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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 101/2025 RGA riassunzione a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 30257/2024 emessa in data 15/05/2024 e pubblicata il 25/11/2024 ; avente ad oggetto: pensione di anzianità; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 30/10/2025; promossa da: (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ivan Carioli, domiciliato telematicamente;
ricorrente in riassunzione;
contro (c.f. Controparte_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli R. Vestini e M.G. Lupoli, con domicilio eletto in Bologna, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo;
resistente in riassunzione;
Controparte_2
(contumace);
[...] resistente in riassunzione;
pag. 1 di 17 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 24/7/2012 il Sig. conveniva Parte_1
l' e la davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì CP_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<< 1) previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra e la società “IA S.p.A.” anche per il periodo Parte_1 dall'1/1/2003 al 31/3/2006, accertare e dichiarare il diritto di
[...] al computo anche dei contributi versati nella gestione per i Parte_1 lavoratori dipendenti dirigenti industriali ex AI per il medesimo periodo dall'1/1/2003 al 31/3/2006 ai fini della maturazione del requisito contributivo per la liquidazione della pensione di anzianità, e conseguentemente, ordinare all' con sede in Roma, Via Ciro Il grande, n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a riaccreditare al Sig. i Parte_1 contributi previdenziali a suo tempo versati da “IA S.p.A.” nella gestione lavoratori dipendenti ex AI (dirigenti) per il medesimo periodo sopra indicato, ed a computarli ai fini della maturazione del diritto a pensione di anzianità e della determinazione della misura della prestazione pensionistica, e pertanto dichiarare tenuto e condannare l' con sede in Roma, in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a liquidare a la Parte_1 pensione di anzianità con effetto dall'1/6/2010 o successivamente, ed a corrispondergli da tale data il relativo trattamento pensionistico nella misura di legge, oltre alla maggior somma fra rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. settore industria ed interessi legali su tutte le somme come sopra determinate dalla maturazione di ciascun rateo mensile al saldo. Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa e rimborso delle spese generali con maggiorazione per C.P.A. e rifusione della I.V.A., con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge". A sostegno della domanda, premessa la compatibilità dello schema della subordinazione con l'oggetto dell'incarico di amministratore delegato, l'allora ricorrente, al fine di dar conto della permanenza della condizioni di applicabilità
pag. 2 di 17 dell'art. 2094 c.c., riferiva:
-il carattere fortemente contenuto circoscritto dei poteri di gestione, comando e disciplina, stante la continua e penetrante ed effettiva interferenza esercitata sugli stessi dalle decisioni del c.d.a., composto dai soci, ordinariamente e continuativamente adottate sugli aspetti più importanti della gestione (indirizzi commerciali per investimenti, ristrutturazioni e così via);
-l'attribuzione al Presidente del C.d.A. non all'a.d. Pt_2 Parte_1 da parte della deliberazione stessa di nomina ad a. d. del 20.12.2002, del potere di assumere o licenziare dipendenti regolati da contratto in essere, fissando il contenuto economico e professionale della prestazione, con riserva al C.d.A. dell'assunzione dei dirigenti;
-l'attribuzione di soli poteri di ordinaria amministrazione, con previsione restare nei limiti di € 10.000,00 nell'effettuazione di acquisti o vendite di beni mobili registrati e non, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
-la previsione contenuta nella predetta deliberazione per cui il Presidente del C.d.A. e l'a.d. ( avrebbero operato in posizione di Pt_2 Parte_1 subordinazione gerarchica rispetto al C.d.A., titolare dei poteri direttivi;
-il dato per cui l'effettiva gestione sociale era curata anche nell'ordinaria amministrazione dal C.d.A. ed in particolare dagli amministratori Per_1
e cui erano frequentemente commesse
[...] Per_2 Persona_3 deleghe individuali circa importanti aspetti inerenti alla gestione, come in punto di competenze relative alla gestione degli acquisti delle materie prime e ai terzisti);
-la diversità dei compiti dirigenziali (direttore commerciale) con l'oggetto della carica sociale rivestita. L' si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda CP_1 attrice, con vittoria di spese, assumendo:
-in via preliminare la sussistenza di giudicato costituito dalla sentenza n.163/2010 dell'8/10/2010-7/01/2011 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Forlì nella causa promossa da IA S.P.A contro (assumeva che in ordine ai CP_1 medesimi fatti di causa era intervenuta sentenza passata in giudicato all'esito del predetto giudizio di accertamento negativo degli obblighi contributivi accertati con il verbale del 26/04/2006); CP_1
-nel merito l'infondatezza della domanda alla luce degli esiti dell'accertamento ispettivo del 26/4/2006 confermati con la ridetta sentenza n.163/2010, divenuta
pag. 3 di 17 definitiva;
-in via del tutto subordinata, avendo esso su espressa richiesta della ditta IA, dato esecuzione alla suindicata sentenza del Tribunale di Forlì n.163/2010 con il rimborso della contribuzione risultata indebita all'esito del predetto giudizio per la posizione relativa al Sig. proponeva domanda di chiamata Parte_1 in causa della società IA S.p.A al fine di ottenere, in caso di accoglimento della domanda dell'allora ricorrente circa la ricorrenza di un valido rapporto di lavoro subordinato intercorso con la stessa per il periodo considerato, la restituzione della contribuzione già rimborsata con riferimento alla posizione del medesimo ricorrente. Il Tribunale di Forlì autorizzava la chiamata in causa della IA S.p.A, che si costituiva eccependo in via principale l'intervenuto giudicato nei propri confronti dalla citata sentenza n.163/2010, concludendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda promossa dall' nei suoi confronti. CP_1
Sulle contrapposte posizioni delle parti, il Tribunale, con sentenza parziale n.210/2014 del 17(12(2014-5/02/2015, dichiarava inammissibile la domanda proposta da nei confronti della terza chiamata CP_1 Controparte_3
, disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio.
[...]
Istruita la causa con la acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione di testi, ammesse note illustrative finali, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 392/2016 del 14/11/2016-13/9/2017 in accoglimento della domanda attrice, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra l'allora ricorrente e la società IA S.p.A anche per il periodo 1/1/2003-31/3/2006, dichiarava il diritto dello stesso al computo anche dei contributi versati nella gestione per i lavoratori dipendenti dirigenti industriali ex AI per il medesimo periodo, ed ordinava all' di riaccreditare i contributi CP_1 previdenziali versati dalla IA S.p.A nella gestione predetta al fine della maturazione del diritto a pensione e della determinazione della prestazione pensionistica, con condanna dell'Istituto a liquidare la pensione dalla data e nella misura corrispondente, tenendo conto della domanda del 17/5/2010, e lo condannava alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Con ricorso depositato in data 27/9/2017 l proponeva appello contro detta CP_1 sentenza, notificata in data 13/9/2017 al procuratore domiciliatario dell'istituto nel giudizio di primo grado, chiedendo a questa Corte d'Appello di riformarla e per
pag. 4 di 17 l'effetto rigettare il ricorso proposto da in quanto asseritamente Parte_1 inammissibile, improponibile, e in ogni caso infondato, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. L'Istituto appellante affidava l'impugnazione proposta a due motivi di gravame, rubricati rispettovamente:
“I- Violazione di legge - erronea applicazione di norme di legge - efficacia di giudicato esterno - ricorrenza nel caso di specie del giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Forlì, Giudice del Lavoro, n.163/2010”.
