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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1305/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Parte_1
presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
ASL BN elettivamente domiciliato in C/O AVV. LUIGI D'ARIENZO VIA
SANT'ARCANGELO A BAIANO 19 80100 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. MENNITTO ANTONIO, dall'avv. Angelo Pasquale Cogliano, dall'avv. Tiziana Tecce giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 15/5/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 19.3.24 parte ricorrente ha esposto:
- di svolgere l'attività di , Controparte_1
presso l'ASL Bn Distretto di Montesarchio dal 01/02/2007;
1 - che nell'espletamento di tale attività, svolgeva turni di guardia diurni
(dalle ore 8:00 alle ore 22:00), notturni (dalle ore 20:00 alle ore 8:00), feriali e festivi;
- che a decorrere dal 01/01/2020 l'art. 26 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato in data 19/12/2019, prevedeva che la remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle ai sensi dell'art. 115 comma 2 bis (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è stabilita in
€ 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso;
- che l'ASL, anche dopo il 01/01/2020, continuava a remunerare i servizi di guardia notturni e festivi espletati dai medici addetti al Servizio di Emergenza
Sanitaria , sulla base dei previgenti compensi previsti dalla Controparte_1
contrattazione collettiva del Comparto Sanità per i servizi di guardia e solo a decorrere dal 01/03/2021, si adeguava parzialmente, corrispondendo €100;
- che proponeva ricorso giudiziale con riferimento al periodo dal
01/01/2020 al 28/02/2022, conclusosi con conciliazione giudiziale, con la quale l'ASL si impegnava a corrispondere al ricorrente la somma di € 15.890,00;
- che, a partire dal mese di Marzo 2022, l'ASL erogava l'importo di
€120,00 limitatamente ai turni notturni ma non aggiornava la retribuzione per i turni festivi;
- che a tale titolo aveva maturato, con riferimento al periodo 01/03/2022 al
31/08/2023, la complessiva somma di € 5.640,00.
Ha concluso chiedendo di “condannare la Controparte_2
, in persona del Direttore Generale protempore, al pagamento in
[...]
favore di parte ricorrente e per la causale espressa della somma di €5640,00 ovvero della maggiore o minore somma che il Giudice riterrà dovuta per il titolo
2 menzionato, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
determinare, su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito condannando la convenuta al pagamento in suo favore Controparte_2
delle relative somme;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, ed attribuzione ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Regolarmente costituita l'ASL BN ha contestato lo svolgimento del numero di turni indicato in ricorso, eccependo di aver regolarmente corrisposto quanto dovuto per i turni festivi effettivamente svolti a decorrere dal marzo 2022, ad eccezione di 12 turni interi e 1 turno di 6 ore che non erano stati contabilizzati, in quanto il ricorrente non aveva digitato il codice 031 al momento della timbratura.
L'Asl evidenziava, in ogni caso, che il ricorrente doveva percepire per i predetti turni la complessiva somma di € 1.500, che avrebbe corrisposto con il cedolino del mese di ottobre 2024.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.05.2025, l'ASL depositava il cedolino del mese di dicembre 2024, dal quale risultava l'avvenuto pagamento della somma di € 1.500 per i 12,5 turni festivi non remunerati al momento della costituzione, previa decurtazione della somma di € 792,12, erroneamente corrisposta al ricorrente, nel medesimo periodo di riferimento, a titolo di indennità oraria per i turni notturni e festivi. Ha chiesto pertanto rigettarsi il ricorso.
Parte ricorrente chiedeva allora dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese di lite.
3 La causa, di natura documentale, viene decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 cpc, mediante pubblicazione di sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel caso in esame, parte ricorrente agisce per il pagamento dell'importo di €120 limitatamente ai turni di guardi festivi, in quanto l'ASL, a decorrere dal marzo
2022, ha adempiuto al proprio onere di pagamento limitatamente ai turni notturni.
Il CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018, sottoscritto il 19/12/2019 e vigente dal 20/12/2019, all'art. 26 disciplina i servizi di guardia, disponendo che: “1.
Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza della presente area dirigenziale nonché dell'art. 6 bis, comma 2 (Organismo paritetico), mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro. È fatto salvo quanto previsto dal presente CCNL in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria). Di regola, sono programmabili non più di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente”. Ai sensi dell'art. 26, co. 5, “La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al
12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 115 comma 2 bis
(Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso,
4 che è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, comprende ed assorbe l'indennità prevista dall'art. 98, comma 1, (Indennità per servizio notturno e festivo) che pertanto non compete per i soli turni di guardia. Qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturno e/o festivo prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione del suddetto compenso.
Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente”. Sulla base della citata previsione contrattuale, il compenso di € 120,00 spetta per ciascun turno di guardia notturna e/o festiva in servizi di pronto soccorso svolto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Sulla base della citata previsione contrattuale, il compenso di € 120,00 spetta per ciascun turno di guardia notturna e/o festiva in servizi di pronto soccorso svolto a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed assorbe le indennità di cui all'art. 98 c. 1.
L'indennità non è, invece, dovuta per i turni notturni e/o festivi già retribuiti a titolo di prestazioni aggiuntive o lavoro straordinario, disciplinati dall'art. 115 del CCNL.
L'Asl costituendosi ha riconosciuto di dover corrispondere esclusivamente l'importo di € 1.500 per lo svolgimento di 12,5 turni festivi e ha contestato di dover corrispondere ulteriori importi per gli altri turni festivi indicati dal lavoratore in ricorso.
Dal raffronto tra le buste paga ed il prospetto depositato dall'ASL, relativo ai turni festivi svolti dall'istante, risulta che i turni festivi- ad eccezione dei 12,5 turni per i quali l'ASL ha corrisposto l'indennità in corso di causa- sono stati correttamente remunerati in base alle previsioni di cui all'art. 26 c. 5 o come prestazioni aggiuntive.
In mancanza di adeguata prova circa lo svolgimento di un numero maggiore di turni festivi, che era onere del ricorrente fornire, la domanda dev'essere rigettata, avendo l'ASL erogato quanto dovuto per i 12,5 turni festivi svolti dall'istante,
5 sottratto correttamente quanto erogato indebitamente a titolo di indennità orarie ex art. 98 c. 1, per il servizio notturno e festivo (v. doc.).
3.
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite, attesa la parziale fondatezza del ricorso, stante le somme erogate dall'ASL solo in corso di causa, anche se parzialmente compensate con somme indebite mai contestate prima alla parte.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 16/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6
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Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1305/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Parte_1
presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
ASL BN elettivamente domiciliato in C/O AVV. LUIGI D'ARIENZO VIA
SANT'ARCANGELO A BAIANO 19 80100 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. MENNITTO ANTONIO, dall'avv. Angelo Pasquale Cogliano, dall'avv. Tiziana Tecce giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 15/5/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 19.3.24 parte ricorrente ha esposto:
- di svolgere l'attività di , Controparte_1
presso l'ASL Bn Distretto di Montesarchio dal 01/02/2007;
1 - che nell'espletamento di tale attività, svolgeva turni di guardia diurni
(dalle ore 8:00 alle ore 22:00), notturni (dalle ore 20:00 alle ore 8:00), feriali e festivi;
- che a decorrere dal 01/01/2020 l'art. 26 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato in data 19/12/2019, prevedeva che la remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle ai sensi dell'art. 115 comma 2 bis (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è stabilita in
€ 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso;
- che l'ASL, anche dopo il 01/01/2020, continuava a remunerare i servizi di guardia notturni e festivi espletati dai medici addetti al Servizio di Emergenza
Sanitaria , sulla base dei previgenti compensi previsti dalla Controparte_1
contrattazione collettiva del Comparto Sanità per i servizi di guardia e solo a decorrere dal 01/03/2021, si adeguava parzialmente, corrispondendo €100;
- che proponeva ricorso giudiziale con riferimento al periodo dal
01/01/2020 al 28/02/2022, conclusosi con conciliazione giudiziale, con la quale l'ASL si impegnava a corrispondere al ricorrente la somma di € 15.890,00;
- che, a partire dal mese di Marzo 2022, l'ASL erogava l'importo di
€120,00 limitatamente ai turni notturni ma non aggiornava la retribuzione per i turni festivi;
- che a tale titolo aveva maturato, con riferimento al periodo 01/03/2022 al
31/08/2023, la complessiva somma di € 5.640,00.
