TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/10/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 3922/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3922/2021 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 29 ottobre 2025 È presente per l'avv. Carlo Emiliano Scotti, per delega del Parte_1 prof Avv. Salvatore Sica, il quale si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto nei propri atti difensivi che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti. Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto poiché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente esposte in atti. Si chiede all'On.le Giudice di decidere la causa. E” altresì presente l'avvocato Alfonsina de Siena per l attore il quale preliminarmente si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto nonché non provato e chiede che l On.le Giudice adito decida con vittorie di spese e competenze all avvocato antistatario. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 29 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3922/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni “ e vertente TRA
, nato in [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_2 C.F._1 in Montoro (Av) alla costa Carora n 23, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'Atto
1 R.g. n. 3922/2021
di citazione, dall'avv. Alfonsina De Siena (c.f. con la quale elettivamente C.F._2 domicilia presso il con studio in Sarno alla via De Liguori 69b;
- ATTORE – E
con sede legale in MO ET - IS, via Marocchesa n. 14, Parte_1 capitale sociale Euro 1.618.628.450 interamente versato codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IS , partita IVA , qui congiuntamente P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata dai signori: - Dott. nato a [...] il 26 luglio Controparte_1 1960, C.F.: domiciliato ai fini del presente atto in MO ET CodiceFiscale_3 (TV) alla via Marocchesa n. 14, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale della stessa;
- Dott. , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2 [...]
, domiciliato in MO ET (TV) alla via Marocchesa n. 14, nella sua qualità C.F._4 di Dirigente della Società, la quale quale impresa designata per la Regione Parte_1 Campania dall'IVASS, con sede legale in MO ET (TV) alla via Marocchesa n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IS per atto P.IVA_2 del 18 dicembre 2014, notaio in MO ET (TV), rep. n 186905/5 racc. Persona_1 30367; in questa sede, è rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Salvatore Parte_1 Sica, (C.F. ), giusta procura generale alle liti (Rep. N.186905, racc. CodiceFiscale_5 30367 per Notar e, con quest'ultimo, tutti elett.te domiciliati presso il suo studio Persona_1 in Salerno, alla P.zza Caduti Civili di Guerra, n. 1,
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, adiva il Tribunale Parte_2 esponendo in estrema sintesi: che con polizza n. 370160138 assicurava con le Controparte_3 la sua casa sita in Montoro alla via Costa Carora n. 23 per la copertura dei rischi
[...] dell'abitazione e della vita privata;
detta polizza all'art.
4.4 eventi atmosferici ricopriva i danni da eventi atmosferici;
in data 15.11.2017 a seguito di una forte tempesta (vento pioggia e grandine) venivano divelte tegole del tetto con copiose infiltrazioni all'interno dell'immobile; il giorno seguente veniva immediatamente denunciato alla Compagnia l'accaduto; a seguito di dette infiltrazioni vi furono ingenti danni anche all'interno ed oltre a far risistemare il tetto si dovette procedere alla sistemazione di soffitto e pareti con sostituzione di cartongesso e pitturazione per un totale complessivo di euro 17.700,00 iva esclusa come nel dettaglio delle fatture allegate agli atti, l'abitazione era garantita per siffatti danni dalla compagnia CP_4 (con polizza n. 370160138) alla quale si comunicava il tutto;
la Controparte_5 compagnia provvedeva in data 05.02.2018, mediante suo perito, a visionare l'immobile per poter stimare il danno, ma successivamente si rifiutava di procedere all'indennizzo, si costituiva in
2 R.g. n. 3922/2021
formalmente in mora le per tutti danni subiti dall'istante in Controparte_5 conseguenza del danno subito rimasta senza esito;
in data 12.11.2018 si esperiva il tentativo di mediazione obbligatoria, il quale si concludeva con esito negativo stante l'assenza della convocata compagnia ass.va ; vano è risultato ogni tentativo di definire bonariamente la controversia. L'attore concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, a) condannare in favore dell'attrice in virtù della polizza n. 535410168 (la cui esistenza non è stata mai contestata) le per i Controparte_5 fatti di cui è causa, e per l'effetto condannarla all'indennizzo di euro 17.700,00, oltre interessi moratori e rivalutazione dall'evento e fino al soddisfo;
b) condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice da ritardata corresponsione dell'indennizzo da calcolarsi in via equitativa;
c) condannare, ancora, la convenuta al pagamento di euro 2.000,00 per le spese e l'assistenza legale stragiudiziale spettante per l'attività posta in essere nella fase antecedente il giudizio (Cass. Sez. 3, n. 2275 del 02.02.2006; Trib. Modena Sez I Civ. 27.01.09 n. 523) inclusa quella di mediazione in favore dell'avvocato antistatario . d) condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio otre IVA E CAP come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando la domanda Parte_1 attorea ed eccependo: “1. IMPROCEDIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' DEL GIUDIZIO.”, atteso il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
“2. NULLITA' E/O INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE”, per assoluta genericità e lacunosità e per violazione dell'art. 164, IV co., c.p.c., essendo lo stesso privo dei fondamentali requisiti di cui all'art. 163, III co., n. 3, 4 e 5 c.p.c., attesa l'assoluta genericità ed indeterminatezza del suo contenuto;
“3. ” ai sensi dell'art 4.4 delle CGA e non Controparte_6 avendo il proprio fiduciario al momento del sopralluogo rilevato brecce e lesioni causate da eventi atmosferici;
“4. SULL'AN DEBEATUR.”, in subordine, nel merito, evidenziando che parte attrice non avesse addotto alcun valido elemento probatorio atto a dimostrare la propria pretesa;
“5) SUL ” Contestando il quantum, sia per la mancanza del Controparte_7 nesso di causalità tra il sinistro per cui è causa, la responsabilità dello stesso ed i danni lamentati da parte attrice sia perché questi ultimi apparivano spropositati nell'ammontare richiesto e non provati. La parte convenuta concludeva chiedendo “) in via preliminare, in rito, per la declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità della domanda;
2) sempre in via assolutamente preliminare ed assorbente, per la inoperatività della polizza de qua, per tutte le motivazioni su esposte;
3) in subordine, nel merito, ma senza per questo rinunciare alla preliminare eccezione di cui sopra, ma soltanto per mero scrupolo difensivo, per il rigetto di ogni avversa pretesa perché nulla, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, quel che più conta sottolineare, non provata né in punto di an né di quantum. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito limiti l'indennizzo dovuto dalla Compagnia a parte istante, entro il massimale di polizza ed al netto della franchigia ivi prevista (€ 300,00) e delle condizioni di polizza.”. La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e CTU, all'esito della odierna udienza di discussione viene decisa. Occorre premettere, in punto di diritto, che, in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama l'indennizzo, nonché l'onere di provare il danno stesso, sulla scorta delle condizioni di polizza (v. ex multis Cass. Civ., sez. VI, 03/02/2023, n. 3446; Cass. Civ. sez. VI, 07/11/2022, n.32637; Cass. Civ. 21/12/2017, n. 30656).
3 R.g. n. 3922/2021
Nel caso di specie va subito segnalato come sia incontestata tra le parti, e comunque documentata, l'esistenza del contratto di assicurazione (polizza n. 370160138, v. prod. parte attrice), invocato da parte attrice a fondamento della propria domanda. Di contro, i punti controversi attengono all'applicabilità della polizza alla fattispecie concreta dedotta in giudizio dall'attore, avendo, come sopra detto, la convenuta eccepito l'inoperatività della polizza. In particolare, la difesa convenuta ha riportato il contenuto dell'art 4.4 delle CGA, ove era stabilito, in tema di “eventi atmosferici”, che “La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su un pluralità di enti, assicurati o meno. Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno del fabbricato purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.”. Occorre, quindi, verificare se ricorrano i presupposti per ritenere operante la garanzia. Entrambi i testi escussi, ovvero moglie convivente dell'attore e Testimone_1 Tes_2
amico dell'attore e proprietario di un'impresa edile che si occupava della manutenzione