“II - Violazione di legge per errata applicazione dell'art. 2094 c.c. – Insussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato intercorso - Errata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - Erronea valutazione del materiale probatorio acquisito”. Si costituiva ritualmente in giudizio il Sig. illustrando le ragioni Parte_1 dell'infondatezza di entrambi i motivi del gravame avversario e reiterando le deduzioni ed allegazioni di merito ed istruttorie formulate nel giudizio di 1° grado, per le quali chiedeva la reiezione dell'appello con conferma della sentenza appellata e vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio. Con sentenza n. 872/2018 depositata il 19/10/2018 questa Corte di Merito accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigettava il ricorso proposto da e lo condannava a rifondere all' appellante le Parte_1 CP_1 spese di causa sia per il primo che per il secondo grado, liquidate rispettivamente in € 3.200,00 ed € 3.400,00 oltre accessori di legge. Il Giudice di appello riteneva che l non avesse diritto alla retrodatazione Parte_1 al 1.6.2010 della prestazione di anzianità in godimento dal 1.5.2012 in quanto con sentenza del Tribunale di Forlì n. 163 del 2010, passata in giudicato, era stato disconosciuto il rapporto dell' con IA s.p.a. ed rea stata rimborsata Parte_1 alla società la contribuzione già versata all' . Questa Corte, in particolare, CP_1 riteneva opponibile all' il giudicato formatosi in una controversia che Parte_1 non lo aveva coinvolto attesto che il fatto accertato in quel giudizio (l'insussistenza di un rapporto di lavoro tra la società e l era proprio quello che aveva Parte_1 determinato il riconoscimento della prestazione previdenziale da una data successiva a quella rivendicata nel presente giudizio. Contro detta sentenza, non notificata, con atto notificato il 18/4/2019
[...] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, deducendo Parte_1
pag. 5 di 17 1) con il primo motivo, violazione dell'art. 2909 cod. civ. con riferimento ai limiti soggettivi del giudicato, e, più in generale, dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa (art.360, comma 1, n.3 c.p.c.) per avere la Corte d'Appello ritenuto preclusa la domanda avanzata dal ricorrente nel presente giudizio (diretta ad ottenere il riaccredito dei contributi a suo tempo versati dalla IA S.p.A. nella gestione AGO, ex Inpdai, in relazione alla attività svolta come direttore commerciale, ed alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico) per effetto del giudicato formatosi in altro giudizio intercorso tra la IA S.p.A. e l' , al quale il ricorrente era rimasto estraneo (che si era concluso con il rigetto CP_1 dell'apposizione proposta dalla Società avverso il verbale ispettivo dell CP_1 volto ad ottenere, con riferimento alla posizione del ricorrente, il versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art.2 comma 26 L.335/95);
2) con il secondo motivo, proposto in via subordinata, stante il carattere assorbente del primo motivo, violazione dell'art. 2909 cod.civ. (art.360 comma 1 n.3 c.p.c.) con riferimento ai principi in materia di limiti oggettivi del giudicato, per avere la Corte d'Appello ritenuto coperta da giudicato l'affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Forlì n.163/2010 in ordine alla inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la IA S.p.A. nel periodo dal 01.01.2003 al 31.03.2006, affermazione che aveva, invece, carattere meramente incidentale. Con sentenza n. 30257/2024 del 25/11/2024 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del sig. cassato l'impugnata sentenza e rinviato la causa Parte_1
a questa Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Con la sentenza sopra indicata, in particolare, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata affermando che il giudicato esterno formatosi nella controversia intercorsa tra la società IA e l' , nell'ambito della quale era CP_1 stata accertata l'insussistenza di un rapporto di lavoro tra la società e l' Parte_1 non produce effetti riflessi nell'odierno giudizio, ed ha disposto il rinvio a questa Corte di appello perché, in diversa composizione, “ (…) proceda ad un nuovo esame della controversia verificando in concreto se tra le parti sia intercorso o meno nel periodo in contestazione un rapporto di lavoro di carattere dirigenziale come dedotto dal ricorrente”. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 21/02/2025, il sig. Pt_1
pag. 6 di 17 ha provveduto a riassumere la controversia, chiedendo che questa Corte Parte_1 voglia: “(…) NEL MERITO: 1) rigettare l'appello e confermare interamente la sentenza impugnata, e, per l'effetto, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società IA S.p.A. anche per il periodo 1/1/2003 – 31/3/2006, dichiarare il diritto di al Parte_1 computo anche dei contributi versati nella gestione per i lavoratori dipendenti dirigenti industriali ex AI per il medesimo periodo e ordinare all' di CP_1 riaccreditare i contributi previdenziali versati dalla IA S.p.A. nella gestione predetta al fine della maturazione del diritto a pensione e della determinazione della prestazione pensionistica, con condanna dell a liquidare la pensione CP_1 dalla data e nella misura corrispondente, tenendo conto della domanda del 17/5/2010 ed altresì 2) respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare tenuto e condannare l' con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 restituire a € 84.512,44 oltre alla maggior somma fra Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. settore industria ed interessi legali su tutte le somme da questi versate dall'effettuazione di ciascun pagamento al saldo effettivo. Con vittoria di spese, compenso e rifusione delle spese generali per entrambi i giudizi di primo e secondo grado, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio, oltre accessori di legge”. Nello spiegato ricorso in riassunzione, il sig. dopo una Parte_1 meticolosa ricostruzione dello svolgimento dei precedenti gradi di giudizio, ha argomento a sostegno delle domande formulate in questa sede di rinvio. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, pur prendendo atto del dictum della CP_1 sentenza rescindente, ha resistito all'avverso ricorso in riassunzione, asseverandone l'infondatezza sulla scorta di quanto già dedotto dall' CP_1 medesimo in relazione al secondo motivo di gravame illo tempore formulato e ne ha chiesto la reiezione, con vittoria delle spese dei vari gradi del giudizio. La sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in CP_2 questa sede e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va innanzitutto rimarcato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice
pag. 7 di 17 del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691). Ciò posto, appare opportuno evidenziare che la Suprema Corte nel pervenire alla decisione per cui è rinvio ha avuto modo di osservare: << (…)
5.1. Anche di recente (Cass. n. 7212 del 2024) questa Corte ha affermato che il giudicato relativo al rapporto contributivo intervenuto in una controversia tra datore di lavoro e istituto previdenziale - a cui il lavoratore pur volendo non potrebbe neppure partecipare (Cass. n. 3422/2022) - non esercita alcuna autorità in relazione alle tutele esercitabili nell'autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore e ed CP_1 anche nel distinto rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro (cfr. tra le tante Cass. s.u. n. 683 del 2003, n. 3678 del 2009 , n. 17223 del 2002, n. 5767 del 2002, n. 7459 del 2002 e Cass. n. 1460 del 2001).
5.2. Per conseguenza si è ritenuto che nella lite tra lavoratore e datore di lavoro relativa al risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116 secondo comma c.c. non possa fare stato il giudicato intervenuto nella causa tra
[...]
e datore di lavoro con il quale sarebbe stata accertata l'inesistenza CP_4 di un'omissione contributiva e rigettata quindi la pretesa contributiva dell' CP_1
(cfr. Cass. 7212 del 2024 cit.). Quello contributivo e quello di lavoro sono rapporti bilaterali autonomi e non sussiste un unico rapporto trilatere (cfr. Cass. n. 11622 del 1995, n. 23045 del 2018 e n. 8101 del 2020).
5.3. L'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo, presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato. A tal riguardo va ricordato che tra diritti aventi ad oggetto i contributi previdenziali e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia,
pag. 8 di 17 che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuno dei due rapporti (di lavoro e previdenziale), il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto contributivo.
5.4. Con riguardo a questa specifica controversia, poi, non si può dubitare del fatto che il lavoratore è titolare di un autonomo diritto all'accertamento della natura subordinata del rapporto dirigenziale ai fini del riaccredito dei contributi a suo tempo versati, poi trasferiti alla gestione separata, onde ottenere la riliquidazione della prestazione pensionistica con la corretta decorrenza.
