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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/04/2024, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 970/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 970/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
col patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LONGHEU Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: pagamento somme
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: v. note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate il 2 ottobre 2023
PER PARTE CONVENUTA: v. “preverbale” depositato il 2 ottobre 2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18 marzo 2022 già conveniva Parte_1 Parte_2 davanti a questo tribunale il chiedendone la condanna al pagamento dei crediti Controparte_1 che assumeva aver acquistato in seguito a cessione pro soluto dalle società Org_1 ammontanti per capitale a complessivi 10.032,79 euro e portati da una serie di fatture, emesse dalla cessionaria per crediti maturati a titolo di corrispettivo per somministrazioni di energia erogate in favore dell'ente territoriale.
Assumeva l'attrice di aver diritto al pagamento, oltre che del capitale, degli interessi moratori maturati e maturandi, accessori anch'essi ceduti in forza del medesimo contratto, nonché degli interessi anatocistici dalla data di notificazione della domanda, essendo gli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, ex art. 1283, c.c., dovuti nella misura di cui gli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12 (misura richiamata dall'art. 1284, comma 4 c.c.), e decorrenti appunto dalla notificazione dell'atto introduttivo.
Domandava inoltre il pagamento dell'importo forfetario di 40 euro per ciascuna fattura non saldata, dovutole ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in misura pari a 520,00 euro (€ 40,00 moltiplicati per 13 fatture). Chiedeva, infine, il pagamento dell'ulteriore somma di 697,58 euro, maturata a titolo di interessi di mora sulle note di debito interessi emesse contro il convenuto e degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle stesse CP_1 pagina 1 di 4 note di debito interessi e di ulteriori 520,00 euro quale ulteriore importo di 40 euro dovuto per ciascuna delle ulteriori fatture tardivamente pagate dal CP_1
Concludeva dunque per la condanna dell'ente convenuto al pagamento di complessivi 11.908,90 euro per sorte capitale, interessi moratori maturati alla data del 2 marzo 2022 e importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. citato.
Si costituiva il e contestava la domanda, eccependo preliminarmente la Controparte_1 mancanza di valida procura alle liti, siccome conferita al difensore della società attrice da persona priva del necessario potere rappresentativo sostanziale, il mancato esperimento della mediazione e la nullità della citazione, non essendovi indicati i crediti ceduti e le relative causali. Nel merito, eccepiva l'omessa notificazione della cessione all'amministrazione ceduta e contestava gli importi richiesti da sostenendo che non vi era prova adeguata dell'avvenuta erogazione delle prestazioni Pt_1 eseguite in favore dell'ente.
Concludeva per il rigetto della domanda.
La causa era istruita solo con produzioni documentali e veniva in decisione all'udienza del 3 ottobre
2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
La domanda attrice dev'essere accolta, nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
E' infondata la questione di nullità della procura alle liti, risultando essa conferita al difensore da al quale, in forza della procura di cui alla scrittura privata autenticata registrata il 18 Controparte_2 gennaio 2022 (all.1; v. anche successiva scrittura privata del 28 marzo 2022), risultano attribuiti dall'amministratore delegato di tutti i poteri di gestione e rappresentanza (v. allegato 1, Parte_1 lett. 5D e lett. 5C delle richiamate scritture private), a firma singola, relativi all'instaurazione di giudizi ordinari per il recupero di crediti, qual è quello in oggetto, nonché all'avvio delle necessarie procedure di mediazione e negoziazione assistita.
La citazione indica con sufficiente chiarezza sia il titolo che la natura e la causa dei crediti di cui è Org_ domandata la riscossione, ceduti a da come è adeguatamente documentato (v. allegati Pt_1 sub 3 e fatture).
La materia dedotta in giudizio non rientra fra quelle soggette a mediazione obbligatoria, quindi anche la relativa eccezione è infondata. Alla negoziazione assistita promossa dall'attrice l'ente convenuto non ha partecipato.