Ha concluso chiedendo di “condannare la Controparte_2
, in persona del Direttore Generale protempore, al pagamento in
[...]
favore di parte ricorrente e per la causale espressa della somma di €5640,00 ovvero della maggiore o minore somma che il Giudice riterrà dovuta per il titolo
2 menzionato, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
determinare, su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito condannando la convenuta al pagamento in suo favore Controparte_2
delle relative somme;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, ed attribuzione ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Regolarmente costituita l'ASL BN ha contestato lo svolgimento del numero di turni indicato in ricorso, eccependo di aver regolarmente corrisposto quanto dovuto per i turni festivi effettivamente svolti a decorrere dal marzo 2022, ad eccezione di 12 turni interi e 1 turno di 6 ore che non erano stati contabilizzati, in quanto il ricorrente non aveva digitato il codice 031 al momento della timbratura.
L'Asl evidenziava, in ogni caso, che il ricorrente doveva percepire per i predetti turni la complessiva somma di € 1.500, che avrebbe corrisposto con il cedolino del mese di ottobre 2024.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.05.2025, l'ASL depositava il cedolino del mese di dicembre 2024, dal quale risultava l'avvenuto pagamento della somma di € 1.500 per i 12,5 turni festivi non remunerati al momento della costituzione, previa decurtazione della somma di € 792,12, erroneamente corrisposta al ricorrente, nel medesimo periodo di riferimento, a titolo di indennità oraria per i turni notturni e festivi. Ha chiesto pertanto rigettarsi il ricorso.
Parte ricorrente chiedeva allora dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese di lite.
3 La causa, di natura documentale, viene decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 cpc, mediante pubblicazione di sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel caso in esame, parte ricorrente agisce per il pagamento dell'importo di €120 limitatamente ai turni di guardi festivi, in quanto l'ASL, a decorrere dal marzo
2022, ha adempiuto al proprio onere di pagamento limitatamente ai turni notturni.
Il CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018, sottoscritto il 19/12/2019 e vigente dal 20/12/2019, all'art. 26 disciplina i servizi di guardia, disponendo che: “1.
Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza della presente area dirigenziale nonché dell'art. 6 bis, comma 2 (Organismo paritetico), mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro. È fatto salvo quanto previsto dal presente CCNL in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria). Di regola, sono programmabili non più di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente”. Ai sensi dell'art. 26, co. 5, “La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al
12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 115 comma 2 bis
(Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso,
4 che è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, comprende ed assorbe l'indennità prevista dall'art. 98, comma 1, (Indennità per servizio notturno e festivo) che pertanto non compete per i soli turni di guardia. Qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturno e/o festivo prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione del suddetto compenso.
Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente”. Sulla base della citata previsione contrattuale, il compenso di € 120,00 spetta per ciascun turno di guardia notturna e/o festiva in servizi di pronto soccorso svolto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Sulla base della citata previsione contrattuale, il compenso di € 120,00 spetta per ciascun turno di guardia notturna e/o festiva in servizi di pronto soccorso svolto a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed assorbe le indennità di cui all'art. 98 c. 1.
L'indennità non è, invece, dovuta per i turni notturni e/o festivi già retribuiti a titolo di prestazioni aggiuntive o lavoro straordinario, disciplinati dall'art. 115 del CCNL.
L'Asl costituendosi ha riconosciuto di dover corrispondere esclusivamente l'importo di € 1.500 per lo svolgimento di 12,5 turni festivi e ha contestato di dover corrispondere ulteriori importi per gli altri turni festivi indicati dal lavoratore in ricorso.
Dal raffronto tra le buste paga ed il prospetto depositato dall'ASL, relativo ai turni festivi svolti dall'istante, risulta che i turni festivi- ad eccezione dei 12,5 turni per i quali l'ASL ha corrisposto l'indennità in corso di causa- sono stati correttamente remunerati in base alle previsioni di cui all'art. 26 c. 5 o come prestazioni aggiuntive.
In mancanza di adeguata prova circa lo svolgimento di un numero maggiore di turni festivi, che era onere del ricorrente fornire, la domanda dev'essere rigettata, avendo l'ASL erogato quanto dovuto per i 12,5 turni festivi svolti dall'istante,
5 sottratto correttamente quanto erogato indebitamente a titolo di indennità orarie ex art. 98 c. 1, per il servizio notturno e festivo (v. doc.).
3.
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite, attesa la parziale fondatezza del ricorso, stante le somme erogate dall'ASL solo in corso di causa, anche se parzialmente compensate con somme indebite mai contestate prima alla parte.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 16/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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