5.5. Né può sostenersi, come suggerisce l , che i due giudizi si siano svolti CP_1 tra le stesse parti in ragione del fatto che l' era stato il legale Parte_1 rappresentante della società. Tale qualità, a suo tempo rivestita, non solo non comporta che questi possa essere ritenuto "parte" di quel giudizio ma neppure interferisce con il suo autonomo e distinto diritto a veder accertare la natura subordinata del rapporto al fine di ottenere una corretta attribuzione della contribuzione versata. (…) >>. Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente, quindi, deve ritenersi essersi formato il c.d. giudicato interno in punto alla reiezione dell'exceptio iudicati sollevata dall' , con conseguente rigetto del CP_1 primo motivo di appello formulato dall medesimo, vertente proprio su tale CP_1 questione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, circoscritta alla fondatezza del secondo motivo di gravame formulato dall' appellante, va rilevato, in punto CP_1 di diritto, che: “la qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società” (v. Cass., 30.9.2016, n. 19596). L'accertamento richiesto richiede quindi un'indagine di fatto inerente ai tratti caratteristici dell'attività svolta dall'odierno ricorrente in riassunzione nel periodo, dedotto in giudizio, al fine di poterla ascrivere allo schema della subordinazione, seppure con i temperamenti da adottare in punto di lavoro dirigenziale. Tanto doverosamente premesso, questa Corte ritiene che il Tribunale di Forlì,
pag. 9 di 17 all'esito del giudizio di prime cure, abbia valutato in maniera attenta e ben ponderata le risultanze istruttorie in atti, offrendone un'impeccabile lettura integrata. In particolare, il Giudice a quo, riepilogato lo svolgimento del processo, nella sentenza di prime cure, ha puntualmente osservato: << (…) 4. Il ricorso è fondato in quanto i già significativi dati sopra riportati1 sono stati sostanzialmente confermati in sede istruttoria, ove è emerso che il ricorrente, a parte i profili inerenti al mantenimento dell'incarico di responsabile commerciale, già oggetto del rapporto di lavoro dirigenziale (e quindi subordinato;
v. doc. n. 9), non aveva la titolarità di effettivi poteri direttivi e di gestione sociale, risultando nei fatti confermato il sintetico giudizio espresso dall'interessato stesso all'udienza per cui
“l'unica differenza è stata che da quando sono stato amministratore delegato ho partecipato al Cda”.
4.1. Si riportano le seguenti testimonianze, eloquenti sul punto.
, impiegata presso la IA dal 1999 al 2011 come responsabile Tes_1 amministrativo, così ha dichiarato: “il ricorrente era responsabile commerciale, occupandosi della parte commerciale, dei rapporti con i clienti, di viaggi e della gestione del personale dell'ambito commerciale. Ricordo che i periodi di ferie dell'Arcangeli erano autorizzati da e da che Persona_1 Per_2 coordinavano un po' tutti i settori. Erano parte del consiglio di amministrazione, oltre ad essere soci di maggioranza. È vero che nel 1999 ai tre soci – le due menzionate oltre a – si aggiunse il ricorrente con una partecipazione Persona_3 del 5%. Ero io che facevo i verbali dell'assemblea e che compilavo il libro soci. Era il CdA che quasi quotidianamente adottava le scelte aziendali con numerose riunioni informali, ricordo che a seguito delle loro riunioni – o prima o dopo – la Piani, la e il mi chiamavano da loro per informarmi di certe scelte Parte_1 Per_3 come ad esempio quella di produrre per un certo cliente o un altro o di fare acquisti importanti. Era la principalmente, a decidere sulle retribuzioni Parte_1
e sulle mansioni. Il tutto avveniva comunque di concerto con gli altri due. Mi risulta che il ricorrente quando era amministratore delegato comunque doveva rendere conto del proprio operato al CdA. Posso dire che nel mio caso non era il ricorrente a dirmi quello che dovevo fare pur essendo AD. Posso anche dire che
pag. 10 di 17 non era il ricorrente a decidere di assumere, pur dovendo firmare lui per il suo ruolo. Le decisioni erano sempre prese dai soci e dai componenti del CdA.”.
, dipendente della IA per dieci anni circa dal 2002 al 2012, Testimone_2 occupandosi di organizzazione, pianificazione e controllo dell'avanzamento di produzione, ha dichiarato: “il ricorrente era responsabile commerciale e seguiva le vendite con le collezioni, avendo contatti con i clienti. In azienda i referenti principali sono sempre stati il sig. la sig.ra e la sig. Erano Per_3 Parte_1 Per_2 loro a gestire tutto. Anche io dovevo sempre confrontarmi con loro, che gestivano di fatto la produzione. Erano loro, ad esempio, a decidere se servire un cliente prima di un altro. Non penso dunque che fosse il ricorrente a stabilire quando andare in ferie. Nei miei rapporti con il ricorrente dovevo comunque agire in linea con quanto concordato con i tre soggetti sopra indicati”.
, commercialista e consulente dell'azienda IA fin dalla Testimone_3 costituzione, ha dichiarato: “conosco il ricorrente perché in fase di gestione venne assunto per ampliare il settore commerciale. Il ricorrente dunque seguiva il settore commerciale cercando di ampliarne il giro d'affari, trattandosi di società in crescita. Confermo il capitolo n. 2 in quanto in fase di assunzione dell' Parte_1 la sorella era proprietaria al 50% della IA e chiamò il fratello per sviluppare il settore commerciale, cedendogli il 5% delle azioni. Ricordo che al di là del periodo di chiusura estiva le ferie del ricorrente erano autorizzate dalla e dalla Piani e tanto so per aver sempre frequentato riunioni Persona_1 societarie. Era il CdA e cioè i soci che decidevano l'andamento dell'azienda sotto il profilo finanziario che commerciale. Tra questi c'era anche come Parte_1
Amministratore delegato ma l'indirizzo era dato dai soci che avevano il 95% dell'azienda. Erano i soci con il 95% che assumevano le decisioni in concreto. Le mansioni e le retribuzioni erano decise dall'assemblea dei soci. Il ricorrente doveva render conto pur essendo amministratore delegato al CdA dell'attività del proprio settore, quello commerciale. Aveva mandato di amministratore delegato con budget limitato a 20.000.00 di lire come da statuto, rispetto al giro di affari da 30.000.000.000 di lire dell'azienda. Quando è entrato in vigore l'euro penso che le cose non siano cambiate. Confermo il capitolo n. 12 ribadendo che il potere disciplinare di gestione e comando era esercitato dai soci con il 95% di quote. Confermo il capitolo n. 13 avendo partecipato alla riunione e poi la moglie del
– seguiva la produzione. Confermo il capitolo n. 14 e 16. La Piani Parte_3
pag. 11 di 17 decideva le assunzioni, seguendo la produzione. Confermo che la Parte_1 seguiva i clienti di maggiore importanza”.
ha dichiarato: “conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato Testimone_4 insieme per dieci anni alla IA dove io ero prima impiegato e poi seguivo la parte logistica – commerciale e poi ho preso la gestione del personale come impiegato, poi dirigente, poi amministratore e poi presidente e poi liquidatore. Confermo la dichiarazione che ho sottoscritto e che mi si legge. Il ricorrente quando è stato assunto ha sempre svolto funzioni di responsabile commerciale, coordinando l'area commerciale e i relativi collaboratori, le relazioni con gli agenti. Aveva una sua autonomia ma si relazionava al CdA dove c'era una situazione di confronto e il CdA era diretta emanazione della proprietà ovvero i soci con la maggioranza delle azioni, il e la Se vediamo al Per_3 Parte_1 delibera del CdA vediamo che avevamo un mandato di importo esiguo, come ad esempio di 10.000,00. Era un affiancamento costante da parte della e Parte_1 del e della Piani, cui si relazionava in modo costante”. Per_3
, ha dichiarato: “all'epoca dei fatti ero vice direttore di Confindustria Tes_5
Forlì Cesena e mi occupavo di problematiche del lavoro. Conoscevo il ricorrente come di-rigente della Liaslsport unitamente al sig. Seguivo gli aspetti Pt_2 sindacali – relazioni con i sindacati – e davo indicazioni sugli assetti contrattuali. Nel caso di specie avevo dato indicazioni sulla compatibilità tra le figure del dirigente e dell'amministratore in capo alla stessa persona per due ragioni: i due avevano margine di autonomia finanziaria molto basso e non avevano capitale azionario di maggioranza, non potendo condizionare il CdA e l'assemblea dei soci. Fu a chiedermi queste indicazioni e a prospettarmi il problema. Pt_2
Era lui infatti che si occupava di problematiche del lavoro. i disse che Pt_2 il ricorrente era responsabile commerciale. Io non ebbi contatti personali con il ricorrente che conoscevo per altri motivi personali”.
4.2. Se è vero dunque che l'attività e i poteri svolti dal ricorrente dopo la nomina ad a. d. non si sono discostati nella sostanza dall'attività e i poteri esercitati in qualità di mero dirigente, come i testi hanno inequivocabilmente attestato, occorre concludere per la continuità della subordinazione, anche nel periodo in questione.