Tanto premesso, nel merito deve subito rilevarsi che, avuto riguardo all'estrema genericità dell'eccezione del convenuto, che si è limitato a contestare entità ed effettiva erogazione delle Org_ Part somministrazioni da cui traggono origine i crediti maturati da e acquisiti da la domanda deve ritenersi adeguatamente dimostrata attraverso la produzione delle fatture, dei prospetti contabili e della cessione del credito, risultando sufficientemente provata anche la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo, atteso che l'ente convenuto nulla contesta in ordine alla ricorrenza della fonte contrattuale della somministrazione di energia. In ordine al quantum, in difetto di alcun puntuale rilievo circa la correttezza della misurazione dei consumi, le fatture, tutte ricevute dal comune e mai pagina 2 di 4 contestate, ben possono costituire prova sufficiente del credito (v. fatture allegate alla memoria istruttoria attrice).
La cessione in favore di risulta, altresì, regolarmente comunicata al debitore ceduto, Pt_1 rammentandosi peraltro che rileva a tal fine la stessa notificazione della domanda giudiziale e che l'ente convenuto non allega di aver effettuato alcun pagamento liberatorio, nemmeno parziale. Tanto premesso, e non avendo il comune di assolto all'onere a suo carico di dimostrare CP_1
l'avvenuta estinzione del credito, ha diritto al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti, su Pt_1 cui sono maturati gli interessi moratori ed anatocistici come richiesti dalla società attrice, e precisamente, quanto agli interessi di mora maturati e maturandi, essi sono determinati ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. 192/12 (tasso di riferimento applicato dalla Orga maggiorato di 8 punti percentuali come indicato da parte attrice, ex art. 2), con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, termine desumibile dalle medesime fatture e riepilogato nel relativo estratto conto prodotto sub 2 da Part
L'art. 1263, comma 1°, c.c., dispone infatti che “Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori” e nello stesso atto di cessione del credito portato dalle fatture ivi richiamate si fa espresso riferimento ai frutti del capitale, maturati e maturandi, osservandosi come l'espressione “altri accessori” debba ritenersi comunque estesa agli interessi. In definitiva, la cessione comprende il complesso delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, che integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione. Anche gli interessi successivi alla cessione maturano, pertanto, così come dovuti al creditore cedente.
Sono anche dovuti gli interessi anatocistici, maturati sugli interessi moratori come sopra calcolati ed esigibili in applicazione del disposto di cui all'art. 1283, c.c., atteso che alla data di notifica dell'atto di citazione gli interessi di mora erano scaduti da ben oltre sei mesi, dato che la fattura di più recente emissione andava a scadere il 31 dicembre 2021.
Ai sensi dell'art. 1284, co. 4°, c.c., gli interessi sono dovuti nella stessa misura degli interessi di mora, quindi sono determinati ex artt. 2 e 5 del citato D. Lgs., con decorrenza dalla data di notifica della citazione, tenuto conto dell'espresso richiamo operato dalla disposizione agli interessi dovuti in caso di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali previsti dalla legislazione speciale.
Compete infine all'attrice, quale cessionaria del credito e per quanto sopra osservato, anche la somma di € 40,00, dovutale per ciascuna fattura rimasta insoluta, siccome riferita a crediti maturati tempo per tempo e periodicamente fatturati per le somministrazioni di energia elettrica erogate dalla cedente, così per complessivi € 520,00 (€ 40,00 moltiplicati per 13 fatture), secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del richiamato decreto legislativo. Anche detto importo, infatti, determinato quale somma forfetariamente riconosciuta ex lege al creditore a titolo di risarcimento del danno per i costi di recupero del credito, non può che annoverarsi fra quelle utilità connesse al credito medesimo e rientranti, in quanto tali, nell'oggetto della cessione.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di pagamento dell'ulteriore somma di 697,58 euro che parte attrice assume dovutale perché maturata a titolo di interessi di mora sulle “note di debito interessi” emesse contro il comune convenuto e degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi pagina 3 di 4 moratori oggetto delle stesse note di debito, concretandosi tale richiesta in una indebita duplicazione di poste debitorie, le cui modalità di calcolo non sono, peraltro chiare né esplicitate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, condanna il CP_1 al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 10.032,79 per sorte
[...] Parte_1 capitale, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ed oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati, con decorrenza dal 18 marzo 2022, data della domanda, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 520,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4°, c.p.c., dalla domanda al saldo.
