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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13282 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26925/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26925/2024 del Ruolo Generale e promossa da nata il [...] in [...], appresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1
Profazio (c.f. , pec , e dall'Avv. Gerardo Aprovitolo C.F._1 Email_1
(c.f. , , come da mandato in atti;
C.F._2 Email_2
- ricorrente –
, in persona dei Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti;
- resistente non costituito –
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27/06/2024, la Sig.ra ha chiesto di “accertare e Parte_1 dichiarare il diritto alla cittadinanza italiana acquisito dalla per via del matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. 91 del 1992 e per l'effetto stabilirne la cittadinanza italiana”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto: che in data 24/11/2005 si univa in matrimonio con il Sig. nato a [...] il [...]; che in data Parte_2
01/09/2007 nasceva la loro figlia a Desenzano Del Garda;
che in data 24/02/2015 Persona_1 il Sig. veniva riconosciuto cittadino italiano per naturalizzazione;
che in data Parte_2
21/03/2016 inoltrava in via telematica la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 L. 5 Febbraio 1992 n. 91; che veniva convocata il giorno 22/11/2016 per la consegna dei documenti da allegare alla istanza;
che in data 16/01/2017 la Prefettura di Mantova le comunicava i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art 10 bis L. 241 del 1990, a causa dell'avvio della pratica di cancellazione per irreperibilità; che, perciò, comunicava alla Prefettura di aver raggiunto suo marito che lavorava in Inghilterra;
che la pratica veniva presa in carico dal a Londra;
che il concludeva la procedura e inviava il Controparte_2 CP_2 provvedimento agli organi competenti per gli adempimenti e le determinazioni conseguenti;
che lo stesso ha sollecitato ben due volte nel corso dell'anno 2022 il al fine CP_2 Controparte_1 di firmare il decreto di concessione di cittadinanza;
che, ancora oggi, l'Amministrazione competente non ha adottato alcun provvedimento.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento.
L'art 5 L. 91 del 1992 dispone che “il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi”.
Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato di essere sposata con il Sig. dal Parte_2
24/11/2005, come risulta dal certificato di matrimonio presente nel registro degli atti del Comune di Guidizzolo. È pacifico che suo marito dal 24/02/2015 è cittadino italiano per naturalizzazione, come attestato dalla documentazione allegata al ricorso, come anche è pacifico che la loro prima figlia,
è nata a [...] il [...], come dimostrato dall'atto di nascita Persona_1 depositato dalla ricorrente. Pertanto, visto che la ricorrente è sposata con un cittadino italiano, che i due coniugi hanno una figlia e che hanno risieduto legalmente nel territorio italiano per diversi anni, i requisiti per poter ottenere la cittadinanza italiana iure matrimonii sono dimezzati. La ricorrente ha dimostrato che a partire dal 24/02/2016 sussistevano i requisiti previsti dalla norma citata per poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii. La ricorrente ha correttamente presentato la domanda in data 21/03/2016, data in cui aveva maturato pacificamente tutti i requisiti richiesti. Successivamente, dal 10/08/2016 la ricorrente si è trasferita nel Regno Unito insieme al marito e alla figlia, come risulta dalla certificazione di iscrizione all'A.I.R.E in atti. Occorre ribadire che nella data in cui ha presentato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza, la ricorrente aveva già maturato i requisiti di legge, irrilevante, dunque, ogni vicenda successiva, compreso il trasferimento in altro Paese. Peraltro, la ricorrente ha attivato il proseguo della sua procedura di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio con il a Londra, come CP_2 Controparte_2 risulta dalla copiosa documentazione presente in atti. Inoltre, il procedimento del si è CP_2 concluso positivamente, tanto che ha addirittura sollecitato per ben due volte il Controparte_1
a firmare il decreto di riconoscimento della cittadinanza a favore della ricorrente. A ciò si aggiunga che il 10/03/2017 è nato a [...] un altro figlio della coppia, anch'esso in possesso della cittadinanza italiana.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve trovare accoglimento e la ricorrente essere dichiarata cittadina italiana.