5. Occorre allora accoglie(re) la domanda e, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società IA s.p.a. anche per il periodo 1.1.2003 – 31.3.2006, dichiara(re) il suo diritto al computo anche
pag. 12 di 17 dei contributi versati nella gestione per i lavoratori dipendenti dirigenti industriali ex AI per il medesimo periodo, ordinando all' di riaccreditare i CP_1 contributi previdenziali versati dalla IA s.p.a. nella gestione predetta al fine della maturazione del diritto a pensione e della determinazione della prestazione pensionistica, con condanna dell a liquidare la pensione dalla data e nella CP_1 misura corrispondente, tenendo conto della domanda del 17.5.2010. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici ed ampiamente suffragate dalla risultanze istruttorie in atti, di univoca lettura, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L' , peraltro, né nel proprio atto di appello, né nella memora di costituzione CP_1 depositata in questa sede, ha offerto a questa Corte dirimenti spunti di riflessione per discostarsi dalle impeccabili valutazioni del materiale probatorio in atti compiute dal Tribunale di Forlì nella sentenza gravata, essendosi limitato ad una
“sterile” riproposizione delle proprie tesi difensive, disancorata dal materiale istruttorio ritualmente acquisito nel giudizio a quo. Alla luce delle suesposte considerazioni, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall avverso la sentenza n. CP_1
392/2016 R.S. del Tribunale di Forlì va respinto, con conseguente integrale conferma di tale pronunciamento. Non resta, quindi, che pronunciarsi sulla domanda restitutoria formulata in questa sede dal sig. ai sensi dell'art. 389 c.p.c.. Parte_1
In proposito, va osservato che, in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Forlì n. 392/2016, l avrebbe dovuto liquidare al Sig. la CP_1 Parte_1 pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda del 17/5/2010, e quindi dall'1/6/2010. L'Istituto, tuttavia, non ha ottemperato al disposto della sentenza, ma, in considerazione della contribuzione che il Sig. ha continuato a Parte_1 versare successivamente al 31/3/2006 e a seguito di nuova domanda dell'aprile 2012 che lo stesso è stato costretto a proporre per conseguire l'agognato trattamento pensionistico, gli ha liquidato la pensione di anzianità Ex AI n.6100194 cat.VDAI con decorrenza dall'1/5/2012 (v comunicazione 16/5/2012 doc. D e allegati del ricorrente in riassunzione).
pag. 13 di 17 Con lettera datata 26/2/2014 (doc. E del ricorrente in riassunzione) l ha CP_1 revocato la predetta pensione e gli ha comunicato che “nel periodo che va dal 01/05/2012 al 31/01/2014 sono stati pagati 76.922,44 euro in più sulla Sua pensione cat.VDAI n.06100194” per i seguenti motivi: “Cessazione del diritto dalla decorrenza originaria”, e lo ha invitato a pagare l'importo suindicato. Contro il provvedimento dell' il Sig. in data 26/5/2014 ha CP_1 Parte_1 proposto ricorso al Comitato Provinciale dell'Istituto (doc. F del ricorrente in riassunzione), che lo ha rigettato con delibera n.152246 del 27/7/2015 (doc. G del ricorrente in riassunzione). In forza della sentenza di questa Corte di Appello n. 872/2018 del 19/10/2018, che, riformando la suddetta sentenza del Tribunale di Forlì, ha rigettato la domanda proposta da e lo ha condannato a rifondere all' appellante Parte_1 CP_1 le spese di causa sia per il primo che per il secondo grado, con lettera del proprio difensore del 19/10/2018 (doc. H del ricorrente in riassunzione) l' gli ha CP_1 chiesto il pagamento delle spese legali quantificate in € 7.590,00. A seguito della reiterazione dell'invito al pagamento operata dall' anche con CP_1 lettera del 5/12/2018 (doc. I del ricorrente in riassunzione), il sig. ha Parte_1 provveduto al pagamento di € 10.422,71 con bonifico del 13/12/2018 (doc. L.1 del ricorrente in riassunzione) e di € 10.908,84 con bonifico dell'11/10/2019 (doc. L.2 del ricorrente in riassunzione) e l'Istituto ha proceduto al recupero dei residui € 55.590,89 mediante trattenuta dai ratei mensili della pensione di vecchiaia n.6100254 Cat. VDAI nel frattempo liquidatagli e l'intero importo richiestogli è stato da lui in tal modo interamente pagato mediante la trattenuta operatagli sul rateo di pensione dell'aprile 2024 (docc. sub. N del ricorrente in riassunzione). Con bonifico di € 7.590,00 del 22/1/2019 (doc. L3 del ricorrente in riassunzione), il sig. ha pagato anche le spese legali liquidate nella sentenza di seconde Parte_1 cure, così versando complessivamente € 84.512,44. Orbene, poiché l'appello proposto dall è infondato, con conseguente CP_1 erroneità della suddetta sentenza n.872/2018 e conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Forlì n. 392/2016, in forza di questa il sig. aveva ed ha Parte_1 diritto al computo anche dei contributi già versati dalla IA S.p.A. nella gestione per i lavoratori dipendenti dirigenti industriali ex AI per il periodo 1/1/2003 – 31/3/2006, che quel Giudice ha ordinato all di riaccreditare al CP_1 fine della maturazione del diritto a pensione e della determinazione della
pag. 14 di 17 prestazione pensionistica e alla conseguente liquidazione della pensione di anzianità dalla data e nella misura corrispondente, tenendo conto della domanda del 17/5/2010, alla quale l' è stato, e va, condannato. CP_1
Dalla necessitata liquidazione della pensione di anzianità con decorrenza dall'1/6/2010 (primo giorno successivo a quello della relativa domanda), col conseguente diritto del pensionato alla percezione del corrispondente trattamento previdenziale da tale data, consegue la maturazione di un suo credito (l'intero trattamento pensionistico dovutogli dall'1/6/2010 ad oggi) nei confronti dell' e, per converso, la non debenza da parte sua dell'importo di € CP_1
84.512,44, questo sì indebitamente preteso dall' e da lui interamente CP_1 pagato a titolo di asserito e insussistente indebito e di spese legali per i pregressi 1° e 2° grado del giudizio. Sul punto, si osserva che l' non ha svolto in questa sede specifiche e CP_1 tempestive contestazioni in merito all'entità degli esborsi svolti dal sig. Parte_1
e da lui pretesi in restituzione, così da poterli ritenere pacifici nel quantum ai sensi dell'art. 115 c.p.c. In ragione di quanto sopra esposto, l' va condannato a restituire al sig. CP_1 [...] la somma di € 84.512,44 maggiorata di interessi legali dalla data dei Parte_1 singoli pagamenti all'effettivo saldo. In seguito alla cassazione di una sentenza e all'obbligo di restituzione della somma pagata in esecuzione della sentenza caducata, infatti, gli interessi legali sono dovuti automaticamente dal giorno del pagamento ai sensi dell'art. 1282 c.c. per ripristinare la situazione patrimoniale preesistente. Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione, in fattispecie assimilabili a quella per cui è causa, ha avuto modo di precisare che: “La ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali
pag. 15 di 17 devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Cass. Sez. I, sentenza 5 agosto 2005, n. 16559; Cass., Sez. I, sentenza 18 settembre 1995, n. 9863)” (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9171). Le spese dei vari gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria nel precedente giudizio di appello ed in questo giudizio di rinvio ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierno ricorrente in riassunzione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dall , con conseguente integrale conferma della CP_1 sentenza del Tribunale di Forlì n. 392/2016;
- in accoglimento della domanda ex art. 389 c.p.c. formulata dal sig.
