagina 11 di 14 In particolare, nella situazione di totale assenza del “dettaglio dei movimenti del conto corrente”, assenza – o almeno grave carenza – di “riassunti scalari” completi: 1) non è possibile evidenziare saldi iniziali e finali di periodo, poiché mancano completamente i “dettagli dei movimenti del conto corrente”; 2) non è possibile accertare la natura degli addebiti dalla movimentazione effettiva del conto corrente (di nuovo, per mancanza dei “dettagli dei movimenti del conto corrente”), di modo che le rettifiche da apportare per la rideterminazione dei saldi debitori – in funzione della depurazione del saldo da interessi passivi capitalizzati, c.m.s. spese di conto non dovute ecc. – dovrebbero farsi in base a “mere presunzioni” (e così fa infatti il ctu in seguito al calcolo che a lui è stato richiesto come da lui stesso affermato a pag. 6 e 7 della relazione “la differenza dei saldi porterebbe ad evidenziare rimesse solutorie solo per la differenza tra due saldi e quindi in misura presumibilmente inferiore in caso di movimenti di segno contrario nella stessa data valuta”); 3) la carenza dei “dettagli dei movimenti del conto corrente” impedisce di individuare eventuali somme in accredito che possano intendersi pagamenti (rimesse solutorie) di quanto annotato.
Da tale impossibilità occorre valutare quale delle due parti processuali sia onerata della relativa prova per considerare chi ne debba processualmente rispondere.
In materia è intervenuto, dopo lungo contrasto in seno alle Sezioni della Suprema Corte,
l'arresto delle Sezioni Unite (n. 15895/2019), le quali hanno chiarito come “l'onere di allegazione sia concettualmente distinto dall'onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione, costituisce per il giudice regola di definizione del processo e, la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessarietà dell'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione… Non è ozioso, infatti, rilevare che l'aver assolto all'onere di allegazione non significa avere proposto una domanda o un'eccezione fondata, in quanto l'allegazione deve, poi, esser provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze probatorie devono, infine, esser valutate, in fatto e in diritto, dal giudice”.
Ed allora, l'impossibilità di valutare la natura delle rimesse e quindi la prescrizione, deve essere posta in capo alla banca, che avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto. La si è invece CP_2
limitata a produrre solo un anno di estratti conto (doc. 4 parte convenuta); ciò che non permette, sia in considerazione di quanto sopra indicato, sia in considerazione del fatto che per procedersi alla valutazione tecnica il ctu, per giurisprudenza oramai uniforme (v. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 21646 del 05/09/2018), deve considerare il saldo depurato, di procedere a calcoli corretti.
pagina 12 di 14 Non potrà quindi essere considerata alcuna prescrizione.
In relazione al rapporto contrattuale oggetto di causa il saldo ricalcolato dal CTU vede un credito a favore del correntista di € 149.691,81, somma che, essendo il conto oramai estinto, dovrà essere versata all'attore, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati, senza operare l'aumento richiesto ex art. 4 c 1 bis DM
55/2014 non essendo gli atti attorei redatti con tecniche informatiche tali da permettere la ricerca ipertestuale
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase, Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 1.500,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato: € 5.000,00
Fase decisionale, valore personalizzato: € 4.000,00
Compenso tabellare, € 13.052,00
Anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa seguono la soccombenza.
pagina 13 di 14 A tali spese vanno aggiunte anche quelle sostenute per il CTP, come da pro forma di fattura, e pari ad € 4.250,00 oltre IVA ed oneri accessori, atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. 9549/2009). Come altresì chiarito, tali costi costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno da risarcire sicchè le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue. Costituendo spese ed avendo il difensore dichiarato di averle anticipate, anch'esse saranno oggetto di distrazione ex art. 92 c.p.c. insieme ai compensi e agli esborsi.
PQM
il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea, dichiara l'illegittima applicazione delle voci come meglio specificate in parte motiva e per l'effetto ridetermina il saldo del conto corrente oggetto di causa nella misura di € 149.691,81 e per l'effetto condanna la convenuta a versare a
[...] la somma di € 149.691,81 oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al CP_1
saldo;
2. Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € CP_2 Controparte_1
13.052,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, oltre 15% spese generali, IVA
e CPA, oltre € 4.250,00 oltre IVA ed oneri accessori per spese di CTP, spese da distrarsi in favore del difensore che ha dichiarato di averle anticipate;
3. Pone le spese della CTU contabile, come già liquidate in corso di causa, a carico di parte soccombente.
Genova, 21 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
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