Spese compensate stante la mancata costituzione del convenuto a la particolarità del caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 26/09/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26925/2024 del Ruolo Generale e promossa da nata il [...] in [...], appresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1
Profazio (c.f. , pec , e dall'Avv. Gerardo Aprovitolo C.F._1 Email_1
(c.f. , , come da mandato in atti;
C.F._2 Email_2
- ricorrente –
, in persona dei Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti;
- resistente non costituito –
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27/06/2024, la Sig.ra ha chiesto di “accertare e Parte_1 dichiarare il diritto alla cittadinanza italiana acquisito dalla per via del matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. 91 del 1992 e per l'effetto stabilirne la cittadinanza italiana”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto: che in data 24/11/2005 si univa in matrimonio con il Sig. nato a [...] il [...]; che in data Parte_2
01/09/2007 nasceva la loro figlia a Desenzano Del Garda;
che in data 24/02/2015 Persona_1 il Sig. veniva riconosciuto cittadino italiano per naturalizzazione;
che in data Parte_2
21/03/2016 inoltrava in via telematica la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 L. 5 Febbraio 1992 n. 91; che veniva convocata il giorno 22/11/2016 per la consegna dei documenti da allegare alla istanza;
che in data 16/01/2017 la Prefettura di Mantova le comunicava i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art 10 bis L. 241 del 1990, a causa dell'avvio della pratica di cancellazione per irreperibilità; che, perciò, comunicava alla Prefettura di aver raggiunto suo marito che lavorava in Inghilterra;
che la pratica veniva presa in carico dal a Londra;
che il concludeva la procedura e inviava il Controparte_2 CP_2 provvedimento agli organi competenti per gli adempimenti e le determinazioni conseguenti;
che lo stesso ha sollecitato ben due volte nel corso dell'anno 2022 il al fine CP_2 Controparte_1 di firmare il decreto di concessione di cittadinanza;
che, ancora oggi, l'Amministrazione competente non ha adottato alcun provvedimento.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento.
L'art 5 L. 91 del 1992 dispone che “il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi”.
Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato di essere sposata con il Sig. dal Parte_2
24/11/2005, come risulta dal certificato di matrimonio presente nel registro degli atti del Comune di Guidizzolo. È pacifico che suo marito dal 24/02/2015 è cittadino italiano per naturalizzazione, come attestato dalla documentazione allegata al ricorso, come anche è pacifico che la loro prima figlia,
è nata a [...] il [...], come dimostrato dall'atto di nascita Persona_1 depositato dalla ricorrente. Pertanto, visto che la ricorrente è sposata con un cittadino italiano, che i due coniugi hanno una figlia e che hanno risieduto legalmente nel territorio italiano per diversi anni, i requisiti per poter ottenere la cittadinanza italiana iure matrimonii sono dimezzati. La ricorrente ha dimostrato che a partire dal 24/02/2016 sussistevano i requisiti previsti dalla norma citata per poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii. La ricorrente ha correttamente presentato la domanda in data 21/03/2016, data in cui aveva maturato pacificamente tutti i requisiti richiesti. Successivamente, dal 10/08/2016 la ricorrente si è trasferita nel Regno Unito insieme al marito e alla figlia, come risulta dalla certificazione di iscrizione all'A.I.R.E in atti. Occorre ribadire che nella data in cui ha presentato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza, la ricorrente aveva già maturato i requisiti di legge, irrilevante, dunque, ogni vicenda successiva, compreso il trasferimento in altro Paese. Peraltro, la ricorrente ha attivato il proseguo della sua procedura di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio con il a Londra, come CP_2 Controparte_2 risulta dalla copiosa documentazione presente in atti. Inoltre, il procedimento del si è CP_2 concluso positivamente, tanto che ha addirittura sollecitato per ben due volte il Controparte_1
a firmare il decreto di riconoscimento della cittadinanza a favore della ricorrente. A ciò si aggiunga che il 10/03/2017 è nato a [...] un altro figlio della coppia, anch'esso in possesso della cittadinanza italiana.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve trovare accoglimento e la ricorrente essere dichiarata cittadina italiana.
Spese compensate stante la mancata costituzione del convenuto a la particolarità del caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 26/09/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Ciccarelli