[...]
condanna l' , in persona del Presidente e legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, a restituirgli la somma di € 84.512,44 maggiorata di interessi legali dalla data dei singoli pagamenti all'effettivo saldo;
- condanna, infine, l' , in persona del Presidente e legale rappresentante pro CP_1 tempore, a rifondere al sig. le spese dei vari gradi del giudizio, Parte_1 che si liquidano, per il primo grado, in € 37,00 per esborsi ed in € 5.742,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge, per il grado di appello, in € 4.034,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge, per il giudizio di legittimità, in € 3.293,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge e, per questo grado di rinvio, in € 83,00 per esborsi ed in € 4.236,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 30.10.2025
pag. 16 di 17 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 17 di 17
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ossia le circostanze allegate dall'allora ricorrente nel libello introduttivo del giudizio, riepilogate alla pag. 3 di questa sentenza e risultanti dalla copiosa documentazione prodotta dal sig. con il fascicolo Parte_1 di prime cure.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 101/2025 RGA riassunzione a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 30257/2024 emessa in data 15/05/2024 e pubblicata il 25/11/2024 ; avente ad oggetto: pensione di anzianità; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 30/10/2025; promossa da: (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ivan Carioli, domiciliato telematicamente;
ricorrente in riassunzione;
contro (c.f. Controparte_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli R. Vestini e M.G. Lupoli, con domicilio eletto in Bologna, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo;
resistente in riassunzione;
Controparte_2
(contumace);
[...] resistente in riassunzione;
pag. 1 di 17 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 24/7/2012 il Sig. conveniva Parte_1
l' e la davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì CP_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<< 1) previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra e la società “IA S.p.A.” anche per il periodo Parte_1 dall'1/1/2003 al 31/3/2006, accertare e dichiarare il diritto di
[...] al computo anche dei contributi versati nella gestione per i Parte_1 lavoratori dipendenti dirigenti industriali ex AI per il medesimo periodo dall'1/1/2003 al 31/3/2006 ai fini della maturazione del requisito contributivo per la liquidazione della pensione di anzianità, e conseguentemente, ordinare all' con sede in Roma, Via Ciro Il grande, n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a riaccreditare al Sig. i Parte_1 contributi previdenziali a suo tempo versati da “IA S.p.A.” nella gestione lavoratori dipendenti ex AI (dirigenti) per il medesimo periodo sopra indicato, ed a computarli ai fini della maturazione del diritto a pensione di anzianità e della determinazione della misura della prestazione pensionistica, e pertanto dichiarare tenuto e condannare l' con sede in Roma, in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a liquidare a la Parte_1 pensione di anzianità con effetto dall'1/6/2010 o successivamente, ed a corrispondergli da tale data il relativo trattamento pensionistico nella misura di legge, oltre alla maggior somma fra rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. settore industria ed interessi legali su tutte le somme come sopra determinate dalla maturazione di ciascun rateo mensile al saldo. Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa e rimborso delle spese generali con maggiorazione per C.P.A. e rifusione della I.V.A., con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge". A sostegno della domanda, premessa la compatibilità dello schema della subordinazione con l'oggetto dell'incarico di amministratore delegato, l'allora ricorrente, al fine di dar conto della permanenza della condizioni di applicabilità
pag. 2 di 17 dell'art. 2094 c.c., riferiva:
-il carattere fortemente contenuto circoscritto dei poteri di gestione, comando e disciplina, stante la continua e penetrante ed effettiva interferenza esercitata sugli stessi dalle decisioni del c.d.a., composto dai soci, ordinariamente e continuativamente adottate sugli aspetti più importanti della gestione (indirizzi commerciali per investimenti, ristrutturazioni e così via);
-l'attribuzione al Presidente del C.d.A. non all'a.d. Pt_2 Parte_1 da parte della deliberazione stessa di nomina ad a. d. del 20.12.2002, del potere di assumere o licenziare dipendenti regolati da contratto in essere, fissando il contenuto economico e professionale della prestazione, con riserva al C.d.A. dell'assunzione dei dirigenti;
-l'attribuzione di soli poteri di ordinaria amministrazione, con previsione restare nei limiti di € 10.000,00 nell'effettuazione di acquisti o vendite di beni mobili registrati e non, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
-la previsione contenuta nella predetta deliberazione per cui il Presidente del C.d.A. e l'a.d. ( avrebbero operato in posizione di Pt_2 Parte_1 subordinazione gerarchica rispetto al C.d.A., titolare dei poteri direttivi;
-il dato per cui l'effettiva gestione sociale era curata anche nell'ordinaria amministrazione dal C.d.A. ed in particolare dagli amministratori Per_1
e cui erano frequentemente commesse
[...] Per_2 Persona_3 deleghe individuali circa importanti aspetti inerenti alla gestione, come in punto di competenze relative alla gestione degli acquisti delle materie prime e ai terzisti);
-la diversità dei compiti dirigenziali (direttore commerciale) con l'oggetto della carica sociale rivestita. L' si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda CP_1 attrice, con vittoria di spese, assumendo:
-in via preliminare la sussistenza di giudicato costituito dalla sentenza n.163/2010 dell'8/10/2010-7/01/2011 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Forlì nella causa promossa da IA S.P.A contro (assumeva che in ordine ai CP_1 medesimi fatti di causa era intervenuta sentenza passata in giudicato all'esito del predetto giudizio di accertamento negativo degli obblighi contributivi accertati con il verbale del 26/04/2006); CP_1
-nel merito l'infondatezza della domanda alla luce degli esiti dell'accertamento ispettivo del 26/4/2006 confermati con la ridetta sentenza n.163/2010, divenuta
pag. 3 di 17 definitiva;
-in via del tutto subordinata, avendo esso su espressa richiesta della ditta IA, dato esecuzione alla suindicata sentenza del Tribunale di Forlì n.163/2010 con il rimborso della contribuzione risultata indebita all'esito del predetto giudizio per la posizione relativa al Sig. proponeva domanda di chiamata Parte_1 in causa della società IA S.p.A al fine di ottenere, in caso di accoglimento della domanda dell'allora ricorrente circa la ricorrenza di un valido rapporto di lavoro subordinato intercorso con la stessa per il periodo considerato, la restituzione della contribuzione già rimborsata con riferimento alla posizione del medesimo ricorrente. Il Tribunale di Forlì autorizzava la chiamata in causa della IA S.p.A, che si costituiva eccependo in via principale l'intervenuto giudicato nei propri confronti dalla citata sentenza n.163/2010, concludendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda promossa dall' nei suoi confronti. CP_1
Sulle contrapposte posizioni delle parti, il Tribunale, con sentenza parziale n.210/2014 del 17(12(2014-5/02/2015, dichiarava inammissibile la domanda proposta da nei confronti della terza chiamata CP_1 Controparte_3
, disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio.
[...]
Istruita la causa con la acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione di testi, ammesse note illustrative finali, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 392/2016 del 14/11/2016-13/9/2017 in accoglimento della domanda attrice, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra l'allora ricorrente e la società IA S.p.A anche per il periodo 1/1/2003-31/3/2006, dichiarava il diritto dello stesso al computo anche dei contributi versati nella gestione per i lavoratori dipendenti dirigenti industriali ex AI per il medesimo periodo, ed ordinava all' di riaccreditare i contributi CP_1 previdenziali versati dalla IA S.p.A nella gestione predetta al fine della maturazione del diritto a pensione e della determinazione della prestazione pensionistica, con condanna dell'Istituto a liquidare la pensione dalla data e nella misura corrispondente, tenendo conto della domanda del 17/5/2010, e lo condannava alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Con ricorso depositato in data 27/9/2017 l proponeva appello contro detta CP_1 sentenza, notificata in data 13/9/2017 al procuratore domiciliatario dell'istituto nel giudizio di primo grado, chiedendo a questa Corte d'Appello di riformarla e per
pag. 4 di 17 l'effetto rigettare il ricorso proposto da in quanto asseritamente Parte_1 inammissibile, improponibile, e in ogni caso infondato, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. L'Istituto appellante affidava l'impugnazione proposta a due motivi di gravame, rubricati rispettovamente:
“I- Violazione di legge - erronea applicazione di norme di legge - efficacia di giudicato esterno - ricorrenza nel caso di specie del giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Forlì, Giudice del Lavoro, n.163/2010”.