Condanna altresì l'ente convenuto a rimborsare alla società attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sassari, 26 aprile 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 970/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
col patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LONGHEU Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: pagamento somme
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: v. note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate il 2 ottobre 2023
PER PARTE CONVENUTA: v. “preverbale” depositato il 2 ottobre 2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18 marzo 2022 già conveniva Parte_1 Parte_2 davanti a questo tribunale il chiedendone la condanna al pagamento dei crediti Controparte_1 che assumeva aver acquistato in seguito a cessione pro soluto dalle società Org_1 ammontanti per capitale a complessivi 10.032,79 euro e portati da una serie di fatture, emesse dalla cessionaria per crediti maturati a titolo di corrispettivo per somministrazioni di energia erogate in favore dell'ente territoriale.
Assumeva l'attrice di aver diritto al pagamento, oltre che del capitale, degli interessi moratori maturati e maturandi, accessori anch'essi ceduti in forza del medesimo contratto, nonché degli interessi anatocistici dalla data di notificazione della domanda, essendo gli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, ex art. 1283, c.c., dovuti nella misura di cui gli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12 (misura richiamata dall'art. 1284, comma 4 c.c.), e decorrenti appunto dalla notificazione dell'atto introduttivo.
Domandava inoltre il pagamento dell'importo forfetario di 40 euro per ciascuna fattura non saldata, dovutole ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in misura pari a 520,00 euro (€ 40,00 moltiplicati per 13 fatture). Chiedeva, infine, il pagamento dell'ulteriore somma di 697,58 euro, maturata a titolo di interessi di mora sulle note di debito interessi emesse contro il convenuto e degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle stesse CP_1 pagina 1 di 4 note di debito interessi e di ulteriori 520,00 euro quale ulteriore importo di 40 euro dovuto per ciascuna delle ulteriori fatture tardivamente pagate dal CP_1
Concludeva dunque per la condanna dell'ente convenuto al pagamento di complessivi 11.908,90 euro per sorte capitale, interessi moratori maturati alla data del 2 marzo 2022 e importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. citato.
Si costituiva il e contestava la domanda, eccependo preliminarmente la Controparte_1 mancanza di valida procura alle liti, siccome conferita al difensore della società attrice da persona priva del necessario potere rappresentativo sostanziale, il mancato esperimento della mediazione e la nullità della citazione, non essendovi indicati i crediti ceduti e le relative causali. Nel merito, eccepiva l'omessa notificazione della cessione all'amministrazione ceduta e contestava gli importi richiesti da sostenendo che non vi era prova adeguata dell'avvenuta erogazione delle prestazioni Pt_1 eseguite in favore dell'ente.
Concludeva per il rigetto della domanda.
La causa era istruita solo con produzioni documentali e veniva in decisione all'udienza del 3 ottobre
2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
La domanda attrice dev'essere accolta, nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
E' infondata la questione di nullità della procura alle liti, risultando essa conferita al difensore da al quale, in forza della procura di cui alla scrittura privata autenticata registrata il 18 Controparte_2 gennaio 2022 (all.1; v. anche successiva scrittura privata del 28 marzo 2022), risultano attribuiti dall'amministratore delegato di tutti i poteri di gestione e rappresentanza (v. allegato 1, Parte_1 lett. 5D e lett. 5C delle richiamate scritture private), a firma singola, relativi all'instaurazione di giudizi ordinari per il recupero di crediti, qual è quello in oggetto, nonché all'avvio delle necessarie procedure di mediazione e negoziazione assistita.
La citazione indica con sufficiente chiarezza sia il titolo che la natura e la causa dei crediti di cui è Org_ domandata la riscossione, ceduti a da come è adeguatamente documentato (v. allegati Pt_1 sub 3 e fatture).
La materia dedotta in giudizio non rientra fra quelle soggette a mediazione obbligatoria, quindi anche la relativa eccezione è infondata. Alla negoziazione assistita promossa dall'attrice l'ente convenuto non ha partecipato.