[...] ordinaria dell'immobile, hanno riferito che il giorno 15.11.2017 il Comune di Montoro fosse stato investito da “forti ed ininterrotte piogge” (v. capi a) e l) della memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc di parte attrice e v. Verbale di udienza del 6/4/2023). Ebbene, anzitutto, vi è da osservare che la dimostrazione del verificarsi di “forti” piogge non potesse essere meramente affidata alla prova orale, essendo noto che ai testimoni non possano essere richiesti giudizi, pareri, sensazioni o valutazioni. Piuttosto l'evento atmosferico addotto avrebbe dovuto essere comprovato da parte attrice a mezzo di precisi ed inequivoci riferimenti a dati meteorologici ufficiali e avvisi/bollettini meteo degli enti pubblici a ciò preposti (Regione/Protezione civile/etc), mentre non può giudicarsi sufficiente la mera riproduzione di una pagina di un sito internet (v. alleg. memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc di parte attrice), che peraltro nell'allegato grafico per la data del presunto evento (15/11/2017) non pare segnalare quantitativi di accumulo/cm di pioggia particolarmente anomali. In secondo luogo, ed in ogni caso, a tali considerazioni merita aggiungere, in via ancor più decisiva, come non sia comunque emerso il riferimento da parte dei testimoni escussi né a grandine, né al vento, né a tempeste, diversamente da quanto dedotto in citazione (v. punto 3), né a fenomeni straordinari o eventi caratterizzati da “violenza” (v. ancora art 4.4 delle CGA). Peraltro e come eccepito anche dalla difesa convenuta, appare arduo immaginare che delle piogge, anche se forti, potessero aver divelto delle tegole del tetto dell'abitazione, come dedotto da parte attrice, ovvero aver provocato il distacco delle pluviali scossaline, come riferito dal teste . Tes_2 L'incertezza circa il dedotto evento del 15/11/2017 non è stata fugata nemmeno all'esito dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio. Anzitutto, occorre rilevare come emerga dalla relazione l'acquisizione da parte del Consulente tecnico d'ufficio di materiale istruttorio, ovvero di un video contenuto su un supporto digitale (CD), consegnato da parte attrice in sede di primo sopralluogo (v. pag. 12 della Relazione), ma non presente agli atti del fascicolo processuale della stessa attrice. A tale espresso riguardo vi è da considerare che, se è consentito al CTU di acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, non è men vero come sia stato ben chiarito che ciò possa avvenire “a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.” (v. per la massima Cass. Sez. U., Sentenza n. 3086 del 01/02/2022). Nel caso di specie non vi è dubbio che il verificarsi dell'evento atmosferico dedotto in citazione e le sue peculiari caratteristiche rientrassero nell'alveo degli oneri istruttori di parte attrice, da adempiersi mediante tempestive allegazioni e produzioni, ovvero nel rispetto ed entro i termini perentori di cui all'art.183 VI co. n. 2 c.p.c. Ebbene, nel fascicolo di parte attrice e tra gli allegati della
4 R.g. n. 3922/2021
predetta memoria istruttoria non si rinviene alcun file video, né la difesa ha chiesto di poter provvedere a depositi di supporti materiali, cd o altro, sicché non può che ritenersi che il deposito in fase di Ctu fosse del tutto tardivo ed inammissibile. Ciò posto, il C.t.u. relazionava che “L'evento climatico straordinario che avrebbe potuto interessare la zona in questione, in quel determinato giorno, in un primo luogo non troverebbe un punto fermo e certo. Nello specifico, dalle ricerche effettuate dal sottoscritto CTU, mediante accesso all'archivio meteo dell'aeronautica militare, sulle due stazioni meteo prese in considerazione, ossia quella di Trevico e quella di Napoli Capodichino il dato è differente e scostante l'uno dall'altro. Mentre la stazione di Trevico per il giorno 15.11.2017 non rileva la presenza di fenomeni piovosi né tantomeno fenomeni ventosi;
la stazione di Napoli Capodichino, per il giorno 15.11.2017, rileva una precipitazione dalle ore 00:00 alle 12:00 del giorno 15.11.2017 per un cumulo di 3.4 mm;