“II - Violazione di legge per errata applicazione dell'art. 2094 c.c. – Insussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato intercorso - Errata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - Erronea valutazione del materiale probatorio acquisito”. Si costituiva ritualmente in giudizio il Sig. illustrando le ragioni Parte_1 dell'infondatezza di entrambi i motivi del gravame avversario e reiterando le deduzioni ed allegazioni di merito ed istruttorie formulate nel giudizio di 1° grado, per le quali chiedeva la reiezione dell'appello con conferma della sentenza appellata e vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio. Con sentenza n. 872/2018 depositata il 19/10/2018 questa Corte di Merito accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigettava il ricorso proposto da e lo condannava a rifondere all' appellante le Parte_1 CP_1 spese di causa sia per il primo che per il secondo grado, liquidate rispettivamente in € 3.200,00 ed € 3.400,00 oltre accessori di legge. Il Giudice di appello riteneva che l non avesse diritto alla retrodatazione Parte_1 al 1.6.2010 della prestazione di anzianità in godimento dal 1.5.2012 in quanto con sentenza del Tribunale di Forlì n. 163 del 2010, passata in giudicato, era stato disconosciuto il rapporto dell' con IA s.p.a. ed rea stata rimborsata Parte_1 alla società la contribuzione già versata all' . Questa Corte, in particolare, CP_1 riteneva opponibile all' il giudicato formatosi in una controversia che Parte_1 non lo aveva coinvolto attesto che il fatto accertato in quel giudizio (l'insussistenza di un rapporto di lavoro tra la società e l era proprio quello che aveva Parte_1 determinato il riconoscimento della prestazione previdenziale da una data successiva a quella rivendicata nel presente giudizio. Contro detta sentenza, non notificata, con atto notificato il 18/4/2019
[...] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, deducendo Parte_1
pag. 5 di 17 1) con il primo motivo, violazione dell'art. 2909 cod. civ. con riferimento ai limiti soggettivi del giudicato, e, più in generale, dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa (art.360, comma 1, n.3 c.p.c.) per avere la Corte d'Appello ritenuto preclusa la domanda avanzata dal ricorrente nel presente giudizio (diretta ad ottenere il riaccredito dei contributi a suo tempo versati dalla IA S.p.A. nella gestione AGO, ex Inpdai, in relazione alla attività svolta come direttore commerciale, ed alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico) per effetto del giudicato formatosi in altro giudizio intercorso tra la IA S.p.A. e l' , al quale il ricorrente era rimasto estraneo (che si era concluso con il rigetto CP_1 dell'apposizione proposta dalla Società avverso il verbale ispettivo dell CP_1 volto ad ottenere, con riferimento alla posizione del ricorrente, il versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art.2 comma 26 L.335/95);
2) con il secondo motivo, proposto in via subordinata, stante il carattere assorbente del primo motivo, violazione dell'art. 2909 cod.civ. (art.360 comma 1 n.3 c.p.c.) con riferimento ai principi in materia di limiti oggettivi del giudicato, per avere la Corte d'Appello ritenuto coperta da giudicato l'affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Forlì n.163/2010 in ordine alla inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la IA S.p.A. nel periodo dal 01.01.2003 al 31.03.2006, affermazione che aveva, invece, carattere meramente incidentale. Con sentenza n. 30257/2024 del 25/11/2024 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del sig. cassato l'impugnata sentenza e rinviato la causa Parte_1
a questa Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Con la sentenza sopra indicata, in particolare, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata affermando che il giudicato esterno formatosi nella controversia intercorsa tra la società IA e l' , nell'ambito della quale era CP_1 stata accertata l'insussistenza di un rapporto di lavoro tra la società e l' Parte_1 non produce effetti riflessi nell'odierno giudizio, ed ha disposto il rinvio a questa Corte di appello perché, in diversa composizione, “ (…) proceda ad un nuovo esame della controversia verificando in concreto se tra le parti sia intercorso o meno nel periodo in contestazione un rapporto di lavoro di carattere dirigenziale come dedotto dal ricorrente”. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 21/02/2025, il sig. Pt_1
pag. 6 di 17 ha provveduto a riassumere la controversia, chiedendo che questa Corte Parte_1 voglia: “(…) NEL MERITO: 1) rigettare l'appello e confermare interamente la sentenza impugnata, e, per l'effetto, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società IA S.p.A. anche per il periodo 1/1/2003 – 31/3/2006, dichiarare il diritto di al Parte_1 computo anche dei contributi versati nella gestione per i lavoratori dipendenti dirigenti industriali ex AI per il medesimo periodo e ordinare all' di CP_1 riaccreditare i contributi previdenziali versati dalla IA S.p.A. nella gestione predetta al fine della maturazione del diritto a pensione e della determinazione della prestazione pensionistica, con condanna dell a liquidare la pensione CP_1 dalla data e nella misura corrispondente, tenendo conto della domanda del 17/5/2010 ed altresì 2) respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare tenuto e condannare l' con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 restituire a € 84.512,44 oltre alla maggior somma fra Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. settore industria ed interessi legali su tutte le somme da questi versate dall'effettuazione di ciascun pagamento al saldo effettivo. Con vittoria di spese, compenso e rifusione delle spese generali per entrambi i giudizi di primo e secondo grado, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio, oltre accessori di legge”. Nello spiegato ricorso in riassunzione, il sig. dopo una Parte_1 meticolosa ricostruzione dello svolgimento dei precedenti gradi di giudizio, ha argomento a sostegno delle domande formulate in questa sede di rinvio. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, pur prendendo atto del dictum della CP_1 sentenza rescindente, ha resistito all'avverso ricorso in riassunzione, asseverandone l'infondatezza sulla scorta di quanto già dedotto dall' CP_1 medesimo in relazione al secondo motivo di gravame illo tempore formulato e ne ha chiesto la reiezione, con vittoria delle spese dei vari gradi del giudizio. La sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in CP_2 questa sede e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va innanzitutto rimarcato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice
pag. 7 di 17 del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691). Ciò posto, appare opportuno evidenziare che la Suprema Corte nel pervenire alla decisione per cui è rinvio ha avuto modo di osservare: << (…)
5.1. Anche di recente (Cass. n. 7212 del 2024) questa Corte ha affermato che il giudicato relativo al rapporto contributivo intervenuto in una controversia tra datore di lavoro e istituto previdenziale - a cui il lavoratore pur volendo non potrebbe neppure partecipare (Cass. n. 3422/2022) - non esercita alcuna autorità in relazione alle tutele esercitabili nell'autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore e ed CP_1 anche nel distinto rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro (cfr. tra le tante Cass. s.u. n. 683 del 2003, n. 3678 del 2009 , n. 17223 del 2002, n. 5767 del 2002, n. 7459 del 2002 e Cass. n. 1460 del 2001).
5.2. Per conseguenza si è ritenuto che nella lite tra lavoratore e datore di lavoro relativa al risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116 secondo comma c.c. non possa fare stato il giudicato intervenuto nella causa tra
[...]
e datore di lavoro con il quale sarebbe stata accertata l'inesistenza CP_4 di un'omissione contributiva e rigettata quindi la pretesa contributiva dell' CP_1
(cfr. Cass. 7212 del 2024 cit.). Quello contributivo e quello di lavoro sono rapporti bilaterali autonomi e non sussiste un unico rapporto trilatere (cfr. Cass. n. 11622 del 1995, n. 23045 del 2018 e n. 8101 del 2020).
5.3. L'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo, presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato. A tal riguardo va ricordato che tra diritti aventi ad oggetto i contributi previdenziali e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia,
pag. 8 di 17 che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuno dei due rapporti (di lavoro e previdenziale), il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto contributivo.
5.4. Con riguardo a questa specifica controversia, poi, non si può dubitare del fatto che il lavoratore è titolare di un autonomo diritto all'accertamento della natura subordinata del rapporto dirigenziale ai fini del riaccredito dei contributi a suo tempo versati, poi trasferiti alla gestione separata, onde ottenere la riliquidazione della prestazione pensionistica con la corretta decorrenza.