Tanto premesso, nel merito deve subito rilevarsi che, avuto riguardo all'estrema genericità dell'eccezione del convenuto, che si è limitato a contestare entità ed effettiva erogazione delle Org_ Part somministrazioni da cui traggono origine i crediti maturati da e acquisiti da la domanda deve ritenersi adeguatamente dimostrata attraverso la produzione delle fatture, dei prospetti contabili e della cessione del credito, risultando sufficientemente provata anche la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo, atteso che l'ente convenuto nulla contesta in ordine alla ricorrenza della fonte contrattuale della somministrazione di energia. In ordine al quantum, in difetto di alcun puntuale rilievo circa la correttezza della misurazione dei consumi, le fatture, tutte ricevute dal comune e mai pagina 2 di 4 contestate, ben possono costituire prova sufficiente del credito (v. fatture allegate alla memoria istruttoria attrice).
La cessione in favore di risulta, altresì, regolarmente comunicata al debitore ceduto, Pt_1 rammentandosi peraltro che rileva a tal fine la stessa notificazione della domanda giudiziale e che l'ente convenuto non allega di aver effettuato alcun pagamento liberatorio, nemmeno parziale. Tanto premesso, e non avendo il comune di assolto all'onere a suo carico di dimostrare CP_1
l'avvenuta estinzione del credito, ha diritto al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti, su Pt_1 cui sono maturati gli interessi moratori ed anatocistici come richiesti dalla società attrice, e precisamente, quanto agli interessi di mora maturati e maturandi, essi sono determinati ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. 192/12 (tasso di riferimento applicato dalla Orga maggiorato di 8 punti percentuali come indicato da parte attrice, ex art. 2), con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, termine desumibile dalle medesime fatture e riepilogato nel relativo estratto conto prodotto sub 2 da Part
L'art. 1263, comma 1°, c.c., dispone infatti che “Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori” e nello stesso atto di cessione del credito portato dalle fatture ivi richiamate si fa espresso riferimento ai frutti del capitale, maturati e maturandi, osservandosi come l'espressione “altri accessori” debba ritenersi comunque estesa agli interessi. In definitiva, la cessione comprende il complesso delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, che integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione. Anche gli interessi successivi alla cessione maturano, pertanto, così come dovuti al creditore cedente.
Sono anche dovuti gli interessi anatocistici, maturati sugli interessi moratori come sopra calcolati ed esigibili in applicazione del disposto di cui all'art. 1283, c.c., atteso che alla data di notifica dell'atto di citazione gli interessi di mora erano scaduti da ben oltre sei mesi, dato che la fattura di più recente emissione andava a scadere il 31 dicembre 2021.
Ai sensi dell'art. 1284, co. 4°, c.c., gli interessi sono dovuti nella stessa misura degli interessi di mora, quindi sono determinati ex artt. 2 e 5 del citato D. Lgs., con decorrenza dalla data di notifica della citazione, tenuto conto dell'espresso richiamo operato dalla disposizione agli interessi dovuti in caso di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali previsti dalla legislazione speciale.
Compete infine all'attrice, quale cessionaria del credito e per quanto sopra osservato, anche la somma di € 40,00, dovutale per ciascuna fattura rimasta insoluta, siccome riferita a crediti maturati tempo per tempo e periodicamente fatturati per le somministrazioni di energia elettrica erogate dalla cedente, così per complessivi € 520,00 (€ 40,00 moltiplicati per 13 fatture), secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del richiamato decreto legislativo. Anche detto importo, infatti, determinato quale somma forfetariamente riconosciuta ex lege al creditore a titolo di risarcimento del danno per i costi di recupero del credito, non può che annoverarsi fra quelle utilità connesse al credito medesimo e rientranti, in quanto tali, nell'oggetto della cessione.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di pagamento dell'ulteriore somma di 697,58 euro che parte attrice assume dovutale perché maturata a titolo di interessi di mora sulle “note di debito interessi” emesse contro il comune convenuto e degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi pagina 3 di 4 moratori oggetto delle stesse note di debito, concretandosi tale richiesta in una indebita duplicazione di poste debitorie, le cui modalità di calcolo non sono, peraltro chiare né esplicitate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, condanna il CP_1 al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 10.032,79 per sorte
[...] Parte_1 capitale, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ed oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati, con decorrenza dal 18 marzo 2022, data della domanda, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 520,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4°, c.p.c., dalla domanda al saldo.
Condanna altresì l'ente convenuto a rimborsare alla società attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sassari, 26 aprile 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4