ed ancora la stessa stazione di Napoli Capodichino, rileva un vento moderato (Grado Beaufort – B4), in direzione Est/Nord/Est con un'intensità di 13 nodi. Approfondendo ancora di più la ricerca, secondo l'archivio meteo del sito 3bmeteo.com, e secondo quanto riportato nel verbale redatto dall'Ing. perito che in data Persona_2 17.01.2018, accede ai luoghi di causa per conto della , si rilevano due circostanze Parte_1 interessante e complementari rispetto all'espletamento del quesito. In primis, nella data del 15.11.2017, precisamente nel Comune di Montoro ex Montoro Inferiore, ci sarebbero stati fenomeni piovosi per un accumulo pari a circa 14/15 cm. In secundis, l'Ing. , nel suo Per_2 verbale attesta che nei giorni precedenti alla data del 15.11.2017, ossia nei giorni del 6 e 7 Novembre 2017, il Comune di Montoro (cito testualmente) “è stato investito da temporali di notevole intensità tali da provocare allagamenti, smottamenti e frane in più punti della città”. Con quanto attestato, si potrebbe ipotizzare che i fenomeni riscontrati nei giorni precedenti abbiano dato il “la” a quanto poi successo nel giorno 15.11.2017." (v. pag. 12 e ss. Relazione CTU depositata nel fascicolo telematico in data 25/3/2024). Preso atto delle evidenziate incertezze in ordine al verificarsi dell'evento in data 15.11.2017, non può concordarsi con le conclusioni del C.t.u. né nella parte in cui egli afferma che “il fenomeno meteorologico, trova riscontro nelle ricerche effettuate.”, poiché così non sembra con riguardo alla data che qui interessa, né nella parte in cui l'Ausiliario ha operato un riferimento reputato rilevante ad eventi meteorologici non solo di molto antecedenti rispetto a quelli indicati dalla parte attrice, ma nemmeno mai menzionati in citazione. Alla luce della istruttoria espletata, il Tribunale ritiene allora che non sia emersa, con confortante certezza, congrua dimostrazione che, nella data indicata in citazione, si fosse verificato l'evento “tempesta” dedotto e conseguentemente che il tetto dell'abitazione attorea avesse subito danni, derivati dal dedotto evento del 15/11/2017 e quindi che l'allegato evento potesse essere la causa del danno richiesto. In virtù di tutto quanto rappresentato, tenuto conto delle eccezioni e contestazioni sollevate da parte convenuta ed a fronte della obiettiva lacunosità e contraddittorietà delle risultanze istruttorie, deve allora necessariamente giungersi alla conclusione di mancato raggiungimento di una convincente prova che il fatto si sia svolto con la dinamica configurata da parte attrice e soprattutto del verificarsi di un evento coperto dalla invocata garanzia assicurativa. Difatti, ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere di parte attrice provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto della copertura assicurativa, per i quali, il contratto prevede il pagamento di un indennizzo, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda (v. ex multis Cass. Sez. III - Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018), va considerato e nuovamente evidenziato che, nel caso di specie, i danni erano indennizzati se causati da “vento e cose da esso trascinate e grandine” ed i danni di bagnatura se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai
5 R.g. n. 3922/2021
serramenti “dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.” (v. ancora art. 4 CGA cit.), tutte circostanze niente affatto pienamente dimostrate. In definitiva, non sussistono validi fondamenti per l'accoglimento delle istanze attoree, alla luce del principio più volte affermato in sede di legittimità (cfr. in termini ex plurimis Cass. n. 4773/2015) secondo cui, qualora il giudice ritenga sussistere elementi contrastanti o, comunque, insufficienti sui fatti costitutivi della domanda, e qualora siffatto convincimento venga fondato sul dato oggettivo di detto contrasto ovvero di detta insufficienza, tale da essere considerato come ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, qualora, con valutazione congruamente motivata, quel giudice reputi non superabile tale situazione sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, la riscontrata inadeguatezza del quadro probatorio non può che ricadere in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta. Data la rilevanza decisiva delle esposte motivazioni, ogni altra questione ed eccezione resta assorbita. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (euro 17.700,00), dell'oggetto e delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali espletate (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria). Sulle spese della CTU espletata in corso di causa e già liquidate in favore dell'ausiliario con separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole a carico della parte attrice, in virtù dei principi di causalità e soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta le domande proposte da . Parte_2 B. Condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta Parte_2