5.5. Né può sostenersi, come suggerisce l , che i due giudizi si siano svolti CP_1 tra le stesse parti in ragione del fatto che l' era stato il legale Parte_1 rappresentante della società. Tale qualità, a suo tempo rivestita, non solo non comporta che questi possa essere ritenuto "parte" di quel giudizio ma neppure interferisce con il suo autonomo e distinto diritto a veder accertare la natura subordinata del rapporto al fine di ottenere una corretta attribuzione della contribuzione versata. (…) >>. Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente, quindi, deve ritenersi essersi formato il c.d. giudicato interno in punto alla reiezione dell'exceptio iudicati sollevata dall' , con conseguente rigetto del CP_1 primo motivo di appello formulato dall medesimo, vertente proprio su tale CP_1 questione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, circoscritta alla fondatezza del secondo motivo di gravame formulato dall' appellante, va rilevato, in punto CP_1 di diritto, che: “la qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società” (v. Cass., 30.9.2016, n. 19596). L'accertamento richiesto richiede quindi un'indagine di fatto inerente ai tratti caratteristici dell'attività svolta dall'odierno ricorrente in riassunzione nel periodo, dedotto in giudizio, al fine di poterla ascrivere allo schema della subordinazione, seppure con i temperamenti da adottare in punto di lavoro dirigenziale. Tanto doverosamente premesso, questa Corte ritiene che il Tribunale di Forlì,
pag. 9 di 17 all'esito del giudizio di prime cure, abbia valutato in maniera attenta e ben ponderata le risultanze istruttorie in atti, offrendone un'impeccabile lettura integrata. In particolare, il Giudice a quo, riepilogato lo svolgimento del processo, nella sentenza di prime cure, ha puntualmente osservato: << (…) 4. Il ricorso è fondato in quanto i già significativi dati sopra riportati1 sono stati sostanzialmente confermati in sede istruttoria, ove è emerso che il ricorrente, a parte i profili inerenti al mantenimento dell'incarico di responsabile commerciale, già oggetto del rapporto di lavoro dirigenziale (e quindi subordinato;
v. doc. n. 9), non aveva la titolarità di effettivi poteri direttivi e di gestione sociale, risultando nei fatti confermato il sintetico giudizio espresso dall'interessato stesso all'udienza per cui
“l'unica differenza è stata che da quando sono stato amministratore delegato ho partecipato al Cda”.
4.1. Si riportano le seguenti testimonianze, eloquenti sul punto.
, impiegata presso la IA dal 1999 al 2011 come responsabile Tes_1 amministrativo, così ha dichiarato: “il ricorrente era responsabile commerciale, occupandosi della parte commerciale, dei rapporti con i clienti, di viaggi e della gestione del personale dell'ambito commerciale. Ricordo che i periodi di ferie dell'Arcangeli erano autorizzati da e da che Persona_1 Per_2 coordinavano un po' tutti i settori. Erano parte del consiglio di amministrazione, oltre ad essere soci di maggioranza. È vero che nel 1999 ai tre soci – le due menzionate oltre a – si aggiunse il ricorrente con una partecipazione Persona_3 del 5%. Ero io che facevo i verbali dell'assemblea e che compilavo il libro soci. Era il CdA che quasi quotidianamente adottava le scelte aziendali con numerose riunioni informali, ricordo che a seguito delle loro riunioni – o prima o dopo – la Piani, la e il mi chiamavano da loro per informarmi di certe scelte Parte_1 Per_3 come ad esempio quella di produrre per un certo cliente o un altro o di fare acquisti importanti. Era la principalmente, a decidere sulle retribuzioni Parte_1
e sulle mansioni. Il tutto avveniva comunque di concerto con gli altri due. Mi risulta che il ricorrente quando era amministratore delegato comunque doveva rendere conto del proprio operato al CdA. Posso dire che nel mio caso non era il ricorrente a dirmi quello che dovevo fare pur essendo AD. Posso anche dire che
pag. 10 di 17 non era il ricorrente a decidere di assumere, pur dovendo firmare lui per il suo ruolo. Le decisioni erano sempre prese dai soci e dai componenti del CdA.”.
, dipendente della IA per dieci anni circa dal 2002 al 2012, Testimone_2 occupandosi di organizzazione, pianificazione e controllo dell'avanzamento di produzione, ha dichiarato: “il ricorrente era responsabile commerciale e seguiva le vendite con le collezioni, avendo contatti con i clienti. In azienda i referenti principali sono sempre stati il sig. la sig.ra e la sig. Erano Per_3 Parte_1 Per_2 loro a gestire tutto. Anche io dovevo sempre confrontarmi con loro, che gestivano di fatto la produzione. Erano loro, ad esempio, a decidere se servire un cliente prima di un altro. Non penso dunque che fosse il ricorrente a stabilire quando andare in ferie. Nei miei rapporti con il ricorrente dovevo comunque agire in linea con quanto concordato con i tre soggetti sopra indicati”.
, commercialista e consulente dell'azienda IA fin dalla Testimone_3 costituzione, ha dichiarato: “conosco il ricorrente perché in fase di gestione venne assunto per ampliare il settore commerciale. Il ricorrente dunque seguiva il settore commerciale cercando di ampliarne il giro d'affari, trattandosi di società in crescita. Confermo il capitolo n. 2 in quanto in fase di assunzione dell' Parte_1 la sorella era proprietaria al 50% della IA e chiamò il fratello per sviluppare il settore commerciale, cedendogli il 5% delle azioni. Ricordo che al di là del periodo di chiusura estiva le ferie del ricorrente erano autorizzate dalla e dalla Piani e tanto so per aver sempre frequentato riunioni Persona_1 societarie. Era il CdA e cioè i soci che decidevano l'andamento dell'azienda sotto il profilo finanziario che commerciale. Tra questi c'era anche come Parte_1
Amministratore delegato ma l'indirizzo era dato dai soci che avevano il 95% dell'azienda. Erano i soci con il 95% che assumevano le decisioni in concreto. Le mansioni e le retribuzioni erano decise dall'assemblea dei soci. Il ricorrente doveva render conto pur essendo amministratore delegato al CdA dell'attività del proprio settore, quello commerciale. Aveva mandato di amministratore delegato con budget limitato a 20.000.00 di lire come da statuto, rispetto al giro di affari da 30.000.000.000 di lire dell'azienda. Quando è entrato in vigore l'euro penso che le cose non siano cambiate. Confermo il capitolo n. 12 ribadendo che il potere disciplinare di gestione e comando era esercitato dai soci con il 95% di quote. Confermo il capitolo n. 13 avendo partecipato alla riunione e poi la moglie del
– seguiva la produzione. Confermo il capitolo n. 14 e 16. La Piani Parte_3
pag. 11 di 17 decideva le assunzioni, seguendo la produzione. Confermo che la Parte_1 seguiva i clienti di maggiore importanza”.
ha dichiarato: “conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato Testimone_4 insieme per dieci anni alla IA dove io ero prima impiegato e poi seguivo la parte logistica – commerciale e poi ho preso la gestione del personale come impiegato, poi dirigente, poi amministratore e poi presidente e poi liquidatore. Confermo la dichiarazione che ho sottoscritto e che mi si legge. Il ricorrente quando è stato assunto ha sempre svolto funzioni di responsabile commerciale, coordinando l'area commerciale e i relativi collaboratori, le relazioni con gli agenti. Aveva una sua autonomia ma si relazionava al CdA dove c'era una situazione di confronto e il CdA era diretta emanazione della proprietà ovvero i soci con la maggioranza delle azioni, il e la Se vediamo al Per_3 Parte_1 delibera del CdA vediamo che avevamo un mandato di importo esiguo, come ad esempio di 10.000,00. Era un affiancamento costante da parte della e Parte_1 del e della Piani, cui si relazionava in modo costante”. Per_3
, ha dichiarato: “all'epoca dei fatti ero vice direttore di Confindustria Tes_5
Forlì Cesena e mi occupavo di problematiche del lavoro. Conoscevo il ricorrente come di-rigente della Liaslsport unitamente al sig. Seguivo gli aspetti Pt_2 sindacali – relazioni con i sindacati – e davo indicazioni sugli assetti contrattuali. Nel caso di specie avevo dato indicazioni sulla compatibilità tra le figure del dirigente e dell'amministratore in capo alla stessa persona per due ragioni: i due avevano margine di autonomia finanziaria molto basso e non avevano capitale azionario di maggioranza, non potendo condizionare il CdA e l'assemblea dei soci. Fu a chiedermi queste indicazioni e a prospettarmi il problema. Pt_2
Era lui infatti che si occupava di problematiche del lavoro. i disse che Pt_2 il ricorrente era responsabile commerciale. Io non ebbi contatti personali con il ricorrente che conoscevo per altri motivi personali”.
4.2. Se è vero dunque che l'attività e i poteri svolti dal ricorrente dopo la nomina ad a. d. non si sono discostati nella sostanza dall'attività e i poteri esercitati in qualità di mero dirigente, come i testi hanno inequivocabilmente attestato, occorre concludere per la continuità della subordinazione, anche nel periodo in questione.
