Sentenza 20 luglio 1988
Massime • 1
In tema di separazione giudiziale, il comportamento di un coniuge contrario ai doveri del matrimonio, ancorché colpevole (nella specie, infedeltà), ove successivo al verificarsi di una situazione d'intollerabilità della convivenza, non è rilevante, e non può quindi giustificare una pronuncia di addebitabilità della separazione medesima, quando non sia qualificabile come causa concorrente della rottura del rapporto. ( V 5948/85, mass n 443108).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/1988, n. 4711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4711 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1988 |
Testo completo
In tema di separazione giudiziale, il comportamento di un coniuge contrario ai doveri del matrimonio, ancorché colpevole (nella specie, infedeltà), ove successivo al verificarsi di una situazione d'intollerabilità della convivenza, non è rilevante, e non può quindi giustificare una pronuncia di addebitabilità della separazione medesima, quando non sia qualificabile come causa concorrente della rottura del rapporto. ( V 5948/85, mass n 443108).*