, delle spese di giudizio che si liquidano in €3.300,00 per compensi Parte_1 professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. C. Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto dell'11/04/2024. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 29 ottobre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3922/2021 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 29 ottobre 2025 È presente per l'avv. Carlo Emiliano Scotti, per delega del Parte_1 prof Avv. Salvatore Sica, il quale si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto nei propri atti difensivi che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti. Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto poiché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente esposte in atti. Si chiede all'On.le Giudice di decidere la causa. E” altresì presente l'avvocato Alfonsina de Siena per l attore il quale preliminarmente si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto nonché non provato e chiede che l On.le Giudice adito decida con vittorie di spese e competenze all avvocato antistatario. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 29 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3922/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni “ e vertente TRA
, nato in [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_2 C.F._1 in Montoro (Av) alla costa Carora n 23, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'Atto
1 R.g. n. 3922/2021
di citazione, dall'avv. Alfonsina De Siena (c.f. con la quale elettivamente C.F._2 domicilia presso il con studio in Sarno alla via De Liguori 69b;
- ATTORE – E
con sede legale in MO ET - IS, via Marocchesa n. 14, Parte_1 capitale sociale Euro 1.618.628.450 interamente versato codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IS , partita IVA , qui congiuntamente P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata dai signori: - Dott. nato a [...] il 26 luglio Controparte_1 1960, C.F.: domiciliato ai fini del presente atto in MO ET CodiceFiscale_3 (TV) alla via Marocchesa n. 14, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale della stessa;
- Dott. , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2 [...]
, domiciliato in MO ET (TV) alla via Marocchesa n. 14, nella sua qualità C.F._4 di Dirigente della Società, la quale quale impresa designata per la Regione Parte_1 Campania dall'IVASS, con sede legale in MO ET (TV) alla via Marocchesa n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IS per atto P.IVA_2 del 18 dicembre 2014, notaio in MO ET (TV), rep. n 186905/5 racc. Persona_1 30367; in questa sede, è rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Salvatore Parte_1 Sica, (C.F. ), giusta procura generale alle liti (Rep. N.186905, racc. CodiceFiscale_5 30367 per Notar e, con quest'ultimo, tutti elett.te domiciliati presso il suo studio Persona_1 in Salerno, alla P.zza Caduti Civili di Guerra, n. 1,
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, adiva il Tribunale Parte_2 esponendo in estrema sintesi: che con polizza n. 370160138 assicurava con le Controparte_3 la sua casa sita in Montoro alla via Costa Carora n. 23 per la copertura dei rischi
[...] dell'abitazione e della vita privata;
detta polizza all'art.
4.4 eventi atmosferici ricopriva i danni da eventi atmosferici;
in data 15.11.2017 a seguito di una forte tempesta (vento pioggia e grandine) venivano divelte tegole del tetto con copiose infiltrazioni all'interno dell'immobile; il giorno seguente veniva immediatamente denunciato alla Compagnia l'accaduto; a seguito di dette infiltrazioni vi furono ingenti danni anche all'interno ed oltre a far risistemare il tetto si dovette procedere alla sistemazione di soffitto e pareti con sostituzione di cartongesso e pitturazione per un totale complessivo di euro 17.700,00 iva esclusa come nel dettaglio delle fatture allegate agli atti, l'abitazione era garantita per siffatti danni dalla compagnia CP_4 (con polizza n. 370160138) alla quale si comunicava il tutto;
la Controparte_5 compagnia provvedeva in data 05.02.2018, mediante suo perito, a visionare l'immobile per poter stimare il danno, ma successivamente si rifiutava di procedere all'indennizzo, si costituiva in
2 R.g. n. 3922/2021
formalmente in mora le per tutti danni subiti dall'istante in Controparte_5 conseguenza del danno subito rimasta senza esito;
in data 12.11.2018 si esperiva il tentativo di mediazione obbligatoria, il quale si concludeva con esito negativo stante l'assenza della convocata compagnia ass.va ; vano è risultato ogni tentativo di definire bonariamente la controversia. L'attore concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, a) condannare in favore dell'attrice in virtù della polizza n. 535410168 (la cui esistenza non è stata mai contestata) le per i Controparte_5 fatti di cui è causa, e per l'effetto condannarla all'indennizzo di euro 17.700,00, oltre interessi moratori e rivalutazione dall'evento e fino al soddisfo;
b) condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice da ritardata corresponsione dell'indennizzo da calcolarsi in via equitativa;
c) condannare, ancora, la convenuta al pagamento di euro 2.000,00 per le spese e l'assistenza legale stragiudiziale spettante per l'attività posta in essere nella fase antecedente il giudizio (Cass. Sez. 3, n. 2275 del 02.02.2006; Trib. Modena Sez I Civ. 27.01.09 n. 523) inclusa quella di mediazione in favore dell'avvocato antistatario . d) condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio otre IVA E CAP come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando la domanda Parte_1 attorea ed eccependo: “1. IMPROCEDIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' DEL GIUDIZIO.”, atteso il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
“2. NULLITA' E/O INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE”, per assoluta genericità e lacunosità e per violazione dell'art. 164, IV co., c.p.c., essendo lo stesso privo dei fondamentali requisiti di cui all'art. 163, III co., n. 3, 4 e 5 c.p.c., attesa l'assoluta genericità ed indeterminatezza del suo contenuto;
“3. ” ai sensi dell'art 4.4 delle CGA e non Controparte_6 avendo il proprio fiduciario al momento del sopralluogo rilevato brecce e lesioni causate da eventi atmosferici;
“4. SULL'AN DEBEATUR.”, in subordine, nel merito, evidenziando che parte attrice non avesse addotto alcun valido elemento probatorio atto a dimostrare la propria pretesa;
“5) SUL ” Contestando il quantum, sia per la mancanza del Controparte_7 nesso di causalità tra il sinistro per cui è causa, la responsabilità dello stesso ed i danni lamentati da parte attrice sia perché questi ultimi apparivano spropositati nell'ammontare richiesto e non provati. La parte convenuta concludeva chiedendo “) in via preliminare, in rito, per la declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità della domanda;
2) sempre in via assolutamente preliminare ed assorbente, per la inoperatività della polizza de qua, per tutte le motivazioni su esposte;
3) in subordine, nel merito, ma senza per questo rinunciare alla preliminare eccezione di cui sopra, ma soltanto per mero scrupolo difensivo, per il rigetto di ogni avversa pretesa perché nulla, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, quel che più conta sottolineare, non provata né in punto di an né di quantum. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito limiti l'indennizzo dovuto dalla Compagnia a parte istante, entro il massimale di polizza ed al netto della franchigia ivi prevista (€ 300,00) e delle condizioni di polizza.”. La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e CTU, all'esito della odierna udienza di discussione viene decisa. Occorre premettere, in punto di diritto, che, in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama l'indennizzo, nonché l'onere di provare il danno stesso, sulla scorta delle condizioni di polizza (v. ex multis Cass. Civ., sez. VI, 03/02/2023, n. 3446; Cass. Civ. sez. VI, 07/11/2022, n.32637; Cass. Civ. 21/12/2017, n. 30656).
3 R.g. n. 3922/2021
Nel caso di specie va subito segnalato come sia incontestata tra le parti, e comunque documentata, l'esistenza del contratto di assicurazione (polizza n. 370160138, v. prod. parte attrice), invocato da parte attrice a fondamento della propria domanda. Di contro, i punti controversi attengono all'applicabilità della polizza alla fattispecie concreta dedotta in giudizio dall'attore, avendo, come sopra detto, la convenuta eccepito l'inoperatività della polizza. In particolare, la difesa convenuta ha riportato il contenuto dell'art 4.4 delle CGA, ove era stabilito, in tema di “eventi atmosferici”, che “La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su un pluralità di enti, assicurati o meno. Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno del fabbricato purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.”. Occorre, quindi, verificare se ricorrano i presupposti per ritenere operante la garanzia. Entrambi i testi escussi, ovvero moglie convivente dell'attore e Testimone_1 Tes_2
amico dell'attore e proprietario di un'impresa edile che si occupava della manutenzione