5. Occorre allora accoglie(re) la domanda e, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società IA s.p.a. anche per il periodo 1.1.2003 – 31.3.2006, dichiara(re) il suo diritto al computo anche
pag. 12 di 17 dei contributi versati nella gestione per i lavoratori dipendenti dirigenti industriali ex AI per il medesimo periodo, ordinando all' di riaccreditare i CP_1 contributi previdenziali versati dalla IA s.p.a. nella gestione predetta al fine della maturazione del diritto a pensione e della determinazione della prestazione pensionistica, con condanna dell a liquidare la pensione dalla data e nella CP_1 misura corrispondente, tenendo conto della domanda del 17.5.2010. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici ed ampiamente suffragate dalla risultanze istruttorie in atti, di univoca lettura, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L' , peraltro, né nel proprio atto di appello, né nella memora di costituzione CP_1 depositata in questa sede, ha offerto a questa Corte dirimenti spunti di riflessione per discostarsi dalle impeccabili valutazioni del materiale probatorio in atti compiute dal Tribunale di Forlì nella sentenza gravata, essendosi limitato ad una
“sterile” riproposizione delle proprie tesi difensive, disancorata dal materiale istruttorio ritualmente acquisito nel giudizio a quo. Alla luce delle suesposte considerazioni, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall avverso la sentenza n. CP_1
392/2016 R.S. del Tribunale di Forlì va respinto, con conseguente integrale conferma di tale pronunciamento. Non resta, quindi, che pronunciarsi sulla domanda restitutoria formulata in questa sede dal sig. ai sensi dell'art. 389 c.p.c.. Parte_1
In proposito, va osservato che, in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Forlì n. 392/2016, l avrebbe dovuto liquidare al Sig. la CP_1 Parte_1 pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda del 17/5/2010, e quindi dall'1/6/2010. L'Istituto, tuttavia, non ha ottemperato al disposto della sentenza, ma, in considerazione della contribuzione che il Sig. ha continuato a Parte_1 versare successivamente al 31/3/2006 e a seguito di nuova domanda dell'aprile 2012 che lo stesso è stato costretto a proporre per conseguire l'agognato trattamento pensionistico, gli ha liquidato la pensione di anzianità Ex AI n.6100194 cat.VDAI con decorrenza dall'1/5/2012 (v comunicazione 16/5/2012 doc. D e allegati del ricorrente in riassunzione).
pag. 13 di 17 Con lettera datata 26/2/2014 (doc. E del ricorrente in riassunzione) l ha CP_1 revocato la predetta pensione e gli ha comunicato che “nel periodo che va dal 01/05/2012 al 31/01/2014 sono stati pagati 76.922,44 euro in più sulla Sua pensione cat.VDAI n.06100194” per i seguenti motivi: “Cessazione del diritto dalla decorrenza originaria”, e lo ha invitato a pagare l'importo suindicato. Contro il provvedimento dell' il Sig. in data 26/5/2014 ha CP_1 Parte_1 proposto ricorso al Comitato Provinciale dell'Istituto (doc. F del ricorrente in riassunzione), che lo ha rigettato con delibera n.152246 del 27/7/2015 (doc. G del ricorrente in riassunzione). In forza della sentenza di questa Corte di Appello n. 872/2018 del 19/10/2018, che, riformando la suddetta sentenza del Tribunale di Forlì, ha rigettato la domanda proposta da e lo ha condannato a rifondere all' appellante Parte_1 CP_1 le spese di causa sia per il primo che per il secondo grado, con lettera del proprio difensore del 19/10/2018 (doc. H del ricorrente in riassunzione) l' gli ha CP_1 chiesto il pagamento delle spese legali quantificate in € 7.590,00. A seguito della reiterazione dell'invito al pagamento operata dall' anche con CP_1 lettera del 5/12/2018 (doc. I del ricorrente in riassunzione), il sig. ha Parte_1 provveduto al pagamento di € 10.422,71 con bonifico del 13/12/2018 (doc. L.1 del ricorrente in riassunzione) e di € 10.908,84 con bonifico dell'11/10/2019 (doc. L.2 del ricorrente in riassunzione) e l'Istituto ha proceduto al recupero dei residui € 55.590,89 mediante trattenuta dai ratei mensili della pensione di vecchiaia n.6100254 Cat. VDAI nel frattempo liquidatagli e l'intero importo richiestogli è stato da lui in tal modo interamente pagato mediante la trattenuta operatagli sul rateo di pensione dell'aprile 2024 (docc. sub. N del ricorrente in riassunzione). Con bonifico di € 7.590,00 del 22/1/2019 (doc. L3 del ricorrente in riassunzione), il sig. ha pagato anche le spese legali liquidate nella sentenza di seconde Parte_1 cure, così versando complessivamente € 84.512,44. Orbene, poiché l'appello proposto dall è infondato, con conseguente CP_1 erroneità della suddetta sentenza n.872/2018 e conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Forlì n. 392/2016, in forza di questa il sig. aveva ed ha Parte_1 diritto al computo anche dei contributi già versati dalla IA S.p.A. nella gestione per i lavoratori dipendenti dirigenti industriali ex AI per il periodo 1/1/2003 – 31/3/2006, che quel Giudice ha ordinato all di riaccreditare al CP_1 fine della maturazione del diritto a pensione e della determinazione della
pag. 14 di 17 prestazione pensionistica e alla conseguente liquidazione della pensione di anzianità dalla data e nella misura corrispondente, tenendo conto della domanda del 17/5/2010, alla quale l' è stato, e va, condannato. CP_1
Dalla necessitata liquidazione della pensione di anzianità con decorrenza dall'1/6/2010 (primo giorno successivo a quello della relativa domanda), col conseguente diritto del pensionato alla percezione del corrispondente trattamento previdenziale da tale data, consegue la maturazione di un suo credito (l'intero trattamento pensionistico dovutogli dall'1/6/2010 ad oggi) nei confronti dell' e, per converso, la non debenza da parte sua dell'importo di € CP_1
84.512,44, questo sì indebitamente preteso dall' e da lui interamente CP_1 pagato a titolo di asserito e insussistente indebito e di spese legali per i pregressi 1° e 2° grado del giudizio. Sul punto, si osserva che l' non ha svolto in questa sede specifiche e CP_1 tempestive contestazioni in merito all'entità degli esborsi svolti dal sig. Parte_1
e da lui pretesi in restituzione, così da poterli ritenere pacifici nel quantum ai sensi dell'art. 115 c.p.c. In ragione di quanto sopra esposto, l' va condannato a restituire al sig. CP_1 [...] la somma di € 84.512,44 maggiorata di interessi legali dalla data dei Parte_1 singoli pagamenti all'effettivo saldo. In seguito alla cassazione di una sentenza e all'obbligo di restituzione della somma pagata in esecuzione della sentenza caducata, infatti, gli interessi legali sono dovuti automaticamente dal giorno del pagamento ai sensi dell'art. 1282 c.c. per ripristinare la situazione patrimoniale preesistente. Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione, in fattispecie assimilabili a quella per cui è causa, ha avuto modo di precisare che: “La ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali
pag. 15 di 17 devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Cass. Sez. I, sentenza 5 agosto 2005, n. 16559; Cass., Sez. I, sentenza 18 settembre 1995, n. 9863)” (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9171). Le spese dei vari gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria nel precedente giudizio di appello ed in questo giudizio di rinvio ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierno ricorrente in riassunzione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dall , con conseguente integrale conferma della CP_1 sentenza del Tribunale di Forlì n. 392/2016;
- in accoglimento della domanda ex art. 389 c.p.c. formulata dal sig.
[...]
condanna l' , in persona del Presidente e legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, a restituirgli la somma di € 84.512,44 maggiorata di interessi legali dalla data dei singoli pagamenti all'effettivo saldo;
- condanna, infine, l' , in persona del Presidente e legale rappresentante pro CP_1 tempore, a rifondere al sig. le spese dei vari gradi del giudizio, Parte_1 che si liquidano, per il primo grado, in € 37,00 per esborsi ed in € 5.742,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge, per il grado di appello, in € 4.034,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge, per il giudizio di legittimità, in € 3.293,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge e, per questo grado di rinvio, in € 83,00 per esborsi ed in € 4.236,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 30.10.2025
pag. 16 di 17 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 17 di 17
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ossia le circostanze allegate dall'allora ricorrente nel libello introduttivo del giudizio, riepilogate alla pag. 3 di questa sentenza e risultanti dalla copiosa documentazione prodotta dal sig. con il fascicolo Parte_1 di prime cure.