[...] ordinaria dell'immobile, hanno riferito che il giorno 15.11.2017 il Comune di Montoro fosse stato investito da “forti ed ininterrotte piogge” (v. capi a) e l) della memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc di parte attrice e v. Verbale di udienza del 6/4/2023). Ebbene, anzitutto, vi è da osservare che la dimostrazione del verificarsi di “forti” piogge non potesse essere meramente affidata alla prova orale, essendo noto che ai testimoni non possano essere richiesti giudizi, pareri, sensazioni o valutazioni. Piuttosto l'evento atmosferico addotto avrebbe dovuto essere comprovato da parte attrice a mezzo di precisi ed inequivoci riferimenti a dati meteorologici ufficiali e avvisi/bollettini meteo degli enti pubblici a ciò preposti (Regione/Protezione civile/etc), mentre non può giudicarsi sufficiente la mera riproduzione di una pagina di un sito internet (v. alleg. memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc di parte attrice), che peraltro nell'allegato grafico per la data del presunto evento (15/11/2017) non pare segnalare quantitativi di accumulo/cm di pioggia particolarmente anomali. In secondo luogo, ed in ogni caso, a tali considerazioni merita aggiungere, in via ancor più decisiva, come non sia comunque emerso il riferimento da parte dei testimoni escussi né a grandine, né al vento, né a tempeste, diversamente da quanto dedotto in citazione (v. punto 3), né a fenomeni straordinari o eventi caratterizzati da “violenza” (v. ancora art 4.4 delle CGA). Peraltro e come eccepito anche dalla difesa convenuta, appare arduo immaginare che delle piogge, anche se forti, potessero aver divelto delle tegole del tetto dell'abitazione, come dedotto da parte attrice, ovvero aver provocato il distacco delle pluviali scossaline, come riferito dal teste . Tes_2 L'incertezza circa il dedotto evento del 15/11/2017 non è stata fugata nemmeno all'esito dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio. Anzitutto, occorre rilevare come emerga dalla relazione l'acquisizione da parte del Consulente tecnico d'ufficio di materiale istruttorio, ovvero di un video contenuto su un supporto digitale (CD), consegnato da parte attrice in sede di primo sopralluogo (v. pag. 12 della Relazione), ma non presente agli atti del fascicolo processuale della stessa attrice. A tale espresso riguardo vi è da considerare che, se è consentito al CTU di acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, non è men vero come sia stato ben chiarito che ciò possa avvenire “a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.” (v. per la massima Cass. Sez. U., Sentenza n. 3086 del 01/02/2022). Nel caso di specie non vi è dubbio che il verificarsi dell'evento atmosferico dedotto in citazione e le sue peculiari caratteristiche rientrassero nell'alveo degli oneri istruttori di parte attrice, da adempiersi mediante tempestive allegazioni e produzioni, ovvero nel rispetto ed entro i termini perentori di cui all'art.183 VI co. n. 2 c.p.c. Ebbene, nel fascicolo di parte attrice e tra gli allegati della
4 R.g. n. 3922/2021
predetta memoria istruttoria non si rinviene alcun file video, né la difesa ha chiesto di poter provvedere a depositi di supporti materiali, cd o altro, sicché non può che ritenersi che il deposito in fase di Ctu fosse del tutto tardivo ed inammissibile. Ciò posto, il C.t.u. relazionava che “L'evento climatico straordinario che avrebbe potuto interessare la zona in questione, in quel determinato giorno, in un primo luogo non troverebbe un punto fermo e certo. Nello specifico, dalle ricerche effettuate dal sottoscritto CTU, mediante accesso all'archivio meteo dell'aeronautica militare, sulle due stazioni meteo prese in considerazione, ossia quella di Trevico e quella di Napoli Capodichino il dato è differente e scostante l'uno dall'altro. Mentre la stazione di Trevico per il giorno 15.11.2017 non rileva la presenza di fenomeni piovosi né tantomeno fenomeni ventosi;
la stazione di Napoli Capodichino, per il giorno 15.11.2017, rileva una precipitazione dalle ore 00:00 alle 12:00 del giorno 15.11.2017 per un cumulo di 3.4 mm;
ed ancora la stessa stazione di Napoli Capodichino, rileva un vento moderato (Grado Beaufort – B4), in direzione Est/Nord/Est con un'intensità di 13 nodi. Approfondendo ancora di più la ricerca, secondo l'archivio meteo del sito 3bmeteo.com, e secondo quanto riportato nel verbale redatto dall'Ing. perito che in data Persona_2 17.01.2018, accede ai luoghi di causa per conto della , si rilevano due circostanze Parte_1 interessante e complementari rispetto all'espletamento del quesito. In primis, nella data del 15.11.2017, precisamente nel Comune di Montoro ex Montoro Inferiore, ci sarebbero stati fenomeni piovosi per un accumulo pari a circa 14/15 cm. In secundis, l'Ing. , nel suo Per_2 verbale attesta che nei giorni precedenti alla data del 15.11.2017, ossia nei giorni del 6 e 7 Novembre 2017, il Comune di Montoro (cito testualmente) “è stato investito da temporali di notevole intensità tali da provocare allagamenti, smottamenti e frane in più punti della città”. Con quanto attestato, si potrebbe ipotizzare che i fenomeni riscontrati nei giorni precedenti abbiano dato il “la” a quanto poi successo nel giorno 15.11.2017." (v. pag. 12 e ss. Relazione CTU depositata nel fascicolo telematico in data 25/3/2024). Preso atto delle evidenziate incertezze in ordine al verificarsi dell'evento in data 15.11.2017, non può concordarsi con le conclusioni del C.t.u. né nella parte in cui egli afferma che “il fenomeno meteorologico, trova riscontro nelle ricerche effettuate.”, poiché così non sembra con riguardo alla data che qui interessa, né nella parte in cui l'Ausiliario ha operato un riferimento reputato rilevante ad eventi meteorologici non solo di molto antecedenti rispetto a quelli indicati dalla parte attrice, ma nemmeno mai menzionati in citazione. Alla luce della istruttoria espletata, il Tribunale ritiene allora che non sia emersa, con confortante certezza, congrua dimostrazione che, nella data indicata in citazione, si fosse verificato l'evento “tempesta” dedotto e conseguentemente che il tetto dell'abitazione attorea avesse subito danni, derivati dal dedotto evento del 15/11/2017 e quindi che l'allegato evento potesse essere la causa del danno richiesto. In virtù di tutto quanto rappresentato, tenuto conto delle eccezioni e contestazioni sollevate da parte convenuta ed a fronte della obiettiva lacunosità e contraddittorietà delle risultanze istruttorie, deve allora necessariamente giungersi alla conclusione di mancato raggiungimento di una convincente prova che il fatto si sia svolto con la dinamica configurata da parte attrice e soprattutto del verificarsi di un evento coperto dalla invocata garanzia assicurativa. Difatti, ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere di parte attrice provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto della copertura assicurativa, per i quali, il contratto prevede il pagamento di un indennizzo, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda (v. ex multis Cass. Sez. III - Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018), va considerato e nuovamente evidenziato che, nel caso di specie, i danni erano indennizzati se causati da “vento e cose da esso trascinate e grandine” ed i danni di bagnatura se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai
5 R.g. n. 3922/2021
serramenti “dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.” (v. ancora art. 4 CGA cit.), tutte circostanze niente affatto pienamente dimostrate. In definitiva, non sussistono validi fondamenti per l'accoglimento delle istanze attoree, alla luce del principio più volte affermato in sede di legittimità (cfr. in termini ex plurimis Cass. n. 4773/2015) secondo cui, qualora il giudice ritenga sussistere elementi contrastanti o, comunque, insufficienti sui fatti costitutivi della domanda, e qualora siffatto convincimento venga fondato sul dato oggettivo di detto contrasto ovvero di detta insufficienza, tale da essere considerato come ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, qualora, con valutazione congruamente motivata, quel giudice reputi non superabile tale situazione sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, la riscontrata inadeguatezza del quadro probatorio non può che ricadere in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta. Data la rilevanza decisiva delle esposte motivazioni, ogni altra questione ed eccezione resta assorbita. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (euro 17.700,00), dell'oggetto e delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali espletate (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria). Sulle spese della CTU espletata in corso di causa e già liquidate in favore dell'ausiliario con separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole a carico della parte attrice, in virtù dei principi di causalità e soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta le domande proposte da . Parte_2 B. Condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta Parte_2
, delle spese di giudizio che si liquidano in €3.300,00 per compensi Parte_1 professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. C. Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto dell'11/04/2024. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 29 ottobre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
6